§ 1.6.B37 - Regolamento 28 ottobre 1999, n. 2342.
Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/10/1999
Numero:2342


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento reca le modalità di applicazione dei regimi di premi e pagamenti previsti dagli articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999
Art. 2.  Domanda.
Art. 3.  Concessione del premio.
Art. 4.  Passaporti e documenti amministrativi.
Art. 5.  Periodo di detenzione.
Art. 6.  Massimale regionale.
Art. 7.  Limite del numero di animali per azienda.
Art. 8.  Modalità di concessione.
Art. 9.  Aspetti del sistema di concessione.
Art. 10.  Comunicazione.
Art. 11.  Applicazione del premio.
Art. 12.  Diritto al premio.
Art. 13.  Domanda.
Art. 14.  Vacche ad orientamento "carne".
Art. 15.  Quantitativo di riferimento individuale massimo.
Art. 16.  Periodo di detenzione.
Art. 17.  Domanda.
Art. 18.  Resa lattiera media.
Art. 19.  Premio nazionale complementare.
Art. 20.  Massimale individuale.
Art. 21.  Comunicazioni.
Art. 22.  Diritti ottenuti gratuitamente.
Art. 23.  Utilizzazione dei diritti.
Art. 24.  Trasferimento dei diritti e cessione temporanea.
Art. 25.  Modificazione del massimale individuale.
Art. 26.  Produttori non proprietari delle superfici da essi utilizzate.
Art. 27.  Trasferimento tramite la riserva nazionale.
Art. 28.  Diritti parziali.
Art. 29.  Regime specifico per le giovenche.
Art. 29 bis.  Arrotondamento del numero di animali.
Art. 30.  Domanda.
Art. 31.  Coefficiente di densità.
Art. 32.  Pagamento per l'estensivizzazione.
Art. 33.  Determinazione dei periodi di detenzione.
Art. 34.  Dichiarazione di partecipazione.
Art. 35.  Domanda.
Art. 36.  Peso e presentazione della carcassa.
Art. 37.  Beneficiario del premio.
Art. 38.  Massimali nazionali.
Art. 39.  Modalità nazionali.
Art. 40.  Relazione dettagliata.
Art. 41.  Versamento di anticipi.
Art. 42.  Anno d'imputazione.
Art. 43.  Conversione in moneta nazionale.
Art. 44.  Sanzioni per l'uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti.
Art. 44 bis.  Determinazione del quantitativo di riferimento individuale di latte.
Art. 45.  Misure nazionali d'esecuzione.
Art. 46.  Comunicazioni.
Art. 47.  Disposizioni transitorie.
Art. 48.  Abrogazione.
Art. 49.  Entrata in vigore.


§ 1.6.B37 - Regolamento 28 ottobre 1999, n. 2342. [1]

Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi.

(G.U.C.E. 4 novembre 1999, n. L 281).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento reca le modalità di applicazione dei regimi di premi e pagamenti previsti dagli articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

 

CAPO I

PREMIO SPECIALE

(Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999)

 

Sezione 1

Regime generale

 

     Art. 2. Domanda.

     1. A complemento di quanto prescritto dal sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo: "il sistema integrato"), ogni domanda di aiuto "animali" di cui all'articolo 6, paragrafo 8, di detto regolamento (in prosieguo: "la domanda") precisa quanto segue:

     a) il numero di animali, ripartito per fascia di età,

     b) i riferimenti ai passaporti o ai documenti amministrativi che scortano gli animali oggetto della domanda.

     2. Possono essere oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data d'inizio del periodo di detenzione nell'azienda, siano dell'età seguente:

     a) nel caso dei tori, almeno sette mesi,

oppure,

     b) nel caso dei manzi, non meno di sette mesi e non più di 19 mesi per la prima fascia di età, o non meno di 20 mesi per la seconda fascia di età.

 

     Art. 3. Concessione del premio.

     Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, o all'applicazione del coefficiente di densità di cui all'articolo 12 di detto regolamento, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio.

 

     Art. 4. Passaporti e documenti amministrativi.

     1. Qualora, alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97, il passaporto non fosse disponibile, esso è sostituito da un documento amministrativo nazionale come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     2. Le autorità competenti dello Stato membro provvedono affinché il passaporto o il documento amministrativo consentano di accertare che un solo premio è corrisposto per animale e per fascia d'età.

A tal fine gli Stati membri si prestano la necessaria collaborazione.

     3. Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale sia uno o più dei seguenti:

     a) un documento che accompagna ogni singolo animale;

     b) un registro tenuto dal produttore, contenente tutti i dati previsti per il documento amministrativo, a condizione che, a partire dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso produttore fino all'immissione sul mercato a fini di macellazione;

     c) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati previsti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro o la regione di uno Stato membro che si avvale di questa possibilità proceda a controlli "in loco" di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e faccia obbligo ai produttori di apporre su ogni capo controllato una marchiatura evidente come tale;

     d) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati previsti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro prenda provvedimenti onde evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età e fornisca senza indugio, su semplice richiesta, informazioni circa la situazione di ogni animale per quanto riguarda il premio.

Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una o più di tali possibilità ne infornano tempestivamente la Commissione, notificandole le norme di applicazione da essi adottate al riguardo.

Ai fini dell'applicazione della lettera c), soltanto la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono considerate regioni di uno Stato membro.

 

     Art. 5. Periodo di detenzione.

     Il periodo di detenzione ha una durata di due mesi a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono tuttavia accordare al produttore la facoltà di determinare altri termini iniziali del periodo, sempreché non distino più di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 6. Massimale regionale.

     1. Se applicando la riduzione proporzionale per determinare il numero di animali aventi diritto al premio si ottiene come risultato un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

     2. Se gli Stati membri decidono di procedere alla definizione di regioni distinte o alla modificazione delle regioni esistenti all'interno del proprio territorio, conformemente all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1254/1999, ne informano la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi, precisando la definizione della regione e il massimale in questione. Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi.

     Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004 [2].

 

     Art. 7. Limite del numero di animali per azienda.

     1. Se lo Stato membro modifica il massimale di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno civile in oggetto.

Se inoltre lo Stato membro determina un numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale, ne informa la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno civile in oggetto.

     Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione delle decisioni di cui al primo e al secondo comma entro il 30 ottobre 2004 [3].

     2. Qualsiasi successiva modificazione riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno in oggetto.

 

Sezione 2

Concessione del premio al momento della macellazione

 

     Art. 8. Modalità di concessione.

     1. Gli Stati membri possono decidere di concedere il premio speciale al momento della macellazione, nel caso dei tori per la fascia unica di età e in quello dei manzi per la prima o la seconda fascia di età, ovvero con versamento congiunto per entrambe le fasce di età.

     2. Gli Stati membri che hanno deciso di applicare il sistema previsto al paragrafo 1 dispongono che il premio possa essere concesso anche al momento della spedizione di animali aventi diritto verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

     3. In caso di applicazione del sistema di cui ai paragrafi 1 e 2, la concessione del premio è subordinata all'osservanza delle disposizioni della presente sezione, nonché dell'articolo 34 e dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, in quanto compatibili.

     4. La domanda di aiuto deve fornire le informazioni precisate all'articolo 35, paragrafo 1, precisare se l'animale di cui trattasi è un toro o un manzo, ed essere accompagnata da un documento recante le indicazioni necessarie ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2. Detto documento è costituito, a scelta dello Stato membro, da uno dei seguenti documenti:

     a) dal passaporto o da un esemplare del passaporto, nel caso in cui il modello utilizzato sia composto da più esemplari;

     b) da una copia del passaporto, nel caso in cui il modello di passaporto utilizzato sia composto da un solo esemplare, la quale dev'essere restituita all'autorità competente per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97; in questa evenienza, lo Stato membro adotta misure che consentano di accertare che i dati riprodotti sulla copia sono conformi all'originale;

     c) dal documento amministrativo nazionale, nel caso in cui il passaporto non fosse disponibile, secondo le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97.

Gli Stati membri possono tuttavia sospendere l'applicazione del documento amministrativo nazionale. In tal caso, prendono provvedimenti onde evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che sono stati oggetto di scambio intracomunitario. Se lo Stato membro dispone di una base di dati informatizzata prevista dall'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 820/97 e ritiene che tale base contenga i dati necessari a garantire che venga corrisposto un solo premio per animale e per fascia di età, la domanda di aiuto non dev'essere accompagnata dal documento di cui al primo comma. Inoltre, in deroga al primo comma, qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, esso adotta le misure necessarie affinché il produttore possa determinare per quali animali chiede il premio speciale.

     5. Nel caso dei tori, la prova della macellazione precisa il peso carcassa.

     In deroga all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1° gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, ai tori macellati durante il periodo di cui all’articolo 42, paragrafo 4, può essere accordato il premio speciale se al 31 dicembre 2004 rispondono al criterio dell’età di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999. La prova della macellazione precisa l’età dell’animale [4].

     6. In caso di spedizione, la prova della stessa viene fornita mediante una dichiarazione dello speditore che precisi, in particolare, lo Stato membro di destinazione dell'animale.

In tale ipotesi, la domanda di aiuto contiene quanto segue:

     a) il nome e l'indirizzo dello speditore (o un codice equivalente),

     b) i numeri di identificazione dell'animale,

     c) una dichiarazione in cui si attesti che l'animale ha raggiunto almeno l'età di nove mesi.

La domanda di aiuto è presentata prima dell'uscita dell'animale dal territorio dello Stato membro di cui trattasi, mentre la prova della spedizione è presentata entro tre mesi dall'uscita dal territorio del medesimo Stato membro.

 

     Art. 9. Aspetti del sistema di concessione.

     1. In deroga all'articolo 5, il premio è versato al produttore che abbia detenuto l'animale per un periodo minimo di due mesi, concluso meno di un mese prima della macellazione o della spedizione oppure meno di due mesi prima dell'esportazione. Nel caso dei manzi il pagamento del premio è soggetto alle modalità seguenti:

     a) il pagamento per la prima fascia di età può essere eseguito soltanto se il produttore ha detenuto l'animale per un periodo di almeno due mesi situatosi tra il momento in cui l'animale stesso aveva almeno sette mesi e il momento in cui ha almeno 22 mesi;

     b) il pagamento per la seconda fascia di età può essere eseguito soltanto se il produttore ha detenuto l'animale di almeno 20 mesi di età per un periodo di almeno due mesi;

     c) i due pagamenti possono essere eseguiti in un'unica soluzione soltanto se il produttore ha detenuto l'animale per almeno quattro mesi di seguito, rispettando le condizioni relative all'età di cui alle lettere a) e b);

     d) se l'animale è stato spedito da un altro Stato membro quando aveva raggiunto i diciannove mesi, può essere eseguito soltanto il pagamento relativo alla seconda fascia di età. [5]

     2. Ai fini del calcolo del coefficiente di densità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999, ogni animale oggetto di domanda congiunta per le due fasce di età viene conteggiato due volte.

     3. Per la determinazione del peso della carcassa viene fatto riferimento ad una carcassa conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio.

Se la presentazione della carcassa non risponde a tali requisiti, si applicano i coefficienti di correzione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione.

Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell'animale macellato. In tal caso, il peso carcassa è considerato pari o superiore a 185 kg se il peso vivo dell'animale era pari o superiore a 340 kg.

 

     Art. 10. Comunicazione.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell'inizio dell'anno civile in causa, la loro decisione di applicare il sistema di concessione previsto nella presente sezione e le relative modalità.

     Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004 [6].

 

CAPO II

PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE

(Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999)

 

     Art. 11. Applicazione del premio.

     Entro il 1° agosto di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri possano concedere il premio di destagionalizzazione per l'anno civile successivo.

     Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide anteriormente al 1° novembre 2004 quali Stati membri possano concedere il premio di destagionalizzazione per l'anno 2005 [7].

     Anteriormente al 1° gennaio dell'anno civile di concessione del premio, gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di applicare l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al terzo comma entro il 30 ottobre 2004 [8].

 

     Art. 12. Diritto al premio.

     1. Il premio può essere concesso soltanto per i manzi che abbiano già ottenuto il premio speciale, o per i manzi ad essi equiparati a norma dell'articolo 3, in uno Stato membro in cui vige il premio di destagionalizzazione, e che vengano macellati in uno Stato membro in cui vige parimenti il premio di destagionalizzazione.

     2. Può fruire del premio soltanto il produttore che ha detenuto per ultimo l'animale prima della macellazione.

 

     Art. 13. Domanda.

     1. Il produttore presenta la domanda di premio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sua azienda.

     2. La domanda è redatta secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 35, in quanto compatibili.

Gli Stati membri provvedono affinché sia verificata l'effettiva concessione del premio speciale e accertano l'esattezza degli attestati di cui all'articolo 35 mediante controlli regolari e non preannunciati.

 

CAPO III

PREMIO PER VACCA NUTRICE

(Articoli da 6 a 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999)

 

Sezione 1

Regime generale

 

     Art. 14. Vacche ad orientamento "carne".

     Le vacche appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato I del presente regolamento non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento "carne" di cui all'articolo 3, lettera f), e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

 

     Art. 15. Quantitativo di riferimento individuale massimo.

     1. Se lo Stato membro modifica il massimale di 120000 kg per il quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno civile in oggetto.

     Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004 [9].

     2. Qualsiasi successiva modificazione riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi.

 

     Art. 16. Periodo di detenzione.

     Il periodo di detenzione di sei mesi, di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1254/1999, inizia il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 17. Domanda.

     1. A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, qualora il premio venga richiesto in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, la domanda di aiuto "animali" o, a scelta dello Stato membro, la domanda di aiuto "superfici" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3508/92 (in prosieguo "la domanda") contiene quanto segue:

     a) una dichiarazione indicante il quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in oggetto; se tale quantitativo non è noto alla data di presentazione della domanda, esso viene comunicato all'autorità competente non appena possibile [10];

     b) un impegno del produttore a non aumentare il suo quantitativo di riferimento individuale oltre il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, per un periodo di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia la lettera b) non si applica se lo Stato membro ha soppresso il limite quantitativo di cui trattasi.

     2. Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

     All'interno di detto periodo globale, lo Stato membro può prevedere periodi di presentazione distinti.

     3. [Se una domanda di premio, dopo l'adeguamento al livello del massimale individuale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, riguarda da 2 a 5 animali, il numero di giovenche che possono beneficiare del premio è fissato a 1] [11].

 

     Art. 18. Resa lattiera media.

     La resa lattiera media è calcolata in base alle rese medie indicate nell'allegato II. Tuttavia, lo Stato membro può utilizzare per questo calcolo un documento da esso riconosciuto, certificante la resa media della mandria lattiera del produttore.

 

     Art. 19. Premio nazionale complementare.

     1. Può essere concesso un premio nazionale complementare soltanto al produttore che fruisca per lo stesso anno civile del premio per vacca nutrice.

Esso viene concesso limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare di questo premio, ove del caso previa applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari per la concessione del premio complementare, informandone tempestivamente la Commissione prima di metterle in vigore.

     3. Entro il 1 agosto di ogni anno civile, la Commissione decide quali sono gli Stati membri conformi alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

 

Sezione 2

Massimali, riserve, trasferimenti

 

     Art. 20. Massimale individuale.

     1. Gli Stati membri fissano per ogni produttore un massimale individuale, secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1254/1999.

     2. L'entità del massimale individuale viene comunicata ad ogni produttore non appena possibile, e comunque non oltre una settimana prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di aiuto per il 2000.

 

     Art. 21. Comunicazioni.

     1. Entro il 1 marzo 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di riduzione dei massimali individuali a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999, nonché il numero totale di diritti attribuiti ai produttori e il numero di diritti assegnati alla riserva.

     Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004 [12].

     2. Entro il 1° marzo 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo di calcolo della riduzione applicata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le misure ove del caso adottate a norma del paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo, nonché, anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, le eventuali modificazioni.

     Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione iniziale di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004 [13].

     3. Mediante la tabella di cui all'allegato IV, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione quanto segue, entro il 1° marzo in via provvisoria ed entro il 31 luglio in via definitiva:

     a) il numero di diritti al premio ceduti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

     b) il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 23, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;

     c) il numero di diritti attribuiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999 nel corso dell'anno civile precedente.

 

     Art. 22. Diritti ottenuti gratuitamente.

     Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il produttore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferire né a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi.

 

     Art. 23. Utilizzazione dei diritti.

     1. Il produttore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

     2. Qualora nel corso di ogni anno un produttore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne:

     - nel caso in cui un produttore detenga al massimo sette diritti al premio; se durante ciascuno di due anni civili consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti stabilita conformemente al paragrafo 4, la quota non utilizzata nell'ultimo anno civile viene versata alla riserva nazionale,

     - nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto alla Commissione,

     - nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti, oppure,

     - in casi eccezionali debitamente motivati.

     3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 24, paragrafo 1. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, un produttore recupera - salvo in caso di trasferimento - tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Se il produttore non fa valere egli stesso almeno la percentuale minima dei propri diritti stabilita conformemente al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale - tranne in casi eccezionali debitamente motivati - la quota non utilizzata dei diritti in questione. Tuttavia, per i produttori che aderiscono a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

I produttori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione, secondo la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, o ad un programma di estensivizzazione a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia ai casi in cui il programma permetta il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a produttori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l'ottenimento di diritti.

     4. La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è fissata al 70%.

Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 90%. Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che applicano.

 

     Art. 24. Trasferimento dei diritti e cessione temporanea.

     1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a cinque diritti al premio.

     2. II trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notificazione congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

Tale notificazione interviene entro un termine fissato dallo Stato membro, e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti, salvo qualora il trasferimento dei diritti abbia luogo nell'ambito di una successione "mortis causa". In tal caso, il produttore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'appropriata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede del produttore deceduto.

 

     Art. 25. Modificazione del massimale individuale.

     In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano ai produttori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

La disposizione del primo comma non si applica se il trasferimento dei diritti ha luogo nell'ambito di una successione "mortis causa".

 

     Art. 26. Produttori non proprietari delle superfici da essi utilizzate.

     Il produttore che utilizza solo terreni pubblici o collettivi e che decide di cessarne l'utilizzazione e di trasferire tutti i propri diritti ad un altro produttore è assimilato al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale produttore è assimilato al produttore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

 

     Art. 27. Trasferimento tramite la riserva nazionale.

     Se uno Stato membro prevede che il trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda debba essere effettuato tramite la riserva nazionale a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, detto Stato membro applica disposizioni nazionali analoghe a quelle di cui agli articoli da 23 a 26. In tal caso:

     - gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale,

     - all'atto del trasferimento dei diritti al premio o della cessione temporanea qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notificazione da parte delle competenti autorità dello Stato membro al produttore che effettua il trasferimento e/o la cessione, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro produttore acquista efficacia soltanto dopo previa notificazione a detto produttore da parte delle stesse autorità. Inoltre, tali disposizioni devono prescrivere che, per la parte dei diritti non corrispondente a quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe derivato da un trasferimento diretto tra produttori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro di cui trattasi. Questo pagamento è pari a quello che verrà chiesto al produttore, il quale riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale.

 

     Art. 28. Diritti parziali.

     1. Se il risultato dei calcoli da effettuare in sede di applicazione delle norme della presente sezione non è un numero intero, si tiene conto soltanto del primo decimale.

     2. Se l'applicazione delle norme della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio presso un produttore o presso la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.

     3. Se un produttore detiene un diritto parziale, viene concessa in virtù di questo diritto parziale soltanto la frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all'articolo 19 e del pagamento per

l'estensivizzazione di cui all'articolo 32.

 

     Art. 29. Regime specifico per le giovenche.

     1. Entro il 1° novembre 1999 la Commissione decide quali sono gli Stati membri conformi alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 entro il 31 dicembre 2004 [14].

     Entro il 1° gennaio 2000 detti Stati membri comunicano alla Commissione la propria intenzione di applicare o non applicare il regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 (in prosieguo: "il regime specifico") precisando, ove del caso, il massimale nazionale distinto da essi stabilito. Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi.

     La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione entro il 30 ottobre 2004 delle proprie intenzioni a norma del terzo comma [15].

     2. Lo Stato membro che applica il regime specifico stabilisce criteri per garantire che il premio venga versato ad allevatori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche. Tra tali criteri possono figurare, in particolare, un limite d'età e/o condizioni relative alla razza.

     Anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi, lo Stato membro comunica alla Commissione i criteri stabiliti. Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi.

     Per l’anno 2004, per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la notificazione iniziale di cui al secondo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004 [16].

     3. Se applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si ottiene come risultato un numero non intero di animali aventi diritto al premio, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all'articolo 19 e del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 32. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

     4. Nello Stato membro che applica il regime specifico, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo al numero minimo di animali da detenere dev'essere ottemperato al 100% con vacche nutrici, se il produttore ha presentato una domanda per vacche nutrici, oppure con giovenche, se il produttore ha presentato una domanda per giovenche.

     5. Le disposizioni degli articoli da 20 a 28 non si applicano nell'ambito del regime specifico.

 

     Art. 29 bis. Arrotondamento del numero di animali. [17]

     Qualora il calcolo del numero minimo o massimo di giovenche, espresso in percentuale, di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma e all'articolo 10 paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 dia, come risultato, un numero non intero di animali, tale numero viene arrotondato all'unità inferiore se è inferiore a 0,5 e al numero intero superiore se è pari o superiore a 0,5.

     In deroga al primo comma, per l'applicazione nel 2003 del regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999, qualora una domanda di premio concerna un numero pari a due animali, il numero di giovenche che possono beneficiare del premio è fissato a una giovenca.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AL PREMIO SPECIALE

E AL PREMIO PER VACCA NUTRICE

 

     Art. 30. Domanda.

     1. Gli Stati membri possono disporre, per motivi amministrativi, che la domanda verta su un numero minimo di animali, a condizione che tale numero non sia superiore a tre.

     2. Salvo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 32, paragrafo 7, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di premio, nonché il numero di domande che un produttore può presentare per singolo regime di premi e per singolo anno civile.

 

     Art. 31. Coefficiente di densità.

     1. Per ogni produttore che, per lo stesso anno civile, presenti:

     - una domanda di aiuto "superfici" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92

e

     - almeno una domanda di premio speciale o di premio per vacca nutrice, le autorità competenti stabiliscono il numero di unità di bovini adulti ("UBA") corrispondente al numero di animali per il quale può essere concesso un premio speciale o un premio per vacca nutrice, correlativamente alla superficie foraggera aziendale.

     2. Per calcolare il coefficiente di densità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999 si procede come segue:

     a) si tiene conto del quantitativo di riferimento individuale di latte dispopnibile al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia durante l'anno civile in causa [18];

     b) si determina, a norma dell'articolo 18, il numero di vacche da latte necessario per produrre tale quantitativo di riferimento.

     3. Per calcolare il numero degli animali che possono beneficiare di un premio si procede come segue:

     a) il numero di ettari determinato in base alle regole prescritte nell'ambito del sistema integrato viene moltiplicato per il coefficiente di densità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

     b) dal risultato di questa moltiplicazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento di latte disponibile al produttore [19];

     c) dal risultato di tale operazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di ovini e/o caprini per i quali è stata presentata domanda di premio.

Il valore finale così ottenuto corrisponde al numero massimo di UBA per il quale possono essere concessi il premio speciale ed il premio per vacca nutrice.

     4. Gli Stati membri comunicano ad ogni produttore interessato il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso un premio.

 

     Art. 32. Pagamento per l'estensivizzazione.

     1. Per beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione, il produttore deve precisare, nella domanda di aiuti "superfici", che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione.

     2. Gli animali equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio speciale, secondo l'articolo 3, non possono dar luogo al pagamento per l'estensivizzazione.

     3. Per accertare che il numero di animali calcolato conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999 rispetti il coefficiente o i coefficienti di densità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro stabilisce ogni anno almeno cinque date di censimento degli animali e le comunica alla Commissione.

Salvo nel caso in cui lo Stato membro decida che ai fini del censimento siano utili tutti i giorni dell'anno:

     - le date di censimento sono ripartite in modo aleatorio così da risultare rappresentative dell'intero anno e devono essere modificate ogni anno

e

     - ciascuna data di censimento deve essere determinata a posteriori e comunicata al produttore al più presto due settimane dopo essere stata stabilita.

Per l'esecuzione del censimento degli animali alle date di cui trattasi, lo Stato membro può scegliere uno dei metodi seguenti:

     - lo Stato membro chiede al produttore di dichiarare, sulla base del proprio registro di stalla, entro una data determinata dallo Stato membro, il numero di UBA o il numero di animali di ciascuna delle due categorie di bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1254/1999; oppure,

     - lo Stato membro che dispone di una base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 820/97 se ne serve per determinare il numero di UBA, sempreché ritenga che tale base offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini dell'applicazione del regime del pagamento per l'estensivizzazione. Il numero di UBA utilizzato per stabilire se il produttore rispetta i coefficienti di densità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 corrisponde alla media aritmetica dei numeri di UBA determinati alle date di censimento, ai quali vanno aggiunti le UBA corrispondenti agli ovini e caprini per i quali siano state presentate domande di premio per lo stesso anno civile.

Tuttavia, nel caso in cui decida che ai fini del censimento sono utili tutti i giorni dell'anno, lo Stato membro può disporre che i numeri di cui alle lettere a) e b) siano calcolati pro rata temporis secondo la durata di presenza degli animali.

Lo Stato membro adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1259/1999 nel caso di produttori che, per mezzo di tassi di carico anormalmente bassi in una parte dell'anno, creino artificialmente le condizioni richieste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     4. In deroga al paragrafo 3 lo Stato membro può offrire al produttore la possibilità di scegliere per un regime semplificato.

In tal caso, nella propria domanda di aiuto «superfici» il produttore

     a) dichiara di aver rispettato ogni giorno il coefficiente di densità massimo definito all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino al momento della presentazione della domanda di aiuto "superfici"; e

     b) si obbliga a rispettare ogni giorno detto coefficiente di densità, dal giorno di presentazione della domanda di aiuto "superfici" fino al 31 dicembre.

Qualora lo Stato membro abbia deciso di applicare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il produttore precisa, nella propria domanda, quale dei due coefficienti di densità massimi rispetta. Il produttore può modificare la propria scelta fino a prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo sul posto del suo numero di animali.

II produttore può notificare all'autorità competente la decisione di revocare l'impegno fino a prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo sul posto del suo numero di animali. In tal caso non beneficia del pagamento per l'estensivizzazione.

Alla dichiarazione e all'impegno di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni di controllo e sanzione previste dal sistema integrato.

     5. Anteriormente al 1° gennaio 2000, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro definizione di "pascolo" ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1254/1999. Qualsiasi successiva modificazione viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno di cui trattasi.

     Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione iniziale di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004 [20].

     6. Entro il 1° novembre 1999 la Commissione decide quali sono gli Stati membri conformi alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 entro il 31 dicembre 2004 [21].

     Ai fini dell'applicazione di tale paragrafo è considerato produttore in zona di montagna il produttore

     - la cui azienda è situata in zona di montagna

oppure,

     - la cui superficie foraggera si trovi almeno per il 50% in zona di montagna.

     7. Salvo il disposto del paragrafo 1, il produttore che desideri beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma del paragrafo 6 è tenuto ad indicarlo nella propria domanda di aiuto "animali". Egli deve detenere, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda, un numero di vacche da latte almeno pari al numero di vacche da latte per le quali è stato chiesto il pagamento per l'estensivizzazione. Tale periodo di detenzione di sei mesi decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

     Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

     Nei nuovi Stati membri, le domande per l’anno 2004 sono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi, da stabilirsi dallo Stato membro, che può avere termine nel 2005 [22].

     All'interno di detto periodo globale, lo Stato membro può prevedere periodi di presentazione distinti.

     8. Il numero di vacche da latte per le quali un produttore riceve il pagamento per l'estensivizzazione non può risultare superiore a nessuno dei due valori seguenti:

     a) numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione, tenendo conto del fatto che tale numero di vacche è calcolato mediante la resa lattiera media definita all'allegato II [23];

     b) numero totale di vacche dell'azienda, determinato conformemente al paragrafo 3, diminuito del numero di vacche nutrici corrispondente al massimale individuale.

     9. Qualora lo Stato membro decida di avvalersi o di cessare di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999, ne dà comunicazione alla Commissione anteriormente al 1° gennaio dell'anno civile in oggetto.

     Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004 [24].

     10. Per il calcolo del coefficiente di densità ai fini dell'applicazione del presente articolo, si tiene conto soltanto dei due primi decimali.

     11. Qualora a seguito di una decisione delle autorità veterinarie competenti nessun animale possa lasciare l'unità di produzione, salvo per essere macellato, per l'applicazione del presente articolo il numero di UBA constatato nell'azienda è moltiplicato per il coefficiente 0,8.

     Questa misura è limitata al periodo durante il quale si applica la decisione suddetta, aumentato di 20 giorni, e a condizione che il produttore abbia notificato per iscritto all'autorità competente, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla decisione, la presenza degli animali interessati e abbia preso tutte le misure necessarie per prevenire e/o limitare l'insorgenza dell'epizoozia [25].

     12. Nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2000 e il 15 maggio 2001, per l'applicazione del presente articolo il numero di UBA constatato nell'azienda è moltiplicato per il coefficiente 0,8.

     La presente misura si applica a condizione che sia dimostrato, nel modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che, data la situazione eccezionale del mercato, alcuni animali sono mantenuti nell'azienda più a lungo del normale [26].

 

     Art. 33. Determinazione dei periodi di detenzione.

     L'ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui all'articolo 5, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 16, all'articolo 32, paragrafo 7 e all'articolo 37 è il giorno, feriale o festivo, che precede il giorno che reca la stessa cifra del giorno di decorrenza del periodo.

 

CAPO V

PREMIO ALLA MACELLAZIONE

(Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999)

 

     Art. 34. Dichiarazione di partecipazione.

     Lo Stato membro può prevedere che, per poter fruire del premio per un determinato anno civile, ogni produttore presenti, anteriormente o contemporaneamente all'inoltro della prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.

Lo Stato membro può tuttavia ammettere che, se il produttore non vi apporta modifiche, resti valida la dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza.

 

     Art. 35. Domanda.

     1. La domanda di aiuto "animali" contiene gli elementi necessari per il pagamento del premio alla macellazione, in particolare la data di nascita dell'animale per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998.

     La domanda di aiuto "animali" è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non potrà eccedere un periodo di sei mesi dalla macellazione dell'animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né concludersi dopo la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di esportazione o spedizione. Fermo restando il termine sopra fissato, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di aiuto nonché il numero di domande che un produttore può presentare per singolo anno civile. Per l'anno 2000, lo Stato membro può decidere, per gli animali macellati o esportati nel corso del primo trimestre, che il periodo fissato per la presentazione della domanda di aiuto sia prorogato fino al 30 settembre 2000 al massimo.

     Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dal produttore. In questo caso, la domanda reca nome e indirizzo del produttore che può beneficiare del premio.

     A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:

     a) nel caso di concessione al momento della macellazione, un attestato del macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, con il quale si certifichino:

     i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente),

     ii) la data di macellazione, nonché i numeri d'identificazione e i numeri di macellazione degli animali,

     iii) ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (salvo in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 4);

     b) nel caso di esportazione dell'animale verso un paese terzo:

     i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente),

     ii) i numeri di identificazione degli animali,

     iii) la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi l'età per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998 e, per i vitelli, (salvo in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 290 kg,

     iv) la prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione.

     Tuttavia, lo Stato membro può prevedere che la trasmissione delle informazioni di cui alle lettere a) e b) venga effettuata per il tramite di uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro; tale trasmissione può aver luogo, segnatamente, per via elettronica.

     Lo Stato membro accerta l'esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quinto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati. [27]

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che dispongono di una base di dati di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 820/97 possono prevedere che le informazioni relative alla macellazione degli animali, trasmesse dai macelli ai servizi competenti, equivalgano ad una domanda di premio alla macellazione presentata a nome del produttore, sempreché lo Stato membro interessato ritenga che tale base offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini dell'applicazione del regime del premio per la macellazione e, ove del caso, del versamento al momento della macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari se sono effettuati alla macellazione e/o del premio di destagionalizzazione.

     Lo Stato membro può tuttavia stabilire che una domanda sia necessaria. In tale ipotesi, può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda.

     Gli Stati membri che decidono di applicare il presente paragrafo ne danno comunicazione alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2000. Qualsiasi successiva modificazione è comunicata alla Commissione prima di essere applicata.

     Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, se un nuovo Stato membro decide di applicare il presente paragrafo, la comunicazione iniziale di cui al terzo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004 [28].

     Essi provvedono affinché i dati messi a disposizione dell'organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento, in particolare quanto segue:

     a) il tipo e la quantità di animali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, macellati durante l'anno in oggetto;

     b) i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo e del periodo di detenzione di cui all'articolo 37 del presente regolamento;

     c) ove del caso, i dati necessari per il versamento alla macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari, qualora siano corrisposti alla macellazione, e/o del premio di destagionalizzazione.

     3. Nel caso di animali che siano stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all'articolo 37, il macello deve compilare il documento di cui al paragrafo 1, quinto comma, lettera a), anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.

     Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono concordare l'applicazione reciproca del sistema di cui al paragrafo 2.

     Gli Stati membri collaborano per controllare nel modo più efficace l'autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati. A tal fine lo Stato membro nel quale è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o informazioni equivalenti) pervenuti da quest'ultimo Stato membro.

 

     Art. 36. Peso e presentazione della carcassa.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.

     2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2%.

     3. Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è aumentato delle seguenti quantità:

     a) 3,5 kg per il fegato,

     b) 0,5 kg per i rognoni,

     c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni.

     4. Lo Stato membro può prevedere che, se il vitello ha un'età inferiore a cinque mesi al momento della macellazione o dell'esportazione, la condizione relativa al peso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia considerata rispettata. Nel caso in cui il peso carcassa non possa essere determinato presso il macello, la suddetta condizione di peso è considerata rispettata se il peso vivo non supera i 290 kg.

 

     Art. 37. Beneficiario del premio.

     1. Il premio è versato al produttore che abbia tenuto l'animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, concluso meno di un mese prima della macellazione dell'animale oppure meno di due mesi prima dell'esportazione [29].

     2. Per i vitelli macellati prima dell'età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese.

 

     Art. 38. Massimali nazionali.

     1. I massimali nazionali di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999 sono riportati nell'allegato III del presente regolamento.

     2. Se applicando la riduzione proporzionale per determinare il numero di animali aventi diritto al premio si ottiene come risultato un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

 

CAPO VI

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

(Articoli da 14 a 20 del regolamento (CE) n. 1254/1999)

 

     Art. 39. Modalità nazionali.

     Le informazioni particolareggiate da trasmettere alla Commissione in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1254/1999 comprendono gli elementi seguenti:

     1) pagamenti per capo (se del caso):

     a) importi indicativi per capo, a seconda delle categorie di animali, e modalità di concessione,

     b) previsione indicativa delle spese totali per ogni categoria di animali (precisando se i pagamenti saranno erogati sotto forma di integrazione del premio alla macellazione) e del numero di animali interessati,

     c) requisiti specifici relativi al coefficiente di densità (salvo in caso di pagamento sotto forma di integrazione del premio alla macellazione),

     d) limite di capi di bovini maschi per azienda (se del caso),

     e) altre informazioni circa le modalità di applicazione; le categorie di animali di cui alle lettere a) e b) sono: tori, manzi, vacche nutrici, vacche da latte, giovenche ammesse a beneficiare del premio per vacca nutrice, altre giovenche, o qualsiasi altro gruppo di animali determinato dallo Stato membro e compreso nelle categorie precedenti;

     2) pagamenti per superficie (se del caso):

     a) calcolo delle superfici di base regionali,

     b) importi indicativi per ettaro,

     c) previsione indicativa circa le spese totali e il numero di ettari in questione,

     d) altre informazioni circa le modalità di applicazione.

 

     Art. 40. Relazione dettagliata.

     La relazione dettagliata da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1254/1999 fornisce gli stessi elementi precisati all'articolo 39 del presente regolamento, aggiornati e completati.

Essa comprende inoltre quanto segue:

     a) un compendio delle difficoltà incontrate nell'applicazione del regime dei premi supplementari,

     b) una valutazione dell'efficacia di detto regime,

     c) eventualmente, proposte per l'evoluzione futura del regime stesso.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 41. Versamento di anticipi.

     1. In base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'autorità competente versa al produttore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60% del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio alla macellazione.

     Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all'articolo 29 e/o del premio alla macellazione, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell'anticipo, senza che scenda tuttavia al di sotto del 40%.

     Inoltre, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, lo Stato membro può decidere di versare al produttore un anticipo pari al massimo al 60% dell'importo dei pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio o è concesso il pagamento supplementare.

     Tuttavia, per quanto concerne gli anni 2000, 2001 e 2002, l'anticipo del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio alla macellazione e dei pagamenti supplementari può essere versato sino alla concorrenza dell'80 % dell'importo di tali premi o pagamenti [30].

     2. Il versamento definitivo del premio o del pagamento supplementare verte su un importo pari alla differenza tra l'anticipo versato ed il premio o il pagamento supplementare cui il produttore ha diritto [31].

 

     Art. 42. Anno d'imputazione. [32]

     La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l'anno d'imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale, di premio per vacca nutrice, di premio di destagionalizzazione e di pagamento per l'estensivizzazione, sia il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.

     Tuttavia, in caso di concessione del premio speciale in base ad una delle facoltà previste all'articolo 8,

     - se l'animale è stato macellato o esportato entro il 31 dicembre, e

     - se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data,

     l'importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell'anno in cui si è proceduto alla macellazione o all'esportazione.

     In deroga ai precedenti commi e all'articolo 35, paragrafo 1, in caso di concessione del premio speciale secondo una delle opzioni previste all'articolo 8, se l'animale è stato macellato tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2001 e se la domanda di premio per tale animale è presentata entro il 15 marzo 2001 a titolo dell'anno civile 2000 su richiesta del produttore, l'anno d'imputazione è il 2000 e l'importo del premio applicabile è quello valido il 31 dicembre 2000.

     In deroga al primo e al secondo comma del presente articolo e all’articolo 35, paragrafo 1, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1° gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è possibile accordare un premio speciale, a richiesta del produttore, secondo la modalità prevista dall’articolo 8 paragrafo 1, se l’animale è macellato durante un periodo stabilito dallo Stato membro tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2005 e se la domanda di premio per l’animale è presentata entro il 15 aprile 2005 per l’anno civile 2004. I manzi sono ammissibili al premio al 31 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999. In tal caso l’anno di imputazione è il 2004 e l’importo del premio è quello applicabile il 31 dicembre 2004 [33].

     Per quanto concerne il premio alla macellazione, per l'applicazione dell'aliquota dell'aiuto e per il calcolo della riduzione proporzionale ai sensi dell'articolo 38, l'anno d'imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione.

 

     Art. 43. Conversione in moneta nazionale. [34]

     La conversione in moneta nazionale degli importi dei premi, del pagamento per l'estensivizzazione e dei pagamenti supplementari è effettuata in base alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno d'imputazione determinato conformemente all'articolo 42. La media del tasso di cambio è fissata dalla Commissione nel corso del mese successivo.

 

     Art. 44. Sanzioni per l'uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti.

     In caso di recidiva nell'uso o nella detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, gli Stati membri determinano, in base alla gravità dell'infrazione, la durata del periodo di esclusione dal beneficio dei regimi di aiuti, previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

 

     Art. 44 bis. Determinazione del quantitativo di riferimento individuale di latte. [35]

     Fino al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 32, paragrafo 8, lettera a) (uno Stato membro può decidere che) per i produttori lattieri che nell'ambito dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92 o in virtù di disposizioni nazionali adottate per l'attuazione dell'articolo 7, dell'articolo 8, lettere a), d) ed e), o dell'articolo 8 bis dello stesso regolamento rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1° aprile, la data che determina:

     - il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché del numero di vacche nutrici,

     - la concessione di pagamenti supplementari per capo per le vacche da latte e

     - il numero di vacche da latte ai fini della concessione del pagamento per l'estensivizzazione per le vacche da latte detenute in aziende situate in zone di montagna,

     - il coefficiente di densità,

     è il 1° aprile.

 

     Art. 45. Misure nazionali d'esecuzione.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure utili per la corretta esecuzione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

 

     Art. 46. Comunicazioni.

     1. A decorrere dal 1° luglio 2000 gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro il 15 settembre (per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso) ed entro il 1° marzo (per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente),

     a) il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, ripartendo tale numero:

     - per fascia d'età,

     - per tipo di animale (toro o manzo),

     b) il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, ripartendo tale numero secondo i regimi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1254/1999;

     c) il numero di animali oggetto di una domanda di premio per la macellazione, ripartendo tale numero per tipo di animale (bovino adulto o vitello) e precisando se si tratta di animali macellati o esportati;

     d) il numero di animali per i quali sono state accolte le domande di premio di destagionalizzazione, ripartendo tale numero a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di produttori di animali corrispondente a ciascuna fascia di età.

     La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione anteriormente al 1° marzo 2005 i dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), relativi al periodo da maggio a dicembre 2004 [36].

     2. A decorrere dal 2001, entro il 31 luglio gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno civile precedente:

     a) il numero di bovini maschi per i quali sono state accolte domande di premio speciale, ripartendo tale numero:

     - per fascia d'età,

     - per tipo di animale (toro o manzo),

e precisando inoltre:

     - se sia stato concesso il pagamento per l'estensivizzazione [ripartito in base ai limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999] nonché il numero di produttori interessati, suddiviso secondo detti limiti,

- il numero di animali, ripartiti per fascia di età, per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale regionale, non è stato concesso il premio speciale per l'anno civile precedente;

     b) il numero di vacche e giovenche per le quali sono state accolte domande di premio per vacca nutrice, ripartendo tale numero secondo i regimi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, precisando l'eventuale concessione del pagamento per l'estensivizzazione (ripartito in base ai limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento) nonché, per ciascuno di detti regimi, il numero di produttori interessati;

     c) il numero di vacche da latte per le quali sono state accolte domande di pagamento per l'estensivizzazione;

     d) il numero di animali per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale nazionale specifico per le giovenche, non è stato concesso il premio per l'anno civile precedente;

     e) l'eventuale concessione del premio nazionale complementare al premio per vacca nutrice, indicando:

     - le condizioni di concessione

e

     - l'importo concesso per capo;

     f) il numero di animali per i quali sono state accolte domande di premi esenti dal coefficiente di densità, nonché il numero di produttori interessati;

     g) il numero di animali per i quali sono state accolte domande di premio per la macellazione, ripartendo tale numero per tipo di animale (bovino adulto o vitello) e precisando se l'aiuto è stato concesso per la macellazione o per l'esportazione nonché, per ciascuno di tali dati, il numero di produttori interessati.

     3. A decorrere dal 2001, entro il 31 luglio di ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di capi, ripartito per tipo di animali, per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio speciale per l'anno civile precedente.

     4. Gli Stati membri comunicano i dati specificati al presente articolo utilizzando le tabelle di cui all'allegato IV.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 47. Disposizioni transitorie.

     1. Conformemente all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 a quella del regolamento (CE) n. 1254/1999, le comunicazioni alla Commissione relative all'anno 1999 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 3886/92.

     2. L'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998, secondo le modalità della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, salvo nel caso di animali oggetto di uno scambio intracomunitario.

 

     Art. 48. Abrogazione.

     Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è abrogato con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2000.

Esso continua ad applicarsi alle domande presentate fino al 31 dicembre 1999.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 49. Entrata in vigore.

     II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000, salvo per quanto concerne le disposizioni relative a comunicazioni o a decisioni di cui agli articoli 10, 11 e 15, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 32, paragrafi 5, 6 e 9, all'articolo 35, paragrafo 2 e all'articolo 39, le quali si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO I [37]

 

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 14

 

     — Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

     — Ayrshire

     — Armoricaine

     — Bretonne Pie-noire

     — –Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

     — Groninger Blaarkop

     — Guernsey

     — Jersey

     — Malkeborthorn

     — Reggiana

     — Valdostana Nera

     — Itäsuomenkarja

     — Länsisuomenkarja

     — Pohjoissuomenkarja.

 

 

ALLEGATO II [38]

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 18

 

Belgio

5 450

Repubblica ceca

5 682

Danimarca

6 800

Germania

5 800

Estonia

5 608

Grecia

4 250

Spagna

4 650

Francia

5 550

Irlanda

4 100

Italia

5 150

Cipro

6 559

Lettonia

4 796

Lituania

4 970

Lussemburgo

5 700

Ungheria

6 666

Malta

 

Paesi Bassi

6 800

Austria

4 650

Polonia

3 913

Portogallo

5 100

Slovenia

4 787

Slovacchia

5 006

Finlandia

6 400

Svezia

7 150

Regno Unito

5 900

 

 

ALLEGATO III [39]

MASSIMALI NAZIONALI RELATIVI AL PREMIO ALLA

MACELLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1

APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2002

 

 

Bovini adulti

Vitelli

Belgio

711.232

335.935

Danimarca

711.589

54.700

Germania

4.357.713

652.132

Grecia

235.060

80.324

Spagna [1]

1.982.216

25.629

Francia [2]

4.041.075

2.045.731

Irlanda

1.776.668

0

Italia

3.426.835

1.321.236

Lussemburgo

21.867

3.432

Paesi Bassi

1.207.849

1.198.113

Austria

546.557

129.881

Portogallo [3]

325.093

70.911

Finlandia

382.536

10.090

Svezia

502.063

29.933

Regno Unito

3.266.212

26.271

 

[1] Fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseicam).

[2] Fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 527/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom).

[3] Fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima).

 

 

 

ALLEGATO IV

TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 21,

PARAGRAFO 3, E ALL'ARTICOLO 46

 

    (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 172 del regolamento (CE) n. 1973/2004, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1899/2004.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1042/2000.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[7] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[8] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[9] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[10] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1042/2000.

[11] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1042/2000 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento 1830/2002, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[12] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[13] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[14] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[15] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[16] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[17] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2088/2001 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2381/2002.

[18] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1042/2000.

[19] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1042/2000.

[20] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[21] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[22] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[23] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1900/2000.

[24] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[25] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1900/2000.

[26] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1900/2000 e così modificato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1458/2001.

[27] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1042/2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1900/2000.

[28] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[29] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1042/2000.

[30] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1900/2000, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2733/2000 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2088/2001 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n.1830/2002.

[31] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1900/2000.

[32] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 192/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1830/2002, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[33] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1899/2004.

[34] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1900/2000 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1830/2002, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[35] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 10042/2000 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1900/2000.

[36] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[37] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[38] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1777/2004.

[39] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 169/2002.