§ 1.6.F65 - Regolamento 30 gennaio 2002, n. 169.
Regolamento (CE) n. 169/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/01/2002
Numero:169


Sommario
Art. 1.      L'allegato III del regolamento (CE) n. 2342/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F65 - Regolamento 30 gennaio 2002, n. 169.

Regolamento (CE) n. 169/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi.

(G.U.C.E. 31 gennaio 2002, n. L 30).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6, e l'articolo 22, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseicam), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) I regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 prevedono misure specifiche a favore dell'allevamento rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), nelle Azzorre e a Madera nonché nelle isole Canarie. Le modalità d'applicazione da stabilire prevedono in particolare, per quanto concerne il premio alla macellazione ed entro il massimale definito all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2088/2001, il "congelamento" del numero di animali per i quali è stato concesso il premio alla macellazione in dette regioni a titolo dell'anno 2000.

     (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce massimali per Stato membro relativi al premio alla macellazione. Tali massimali non devono recar pregiudizio all'instaurazione dei limiti specifici stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001. Occorre pertanto stabilire che tali massimali, nel caso della Francia, del Portogallo e della Spagna, includano submassimali basati sul numero di premi versati a titolo di un anno di riferimento ai produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e destinati esclusivamente ai produttori di dette regioni e che il numero residuo di animali ammissibili, fino a concorrenza dei limiti specifici per queste regioni riguardo al premio alla macellazione introdotti dai regolamenti suddetti, si aggiunga a quelli di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2342/1999.

     (3) Gli Stati membri in questione hanno comunicato alla Commissione il numero di animali per i quali è stato concesso il premio alla macellazione a titolo dell'anno 2000 nei DOM (3.727), a Madera (1.678), nelle Azzorre (10.318) e nelle isole Canarie (1.696).

     (4) Per consentire l'immediata applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

     (5) Per fini di coerenza con l'inizio del periodo d'applicazione del regime di premi previsto dal regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 per quanto riguarda l'anno 2002, è necessario che il presente regolamento sia applicabile dal 1° gennaio 2002.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato III del regolamento (CE) n. 2342/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1° gennaio 2002.

 

 

     Allegato

     (Omissis)