§ 2.8.189 - Circolare 5 ottobre 2004, n. 491.
Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:05/10/2004
Numero:491

§ 2.8.189 - Circolare 5 ottobre 2004, n. 491.

Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).

(G.U. 12 ottobre 2004, n. 240)

 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

 

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Alle regioni e province autonome Loro Sedi

All'A.R.T.E.A.

All'A.G.R.E.A.

All'A.V.E.P.A.

All'Organismo pagatore della regione Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

 

Premessa.

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione europea introduce il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di «titoli individuali» che sono assegnati sulla base della media degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio preso a riferimento (2000-2001-2002).

Questo nuovo regime di aiuto non è più legato alla reale produzione nei vari settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.), bensì alla superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di condizionalità in materia di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione).

Nel nuovo regime, l'attribuzione degli aiuti è subordinata all'assegnazione iniziale di titoli, basati sul triennio di riferimento 2000-2002. Successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso operazioni ditrasferimento tra aziende, sia direttamente dall'amministrazione a valere sulla «riserva nazionale» dei titoli appositamente costituita.

 

Individuazione dei beneficiari.

L'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 dispone:

«1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.».

Pertanto gli «aventi diritto» sono coloro i quali hanno percepito un pagamento diretto nel triennio di riferimento. Inoltre coloro che sono subentrati all'avente diritto durante o dopo il triennio di riferimento, conservano gli stessi diritti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente), come meglio specificato nel proseguio.

I casi in cui è possibile trasferire i dati di riferimento del triennio da un soggetto ad un altro sono:

Eredità effettiva o anticipata (successione).

Nel caso di eredità effettiva vale la definizione prevista dal diritto nazionale. La domanda di pagamento viene presentata da parte dell'erede a proprio nome.

Il numero e valore dei titoli vengono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate.

Nella successione anticipata, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 rientrano anche:

a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Nel caso di successione anticipata revocabile il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore - persona fisica, che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che consentirebbe di ottenere il riconoscimento di titoli, sono considerati come la successione in un'azienda.

Qualora l'erede effettivo o anticipato sia già nelle condizioni previste per l'attribuzione autonoma dei titoli, indipendentemente, da quelli derivanti dalla successione, i titoli complessivi sono costituiti dalla somma di quelli derivanti dalla sua azienda e quelli effettivamente derivanti dalla successione delle unità produttive ereditate.

Nel caso di cumulo di misure, viene attribuito un numero di titoli non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari ereditati e quelli autonomamente dichiarati nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un valore pari al più alto ottenibile applicando separatamente ciascuna delle misure per le quali possiede i requisiti.

Modifica di stato giuridico o denominazione.

In caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei titoli attribuibili all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:

a) il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;

b) in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Le stesse regole si applicano qualora i casi previsti dal sopra citato art. 33 1/2 2 regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.

Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 rientra nell'ipotesi di modifica della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda, all'atto dell'avviamento del regime:

a) abbia esercitato attività agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;

b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività come affittuario di società della quale aveva il controllo;

c) abbia esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci.

Fusione di aziende e scissione di aziende.

Per «fusione» si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, lettera a), regolamento CE n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della medesima definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.

Per «scissione» si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'art. 2, lettera a), regolamento CE n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della medesima definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi della medesima definizione, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione

trasferite dell'azienda di origine.

Si applicano le stesse regole qualora i casi previsti dall'art. 33, paragrafo 3, primo o secondo commadel regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.

L'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede, al paragrafo 1, la possibilità per lo Stato membro di procedere alla identificazione degli agricoltori aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e alla definizione provvisoria degli importi di riferimento e del numero medio triennale di ettari di superficie.

La definizione provvisoria dei titoli avviene attraverso la spedizione del modulo di domanda a cui fa riferimento l'art. 34 (1) del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 15 aprile 2005.

I destinatari della spedizione sono tutti gli aventi diritto, ovvero nel caso di applicazione da parte dello Stato membro della preventiva identificazione degli agricoltori, come nel caso dell'Italia, tutti quelli identificati, che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

Nessun titolo è attribuito a chi non fa domanda di accesso al regime di pagamento unico e non è possibile procedere a trasferimenti di titoli prima della loro assegnazione definitiva.

Il calcolo dei titoli può essere effettuato anche sulla base dei dati risultanti da annualità diverse (1997-98-99) da quelle del triennio di riferimento o sulla base di una parte degli anni di riferimento solo in funzione dimotivate cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali che hanno determinato un danno alla produzione nel periodo considerato (art. 40 del regolamento CE n. 1782/2003).

 

La ricognizione preventiva.

L'Italia si avvale della possibilità, introdotta dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004, di operare una ricognizione preventiva, allo scopo di:

comunicare agli agricoltori la situazione del periodo di riferimento così come risultante nelle basi dati del SIAN;

definire gli aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al triennio di riferimento. Eventuali variazioni che intervengano dopo la data di risposta della comunicazione ed entro la data di termine per la presentazione della domanda di accesso al regime di interventi unico, possono comunque essere comunicate con la domanda stessa.

I dati relativi al triennio 2000-2002 riportati nella comunicazione inviata ai produttori sono relativi alle superfici o ai capi risultanti ammissibili al pagamento (compresi quindi quelli non liquidati) alla data odierna; la risposta alla presente comunicazione non pregiudica la possibilità di una variazione dei dati del periodo di riferimento a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene i pagamenti relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.

 

I contenuti della comunicazione.

Ai produttori conosciuti è stata inviata una lettera che descrive la procedura che l'Amministrazione ha seguito per l'individuazione degli aventi diritto, per la definizione dei titoli provvisori e per quella dei titoli definitivi, corredata dai modelli allegati.

Negli allegati sono elencate le casistiche che condizionano il calcolo dei titoli e le fattispecie entro le quali il produttore può ricadere in funzione di quanto previsto agli articoli 33 e 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ovvero agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004:

produttore storico con presenza in tutti gli anni del periodo di riferimento;

nuovo produttore con presenza negli ultimi due anni (o solo nell'ultimo anno) del periodo di riferimento;

nuovo produttore con dati solo dopo il triennio di riferimento;

produttore con dati del periodo di riferimento condizionati da cause eccezionali;

produttore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore;

produttore con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento relativamente al suo stato giuridico;

produttore con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento relativamente al suo stato giuridico;

produttore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione;

produttore con acquisizione o cessione di azienda con contratto di vendita con terra (per quest'ultima tipologia le evidenze sono acquisite dai CAA in sede di ricognizione preventiva, ma non provocano un trasferimento immediato della titolarità dei dati di riferimento; ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 795, infatti, i produttori cedenti devono comunque fare domanda per l'accensione dei diritti, ed il produttore acquirente può fare domanda «contemporanea» allegando copia del contratto).

Vi sono altresì illustrati i documenti giustificativi previsti per il riconoscimento delle fattispecie sopra elencate (si vedano gli allegati), di cui si richiede da subito la raccolta e l'inserimento nei fascicoli aziendali, tenuti in conformità a quanto previsto dai competenti Organismi pagatori, presso i CAA.

Sono oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi dati AGEA relativamente ai regimi di intervento previsti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In particolare, per anno e tipologia di prodotto, sono comunicati:

i dati relativi alle domande PAC seminativi del triennio di riferimento: a livello di particelle catastali per le informazioni dichiarate e a livello di zona omogenea per le superfici ammesse a premio.

i dati relativi alla zootecnia: a livello di prodotto con indicazione del numero di capi ammessi a premio.

Gli stessi dati sono espressi in forma riassuntiva come medie triennali delle superfici e dei capi (le informazioni comunicate sono relative a capi e superfici ammissibili all'erogazione dell'aiuto anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo).

Nel modulo sono inserite le possibili casistiche relativamente alle modifiche aziendali intervenute con la necessaria richiesta di documentazione giustificativa delle relative fattispecie, comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di semplificazione amministrativa.

E' possibile indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che determinano una differente considerazione dei dati del triennio di riferimento o la considerazione di anni diversi da quelli oggetto della comunicazione.

 

I destinatari della comunicazione.

Destinatari della comunicazione sono tutti gli agricoltori che si sono manifestati, nei regimi di intervento elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel corso del triennio di riferimento o negli anni successivi precedenti all'applicazione del regime unico di pagamento.

 

Le modalità di comunicazione.

La lettera ed i moduli allegati sono spediti con raccomandata a.r. con registrazione sul SIAN degli avvisi di ricevimento e dell'esito della spedizione.

Il Sistema informativo contiene copia della comunicazione inviata, che è replicabile in qualsiasi momento.

I dati della comunicazione ed i necessari dettagli utili ai fini della gestione della risposta, sono resi disponibili ai CAA interessati, sulla base del mandato comunicato ad Agea dagli organismi pagatori competenti.

Le comunicazioni non recapitate sono rese note al CAA cui il produttore ha affidato mandato, che procede alla ristampa della stessa e cura l'effettiva consegna al destinatario.

 

La registrazione delle modifiche.

I produttori possono manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date indicate nei modelli allegati; decorsi i termini previsti, vale la regola del «silenzio-assenso» e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione.

L'eventuale modificazione dei dati di riferimento già comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, è presa in considerazione ai fini del calcolo dei titoli.

I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessità di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarità di aziende del triennio di riferimento (eredità, modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, ecc.), devono recarsi, secondo quanto di seguito specificato, presso gli uffici autorizzati per la registrazione delle modifiche (CAA, OP).

Per poter inserire nel SIAN le modifiche relative ai dati di riferimento ed alla titolarità degli stessi sono realizzate, nell'ambito del fascicolo elettronico del produttore, le opportune funzioni software per la registrazione delle informazioni necessarie.

Sono inoltre realizzate le opportune funzioni software di interscambio per l'aggiornamento del fascicolo, in accordo tra Agea e gli altri organismi pagatori.

Il produttore deve recarsi presso il proprio CAA mandatario e provvedere alla registrazione della propria situazione aziendale ai fini della riforma.

I produttori che non hanno un rapporto in essere con CAA riconosciuti, possono in alternativa:

recarsi presso un CAA autorizzato e registrare un mandato unitamente alla propria situazione aziendale ai fini della riforma;

compilare l'ultimo foglio del modello della comunicazione riportando la propria situazione rispetto al triennio di riferimento e spedirla in busta chiusa ad una apposita casella postale aperta da Agea; la stessa Agea provvede a verificare la distribuzione di tali produttori sul territorio e procede, sentiti gli organismi pagatori competenti e di concerto con questi ultimi, all'apertura di appositi uffici per la registrazione delle modifiche comunicate presso le sedi identificate dagli organismi pagatori competenti; gli interessati sono invitati ad incontri per la verifica e l'inserimento dei dati dichiarati.

La procedura di registrazione delle modifiche, in ogni caso prevede:

conferma dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda):

protocollazione della copia della comunicazione controfirmata dal produttore ed inserimento del documento nel fascicolo del produttore;

inserimento della conferma nel SIAN;

stampa della ricevuta dal SIAN per conferma, stampa, protocollazione ed inserimento della copia nel fascicolo.

Modifica dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda):

identificazione della fattispecie che determina la modifica della titolarità dell'azienda (successione, modifica stato giuridico, ecc.);

protocollazione dei documenti giustificativi della fattispecie identificata, inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore qualora non già presenti; Inserimento della tipologia di modifica nel SIAN:

attribuzione dei dati di riferimento al nuovo titolare sulla base delle modifiche effettuate (successione, scissione, fusione, modifica dello stato giuridico;

esclusione di una o più annualità del triennio di riferimento, ai fini del calcolo dei titoli per cause eccezionali;

qualora tutte le annualità del triennio di riferimento (2000-2001-2002) siano esclusi per cause eccezionali, il calcolo dei titoli è effettuato sulla base del triennio precedente (1997-1998-1999).

 

Chiusura del procedimento:

la registrazione dei dati nel SIAN con relativa stampa di ricevuta dell'operazione effettuata costituisce chiusura del procedimento amministrativo rivolto alla ricognizione della situazione aziendale;

allo scadere del termine del 10 dicembre 2004, le posizioni aziendali per le quali non sia stata comunicata alcuna variazione vengono confermate, ritenendo il silenzio del produttore accettazione della titolarità aziendale comunicata.

Uffici autorizzati per il trattamento delle informazioni.

Sono autorizzati a procedere alla registrazione delle modifiche comunicate dai produttori:

i CAA riconosciuti e convenzionati con gli Organismi pagatori competenti, sia per i produttori con fascicolo aziendale costituito presso gli stessi che per coloro, senza mandato, che volessero aprire un fascicolo presso uno di tali CAA. I produttori devono recarsi presso la sede autorizzata del CAA al quale hanno conferito o intendono conferire mandato;

gli Organismi pagatori competenti.

 

Cosa deve essere registrato.

Vengono registrate nel sistema informativo tutte le informazioni relative alla conferma dei dati comunicati, ai cambiamenti di stato aziendale intercorsi nel periodo di riferimento e successivamente allo stesso, le informazioni relative alle circostanze eccezionali modificanti i dati del periodo di riferimento; le modifiche devono essere inserite nel fascicolo elettronico del produttore e collegate, attraverso i numeri di protocollo dei documenti giustificativi relativi, alle diverse fattispecie previste.

Il modulo compilato per la conferma dei dati aziendali ovvero per la correzione degli stessi ed i relativi documenti giustificativi devono essere protocollati ed inseriti nel fascicolo cartaceo del produttore.

 

Comunicazione di ulteriori istruzioni.

Al fine di assicurare l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle regole concernenti l'effettuazione della ricognizione preventiva e più in generale della normativa comunitaria e nazionale sulla riforma della PAC, è istituito presso l'Agea un apposito gruppo di lavoro.

Il gruppo è composto dai rappresentanti della stessa Agea, del Ministero delle politiche agricole e forestali, degli OP riconosciuti e delle OO.PP. maggiormente rappresentative.

Il gruppo si riunisce con cadenza settimanale, e comunque, in modo da assicurare la tempestiva risoluzione delle questioni che gli saranno deferite.

Sulle stesse questioni il gruppo elabora proposte di risoluzione che vengono adottate dall'Agea-Coordinamento con specifici addenda alla presente circolare.

Le proposte di risoluzione saranno pubblicate sul sito dell'Agea all'URL

http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm dove saranno pubblicati anche la presente circolare ed i successivi addenda.

Con analoghe integrazioni della presente circolare saranno fornite le informazioni relative ai successivi adempimenti previsti dall'attuazione del regime di pagamento unico; in particolare:

assegnazione dei titoli provvisori;

fissazione dei titoli;

domanda di accesso al regime di pagamento unico;

assegnazione dei titoli definitivi.

 

 

Allegato

(Omissis)