§ 1.6.U25 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1974.
Regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/10/2004
Numero:1974


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 


§ 1.6.U25 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1974.

Regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 345).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/ 2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l'articolo 42, paragrafi 4 e 9, l'articolo 145, lettere c) e d), e l'articolo 155, considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, definisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico che si applicherà a partire dal 2005. L'esecuzione amministrativa ed operativa del regime, avviata a livello nazionale sulla base del regolamento, ha evidenziato la necessità di ulteriori norme più specifiche relative a taluni aspetti del regime stesso e di delucidazioni in merito a determinati aspetti dell'esistente normativa.

     (2) In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 795/ 2004, alcuni riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione sono risultati errati e occorre pertanto correggerli.

     (3) L'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, consente il trasferimento, a determinate condizioni, dei diritti all'aiuto senza terra. Il primo comma del medesimo articolo specifica chiaramente che, in assenza di terra, è consentita solo la vendita di tali diritti. Onde evitare che il secondo comma venga frainteso e svuoti di contenuto il dispositivo del primo comma dell'articolo, è opportuno precisare, ai fini della chiarezza, che il trasferimento di cui al secondo comma riguarda unicamente la vendita di diritti all'aiuto senza terra e non l'affitto di detti diritti, che non è appunto consentito in assenza di terra.

     (4) Per motivi amministrativi, al fine di contenere nei limiti del necessario la creazione di frazioni di diritti all'aiuto, occorre introdurre una regola in base alla quale, una volta utilizzati tutti i diritti interi, i diritti parzialmente utilizzati vengano considerati completamente utilizzati autorizzando un versamento proporzionato alla terra dichiarata e, in caso di trasferimento, prima di dividere un diritto esistente, tutte le frazioni vengano utilizzate.

     (5) A norma dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti relativi ad un determinato periodo di riferimento sono quelli corrisposti o da corrispondere nello stesso periodo. L'allegato VII precisa che è opportuno tener conto delle riduzioni derivanti dall'applicazione di superfici di base, di massimali o di altre limitazioni quantitative. Ai fini della chiarezza, è pertanto opportuno precisare che le riduzioni e le esclusioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione  non vanno prese in considerazione per tutti i pagamenti diretti di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, onde evitare che dette riduzioni e esclusioni applicate nello stesso periodo si ripetano. Occorre pertanto tener conto del numero di animali e di ettari determinati al momento in cui sono stati fissati i diritti all'aiuto, fatti salvi ulteriori controlli e l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

     (6) Il meccanismo di cui all'articolo 7 non è inteso a beneficio degli agricoltori che hanno affittato o venduto degli ettari. È pertanto opportuno che la terra venduta o trasferita venga conteggiata negli ettari dichiarati dall'agricoltore per far in modo che detti ettari siano esclusi dal beneficio.

     (7) L'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede l'applicazione di un diverso periodo di riferimento ove la produzione venga danneggiata per circostanze eccezionali. Occorre pertanto precisare che l'articolo deve essere applicato sulla base dei singoli pagamenti diretti di cui all'allegato VI del regolamento, corrispondenti alle differenti produzioni.

     (8) Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno specificarne l'applicazione in caso di trasferimento dei diritti al premio e bisogna precisare le conseguenze del calcolo dell'importo di riferimento sui rimanenti ettari. Inoltre, avendo il regolamento (CE) n. 864/2004 modificato la data del 29 settembre 2003 con il 15 maggio 2004, è opportuno sospendere l'applicazione dell'articolo qualora, nei casi in cui si applica, esso possa influenzare le legittime aspettative degli agricoltori che hanno già concluso dei contratti tra il 30 settembre 2003 e il 15 maggio 2004 contando sull'applicazione della disposizione.

     (9) Onde contemplare l'eventualità che gli Stati membri provvedano ad un'ulteriore assegnazione dell'importo di riferimento durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare al 15 agosto la data ultima per la definizione definitiva dei diritti all'aiuto, pur consentendo agli Stati membri il ricorso ad una data successiva ove necessario per motivi amministrativi. Occorre precisare l'area delle dimensioni minime e quando bisogna dichiarare le parcelle.

     (10) In seguito alla modifica della data dal 29 settembre 2003 al 15 maggio 2004 introdotta dal regolamento (CE) n. 864/ 2004, per motivi di coerenza, occorre introdurre la medesima modifica nelle disposizioni che interessano gli agricoltori in situazioni speciali.

     (11) Occorre prendere in considerazione eventuali provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie finali a soluzione di una controversia tra l'amministrazione e l'agricoltore qualora ne risulti l'assegnazione o l'aumento dei diritti all'aiuto. Una tale eventualità deve essere considerata una situazione particolare ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. (CE) 1782/2003 e trattata di conseguenza.

     (12) Fatta salva l'applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai sensi del quale il calcolo dei diritti all'aiuto comprende l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento, è opportuno consentire alle amministrazioni nazionali, onde agevolarle nel calcolo dei diritti all'aiuto provvisori, di prendere in considerazione il numero di ettari di superficie foraggera dichiarati nella domanda di aiuto per superficie prima dell'introduzione del regime di pagamento unico o al momento della fissazione preliminare dei diritti, lasciando all'agricoltore la possibilità di dimostrare che detta superficie risultava inferiore durante il periodo di riferimento.

     (13) Occorre completare o precisare le attuali modalità di applicazione relative ai diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari nella parte riguardante taluni aspetti della loro fissazione e gestione.

     (14) Nel periodo di riferimento, i pagamenti per l'estensivizzazione e quelli supplementari nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati concessi in base a condizioni di ammissibilità e importi definiti dagli Stati membri, con possibili differenze da un anno all'altro. Considerate queste differenze, è opportuno che, nel calcolare l'importo di riferimento relativo a detti pagamenti, gli Stati membri interessati possano tener conto, secondo criteri oggettivi, delle condizioni di ammissibilità e degli importi differenti, seppur nel rispetto dei relativi massimali finanziari. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento, onde facilitare l'incorporamento dell'attuale regime di premi nel regime di pagamento unico, occorre tener conto del massimale di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 nel calcolo dell'importo di riferimento.

     (15) Per tener conto di eventuali circostanze eccezionali nell'applicazione del modello regionale, è opportuno sancire l'applicazione delle attuali norme di materia di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (16) Nell'applicare le disposizione relative alle situazioni particolari, occorre tener conto dei coltivatori di ortofrutticoli e di patate da consumo.

     (17) Ai sensi del titolo III, capitolo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri attuano il regime di pagamento unico solo a livello regionale basandosi sulle attuali disposizioni in materia di attuazione a livello regionale di cui agli articoli da 58 a 63 del medesimo. Ai fini dell'attuazione del regime di pagamento unico nei suddetti Stati, è pertanto opportuno stabilire le stesse modalità di applicazione pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 795/ 2004.

     (18) Ove lo Stato membro decida di avvalersi della facoltà contemplata dall'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, occorre fissare la scadenza per la notifica delle decisioni assunte conformemente agli articoli 58, 59, da 61 a 64, e 70 del medesimo regolamento onde consentire alla Commissione di definire i massimali di cui ai citati articoli.

     (19) Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, e dell'allegato VII, lettera b) e lettera d), ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione definisce la superficie massima per gli ortofrutticoli, i foraggi essiccati e le patate da fecola sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. È pertanto necessario fissare un termine per la trasmissione dei dati.

     (20) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:

     1) l'articolo 2 è modificato come segue:

     a) alle lettere b) ed e), il riferimento al regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 796/2004;

     b) alla lettera i) è aggiunto il seguente comma:

     «Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è considerato un caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra.»;

     2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:

     «2. Se, dopo aver dichiarato tutti i possibili diritti all'aiuto interi a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore deve dichiarare un diritto all'aiuto collegato ad una particella di dimensioni pari ad una frazione di ettaro, il versamento relativo a quest'ultimo diritto è calcolato in proporzione alle dimensioni della particella ed è considerato totalmente utilizzato ai fini dell'articolo 45 del medesimo regolamento.

     3. Se una particella trasferita con un diritto all'aiuto conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del suddetto regolamento, ha dimensioni pari ad una frazione di ettaro, l'agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra corrispondente ad un valore calcolato in proporzione alle dimensioni della particella. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell'agricoltore al valore calcolato in proporzione.

     4. I paragrafi 2 e 3 si applicano unicamente nei casi in cui l'agricoltore deve ancora dichiarare o trasferire un diritto all'aiuto o una frazione di diritto con una frazione di ettaro, dopo aver dichiarato o trasferito i diritti all'aiuto esistenti o frazioni di essi.»;

     3) è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

     «Articolo 3 bis. Ettari determinati e animali accertati.

     Fatta salva l'applicazione dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il numero di ettari o di animali a fronte del quale un pagamento diretto è o dovrebbe essere stato concesso durante il periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del medesimo regolamento, corrisponde al numero di ettari determinati e di animali accertati ai sensi dell'articolo 2, lettere r) e s), del regolamento (CE) n. 2419/2001, per ciascun pagamento diretto di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

     4) l'articolo 7 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

     «Ai fini del presente articolo, per “diritti all'aiuto” si intendono esclusivamente quei diritti all'aiuto assegnati dallo Stato membro durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

     b) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «Ai fini dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, il numero di ettari dichiarati dall'agricoltore comprende gli ettari trasferiti tramite vendita o affitto.»;

     5) all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento al regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 796/2004;

     6) l'articolo 10 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, alla fine dell'ultima frase delle lettere a), b) e c) viene aggiunta l'espressione seguente:

     «o dei diritti al premio trasferiti;»;

     b) al paragrafo 2, il testo «all'importo di riferimento e al numero di ettari residui.» è sostituito dal seguente: «all'importo di riferimento residuo e al numero di ettari del periodo di riferimento corrispondente all'importo di riferimento residuo.»;

     c) al paragrafo 3, la data «30 aprile 2004» è sostituita da «15 maggio 2004»;

     d) è aggiunto il seguente paragrafo:

     «5. Fatto salvo il paragrafo 4, il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la clausola contrattuale di cui all'articolo 17 e, se del caso, all'articolo 27 sia stata introdotta in un contratto prima del 15 maggio 2004.»;

     7) l'articolo 12 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituto dal testo seguente:

     «Prima della loro definitiva fissazione, non è possibile alcun trasferimento definitivo dei diritti all'aiuto.

     I diritti all'aiuto definitivi devono essere comunque fissati entro il 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Ove particolari requisiti amministrativi lo richiedano, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico lo Stato membro può decidere di far coincidere la data per la fissazione definitiva con quella della notifica del versamento, ammesso che questa non sia successiva al 31 dicembre del primo anno di applicazione.

     Con riserva della fissazione definitiva, l'agricoltore può presentare domanda a titolo del regime di pagamento unico sulla base di diritti all'aiuto provvisori fissati dallo Stato membro o acquisiti in virtù della clausola contrattuale di cui all'articolo 17 o 27.»;

     b) al paragrafo 6, l'espressione «dimensioni minime per le aziende» è sostituita dall'espressione seguente: «dimensioni minime in termini di superficie agricola per le aziende»;

     c) è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

     «8. Per stabilire i diritti all'aiuto non è necessario dichiarare alcuna particella, tranne che ai fini della fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale di cui agli articoli 6, 7 e da 18 a 23 bis, e fatti salvi i paragrafi 5 e 6 del presente articolo. La dichiarazione delle particelle di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai fini della domanda di pagamento dei diritti all'aiuto a titolo del regime di pagamento unico.»;

     8) all'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo:

     «3. L'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica sulla base dei singoli pagamenti diretti di cui all'allegato VI del medesimo regolamento.»;

     9) all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, il riferimento «23» è sostituito da «23 bis»;

     10) l'articolo 20 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il testo «riceve gratuitamente, oppure mediante un contratto di affitto di sei anni o più» è sostituito dal seguente: «riceve tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di sei anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico,»;

     b) all'articolo 20, paragrafo 1, l'espressione «un agricoltore andato in pensione o deceduto» è sostituita dall'espressione seguente: «un agricoltore che ha cessato l'attività agricola causa pensionamento o decesso»;

     11) agli articoli 21, 22 e 23, la data «29 settembre 2003» è sostituita da «15 maggio 2004»;

     12) è aggiunto il seguente articolo 23 bis:

     «Articolo 23 bis. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

     Nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente dello Stato membro, la data in cui il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono versati al beneficiario è fissata dallo Stato membro non oltre il termine ultimo per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

     13) l'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro può decidere, se del caso, di utilizzare:

     a) la superficie foraggera dichiarata dall'agricoltore nella domanda di aiuto per superficie del 2004 o nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico oppure

     b) la superficie foraggera dichiarata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento.

     2. Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto definitivi, l'agricoltore può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che nel periodo di riferimento la superficie foraggera risultava inferiore oppure deve dichiarare, nel caso in cui la superficie utilizzata dagli Stati membri sia inferiore, tutta la superficie foraggera in suo possesso durante il periodo di riferimento, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; [1]

     14) all'articolo 29, il riferimento al regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 796/2004;

     15) l'articolo 30 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ai fini del calcolo dell'attività agricola espressa in unità di bestiame adulto (UBA), di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la tabella di conversione di cui all'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento si applica al numero di capi, calcolato su una media di tre anni, per i quali nel corso del periodo di riferimento è stato concesso un pagamento diretto di cui all'articolo 47 del medesimo regolamento.»;

     b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Per quanto riguarda il premio per prodotti lattierocaseari e i pagamenti supplementari, il calcolo delle UBA viene effettuato dividendo il quantitativo di riferimento, utilizzato per calcolare l'importo del premio per prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari, se inclusi nel regime di pagamento unico, per la resa lattiera media di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1973/2004, applicabile al momento del calcolo, oppure per la resa lattiera individuale, ove essa risulti superiore a quella media. Qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il numero di UBA è modificato di conseguenza.

     Nel caso del premio alla macellazione, ove non siano disponibili le necessarie informazioni sull'età degli animali, lo Stato membro può convertire il numero di tori, manzi, vacche e giovenche in UBA ricorrendo al coefficiente 0,7 e quello di vitelli utilizzando il coefficiente 0,25.

     Se uno stesso animale ha beneficiato di differenti premi, il coefficiente applicabile equivale alla media dei coefficienti dei diversi premi.»;

     c) è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

     «3 bis. Il calcolo del numero di UBA viene effettuato in proporzione ai diritti all'aiuto per i quali, nel periodo di riferimento, l'agricoltore non è in possesso di ettari e a fronte dei quali egli richiede l'applicazione di condizioni particolari. Il numero così calcolato si applica a cominciare dai diritti all'aiuto con il valore più basso.

     La domanda è presentata unicamente durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. I termini per la presentazione sono stabiliti dallo Stato membro. La domanda può essere rinnovata negli anni successivi per lo stesso numero di diritti all'aiuto sottoposti l'anno precedente a condizioni particolari o per la parte rimanente dei diritti all'aiuto, ove essi siano stati in parte trasferiti o dichiarati unitamente ad un corrispondente numero di ettari.

     In tali casi, il numero di UBA viene ricalcolato in proporzione ai rimanenti diritti all'aiuto a fronte dei quali l'agricoltore richiede l'applicazione di condizioni particolari.

     Fatto salvo l'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i diritti all'aiuto che sono stati dichiarati con un equivalente numero di ettari o che sono stati trasferiti non possono essere oggetto di una nuova domanda di applicazione delle condizioni particolari.»

     16) è aggiunto il seguente articolo 31 bis:

     «Articolo 31 bis. Pagamenti nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine.

     1. Ai fini del calcolo dell'importo di riferimento per il pagamento all'estensivizzazione e per i pagamenti supplementari nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, lo Stato membro, in base a criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di concorrenza, prende in considerazione i requisiti di ammissibilità e gli importi fissati dallo Stato membro stesso ai fini della concessione di detti pagamenti durante il periodo di riferimento, a condizione che non sia superata la quota del massimale di cui all'allegato VIII del suddetto regolamento relativa ai pagamenti in questione.

     2. Il calcolo dell'importo di riferimento relativo al premio alla macellazione nel settore delle carni bovine di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, è effettuato dallo Stato membro nel rispetto dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999.»;

     17) All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «4. Ai fini dell'articolo 54, paragrafo 2, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per superfici investite a pascolo permanente si intende:

     a) le superfici dichiarate dall'agricoltore come investite a pascolo permanente nella sua domanda di aiuto per il 2003; e

     b) le superfici non dichiarate dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto per il 2003, a meno che non possa essere dimostrato che dette superfici nel 2003 non erano investite a pascolo permanente.»;

     18) l'articolo 38 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3, il riferimento al regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 796/2004;

     b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     «4. L'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'articolo 16 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

     5. Ai fini del presente articolo, il riferimento alla «superficie agricola» di cui all'articolo 12, paragrafo 6, si intende come riferimento alla «superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

     19) all'articolo 41, è aggiunto il paragrafo seguente:

     «4. Ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli articoli da 20 a 23 bis del presente regolamento si applicano mutatis mutandis agli agricoltori la cui produzione è quella menzionata all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

     20) il seguente capitolo è inserito alla fine del capitolo 6:

     «CAPITOLO 6 bis

     NUOVI STATI MEMBRI

     Articolo 48 bis. Applicazione nei nuovi Stati membri.

     1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, ai nuovi Stati membri si applicano le disposizioni del presente regolamento.

     2. Nel presente regolamento, qualsiasi riferimento all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è inteso come riferimento all'articolo 71 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     3. Qualsiasi riferimento alla media regionale di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento è inteso come riferimento al limite di 5 000 EUR di cui all'articolo 71 quater, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.

     4. Qualsiasi riferimento, nei capitoli 6 e 7 del presente regolamento, agli articoli 58 e 59 oppure all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all'articolo 71 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     5. Qualsiasi riferimento, nell'articolo 38 del presente regolamento, all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all'articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     6. Qualsiasi riferimento, nell'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), nell'articolo 41 e nell'articolo 50 bis del presente regolamento, all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all'articolo 71 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     7. Qualsiasi riferimento, negli articoli 39, 43 e 48 ter del presente regolamento, all'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all'articolo 71 undecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     8. Gli articoli 3 bis, 7, 10, da 12 a 17, 27, 28, 30, 31, 31 bis, 40, 42, 45, 46 e 49 non si applicano.

     9. Gli articoli 5, 19, 23, 31 e 42 non si applicano nel caso di domanda a titolo del regime di pagamento unico di cui all'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

     21) è aggiunto il seguente articolo 48 ter:

     «Articolo 48 ter. Notifica delle decisioni.

     Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà contemplata all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, comunicano, entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le decisioni adottate conformemente agli articoli 58, 59, da 61 a 64 e 70 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.»;

     22) è aggiunto il seguente articolo 50 bis:

     «Articolo 50 bis. Foraggi essiccati, patate da fecola e ortofrutticoli.

     Ai fini dell'articolo 60, paragrafo 2, e dell'allegato VII, parte B e parte D, ultimo capoverso, del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, il numero di ettari di cui alle disposizioni in questione.»

 

          Art. 2. [2]

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 1, punto 22, il quale si applica a decorrere dal 31 ottobre 2004.


[1] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385.

[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385.