§ 10.3.147 - Circolare 25 gennaio 2005, n. 2.
Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei flussi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:25/01/2005
Numero:2

§ 10.3.147 - Circolare 25 gennaio 2005, n. 2.

Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005».

(G.U. 2 febbraio 2005, n. 26)

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro per il tramite delle direzioni regionali del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano - Rip. 19 - ufficio lavoro - isp. lavoro

Alla provincia autonoma di Trento - Dipartimentoto servizi sociali - Servizio lavoro

Alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale per l'impiego

Alla Regione siciliana - Assessorato al lavoro - Uff. regionale lavoro - Ispettorato

regionale lavoro

e, p.c.:

Agli assessorati regionali al lavoro

Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto del Ministro - D.G.I.E.P.M. - Ufficio VI - Centro visti

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro - Dipartimento della pubblica sicurezza -direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e Postale - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto del Ministro

All'INPS - Direzione generale

 

Si comunica che in data 24 gennaio 2005 è stato registrato alla Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato n. 1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2005.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti è transitoriamente sospesa, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

La quota non sarà ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, già usato per l'utilizzo delle quote del 2004, collocato all'interno dell'applicazione informatica denominata Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari - S.I.L.E.N.), messa a disposizione degli uffici periferici nel sito Intranet (http://inwelfare/silen) e degli uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).

Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalità semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28 aprile 2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni.

L'inoltro della richiesta di autorizzazione è effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario, da esprimere necessariamente in ore e minuti, sia apposta a mano sulla busta. La società Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l'orario di spedizione, affinchè costoro ne effettuino, su richiesta dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale.

L'inoltro della domanda mediante raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.

Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi è consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati.

Si raccomanda a codesti uffici di effettuare le verifiche preliminari e l'inserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalità alla procedura. Tale inserimento dovrà contenere, oltre ai dati in precedenza già richiesti, anche la denominazione del datore di lavoro richiedente e l'indicazione della relativa partita I.V.A. o codice fiscale.

Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformità alla richiamata circolare n. 14/2004.

L'autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; un'ulteriore copia sarà trattenuta a cura della direzione provinciale del lavoro per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro cinque giorni, al Centro per l'impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.

Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15 ottobre 2004, l'autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.

 

Avvertenza:

 

L'allegato n. 1, concernente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato per l'anno 2005», è riportato alla pag. 7 della presente Gazzetta Ufficiale.