§ 98.1.46860 - Circolare 28 aprile 2004, n. 14/2004 .
Disposizioni applicative relative al D.P.C.M. 20 aprile 2004, "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/04/2004
Numero:14

§ 98.1.46860 - Circolare 28 aprile 2004, n. 14/2004 .

Disposizioni applicative relative al D.P.C.M. 20 aprile 2004, "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004" .

 

Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'immigrazione.

 

 

 

 

Alle 

Direzioni regionali del lavoro 

 

 

Loro Sedi 

 

Alle 

Direzioni provinciali del lavoro per il tramite delle Direzioni regionali del lavoro 

 

 

Loro Sedi 

 

Alla 

Provincia autonoma di Bolzano 

 

 

Rip. 19 - Uff. Lavoro - Ispettorato del lavoro 

 

 

Bolzano 

 

Alla 

Provincia autonoma di Trento 

 

 

Dip.to Servizi sociali 

 

 

Servizio lavoro 

 

 

Trento 

 

Alla 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

 

 

Servizio per il lavoro 

 

 

Trieste 

 

Alla 

Regione Siciliana 

 

 

Assessorato al lavoro - Ufficio regionale del lavoro 

 

 

Ispettorato regionale del lavoro 

 

 

Palermo 

e, p.c.: 

Agli 

Assessorati regionali al lavoro 

 

 

Loro Sedi 

 

Al 

Ministero degli affari esteri 

 

 

Gabinetto del Ministro 

 

 

D.G.I.E.P.M. - Uff. VI - Centro visti 

 

 

Roma 

 

Al 

Ministero dell'interno 

 

 

Gabinetto del Ministro 

 

 

Dipartimento della pubblica sicurezza 

 

 

Direzione centrale per la Polizia stradale, 

 

 

ferroviaria, di frontiera e postale 

 

 

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 

 

 

Roma 

 

All'I.N.P.S. - Direzione generale 

 

 

Roma 

 

 

Il 1° maggio 2004 dieci nuovi Paesi entrano a far parte dell'Unione europea. Otto di questi Paesi non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario (la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria) mentre per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano immediatamente tutte norme comunitarie. La presente circolare, in applicazione del D.P.C.M. 20 aprile 2004, "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004", attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti , indica le procedure da seguire relativamente all'ingresso per lavoro subordinato ed all'accesso al mercato del lavoro italiano durante il periodo transitorio per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati.

Con legge 24 dicembre 2003, n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, Supplemento ordinario n. 10, è stata autorizzata la ratifica e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione all'Unione Europea tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, con Atto di adesione, Allegati, protocolli, Dichiarazioni, scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 (Trattato 16 aprile 2003).

Dal primo maggio 2004 nei confronti dei cittadini di Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario ad eccezione degli articoli da 1 a 6 del Reg. (CEE) n. 1612/68 la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di adesione.

In deroga agli articoli da 1 a 6 del Reg. (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l'accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell'adesione.

In conformità a quanto previsto dal Trattato di adesione e ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, si impartiscono le seguenti istruzioni alle quali gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell'adesione, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato ai lavoratori cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.

 

 

Procedure per l'accesso al mercato del lavoro

1. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi:

Godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia previste per i cittadini dell'Unione europea.

Per dimostrare l'esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

2. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che godono dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo:

Godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all'impiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.

3. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1° maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato:

Per tali cittadini troverà applicazione la procedura di seguito indicata.

Il D.P.C.M. 20 aprile 2004 fissa il limite entro cui è ammesso l'accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei suddetti cittadini per il 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.

Tale quota è aggiuntiva per il 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento alle medesime nazionalità, dai due precedenti D.P.C.M. 19 dicembre 2003.

Pertanto, il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del lavoratore di Stati di nuova adesione è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro con le seguenti modalità semplificate.

La domanda, in bollo, redatta sul modello appositamente predisposto, qui allegato (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le D.P.L. - Direzioni provinciali del lavoro), deve essere indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro competente per località di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:

1. le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);

2. le complete generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);

3. le condizioni lavorative offerte (C.C.N.L. applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, località d'impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).

Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro - redatto sul modello appositamente predisposto, qui allegato (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le D.P.L.), stipulato con il cittadino di Stati di nuova adesione, la cui efficacia è sottoposta alla condizione dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro e dell'effettiva presentazione della domanda della relativa carta di soggiorno alla Questura.

A pena di inammissibilità, la domanda e l'allegato contratto di lavoro, devono essere trasmessi mediante raccomandata spedita da Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l'ora dell'invio. Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. L'inoltro della raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 20 aprile 2004. Dalla stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate secondo le modalità stabilite dalla presente circolare.

Le richieste spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del D.P.C.M. 20 aprile 2004 potranno essere prese in considerazione esclusivamente nell'ambito delle quote di cui ai due D.P.C.M. 19 dicembre 2003. Le istanze riferite a cittadini di Stati di nuova adesione non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna D.P.L., nell'ambito dei due precedenti D.P.C.M. 19 dicembre 2003, andranno riformulate secondo la procedura e la modulistica allegata alla presente circolare.

Le richieste presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due D.P.C.M. 19 dicembre 2003, la cui istruttoria si esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno per il rilascio delle relative autorizzazioni le modalità semplificate introdotte dalla presente circolare.

Ai fini dell'evasione delle richieste inoltrate ai sensi del D.P.C.M. 20 aprile 2004, le Direzioni provinciali dovranno provvedere al relativo esame secondo l'ordine basato sulla data di spedizione della raccomandata; in caso di parità di data sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente. Il mero ricevimento da parte delle D.P.L. della raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione non vincola l'amministrazione all'accoglimento della domanda stessa, che rimane condizionato alla verifica della disponibilità della quota.

Le Direzioni provinciali, una volta completata la fase istruttoria con esito positivo, rilasciano l'autorizzazione al lavoro redatta su modello appositamente predisposto, qui allegato.

L'autorizzazione è rilasciata mediante l'utilizzo della quota corrispondente localmente assegnata sulla base dei D.P.C.M. 19 dicembre 2003 se ancora disponibile. Se tale quota è esaurita l'Ufficio procedente rilascia l'autorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal D.P.C.M. 20 aprile 2004. Quest'ultima non sarà ripartita a livello regionale, pertanto le D.P.L. ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovranno utilizzare la procedura applicativa, a disposizione nella rete Intranet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali http://inwelfare/gcun, unitamente alle modalità di accesso e di utilizzo di tali procedure.

L'autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato. Un'ulteriore copia sarà trattenuta a cura della D.P.L. per eventuali e successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.

Si fa presente che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l'impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.

Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per dimostrare l'esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla D.P.L., previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei Paesi di nuova adesione in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio sono tenuti anch'essi a presentare le relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente circolare.

Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall'art. 27, comma 1 del D.Lgs. n. 286 del 1998 il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova adesione implica comunque la verifica delle condizioni previste dall'art. 27 del testo unico - D.Lgs. n. 286 del 1998 - e dalle relative norme di attuazione.

Il Direttore generale

Giuseppe Maurizio Silveri

 

 

Allegati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo 

 

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 

€ 10,33 

 

di 

 

[a] 

 

 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER I CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DI NUOVA ADESIONE DAL 1° MAGGIO 2004 ALL'U.E. [b] 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

nato a 

 

il 

 

(codice fiscale 

 

) in qualità di: 

 

DATORE DI LAVORO DOMESTICO residente in 

 

prov. 

 

C.A.P. 

 

Via 

 

 

OVVERO 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

 

Iscrizione C.C.I.A.A. di (provincia) 

 

n. 

 

in data 

 

(Cod. fiscale/ partita IVA 

 

) 

Sede legale (indirizzo) 

 

n. 

 

 

C.A.P. 

 

Comune 

 

prov. 

 

 

 

 

CHIEDE di essere autorizzato ad assumere 

 

COGNOME E NOME 

 

Sesso 

 

 

DATA DI NASCITA 

 

Cittadino [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [b] 

 

 

che sarà impiegato 

 

presso il seguente domicilio (se rapporto di lavoro domestico): 

 

 

 

presso unità operativa nel Comune di 

 

prov. 

 

 

(indirizzo) 

 

n. 

 

C.A.P. 

 

 

 

 

A tal fine si impegna ad applicare le seguenti condizioni: 

 

Contratto collettivo applicato 

 

 

Qualifica 

D 

 

Q 

 

I 

 

O 

 

[c] 

Livello 

 

 

CONTRATTO DI LAVORO OFFERTO: 

a tempo indeterminato 

 

 

a tempo determinato per mesi 

 

 

 

orario di lavoro settimanale 

 

 

(non meno di 20 ore settimanali) 

stagionale mesi  

 

 

 

per numero giornate complessive 

 

 

(in media non meno di 20 giornate al mese) 

Retribuzione lorda mensile € 

 

 

 

 

Alla richiesta vanno allegati: 

 

1 - Fotocopia documento identità del richiedente (nonché permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario) e del lavoratore richiesto 

2 - Contratto individuale di lavoro, stipulato tra le parti 

3 - Ulteriore marca da bollo da € 10,33 

 

Firma 

 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

 

 

 

[a] È competente la Direzione provinciale del lavoro della Provincia nel cui ambito si svolge il lavoro. 

[b] [1] Repubblica Ceca; [2] Estonia; [3] Lettonia; [4] Lituania; [5] Polonia; [6] Repubblica Slovacca; [7] Slovenia; [8] Ungheria. 

[c] Dirigenti - Quadri - Impiegati - Operai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO (SCHEMA) 

 

LE PARTI SOTTOSPECIFICATE: 

 

DATORE DI LAVORO 

DOMESTICO 

 

NON DOMESTICO 

 

 

COGNOME  

NOME 

RESIDENTE IN VIA 

N. 

COMUNE 

PROV. 

CAP 

TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE O RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. di (prov.) 

N. 

IN DATA 

SEDE LEGALE (indirizzo) VIA 

N. 

C.A.P. 

COMUNE 

PROV. 

 

LAVORATORE 

COGNOME 

NOME 

NATO A 

IL 

RESIDENTE IN 

VIA/PIAZZA 

CITTADINANZA 

STIPULANO 

IL PRESENTE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

LIV. 

QUALIFICA 

MANSIONI 

 

[Dirigenti] [Quadri] [Impiegati] [Operai] 

 

C.C.N.L. APPLICATO 

LOCALITÀ D'IMPIEGO 

DURATA DEL CONTRATTO 

ORARIO LAVORO 

INDETERMINATO 

DETERMINATO 

STAGIONALE 

SETTIM.LE 

 

 

 

(non meno di 20 ore) 

 

MESI: 

MESI: 

GIORNATE:(non meno di 20 giornate al mese) 

 

 

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE €  

 

 

 

Per le altre condizioni economiche e normative si fa rinvio al C.C.N.L. applicato, che viene in questa sede espressamente richiamato. 

 

Le Parti, confermando di aver inteso stipulare un contratto di lavoro subordinato alle condizioni di cui sopra, dichiarano di essere a conoscenza che la validità del contratto è sottoposta alla sola condizione dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro e della effettiva presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno da parte della Questura e che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro comporterà la revoca dell'autorizzazione al lavoro. 

 

 

 

 

 

(firma leggibile del datore di lavoro o legale Rappresentante) 

(firma leggibile del lavoratore) 

 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da 

 

 

bollo 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 

Al 

 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Questura di 

 

 

Direzione provinciale del lavoro 

 

Servizio politiche del lavoro 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL LAVORO N. 

 

 

 

Allegato: n. 1 (Contratto di lavoro) 

 

ESAMINATA la richiesta del/la 

 

residente in / con sede legale in  

 

( 

 

) via/piazza  

 

n. 

 

, esercente attività nel settore 

 

, trasmessa il  

 

; 

VISTO il Trattato di adesione alla UE fatto ad Atene il 16 aprile 2003 e la relativa legge 24 dicembre 2003, n. 380 di ratifica; 

VISTO il testo unico - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 1, comma 2 e art. 3, comma 4; 

VISTO il D.P.C.M. per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati  

membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 

 

; 

VISTA la circolare 28 aprile 2004, n. 14/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'immigrazione; 

VISTA la documentazione prodotta dal datore di lavoro; 

VISTO il contratto di lavoro subordinato stipulato con il lavoratore/trice cittadino di Stato di nuova adesione alla UE, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante; 

CONSIDERATO che nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento della succitata istanza e ritenuto, in ultimo, di dover provvedere di conseguenza; 

 

SI AUTORIZZA 

 

il/la richiedente 

 

ad assumere con contratto di lavoro  

subordinato a tempo indeterminato/determinato/stagionale della durata di mesi 

 

il/la lavoratore/trice 

Cognome 

 

Nome 

 

Sesso 

 

, 

nato/a il 

 

a 

 

nazionalità 

 

con la qualifica di [D] [Q] [I] [O] livello 

 

C.C.N.L. 

 

da occupare con orario settimanale di lavoro pieno parziale per n. ore 

 

 

Il rapporto di lavoro si svolgerà presso  

 

Via/Piazza 

 

n. 

 

Comune 

 

Provincia 

 

 

 

La presente autorizzazione dovrà essere utilizzata, pena la decadenza della stessa, entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. 

 

 

Il Direttore