§ 98.1.42497 - Circolare 14 luglio 2000, n. 900315 .
D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificato ed integrato dal D.M. 31 luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/07/2000
Numero:900315


Sommario
Articolazione dei servizi, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche Istat '91, per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie (punto 2.3 della circolare) 


§ 98.1.42497 - Circolare 14 luglio 2000, n. 900315 .

D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificato ed integrato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e dal D.M. 9 marzo 2000, n. 133, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese. Circolare esplicativa .

 

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 2000, S.O. n. 122.

 

 

Alle Imprese interessate 

 

Alle Banche concessionarie 

 

Agli Istituti collaboratori 

 

All'A.B.I. 

 

All'Ass.I.Lea. 

 

All'Ass.I.Re.Me. 

 

Alla Confindustria 

 

Alla Confapi 

 

Alla Confcommercio 

 

Alla Confesercenti 

 

All'A.N.C.E. 

 

Al Comitato di coordinamento delle Confederazioni 

 

artigiane 

 

 

Con D.M. 3 luglio 2000 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Tale decreto, di seguito denominato "direttive", comprende le deliberazioni del CIPE Del.CIPE 27 aprile 1995 e Del.CIPE 18 dicembre 1996 ed il decreto ministeriale 20 luglio 1998, decreto ministeriale 22 luglio 1999 e decreto ministeriale 2 marzo 2000.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base delle predette direttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con D.M. n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato ed integrato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319, e dal D.M. 9 marzo 2000, n. 133, nel seguito denominato "regolamento", ha fissato le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni.

Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti indicazioni nonché, in allegato, il facsimile del nuovo modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno efficacia con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 2000.

 

 

1. Premesse di carattere generale.

1.1 Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi.

1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.

Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o di società di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La posizione del programma nella graduatoria di merito è determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:

- valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;

- numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo;

- valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;

- punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali;

- punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali.

1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno può essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria.

1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate da queste ultime dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di cui al successivo punto 6.2. La prima quota può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.

1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma. Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.

 

 

2. Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili.

2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi, queste ultime costituite sotto forma di società regolari, che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nelle "aree depresse". Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive. Le "aree depresse" sono quelle definite dall'art. 27, comma 16, della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità Europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3. c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'allegato 1).

Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita I.V.A. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto.

Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione (si veda il successivo punto 2.5), la detta disponibilità è riferita alla sola stabile sede operativa di cui l'impresa stessa deve essere titolare in tali aree. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131 del 1986 - T. U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilità dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4, della legge n. 317 del 1991 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano specificati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area o, comunque, potrà essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.

Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata .

2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, D.M. 18 settembre 1997 e D.M. 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488 del 1992, alla disciplina comunitaria in materia.

Alla luce di tali decreti:

A) per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, delle costruzioni e della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda:

è definita piccola e media l'impresa che:

1) ha meno di 250 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

è definita piccola l'impresa che:

1) ha meno di 50 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

B) per le imprese fornitrici di servizi:

è definita piccola e media l'impresa che:

1) ha meno di 95 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

è definita piccola l'impresa che:

1) ha meno di 20 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m).

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere (si veda l'Appendice, Esempio n. 1).

Ai fini di cui sopra:

a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;

b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;

c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3;

d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda;

e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione del Modulo della domanda originaria (si veda il successivo punto 5.6);

f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;

g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

h) per fatturato, corrispondente alla voce A. 1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile;

l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1° gennaio 1999 è pari a lire £. 1.936,27. Per i bilanci chiusi nel corso del 1998, i parametri di cui alle precedenti lettere A) e B) sono espressi in ECU ed il relativo tasso di conversione lira/ECU pari a £. 1.947,3;

m) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;

n) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette - D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);

o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.

2.3 I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere possono riguardare solo uno o più dei settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e D - "Attività manifatturiere" della Classificazione delle attività economiche Istat '91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea di cui al successivo punto 2.6. L'attività estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime e/o semilavorati per l'ottenimento di altri semilavorati e/o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione nella prima parte del business plan (si veda il successivo punto 3.8) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste.

I programmi di investimento promossi dalle imprese fornitrici di servizi possono riguardare uno o più dei settori di cui all'allegato 2.

2.4 I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione delle attività economiche Istat '91, sono ammessi limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60.

Ai fini di cui sopra:

a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;

b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono: quelli di cogenerazione - intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore, ovvero come diversamente definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;

c) per indice energetico si intende quello definito con delibera del Comitato Interministeriale dei Prezzi del 29.4.92 e sintetizzato nella formula seguente:

Ien = (Ee/Ec) + [Et/(0,9Ec)] - a

ove:

Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari

Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto

Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali

a = [(1/0,60) - 1] × [0,60 - (Ee/Ec)]

d) l'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per le verifiche, da effettuare sulla base della vigente normativa, utili alla rilevazione degli elementi occorrenti per il calcolo del suddetto indice.

2.5 Nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche Istat '91, in relazione alla particolarità del settore ed alle modalità operative di utilizzo dei beni strumentali, l'ammissibilità dei beni stessi, qualora non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica unità produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento, è condizionata all'esclusivo utilizzo degli stessi per il medesimo periodo nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, che, ai fini della presente normativa, viene intesa come "unità produttiva". In tale ultima ipotesi, il programma da agevolare viene di conseguenza inserito nella graduatoria ordinaria o nell'eventuale speciale per settore di cui al successivo punto 6.1, lettera b), relative a detta regione, con esclusione, quindi, dell'eventuale graduatoria speciale per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera b). Il contributo è calcolato sulla base dell'aliquota minima prevista, per le aree ammissibili della regione medesima e per la dimensione dell'impresa, aliquota che viene applicata a tutti i beni del programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli stessi. L'ubicazione dei detti singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico registro costantemente aggiornato dall'impresa. Ai fini di cui sopra il legale rappresentante dell'impresa stessa deve sottoscrivere uno specifico impegno, secondo lo schema di cui all'allegato 3, facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni. Qualora vengano meno le condizioni sottoscritte con tale impegno, le agevolazioni relative ai beni interessati vengono revocate secondo i criteri e le modalità fissate dal predetto art. 8 del regolamento. L'impresa istante che intende utilizzare i beni del programma nell'ambito delle aree agevolabili della regione, deve indicare nella domanda stessa in quale regione intende operare per il suddetto periodo e, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazioni, deve essere già titolare di una sede operativa in dette aree risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese; per le imprese individuali non ancora operanti di cui al precedente punto 2.1, ferma restando la piena disponibilità dell'immobile di cui al medesimo punto da comprovare entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il suddetto certificato dal quale risulti la sede operativa dovrà comunque essere prodotto entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Nei casi di cui si tratta, i livelli occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore di cui al punto 6.3 sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento, è obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il richiamato registro relativo ai beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo. Ai fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto 6.5, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati per il settore delle costruzioni, in relazione alle varie aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non espressi.

2.6 La legge n. 488 del 1992 costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoria Locale" per le aree Obiettivo 1, e negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.

La legge n. 488 del 1992, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni, i settori agevolabili, la durata dei programmi di investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune sono già esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre saranno oggetto di specifiche comunicazioni allorché saranno approvati i predetti programmi regionali.

Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria dei programmi interessati.

Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione Istat di cui al precedente punto 2.3, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggette a divieti e/o limitazioni come di seguito specificato:

Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) dell'allegato 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U. E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B) dello stesso allegato, invece, sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione è subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.

Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera C) dell'allegato 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento riguardanti:

* l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentarne la produttività purché:

- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 22,5% ESN,

- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalità regionale, se questo è inferiore,

- riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato a finalità regionale

* l'innovazione di cantieri di costruzione esistenti, fino ad un'intensità massima di aiuto del 10% lordo, purché siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, che non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:

- gli aiuti siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e le attività di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto,

- il loro importo e la loro intensità siano limitati al minimo indispensabile tenendo conto del grado di rischio associato al progetto.

L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella prima parte del business plan, di cui al successivo punto 3.8, e, se del caso, documentare la sussistenza delle suddette condizioni. La concessione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera D) dell'allegato 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva dell'unità interessata; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U. E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi indicate alla lettera E) dell'allegato 4 e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di euro (96.813.500.000 lire) o che beneficiano di un contributo lordo pari o superiore a 5 milioni di euro (9.681.350.000 lire), la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: le classi e le categorie indicate alla lettera F) dell'allegato 4 (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento FESR in considerazione della contestuale finanziabilità a carico dei fondi FEOGA. Ferma restando tale esclusione dal cofinanziamento FESR, in base agli orientamenti ed ai regolamenti previsti dall'U. E. (Reg. (CE) n. 1257/99, Reg. (CE) n. 1750/99, Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo G.U.C.E. C28 1 febbraio 2000, Reg. (CE) n. 1263/99, Reg. (CE) n. 2792/99) e in base alle condizioni di ammissibilità definite dal Ministero delle politiche agricole e forestali (nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), sono ammissibili alle sole risorse nazionali le tipologie di investimento indicate nello stesso allegato 4 (colonna b).

Per le suddette classi e categorie indicate alla lettera F dell'allegato 4, la concessione delle agevolazioni per i programmi che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25 milioni di euro (48.406,75 milioni di lire) o che prevedano un contributo superiore a 12 milioni di euro (23.235,24 milioni di lire) è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

Inoltre, sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti rientranti nella classe 15.20 - "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce" della Classificazione delle attività economiche Istat '91 che rispettano le condizioni del punto 2.4 dell'allegato III al regolamento (CE) n. 2792/1999 (si veda l'allegato 5 alla presente circolare).

Le seguenti classi e categorie sono invece totalmente escluse dalle agevolazioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.41.3  

- Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi 

 

 

- la produzione di oli e grassi animali non commestibili; 

 

 

- l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini. 

15.42.2  

- Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati  

 

 

- la produzione di oli vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. 

 

 

- la lavorazione degli oli vegetali : soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione,  

 

 

disidratazione, idrogenazione. 

15.42.3 

- Fabbricazione di grassi animali raffinati 

15.43  

- Produzione di margarina e di grassi commestibili simili  

 

 

- fabbricazione di margarina; 

 

 

- fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare); 

 

 

- fabbricazione di grassi da cucina composti. 

15.62  

- Fabbricazione di prodotti amidacei 

 

 

- fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco; 

 

 

- macinatura umida del granoturco; 

 

 

- fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio; 

 

 

- fabbricazione di glutine; 

 

 

- fabbricazione di tapioca. 

15.72  

- Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici 

15.94  

- Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

15.95  

- Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

 

 

- produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sakè; 

15.97  

- Fabbricazione di malto 

Ai fini delle verifiche istruttorie e della concessione delle agevolazioni, le imprese che operano in uno dei settori di cui alla richiamata lettera F) dell'allegato 4 ovvero nel settore della "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce", devono fornire alle banche concessionarie, nella prima parte del business plan di cui al successivo punto 3.8, tutti gli elementi e le informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilità alle agevolazioni di cui al Reg. (CE) n. 1257/99, al Reg. (CE) n. 1750/99, agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo G.U.C.E. C28 1 febbraio 2000, al Reg. (CE) n. 1263/99, al Reg. (CE) n. 2792/99 o al punto 2.4 dell'allegato III a quest'ultimo.

Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire le imprese ed i soggetti interessati che anche per i suddetti settori di attività ammissibili la concessione delle agevolazioni sarà disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui al successivo punto 6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso, cofinanziate o nazionali disponibili.

Sono altresì subordinate alla notifica alla Commissione U. E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima le concessioni delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998); si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), ovvero, congiuntamente (nel senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un investimento complessivo ammissibile pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore a 77.450.800 lire (40.000 euro). I detti importi di investimento complessivo ammissibile e di contributo per occupato attivato sono, per le industrie tessili e dell'abbigliamento (sottosezione DB della Classificazione delle attività economiche Istat '91), rispettivamente pari a 29.044.050.000 lire (15.000.000 di euro) e a 58.088.100 lire (30.000 euro) .

In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.10, 2.12, 3.9, 5.1, 7.1).

2.7 Qualora uno stesso programma riguardi più attività assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attività svolte dall'impresa nella stessa unità produttiva:

- se il programma concerne una sola attività, pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;

- se il programma concerne più attività, in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma stesso può essere positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali;

- se il programma concerne più attività, in parte non ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile;

In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori di cui al successivo punto 6.1.

2.8 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti, nei limiti delle misure massime di cui all'allegato 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488 del 1992, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità produttiva. Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unità produttiva si applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4) .

2.9 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.

2.10 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:

- l'impresa richiedente indica, nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorché quietanzati o comunque pagati successivamente;

- dette spese, così come giudicate pertinenti e congrue dalla banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice: Formula n. 1);

- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili ;

- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie (si veda anche il successivo punto 7.1); per i programmi da notificare alla Commissione europea il predetto piano di disponibilità si assume, convenzionalmente, differito di un anno;

- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità della quota medesima;

- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date ;

- la somma delle due o tre quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione.

Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.

2.11 Ai fini di cui sopra:

- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;

- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioè quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali;

- il tasso di attualizzazione da applicare è quello fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html. Si riportano in Appendice, Tabella n. 1, i tassi di attualizzazione in vigore a partire dal 1° gennaio 1997. Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla data della concessione medesima;

- per la determinazione dell'imposizione fiscale:

a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili al capitolo stesso, è come di seguito individuato:

progettazione, studi e assimilabili: 10 anni

opere murarie e assimilabili: 21 anni

macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni

b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (il terreno e tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;

c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" così determinato:

- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato;

- si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;

- si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale.

Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

2.12 Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, l'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria è rideterminato, nei limiti dello stesso ammontare, a seguito degli esiti della notifica medesima, sulla base dei tempi delle effettive disponibilità previste dall'art. 7, comma 1, del regolamento.

2.13 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, di cui ai punti 2.11 e 2.12, viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare e del conseguente valore di "m", nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14, del regolamento.

 

 

3. Programmi e spese ammissibili - Il business plan.

3.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera:

I) "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);

II) "ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

III) "ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

IV) "riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

V) "riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;

VI) "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all'"unità produttiva", così come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il caso, all'"area produttiva da valutare", così come definita al successivo punto 3.8 e che, qualora il programma determini un incremento dell'occupazione, esso è individuato con i medesimi criteri indicati al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto segue:

3.2 Per quanto concerne l'ampliamento, per "capacità di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo.

3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento:

- per "produttività" si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, determinato come specificato al successivo punto 6.3;

- per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro.

3.4 Per ristrutturazione si intende il programma teso al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.

3.5 Per quanto concerne la riconversione si precisa che è da intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla Classificazione delle attività economiche Istat '91, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti.

3.6 La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come indicato al precedente punto 3.5), nel caso di attività diversa da quella precedente.

3.7 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed è con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5. È questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione e dell'occupazione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".

In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.

3.8 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all'"area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all'"ultimo bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:

- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione.

- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese già in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l'"area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L'"area produttiva da valutare", quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità produttiva, può coincidere con essa o può riguardare più unità produttive.

La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico che produttivo e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste, della reale capacità del mercato di offrire adeguati sbocchi alle produzioni ipotizzate e delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n. 488 del 1992, fermi restando i divieti di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento (richiamati al successivo punto 5.1), vi è l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento medesimo, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.

Per i programmi inferiori a tre miliardi di lire (1.549.370,70 euro), promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere, da quelle delle costruzioni e da quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, per quelli inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro), promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell'"area produttiva da valutare", il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica.

Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si fornisce in allegato 6, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.

Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla redazione della seconda parte del business plan e quelle che, pur non tenute, intendono redigerla comunque, devono obbligatoriamente utilizzare lo specifico software predisposto dal Ministero che consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business plan, anche la compilazione della Scheda Tecnica (si veda il successivo punto 5.3).

3.9 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. Con D.M. 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9, e dall'art. 4, comma 2, del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto della legge n. 488 del 1992 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, l'ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.

La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso, solo ed esclusivamente nei casi di impianti di particolare complessità, può essere commissionata con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano". L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel business plan ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione alla banca concessionaria. Quest'ultima valuta la sussistenza della richiamata particolare complessità e, soprattutto, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.

L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 2.6. Ad eccezione di questi ultimi programmi, tale termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In entrambe tali ipotesi può essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.6.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire (516,46 euro). Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; sono altresì escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento, si riportano nell'allegato 7 le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che di quelle nazionali .

3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 8a ed il prospetto di cui all'allegato 8b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur essendo di assoluta eccezionalità, è consentita nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non è quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di lease-back, entrambe non ammissibili. È altresì necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori (quali, ad esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.

Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore interessati affinché se ne possa tener conto in sede di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare tramite l'istituto collaboratore.

In relazione a tali modifiche è necessario che la banca concessionaria, prima di darne comunicazione al Ministero, accerti che non vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle legate alla validità del piano finanziario di copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.

Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in particolare, all'unica società di leasing per tutti i beni del programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli indicatori a consuntivo.

 

 

4. Banche concessionarie e istituti collaboratori.

4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione a banche o società di servizi controllate da banche, denominate "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e le banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione, predisposta dal Ministero stesso, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidità procedurali ed uniformità di comportamento da parte delle banche medesime.

4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al regolamento ed alla presente circolare e facilitare le operazioni di accreditamento delle somme da erogare in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, nonché alcuni altri adempimenti, le banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche o società di leasing, denominati "istituti collaboratori", ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarità dell'attività istruttoria. Si riporta, in allegato 9, l'elenco completo, aggiornato al 1° luglio 2000, delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie.

4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2). Una banca concessionaria, ancorché abilitata alla locazione finanziaria, non può ricoprire il duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti:

- ricevere la domanda di agevolazioni (art. 5, comma 1, del regolamento)

- trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel Modulo stesso (art. 5, comma 1)

- sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarità delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente circolare)

- controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori (art. 8, comma 4)

- predisporre la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla banca concessionaria (art. 9, comma 1)

- sottoscrivere le dichiarazioni che accompagnano la documentazione finale di spesa (art. 9, comma 7).

In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento, la società di leasing deve trasmettere alla banca concessionaria il Modulo di domanda e la relativa documentazione in originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal relativo ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le 48 ore successive.

 

 

5. Presentazione delle domande e istruttorie delle banche concessionarie.

5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

a) non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato, ai sensi della legge n. 488 del 1992 nella misura richiesta dall'impresa o di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del Modulo; è fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento;

b) non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi o più unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale;

c) non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti; ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano anche le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del regolamento;

d) non è ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione di una domanda agevolata ai sensi della legge n. 488 del 1992 e fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, la presentazione per la medesima unità produttiva di una nuova domanda relativa ad un ulteriore programma; tale divieto vige comunque fino a quando la banca concessionaria non abbia inserito il programma già agevolato nell'elenco di cui al successivo punto 7.1 per l'erogazione della prima quota per stato d'avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al precedente punto 2.6.

Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso bando, fatti salvi i programmi oggetto di domande riformulate o inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del regolamento e quelli concernenti più attività assoggettabili a diversi regimi agevolativi di cui al precedente punto 2.7, sono convenzionalmente considerati parte del medesimo programma organico e funzionale, e quindi non possono essere oggetto di separate domande, tutti i programmi realizzati da un'impresa nella singola unità produttiva e relativi alla stessa tipologia di cui al punto 3.1.

Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del regolamento, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande.

5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata:

* alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;

* al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.

Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:

- la banca concessionaria è prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria della domanda (si veda l'elenco di cui all'allegato 9);

- l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed essere la società di leasing locatrice dei beni oggetto di agevolazione (si veda l'elenco di cui all'allegato 9);

- l'attività svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attività, pertanto, non è dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso;

- i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione finanziaria tramite più società di leasing, a meno che queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità delle spese relative ai beni interessati:

1) ciascuna società di leasing deve aderire al "pool" per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma da agevolare;

2) tutte le società aderenti al "pool" devono essere istituti collaboratori e cioè convenzionate con almeno una delle banche concessionarie;

3) la società capofila del "pool", in particolare, deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilità derivanti dalla normativa, ed in particolare dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto delle altre società aderenti al "pool" medesimo;

4) tra le suddette società deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di "pool", una per ciascun programma da agevolare, che, oltre ad individuare la società capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilità della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento tra le società stesse;

- nel caso di operazioni in "pool" è la società capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;

- nel caso di operazioni in "pool" la società capofila trasmette alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione, una copia della suddetta convenzione di "pool".

5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'allegato 10. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'allegato 11 necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto del Modulo al quale si riferisce. Il predetto Modulo è valido, indifferentemente, per i programmi promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni e dalle imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e per i programmi riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'allegato 12), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, ed il business plan di cui al punto 3.8. Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un'unica domanda.

Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa, ancorché compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformità da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sarà considerata valida.

La Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima ove richiesta, devono essere elaborati, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda Tecnica a stampa, quelle della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda è altresì compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente i suddetti file, generati attraverso il software medesimo. Il Modulo originale a stampa, il facsimile della Scheda Tecnica, le relative istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda Tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono resi disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli Uffici centrali e periferici dell'Istituto per la promozione industriale.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidità della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una cauzione ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

L'ammontare della cauzione o della polizza/fidejussione è composto di un importo fisso pari a lire 3.500.000 (euro 1.807,60) e di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità degli investimenti del programma indicati nel Modulo di domanda:

- 0,222% dell'entità degli investimenti fino a 1 miliardo di lire (516.456,90 euro);

- 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire (2.065.827,60 euro);

- 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire (5.164.568,99 euro);

- 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro);

- 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).

L'ammontare di tale cauzione può essere agevolmente calcolato attraverso le Tabelle nn. 2 o 3 riportate in Appendice .

Il versamento della cauzione è effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria, intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e fruttifero di interessi, a partire dalla data del versamento dell'impresa e fino a quella di restituzione all'impresa medesima o di versamento al Ministero, al tasso previsto dalle disposizioni vigenti. Detto versamento può avvenire direttamente presso la banca concessionaria, qualora la struttura organizzativa della stessa lo consenta, che in tal caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di cui all'allegato 13, ovvero tramite bonifico bancario; in quest'ultimo caso nella motivazione del versamento deve essere indicata la seguente dizione: "Cauzione, di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n. ........../.......... ai sensi della legge n. 488 del 1992."

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato 14; essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazioni e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo e, comunque, fino al termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Sono abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 175 del 1995, nonché gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. L'impresa istante non può avanzare richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni.

La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa qualora le agevolazioni già concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1), del regolamento. In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero, con le consuete modalità, l'importo relativo alla cauzione e gli interessi maturati. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la fideiussione o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione dello stesso, con le suddette modalità.

In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, è rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione o la polizza sono svincolate, a seconda dei casi, entro 30 giorni lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione della prima quota di contributo.

Nel caso di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art. 6, comma 8, del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova garanzia, come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorché non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la nuova fideiussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima del termine utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento automatico.

5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'allegato 11 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione .

5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.5), l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti. Gli Uffici regionali e delle provincie autonome interessati sono riportati in allegato 15.

5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolata a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle graduatorie relative al bando immediatamente successivo, mantenendo valido il Modulo di domanda originario. A tal fine non è posto a carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di versare una nuova cauzione secondo le modalità di cui al precedente punto 5.3, di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti avanzate dalla banca concessionaria medesima.

Le precedenti modalità di inserimento automatico si applicano anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo. La detta richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 16, deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie per le quali è consentito l'inserimento automatico e con le modalità di cui al precedente punto 5.4.

In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valida, ai fini dell'avvio a realizzazione del programma da agevolare, la data di presentazione del Modulo relativo alla domanda non agevolata, può riformulare quest'ultima attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine:

- l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalità di cui al precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico secondo lo schema di cui all'allegato 17; tale adempimento, naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati parzialmente;

- le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, i dati "a regime" relativi alle prestazioni ambientali e le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo in diminuzione; è, inoltre, possibile modificare le modalità di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;

- le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dalla ricevuta del versamento di una nuova cauzione o da una nuova polizza/fideiussione di cui al precedente punto 5.3, dall'altra documentazione di cui all'allegato 11 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale a stampa di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del detto nuovo Modulo;

- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario;

- la domanda riformulata può essere presentata, entro i termini prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a disposizione lo consentano, il bando immediatamente successivo a quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda riformulata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento;

- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo può anche essere diverso rispetto all'eventuale originario, purché sia convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;

- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalità, il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo ad una domanda presentata per la prima volta.

Le precedenti modalità di riformulazione si applicano anche alle domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della riformulazione, l'impresa rinunci al contributo parziale concesso e non abbia richiesto alcuna erogazione del contributo stesso. A tal fine l'impresa allega alla domanda riformulata una specifica dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato 18.

Per le domande del quarto bando, presentate dal 1° al 30 giugno 1998, e per quelle del settimo bando, presentate dal 7 maggio al 30 giugno 1999, istruite positivamente ma non agevolate, si veda il successivo punto 11.

Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o riformulate, risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate; l'impresa può riproporre il relativo programma di investimenti, qualora non ancora avviato, in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalità di cui ai punti precedenti, di una nuova domanda che verrà considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta.

La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande non agevolate per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico, quelle agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha richiesto l'inserimento automatico e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento.

5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e della documentazione di cui all'allegato 11 da parte dell'impresa o, per i casi in cui è previsto, da parte dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business plan (si veda il precedente punto 3.8); le banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni sua parte, che la Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, ove richiesta, siano state redatte tramite il software ministeriale e che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. Nel caso in cui la piena disponibilità dell'immobile, di cui al precedente punto 2.1, sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, la suddetta verifica dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi richiamata nel medesimo punto 2.1, ricorrendo, se è il caso - tenuto conto di eventuali termini più restrittivi di cui al precedente punto 2.6 - alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione delle agevolazioni. La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'allegato 11, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, non è considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, anche all'istituto collaboratore.

Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, la banca concessionaria può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalità, valide per le domande, di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, all'istituto collaboratore.

5.8 Accertata la regolarità e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.

L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;

- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa nella prima parte del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione del Modulo di domanda e la determinazione dei relativi principali e più significativi indici, nonché attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilità; particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata possibilità dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall'impresa e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima (tenuto anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al successivo punto 6.2), agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma e dal collegato eventuale incremento del capitale circolante o, ancor più, dalla realizzazione di altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che abbiano programmi temporalmente sovrapposti a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante;

- la validità tecnico-economico-finanziaria del programma, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialità degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso;

- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o costruzioni) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;

- il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali - che, si precisa, non può essere inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni; dovrà essere accertata, in particolare, la sussistenza delle condizioni per il ricorso all'eventuale credito bancario, anche in relazione ad eventuali preesistenti esposizioni; la banca concessionaria dovrà attestare, in sede istruttoria e di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte della banca stessa, eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le motivazioni; al fine di condurre una corretta istruttoria "secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti d'investimento", il piano finanziario dovrà essere analizzato, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dall'impresa nella Scheda Tecnica, nel business plan o nell'altra prevista documentazione, in relazione alla totalità dei fabbisogni finanziari del programma e non limitatamente al capitale proprio convenzionalmente considerato per la determinazione del relativo indicatore di cui al successivo punto 6.2;

- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare ;

- i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non può essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.

Inoltre, per quanto concerne i programmi relativi ai "grandi progetti" di cui al successivo punto 6.1, punto i), particolare attenzione dovrà essere posta in merito ai seguenti argomenti:

- valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende operare a seguito del programma di investimenti da agevolare, al fine di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacità strutturale ovvero se il programma verrà sviluppato in un settore in declino, secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina multisettoriale;

- valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa beneficiaria che a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello.

In merito a ciascuno dei detti "grandi progetti", la banca concessionaria richiede tempestivamente alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale il programma viene realizzato di formulare eventuali osservazioni che ne possano orientare le determinazioni istruttorie, ovvero di evidenziare eventuali motivati elementi ostativi alla realizzabilità del programma medesimo. La regione o la provincia autonoma può fornire tali eventuali indicazioni entro trenta giorni dalla richiesta e la banca concessionaria deve tenerne debito conto ai fini del giudizio conclusivo di ammissibilità del programma, riportandone i contenuti tra le motivazioni finali della relazione istruttoria.

La banca concessionaria può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi. In tal senso, allorché la banca dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del successivo punto 6.2), fatta naturalmente salva la misura minima del 25%, potrà non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione delle agevolazioni.

Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validità economica dello stesso, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma. Il giudizio positivo può anche essere condizionato, in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinché il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'allegato 19), così come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresì, alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruità). L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo.

5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente le agevolazioni ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il soggetto subentrante può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni . A tal fine:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; qualora sia già stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'allegato 11, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante;

e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto del limite minimo del 25%, dà luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante;

f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.

5.10 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere o abbia richiesto le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazioni o una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione.

A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda o dell'eventuale decreto di concessione, relative a contratti di affitto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.

Ai fini di cui sopra:

a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazioni ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime del programma da agevolare o agevolato, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del Modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto;

c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b), con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità strategico-economica della stessa, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;

d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto c), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa;

e) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito, rispettivamente, alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa.

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati 20 e 21, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità produttiva interessata del programma medesimo. Analoga disposizione vale per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio.

5.11 Nel caso in cui un'impresa che abbia richiesto le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato "outsourcing"), essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità, in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute.

A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda o dell'eventuale decreto di concessione, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.

Ai fini di cui sopra:

a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce:

- gli elementi che evidenzino compiutamente le attività produttive e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato,

- un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalità di cui al precedente punto 3.10 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalità del detto programma,

- il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere al trasferimento,

- le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa è maturata,

- le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto a), con particolare riferimento alle motivazioni del trasferimento, alla necessità strategico-economica dello stesso, all'affidabilità del soggetto destinatario, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;

c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto b), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;

d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento ovvero autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento della validità della domanda o della concessione già emessa. In tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia già avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate con le modalità e le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati 22 e 23, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità produttiva interessata dal programma medesimo. Anche per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni assunti in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro già disciplinati al precedente punto 5.9.

 

 

6. Graduatorie e concessioni provvisorie.

6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. Ai fini della formazione delle graduatorie, si distinguono due categorie di programmi:

i) i cosiddetti "grandi progetti", e cioè quelli con investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento (si veda il precedente punto 2.6),

ii) quelli diversi dai "grandi progetti", e cioè i programmi con investimenti complessivamente ammissibili minori o uguali a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento (si veda il precedente punto 2.6).

Le graduatorie sopra richiamate sono:

a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei programmi diversi dai "grandi progetti";

b) un'eventuale graduatoria speciale che ciascuna regione ha facoltà di attivare con riferimento ai programmi diversi dai "grandi progetti" relativi ad un'" area" o ad almeno due settori di attività individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili;

c) due graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 (ivi incluse quelle ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise) e l'altra a quelli ubicati nelle restanti aree ammissibili; alla copertura di tali graduatorie è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la Conferenza Stato - Regioni, anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresì i relativi indicatori applicabili tra quelli utili per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.

Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente lettera b):

- non è consentita una combinazione tra i due criteri di formazione per aree o per settori né la formulazione di due distinte graduatorie;

- ciascuna "area" è costituita dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione;

- ciascun settore merceologico è individuato con riferimento alle "Divisioni" ammissibili della Classificazione della attività economiche Istat '91;

- ciascuna regione può destinare a tale graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili; - le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento alle domande da presentare entro l'anno successivo; qualora la regione non formuli tale proposta entro tali termini, la graduatoria speciale relativa alla regione medesima non viene formata;

- eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse, dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa nelle graduatorie regionali speciali, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera a);

- le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a).

Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e delle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili per i quali si potrà provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime. Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a ciascuna graduatoria, si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese nel caso delle graduatorie di cui alle precedenti lettere a) e b), e di una limitazione del 5% nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi; le somme della suddetta riserva del 70% eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria; nel caso di graduatorie speciali per settori, in considerazione della particolarità delle stesse, le imprese di servizi eventualmente indicate dalla regione non saranno soggette alla predetta limitazione del 5% .

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle di cui alla precedente lettera b), dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma. È fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.6. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilità dell'anno o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese titolari delle domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono comunicate dalla banca concessionaria.

La posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:

1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo

2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta

4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali

5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali, dei quali quello contrassegnato dal n. 4, non si applica alle graduatorie di cui alla precedente lettera c) .

In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti.

6.2 L'indicatore n. 1 è il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria.

Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si ricorda, non può essere comunque inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile, è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel seguito.

Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonché delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo. Qualora alla data della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8.2 l'impresa non disponga di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad esercizi interessati dal periodo di realizzazione del programma, la banca concessionaria effettua le verifiche e redige la relazione sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo punto 8.5 sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei redditi presentate. Il Ministero provvede conseguentemente ad emanare il decreto di concessione definitivo di cui al successivo punto 8.6 ovvero a sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della banca concessionaria risultino eventuali scostamenti provvisori degli indicatori, rispettivamente, nei limiti o fuori dai limiti fissati dalla normativa. Ai fini delle verifiche degli scostamenti degli indicatori in via definitiva e, qualora sospeso, del decreto di concessione definitivo, l'impresa è comunque tenuta a dichiarare i dati in argomento secondo le modalità di cui al successivo punto 10.1 e, comunque, ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni dei redditi presentate mancanti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per l'esercizio di riferimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Entro tale stesso termine le eventuali perdite eccedenti devono essere ripianate (si veda il primo alinea del successivo punto 6.8).

Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.

Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi più programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole quote destinate a ciascun programma.

Ai fini di cui sopra:

- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio investito nel programma in proporzione alla quota parte dell'aumento stesso utilmente considerato;

- gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario di cui nel seguito.

Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad eccezione di quella individuale, deve produrre alla banca concessionaria, qualora non già prodotta in fase istruttoria, la documentazione, indicata nell'allegato 26, utile a comprovare l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o più delle forme consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria deve produrre alla banca concessionaria la documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento:

- nel caso di due quote: per la prima, almeno della metà del suddetto ammontare complessivo del capitale proprio indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione provvisoria;

- nel caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per la seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.

Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma.

L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante conversione delle poste dell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda devono essere imputati all'anno solare della relativa delibera di conversione; gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati vengono attribuiti proquota a ciascuno degli anni solari nei quali gli stessi sono maturati.

Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria può prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti cod. civ. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti c. c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attività immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorché tale eccedenza vi sia, la banca concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare l'opportunità, ai fini del giudizio sull'agevolabilità del programma, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o più dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:

a) aumenti del capitale sociale;

b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;

c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purché previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni della Banca d'Italia;

d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;

e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti del programma da agevolare.

Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si è impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. È poi compito della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di cui al successivo punto 7.1.

Per quanto riguarda le società cooperative, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse società cooperative, le eventuali riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società cooperativa che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale, purché sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.

Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia il valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.10 e 2.11).

Fatta salva la misura nominale del 25% richiamata in precedenza, il capitale proprio computato ai fini del calcolo dell'indicatore non può, in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa (per semplicità di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.9).

6.3 L'indicatore n. 2 è il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo. Il valore di quest'ultimo è lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato, con riferimento alla sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto 6.8). Il dato "a regime" da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.

Ai fini di cui sopra:

- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;

- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da quest'ultima confermato;

- nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione è assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto di cui al punto B9 della Scheda Tecnica;

- nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 2.5, i livelli occupazionali sono rilevati con riferimento a detti cantieri. L'impresa è obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la sede operativa, di cui al medesimo punto 2.5, i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo.

6.4 L'indicatore n. 3 è pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%), consentita dall'art. 2, comma 9, del regolamento, ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Detto indicatore non può essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non può più modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma e ciò in relazione a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.

Ai fini di cui sopra:

- la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformità tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;

- in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100%.

 

 

6.5 L'indicatore n. 4 è determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base di specifiche priorità regionali individuate:

a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto 6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni;

b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto 6.1, lettera b):

- con riferimento ai settori ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per aree;

- con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per settori.

Tali priorità sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle speciali.

Ai fini di cui sopra:

- per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni;

- per settori merceologici si fa riferimento alla Classificazione delle Attività economiche Istat '91 (per quanto concerne le attività di servizi si veda l'allegato 2 alla presente circolare);

- per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui al precedente punto 3.1.

Entro il medesimo termine del 31 ottobre di ciascun anno di cui al precedente punto 6.1, insieme alle proposte relative alle graduatorie speciali ed utilizzando lo specifico software definito dal Ministero, le regioni possono formulare al Ministero stesso le proprie proposte, riferite alle domande da presentare entro l'anno successivo, relative alle priorità regionali, con riferimento alle graduatorie ordinarie e/o a quelle speciali, individuando i corrispondenti punteggi. Qualora la regione non formuli le proposte entro il termine suddetto, l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero.

Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il Ministero, valutata la compatibilità delle stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del regolamento, approva entro il 30 novembre successivo i punteggi attribuiti ai singoli elementi e li rende noti ai soggetti interessati.

A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta o tra zero e venti, determinato dal punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni degli elementi sopra indicati, così come approvati dal Ministero; il punteggio complessivo così ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo.

Ai fini di cui sopra:

- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unità produttiva indicata al punto B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'allegato 12); nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unità produttiva si applica il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune;

- nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.7), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;

- nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o più attività diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attività qualora separatamente considerate.

Nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 2.5, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare.

6.6 L'indicatore n. 5 è determinato dal punteggio complessivo attribuito a ciascun programma in relazione al livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali, con riferimento, in generale, alla certificazione ambientale dei processi produttivi, all'utilizzazione di tecnologie atte a ridurre gli impatti sull'ambiente attraverso la riduzione delle risorse naturali impiegate e dei quantitativi di rifiuti prodotti, nonché alle prestazioni ambientali che si impegna ad ottenere in termini di eliminazione dell'uso di sostanze pericolose negli impianti e/o processi produttivi e nei prodotti commercializzati, di qualità e quantità degli scarichi idrici e delle emissioni gassose.

Gli elementi necessari per la determinazione dell'indicatore vengono rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda di agevolazioni, con riferimento all'intera unità produttiva interessata dal programma, attraverso la compilazione di uno specifico questionario della Scheda Tecnica (riportata all'allegato 12) composto di due parti (punti C3.1 e C3.2), i cui dati devono essere adeguatamente supportati da specifiche ulteriori informazioni fornite attraverso la parte descrittiva del business plan. La prima parte di detto questionario (C3.1) comprende due quesiti alternativi riguardanti le politiche che l'impresa ha attivato o intende attivare, entro il completamento dell'esercizio "a regime" del programma da agevolare, con attenzione all'adesione ai sistemi certificati di gestione ambientale (l'esercizio "a regime" è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime, come definito al successivo punto 6.8), ed in particolare:

1) l'adesione o meno al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (Reg. (CEE) n. 1836/93) e successive modificazioni, ovvero

2) l'adesione o meno a sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001.

Se l'impresa compila la prima parte del questionario (C3.1) dichiarando che ha già aderito o che aderirà, acquisendo la relativa certificazione, nei termini suddetti, ad EMAS o, in alternativa, ad ISO 14001, riceverà il punteggio, come di seguito specificato, esclusivamente sulla base di queste dichiarazioni e non sulla base della seconda parte (C3.2); quest'ultima, infatti, ai fini del punteggio, è alternativa alla prima e, nel suddetto caso, non sarà utile per la determinazione del punteggio ma dovrà comunque essere obbligatoriamente compilata a fini statistici e di monitoraggio. Una risposta positiva ad uno dei due quesiti della prima parte, comporta l'obbligo per l'impresa di indicare nella parte descrittiva del business plan lo stato della procedura di certificazione.

Per i soli nuovi impianti la seconda parte (C3.2) deve essere compilata limitatamente ai "grandi progetti" ed alla Sezione B (si veda il seguito), indicando esclusivamente i dati "a regime" a soli fini statistici e di monitoraggio ma non ai fini del punteggio; i nuovi impianti, pertanto, potranno ottenere esclusivamente il punteggio relativo alla sola prima parte (C3.1).

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla prima parte del questionario:

- una risposta positiva al primo quesito (EMAS) comporta l'attribuzione di dieci punti (pari al punteggio massimo relativo all'indicatore ambientale) e l'impresa, come detto, non deve rispondere al secondo; una risposta negativa al primo quesito comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero e la possibilità di acquisire un punteggio, ancorché minore, rispondendo al secondo;

- una risposta positiva al secondo quesito (ISO 14001) comporta l'attribuzione di sette punti; una risposta negativa comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero e la possibilità di acquisire un punteggio, fino al medesimo valore massimo di sette punti, rispondendo ai quesiti della seconda parte (C3.2) del questionario.

In ogni caso, come detto, il punteggio relativo alla prima parte del questionario non può essere cumulato con altri punteggi legati alla seconda parte del questionario medesimo rispetto ai quali è alternativo.

Per quanto concerne la seconda parte del questionario (C3.2), che, come specificato, per i nuovi impianti non è utile per la determinazione del punteggio e che, è bene chiarire, rappresenta per l'impresa un'opportunità di conseguire un punteggio per l'indicatore ambientale nell'ipotesi in cui la stessa non abbia e non intenda aderire a nessuno dei sistemi di certificazione citati nella prima parte (C3.1), occorre distinguere due categorie di programmi:

a) quelli diversi dai cosiddetti "grandi progetti",

b) i cosiddetti "grandi progetti", la cui definizione è fornita al precedente punto 6.1.

L'impresa che abbia risposto negativamente anche al secondo quesito della prima parte del questionario, può raggiungere comunque un massimo di sette punti, calcolati come di seguito specificato, attraverso:

- i quesiti della sola "Sezione A" della seconda parte (C3.2), qualora il programma da agevolare sia rispondente alle caratteristiche di cui alla precedente lettera a);

- i quesiti della sola "Sezione B" della seconda parte (C3.2), qualora il programma da agevolare sia rispondente alle caratteristiche dei "grandi progetti" di cui alla precedente lettera b).

In relazione ai criteri di determinazione del punteggio, legati, come detto, alla rispondenza o meno del programma alle caratteristiche dei "grandi progetti" che, a loro volta, tra l'altro, sono riferiti all'ammontare degli investimenti ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria ed all'incremento occupazionale (che potrebbero essere quindi diversi rispetto a quelli indicati dall'impresa nella domanda), nonché al contributo concedibile (si vedano le condizioni di cui alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento illustrate al precedente punto 2.6), variabile, tra l'altro, con il tasso di attualizzazione, occorre preliminarmente precisare che i programmi rispondenti, sulla base dei dati della domanda, alle dette caratteristiche dei "grandi progetti", che non abbiano acquisito un punteggio attraverso i quesiti della prima parte del questionario (C3.1), devono obbligatoriamente compilare entrambe le Sezioni A e B al fine di consentire, in sede di compilazione delle graduatorie, la corretta determinazione del punteggio dell'indicatore ambientale sulla base dei dati della sola Sezione A o della sola Sezione B in relazione all'ammontare degli investimenti ammissibili risultanti dall'istruttoria e del tasso di attualizzazione da applicare secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 13, del regolamento (per i "grandi progetti" che hanno acquisito un punteggio attraverso i quesiti della prima parte del questionario resta l'obbligo, a fini statistici e di monitoraggio, di compilare la sola Sezione B).

In merito alla "Sezione A", si precisa quanto segue.

L'impresa, ad eccezione, come detto, dei nuovi impianti, deve indicare se, con riferimento alle sostanze pericolose presenti nell'esercizio "precedente" negli impianti e/o processi produttivi e/o nei prodotti commercializzati relativi all'unità produttiva interessata dal programma, intende eliminare (punto C3.2.1) l'uso di tali sostanze ovvero sostituirle (punto C3.2.2) con altre meno pericolose prima dell'avvio dell'esercizio "a regime"; la presenza nel corso dell'esercizio "a regime" di una o più delle sostanze pericolose segnalate comporta, pertanto, l'annullamento del relativo punteggio eventualmente attribuito, con il conseguente scostamento dell'indicatore ambientale. Inoltre, qualora il programma di investimenti da agevolare consista in un ammodernamento (come definito al precedente punto 3.1. II), l'impresa dovrà indicare se l'unità produttiva, al momento della presentazione del Modulo di domanda, sia ubicata, in un'area naturale protetta inclusa nell'elenco ufficiale "Aree Naturali Protette" pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 1997, specificandone la denominazione ed il Comune di riferimento. Ai fini di cui sopra:

- l'esercizio "precedente" è l'ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda;

- l'esercizio "a regime" è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime (si veda il successivo punto 6.8);

- le sostanze pericolose da eliminare o sostituire, utili per la determinazione dell'indicatore ambientale, sono quelle afferenti alle "frasi di rischio" individuate dall'allegato III del D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della sanità e successive modifiche e integrazioni (Gazz. Uff. 19 agosto 1997, n. 192, Gazz. Uff. 19 novembre 1998, n. 271 e Gazz. Uff. 25 settembre 1999, n. 226) contraddistinte dalle seguenti sigle: R23 (Tossico per inalazione), R24 (Tossico a contatto con la pelle), R25 (Tossico per ingestione), R26 (Molto tossico per inalazione), R27 (Molto tossico a contatto con la pelle), R28 (Molto tossico per ingestione), R45 (Può provocare il cancro), R46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R48 (Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata), R49 (Può provocare il cancro per inalazione), R50 (Altamente tossico per gli organismi acquatici), R60 (Può ridurre la fertilità) e R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) o combinazioni delle frasi "R" previste dallo stesso allegato III, nelle quali sia presente almeno una di quelle sopra specificate (ad esempio: 39/25);

- le sostanze meno pericolose che, qualora sostituite a quelle pericolose, sono utili per la determinazione dell'indicatore ambientale sono quelle caratterizzate da frasi di rischio dell'allegato III diverse da quelle di cui all'alinea precedente;

- ai fini di cui si tratta, si considera eliminata anche una sostanza pericolosa sostituita con una non caratterizzata da alcuna delle frasi di rischio dell'allegato III (sostanza non classificata).

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla "Sezione A" della seconda parte C3.2 del questionario:

- tale sezione può consentire di raggiungere un punteggio massimo di 7 punti eliminando e/o sostituendo le suddette sostanze in base alle seguenti modalità:

- l'eliminazione di almeno tre sostanze pericolose comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 7, quella di almeno due sostanze, l'attribuzione di un punteggio pari a 5, quella di una sola sostanza, un punteggio pari a 3; l'assenza di sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o la mancata eliminazione di almeno una sostanza pericolosa comporta un punteggio pari a zero;

- la sostituzione di almeno tre sostanze pericolose con sostanze meno pericolose comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 3,5, quella di almeno due sostanze, l'attribuzione di un punteggio pari a 2,5, quella di una sola sostanza, un punteggio pari a 1,5; l'assenza di sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o la mancata sostituzione di almeno una sostanza pericolosa comporta un punteggio pari a zero;

- qualora il programma sia di ammodernamento e l'impresa operi all'interno di un'Area Naturale Protetta (G.U. n. 141 del 19 giugno 1997), il punteggio sopra individuato viene attribuito assegnando 7 punti per l'eliminazione di almeno due sostanze e 5 punti per l'eliminazione di una sola sostanza pericolosa; 5 punti per la sostituzione di almeno tre sostanze pericolose con sostanze meno pericolose, 3,5 punti per la sostituzione di due sostanze pericolose e 2,5 punti per la sostituzione di una sola sostanza pericolosa; è confermata l'attribuzione di un punteggio pari a zero in assenza di sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o nel caso di mancata eliminazione o sostituzione di almeno una di tali sostanze;

- è possibile indicare insieme l'eliminazione (C3.2.1) e la sostituzione (C3.2.2) di sostanze pericolose, sommando i relativi punteggi comunque nel massimo di 7 punti.

In merito alla "Sezione B", si precisa quanto segue.

L'impresa deve indicare, con riferimento alla situazione rilevata nell'esercizio "precedente" ed a quella prevista nel corso dell'esercizio "a regime" nell'unità produttiva interessata dal programma, i consumi di risorse naturali, l'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sull'energia totale consumata, le quantità di rifiuti non pericolosi e di quelli pericolosi prodotti, le prestazioni in termini di scarichi idrici ed emissioni gassose. A tal fine:

- l'anno dell'esercizio "precedente" è l'ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda;

- l'esercizio "a regime" è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime;

- le risorse naturali consumate sono quelle idriche totali, l'energia totale e quella da autoproduzione da fonti rinnovabili:

* le risorse idriche totali consumate sono espresse in metri cubi;

* l'energia totale consumata è espressa in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (T.E.P.); il valore in T.E.P. delle principali fonti energetiche è riportato in calce alle istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica di cui all'allegato 12;

* l'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione rispetto a quella totale consumata, entrambe espresse in T.E.P., è espressa in punti percentuali;

- i rifiuti non pericolosi e quelli pericolosi sono quelli di cui, rispettivamente, agli allegati A e D del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.I. n. 38 del 15 febbraio 1997 e sono espressi in chilogrammi; i non pericolosi includono gli urbani e gli assimilati agli urbani;

- le emissioni gassose tendono ad evidenziare l'impatto dell'attività dell'unità produttiva sull'atmosfera; tali dati devono essere forniti esclusivamente dalle imprese i cui impianti o attività dell'unità produttiva interessata dal programma da agevolare sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988 e relativa normativa di integrazione ed attuazione, ed una copia di tale autorizzazione, con esclusione dei nuovi impianti, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni; non devono fornire i dati quelle attività non autorizzate ai sensi del citato D.P.R. ovvero autorizzate ma per sostanze diverse da ossidi di azoto, biossido di zolfo, polveri, sostanze organiche volatili o dalle sostanze appartenenti alle Tabelle A1, A2 e B del D.M. 12 luglio 1990; ai fini della compilazione dei relativi punti del questionario occorre tenere presente quanto segue:

* tutti i dati da esporre sono espressi in chilogrammi ed indicano la quantità totale di ciascun inquinante emessa durante l'anno di riferimento; in caso di più sostanze appartenenti alla stessa Tabella A1, A2 o B, le quantità delle stesse vanno sommate;

* quattro degli inquinanti interessati dal questionario sono individuati e si tratta degli ossidi di azoto, del biossido di zolfo, delle polveri e delle sostanze organiche volatili; sono poi indicate tre categorie di sostanze appartenenti, rispettivamente, alle Tabelle A1, A2 e B del D.M. 12 luglio 1990, per ognuna delle quali deve essere indicata la somma delle quantità delle relative sostanze emesse;

* le quantità annuali di inquinanti emessi devono essere calcolate secondo le istruzioni fornite nel punto B4 della parte descrittiva del business plan;

- gli scarichi idrici tendono ad evidenziare l'impatto dell'attività dell'unità produttiva sulla qualità delle acque pubbliche e sono assoggettati al decreto legislativo n. 152 del 1999 (supplemento G.U. n. 177 del 30 luglio 1999); tali dati devono essere forniti esclusivamente dalle imprese i cui impianti o attività utilizzino l'acqua nei processi produttivi, originando scarichi idrici qualificati, ai sensi dell'art. 2, lettera h), del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come scarichi di acque reflue industriali e per i quali l'impresa detenga regolare autorizzazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1999; una copia di tale autorizzazione, con esclusione dei nuovi impianti, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni. Quattro degli inquinanti interessati dal questionario sono individuati e sono i solidi sospesi totali e il COD (tabella 3, allegato 5 del citato decreto legislativo), insieme a cadmio e mercurio (tabella 3/A dello stesso allegato 5); gli altri, fino ad un massimo di quattro, sono lasciati alla libera scelta dell'impresa, che potrà indicare quelli la cui riduzione, tra l'esercizio "precedente" e quello "a regime", sia tale da poter concorrere positivamente alla formazione del punteggio ambientale, individuandoli tra i seguenti due gruppi:

* arsenico, azoto ammoniacale, cromo totale, fosforo totale, nichel, piombo, rame, solventi clorurati (somma in peso di cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetano EDC, diclorometano, dicloropropano, tricloroetilene e percloroetilene) e zinco;

* inquinanti di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 diversi dal cadmio e mercurio, limitatamente ai casi in cui l'attività svolta sia tra quelle comprese nella prima colonna della medesima tabella 3/A.

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla "Sezione B" della seconda parte (C3.2) del questionario:

- tale sezione può consentire di raggiungere un punteggio massimo di sette punti secondo la seguente composizione:

1) consumi:

- risorse idriche: 1 punto

- energia totale: 0,6 punti

- energia da fonti rinnovabili: 0,4 punti

2) inquinamento:

- rifiuti: 1 punto

- aria: 2 punti

- acqua: 2 punti

- tutte le quantità esposte, ad eccezione dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione (espressa in punti percentuali), sono rapportate, ai fini del calcolo del punteggio, al valore della produzione, espressa in milioni di lire (o in migliaia di euro), di cui al punto "A" del conto economico dell'unità produttiva redatto secondo le norme del codice civile ovvero, nel caso in cui l'unità produttiva rappresenti un centro di costo, al valore, sempre espresso in milioni di lire (o in migliaia di euro), di cui alla sommatoria dei costi di produzione dell'unità produttiva stessa come evidenziati dalla contabilità gestionale;

- qualora una delle due componenti, aria o acqua, del settore inquinamento, in relazione all'attività svolta, non sia presente, è comunque possibile raggiungere il punteggio massimo previsto per il settore "inquinamento" (5 punti) ripartendo il punteggio della componente mancante (2 punti) in proporzione a quelli delle altre due componenti (la componente presente e quella dei rifiuti); qualora non siano presenti entrambe le componenti aria e acqua, solo il 50% del relativo punteggio (50% di 4 punti) viene assegnato attraverso la componente rifiuti.

- risorse idriche: una riduzione del consumo "a regime" rispetto a quello "precedente" superiore al 10% comporta l'attribuzione di un punto; una riduzione uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a zero;

- energia totale: una riduzione del consumo "a regime" rispetto a quello "precedente" superiore al 10% comporta l'attribuzione di 0,6 punti; una riduzione uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a zero;

- energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione: un aumento di oltre dieci punti percentuali dell'incidenza "a regime" sul totale di energia consumata rispetto a quella "precedente" comporta un punteggio pari a 0,4; un aumento uguale o inferiore a dieci punti percentuali un punteggio pari a zero; nel caso in cui l'energia da fonti rinnovabili costituisca nell'esercizio "a regime" non meno dell'85% del totale dell'energia consumata, viene comunque attribuito un punteggio pari ad 1, indipendentemente dal dato "precedente", comprensivo del punteggio di 0,6 relativo all'energia totale, che viene così assegnato indipendentemente dalle relative variazioni indicate;

- rifiuti pericolosi e non pericolosi: dette Rp ed Rnp, rispettivamente, la riduzione della produzione "a regime" di rifiuti pericolosi e non pericolosi rispetto a quella "precedente":

* se vengono prodotti solo rifiuti pericolosi:

- se è Rp > 20%, viene attribuito un punteggio pari a uno

- se è 10% < Rp = 20%, viene attribuito un punteggio pari a 0,6

- se è Rp = 10%, viene attribuito un punteggio pari a zero

* se vengono prodotti solo rifiuti non pericolosi:

- se è Rnp > 25%, viene attribuito un punteggio pari a uno

- se è 15% < Rnp = 25%, viene attribuito un punteggio pari a 0,4

- se è Rnp = 15%, viene attribuito un punteggio pari a zero

* se vengono prodotti sia rifiuti pericolosi che non pericolosi:

- se è Rp > 10% e Rnp > 15%, viene attribuito un punteggio pari a uno

- se è Rp > 10% e Rnp = 15%, viene attribuito un punteggio pari a 0,6

- se è Rp = 10% e Rnp > 15%, viene attribuito un punteggio pari a 0,4

- se è Rp = 10% e Rnp = 15%, viene attribuito un punteggio pari a zero;

- aria: le riduzioni di inquinante che determinano l'attribuzione di un punteggio diverso da zero, variabili con il tipo di inquinante, sono le seguenti:

* ossidi di azoto: >10%

* biossido di zolfo, polveri e sostanze organiche volatili: > 20%

* altri inquinanti (Tabelle A1, A2 e B D.M. 12 luglio 1990): > 15%; una riduzione superiore alla soglia per quattro o più inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 2; una riduzione superiore alla soglia per tre, due o un inquinante comporta l'attribuzione di un punteggio pari, rispettivamente, a 1,5, 1 o 0,5; la riduzione superiore alla soglia per nessuno degli inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero;

- acqua: una riduzione superiore al 15% per quattro o più inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 2; una riduzione superiore al 15% per tre, due o un inquinante comporta l'attribuzione di un punteggio pari, rispettivamente, a 1,5, 1 o 0,5; la riduzione superiore alla soglia per nessuno degli inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

Ciascuna mancata o incompleta indicazione dei suddetti dati relativi, a seconda dei casi, alle Sezioni A o B viene considerata come non espressa e non concorre, pertanto, alla determinazione del punteggio dell'indicatore ambientale.

L'impresa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare i dati e/o le informazioni fornite attraverso il questionario di cui si tratta. Ciascun dato e/o informazione non comprovato determina la corrispondente attribuzione di un punteggio pari a zero.

6.7 Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori normalizzati (si veda l'Appendice, Formula n. 3).

Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, in presenza di beni acquisiti o da acquisire in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.

Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:

a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;

c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;

d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del programma medesimo al cofinanziamento comunitario (si veda il precedente punto 2.6);

f) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;

g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di entrata a regime degli impianti;

h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione Istat '91 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria;

l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione.

6.8 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali (si veda anche il successivo punto 9.1), le agevolazioni concesse vengono revocate.

Ai fini della verifica a consuntivo:

- l'ammontare attualizzato del capitale proprio effettivamente destinato al programma è accertato dalla banca concessionaria, secondo i criteri e le modalità indicati al precedente punto 6.2, con riferimento alla data immediatamente successiva a quella di ultimazione del programma; qualora l'impresa intenda far valere gli utili e/o gli ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari di realizzazione del programma, e dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata dell'esercizio relativo alla chiusura del programma risultino perdite tali da ridurre l'ammontare del capitale proprio investito in modo da determinare uno scostamento superiore ai limiti consentiti, deve, al fine di mantenere le agevolazioni concesse, comprovare di avere ripianato le perdite, almeno per quanto necessario ai fini dello scostamento medesimo, entro il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al suddetto esercizio, con le modalità previste dal codice civile ed attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte dei soci;

- la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, è quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 6, comma 10, del regolamento, non è sostituita dalla copia del verbale di consegna dei beni bensì dalla stessa dichiarazione resa, con le previste modalità, dall'istituto collaboratore (si veda anche il precedente punto 6.7, lettera f);

- il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con riferimento all'esercizio "a regime", con gli stessi criteri di cui al precedente punto 6.3;

- i dati utili per la verifica dell'indicatore ambientale vengono rilevati:

* con riferimento ai valori rilevati nel corso dell'esercizio "a regime", per quanto attiene l'eliminazione o la sostituzione di sostanze pericolose, i consumi di risorse naturali, l'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sull'energia totale consumata, le quantità di rifiuti non pericolosi e di quelli pericolosi prodotti, le prestazioni in termini di scarichi idrici ed emissioni gassose, nonché il valore della produzione dello stesso esercizio;

* alla data di chiusura dell'esercizio "a regime", per quanto attiene l'ottenimento della certificazione EMAS o ISO 14001;

- la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; qualora l'impresa dichiari più date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validità solo ai fini della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento (si veda anche il successivo punto 8.1);

- la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma;

- l'esercizio "a regime" è quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime;

- l'investimento complessivo da computare ai fini degli indicatori nn. 1 e 2 del precedente punto 6.1 è il minore tra quello attualizzato ammesso in via definitiva e quello attualizzato ammesso in via provvisoria.

 

 

7. Erogazione delle agevolazioni.

7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie, ovvero per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, al trentunesimo giorno dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica di cui al precedente punto 2.6; in particolare, la detta disponibilità avviene in due quote, qualora il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere due quote i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.

Il Ministero accredita tali quote presso i conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca, quando risulta verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la successiva erogazione alle imprese o agli istituti collaboratori, ivi inclusa quella concernente il versamento e/o l'accantonamento di una quota proporzionale di capitale proprio (vedasi precedente punto 6.2). A tal fine le banche concessionarie trasmettono periodicamente al Ministero l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima. L'inserimento del singolo programma nell'elenco può avvenire qualora sia trascorso il trentunesimo giorno dalla concessione provvisoria delle agevolazioni, per la prima quota, e non meno di uno e due anni da detto termine, rispettivamente, per la seconda e terza quota. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla metà ed alla fine di ciascun mese. Tali elenchi riguardano tutte le richieste esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. Al ricevimento degli elenchi, il Ministero provvede nei tempi più solleciti ad accreditare, presso i predetti conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i nominativi delle imprese per le quali non è possibile procedere all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento. L'impresa può provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, così da attivare le suddette procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilità.

7.2 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.

L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.

Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri già scaduti e gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento.

I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni.

7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'allegato 24, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 175 del 1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma può non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma.

Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore, fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.2 in merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto:

- nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda;

- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.

In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata.

Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la stessa può attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 8, comma 5, del regolamento, una procedura di compensazione. A tal fine, è necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, la banca concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.

7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli allegati 25a o 25b, con allegata la documentazione di cui all'allegato 26 e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non già presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'allegato 25c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa, espresso in lire o in euro ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di £./euro .......... dichiarata per la .......... (prima, seconda, terza) .......... erogazione del prog. n. ........../n. bando .......... ex legge n. 488 del 1992".

7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilità, la banca concessionaria, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, inserisce il programma nell'elenco di cui al punto 7.1, sempre che, in relazione alla documentazione finale di spesa ed alle dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2 e 8.4, non emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso la banca concessionaria eroga l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile.

7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa è ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima.

7.7 È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine:

- sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria né dei propri istituti collaboratori; ciò in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica;

- è consentito che ciò avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi, naturalmente, purché non siano contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria;

- per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al Ministero, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni del credito; il Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa cedente ed alla banca concessionaria, condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati "pubblici"), certificazione che deve essere acquisita dalla banca concessionaria medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;

- le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.

 

 

8. Documentazione finale di spesa e concessioni definitive.

8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, per i programmi già ultimati a tale data, ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni, di cui all'art. 6, comma 10, del regolamento, attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma è quella definita al precedente punto 6.8. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna è successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento.

8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (si veda il precedente punto 8.1 e, per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, anche il precedente punto 2.6). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto.

8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato 27 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento, ovvero, ove consentite (si veda l'allegato 7), nelle commesse interne di lavorazione. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al bene agevolato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento. Qualora la banca concessionaria non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 8.2, può dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse.

Le commesse interne di lavorazione, ove consentite, devono esplicitare l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino è quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale è determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.

Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonché un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa.

8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore; la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi, secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:

* allegato 28, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa,

* allegato 29, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria,

* allegato 30, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa,

* allegato 31, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria,

* allegato 32, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria. Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorché prevista, del programma, così come definita al precedente punto 6.8.

8.5 Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, le banche concessionarie provvedono a:

- verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore;

- redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma 9, del regolamento, nonché notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;

- trasmettere al Ministero la relazione finale, la documentazione finale di spesa - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4. La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformità delle copie stesse agli originali quietanzati.

8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, l'accertamento sulla realizzazione del programma consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni di cui al precedente punto 8.5.

Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6, del regolamento, si procede come disciplinato dallo stesso articolo.

 

 

9. Revoche.

9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

Con riferimento all'art. 8, comma 1, del regolamento, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), c1), e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).

In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione di cui al precedente punto 6.4. Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione.

In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, con riferimento alla data di disponibilità dell'ultima quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la società di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la rispettiva prima quota del contributo. Per i programmi "misti" i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria e che, alla data della detta disponibilità, non abbiano raggiunto, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione, solo ai suddetti fini e, quindi, non a quelli di erogazione, si può fare riferimento ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma. Si ricorda che la data di disponibilità della prima quota è il trentunesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle relative graduatorie; conseguentemente, l'ultima quota è disponibile alla stessa data dell'anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in due quote, o del secondo anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in tre quote. Decorsi trenta giorni dalla data di disponibilità dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, la banca concessionaria provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne dà comunicazione al Ministero per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.

In talune circostanze è consentita la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvederà a:

- verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi già prescritti sia dipesa da cause di forza maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa;

- accertare la fattibilità tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione è prevista in tre quote annuali;

- aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti;

- acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 252 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui importo non può per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito.

Qualora l'impresa beneficiaria abbia già fruito della prima erogazione a titolo di anticipazione su presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo è subordinata alla sostituzione della polizza/fideiussione stessa con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, rivalutata, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 6, del regolamento, secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorando tale somma rivalutata degli interessi legali. In mancanza, si provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse ed alla conseguente escussione della polizza/fideiussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del regolamento.

In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In relazione a quanto indicato alla lettera f) si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione, e cioè di quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6, e la si divide per quattro. L'indicatore di cui al punto 6.5 si intende non suscettibile di variazioni solo nel caso in cui la regione non abbia espresso alcuna priorità e, pertanto, i punteggi relativi a tutte le combinazioni siano pari a zero; in tal caso, quindi, la somma degli scostamenti negativi si divide per tre. È altresì da dividere per tre la somma degli scostamenti negativi per i programmi inseriti nelle graduatorie relative ai "grandi progetti" di cui al precedente punto 6.1, punto i). Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali; 2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.

Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, il mancato raggiungimento del valore minimo dell'indice energetico, di cui al punto 2.4, lettera c), ridotto del 5%, in ciascuno degli anni del previsto quinquennio di mantenimento dei beni, o l'assenza della strumentazione di cui al medesimo punto 2.4, lettera d), rilevata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, in misura commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni, previa valutazione delle controdeduzioni dell'impresa interessata, secondo i criteri e le modalità fissati dall'art. 8 del regolamento.

Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese di costruzioni che utilizzino stabilmente i beni agevolati per il previsto quinquennio di mantenimento dei beni stessi nell'ambito dei propri cantieri di un'unica regione (si veda il precedente punto 2.5), le agevolazioni sono revocate qualora l'impresa non tenga presso la propria sede operativa della regione interessata l'apposito registro dei beni agevolati nonché i libri matricola dai quali si desuma inequivocabilmente, con riferimento a ciascun cantiere medesimo, l'ubicazione dei beni stessi ed i livelli occupazionali per ciascun mese.

Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle due o tre quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di cui all'art. 8 del regolamento.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.

In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare è determinato come indicato al precedente punto 6.7 lettera l) .

9.2 Nel caso in cui una o più imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di più banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate con le modalità previste dal regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

 

10. Monitoraggio.

10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, del regolamento (D.M. n. 527 del 1995), provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 33a, 33b e 33c, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai precedenti punti da 6.2 a 6.6. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

La banca concessionaria è tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.

 

 

11. Norme transitorie di prima applicazione.

11.1 In ottemperanza alle determinazioni della Commissione dell'Unione europea, le domande presentate dall'1 giugno 1998 al 30 giugno 1998 nel quarto bando e quelle presentate dal 7 maggio 1999 al 30 giugno 1999 nel settimo bando (programmi ammissibili al cofinanziamento ubicati nelle aree dell'obiettivo 2 delle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria ed in quelle dell'obiettivo 5b della regione Veneto) - con esclusione di quelle inserite automaticamente o riformulate in uno di tali bandi ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento, D.M. n. 527 del 1995 - che siano state istruite positivamente dalle banche concessionarie ma non agevolate, possono essere inserite nelle pertinenti graduatorie relative al solo primo bando utile successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare, mantenendo valide le condizioni di retroattività delle spese vigenti con riferimento alla domanda di agevolazioni originaria. Rientrano nelle suddette ipotesi anche le domande dei richiamati bandi agevolate parzialmente a causa della insufficienza delle risorse finanziarie e per le quali non sia stata effettuata alcuna erogazione alla data della istanza di cui nel seguito.

A tal fine:

- l'impresa interessata, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande del detto primo bando utile, esprime il proprio interesse a tale inserimento trasmettendo una specifica istanza, secondo lo schema di cui all'allegato 34, alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e, in copia, anche alla regione interessata; qualora la domanda originaria sia stata agevolata parzialmente, con la detta istanza l'impresa rinuncia alle agevolazioni concesse. Con tale istanza l'impresa rende inefficace la rinuncia all'inserimento automatico della domanda originaria nel primo bando utile successivo eventualmente avanzata. Le istanze trasmesse al di fuori dei detti termini non sono considerate valide e la relativa domanda originaria viene archiviata definitivamente;

- la dimensione dell'impresa è quella determinata alla data della domanda originaria e come dichiarata dall'impresa stessa nella relativa Scheda Tecnica;

- per tali programmi le eventuali agevolazioni vengono calcolate sulla base delle nuove misure agevolative massime approvate dalla Commissione europea di cui all'allegato 1;

- il programma viene considerato nella medesima configurazione già oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria; non è consentito, ai fini della formazione della graduatoria, che l'impresa vi apporti nessuna modifica;

- insieme alla suddetta manifestazione di interesse l'impresa deve fornire gli elementi utili per il calcolo dell'indicatore ambientale di cui al precedente punto 6.6, ivi inclusi quelli richiesti dal punto B4 della parte descrittiva del business plan di cui all'allegato 6, e quelli utili per la verifica di un adeguato apporto di capitale proprio per la realizzazione del programma di investimenti, fermo restando che tale apporto, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni della domanda, non può comunque essere inferiore, in termini nominali, al 25% dell'investimento ammissibile come specificato ai precedenti punti 2.1 e 6.2; in merito a tale apporto si veda anche quanto disciplinato al precedente punto 6.2 in merito ai programmi ultimati prima del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;

- alla detta istanza, pena l'invalidità della stessa, deve essere allegata la garanzia di cui al precedente punto 5.3 (ricevuta del versamento o polizza/fideiussione), il cui ammontare progressivo deve essere rapportato all'entità degli investimenti non attualizzati del programma a suo tempo ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria e comunicati all'impresa interessata con la comunicazione di cui al punto 5.8 ed all'allegato 15 della circolare n. 234363 del 20 novembre 1997.

Al ricevimento della predetta istanza e dei richiamati allegati, la banca concessionaria provvede a verificarne la completezza e la conformità rispetto a quanto sopra indicato nonché la rispondenza del programma alle nuove disposizioni introdotte dalla presente circolare, fatta eccezione per la decorrenza delle spese ammissibili, ed a trasmetterne le risultanze al Ministero ai fini della formazione delle graduatorie.

Alle predette domande del quarto e del settimo bando non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pagamento in contanti dei titoli di spesa ed alla non ammissibilità degli stessi di importo inferiore ad un milione di lire (516,46 euro) di cui al precedente punto 3.9.

Il Ministro

Letta

 

 

Appendice

Formula n. 1: Calcolo degli investimenti attualizzati :

A = A0 + A1 . r + A2 . r2 + A3 . r3 + ...........

ove:

A = ammontare degli investimenti attualizzati

A0, A1, A2, A3, ... = ammontare degli investimenti del programma effettuati, rispettivamente, nell'anno solare di avvio a realizzazione, nel primo anno solare successivo, nel secondo successivo, .......

r = 1/q con q = (1+ i)

i = tasso di attualizzazione in vigore alla data di avvio a realizzazione (si veda la Tab. n. 1)

Formula n. 2: calcolo della singola quota erogabile:

e = X·A·qn·Fr·{ESL + ESN/[1 - (1/m)·t·Fap] }

E = 3·e (nel caso di tre quote uguali costanti)

E = 2·e (nel caso di due quote uguali costanti)

ove:

e = ammontare di ciascuna delle due o tre quote costanti annuali erogabili (in milioni di lire e un decimale o in euro e due decimali)

E = ammontare totale del contributo concedibile (somma delle due o tre quote uguali)

X = misura richiesta delle agevolazioni rispetto a quella massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: nel caso in cui venga richiesto il 75% delle agevolazioni massime: X = 0,75)

A = ammontare degli investimenti del programma attualizzati all'anno di avvio a realizzazione del programma medesimo secondo la Formula n. 1

q = (1 + i)

i = tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma (vedasi Tabella n. 1), espresso in punti percentuali/100 (es.: per un tasso dell'8,20%, i= 0,0820)

n = numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della prima disponibilità (n è negativo nel caso in cui la disponibilità della prima delle tre quote sia precedente a quella di avvio a realizzazione del programma; es.: avvio gennaio 2002, prima disponibilità febbraio 2001: n= 1; avvio ottobre 2001, prima disponibilità febbraio 2001: n= 0; avvio ottobre 2000, prima disponibilità febbraio 2001: n = - 1)

Fr = i·q2/(q3-1) = fattore di rateizzazione in tre rate annuali costanti (nel caso di tre quote annuali costanti)

Fr = i·q/(q2-1) = fattore di rateizzazione in due rate annuali costanti (nel caso di due quote annuali costanti)

ESL = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lordo consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 15%, ESL= 0,15)

ESN = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 35%, ESN= 0,35)

t = aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100 (es.: per un'aliquota del 41,25%, t= 0,4125)

FAP = (qm - 1)/(i·qm) = fattore di accumulazione di m rate annuali costanti posticipate

m = numero medio di esercizi in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre, parte direttamente e parte indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria

Formula n. 3: normalizzazione degli indicatori per la graduatoria:

In = (Ii - M)/D

ove:

In = valore normalizzato del singolo indicatore

Ii = valore da normalizzare del singolo indicatore

M = media degli N valori da normalizzare

N = numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella graduatoria)

D = deviazione standard = [((Ii - M)2/(N - 1)]0,5

 

 

 

 

 

Tabella n. 1: Tassi di attualizzazione (in %) 

 

1997  

1997 

1998 

1998 

 

1 gen. - 31 lug.  

1 ago.- 31 dic. 

1 gen. - 31 mag. 

1 giu.- 31 dic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,86 

8,21 

8,20 

6,95 

 

 

 

 

 

 

1999 

1999 

1999 

2000 

 

1 gen. - 31 lug.  

1 ago.- 31 ott. 

1 nov.- 31 dic. 

dal 1° gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,18 

4,76 

5,61 

5,70 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 2: Calcolo dell'importo in lire della cauzione (17) 

 

Investimenti 

Aliquota 

Importo complessivo 

 

(per scaglioni) 

 

Fino a lire 1 miliardo 

0,222% 

3.500.000 + 0,222% sull'intero importo 

Oltre lire 1 miliardo e fino a lire 4 miliardi 

0,133% 

3.500.000 + 2.220.000 + 0,133% parte  

 

 

eccedente 1 miliardo 

Oltre lire 4 miliardi e fino a lire 10 miliardi 

0,056% 

3.500.000 + 6.210.000 + 0,056% parte  

 

 

eccedente 4 miliardi 

Oltre lire 10 miliardi e fino a lire 50  

0,007% 

3.500.000 + 9.570.000 + 0,007% parte  

miliardi 

 

eccedente 10 miliardi 

Oltre lire 50 miliardi 

0,004% 

3.500.000 + 12.370.000 + 0,004% parte  

 

 

eccedente 50 miliardi 

 

Tabella n. 3: Calcolo dell'importo in euro della cauzione (18) 

 

Investimenti 

Aliquota 

Importo complessivo 

 

(per scaglioni) 

 

Fino a euro 516.456,90 

0,222% 

1.807,60 + 0,222% sull'intero importo 

Oltre euro 516.456,90 e fino a euro  

0,133% 

1.807,60 + 1.146,53 + 0,133% parte  

2.065.827,60 

 

eccedente 516.456,90 

Oltre euro 2.065.827,60 e fino a euro  

0,056% 

1.807,60 + 3.207,19 + 0,056% parte  

5.164.568,99 

 

eccedente 2.065.827,60 

Oltre euro 5.164.568,99 e fino a euro  

0,007% 

1.807,60 + 4.942,49 + 0,007% parte  

25.822.844,95 

 

eccedente 5.164.568,99 

Oltre euro 25.822.844,95 

0,004% 

1.807,60 + 6.388,57 + 0,004% parte  

 

 

eccedente 25.822.844,95 

Esempio n. 1 (determinazione della dimensione di un'impresa):

 

 

 

 

Ipotesi 1 

Ipotesi 2 

Ipotesi 3 

Ipotesi 4 

Ipotesi 5 

Ipotesi 6 

Ipotesi 7 

Ipotesi 8 

n. dipendenti 

49 

50 

49 

49 

200 

49 

40 

200 

Fatturato netto (milioni di euro) 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

18 

6,5 

4 

37 

Totale di bilancio (milioni di euro) 

4 

4 

4 

4 

8 

4 

2 

20 

Detenzioni nell'impresa richiedente [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

piccole (n. imprese × %) 

1 × 80% 

1 × 80% 

1 × 60% 

1 × 75% 

1 × 10% 

1 × 35% 

1 × 80% 

1 × 10%  

- medie (n. imprese × %) 

1 × 10% 

1 × 10% 

3 × 10% 

1 × 12% 

3 × 20% 

1 × 40% 

1 × 10% 

1 × 80% 

- grandi (n. imprese × %) 

1 × 10% 

1 × 10% 

1 × 10% 

1 × 13% 

2 × 15% 

1 × 25% 

1 × 10% 

1 × 10% 

Parametri relativi ad altre imprese delle 

 

 

 

 

 

 

 

 

quali la richiedente detiene il 25% o più del 

 

 

 

 

 

 

 

 

capitale o dei diritti di voto [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

- impresa n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. dipendenti 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

12 

20 

Fatturato netto (milioni di euro) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

2,5 

5 

Totale di bilancio (milioni di euro) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

1 

4 

- impresa n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. dipendenti 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

20 

Fatturato netto (milioni di euro) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

5 

Totale di bilancio (milioni di euro) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

4 

Valori totali [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. dipendenti 

49 

50 

49 

49 

200 

49 

52 

240 

Fatturato netto (milioni di euro) 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

18 

6,5 

6,5 

47 

Totale di bilancio (milioni di euro) 

4 

4 

4 

4 

8 

4 

3 

28 

Dimensione impresa richiedente 

piccola 

media 

media 

media 

grande 

grande 

media 

grande 

__________ 

[1] Viene indicato, per ciascuna ipotesi o per ciascuna classe dimensionale, il numero delle imprese che detengono quote del capitale o dei diritti di  

voto dell'impresa richiedente e la relativa quota. Ad esempio, nella terza ipotesi, la compagine sociale è composta da una piccola impresa che  

possiede il 60% del capitale, da 3 medie imprese che possiedono, ciascuna, il 10% e da una grande con il restante 10%; ATTENZIONE: la  

dimensione delle imprese partecipanti nella richiedente è rilevata con i medesimi criteri di quest'ultima e, pertanto, si deve tenere conto anche dei  

dati delle imprese delle quali essa detiene il 25% o più, anche indirettamente, del capitale o dei diritti di voto e deve essere verificato anche il requisito d'indipendenza 

[2] Vengono indicati i parametri relativi ad eventuali imprese delle quali la richiedente detiene il 25% o più, anche indirettamente, del capitale o dei 

diritti di voto. La quota di detenzione indiretta viene calcolata come prodotto tra la detenzione della richiedente in un'impresa, pari almeno al 25%, e 

quella di quest'ultima in un'ulteriore impresa. Ad esempio:  

 

 

1a ipotesi 

2a ipotesi 

3a ipotesi 

4a ipotesi 

5a ipotesi 

Quota detenuta dall'impresa richiedente nell'impresa A 

25% 

100% 

50% 

40% 

25% 

Quota detenuta dall'impresa A nell'impresa B 

100% 

25% 

40% 

80% 

25% 

Quota detenuta indirettamente dall'impresa richiedente nell'impresa B 

25% 

25% 

20% 

32% 

6,25% 

Pertanto, nella terza e nella quinta ipotesi, l'impresa B non è detenuta indirettamente, per il 25% o più, dall'impresa richiedente. 

 

[3] I valori totali rappresentano la somma di quelli riferiti all'impresa richiedente e alle eventuali imprese delle quali la richiedente stessa detiene,  

anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto; sulla base di tali valori viene effettuata la verifica dimensionale dell'impresa 

richiedente per quel che riguarda il numero dei dipendenti e l'ammontare del fatturato o del totale di bilancio.  

Esempio n. 2 (calcolo del numero dei dipendenti per la determinazione della dimensione di un'impresa):

Al termine di ciascuno dei dodici mesi dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato prima della sottoscrizione del modulo di domanda, esercizio che, in tale esempio, coincide con l'anno solare, un'impresa articolata su due stabilimenti, tra personale iscritto nel libro matricola a tempo determinato o indeterminato, ivi compreso quello in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S., ha contato i seguenti dipendenti (N.B.: nel 1° stabilimento, nel mese di marzo hanno lavorato, in realtà, 160 dipendenti di cui, però, 100 a tempo pieno e 60 part-time con orario ridotto del 50% rispetto a quello fissato dal contratto collettivo di riferimento e che, pertanto, sono valutati per 60 × 0, 5= 30 unità)

 

 

 

 

GEN 

FEB 

MAR 

APR 

MAG 

GIU 

LUG 

AGO 

SET 

OTT 

NOV 

DIC 

 

1° stabilimento: 

120 

128 

130 

150 

145 

137 

130 

125 

130 

130 

128 

129 

media: 

131,8 unità 

2° stabilimento: 

60 

68 

70 

72 

78 

75 

75 

72 

73 

75 

79 

80 

media: 

73,1 unità 

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, detta azienda conta: 

dipendenti 1° stabilimento 

= 

131,8 

 

dipendenti 2° stabilimento 

= 

73, 1 

 

totale n. dipendenti  

= 

204,9 

 

 

 

Allegato 1

Aree ammissibili e relative misure agevolative massime consentite (punto 2.1 della circolare)

Obiettivo 1

Calabria:

50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI

Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna:

35% ESN + 15% ESL per le PMI e 35% ESN per le GI

Alla data di redazione della presente circolare, le altre aree ammissibili relative all'Obiettivo 2, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1, 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b), alla deroga di cui all'art. 87. 3. c) del Trattato di Roma ed all'Abruzzo, nonché le relative intensità di aiuto, sono in corso di determinazione da parte della Commissione europea.

 

 

Allegato 2

Articolazione dei servizi, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche Istat '91, per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie (punto 2.3 della circolare)

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Istat '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'Istat include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif."), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'Istat include nel codice medesimo, solo l'attività citata.

55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.

63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto

64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche e integrazioni

72 - Informatica e attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:

a) attività degli studi legali (rif. 74.11)

b) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale

c) studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export

d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti

e) attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla 70 realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate

f) collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa

g) pubblicità (74.40)

h) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50)

i) servizi di vigilanza privata (74.60.1)

j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attività di aerofotocinematografia (74.81.3)

k) attività di imballaggio, confezionamento (74.82)

l) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83)

m) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.84.5)

n) servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center

80 - Istruzione, limitatamente a:

a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22)

b) scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale

90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:

a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale

b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale

92 - Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20)

93 - Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1)

 

 

Allegato 3

Dichiarazione di impegno delle imprese di costruzioni relativa ai beni agevolati (punto 2.5 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della 

legge 4 gennaio 1968, n. 15,  

 

DICHIARA  

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

, 

che la detta impresa ha sottoscritto, ai sensi della legge n. 488 del 1992, una domanda di agevolazioni in  

data 

 

, recante il n.  

 

, per la realizzazione di un programma di 

investimenti relativo ai cantieri ubicati nelle aree ammissibili della regione 

 

, 

nella quale è ubicata una propria sede operativa, in 

 

, 

via e n. civ 

 

risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese;  

 

SI IMPEGNA 

 

ad utilizzare i beni per i quali sono richieste le agevolazioni, per il periodo minimo di cui all'art. 8, comma  

1, lettera b), del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente nell'ambito dei predetti cantieri ed a tenere costantemente aggiornato, presso la detta sede operativa, uno specifico registro dal quale risulti l'ubicazione dei predetti beni ed i libri matricola relativi a ciascuno di tali cantieri dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e ciascun cantiere medesimo, consapevole che, qualora vengano meno tali impegni, può incorrere nella revoca delle agevolazioni relative ai beni interessati. 

 

 

, lì 

 

 

 

 

l'impresa: 

 

 

timbro e firma [2] 

 

 

 

 

 

__________ 

Note: 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n.  

127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.  

 

 

Allegato 4

Divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea (punto 2.6 della circolare)

A) SIDERURGIA - Per le seguenti classi sono ammessi, previa notifica, solo investimenti per la protezione dell'ambiente (ultima normativa di riferimento: Decisione n. 2496/96/CECA - G.U.C.E. L 388 del 28 dicembre 1996).

Classificazione Istat '91:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe) (*)

(*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

B) SIDERURGIA - Le seguenti categorie sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento: "Inquadramento settori non CECA" - G.U.C.E. C 320 del 13 dicembre 1988).

Classificazione Istat '91:

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria)

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

C) CANTIERISTICA NAVALE - Per le seguenti categorie gli investimenti sono ammessi previa notifica (ultima normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1540 del 29 giugno 1998 - G.U.C.E. L 202 del 18 luglio 1998).

Classificazione Istat '91:

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

- costruzione di navi a scafo metallico adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione europea)

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali"

- trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri

- riparazione o revisione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1

D) FIBRE SINTETICHE - Per la seguente classe sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 96/C94/07 - G.U.C.E. C 94 del 30 marzo 1996 e successiva Comunicazione di proroga - G.U.C.E. C 99 del 29 gennaio 1999).

Classificazione Istat '91:

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe)

E) INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA - Le seguenti classi sono ammesse (previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 Meuro o aiuti lordi pari o superiori a 5 Meuro) (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 97/C279/01 - G.U.C.E. C 279 del 15 settembre 1997).

Classificazione Istat '91:

34.10 "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone

- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali

- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe

- fabbricazione di autobus, filobus

- fabbricazione di motori per autoveicoli

34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo

- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti

F) INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO - Le seguenti classi e categorie (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento dell'U.E. (FESR) e possono, pertanto, essere ammesse alle sole risorse nazionali, limitatamente agli investimenti indicati (colonna b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istat '91  

colonna a 

Investimenti ammissibili  

colonna b 

15.11.1 

Carne bovina, suina[*] e ovicaprina 

Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti  

1. 

gli investimenti finalizzati alla produzione di  

della macellazione 

 

prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai  

- la produzione di carne fresca non di volatili,  

 

disciplinari produttivi), di prodotti innovativi  

 

refrigerata, in carcasse 

 

(terze e quarte lavorazioni); 

- la produzione di carne fresca non di volatili,  

2. 

gli investimenti finalizzati ad implementare un 

 

refrigerata, in tagli 

 

sistema di etichettatura delle carni in grado di  

- la fusione di grassi commestibili di origine 

 

fornire informazioni più complete rispetto alla  

 

animale 

 

normativa esistente; 

- la lavorazione delle frattaglie; produzione di 

 

 

 

farine e polveri di carne 

3. 

gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli 

15.11.2 

 

impianti ai sistemi di gestione qualità, in base 

Conservazione di carne, non di volatili, mediante 

 

alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione  

congelamento e surgelazione 

 

ambientale, in base alle norme Iso 14000; 

15.13 

4. 

gli investimenti finalizzati ad aumentare la  

Produzione di prodotti a base di carne 

 

capacità di conservazione della carne; 

- la produzione di carne essiccata, salata o  

5. 

gli investimenti per impianti dedicati per il 

 

affumicata 

 

trattamento dei sottoprodotti di lavorazione  

- la produzione di prodotti a base di carne: 

[*] 

Non sono ammissibili nuovi impianti, né 

 

salsicce,salami, sanguinacci, andouillettes,  

 

degli scarti di macellazione; 

 

cervellate,mortadelle, patè, galantine, rillettes,  

 

investimenti che determinino un aumento della 

 

prosciutto cotto, estratti e sughi di carne 

 

capacità produttiva. 

- la produzione di piatti di carne precotti 

 

 

15.12.1 

Carne avicola 

Produzione di carni di volatili e di conigli e di  

1. 

gli investimenti finalizzati alla produzione di  

prodotti della macellazione; 

 

prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni); 

- la macellazione di volatili e di conigli 

2. 

gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli 

- la preparazione di carne di volatili e di conigli 

 

impianti ai sistemi di gestione qualità, in base  

- la produzione di carne di volatili e di conigli,a 

 

alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione  

 

fresca 

 

ambientale, in base alle norme Iso 14000; 

15.12.2 

3. 

gli investimenti per impianti dedicati al 

Conservazione di carni di volatili e di conigli 

 

trattamento dei sottoprodotti di lavorazione 

mediante congelamento e surgelazione; 

 

degli scarti di macellazione; 

15.13 

 

 

Produzione di prodotti a base di carne 

 

 

- la produzione di carne essiccata, salata o  

 

 

 

affumicata 

 

 

- la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, 

 

 

 

salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, 

 

 

 

mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto 

 

 

 

cotto, estratti e sughi di carne 

 

 

- la produzione di piatti di carne precotti 

 

 

15.12.1 

Carne di struzzo 

Produzione di carni di volatili e di conigli e di  

1. 

gli investimenti volti alla realizzazione di  

prodotti della macellazione; 

 

impianti specializzati per la macellazione; 

- la macellazione di volatili e di conigli 

2. 

gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli 

- la preparazione di carne di volatili e di conigli 

 

stabilimenti esistenti alle caratteristiche  

- la produzione di carne di volatili e di conigli,  

 

specifiche dell'animale (ad es. introduzione di  

 

fresca 

 

adeguati sistemi di mobilità degli animali allo  

15.12.2 

 

scopo di ridurne lo stress); 

Conservazione di carni di volatili e di conigli  

3. 

gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli 

mediante congelamento e surgelazione; 

 

impianti ai sistemi di gestione qualità, in base 

15.13 

 

alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione 

Produzione di prodotti a base di carne 

 

ambientale, in base alle norme Iso 14000; 

- la produzione di carne essiccata, salata o affumicata 

4. 

gli investimenti finalizzati ad aumentare la  

- la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, 

 

capacità di conservazione della carne; 

 

salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate,  

5. 

gli investimenti per impianti dedicati al  

 

mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto 

 

trattamento dei sottoprodotti di lavorazione  

 

cotto, estratti e sughi di carne 

 

degli scarti di macellazione; 

- la produzione di piatti di carne precotti 

 

 

15.31 

Patate 

Lavorazione e conservazione delle patate 

1. 

gli investimenti per l'ammodernamento  

- la produzione di patate surgelate precotte 

 

tecnologico degli impianti di condizionamento e 

- la produzione di purè di patate disidratato 

 

trasformazione; 

- la produzione di snacks a base di patate 

2. 

gli investimenti mirati alla realizzazione/ 

- la fabbricazione di farina e fecola di patate 

 

adeguamento di piattaforme logistiche; 

- la sbucciatura industriale delle patate 

3. 

gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli 

 

 

impianti ai sistemi di gestione della qualità, in 

 

 

base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di  

 

 

gestione ambientale, norme Iso 14000; 

 

4. 

gli investimenti diretti a ristrutturare ed 

 

 

incrementare la capacità di trasformazione per  

 

 

prodotti innovativi; 

 

5. 

gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare  

 

 

le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi  

 

 

freschi nell'arco delle campagne di 

 

 

commercializzazione; 

15.32 

Ortofrutta 

Produzione di succhi di frutta ed ortaggi 

1. 

investimenti per l'ammodernamento tecnologico 

15.33 

 

degli impianti di condizionamento e 

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 

 

trasformazione; 

- la conservazione di frutta, frutta a guscio od  

2. 

investimenti mirati alla realizzazione/ 

 

ortaggi: congelamento, surgelazione,  

 

adeguamento di piattaforme logistiche; 

 

essiccazione, immersione in olio o in aceto,  

3. 

investimenti finalizzati all'adeguamento degli 

 

inscatolamento, ecc. 

 

impianti ai sistemi di gestione della qualità in  

- la fabbricazione di prodotti alimentari a base di  

 

base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione 

 

frutta o di ortaggi 

 

ambientale, norme Iso 14000; 

- la fabbricazione di confetture, marmellate e  

4. 

investimenti diretti a ristrutturare ed  

 

gelatine di frutta 

 

incrementare la capacità di trasformazione per  

 

 

prodotti innovativi; 

 

5. 

investimenti diretti a ristrutturare ed  

 

 

 

incrementare la capacità di trasformazione per  

 

 

 

prodotti non vincolati da quote; 

15.41.1 

Olio d'oliva 

Fabbricazione di olio d'oliva grezzo 

1. 

nel caso di materie prime di esclusiva origine 

 

 

comunitaria e di prodotti trasformati  

 

 

appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e  

15.42.1 

 

"olio vergine": tutti gli investimenti; 

Fabbricazione di olio d'oliva raffinato 

2. 

nel caso di materie prime di esclusiva origine 

 

 

 

comunitaria: tutti gli investimenti che non 

 

 

 

comportano un incremento totale della 

 

 

 

produzione; 

15.41.2 

Oleaginose 

Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi 

1. 

gli investimenti per il miglioramento del  

- la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi 

 

controllo di qualità del prodotto; 

 

di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di  

 

 

 

cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di 

 

 

 

granoturco 

 

 

- la produzione di farina o polvere non disoleata di 

 

 

 

semi o noccioli oleosi 

 

 

- la produzione di linters di cotone, di panelli e altri 

 

 

 

prodotti residui della lavorazione dell'olio 

 

 

15.51.1 

Latte e derivati 

Trattamento igienico e confezionamento di latte 

1. 

solo per il comparto lattiero-caseario bufalino  

pastorizzato e a lunga conservazione 

 

sono ammessi tutti gli investimenti; 

- la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, 

2. 

gli investimenti finalizzati alla produzione di  

 

sterilizzato, omogeneizzato 

 

prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai 

- la produzione di panna ottenuta con latte liquido 

 

disciplinari produttivi); 

 

fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato 

3. 

gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli 

- la produzione di yogurt 

 

impianti ai sistemi di gestione qualità, in base  

15.51.2 

 

alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione  

Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi,  

 

ambientale, in base alle norme Iso 14000; 

ecc. 

 

 

- la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o 

 

 

 

meno 

 

 

- la fabbricazione di latte in polvere 

 

 

- la produzione di burro 

 

 

- la produzione di formaggio e cagliata 

 

 

- la produzione di siero di latte in polvere 

 

 

- la produzione di caseina greggia o lattosio 

 

 

15.61.1 

Cereali e riso 

Molitura dei cereali: 

1. 

gli investimenti per il miglioramento del  

- produzione di farina, semole, semolini o  

 

controllo di qualità e delle condizioni sanitarie  

 

agglomerati di frumento, segale, avena, mais o  

 

del prodotto; 

 

altri cereali 

 

 

15.61.2 

 

 

Altre lavorazioni di semi e granaglie: 

 

 

- la lavorazione del riso: produzione del riso 

 

 

 

semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato  

 

 

 

o convertito. Produzione di farina di riso; 

 

 

- la produzione di farina o polvere di legumi da  

 

 

 

granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a  

 

 

 

guscio; 

 

 

- la fabbricazione di cereali per la prima colazione; 

 

 

- la fabbricazione di farina miscelata per prodotti 

 

 

 

di panetteria, pasticceria e biscotteria 

 

 

15.71 

Foraggi e mangimi 

Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione  

1. 

gli investimenti finalizzati a razionalizzare  

degli animali da allevamento 

 

l'attività dell'industria dell'alimentazione  

- la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione  

 

zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva  

 

degli animali da allevamento, inclusi i  

 

riguardante i foraggi - attraverso processi di  

 

complementi alimentari 

 

concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.); 

 

2. 

gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli 

 

 

 

impianti ai sistemi di gestione qualità, in base 

 

 

 

alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione 

 

 

ambientale, in base alle norme Iso 14000; 

 

 

3. 

gli investimenti per impianti dedicati, per il 

 

 

 

trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e 

 

 

degli scarti di macellazione finalizzati alla  

 

 

produzione di alimenti per il bestiame; 

 

 

 

 

15.83 

Zucchero 

Fabbricazione dello zucchero 

1. 

In conformità all'art. 53 del Regolamento (CE) 

- la produzione di zucchero (saccarosio),  

 

n. 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti  

 

di sciroppo e di surrogati dello zucchero a 

 

nella regione sud [*] fino alla campagna di  

 

base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. 

 

commercializzazione 2000- 2001 (investimenti  

- la raffinazione dello zucchero 

 

iniziati entro il 2001). 

- la produzione di melassa 

2. 

Misure al sud [*] per interventi industriali che 

 

 

possano allungare la filiera dello zucchero 

 

 

 

favorendo ulteriori canali di sbocco 

 

 

 

(ad esempio nell'industria chimica) 

 

[*] 

Regioni : Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, 

 

 

 

Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. 

15.89.3 

Uova 

Fabbricazione di altri prodotti alimentari: 

1. 

gli investimenti finalizzati alla produzione di  

- la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere  

 

prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e 

 

e ricostituite 

 

seconda generazione); 

 

2. 

gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli 

 

 

 

impianti ai sistemi di gestione qualità, in base  

 

 

alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione 

 

 

ambientale, in base alle norme Iso 14000; 

15.91 

Vino ed alcol 

Fabbricazione di bevande alcoliche distillate 

1. 

nel caso di materie prime e di prodotti  

- la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, 

 

trasformati di esclusiva origine comunitaria:  

 

whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc. 

 

tutti gli investimenti; 

15.92 

2. 

nel caso di materie prime di esclusiva origine 

Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione 

 

comunitaria: tutti gli investimenti che non 

- la produzione di alcol etilico di fermentazione 

 

comportano un incremento totale della 

- la produzione di alcol etilico rettificato 

 

produzione dell'impresa; 

- la produzione di lievito alcolico per la  

 

 

panificazione 

 

 

15.93.1 

 

 

Fabbricazione di vino di uve (non di produzione 

 

 

propria), esclusi i vini speciali 

 

 

- la produzione di vino: vino da tavola, vino 

 

 

 

v. q. p. r. d. (vini di qualità prodotti in regioni  

 

 

 

determinate), altro vino 

 

 

- la produzione di vino da mosto d'uva concentrato 

 

 

15.93.2 

 

 

Fabbricazione di vini speciali 

 

 

16 

Tabacco [*] 

Industria del tabacco 

1. 

investimenti per l'ammodernamento e  

- la stagionatura, manipolazione, selezione, ed 

 

l'adeguamento tecnologico degli impianti di 

 

imbottamento delle foglie del tabacco 

 

trasformazione 

- la fabbricazione di prodotti a base di tabacco 

2. 

investimenti finalizzati alla riconversione  

- la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o  

 

produttiva degli impianti di trasformazione; 

 

ricostituito 

 

 

 

[*] 

Non sono ammissibili nuovi impianti né  

 

 

investimenti che determinino un aumento 

 

 

 

della capacità produttiva. 

 

 

Allegato 5

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Punto 2.4 dell'allegato III al Reg. (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 (punto 2.6 della circolare)

Estratto dal punto 2.4 dell'allegato III al regolamento (CE) n. 2792/1999

2.4 Trasformazione e commercializzazione

a) Ai fini del presente regolamento, per "trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale.

b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

i) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

ii) il commercio al dettaglio.

Omissis

 

 

Allegato 6

Business plan: prima parte descrittiva - Indice ragionato degli argomenti (punto 3.8 della circolare)

A. L'impresa e i suoi protagonisti

* Presentazione dell'impresa

(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)

* Vertice e management aziendale

(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)

* Ubicazione

(indicare l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento e degli eventuali altri impianti gestiti dalla società)

B. Sintesi del programma proposto

* Caratteristiche salienti del programma

(descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare; per i programmi proposti da imprese già in attività, indicare, ai fini della valutazione di carattere economico-finanziario, se il programma stesso va inquadrato con riferimento all'intera impresa oppure all'"area produttiva da valutare", nel qual caso definire quest'ultima con chiarezza nei suoi aspetti produttivi, organizzativi e logistici)

* Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine

(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)

* Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti

(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)

B1. Il prodotto/servizio

* Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

* Elementi ed informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive (Reg. (CE) n. 1257/99, Reg. (CE) n. 1750/99, orientamenti comunitari per gli aiuti al settore agricolo G.U.C.E. C 28 dell'1 febbraio 2000, Reg. (CE) n. 1263/99, Reg. (CE) n. 2792/99 e punto 2.4 dell'allegato III di quest'ultimo), per l'ammissibilità alle agevolazioni (limitatamente ai programmi presentati dalle imprese operanti nei settori alimentare, delle bevande, del tabacco e della lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce)

* Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi

B2. Il mercato di sbocco e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)

* Caratteristiche del mercato di sbocco

* Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l'estero

* Struttura e caratteristiche del sistema competitivo

* Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

* Per i "grandi progetti", di cui al punto 6.1 della presente circolare: situazioni di eventuale sovraccapacità strutturale o di declino del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende operare (si veda la disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento: G.U.C.E. C 107 del 7 aprile 1998)

B3. L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione

* Descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all'investimento proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due

* I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire

* Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in milioni di lire)

(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando, possibilmente, l'articolazione di cui al prospetto seguente e ponendo particolare attenzione affinché gli importi delle spese agevolabili relativi ai singoli capitoli ed al totale dell'investimento e la relativa unità monetaria (lire o euro), coincidano con quelli indicati al punto B10 della Scheda Tecnica. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi metrici di massima e gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; del suolo o degli immobili indicare il titolo di "piena disponibilità" e gli estremi del relativo atto o contratto, della registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonché la destinazione d'uso; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire l'elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; dei brevetti indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con il venditore):

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA 

Spese  

Spese in  

 

dirette (1) 

leasing (1) 

PROGETTAZIONE E STUDI 

 

 

- Progettazioni - Direzione dei lavori 

 

 

- Studi di fattibilità 

 

 

- Valutazione impatto ambientale 

 

 

- Collaudi di legge 

 

 

- Oneri di concessione edilizia 

 

 

- Altro 

 

 

Totale progettazione e studi 

 

 

SUOLO AZIENDALE 

 

 

- Suolo aziendale 

 

 

- Sistemazione suolo 

 

 

- Indagini geognostiche 

 

 

Totale suolo aziendale 

 

 

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 

 

 

Capannoni e fabbricati industriali 

 

 

- (singole descrizioni) 

 

 

Totale capannoni e fabbricati industriali 

 

 

Fabbricati civili per uffici e servizi sociali 

 

 

- (singole descrizioni) 

 

 

Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali 

 

 

Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne 

 

 

- Riscaldamento 

 

 

- Condizionamento 

 

 

- Idrico 

 

 

- Elettrico 

 

 

- Fognario 

 

 

- Metano 

 

 

- Aria compressa 

 

 

- Telefonico 

 

 

- Altri impianti generali 

 

 

Totale impianti generali 

 

 

Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie 

 

 

- Strade 

 

 

- Piazzali 

 

 

- Recinzioni 

 

 

- Allacciamenti ferroviari 

 

 

- Tettoie 

 

 

- Cabine metano, elettriche, ecc. 

 

 

- Basamenti per macchinari e impianti 

 

 

- Altro 

 

 

Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc. 

 

 

Opere varie 

 

 

Totale opere varie 

 

 

Totale opere murarie e assimilabili  

 

 

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE  

 

 

Macchinari (descrizione dei singoli macchinari) 

 

 

Totale macchinari 

 

 

Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari) 

 

 

Totale impianti 

 

 

Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrez. d'ufficio) 

 

 

Totale attrezzature 

 

 

Software (descrizione del software previsto) 

 

 

Brevetti (descrizione) 

 

 

Totale software e brevetti Mezzi mobili (descrizione) 

 

 

Totale mezzi mobili 

 

 

Totale macchinari impianti e attrezzature 

 

 

TOTALE INVESTIMENTO 

 

 

* Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori

(descrivere la struttura del mercato delle materie prime)

* L'organizzazione del lavoro

(struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione dall'anno di avvio a realizzazione dell'investimento fino all'esercizio di regime; per i "grandi progetti" di cui al punto 6.1 della presente circolare: numero dei posti di lavoro creati o salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa richiedente che a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello (si veda la disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento: G.U.C.E. C 107 del 7 aprile 1998)

B.4 Le prestazioni ambientali

* Fornire tutti gli elementi utili in merito all'origine dei dati e delle informazioni fornite ai punti C3.1 e C3.2 della Scheda Tecnica (si vedano anche le istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica)

(qualora sia stata fornita una risposta affermativa ai punti C3.1.1 o C3.1.2, indicare gli estremi della certificazione ambientale EMAS (Reg. (CEE) n. 1836/93) o ISO 14001, qualora già acquisita, ovvero lo stato della procedura di acquisizione della certificazione stessa; qualora il programma sia di "ammodernamento" ed al punto C3.2.0 della Sezione A sia stato indicato che l'unità produttiva ricade in un'"Area Naturale Protetta", rappresentare la conformità dell'impianto esistente e del programma stesso con gli strumenti urbanistici e/o con il quadro normativo dell'Area Naturale Protetta, specificando quali siano gli investimenti del programma medesimo destinati a finalità ambientali; in caso di risposta positiva ad uno o più dei punti da C3.2.1.1 a C3.2.2.3, dettagliare le sostanze pericolose che vengono eliminate o sostituite e quelle che le sostituiscono ed i relativi quantitativi, specificando se la eliminazione/sostituzione si riferisce agli impianti e/o ai processi produttivi e/o ai prodotti commercializzati e le iniziative intraprese o che si intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi fissati; specificare i criteri seguiti per la determinazione dei "Valori della produzione" indicati al punto C3.2.0 della Sezione B; esplicitare i dati esposti nella Sezione B ai punti da C3.2.1.1 a C3.2.4.8, i criteri seguiti per la loro determinazione, le iniziative assunte o che si intendono assumere, entro l'esercizio successivo alla data di entrata a regime, per il raggiungimento degli obiettivi indicati, la documentazione che l'impresa si impegna a tenere a disposizione a riscontro di quanto risposto a tali quesiti; indicare le fonti di approvvigionamento dell'acqua di processo e dei relativi quantitativi, le fonti energetiche adoperate, ivi comprese quelle relative ad energia rinnovabile derivante da autoproduzione; descrivere gli eventuali rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi; con riferimento ai singoli inquinanti contenuti nelle emissioni gassose e/o negli scarichi idrici predisporre specifiche tabelle, secondo gli schemi di seguito riportati, seguendo le indicazioni contenute nelle Istruzioni alla compilazione della Scheda Tecnica riferite ai punti C3.2.3 e C3.2.4; indicare gli estremi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, gli estremi dell'autorizzazione degli scarichi idrici per acque reflue industriali, le sostanze interessate ed i relativi limiti; il dettaglio dei valori indicati e tutti i parametri utili alla determinazione dei valori indicati)

1° ARIA [1]

 

 

 

Esercizio "precedente" 

Esercizio "a regime" 

Riferim. alla  

Inquinanti 

Valore limite di emissione 

Quantità totale  

Valore di  

Quantità totale  

Scheda Tecnica 

 

riportato nella  

annuale (kg) [3] 

emissione 

annuale (kg) 

 

 

autorizzazione ai sensi del  

 

previsto [4] 

[5] 

 

 

DPR 203/88 

 

 

 

C3.2.3.1 

Ossidi di azoto  

[2] 

 

 

 

 

(Nox) 

 

 

 

 

C3.2.3.2 

Biossido di zolfo 

[2] 

 

 

 

 

(SO2) 

 

 

 

 

C3.2.3.3 

Polveri 

[2] 

 

 

 

C3.2.3.4 

Sostanze organiche  

[2] 

 

 

 

 

volatili 

 

 

 

 

__________

[1] I dati della presente tabella devono essere obbligatoriamente forniti dalle sole imprese i cui impianti o attività dell'unità produttiva interessata dal programma da agevolare sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle sostanze interessate, ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988 e relativa normativa di integrazione ed attuazione. Per i "nuovi impianti" tale obbligo sussiste con riferimento ai soli dati relativi all'esercizio "a regime".

[2] Per ciascun inquinante indicato l'impresa deve fornire il corrispondente valore limite di emissione in atmosfera riportato nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988 (qualora in uno o più dei punti da C3.2.3.5 a C3.2.3.7 è stata indicata la somma di più sostanze con separati limiti di emissione, questi ultimi devono essere indicati separatamente), nonché tutti i parametri utili al controllo dei dati indicati quali la portata dei camini, il numero di ore di funzionamento dell'impianto nei due anni di riferimento (che devono essere uguali), l'ossigeno di riferimento, le quantità di prodotto elaborato o fabbricato, ecc.).

[3] In tale colonna va riportata, per ciascun inquinante, la quantità totale, espressa in chilogrammi, emessa durante l'anno dell'esercizio "precedente". Tale quantità va calcolata nel seguente modo:

a) nel caso in cui il limite di emissione sia espresso per concentrazione: (rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso es. mg/m 3): va moltiplicato il valore limite per la portata del camino espressa in m 3/h per il numero di ore di funzionamento dell'impianto nell'anno di riferimento e riportando il valore ottenuto in kg;

b) nel caso in cui il limite di emissione sia espresso in flusso di massa (massa di sostanza inquinante emessa nell'unità di tempo, es.: g/h): va moltiplicato il valore limite per il numero di ore di funzionamento dell'impianto nell'anno di riferimento e riportando il valore ottenuto in kg;

c) nel caso in cui il limite di emissione sia espresso per fattore di emissione (rapporto tra massa di inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato, es. kg/t; g/m 2): va moltiplicato il valore limite per la quantità di prodotto elaborato o fabbricato nell'anno di riferimento (quantità espressa in tonnellate se il valore limite è in kg/t, in metri quadrati, se il valore limite è espresso in g/m 2 e così via) e riportando il valore ottenuto in kg.

[4] In tale colonna va riportato, per ciascun inquinante, il valore di emissione previsto dopo il programma da agevolare per l'esercizio "a regime". Le unità di concentrazione e l'ossigeno di riferimento devono essere, se possibile, le stesse del valore limite dell'esercizio "precedente", altrimenti vanno utilizzate quelle stabilite nel D.M. 12 luglio 1990 per l'inquinante, il combustibile e la tipologia di impianto in questione. Se il programma per il quale sono richieste le agevolazioni non comporta la necessità di modifica dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, va riportato in questa colonna lo stesso dato dell'esercizio "precedente".

[5] Tale colonna va compilata calcolando, in modo analogo a quanto fatto per le quantità totali annuali dell'esercizio "precedente", i chilogrammi di inquinante che si prevedono, dopo il programma, per l'esercizio "a regime". Le ore di funzionamento dell'impianto devono essere le stesse utilizzate nei calcoli relativi all'esercizio "precedente".

2° ARIA [1]

 

 

 

Esercizio "precedente" 

Esercizio "a regime"  

Riferim. alla  

Inquinanti 

Valore limite di  

Quantità totale  

Valore di emissione  

Quantità totale  

Scheda  

 

emissione riportato nella 

annuale (kg) 

previsto 

annuale (kg) 

Tecnica 

 

autorizzazione 

 

 

 

 

 

ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988  

 

 

 

C3.2.3.5  

Inquinante/i  

 

 

 

 

 

appartenente/i alla 

 

 

 

 

 

Tabella A1 [2] 

 

 

 

 

C3.2.3.6 

Inquinante/i  

 

 

 

 

 

appartenente/i alla 

 

 

 

 

 

Tabella A2 [2] 

 

 

 

 

C3.2.3.7 

Inquinante/i  

 

 

 

 

 

appartenente/i alla 

 

 

 

 

 

Tabella B [2] 

 

 

 

 

__________

[1] I dati della presente tabella devono essere forniti solo se il programma di investimenti da agevolare comporterà una variazione delle emissioni di una o più delle sostanze appartenenti alle Tabelle A1, A2 e B del D.M. 12 luglio 1990, e non indicate tra gli inquinanti della precedente Tabella 1° ARIA, che l'impianto (o attività) è autorizzato ad emettere in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988. Le modalità di compilazione della presente tabella sono del tutto analoghe a quelle della citata Tabella 1° ARIA. Per i "nuovi impianti" tale tabella non deve essere compilata.

[2] Qualora le emissioni contengano più sostanze di quelle delle citate Tabelle A1, A2 o B del D.M. 12 luglio 1990, in ciascuno dei punti da C3.2.3.5 a C3.2.3.7 va indicata la somma delle sostanze appartenenti alla medesima corrispondente Tabella.

1° ACQUA (decreto legislativo n. 152/99, Tabella n. 3 dell'allegato 5) [1]

 

 

Riferim. alla  

 

Esercizio "precedente"  

Esercizio "a regime" 

Scheda  

Inquinanti 

Valore della concentrazione (mg/l) 

Quantità totale  

Valore della concentrazione (mg/l)  

Quantità 

Tecnica 

 

Acque  

Fognature [4] 

annuale (kg) 

Acque 

Fognature [4] 

totale annuale 

 

 

superficiali [4] 

 

 

superficiali [4] 

 

(kg) 

C3.2.4.1 

Solidi sospesi  

 

 

 

 

 

 

 

totali 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.2 

COD 

 

 

 

 

 

 

[2] 

[3] 

 

 

 

 

 

 

[2] 

[3] 

 

 

 

 

 

 

[2] 

[3] 

 

 

 

 

 

 

[2] 

[3] 

 

 

 

 

 

 

__________

[1] Il calcolo delle quantità totali di ciascun inquinante rilasciate deve essere effettuato moltiplicando il valore della concentrazione (da intendersi come media dei dati mensili dell'anno "precedente" o "a regime") per i quantitativi di acqua sversati attraverso gli scarichi nel relativo anno. Per le attività imprenditoriali previste dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 152 del 1999, i cui scarichi sono assimilabili alle acque reflue domestiche, si applicano i limiti in concentrazione e le riduzioni in concentrazioni previste dalla Tab. n. 1 dell'allegato 5 allo stesso D.Lgs. Le concentrazioni medie annuali dei singoli inquinanti sono quelle previste dalla Tab. n. 3 di detto D.Lgs. o quelle fissate dalle regioni ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. medesimo o quelle indicate nelle autorizzazioni agli scarichi (rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. o ai sensi degli artt. 45 e 46 dello stesso) o quelle rilevate in fase di controllo dall'Autorità competente (sia prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. sia ai sensi dell'art. 49 dello stesso) ovvero, se non altrimenti disponibili, quelle indicate dall'impresa richiedente le agevolazioni.

[2] Indicare il riferimento della Scheda Tecnica, da C3.2.4.5 a C3.2.4.8, dove vengono indicati gli eventuali altri inquinanti compresi tra i seguenti: arsenico, azoto ammoniacale, cromo totale, fosforo totale, nichel, piombo, rame, solventi clorurati (somma in peso di cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetano EDC, diclorometano, dicloropropano, tricloroetilene e percloroetilene) e zinco.

[3] Denominazione dell'inquinante interessato

[4] Compilare la colonna "Acque superficiali" o "Fognature" a seconda della destinazione del singolo scarico.

2° ACQUA (decreto legislativo n. 152 del 1999, Tabella n. 3/A dell'allegato 5) [1]

 

 

 

Esercizio "precedente" 

Esercizio "a regime" 

Riferim. alla  

Inquinanti 

Limiti di emissione per  

Quantità totale  

Livelli di emissione  

Quantità totale  

Scheda  

 

unità di prodotto 

annuale (kg) 

per unità di prodotto  

annuale (kg) 

Tecnica 

 

(media mensile) [4] 

 

(media mensile) [5] 

 

C3.2.4.3 

Cadmio 

 

 

 

 

C3.2.4.4 

Mercurio 

 

 

 

 

[2] 

[3] 

 

 

 

 

[2] 

[3] 

 

 

 

 

[2] 

[3] 

 

 

 

 

[2] 

[3] 

 

 

 

 

__________

[1] Questa tabella va riempita solo se l'attività per la quale vengono richieste le agevolazioni è una di quelle previste nella prima colonna della Tabella n. 3/A del decreto legislativo n. 152 del 1999.

[2] Indicare il riferimento della Scheda Tecnica, da C3.2.4.5 a C3.2.4.8, dove vengono indicati gli eventuali altri inquinanti compresi tra quelli riportati nella Tabella n. 3/A del decreto legislativo n. 152 del 1999.

[3] Denominazione dell'inquinante interessato.

[4] Indicare i limiti di emissione riportati nell'autorizzazione agli scarichi ovvero i valori attuali attestabili, con unità di misura relativa alla specifica tipologia del settore produttivo.

[5] Indicare il livello di emissione previsto a regime.

B5. Le risorse finanziarie

* Le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso (si veda il punto 5.8 della circolare)

* Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'investimento proposto

* Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, agevolate o da agevolare ai sensi della legge n. 488 del 1992 ed anche se relative a bandi precedenti, temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce la domanda e per le quali l'impresa deve produrre copia dei relativi moduli di domanda ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento.

B6. Le strategie commerciali

* Piano di marketing

(posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale)

C. Proiezioni economico-finanziarie annuali dell'impresa proponente conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (dall'anno di avvio a quello di regime) (riservato alle imprese che producono la seconda parte del business plan)

* Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie (conti economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali).

 

 

Allegato 7

Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni (punto 3.9 della circolare)

Le spese ammissibili, per tutti i settori, ivi incluso quello dei servizi, riguardano in generale:

a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico- economico- finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;

b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni, fatta eccezione per quanto specificato al successivo punto xi);

f) programmi informatici;

g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento a tali spese, vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa U.E.:

i) le spese di cui alla lettera a) sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;

ii) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;

iii) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;

iv) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;

v) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), quelle relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto;

vi) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime ;

vii) l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui al punto 3 della presente circolare, può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di "ristrutturazione";

viii) le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere, limitatamente ai programmi di "nuovo impianto" e che prevedano nell'esercizio "a regime" più di 20 occupati, anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.

ix) le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e, con riferimento alle spese di cui alla lettera g), in relazione alla compatibilità con il conto economico relativo al programma medesimo;

x) le spese di cui alle lettere e) ed f) e relative progettazioni e, limitatamente alle imprese che svolgono attività di costruzioni, quelle di cui alle lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate;

xi) tra le spese di cui alla lettera e) sono escluse dalle agevolazioni quelle relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o di persone, ivi compresi, pertanto, anche quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del regolamento;

xii) le spese relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa (in questo caso anche al di fuori dell'"area produttiva da valutare") o di altre dello stesso gruppo o di terzi possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

* siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

* dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";

* vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge n. 488 del 1992;

* siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;

* vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

* la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

* i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere alla banca concessionaria, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;

* il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazioni una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;

xiii) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese;

xvi) le spese relative all'acquisto di brevetti, di cui alla lettera g), non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile;

xv) le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in lire pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente: * per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" * per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993;

xvi) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";

xvii) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni ;

xviii) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa lo acquisti successivamente alla presentazione del Modulo di domanda;

xix) con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità secondo quanto specificato al punto 2.1 della presente circolare.

 

 

Allegato 7 bis

Dichiarazione dell'impresa relativa ad immobile da acquistare o locare

 

 

Allegato 8a

Dichiarazione dell'impresa relativa alla identificazione dei macchinari e degli impianti di produzione oggetto di agevolazioni (punto 3.10 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

 

, e residente in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

 

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

un contributo di £/euro 

 

a seguito della domanda di agevolazioni  

sottoscritta in data 

 

ai sensi della legge n. 488/92 e recante il n.  

 

, riguardante 

un programma di investimenti produttivi comportante spese ritenute ammissibili per £/euro 

 

 

, relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e 

n. civ. 

 

; 

 

 

- che i beni maggiormente rilevanti oggetto del citato decreto di concessione sono quelli identificabili 

attraverso i numeri riportati sulle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nel prospetto allegato, composto 

di n.  

 

fogli timbrati e firmati. 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia 

autentica della stessa) 

[2] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n.  

127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 8b

Prospetto di cui al punto 3.10 della circolare

 

 

 

 

fattura [1] 

descrizione 

[2] 

matricola 

 

data 

fornitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Nel caso di bene acquistato con più fatture, indicare quella relativa al saldo; per i beni in locazione 

finanziaria indicare gli estremi del relativo verbale di consegna; per i beni realizzati con commessa interna 

di lavorazione, indicare gli estremi di quest'ultima. 

[2] Estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene 

FOGLIO N° 

 

DI N° 

 

per l'Impresa: timbro e firma 

 

 

Allegato 9

Elenco completo delle Banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli Istituti collaboratori convenzionati con le Banche concessionarie (punto 4.2 della circolare)

Aggiornato al 1° luglio 2000

ATTENZIONE: l'elenco tiene conto delle seguenti operazioni societarie:

- l'Istituto Mobiliare Italiano IMI S.p.A. è stato fuso per incorporazione con effetto dall'1 novembre 1998 nell'Istituto Bancario San Paolo S.p.A. che ha modificato la propria denominazione in San Paolo IMI S.p.A.

- Il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. ha trasferito le proprie attività relative alla legge n. 488 del 1992 al Mediocredito Lombardo S.p.A. con effetto dal 7 giugno 1999

- Il Mediocredito del Sud Mediosud S.p.A. è stato fuso per incorporazione nel Mediocredito Lombardo S.p.A. con effetto dall'1 novembre 1999

- Il Mediovenezie Banca S.p.A. ha trasferito le proprie attività relative alla legge n. 488 del 1992 a Banca Mediocredito SpA con effetto dal 31 marzo 2000

- Il Mediocredito di Roma S.p.A. è stato fuso per incorporazione nel Mediocredito Centrale S.p.A. con effetto dall'1 luglio 2000

Banche concessionarie 

Istituti collaboratori 

BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

GENOVA E IMPERIA - Genova 

° LIGURE LEASING SPA - Savona 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

BANCA CIS SPA - Cagliari 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano  

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

° SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER  

 

AZIONI - Sassari 

BANCA MEDIOCREDITO SPA - Torino 

° ADRIA LEASING SPA - Treviso 

 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° BIELLA LEASING SPA - Biella 

 

° CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

° CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

° DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES (DEBIS) ITALY SPA -  

 

Roma 

 

° FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo) 

 

° FINAGEN SPA - Venezia 

 

° FIN- ECO LEASING SPA - Brescia 

 

° GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SRL - Mondovì (Cuneo) 

 

° ING LEASE RENTING SPA - Brescia 

 

° ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LEASIMPRESA SPA - Torino 

 

° LOCAT SPA - Bologna  

 

° MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

 

° SANPAOLO LEASINT SOCIETÀ DI LEASING INTERNAZIONALE  

 

SPA - Milano 

 

° SAVA LEASING SPA - Torino  

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - Roma 

° COFIRI F. & L. SPA - Roma 

 

° COOPERLEASING SPA - Bologna 

 

° LOCAFIT SPA - Milano 

 

° SAVA LEASING SPA - Torino 

BANCO DI NAPOLI SPA - Napoli 

° B. N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli  

 

° LOCAFIT SPA - Milano 

BANCO DI SARDEGNA SPA - Cagliari 

° SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER  

 

AZIONI - Sassari 

BANCO DI SICILIA SPA - Palermo 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° BASILEASING SPA - Palermo 

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - Bologna 

° BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E  

 

IMPERIA - Genova 

 

° CARDINE LEASING SPA - Bologna  

 

° CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

° CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

° FINEMIRO LEASING SPA - Bologna 

 

° FRAER LEASING SPA - Cesena (Forlì - Cesena) 

 

° LOCAT SPA - Bologna  

 

° PRIVATA LEASING SPA - S. Maurizio (Reggio Emilia) 

CENTROBANCA BANCA CENTRALE DI CREDITO 

° ABF LEASING SPA - Milano 

POPOLARE SPA - Milano 

° BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano  

 

° BANCAPERTA SPA - Sondrio 

 

° BIELL A LEASING SPA - Biella 

 

° BPB LEASING SPA - Bergamo 

 

° CARDINE LEASING SPA - Bologna  

 

° CREDITO VALTELLINESE SCRL - Sondrio 

 

° ETRURIA LEASING SPA - Firenze 

 

° FIN- ECO LEASING SPA - Brescia 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo 

 

° S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano 

 

° SAVA LEASING SPA - Torino 

 

° SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano 

EFIBANCA SPA - Roma 

° COOPERLEASING SPA - Bologna 

 

° LOCAFIT SPA - Milano 

EUROPROGETTI E FINANZA SPA - Roma 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E  

 

IMPERIA - Genova 

 

° BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO LEASING 

 

- Siena  

 

° BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

 

° BIELLA LEASING SPA - Biella 

 

° COOPERLEASING SPA - Bologna 

 

° CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

° FRAER LEASING SPA - Cesena (Forlì - Cesena) 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LEASING ROMA SPA - Roma 

 

° LOCAFIT SPA - Milano 

 

° PROFESSIONAL DUCATO LEASING SPA - Pisa 

 

° S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano 

 

° SBS LEASING SPA - Brescia 

 

 

Banche concessionarie 

Istituti collaboratori 

INTERBANCA SPA - Milano 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA - Roma 

 

° BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

 

° B. N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli 

 

° CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

° CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

° DEUTSCHE BANK LEASING SPA - Milano 

 

° FIN- ECO LEASING SPA - Brescia 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LEASING ROMA SPA - Roma 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

° SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER  

 

AZIONI - Sassari 

IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA - 

° BASILEASING SPA - Palermo 

Palermo 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

SPA - Udine 

° BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

 

° CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

° FIN- ECO LEASING SPA - Brescia 

 

° FRIULIA-LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA  

 

GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO SPA - Udine 

 

° HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA - Udine 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA - Ancona 

 

° S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA SPA - Perugia 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO LEASING  

 

- Siena 

 

° CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

° C. R. L. COMPAGNIA REGIONALE LEASING SPA - Terni 

 

° ETRURIA LEASING SPA - Firenze 

 

° FIN- E CO LEASING SPA - Brescia 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA - Ancona 

 

° MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

MEDIOCREDITO CENTRALE SPA - Roma 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° ETRURIA LEASING SPA - Firenze 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LEASING ROMA SPA - Roma 

 

° SAVA LEASING SPA - Torino 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

SPA - Ancona 

° CARDINE LEASING SPA - Bologna 

 

° CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

° ESALEASING SPA - Ancona 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

° MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA -  

 

Udine 

 

° TERLEASING SPA - Teramo  

MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA - Milano 

° AUSTRIA FINANZA SPA - Bolzano 

 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA - Desio  

 

(Milano) 

 

° FIN- ECO LEASING SPA - Brescia 

 

° ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

° MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

 

° SANPAOLO LEASINT SOCIETÀ DI LEASING  

 

INTERNAZIONALE SPA - Milano 

 

° SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE  

 

FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari 

 

° TERLEASING - Teramo 

 

° U. F. B. LEASING ITALIA SPA - Milano 

MEDIOCREDITO TOSCANO SPA - Firenze 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO  

 

LEASING Siena 

 

° CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

° CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

° ETRURIA LEASING SPA - Firenze 

 

° FIN- ECO LEASING SPA - Brescia 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LIGURE LEASING SPA - Savona 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

° MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

 

° MERCHANT LEASING & FACTORING SPA - Prato 

MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE  

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

SPA - Trento 

° FIN- ECO LEASING SPA - Brescia 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano  

 

° MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA -  

 

Udine 

PROMINVESTMENT SPA - Roma 

° BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA - Milano 

 

° BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano (Milano) 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LEASING ROMA SPA - Roma 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

° PALLADIO LEASING SPA - Vicenza 

 

° SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano 

 

° TELELEASING SPA - Torino 

SANPAOLO IMI SPA - Torino 

° BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

° CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

° FILEA LEASING SPA - Mondovì (Cuneo) 

 

° IMI LEASE SPA - Roma 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LEASIMPRESA SPA - Torino 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

° SANPAOLO LEASINT SOCIETÀ DI LEASING  

 

INTERNAZIONALE SPA - Milano 

 

° SAVA LEASING SPA - Torino 

 

° SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano  

STUDIO FINANZIARIO SPA - Milano 

° BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

 

° BPB LEASING SPA - Bergamo 

 

° DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES (DEBIS)  

 

ITALY SPA - Roma 

 

° ESALEASING SPA - Ancona 

 

° INTESA LEASING SPA - Milano 

 

° LOCAT SPA - Bologna 

 

 

Istituti collaboratori 

Banche concessionarie  

ABF LEASING SPA - Milano 

CENTROBANCA 

ADRIA LEASING SPA - Treviso 

BANCA MEDIOCREDITO 

AUSTRIA FINANZA SPA - Bolzano 

MEDIOCREDITO LOMBARDO 

B. N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli 

BANCO DI NAPOLI - INTERBANCA 

BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

BANCA CIS - BANCA MEDIOCREDITO - BANCO DI  

 

SICILIA - EUROPROGETTI E FINANZA - INTERBANCA - 

 

MEDIOCREDITO DEL FRIULIVENEZIA GIULIA - 

 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA - MEDIOCREDITO 

 

CENTRALE - MEDIOCREDITO FONDIARIO 

 

CENTROITALIA - MEDIOCREDITO LOMBARDO - 

 

MEDIOCREDITO TOSCANO - MEDIOCREDITO TRENTINO 

 

- ALTO ADIGE - SANPAOLO IMI 

BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA  

CARISBO - EUROPROGETTI E FINANZA 

E IMPERIA - Genova 

 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA - Milano 

PROMINVESTMENT 

BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano (Milano) 

PROMINVESTMENT 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO  

EUROPROGETTI E FINANZA - MEDIOCREDITO  

LEASING - Siena 

DELL'UMBRIA- MEDIOCREDITO TOSCANO 

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA - Roma 

INTERBANCA 

BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

CENTROBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA-  

 

INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA  

 

GIULIA - STUDIO FINANZIARIO 

BANCAPERTA SPA - Sondrio 

CENTROBANCA 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA - Desio (Milano) 

MEDIOCREDITO LOMBARDO 

BASILEASING SPA - Palermo 

BANCO DI SICILIA - IRFIS 

BIELLA LEASING SPA - Biella 

BANCA MEDIOCREDITO - CENTROBANCA - 

 

EUROPROGETTI E FINANZA 

BPB LEASING SPA - Bergamo 

CENTROBANCA - STUDIO FINANZIARIO 

CARDINE LEASING SPA - Bologna 

CARISBO - CENTROBANCA - MEDIOCREDITO  

 

FONDIARIO CENTROITALIA 

CENTRO LEASING SPA - Firenze 

BANCA MEDIOCREDITO - CARISBO - INTERBANCA -  

 

MEDIOCREDITO DEL FRIULIVENEZIA GIULIA 

 

- MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA - MEDIOCREDITO  

 

FONDIARIO CENTROITALIA - MEDIOCREDITO TOSCANO  

 

- SANPAOLO IMI 

COFIRI F. & L. SPA - Roma 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

COOPERLEASING SPA - Bologna 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - EFIBANCA -  

 

EUROPROGETTI E FINANZA 

CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

BANCA MEDIOCREDITO - CARISBO - INTERBANCA -  

 

EUROPROGETTI E FINANZA - MEDIOCREDITO TOSCANO 

CREDITO VALTELLINESE SCRL - Sondrio 

CENTROBANCA 

C. R. L. COMPAGNIA REGIONALE LEASING SPA - Terni 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA 

DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES (DEBIS) ITALY  

BANCA MEDIOCREDITO - STUDIO FINANZIARIO 

SPA - Roma 

 

DEUTSCHE BANK LEASING SPA - Milano 

INTERBANCA 

ESALEASING SPA - Ancona 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA - STUDIO  

 

FINANZIARIO 

ETRURIA LEASING SPA - Firenze 

CENTROBANCA - MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA -  

 

MEDIOCREDITO CENTRALE - MEDIOCREDITO TOSCANO 

FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo) 

BANCA MEDIOCREDITO 

FILEA LEASING SPA - Mondovì (Cuneo) 

SANPAOLO IMI 

FINAGEN SPA - Venezia 

BANCA MEDIOCREDITO 

FIN- ECO LEASING SPA - Brescia 

BANCA MEDIOCREDITO - CENTROBANCA -  

 

INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA 

 

GIULIA - MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA -  

 

MEDIOCREDITO LOMBARDO - MEDIOCREDITO 

 

TOSCANO - MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE 

FINEMIRO LEASING SPA - Bologna 

CARISBO 

FRAER LEASING SPA - Cesena (Forlì-Cesena) 

CARISBO - EUROPROGETTI E FINANZA 

FRIULIA- LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI- 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

VENEZIA GIULIA  

 

LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO SPA - Udine 

 

GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SRL - Mondovì (Cuneo) 

BANCA MEDIOCREDITO  

HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA - Udine 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

IMI LEASE SPA - Roma 

SANPAOLO IMI 

ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano 

BANCA MEDIOCREDITO - MEDIOCREDITO  

 

LOMBARDO 

ING LEASE RENTING SPA - Brescia 

BANCA MEDIOCREDITO 

INTESA LEASING SPA - Milano 

BANCA CARIGE - BANCA CIS - BANCA MEDIOCREDITO -  

 

CENTROBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA -  

 

INTERBANCA - IRFIS - MEDIOCREDITO DEL FRIULI- 

 

VENEZIA GIULIA - MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA -  

 

MEDIOCREDITO CENTRALE - MEDIOCREDITO  

 

FONDIARIO CENTROITALIA - MEDIOCREDITO 

 

LOMBARDO - MEDIOCREDITO TOSCANO -  

 

MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE - 

 

PROMINVESTMENT - SANPAOLO IMI - STUDIO 

 

FINANZIARIO 

LEASIMPRESA SPA - Torino 

BANCA MEDIOCREDITO - SANPAOLO IMI 

LEASING ROMA SPA - Roma 

EUROPROGETTI E FINANZA - INTERBANCA -  

 

MEDIOCREDITO CENTRALE - PROMINVESTMENT 

LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo 

CENTROBANCA - IRFIS  

LIGURE LEASING SPA - Savona 

BANCA CARIGE - MEDIOCREDITO TOSCANO 

LOCAFIT SPA - Milano 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - BANCO DI NAPOLI -  

 

EFIBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA 

LOCAT SPA - Bologna 

BANCA CARIGE - BANCA CIS - BANCA MEDIOCREDITO -  

 

CARISBO - INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL FRIULI- 

 

VENEZIA GIULIA - MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA -  

 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA - 

 

MEDIOCREDITO LOMBARDO - MEDIOCREDITO  

 

TOSCANO - PROMINVESTMENT - SANPAOLO IMI - 

 

STUDIO FINANZIARIO 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI- VENEZIA GIULIA SPA -  

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA -  

Udine 

MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA -  

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA-  

Ancona 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA 

MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

BANCA MEDIOCREDITO - MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA  

 

- MEDIOCREDITO LOMBARDO - MEDIOCREDITO 

 

TOSCANO 

MERCHANT LEASING & FACTORING SPA - Prato 

MEDIOCREDITO TOSCANO 

PALLADIO LEASING SPA - Vicenza 

PROMINVESTMENT 

PRIVATA LEASING SPA - S. Maurizio (Reggio Emilia) 

CARISBO 

PROFESSIONAL DUCATO LEASING SPA - Pisa 

EUROPROGETTI E FINANZA 

S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano 

CENTROBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA  

 

- MEDIOCREDITO DEL FRIULI- VENEZIA GIULIA 

SANPAOLO LEASINT SOCIETÀ DI LEASING  

BANCA MEDIOCREDITO - MEDIOCREDITO LOMBARDO -  

INTERNAZIONALE SPA - Milano 

SANPAOLO IMI 

SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE FINANZIARIA  

BANCA CIS - BANCO DI SARDEGNA - INTERBANCA -  

PER AZIONI - Sassari 

MEDIOCREDITO LOMBARDO 

SAVA LEASING SPA - Torino 

BANCA MEDIOCREDITO - BANCA NAZIONALE  

 

DEL LAVORO - CENTROBANCA - MEDIOCREDITO  

 

CENTRALE - SANPAOLO IMI 

SBS LEASING SPA - Brescia 

EUROPROGETTI E FINANZA  

SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano 

CENTROBANCA - PROMINVESTMENT - SANPAOLO IMI 

TELELEASING SPA - Torino 

PROMINVESTMENT 

TERLEASING SPA - Teramo 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA -  

 

MEDIOCREDITO LOMBARDO 

U.F.B. LEASING ITALIA SPA - Milano 

MEDIOCREDITO LOMBARDO  

 

 

Allegato 10

Modulo per la richiesta delle agevolazioni (punto 5.3 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

 

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DEL D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 dicembre 1992, n. 488 

2000 

 

SPAZIO RISERVATO ALL'ISTITUTO COLLABORATORE  

 

 

(accettazione) 

 

 

 

Spett. le Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il  

 

tramite 

 

della Banca Concessionaria/dell'Istituto Collaboratore [1] 

 

 

 

 

 

Via 

 

n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA CONCESSIONARIA 

 

 

(accettazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bollo 

 

N. Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda di agevolazioni dell'impresa 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Concessionaria prescelta per l'istruttoria [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] La domanda deve essere presentata ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso sia prevista l'acquisizione, anche se solo in parte,  

di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria. 

Nel caso in cui siano previsti più istituti collaboratori in "pool", la domanda deve essere presentata all'istituto capofila del "pool" medesimo. 

L'IMPRESA NON DEVE TRASMETTERE LA DOMANDA AL MINISTERO. 

UNA FOTOCOPIA DELLA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE INVECE TRASMESSA CONTESTUALMENTE ALLA REGIONE  

COMPETENTE. 

 

[2] La Banca concessionaria deve essere indicata solo se la domanda prevede l'acquisizione, in tutto o in parte, 

di beni tramite locazione finanziaria ed indica, quindi, in indirizzo, un istituto collaboratore. 

 

 

Il sottoscritto 

 

in qualità di 

 

dell'impresa 

 

 

forma giuridica 

 

con sede legale in 

 

 

, prov. 

 

, CAP 

 

via e n. civ. 

 

, 

tel. 

 

fax 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

che il programma di investimenti di seguito descritto:  

comune in cui è ubicata l'unità produttiva: 

 

prov. 

 

 

settore di attività 

 

 

produzioni principali realizzate o da realizzare a seguito del programma: 

 

 

tipologia del programma: 

 

spese complessive previste (indicare se in milioni di lire o migliaia di euro): 

 

e dettagliato nella Scheda Tecnica e nell'ulteriore documentazione a corredo del presente Modulo di domanda, venga ammesso a beneficiare 

a delle agevolazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  

dalla legge 19 dicembre 1992,n. 488 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine  

 

DICHIARA 

 

nella qualità di cui sopra: 

- di essere consapevole del fatto che le modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente domanda; 

- che l'impresa è regolarmente costituita in quanto iscritta al registro delle imprese (non ricorre per le imprese individuali non ancora operanti); 

- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

- che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda corrispondono al vero; 

- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente (non ricorre per le imprese non ancora operanti); 

- che, a fronte del programma di cui alla presente domanda o a parte dello stesso, l'impresa non ha presentato e non intende presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima graduatoria; 

- che a fronte del programma o di singoli beni dello stesso di cui alla presente domanda non sono state concesse agevolazioni nei precedenti bandi della legge n. 488/92 nella misura richiesta dall'impresa ovvero agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche alle quali l'impresa non abbia già formalmente rinunciato; 

- che per la medesima unità produttiva interessata dal programma di investimenti di cui alla presente domanda: 

* non sono state ottenute agevolazioni della legge n. 488 del 1992 per altri programmi (ad eccezione di quelli soggetti alla notifica alla Commissione europea) le cui domande siano state presentate nei sei mesi antecedenti alla presentazione della presente; 

* non sono state ottenute agevolazioni nei precedenti bandi della legge n. 488 del 1992 per altri programmi (ad eccezione di quelli soggetti alla notifica alla Commissione europea) per i quali, alla data di presentazione della presente domanda, la banca concessionaria non abbia già effettuato l'erogazione della prima quota delle agevolazioni medesime per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di "nuovo impianto", l'impresa non abbia presentato alla banca concessionaria la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma di cui all'articolo 6, comma 10, del D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni; 

 

SI IMPEGNA 

 

- a provvedere affinché, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'impresa abbia la piena disponibilità dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato, consapevole del fatto che, altrimenti, la presente domanda non sarà ritenuta valida; 

- a provvedere affinché, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il suddetto immobile sia rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, consapevole del fatto che, altrimenti, la presente domanda non sarà ritenuta valida; 

- a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la data di presentazione della stessa e la pubblicazione della pertinente graduatoria, a fronte del relativo programma o dei relativi beni siano concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali altre agevolazioni; 

- a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima dell'erogazione delle stesse, di non aver ottenuto dopo la presentazione della presente domanda o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto del programma di cui alla presente domanda stessa, altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; 

- a corrispondere puntualmente, entro il termine di 15 giorni solari dalla data del ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste della banca concessionaria di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti, ritenuti necessari dalla banca medesima per il completamento degli accertamenti istruttori; 

- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente; 

 

AUTORIZZA 

 

fin da ora la banca concessionaria ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 

 

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO 

 

- di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria le eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; 

- di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e qualora quest'ultimo preveda l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;  

- di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti la data di entrata in funzione dei beni agevolati e la data di entrata a regime; 

- di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; 

- di trasmettere alla banca concessionaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni ed entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello in cui ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori e gli ulteriori eventuali elementi individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare;  

- di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute: 

* rivalutate sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorando tale somma rivalutata degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 

* maggiorate dei soli interessi legali in tutti gli altri casi. 

 

CHIEDE 

che la concessione e l'erogazione delle agevolazioni relative alla presente domanda vengano disposte nella medesima unità monetaria nella quale sono indicati tutti gli importi della Scheda Tecnica e del business plan 

 

DICHIARA 

 

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art. 26 della medesima legge n. 15/1968. 

 

ALLEGA 

 

 

Ricevuta del versamento della cauzione 

 

 

 

 

 

Fideiussione bancaria relativa alla cauzione 

 

 

 

 

 

Polizza assicurativa relativa alla cauzione 

 

 

 

 

 

Altra documentazione (allegare elenco riepilogativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

timbro e firma [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

[1] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  

come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Istruzioni per la compilazione del Modulo per la richiesta delle agevolazioni (punto 5.3 della circolare)

Per richiedere le agevolazioni della legge n. 488/92 le imprese devono predisporre e presentare una specifica domanda corredata dalla prevista documentazione. La domanda di agevolazioni consiste nel "Modulo"; esso è valido, indifferentemente, per i programmi promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda. La documentazione può anche essere presentata separatamente dal Modulo - fatta eccezione per la sola cauzione (ricevuta del versamento o fideiussione/polizza), di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, che deve essere presentata insieme al Modulo stesso, PENA LA NULLITÀ DI QUEST'ULTIMO - ma entrambi entro i termini di presentazione delle domande fissati, per ciascun bando, con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il rispetto di tali termini è determinante ai fini delle verifiche di completezza della domanda e della relativa accettazione. La documentazione comprende, tra l'altro, una "Scheda Tecnica", contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti. Il "Modulo" e la documentazione devono essere inoltrati ad uno dei soggetti convenzionati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta celere o a mano o per corriere. Qualora la documentazione a corredo della domanda venga presentata separatamente dal "Modulo", la stessa deve essere inoltrata al medesimo soggetto convenzionato e con le dette medesime modalità, preferibilmente in un'unica soluzione e sempre accompagnata da una specifica nota che elenchi la documentazione trasmessa.

ATTENZIONE : nel caso di raccomandata postale o posta celere, quale data di presentazione della domanda o di ricevimento della documentazione si considera quella del timbro postale di spedizione ; nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere, si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (banca concessionaria o istituto collaboratore) apposto sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un unico Modulo ed un'unica Scheda Tecnica.

ATTENZIONE: una fotocopia del Modulo e della Scheda Tecnica deve essere trasmessa alla Regione competente contestualmente all'invio degli originali ad uno dei soggetti convenzionati (gli indirizzi completi dei singoli uffici regionali cui trasmettere la suddetta fotocopia sono riportati nell'allegato 15 della circolare alla quale sono allegate anche le presenti istruzioni).

Modulo per la richiesta delle agevolazioni

Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa recante il n. di progetto prestampato. Non sono ammesse, in alcun caso, fotocopie del modulo a stampa al fine di non provocare duplicazioni dei numeri di progetto. Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di agevolazioni venisse presentata utilizzando una fotocopia del Modulo, la domanda stessa NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA.

ATTENZIONE: si ricorda che non sarà del pari considerato valido il Modulo presentato senza la ricevuta del versamento o senza la fideiussione/polizza relative alla cauzione di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni.

Destinatario - Destinatario del Modulo e della documentazione è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale entrambi devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite di uno dei soggetti convenzionati (l'elenco completo delle banche concessionarie e dei relativi istituti collaboratori è riportato nell'allegato 9 della circolare alla quale sono allegate anche le presenti istruzioni).

ATTENZIONE: L'impresa non deve in alcun caso trasmettere il Modulo né la documentazione direttamente al Ministero, neanche in semplice copia.

Qualora il programma di investimenti preveda solo spese realizzate direttamente dall'impresa, il Modulo e la documentazione devono essere trasmessi necessariamente ad una delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero, a scelta dell'impresa stessa; qualora il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria, l'unico originale del Modulo e della documentazione devono essere trasmessi necessariamente all'istituto collaboratore locatore di tali beni, che provvederà ad inoltrarli alla banca concessionaria indicata dall'impresa.

ATTENZIONE: l'istituto collaboratore locatore deve necessariamente essere uno di quelli convenzionati con la Banca concessionaria indicata dall'impresa, sul frontespizio del Modulo, per l'effettuazione dell'istruttoria.

ATTENZIONE: per ciascun programma non può essere previsto più di un istituto collaboratore e, quindi, più di un istituto locatore; fanno eccezione le operazioni in "pool", per le quali possono esservi più istituti locatori (tutti, comunque, convenzionati con almeno una delle banche concessionarie) dei quali uno solo, capofila del "pool" medesimo, svolge le funzioni di "istituto collaboratore" (quest'ultimo deve essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria).

Spazio riservato all'istituto collaboratore - nell'ipotesi in cui il Modulo venga presentato all'istituto collaboratore, quest'ultimo deve apporre in tale spazio il proprio timbro di accettazione recante la data del ricevimento.

ATTENZIONE: l'istituto collaboratore deve indicare in tale spazio se il Modulo è pervenuto tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno o posta celere o a mano o per corriere e, nei primi due casi, nel trasmettere il Modulo stesso alla banca concessionaria, deve allegare la busta originaria di spedizione dell'impresa, recante il timbro postale.

Spazio riservato alla banca concessionaria - la banca concessionaria deve apporre il timbro di accettazione recante la data del ricevimento, sia che il Modulo pervenga direttamente dall'impresa che attraverso l'istituto collaboratore.

Bollo - l'impresa deve apporre ed annullare un'unica marca da bollo nell'apposito spazio del frontespizio del Modulo.

Domanda di agevolazioni dell'impresa - indicare la denominazione esatta e completa e la forma giuridica dell'impresa che richiede le agevolazioni.

ATTENZIONE: non è consentita la domanda di agevolazioni in nome e per conto di un'altra impresa

ATTENZIONE: al momento della presentazione del Modulo di domanda l'impresa richiedente deve essere già iscritta al registro delle imprese e deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

Banca Concessionaria prescelta per l'istruttoria - questa indicazione è richiesta nel solo caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria e, quindi, come destinatario della domanda sia stato indicato un istituto collaboratore.

ATTENZIONE: la Banca concessionaria qui indicata e l'istituto collaboratore in indirizzo devono essere necessariamente convenzionati tra loro.

Il richiedente - Il Modulo di domanda deve essere sottoscritto - con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 - dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso, alla domanda deve essere allegata la procura o copia autentica della stessa.

Principali elementi identificativi del programma - Il Modulo costituisce la domanda per l'ottenimento delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 a fronte di un programma di investimenti ancora da avviare a realizzazione; di tale programma, i cui dettagli vengono forniti attraverso la documentazione a corredo del Modulo stesso e, in particolare, attraverso la Scheda Tecnica ed il business plan, occorre indicare i seguenti principali elementi identificativi:

- comune in cui è ubicata l'unità produttiva: indicare il comune e la provincia dell'unità produttiva nella quale si intende realizzare il programma oggetto della domanda di agevolazioni; per "unità produttiva" si intende la struttura, anche articolata su più entità fisicamente separate ma prossime, finalizzata alla produzione di soli beni o di soli servizi per il mercato, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, dovranno essere individuate due distinte unità produttive e, qualora siano entrambe interessate da un programma da agevolare, dovranno essere predisposte due separate domande. Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, indicare il comune nel quale la stessa insiste prevalentemente (maggiore superficie), specificando, nella parte descrittiva del business plan facente parte della documentazione a corredo del Modulo di domanda, tutti i comuni interessati e l'estensione delle parti di unità produttiva ricadenti in ciascuno di essi. Qualora ai diversi comuni interessati siano riconosciute misure agevolative diverse, si applica all'intera unità produttiva la misura relativa al comune prevalente (come sopra individuato), ancorché superiore a quella dell'altro o degli altri comuni interessati. Per le imprese del settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei propri cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, indicare la regione medesima;

settore di attività: indicare il settore di attività (uno solo) interessato dal programma oggetto della domanda di agevolazione, individuandolo tra i seguenti:

* estrattivo

* manifatturiero

* servizi

* costruzioni

* produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda

- produzioni principali realizzate o da realizzare a seguito del programma: indicare i principali prodotti, anche aggregati per famiglia, realizzati attraverso gli impianti facenti parte del programma oggetto della domanda di agevolazione;

- tipologia del programma: indicare, a seconda delle caratteristiche del programma oggetto della domanda di agevolazione, la tipologia del programma medesimo individuandola tra le seguenti, così come definite dalla normativa:

* nuovo impianto

* ampliamento

* ammodernamento

* ristrutturazione

* riconversione

* riattivazione

* trasferimento

- spese complessive previste: indicare l'ammontare delle spese (specificando se espresse in milioni di lire o in migliaia di euro) che si prevede di sostenere per la realizzazione del programma oggetto della domanda e a fronte delle quali l'impresa richiede le agevolazioni, tenendo presente che tale ammontare, in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e, in considerazione della particolare procedura concorsuale, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie.

Dichiarazioni, Impegni, Autorizzazioni, Obblighi: NON APPORTARE CANCELLAZIONI, ABRASIONI O MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO PREDISPOSTO; in caso contrario la domanda di agevolazioni NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA.

Impegno a dichiarare altre agevolazioni - Il Modulo prevede, tra l'altro, l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa a sottoscrivere una dichiarazione per quanto riguarda il cumulo delle agevolazioni con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche. L'impegno risulta peraltro espressamente circoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento, alle sole agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili ai medesimi beni della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione; sono pertanto escluse dal divieto di cumulo le normative le cui agevolazioni non possono essere riferite a specifici beni e che, avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma.

Allegato

Come detto, la documentazione a corredo del Modulo di domanda può essere presentata contestualmente al Modulo stesso o separatamente da questo ma, comunque, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. L'unica eccezione è costituita dalla cauzione di cui al punto 5.3 della circolare alla quale sono allegate le presenti istruzioni che, pertanto, deve essere obbligatoriamente allegata al Modulo, pena l'invalidità di quest'ultimo. A tal fine l'impresa deve barrare la casella corrispondente al documento allegato. Si ricorda che l'importo della cauzione è commisurato all'ammontare complessivo delle spese previste indicate nel Modulo stesso.

ATTENZIONE: L'impresa istante non può avanzare richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni

 

 

Allegato 11

Documentazione a corredo del Modulo di domanda, da inviare alla banca unitamente a quest'ultimo ovvero, ad eccezione della cauzione, separatamente dallo stesso ma, comunque, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni (punto 5.3 della circolare)

1) Cauzione: ricevuta del versamento sul c/corrente della banca concessionaria o fideiussione bancaria (non rilasciabile dalla banca concessionaria alla quale si presenta la domanda) o polizza assicurativa

2) Scheda Tecnica di cui all'allegato 12

3) n. 2 floppy disk contenenti, ciascuno, una copia del file della Scheda tecnica e, nei casi previsti, del file della parte numerica del business plan, generati attraverso lo specifico software ministeriale

4) business plan, composto di due parti:

- la prima, descrittiva, contenente gli elementi e le informazioni di cui al punto 3.8 ed allegato 6; tale prima parte è obbligatoria per tutte le imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 ;

- la seconda, analitica e numerica che, con riferimento all'azienda nel suo complesso o, ove possibile e più rappresentativo, all'"area produttiva da valutare", sviluppi alcuni prospetti relativi ai conti economici, ai flussi di cassa, agli stati patrimoniali, per ciascun esercizio, dall'" ultimo bilancio consuntivo" di cui al punto 3.8 della presente circolare a quello "a regime" del programma da agevolare; tale seconda parte è obbligatoria tranne che per i programmi inferiori a tre miliardi di lire (1.549.370,70 euro), promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, delle costruzioni e di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, nonché per quelli inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro), promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinano variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'azienda o, secondo il caso, dell'"area produttiva da valutare"

5) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative

6) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

7) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso, secondo quanto specificato dal punto 2.1 della presente circolare;

8) bilanci, relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda delle agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; per le imprese che a tale data non sono tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; le imprese che non dispongono ancora di tali due bilanci devono allegare alla domanda quello/i disponibile/i e la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi due anni (per le società di capitale, i bilanci) ;

9) certificato di iscrizione al registro delle imprese (con esclusione dei casi in cui lo stesso certificato venga prodotto in relazione a quanto indicato al successivo punto 9);

10) documentazione necessaria per la richiesta, da parte della banca concessionaria, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni risultanti dal valore di "E", calcolato con la Formula n. 2 in Appendice alla circolare, sia superiore a 300 milioni di lire (154.937,07 euro). Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252 del 1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, D.M. 27 maggio 1998 e D.M. 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 252 del 1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 252 del 1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione alla banca concessionaria.

11) copia fotostatica dei Moduli di domanda e delle relative Schede Tecniche (queste ultime solo per le domande presentate dal terzo bando in poi) relativi ad altre iniziative temporalmente sovrapposte a quelle cui si riferisce la documentazione di cui ai punti precedenti;

12) dichiarazioni previste dalla presente circolare;

13) copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, solo per gli impianti assoggettati all'autorizzazione stessa e con esclusione dei programmi classificati "nuovo impianto";

14) copia dell'autorizzazione agli scarichi idrici qualificati come scarichi di acqua reflue industriali ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, solo per gli impianti assoggettati all'autorizzazione stessa e con esclusione dei programmi classificati "nuovo impianto".

 

 

Allegato 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda tecnica 2000 

 

A CORREDO DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

AI SENSI DEL D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE, DI SERVIZI, DELLE COSTRUZIONI E DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE ED ACQUA CALDA 

 

Se la domanda alla quale la presente scheda è allegata è ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527 del 

1995 e successive modifiche e integrazioni, indicare il n. di progetto completo della domanda originaria: 

 

/ 

 

0 

- Nella compilazione della presente Scheda Tecnica e del relativo business plan tutti gli importi sono espressi nella seguente  

 

unità monetaria (ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni):  

Lire 

 

Euro 

 

 

 

A 

- DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE 

A1 

- Denominazione 

 

forma giuridica 

 

 

 

 

 

 

A2 

- Codice Fiscale 

 

Partita IVA 

 

 

 

 

 

 

 

A3 

- Impresa artigiana 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

 

A4 

- Sede legale in 

 

, prov. 

 

, CAP 

 

 

 

 

 

via e n. civ. 

 

 

 

, tel. 

 

fax 

 

 

 

A5 

- Sede amministrativa in 

 

, prov. 

 

, CAP 

 

 

 

 

 

via e n. civ. 

 

 

 

, tel. 

 

fax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6 

- Legale rappresentante, qualifica e sesso 

M 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7 

- Estremi dell'atto costitutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8 

- Scadenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 

- Capitale sociale: 

 

, di cui versato: 

 

 

 

 

 

(ATTENZIONE: SOLO SE VI È CAPITALE SOCIALE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10 

- Soggetti nei confronti dei quali è prevista l'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

QUALIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11 

- Iscrizione alla C. C. I. A. A. di 

 

al n.  

 

dal 

 

 

 

 

 

 

 

A12 

- Iscrizione presso il Reg. Imprese di 

 

al n.  

 

dal 

 

 

 

 

 

 

 

A13 

- Iscrizione all'INPS ufficio di 

 

dal 

 

settore 

 

 

A14 

- DIMENSIONE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE 

 

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE È OBBLIGATORIA. VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

L'impresa è di 

 

dimensione 

 

 

A15 

L'impresa è controllata, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera ? 

SI 

 

NO 

 

 

 

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA  

 

DIMENSIONE DELL'IMPRESA - ESSA VIENE RICHIESTA AI SOLI FINI STATISTICI E NON È OBBLIGATORIA) 

 

 

A16 

- Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa  

 

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA  

 

DIMENSIONE DELL'IMPRESA - VEDI ISTRUZIONI)  

 

Denominazione 

Partita IVA o Codice Fiscale 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A17 

- L'incaricato dell'impresa per la pratica è il Sig. 

 

, tel. 

 

fax 

 

 

 

 

 

A18 

- Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: 

 

A5 

 

B1  

 

al seguente indirizzo 

 

 

A4 

 

città: 

 

prov. 

 

CAP 

 

via e n. civ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI 

 

 

 

 

B1 - Ubicazione dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimenti: 

 

 

 

 

 

comune di 

 

, prov. 

 

, CAP 

 

 

 

 

via e n. civ. 

 

 

 

L'impresa intende operare nell'ambito della regione ove è ubicata la sede operativa 

SI 

 

NO 

 

 

 

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE È RISERVATA ALLE SOLE IMPRESE DELLE  

 

 

 

COSTRUZIONI) 

 

 

B2 

- L'unità produttiva è situata in uno degli agglomerati dei Consorzi di industrializzazione 

 

 

NO 

 

 

 

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE VIENE RICHIESTA AI SOLI FINI STATISTICI E NON È OBBLIGATORIA) 

 

 

 

 

B3 

- Settore di attività dell'unità produttiva: 

 

 

 

 

 

 

B4 

- Attività principale, svolta o da svolgere, alla quale sono destinati gli investimenti del programma: 

 

 

 

 

B4.1 

- precedente all'iniziativa: 

 

 

 

 

Istat '91 

 

 

 

 

 

 

B4.2 

- successiva all'iniziativa: 

 

 

 

 

Istat '91 

 

 

 

 

 

 

B5 

- Tipologia del programma di investimenti: 

 

 

 

 

 

 

B6 

- Titolo di disponibilità dell'immobile: 

 

 

 

 

 

 

B7 

- Date effettive o previste relative al programma: 

 

 

 

 

 

 

 

B7.1 - data (gg/mm/aa) di ultimazione dell'eventuale programma precedente: 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

B7.2 - anno (aaaa) dell'esercizio "precedente" del nuovo programma: 

 

 

 

 

 

 

 

B7.3 - data (gg/mm/aa) di avvio a realizzazione del nuovo programma: 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

B7.4 - data (gg/mm/aa) di ultimazione del nuovo programma: 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

B7.5 - anno (aaaa) dell'esercizio "a regime" del nuovo programma: 

 

 

 

 

 

 

B8 

- Capacità di produzione e produzione effettiva, relative all'unità produttiva o all'"area produttiva da valutare" (leggere  

 

attentamente le istruzioni), negli esercizi "precedente" e "a regime" indicati, rispettivamente, ai punti B7. 2 e B7.5 

 

 

 

 

ESERCIZIO PRECEDENTE 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Prodotti principali  

Unità di  

Produzione  

N. unità di  

Produzione  

Produzione  

Prezzo  

Valore della  

 

misura per 

massima per 

tempo 

massima  

effettiva 

unitario 

produzione  

 

unità di  

unità di tempo 

per anno 

teorica annua 

annua 

medio 

effettiva 

 

tempo 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO A REGIME 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Prodotti principali 

Unità di  

Produzione  

N. unità di  

Produzione  

Produzione  

Prezzo  

Valore della  

 

misura per  

massima per 

tempo per  

massima  

effettiva  

unitario 

produzione  

 

unità di  

unità di tempo 

anno 

teorica  

annua 

medio 

effettiva 

 

tempo 

 

 

annua 

 

 

 

Prodotto n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 8 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B9 

- Occupazione media (in n. di unità e un decimale) relativa all'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di  

 

investimenti, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione del Modulo di domanda e nell'esercizio "a regime"  

 

(ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni): 

 

 

 

 

 

 

 

DIPENDENTI 

nei dodici mesi  

nell'esercizio 

variazione 

 

 

 

 

 

antecedenti la 

"a regime" 

 

 

 

 

 

(n. di unità) 

domanda 

 

 

 

 

 

 

- dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

- impiegati 

 

 

 

 

 

 

 

- operai 

 

 

 

 

 

 

 

totale 

 

 

 

 

 

 

 

di cui donne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B10 

- Spese del programma (al netto dell'I.V.A.) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni: 

 

 

 

 

 

 

SPESE 

DIRETTE 

IN LEASING 

TOTALE 

 

a) PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) SUOLO AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui relative ad asili nido, nursery, ludoteche e simili: 

 

 

 

 

 

 

B11 

- Numero di quote in cui si chiede che vengano rese disponibili le agevolazioni 

2 quote 

 

3 quote 

 

 

 

(ATTENZIONE: IL NUMERO DI QUOTE RICHIESTO DEVE ESSERE COMPATIBILE CON LA DATA  

 

 

INDICATA AL PUNTO B7.4 E CON LA SUDDIVISIONE TEMPORALE DELLE SPESE INDICATA AL  

 

 

SUCCESSIVO PUNTO B12 - VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

 

 

B12 

- Suddivisione delle spese di cui al punto B10 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del  

 

 

programma indicato al punto B7.3: 

 

 

 

 

Anno 

Anno di avvio  

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

6° anno 

 

a realizzazione 

 

 

 

 

 

Spese dirette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese in leasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - ULTERIORI ELEMENTI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI 

 

 

C1 

- Capitale proprio da investire nell'iniziativa: aumenti del capitale sociale e/o conferimenti dei soci in conto aumento del  

 

capitale sociale già versati o da versare a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di  

 

ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima indicata al punto B7. 4 (leggere  

 

attentamente le istruzioni): 

 

 

 

anno 

Anno di avvio 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

6° anno 

 

 

 

a realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

- Le agevolazioni vengono richieste nella misura percentuale del: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cifre) 

 

 

 

(lettere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di quella massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva; 

 

(ATTENZIONE: VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

- Elementi per il calcolo dell'indicatore ambientale  

 

 

C3.1 

- Contenimento e/o riduzione degli impatti ambientali (l'esercizio "a regime" è quello indicato al punto B7. 5): 

 

(ATTENZIONE: in caso di risposta affermativa ad uno dei due seguenti punti, indicare nella parte descrittiva del business  

 

plan lo stato attuale della procedura per la registrazione - VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

 

 

C3.1.1 

- L'impresa aderisce o si impegna ad aderire entro l'esercizio "a regime" del presente programma al sistema di gestione  

 

 

ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni ? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

C3.1.2 

- L'impresa aderisce o si impegna ad aderire prima dell'esercizio "a regime" del presente programma al sistema di  

 

 

gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 ? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

ATTENZIONE! Anche le imprese che hanno risposto positivamente ai quesiti C3.1.1 o C3.1.2 devono compilare il seguente  

punto C3.2 (secondo il caso: sola Sezione A o sola Sezione B), pur non essendo rilevante per il punteggio dell'indicatore  

ambientale, a fini statistici e di monitoraggio; agli stessi fini, qualora si tratti di nuovo impianto, l'obbligo della compilazione  

sussiste nei confronti dei soli "grandi progetti" ed in riferimento ai soli dati "a regime" della Sezione B.  

 

 

 

DEVONO COMPILARE LA SEZIONE A DEL SEGUENTE PUNTO C3.2 SIA I "GRANDI PROGETTI" CHE ABBIANO  

RISPOSTO NEGATIVAMENTE AD ENTRAMBI I PUNTI C3.1. 1 O C3.1.2, CHE TUTTI QUELLI DIVERSI DAI "GRANDI  

PROGETTI" (VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

 

C3.2 

- SEZIONE A: Eliminazione o sostituzione di sostanze pericolose (gli esercizi "precedente" e "a regime" sono quelli  

 

indicati, rispettivamente, ai punti B7.2 e B7.5): 

 

(ATTENZIONE: CONTRASSEGNARE, NELL'APPOSITA CASELLA A SINISTRA DEI PUNTI DA C3.2.1.1 A C3.2.2.3,  

 

LA RIGA NELLA QUALE SI INTENDE INDICARE UNA SOSTANZA DA ELIMINARE O SOSTITUIRE - VEDERE  

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

 

C3.2.0 

- L'unità produttiva interessata dal programma è ubicata, alla data di presentazione del Modulo di domanda, in  

 

 

un'area naturale protetta inclusa nell'elenco ufficiale "Aree Naturali Protette" (G.U.R.I. n. 141 del 19 giugno 1997)?  

 

 

LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE PUNTO È RISERVATA AI SOLI PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO 

 

 

SI 

 

denominata 

NO 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1 

- Eliminazione, entro l'avvio dell'esercizio "a regime", di sostanze pericolose già presenti negli impianti e/o processi  

 

 

produttivi e/o nei prodotti commercializzati nell'esercizio "precedente" presso l'unità produttiva interessata dal  

 

 

presente programma: 

 

 

Sostanza da eliminare 

 

 

Nome 

Codice CAS 

Codice EINECS 

Frase di rischio 

 

 

 

 

C3.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2 

- Sostituzione, entro l'avvio dell'esercizio "a regime", di sostanze pericolose già presenti negli impianti e/ 

 

 

o processi produttivi e/o nei prodotti commercializzati nell'esercizio "precedente" presso l'unità  

 

 

produttiva interessata dal presente programma con altre meno pericolose: 

 

 

 

 

 

Sostanza da eliminare 

 

 

Nome 

Codice CAS 

Codice EINECS 

Frase di rischio 

 

 

 

 

 

 

 

 

sostanza  

sostanza che  

 

 

 

 

 

 

 

 

sostituita 

sostituisce 

 

 

 

 

C3.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVONO COMPILARE LA SEZIONE B DEL SEGUENTE PUNTO C3.2 I SOLI "GRANDI PROGETTI" D'INVESTIMENTO  

(VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2 

- SEZIONE B: Contenimento e/o riduzione dei consumi delle risorse naturali e dell'inquinamento (gli esercizi "precedente"  

 

e "a regime" sono quelli indicati, rispettivamente, ai punti B7.2 e B7.5):  

 

(ATTENZIONE: CONTRASSEGNARE, NELL'APPOSITA CASELLA A SINISTRA DEI PUNTI DA C3.2.1.1 A C3.2.4.  

 

8, LA RIGA NELLA QUALE SI INTEND0NO FORNIRE I DATI RICHIESTI - VEDERE ISTRUZIONI PER LA 

 

COMPILAZIONE)  

 

 

 

 

C3.2.0 

- Valore della produzione: punto A del conto economico dell'unità produttiva interessata dal presente programma  

 

 

redatto secondo le norme del codice civile: 

 

 

 

esercizio  

esercizio "a  

 

 

 

"precedente" 

regime" 

 

 

Valore della produzione 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1 

- Consumi: quantità totale annua dei consumi delle principali risorse naturali utilizzate presso l'unità produttiva  

 

 

interessata dal presente programma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

esercizio  

esercizio "a  

 

 

 

 

 

"precedente" 

regime" 

 

 

 

 

C3.2.1.1 - Risorsa idrica totale (mc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.2 - Energia totale (T. E. P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.3 - Energia da fonti rinnovabili (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2 

- Rifiuti: quantità totale annua e qualità dei rifiuti prodotti (rif.: D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, All. A e D) presso  

 

 

l'unità produttiva interessata dal presente programma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esercizio  

esercizio "a regime" 

 

 

 

 

 

"precedente" 

 

 

 

 

 

C3.2.2.1 - Non pericolosi (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2.2 - Pericolosi (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3 

- Aria: quantità totale annua e qualità delle emissioni gassose in atmosfera presso l'unità produttiva interessata dal  

 

 

presente programma: ATTENZIONE: DEVONO COMPILARE IL PRESENTE PUNTO LE SOLE IMPRESE I CUI  

 

 

IMPIANTI O ATTIVITÀ SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, PER  

 

 

LE SOSTANZE DI SEGUITO INDICATE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 203/88 (VEDERE ISTRUZIONI PER LA 

 

 

COMPILAZIONE) 

 

 

C3.2.3.0 

- L'impresa è soggetta, per le seguenti sostanze, all'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988? 

 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esercizio  

esercizio "a regime" 

 

 

 

 

"precedente" 

 

 

 

 

C3.2.3.1 - Ossidi di azoto NOx (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.2 - Biossido di zolfo SO2 (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.3 - Polveri (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.4 - Sostanze organiche volatili (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.5 - Inquinante/i Tabella A1 (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.6 - Inquinante/i Tabella A2 (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.7 - Inquinante/i Tabella B (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4 

- Acqua: quantità totale annua e qualità degli scarichi idrici presso l'unità produttiva interessata dal presente  

 

 

programma: 

 

 

ATTENZIONE: DEVONO COMPILARE IL PRESENTE PUNTO LE SOLE IMPRESE I CUI IMPIANTI O  

 

ATTIVITÀ UTILIZZINO L'ACQUA NEI PROCESSI PRODUTTIVI, ORIGINANDO SCARICHI IDRICI  

 

QUALIFICATI COME ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/99 (VEDERE  

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

C3.2.4.0 

- L'impresa è soggetta, a seguito di utilizzo di acqua nel processo produttivo, ad autorizzazione agli  

 

 

scarichi idrici di acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999? 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esercizio "precedente" 

esercizio "a regime" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.1 - Solidi sospesi totali (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.2 - COD (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.3 - Cadmio (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.4 - Mercurio (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.5 -  

 

(kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.6 - 

 

(kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.7 - 

 

(kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.8 - 

 

(kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - DATI ECONOMICO- FINANZIARI  

 

D1 - Conti economici dell'impresa relativi all'"ultimo bilancio consuntivo" ed all'esercizio "a regime" indicati, rispettivamente, ai  

punti D.2 e B7.5. 

 

 

 

 

ultimo  

 

 

a regime 

 

 

 

 

 

consuntivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da vendite e prestazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazione rimanenze semilavorati e finiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi in conto esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri ricavi e proventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Valore della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie prime, sussidiarie, di consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canoni di leasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri costi della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Costi della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato della gestione caratteristica (A- B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2 - Anno dell'ultimo bilancio consuntivo: 

 

 

 

(ATTENZIONE: vedere le istruzioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3 - Stati patrimoniali dell'impresa relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione del Modulo di domanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO 

 

Penultimo 

 

 

Ultimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA  

 

 

 

 

 

 

 

DOVUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I) 

Immobilizzazioni immateriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II) 

Immobilizzazioni materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III) 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

IMMOBILIZZAZIONI (B. I+ B. II+ B. III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I) 

Rimanenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II.1) 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II.2) 

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. II) 

CREDITI (C. II. 1+ C. II. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.III) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.IV) 

Disponibilità liquide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

ATTIVO CIRCOLANTE (C. I+ C. II+ C. III+ C. IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) 

RATEI E RISCONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ATTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO 

 

Penultimo esercizio 

 

 

Ultimo esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I) 

Capitale sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.II-VII) 

Riserve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.VIII) 

Utili (perdite) portati a nuovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.IX) 

Utili (perdite) dell'esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

PATRIMONIO NETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO  

 

 

 

 

 

 

 

SUBORDINATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1) 

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2) 

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) 

DEBITI (D. 1+ D. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) 

RATEI E RISCONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PASSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4 - Conti economici dell'impresa relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione del Modulo di domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

Penultimo 

Ultimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2) 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

 

 

 

 

 

 

 

semilavorati e finiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3) 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 4) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5 

Altri ricavi e proventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

Valore della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6) 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.7) 

Servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.8) 

Godimento di beni di terzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.9) 

Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.10) 

Ammortamenti e svalutazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.11) 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di  

 

 

 

 

 

 

 

consumo e merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.12) 

Accantonamenti per rischi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.13) 

Altri accantonamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.14) 

Oneri diversi di gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

Costi della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato della gestione caratteristica (A - B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.15) 

Proventi da partecipazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.16) 

Altri proventi finanziari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.17) 

Interessi e altri oneri finanziari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

Proventi e oneri finanziari (C. 15 + C. 16 - C. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.18) 

Rivalutazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.19) 

Svalutazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) 

Rettifica valore attività finanziarie (D. 18 - D. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) 

Proventi e oneri straordinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utile (perdita) dell'esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5 - Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma e del capitale di esercizio  

 

(ATTENZIONE: SOLO PER LE DOMANDE PER LE QUALI NON VIENE REDATTA LA PARTE NUMERICA DEL  

 

BUSINESS PLAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO 

Anno di avvio  

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

6° anno 

Totale 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilizzi agevolabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CON ESCLUSIONE DI QUELLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN LEASING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilizzi non agevolabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CON ESCLUSIONE DI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLI IN LEASING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canoni leasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.V.A. sugli immobilizzi del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale fabbisogni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTI DI COPERTURA 

Anno di avvio  

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

6° anno 

Totale 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccedenza fonti anno precedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto nuovi mezzi propri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni richieste per il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Con esclusione di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quelle relative ai beni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acquisiti in leasing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a m/l termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a breve termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti verso fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash-flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre disponibilità (specificare): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale fonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

in qualità di 

 

dell'impresa 

 

forma giuridica 

 

con sede legale in 

 

prov. 

 

, CAP 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o  

contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, 

 

DICHIARA  

 

 

 

 

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica, composta di n. 10 fogli numerati e composti progressivamente da I a X, e  

nell'altra documentazione a corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero.  

 

Luogo e data: 

 

timbro e firma [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.  

 

 

Istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica (punto 5.3 della circolare)

SCHEDA TECNICA PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE, DI SERVIZI, DELLE COSTRUZIONI E DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE ED ACQUA CALDA.

La Scheda Tecnica, cui si riferiscono le presenti istruzioni, può essere utilizzata dalle sole imprese operanti nel cosiddetto "Settore Industria" (comprendente le attività estrattive, manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda). La Scheda Tecnica, insieme all'ulteriore prevista documentazione, può essere presentata, ad una banca concessionaria o (in caso di beni acquisiti in locazione finanziaria) ad uno degli istituti collaboratori, insieme al Modulo di domanda ovvero separatamente dallo stesso ma, comunque, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande.

ATTENZIONE: la trasmissione degli atti ad uno dei soggetti convenzionati deve sempre avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, raccomandata a mano o corriere; qualora la Scheda Tecnica e la restante documentazione vengano trasmesse separatamente dal Modulo, devono essere accompagnate da una nota che elenchi i documenti trasmessi.

La Scheda Tecnica deve essere compilata ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PERSONAL COMPUTER, utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su normali fogli bianchi formato A4. Le pagine della Scheda Tecnica così compilata sono dieci e devono essere poste nella corretta sequenza (I, II, III, …., X), cucite tra loro lungo il lato sinistro, apponendo, quindi, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, al fine di renderle solidali, il timbro dell'impresa richiedente le agevolazioni. La Scheda Tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso, alla Scheda Tecnica deve essere allegata la procura o copia autentica della stessa. Poiché si tratta di dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autentica della firma potrà essere effettuata mediante una delle sottoindicate tassative forme, in applicazione dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e tenuto conto, altresì, delle specifiche modalità di presentazione o invio della Scheda Tecnica stabilite dalla normativa della L. n. 488 del 1992:

- apposizione della firma dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, secondo le modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15 del 1968;

- apposizione della firma in presenza del funzionario incaricato della banca concessionaria o dell'istituto collaboratore cui viene presentata la domanda;

- in mancanza del funzionario incaricato di cui alla precedente modalità, presentazione della domanda (sottoscritta) unitamente a copia semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ATTENZIONE: per i programmi pari o superiori ad un miliardo di lire (516.456,90 euro) promossi dalle imprese di servizi e per quelli pari o superiori a tre miliardi di lire (1.549.370,70 euro) promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, delle costruzioni e della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, ad eccezione di quelli finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'"area produttiva da valutare" (la definizione è contenuta nelle successive istruzioni al punto B8), è obbligatoria la predisposizione e la presentazione, tra gli allegati alla domanda di agevolazione, del business plan in forma completa (parte numerica e parte descrittiva). I soggetti obbligati alla presentazione del business plan in forma completa devono obbligatoriamente elaborare la seconda parte del business plan medesimo tramite personal computer utilizzando esclusivamente lo stesso software predisposto dal Ministero, richiamato in precedenza, utile per la predisposizione della Scheda Tecnica.

Anche le pagine del business plan (parte descrittiva e, nei casi previsti, anche parte numerica) devono essere cucite tra loro lungo il lato sinistro, apponendo, quindi, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, al fine di renderle solidali, il timbro dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nell'ultima pagina, la firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale.

Il supporto magnetico contenente la Scheda Tecnica e, nei casi previsti, anche la seconda parte del business plan, generato attraverso il suddetto software, deve essere obbligatoriamente trasmesso in doppia copia (n. 2 floppy disk) insieme alla stessa Scheda Tecnica su carta ed alla prescritta documentazione.

ATTENZIONE: Qualora, per qualsiasi motivo, la Scheda Tecnica, ovvero, nei casi previsti, la seconda parte del business plan, dovessero essere compilate non utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero o non dovessero essere predisposte come sopra specificato, la domanda di agevolazioni NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA.

Domanda ripresentata - Qualora la domanda sia la riformulazione e ripresentazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, di un'altra domanda non agevolata o agevolata parzialmente nella precedente graduatoria a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, indicare il numero di progetto completo (composto di due gruppi di cifre separati da un trattino orizzontale) della domanda originaria non agevolata o agevolata parzialmente.

ATTENZIONE: l'ipotesi della riformulazione non è valida per le domande originarie non agevolate o agevolate parzialmente in uno dei bandi precedenti al 31 dicembre 1999 che, pertanto, non possono essere riformulate nel primo bando utile del 2000 (si veda il punto 11 della circolare).

ATTENZIONE: la domanda riformulata deve essere obbligatoriamente presentata alla stessa banca concessionaria alla quale è stata presentata la domanda originaria e che ha redatto l'istruttoria; ciò può avvenire anche tramite un istituto collaboratore (se è prevista l'acquisizione di beni in leasing, anche contrariamente a quanto indicato nella domanda originaria) ed anche diverso rispetto a quello della domanda originaria, purché, naturalmente, convenzionato con la banca concessionaria medesima.

ATTENZIONE: la riformulazione può avvenire una sola volta, entro i termini per la presentazione delle domande del primo bando utile successivo a quello della presentazione originaria, tenuto conto della rinuncia dell'impresa all'inserimento automatico della domanda.

ATTENZIONE: qualora la domanda sia la riformulazione e ripresentazione di un'altra agevolata parzialmente (si ricorda che, in tale caso, la ripresentazione è consentita solo qualora, a fronte di tale agevolazione, non sia già stata richiesta alcuna erogazione), alla domanda stessa deve essere allegata una specifica dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni già concesse secondo lo specifico schema definito dal Ministero (si veda l'allegato 18).

ATTENZIONE: all'atto della creazione della Scheda Tecnica attraverso il software vengono richieste le seguenti informazioni:

- n. del progetto: è quello riportato sul Modulo di domanda a stampa;

- scelta dell'unità monetaria: si vedano le istruzioni per la compilazione del punto "0";

- settore di attività: si vedano le istruzioni per la compilazione del punto "B3".

 

 

0 - Scelta dell'unità monetaria

A partire dal 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la moneta unica europea "EURO", con una fase transitoria di applicazione fino al 31 dicembre 2001. Nel corso di tale fase transitoria è consentito alle imprese che intendono richiedere le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 di scegliere l'unità monetaria da utilizzare per l'indicazione di tutti gli importi (investimenti, dati di bilancio, ammontare delle agevolazioni, capitale proprio, ecc.) richiesti per la formulazione della domanda e la compilazione del business plan. A tal fine, lo specifico software predisposto dal Ministero per la compilazione della Scheda Tecnica e del business plan richiede che venga esercitata tale scelta prima dell'indicazione di qualsiasi altro dato al fine di predisporre automaticamente le successive immissioni in modo omogeneo e corretto. Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, nella detta fase transitoria:

- non è consentita, per una medesima domanda, l'indicazione di alcuni importi in LIRE e di altri in EURO;

- l'ammontare delle agevolazioni eventualmente concesse sarà espresso nell'unità monetaria prescelta dall'impresa in sede di domanda ed anche le successive erogazioni avverranno nella medesima unità;

- qualora l'impresa scelga le LIRE, potrà comunque ottenere le erogazioni in EURO avanzando una specifica istanza alla banca concessionaria;

- qualora l'impresa scelga l'EURO, non potrà più richiedere le erogazioni in LIRE;

- a partire dal 1° gennaio 2002 tutte le operazioni saranno espresse in EURO indipendentemente dalla scelta dell'impresa.

Per esercitare l'opzione si deve contrassegnare la casella corrispondente all'unità monetaria desiderata.

ATTENZIONE: dopo aver esercitato l'opzione, occorre tenere presente che i dati nell'unità monetaria prescelta sono da indicare in MIGLIAIA DI EURO o in MILIONI DI LIRE, tranne che nella colonna "G" del punto B8, ove devono essere espressi, rispettivamente, in EURO o in LIRE.

 

 

A - Dati sull'impresa richiedente

A1 - ATTENZIONE: indicare nel primo campo la sola denominazione senza la forma giuridica; quest'ultima va indicata esclusivamente nel secondo campo.

A2 - ATTENZIONE: si ricorda che le imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione del Modulo di domanda possono non essere ancora iscritte al registro delle imprese (si veda il successivo punto A12) ma devono essere già titolari di partita I.V.A., da indicare nella seconda parte del punto A2.

A6 - Indicare le generalità del legale rappresentante e la qualifica e barrare la casella M se maschio ovvero F se femmina

A8 - in caso di impresa individuale o di impresa senza scadenza, non fornire alcuna indicazione.

A10 - Indicare: per le imprese individuali: il titolare; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, c.c.: il legale rappresentante e tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi o nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 c.c.: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari; per le società di cui all'art. 2506 c.c.: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Per le imprese di costruzioni si deve indicare anche il direttore tecnico. ATTENZIONE: tale quadro non deve essere compilato per le iniziative che comportano un'agevolazione non superiore a 300 milioni di lire (154.937 euro).

A12 - L'iscrizione al registro delle imprese è condizione di ammissibilità della domanda e deve essere già avvenuta alla data della presentazione del Modulo; fanno eccezione le imprese individuali non ancora operanti a tale data (si veda anche il precedente punto A2) che, comunque, devono esibire il certificato di iscrizione non oltre la documentazione finale di spesa.

A14 - La compilazione di tale punto è obbligatoria ed è finalizzata alla determinazione della misura agevolativa massima spettante all'impresa richiedente. L'impresa stessa, quindi, deve essere necessariamente in grado di determinare correttamente la propria dimensione secondo i criteri vigenti, tenendo presente che la data di sottoscrizione della domanda è quella della firma in calce al relativo Modulo.

ATTENZIONE: prima della compilazione di tale punto si raccomanda un'attenta lettura di quanto chiarito al punto 2. 2 e nell'esempio n. 1 dell'Appendice della circolare.

A15 - L'art. 2359 del codice civile riguarda le società controllate e le società collegate.

ATTENZIONE: l'indicazione riguarda esclusivamente l'eventuale controllo da parte di una società estera. Il citato art. 2359 c.c., a proposito di società controllate, così recita: "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi."

A16 - Indicare i soggetti, comprese le persone fisiche, che, alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica, detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa che richiede le agevolazioni, riportandone la partita I.V.A. o il codice fiscale (nel caso in cui il soggetto sia titolare sia della partita I.V.A. che del C. F., indicare solo la partita I.V.A.) e la quota di partecipazione. ATTENZIONE: tale indicazione non viene richiesta al fine di determinare la dimensione dell'impresa, bensì per consentire l'individuazione dell'eventuale richiesta di agevolazioni da parte di altre imprese facenti capo al medesimo soggetto.

A18 - Contrassegnare con una "X" l'ipotesi:

A4, se si desidera ricevere la corrispondenza presso la sede legale

A5, se si desidera ricevere la corrispondenza presso la sede amministrativa

B1, se si desidera ricevere la corrispondenza presso la unità produttiva "al seguente indirizzo", se si desidera ricevere la corrispondenza ad un indirizzo diverso dai primi tre, specificando quale.

 

 

B - Dati sul programma di investimenti produttivi

B1 - Indicare l'ubicazione dell'unità produttiva nella quale si intende realizzare il programma oggetto della domanda di agevolazioni; per "unità produttiva" si intende la struttura, anche articolata su più entità fisicamente separate ma prossime, finalizzata alla produzione di soli beni o di soli servizi per il mercato, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, dovranno essere individuate due distinte unità produttive e, qualora siano entrambe interessate da un programma da agevolare, dovranno essere predisposte due separate domande. Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, indicare il comune nel quale la stessa insiste prevalentemente (maggiore superficie), specificando, nella parte descrittiva del business plan facente parte della documentazione a corredo del Modulo di domanda, tutti i comuni interessati e l'estensione delle parti di unità produttiva ricadenti in ciascuno di essi. Qualora ai diversi comuni interessati siano riconosciute misure agevolative diverse, si applica all'intera unità produttiva la misura relativa al comune prevalente (come sopra individuato), ancorché superiore a quella dell'altro o degli altri comuni interessati.

ATTENZIONE: le imprese del settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei propri cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, devono contrassegnare l'apposita casella ed indicare, dov'è richiesta l'ubicazione dell'unità produttiva, l'indirizzo della sede operativa ubicata nella regione medesima.

B3 - Selezionare il settore di attività in cui opera o opererà l'unità produttiva interessata dal programma da agevolare, individuandolo tra quelli della lista proposta dal software; tale indicazione va fatta al momento in cui viene creato il nuovo documento

B4 - Indicare l'attività economica, quella precedente e quella successiva all'iniziativa, alla quale sono destinati gli investimenti oggetto del programma; altre eventuali attività, se pur svolte nella stessa unità produttiva interessata dall'iniziativa, non devono essere indicate.

ATTENZIONE: selezionare i dati richiesti individuandoli tra quelli della lista proposta dal software (quest'ultimo, pur evidenziandole, non consente di selezionare le attività non ammissibili).

ATTENZIONE: qualora l'iniziativa da agevolare sia relativa ad un'attività non svolta precedentemente all'iniziativa medesima, il punto B4.1 non deve essere compilato, tranne che per le iniziative di "riconversione" (si veda il successivo punto B5).

B5 - Selezionare la tipologia del programma da agevolare (secondo le caratteristiche dello stesso e le definizioni di cui ai punti 3.1 e seguenti della circolare), individuandolo tra quelli della lista proposta dal software. ATTENZIONE: ad una stessa iniziativa non può essere attribuita più di una tipologia, ad eccezione del trasferimento, che può presentare le caratteristiche anche di un'altra tipologia; in questo caso occorre selezionare entrambe le tipologie.

B6 - Selezionare il titolo di disponibilità dell'immobile interessato dal programma da agevolare, individuandolo tra quelli della lista proposta dal software (si veda il punto 2.1 della circolare).

B7.1 - Indicare la data (giorno/mese/anno) di ultimazione dell'eventuale ultimo programma di investimenti, ancorché non agevolato, effettuato nella medesima unità produttiva prima di quello per il quale vengono richieste le agevolazioni; tale data quella relativa all'ultimo titolo di spesa, ammissibile nel caso di programma agevolato.

B7.2 - L'anno dell'esercizio "precedente" è quello relativo all'ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda.

ATTENZIONE : nel caso in cui l'esercizio non coincida con l'anno solare, indicare, ai fini di cui sopra, l'anno solare in cui termina detto esercizio.

B7.3 - La data (giorno/mese/anno) di avvio a realizzazione del nuovo programma è quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing (per i programmi ancora da avviare alla data di sottoscrizione della domanda, indicare la data prevista per l'avvio a realizzazione). ATTENZIONE: si ricorda che, in linea con gli Orientamenti comunitari in materia, possono essere ammessi alle agevolazioni solo i programmi avviati a realizzazione dopo la presentazione del Modulo di domanda

B7.4 - La data (giorno/mese/anno) di ultimazione è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, dell'ultima consegna dei beni (per i programmi "misti", indicare l'ultima di tali date).

B7.5 - L'anno dell'esercizio "a regime" del nuovo programma è quello del primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime, alla data, cioè, in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali.

ATTENZIONE: Il programma di investimenti deve essere ultimato entro 24 o 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria a seconda che l'importo dell'agevolazione concessa venga reso disponibile, rispettivamente, in due o tre quote annuali di pari ammontare (la data di ultimazione deve essere compatibile con l'indicazione del successivo punto B11). L'entrata a regime deve verificarsi, in entrambi i casi, entro 12 mesi dalla data di entrata in funzione. Quest'ultima coincide convenzionalmente con quella di ultimazione; nel caso vi siano più date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validità solo ai fini della verifica dell'utilizzo dei beni per il prescritto quinquennio di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento.

B8 - Con riferimento agli esercizi "precedente" (1° prospetto) e "a regime" (2° prospetto), di cui, rispettivamente, ai precedenti punti B7. 2 e B7. 5, e con esclusione delle caselle con sfondo grigio, indicare i dati di cui alle seguenti istruzioni.

ATTENZIONE: le imprese tenute alla presentazione anche della seconda parte del business plan debbono valutare se l'anno dell'esercizio "precedente", così come definito al precedente punto B7. 2, e quello dell'"ultimo bilancio consuntivo", così come definito al punto 3. 8 della circolare, coincidono o meno. Nel caso in cui coincidano, occorre riportare nel prospetto relativo all'esercizio "precedente" gli stessi valori indicati nel corrispondente prospetto del business plan e che devono essere riferiti all'"ultimo bilancio consuntivo".

Nella colonna A del prospetto relativo all'esercizio "precedente" devono essere elencati tutti i principali prodotti relativi all'unità produttiva o, secondo il caso, all' "area produttiva da valutare", anche aggregati per famiglia, sia riferiti alla situazione "precedente" che a quella "a regime", indicando una sola volta quelli presenti in entrambi gli esercizi. ATTENZIONE: per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare.

ATTENZIONE: la colonna A relativa all'esercizio "a regime" non deve essere compilata;

Nella colonna B del prospetto relativo all'esercizio "precedente" devono essere indicati, in corrispondenza a ciascuno dei prodotti della colonna A (sia a quelli "precedenti" che a quelli "a regime"), la relativa unità di misura per unità di tempo utilizzata per indicare i dati del prospetto (ad es.: ton/turno, pezzi/turno, ore-uomo/turno, kg/ora, pezzi/giorno, ton/anno, ecc.,);

ATTENZIONE: l'unità di tempo, ove significativa, è preferibile che sia il turno di otto ore, ovvero, per le lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore;

ATTENZIONE: la colonna B del prospetto relativo all'esercizio "a regime" non deve essere compilata;

Nelle colonne C, D, F e G devono essere indicati, per ciascun prodotto dell'esercizio "precedente", nel solo primo prospetto, e per ciascun prodotto dell'esercizio "a regime", nella corrispondente riga del solo secondo prospetto, evidenziando esclusivamente le variazioni conseguenti all'iniziativa da agevolare:

nella colonna C: la produzione massima teorica conseguibile, per ciascuna unità di tempo indicata nella colonna B, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;

nella colonna D: il numero delle unità di tempo (n. di turni, n. di ore, n. di giorni, ecc. a seconda dell'unità indicata nella colonna B) lavorate nell'esercizio cui si riferisce il dato (" precedente" o "a regime"), per conseguire la produzione effettiva indicata nella colonna F;

nella colonna F: la produzione effettivamente conseguita nell'esercizio cui si riferisce il dato (in n. di ton, n. di pezzi, n. di kg, ecc., a seconda dell'unità indicata nella colonna B);

nella colonna G: il prezzo unitario medio di ciascun prodotto o famiglia di prodotti, espresso in lire o in euro; ATTENZIONE: le colonne A e B del prospetto relativo all'esercizio "a regime" e le colonne E ed H di entrambi i prospetti, come detto, non devono essere compilate. In particolare, i dati relativi alle colonne E ed H vengono calcolati dal Ministero come prodotto, rispettivamente, delle colonne C e D e delle colonne F e G.

B9 - Il numero di dipendenti da indicare (in numero di unità e un decimale) è quello della sola ed intera unità produttiva interessata dal programma; nella prima colonna deve essere indicato il dato riferito ai dodici mesi che precedono quello di presentazione del Modulo di domanda, specificando, nell'ultima casella in basso, quanti del totale di tali dipendenti sono donne; nella seconda colonna deve essere indicato il dato riferito ai dodici mesi dell'esercizio "a regime" (l'anno del primo esercizio "a regime" del nuovo programma è stato indicato al punto B7.5). Il dato "a regime", rispetto a quello dei dodici mesi precedenti, deve consentire la rilevazione della sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma; tale variazione costituisce il numeratore del secondo indicatore utilizzato per la formazione della graduatoria che, nei casi di riduzione, è assunto convenzionalmente pari a "zero".

ATTENZIONE: per le imprese del settore delle costruzioni che, al precedente puntoB1, hanno indicato di intendere operare nell'ambito dei cantieri della regione ivi specificata, il numero di dipendenti da indicare è quello di detti cantieri interessati dal programma nella misura in cui, come detto, strettamente riconducibili al programma medesimo.

ATTENZIONE: Il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in CIG e con esclusione di quello in CIGS; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part- time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

ATTENZIONE: il dato deve essere indicato in numero di unità intere e un decimale, quest'ultimo arrotondato per eccesso, al decimale superiore.

Esempio: se un lavoratore è stato occupato a tempo pieno per soli tre mesi dei dodici di riferimento, esso dovrà essere conteggiato per 3/12= 0,25 ?"0,3" unità. Se un lavoratore è stato occupato per tutti i dodici mesi di riferimento ma part- time, nella misura dell'80% dell'orario contrattuale di riferimento, esso dovrà essere conteggiato per ?"0,8" unità. Se un lavoratore è stato occupato per soli quattro mesi dei dodici di riferimento e part- time, nella misura del 70%, esso dovrà essere conteggiato per 4/12= 0,333 × 0,7= 0,2333 ?"0,3" unità.

ATTENZIONE: Qualora i dodici mesi antecedenti la presentazione del Modulo precedano in tutto o in parte l'esercizio "a regime" di un eventuale precedente programma, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da quest'ultima confermato.

B10 - Le spese del programma a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni (espresse in milioni di lire ovvero in migliaia di EURO, a seconda della scelta operata al punto "O") devono essere indicate separatamente a seconda che i relativi beni vengano acquistati direttamente dall'impresa (nella prima colonna) ovvero acquisiti attraverso la locazione finanziaria (nella seconda colonna).

ATTENZIONE: nella seconda colonna, in presenza di beni acquisiti in leasing, deve essere indicata la relativa spesa sostenuta dalla società di leasing e non il valore dei canoni sostenuti dall'impresa richiedente. ATTENZIONE: non compilare le caselle con sfondo grigio.

ATTENZIONE: PER LE TALI SPESE VALGONO DIVIETI, LIMITAZIONI E CONDIZIONI, SOLO IN PARTE RICHIAMATI NEL SEGUITO, CHE È NECESSARIO CONOSCERE IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA TECNICA CONSULTANDO I PUNTI 2.6 E 3.9 E L'ALLEGATO 7 DELLA CIRCOLARE.

Tali spese devono essere suddivise nei seguenti capitoli:

- PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI, comprendente progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti (tali spese, comprendenti anche quelle riferite all'ente certificatore, sono ammesse nel momento in cui accessorie ad altri investimenti produttivi che costituiscono un programma organico e funzionale);

ATTENZIONE: la spesa relativa a tale capitolo, per le grandi imprese, è ammessa limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici; ATTENZIONE: per tutte le imprese tale capitolo non può eccedere il 5% della spesa relativa all'investimento complessivo ammissibile.

- SUOLO AZIENDALE, comprendente l'acquisto del terreno (escluse le relative spese notarili) - la cui spesa non può eccedere il 10% di quella relativa all'investimento complessivo ammissibile - le sistemazioni del terreno e le indagini geognostiche;

- OPERE MURARIE E ASSIMILABILI, comprendente capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi (magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode, quest'ultima nel limite di mq 100, ecc.), i relativi impianti generali (di riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi, infrastrutture aziendali (allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti, ecc.), ecc.

ATTENZIONE: Per i "nuovi impianti" con dipendenti "a regime" superiori alle venti unità, sono ammesse anche le spese per la realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc. Tali ultime spese devono essere evidenziate nell'apposita casella del prospetto B10.

ATTENZIONE: È consentito l'acquisto di suolo e/o immobili già di proprietà, nei dodici mesi precedenti la presentazione del Modulo, di uno o più soci dell'impresa o dei relativi coniugi ovvero di parenti e affini dei soci stessi entro il terzo grado, solo in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci (tale limitazione è riferita all'intera spesa se la compravendita avviene tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o entrambe partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto e si applica anche alle spese relative all'acquisto di programmi informatici e di brevetti incluse nel capitolo dei Macchinari, Impianti e Attrezzature) .

ATTENZIONE: le spese di tale capitolo relative alle opere del programma da agevolare realizzate con commesse interne di lavorazione, possono essere ammesse limitatamente alle imprese del settore delle costruzioni, purché capitalizzate.

- MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE, comprendente macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per eliminare ogni forma di inquinamento, quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, quelli realizzati in proprio attraverso commesse interne di lavorazione (purché la relativa spesa sia capitalizzata) ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma, purché la relativa spesa d'acquisto risulti compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo.

ATTENZIONE: le spese relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o persone non sono ammesse alle agevolazioni.

ATTENZIONE: le spese relative ai programmi informatici ed ai brevetti, sono ammesse solo per le piccole e medie imprese.

ATTENZIONE: per le imprese di servizi, le spese ammissibili sono le stesse previste per tutti gli altri settori.

ATTENZIONE: non sono ammessi, per tutti i suddetti capitoli, i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire; non sono altresì ammesse le spese non capitalizzate, ed i pagamenti regolati per contanti.

B11 - Contrassegnare con una "X" l'opzione "2 quote" nel caso in cui l'ultimazione del programma di investimenti sia prevista entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa intenda ottenere la disponibilità delle agevolazioni medesime in sole 2 quote. Contrassegnare con una "X" l'opzione "3 quote" se la durata è superiore o se, pur essendo inferiore ai suddetti 24 mesi, l'impresa intenda comunque ottenere la disponibilità in 3 quote.

ATTENZIONE: l'eventuale richiesta di 2 quote deve essere comunque compatibile con la durata del programma desumibile dai punti B7.3, B7.4 e B12.

ATTENZIONE: nel caso in cui la suddetta compatibilità non vi sia o l'impresa non fornisca alcuna indicazione, le agevolazioni vengono rese disponibili in 3 quote.

ATTENZIONE: qualora vengano richieste 2 quote, il programma dovrà raggiungere, entro la data di disponibilità della seconda quota, uno stato d'avanzamento almeno pari al 50% della spesa ammessa, PENA LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI; qualora vengano richieste 3 quote, il programma dovrà raggiungere, entro la detta data di disponibilità della terza quota, uno stato d'avanzamento almeno pari al 33,3% della spesa ammessa, PENA LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI; resta fermo, in entrambi i casi, il termine finale per l'ultimazione del programma, rispettivamente, entro 24 e 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.

B12 - Indicare il totale delle spese di cui al punto B10, suddiviso per anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Il primo anno è quello di avvio a realizzazione (indicato al punto B7. 3), l'ultimo è quello di ultimazione del programma (indicato al punto B7.4).

ATTENZIONE: L'ammontare delle spese così suddivise, come ritenute congrue e pertinenti dalla banca concessionaria, vengono attualizzate, per anno solare, alla data di avvio a realizzazione. Il valore così ottenuto costituisce il denominatore del primo e del secondo degli indicatori utilizzati per la formazione della graduatoria.

 

 

C - Ulteriori elementi per il calcolo degli indicatori

C1 - Indicare, in corrispondenza a ciascuno degli anni solari (1° gennaio - 31 dicembre) di realizzazione del programma, l'ammontare (esprimendolo, a seconda della scelta operata al punto "0", in migliaia di EURO o in milioni di lire) degli eventuali versamenti effettuati o previsti relativi ad aumenti del capitale sociale o a conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso. La somma dei valori attualizzati dei singoli versamenti, nella misura non superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate, costituisce il numeratore del primo indicatore utilizzato per la formazione della graduatoria (si veda il punto 6.2 della circolare).

ATTENZIONE: l'ammontare del capitale proprio investito o da investire nel programma non può essere inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile (somma C1 diviso totale B10 = maggiore o uguale a 0,25)

ATTENZIONE: l'indicazione deve riguardare il momento in cui è avvenuto o è previsto l'effettivo versamento e non quello della relativa delibera. Si ricorda che i versamenti possono essere effettuati fin dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino all'ultimo anno solare di realizzazione del programma ma, comunque, entro la data di ultimazione dello stesso (in alternativa ai mezzi freschi si possono utilizzare anche conversioni di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari, altri debiti assimilabili e/o utili rilevabili dal bilancio approvato dell'esercizio precedente a quello di presentazione del Modulo ed in questo caso il corrispondente importo va imputato all'anno solare della delibera di conversione).

ATTENZIONE: gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati, al netto delle perdite non ripianate,

possono essere presi in considerazione, in sostituzione degli aumenti del capitale o dei conferimenti dei soci, solo se risultanti da bilanci approvati o da dichiarazioni dei redditi presentate relativi agli esercizi di realizzazione del programma; nel prospetto C1 in questione, pertanto, non possono essere indicati utili e/o ammortamenti solo previsti (si veda attentamente quanto indicato al punto 6.2 della circolare).

ATTENZIONE: si ricorda che, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa deve aver versato e/o accantonato, nonché comprovato: - nel caso di due quote: per la prima, almeno la metà del capitale proprio risultante dall'istruttoria della banca concessionaria ed indicato nel decreto di concessione provvisoria; - nel caso di tre quote: per la prima, almeno un terzo, e per la seconda, almeno due terzi del suddetto capitale proprio. Nel compilare il prospetto in argomento, pertanto, occorre articolare temporalmente i versamenti e/o gli accantonamenti per anno solare in modo congruente con quanto sopra ricordato.

ATTENZIONE: le imprese individuali devono indicare i previsti incrementi del patrimonio netto relativi agli anni solari di realizzazione del programma.

C2 - Per ciascuna iniziativa, a seconda della dimensione dell'impresa richiedente e della ubicazione dell'unità produttiva, può essere concessa un'agevolazione fino alle misure massime indicate nell'allegato 1 della circolare. L'impresa deve necessariamente indicare se intende richiedere tutta l'agevolazione massima consentita (100%) ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Nel primo caso l'impresa deve indicare negli appositi spazi del modulo: "100" e "cento"; nel secondo caso, la percentuale che intende richiedere di quella massima consentita.

ATTENZIONE: la misura richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi (072: SI - 72,5: NO) (si veda il punto 6.4. della circolare). La misura percentuale richiesta determina il valore del terzo indicatore utile per la formazione della graduatoria; una misura percentuale richiesta più bassa favorisce una migliore posizione in graduatoria, ma comporta un ammontare di agevolazioni concedibili inferiore e viceversa. Nel formulare la richiesta l'impresa deve accertare la compatibilità della stessa con il piano finanziario di copertura degli investimenti.

Esempio: volendo richiedere il 72% dell'agevolazione massima, l'impresa deve indicare: "072" e "Settantadue".

C3 - Tale punto riguarda gli elementi utili per il calcolo dell'indicatore ambientale. Quest'ultimo assume un valore compreso tra 0 e 10 punti a seconda delle informazioni e dei dati che l'impresa fornisce attraverso le due parti del questionario contrassegnate con C3.1 e C3.2.

C3.1 - Tale prima parte del questionario comprende due quesiti alternativi riguardanti le politiche che l'impresa ha attivato o intende attivare, entro il completamento dell'esercizio "a regime" del programma da agevolare, con attenzione all'adesione ai sistemi certificati di gestione ambientale, ed in particolare:

1) l'adesione o meno al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni, ovvero

2) l'adesione o meno a sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001. Contrassegnare, nell'apposita casella, la singola risposta positiva qualora l'impresa abbia già provveduto a quanto richiesto dallo specifico quesito o qualora l'impresa intenda farlo, acquisendo la relativa certificazione, entro il completamento dell'esercizio "a regime" del nuovo programma (tale esercizio è quello indicato al precedente punto B7.5); contrassegnare la risposta negativa qualora l'impresa non abbia provveduto e non intenda farlo entro detto termine.

ATTENZIONE: ai fini della determinazione del punteggio, la prima parte del questionario (punto C3.1) è alternativa alla seconda (punto C3.2); nell'ambito della prima parte, i due quesiti C3.1.1 e C3.1.2 sono anch'essi alternativi; pertanto, in caso di risposta positiva al primo quesito (C3.1.1), non si deve rispondere al secondo (C3.1.2); in caso di risposta negativa al primo quesito, si può rispondere al secondo; in caso di risposta positiva al primo o al secondo quesito, la compilazione della seconda parte del questionario (C3.2) non è utile ai fini del punteggio, anche se deve obbligatoriamente essere effettuata a fini statistici e di monitoraggio; in caso di risposta negativa sia al primo (C3.1.1) che al secondo quesito (C3.1.2) la compilazione della seconda parte del questionario (C3.2) diviene utile per la determinazione del punteggio.

Ai fini della determinazione del valore dell'indicatore:

- una risposta positiva al primo quesito (C3.1.1) comporta l'attribuzione di 10 punti; una risposta negativa 0 punti;

- una risposta positiva al secondo quesito (C3.1.2) comporta l'attribuzione di 7 punti; una risposta negativa 0 punti.

ATTENZIONE: in ogni caso il punteggio relativo ai quesiti della prima parte del questionario non può essere cumulato con altri punteggi legati alla seconda parte del questionario medesimo rispetto ai quali, come detto, è alternativo

ATTENZIONE: in caso di nuovo impianto, la compilazione del questionario ambientale utile per la determinazione del punteggio è limitata alla sola prima parte (punto C3.1). Per i nuovi impianti, tuttavia, deve essere compilata anche la seconda parte (C3. 2) limitatamente ai "grandi progetti" ed alla Sezione B, indicando esclusivamente i dati "a regime" ai soli fini statistici e di monitoraggio

ATTENZIONE: ciascuna risposta positiva deve essere comprovata da idonea documentazione che l'impresa deve tenere a disposizione presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo, per i previsti controlli.

C3.2 - La compilazione della seconda parte del questionario per i programmi di nuovo impianto e per quelli per i quali si è risposto positivamente ad uno dei due punti C3.1.1 o C3.1.2 non risulta utile per la determinazione del punteggio. Tale seconda parte rappresenta, infatti, per l'impresa un'opportunità di conseguire un punteggio per l'indicatore ambientale nell'ipotesi in cui non intenda aderire a nessuno dei sistemi di certificazione ambientale citati nella prima parte (C3.1). Per tali programmi, tuttavia, i dati della seconda parte del questionario devono comunque essere obbligatoriamente forniti a fini statistici o di monitoraggio. Per i nuovi impianti devono essere forniti i soli dati "a regime" della Sezione B dei soli "grandi progetti" di cui nel seguito.

Il punto C3. 2 si articola in due Sezioni, la A e la B. La Sezione A è utile per la determinazione del punteggio dei programmi con caratteristiche diverse dai "grandi progetti"; la Sezione B è utile per la determinazione del punteggio dei "grandi progetti". Ciascuna Sezione consente di conseguire fino ad un massimo di 7 punti.

ATTENZIONE: si ricorda che sono definiti "grandi progetti" i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento.

ATTENZIONE: sono assoggettabili alla citata disciplina multisettoriale i programmi per i quali viene richiesto un contributo pari o superiore a 50 milioni di euro (96.813,5 milioni di lire) ovvero sussistano tutte e tre le seguenti condizioni:

1) comportino investimenti complessivamente ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro (96.813,5 milioni di lire),

2) godano di un aiuto pari o superiore al 50% della misura massima consentita nella stessa zona per le grandi imprese,

3) godano di un aiuto per posto di lavoro attivato dal programma pari o superiore a 40.000 euro (77.450.800 lire).

Per le imprese del settore tessile e dell'abbigliamento (tutta la sottosezione "DB" della Classificazione delle attività economiche Istat '91), i parametri di cui ai precedenti numeri 1) e 3) sono rispettivamente pari a 15 milioni di euro (29.044,05 milioni di lire) e 30.000 euro (58.088.100 lire).

Per ulteriori specifiche si consultino le direttive di cui al D.M. 22 luglio 1999 (G.U.R.I. n. 237 dell'8 ottobre 1999) e la Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (98/C 107/05).

Ai fini di cui sopra, gli investimenti complessivi sono quelli indicati come "Totale" al punto B10; l'ammontare del contributo richiesto è quello determinato sulla base delle misure massime indicate nell'allegato 1 della circolare, in relazione alla dimensione dell'impresa richiedente ed all'ubicazione dell'unità produttiva, tenuto conto della percentuale richiesta indicata al precedente punto C2; il numero di posti di lavoro attivati dal programma è quello indicato come "variazione" al precedente punto B9.

ATTENZIONE: i programmi rispondenti, sulla base dei dati della domanda, alle caratteristiche dei "grandi progetti" che non abbiano acquisito un punteggio attraverso la prima parte del questionario (C3. 1), devono obbligatoriamente compilare entrambe le Sezioni A e B al fine di consentire, in sede di compilazione delle graduatorie, la corretta determinazione del punteggio dell'indicatore ambientale sulla base dei dati della sola Sezione A o della sola Sezione B in relazione all'ammontare degli investimenti ammissibili e/o dell'incremento occupazionale e/o del contributo concedibile risultanti dall'istruttoria e del tasso di attualizzazione da applicare secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 13, del regolamento.

Sezione A (utile per la determinazione del punteggio dei programmi diversi dai "grandi progetti"):

In tale sezione devono essere indicate quelle sostanze pericolose già presenti, negli impianti e/o nei processi produttivi e/o nei prodotti commercializzati, nell'esercizio "precedente" nell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti e che l'impresa si impegna ad eliminare (punto C3. 2. 1) ovvero a sostituire (C3.2.2) con altre meno pericolose prima dell'avvio dell'esercizio "a regime". La presenza nel corso dell'esercizio "a regime" di una o più delle sostanze pericolose segnalate comporta, pertanto, l'annullamento del relativo punteggio eventualmente attribuito, con il conseguente scostamento dell'indicatore ambientale.

Le sostanze pericolose sono quelle afferenti alle "frasi di rischio" individuate dall'allegato III del D.M. 28 aprile 1997, decreto del Ministro della Sanità e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 192 del 19 agosto 1997, G.U. n. 271 del 19 novembre 1998 e G.U. n. 226 del 25 settembre 1999) contraddistinte dalle seguenti sigle: R23 (Tossico per inalazione), R24 (Tossico a contatto con la pelle), R25 (Tossico per ingestione), R26 (Molto tossico per inalazione), R27 (Molto tossico a contatto con la pelle), R28 (Molto tossico per ingestione), R45 (Può provocare il cancro), R46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R48 (Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata), R49 (Può provocare il cancro per inalazione), R50 (Altamente tossico per gli organismi acquatici), R60 (Può ridurre la fertilità) e R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) o combinazioni delle frasi "R" previste dallo stesso allegato III, nelle quali sia presente almeno una di quelle sopra specificate (ad esempio: 39/25).

Le sostanze meno pericolose che, ai fini dell'indicatore ambientale, possono sostituire quelle pericolose sono quelle caratterizzate da frasi di rischio dell'allegato III diverse da quelle precedenti.

Si considera eliminata anche una sostanza pericolosa sostituita con una non caratterizzata da alcuna delle frasi di rischio dell'allegato III del citato D.M. 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della compilazione del punto C3.2.1:

- per i soli programmi di "ammodernamento", ai fini di una più favorevole attribuzione del punteggio, vi è l'obbligo di indicare, nel punto C3.2.0, se l'unità produttiva, al momento della presentazione del Modulo di domanda, sia ubicata, in un'area naturale protetta inclusa nell'elenco ufficiale "Aree Naturali Protette" pubblicato sulla G. U. n. 141 del 19 giugno 1997, specificandone la denominazione;

- si possono indicare al massimo tre sostanze pericolose da eliminare (punti da C3.2.1.1 a C3.2.1.3) e tre sostanze pericolose da sostituire con altrettante non pericolose (punti da C3.2.2.1 a C3.2.2.3);

- prima di indicare una sostanza da eliminare o sostituire, è necessario contrassegnare, nell'apposita casella a sinistra dei punti da C3.2.1.1 a C3.2.2.3, la riga che si intende utilizzare;

- indicare nella prima colonna il nome per esteso della sostanza pericolosa da eliminare o sostituire, nella seconda o nella terza il relativo codice, rispettivamente, CAS o EINECS (si veda la G.U.C.E. C146A del 15 giugno 1990), nella quarta colonna il codice della relativa "frase di rischio" come sopra indicata (R24 o R25, ecc.) e, limitatamente al punto C3.2.2, anche la "frase di rischio" della sostanza che sostituisce quella pericolosa.

ATTENZIONE: ciascuna indicazione deve essere comprovata da idonea documentazione che l'impresa deve tenere a disposizione presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo, per i previsti controlli. Ciascun dato e/o informazione non comprovabile determina la corrispondente attribuzione di un punteggio pari a zero.

Ai fini della determinazione del valore dell'indicatore:

- l'eliminazione di almeno tre sostanze pericolose comporta l'attribuzione di 7 punti, quella di almeno due sostanze, l'attribuzione di 5 punti, quella di una sola sostanza, 3 punti; l'assenza di sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o la mancata eliminazione di almeno una sostanza pericolosa comporta l'attribuzione di 0 punti; per i soli "ammodernamenti" in "area naturale protetta", 7 punti vengono attribuiti per l'eliminazione di almeno due sostanze pericolose e 5 punti per l'eliminazione di almeno una sostanza;

- la sostituzione di almeno tre sostanze pericolose con sostanze meno pericolose comporta l'attribuzione di 3,5 punti, quella di almeno due sostanze, l'attribuzione di 2,5 punti, quella di una sola sostanza, 1,5 punti; l'assenza di sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o la mancata sostituzione di almeno una sostanza pericolosa comporta l'attribuzione di 0 punti; per i soli "ammodernamenti" in "area naturale protetta", la sostituzione di almeno tre sostanze pericolose con sostanze meno pericolose comporta l'attribuzione di 5 punti, quella di almeno due sostanze, l'attribuzione di 3,5 punti, quella di una sola sostanza, 2,5 punti.

ATTENZIONE: è possibile indicare insieme l'eliminazione (C3.2.1) e la sostituzione (C3.2.2) di sostanze pericolose, evidentemente diverse, sommando i relativi punteggi comunque nel massimo di 7 punti.

ATTENZIONE: con la compilazione della Sezione A del punto C3.2, i programmi diversi dai "grandi progetti" hanno completato gli adempimenti relativi all'indicatore ambientale.

Sezione B (utile per la determinazione del punteggio dei "grandi progetti"):

In tale sezione devono essere indicate - con riferimento all'intera unità produttiva interessata dal programma da agevolare ed ai dati rilevati nel corso dell'esercizio "precedente" ed a quelli previsti per l'esercizio "a regime" (e cioè nel corso dell'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime degli impianti) - i consumi di risorse idriche e di energia, l'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sull'energia totale consumata, le quantità di rifiuti non pericolosi e di quelli pericolosi prodotti, le prestazioni in termini di scarichi idrici ed emissioni gassose.

I dati esposti, ad eccezione dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione (espressa in punti percentuali), concorrono alla formazione del punteggio relativo all'indicatore ambientale dopo essere stati rapportati al valore della produzione relativo all'esercizio (" precedente" o "a regime") cui si riferiscono i dati stessi. Al punto C3.2.0, pertanto, devono essere indicati i "valori della produzione", di cui alla voce "A" del conto economico dell'unità produttiva redatto secondo le norme del codice civile, ovvero, nel caso in cui l'unità produttiva rappresenti un centro di costo, di cui alla sommatoria dei costi di produzione dell'unità produttiva stessa come evidenziati dalla contabilità gestionale; tali valori vanno espressi in milioni di lire ovvero, qualora l'impresa abbia optato per l'indicazione di tutti i dati in euro (si veda il precedente punto 0), in migliaia di euro.

I punti da C3.2.1.1 a C3.2.1.3 riguardano tre coppie di dati che evidenziano l'eventuale riduzione dei consumi di risorse naturali. Qualora l'impresa intenda fornire una o più di tali coppie, deve preliminarmente contrassegnare, nell'apposita casella a sinistra di tali punti, la riga che intende utilizzare e quindi:

C3.2.1.1 - indicare le quantità, espresse in metri cubi, di risorsa idrica totale a qualsiasi fine consumata negli esercizi "precedente" e "a regime" nell'unità produttiva, come risultano (precedente) e come risulteranno (a regime) dalle specifiche documentazioni che l'impresa deve obbligatoriamente tenere a disposizione ovvero a trasmettere, su richiesta, alla banca concessionaria o al Ministero per gli eventuali controlli o ispezioni;

C3.2.1.2 - indicare le quantità, espresse in T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), di energia totale a qualsiasi fine consumata negli esercizi "precedente" e "a regime" nell'unità produttiva, come risultano (precedente) e come risulteranno (a regime) dalle specifiche documentazioni che l'impresa deve obbligatoriamente tenere a disposizione ovvero a trasmettere, su richiesta, alla banca concessionaria o al Ministero per gli eventuali controlli o ispezioni (i fattori di conversione in T.E.P. dei principali veicoli energetici sono riportati nella tabella in calce alle presenti istruzioni);

C3.2.1.3 - indicare, in percentuale, quanta dell'energia totale consumata derivi dall'impiego di energia autoprodotta da fonti rinnovabili (vento, sole, ecc.), entrambe espresse in T.E.P., nell'esercizio "precedente" ed in quello "a regime", così come risultanti dalle specifiche documentazioni che l'impresa deve obbligatoriamente tenere a disposizione ovvero a trasmettere, su richiesta, alla banca concessionaria o al Ministero per gli eventuali controlli o ispezioni.

I punti C3.2.2.1 e C3.2.2.2 riguardano due coppie di dati che evidenziano l'eventuale riduzione della produzione, rispettivamente, di rifiuti non pericolosi e pericolosi. Qualora l'impresa intenda fornire una o entrambe tali coppie, deve preliminarmente contrassegnare, nell'apposita casella a sinistra di tali punti, la riga che intende utilizzare e quindi:

C3.2.2.1 - indicare le quantità, espresse in chilogrammi, di rifiuti non pericolosi prodotti negli esercizi "precedente" e "a regime" nell'unità produttiva, come risultano (precedente) e come risulteranno (a regime) dalle specifiche documentazioni che l'impresa deve obbligatoriamente tenere a disposizione ovvero a trasmettere, su richiesta, alla banca concessionaria o al Ministero per gli eventuali controlli o ispezioni;

C3.2.2.2 - indicare le quantità, espresse in chilogrammi, di rifiuti pericolosi prodotti negli esercizi "precedente" e "a regime" nell'unità produttiva, come risultano (precedente) e come risulteranno (a regime) dalle specifiche documentazioni che l'impresa deve obbligatoriamente tenere a disposizione ovvero a trasmettere, su richiesta, alla banca concessionaria o al Ministero per gli eventuali controlli o ispezioni.

I rifiuti non pericolosi ed i rifiuti pericolosi sono quelli indicati negli allegati, rispettivamente, A e D del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 38 del 15 febbraio 1997

ATTENZIONE: tra i rifiuti non pericolosi sono inclusi gli urbani e gli assimilati agli urbani.

I punti da C3.2.3.0 a C3.2.3.7 riguardano i dati che evidenziano l'eventuale riduzione delle emissioni in atmosfera. In tali punti devono essere riportati, in sintesi, i dati desumibili dalle due Tabelle "ARIA" del punto B4 della parte descrittiva del business plan, che devono essere compilate seguendo le istruzioni ivi riportate.

ATTENZIONE: tali dati devono essere obbligatoriamente forniti dalle sole imprese i cui impianti o attività dell'unità produttiva interessata dal programma da agevolare sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle sostanze interessate, ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988 e relativa normativa di integrazione ed attuazione e che emettono ossidi di azoto, biossido di zolfo, polveri, sostanze organiche volatili o sostanze appartenenti alle Tabelle A1, A2 e B del D.M. 12 luglio 1990 e che, pertanto, devono preliminarmente rispondere al quesito C3.2.3.0; i dati non devono essere forniti nel caso in cui l'autorizzazione riguardi sostanze diverse da quelle sopra indicate o nel caso in cui l'impresa non è soggetta ad autorizzazione; in quest'ultimo caso le imprese devono rispondere negativamente al richiamato quesito di cui al punto C3.2.3.0; la risposta al quesito C3.2.3. 0 è pertanto obbligatoria, in senso positivo o negativo; la copia di detta autorizzazione, ai fini dell'attribuzione del previsto punteggio, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni per i necessari riscontri.

Per fornire una o più di tali coppie, l'impresa deve, dopo aver risposto positivamente al quesito di cui al punto C3.2.3.0, preliminarmente contrassegnare, nell'apposita casella a sinistra del relativo punto, la riga che intende utilizzare e quindi indicare le quantità totali, espresse in chilogrammi, di:

C3.2.3.1 - ossidi di azoto,

C3.2.3.2 - biossido di zolfo,

C3.2.3.3 - polveri,

C3.2.3.4 - sostanze organiche volatili,

C3.2.3.5 - sostanze appartenenti alla Tabella A1 del D.M. 12 luglio 19.90 e diverse dalle dette prime quattro,

C3.2.3.6 - sostanze appartenenti alla Tabella A2 del D.M. 12 luglio 1990 e diverse dalle dette prime quattro,

C3.2.3.7 - sostanze appartenenti alla Tabella B del D.M. 12 luglio 1990 e diverse dalle dette prime quattro, emesse durante l'anno negli esercizi "precedente" e "a regime" nell'unità produttiva, come risultano (precedente) e come risulteranno (a regime) dalle specifiche autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988 che l'impresa deve obbligatoriamente tenere a disposizione ovvero a trasmettere, su richiesta, alla banca concessionaria o al Ministero per gli eventuali controlli o ispezioni.

I punti da C3.2.4.0 a C3.2.4.8 riguardano i dati che evidenziano l'eventuale riduzione degli inquinanti contenuti negli scarichi idrici, i cui limiti, per tipologia, sono riportati nell'allegato 5 al Decreto legislativo n. 152 del 1999 (suppl. G.U. n. 177 del 30 luglio 1999). In tali punti devono essere riportati, in sintesi, i dati desumibili dalle due Tabelle "ACQUA" del punto B4 della parte descrittiva del business plan, che devono essere compilate seguendo le istruzioni ivi riportate.

ATTENZIONE: tali dati devono essere obbligatoriamente forniti dalle sole imprese i cui impianti o attività dell'unità produttiva interessata dal programma da agevolare sono soggetti ad autorizzazione di scarichi idrici per acque reflue industriali ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999 e che, pertanto, devono preliminarmente rispondere positivamente al quesito C3.2.4.0; i dati non devono essere forniti nel caso in cui l'impresa non è soggetta ad autorizzazione; in quest'ultimo caso le imprese devono rispondere negativamente al richiamato quesito di cui al punto C3.2.4.0; la risposta al quesito C3.2.4.0 è pertanto obbligatoria, in senso positivo o negativo; la copia di detta autorizzazione, ai fini dell'attribuzione del previsto punteggio, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni per i necessari riscontri.

Per fornire tali dati, l'impresa deve, dopo aver risposto positivamente al quesito di cui al punto C3.2.4.0, preliminarmente contrassegnare, nell'apposita casella a sinistra del relativo punto, la riga che intende utilizzare e quindi indicare le quantità totali, espresse in chilogrammi, di:

C3.2.4.1 - solidi sospesi totali (si veda la tabella n. 3 del suddetto allegato 5),

C3.2.4.2 - COD (si veda la tabella n. 3),

C3.2.4.3 - cadmio (si veda la tabella n. 3/A del suddetto allegato 5),

C3.2.4.4 - mercurio (si veda la tabella n. 3/A),

da C3.2.4.5 a C3.2.4.8 - altri inquinanti che l'impresa intende ridurre compresi tra i seguenti due gruppi:

* arsenico, azoto ammoniacale, cromo totale, fosforo totale, nichel, piombo, rame, solventi clorurati (somma in peso di cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetano EDC, diclorometano, dicloropropano, tricloroetilene e percloroetilene) e zinco;

* inquinanti di cui alla Tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 diversi dal cadmio e mercurio, limitatamente ai casi in cui l'attività svolta sia tra quelle comprese nella prima colonna della medesima Tabella 3/A.

ATTENZIONE: i dati da indicare nei punti da C3.2.4.5 a C3.2.4.8 sono a scelta dell'impresa e consentono di evidenziare fino a quattro altri inquinanti, diversi da quelli indicati ai punti da C3.2.4.1 a C3.2.4.4, dei quali l'impresa prevede, tra l'esercizio "precedente" e quello "a regime" una riduzione utile per il calcolo dell'indicatore.

ATTENZIONE: ciascuna indicazione deve essere comprovata da idonea documentazione che l'impresa deve tenere a disposizione presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo, per i previsti controlli. Ciascun dato e/o informazione non comprovabile determina la corrispondente attribuzione di un punteggio pari a zero.

Ai fini della determinazione del valore dell'indicatore:

· C3.2.1: attraverso la sezione dei consumi è possibile conseguire fino a 2 punti così articolati:

- C3.2.1.1: una riduzione del consumo di risorse idriche "a regime" rispetto a quello "precedente" superiore al 10% comporta l'attribuzione di un punto; una riduzione uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a zero;

- C3.2.1.2: una riduzione del consumo di energia totale "a regime" rispetto a quello "precedente" superiore al 10% comporta l'attribuzione di 0,6 punti; una riduzione uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a zero:

- C3.2.1.3: un aumento dell'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sul totale di energia consumata "a regime" superiore di dieci punti percentuali rispetto a quella "precedente" comporta un punteggio pari a 0,4; un aumento uguale o inferiore a dieci punti percentuali un punteggio pari a zero; nel caso in cui l'energia da fonti rinnovabili costituisca nell'esercizio "a regime" non meno dell'85% del totale dell'energia consumata, viene comunque attribuito un punto, indipendentemente dal dato "precedente", comprensivo del punteggio di 0,6 relativo all'energia totale, che viene così assegnato indipendentemente dalle relative variazioni indicate;

· C3.2.2: attraverso la sezione dell'inquinamento è possibile conseguire fino a 5 punti secondo la seguente articolazione:

- attraverso la riduzione della produzione di rifiuti non pericolosi (C3.2.2.1) e pericolosi (C3.2.2.2) è possibile conseguire fino a 1 punto come di seguito specificato: dette Rp ed Rnp, rispettivamente, la riduzione della produzione "a regime" di rifiuti pericolosi e non pericolosi rispetto a quella "precedente":

* C3.2.2.2: se vengono prodotti solo rifiuti pericolosi:

- se è Rp> 20%, viene attribuito un punteggio pari a uno

- se è 10%< Rp = 20%, viene attribuito un punteggio pari a 0,6

- se è Rp = 10%, viene attribuito un punteggio pari a zero

* C3.2.2.1: se vengono prodotti solo rifiuti non pericolosi:

° se è Rnp> 25%, viene attribuito un punteggio pari a uno

° se è 15%< Rnp25%, viene attribuito un punteggio pari a 0,4

° se è Rnp15%, viene attribuito un punteggio pari a zero

* C3. 2. 2. 1 e C3. 2. 2. 2: se vengono prodotti sia rifiuti pericolosi che non pericolosi:

° se è Rp> 10% e Rnp>15%, viene attribuito un punteggio pari a uno

° se è Rp> 10% e Rnp15%, viene attribuito un punteggio pari a 0,6

° se è Rp10% e Rnp> 15%, viene attribuito un punteggio pari a 0,4

° se è Rp= 10% e Rnp = 15%, viene attribuito un punteggio pari a zero

- C3.2.3: attraverso la riduzione di inquinanti nelle emissioni gassose è possibile conseguire fino a 2 punti come di seguito specificato, tenendo presente che, per determinare un punteggio diverso da zero, la riduzione degli ossidi di azoto (C3.2.3.1) deve essere superiore al 10%, quella del biossido di zolfo (C3.2.3.2), delle polveri (C3.2.3.3) o delle sostanze organiche volatili (C3.2.3.4) deve essere superiore al 20% e quella degli altri inquinanti (di cui alle Tabelle A1, A2 e B del D.M. 12 luglio 1990) (da C3.2.3.5 a C3.2.3.7) deve essere superiore al 15%:

una riduzione superiore alla soglia per quattro o più inquinanti comporta l'attribuzione di 2 punti; una riduzione superiore alla soglia per tre, due o un inquinante comporta l'attribuzione, rispettivamente, di 1,5, 1 o 0,5 punti; la riduzione superiore alla soglia per nessuno degli inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero;

- C3.2.4: attraverso la riduzione di inquinanti negli scarichi idrici è possibile conseguire fino a 2 punti come di seguito specificato: una riduzione superiore al 15% per quattro o più inquinanti comporta l'attribuzione di 2 punti; una riduzione superiore al 15% per tre, due o un inquinante comporta l'attribuzione, rispettivamente, di 1,5, 1 o 0,5 punti; la riduzione superiore alla soglia per nessuno degli inquinanti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

ATTENZIONE: qualora una delle due componenti, aria o acqua, del settore inquinamento, in relazione all'attività svolta, non sia presente (si ricorda che le emissioni gassose e gli scarichi idrici si intendono non presenti solo ed esclusivamente allorché l'impresa non sia soggetta all'autorizzazione relativa alle sostanze interessate e, di conseguenza, abbia risposto negativamente ai quesiti C3. 2. 3. 0 e C3. 2. 4. 0), è comunque possibile raggiungere il punteggio massimo previsto per il settore (5 punti) ripartendo il punteggio della componente mancante (2 punti) in proporzione a quelli delle altre due componenti (la componente presente e quella dei rifiuti); qualora non siano presenti entrambe le componenti aria e acqua, solo il 50% del relativo punteggio (50% di 4 punti = 2 punti) viene assegnato attraverso la componente rifiuti.

ATTENZIONE: Ciascuna mancata o incompleta indicazione dei suddetti dati relativi, a seconda dei casi, alle Sezioni A o B viene considerata come non espressa e non concorre, pertanto, alla determinazione del punteggio dell'indicatore ambientale.

 

 

D - Dati economico-finanziari

D1 - Trascrivere i dati dei conti economici relativi all'"ultimo bilancio consuntivo" ed all'esercizio "a regime" (i cui anni sono indicati, rispettivamente, ai punti D.2 e B7.5), riferiti all'intera impresa. ATTENZIONE: tale prospetto deve essere compilato solo per le iniziative per le quali non viene redatta la seconda parte, quella numerica, del business plan.

D2 - Indicare l'anno relativo all'"ultimo bilancio consuntivo", così come definito al punto 3.8 della circolare. ATTENZIONE : nel caso in cui l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, indicare, ai fini di cui sopra, l'anno solare in cui termina detto esercizio.

D5 - Tale prospetto deve essere compilato solo per le iniziative per le quali non viene redatta la seconda parte, quella numerica, del business plan ed in modo che per ogni anno di realizzazione le fonti di copertura siano uguali o maggiori dei fabbisogni. Le eventuali eccedenze di fonti di un anno vengono utilizzate per la copertura dei fabbisogni dell'anno immediatamente successivo e sono riportate nella prima riga del quadro "FONTI DI COPERTURA" di quest'ultimo anno.

Gli "Immobilizzi agevolabili" sono quelli di cui alla prima colonna del punto B10 (con esclusione, quindi, delle spese in leasing).

I "Canoni leasing" sono quelli relativi al totale degli investimenti effettuati in leasing e per i quali l'impresa prevede il pagamento anno per anno nell'arco di realizzazione dell'investimento (maxi canone e canoni periodici).

"L'I.V.A. sugli immobilizzi del programma" va calcolata sull'importo totale degli immobilizzi agevolabili e non agevolabili.

L'"Apporto di nuovi mezzi propri" deve comprendere l'effettiva immissione di denaro fresco (sotto qualsiasi forma) da parte dei soci.

Le "Agevolazioni richieste per il programma" sono quelle, riferite ai soli beni di acquisto diretto, di cui al valore "E" della Formula n. 2 riportata in Appendice alla presente circolare e sono da ripartire, a seconda dei casi (si veda quanto richiesto al precedente punto B11), in due o tre quote in un pari numero di anni.

ATTENZIONE: ricordarsi di indicare l'ultima quota al netto della riduzione del 10% di cui al punto 7. 6 della presente circolare che viene conguagliata successivamente alla concessione definitiva delle agevolazioni. I "Debiti verso fornitori" sono relativi alle sole forniture degli immobilizzi, da agevolare o no, oggetto del programma

Il "cash flow", che comprende utile netto, ammortamenti ed accantonamenti al TFR dell'esercizio, deve, naturalmente, essere considerato al netto della parte utilizzata a copertura delle esigenze finanziarie generate da debiti preesistenti.

Tra le "Altre disponibilità" possono essere inserite ulteriori somme disponibili compresi, per l'anno di avvio a realizzazione, gli utili accantonati dell'esercizio precedente.

 

 

Valori in tonnellate equivalenti di petrolio dei principali veicoli energetici (punto 6.6 della circolare)

Veicoli energetici 

Unità di misura 

T.E.P.  

Energia elettrica resa al consumatore 

1 MWh 

0,09 

Combustibili vegetali 

1 t 

0,25 

Carbon fossile nazionale 

1 t 

0,53 

Carbon fossile estero 

1 t 

0,74 

Carbone di legna 

1 t 

0,75 

Carbone vegetale 

1 t 

0,69 

Carboturbo 

1 t 

1,04 

Coke di cokeria 

1 t 

0,70 

Coke di officina 

1 t 

0,64 

Coke di petrolio 

1 t 

0,83 

Torba 

1 t 

0,26 

Petrolio greggio 

1 t 

1,00 

Virgin naphta 

1 t 

1,14 

Condensati petroliferi 

1 t 

1,06 

Distillati leggeri di petrolio 

1 t 

1,04 

Benzine 

1 t 

1,20 

Kerosene 

1 t 

1,03 

Gasolio 

1 t 

1,02 

Olio combustibile 

1 t 

0,98 

Legna da ardere 

1 t 

0,40 

Gas naturale  

1.000 Nmc 

0,82 

Gas di cokeria 

1.000 Nmc 

0,43 

Gas di officina 

1.000 Nmc 

0,43 

Gas di altoforno 

1.000 Nmc 

0,09 

Gas di raffineria 

1.000 Nmc 

1,20 

GPL 

1.000 Nmc 

1,10 

 

 

Allegato 13

Schema di ricevuta di versamento che la Banca concessionaria deve rilasciare a fronte della cauzione di cui al punto 5.3 della circolare

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta banca concessionaria rilascia ricevuta del versamento - sull'apposito conto intestato a favore del Ministero  

dell'industria, del commercio e dell'artigianato - della cauzione, per l'importo di lire/euro 

 

(diconsi lire/euro 

 

 

), prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'impresa 

 

 

, con sede legale in 

 

, per la presentazione, secondo quanto indicato dall'impresa stessa, 

della domanda progetto n.  

 

, finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488  

del 1992, a garanzia della volontà dell'impresa medesima di realizzare il relativo programma agevolato. 

Le condizioni e le modalità di restituzione ovvero di trattenimento della predetta cauzione sono quelle regolate dallo specifico  

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

 

Luogo e data 

 

 

 

La banca concessionaria depositaria 

 

 

 

 

Allegato 14

Schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai fini del rilascio della garanzia di cui al punto 5.3 della circolare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett. le Ministero dell'industria, del commercio e 

 

 

dell'artigianato 

 

 

D.G.C.I.I. - Roma 

 

 

presso la banca concessionaria 

 

 

 

 

 

 

Premesso che: 

 

 

 

a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992 sono 

disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive  

modifiche e integrazioni (in seguito indicato, per brevità, "regolamento"), nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca  

dei contributi pubblici; 

b) l'impresa 

 

 

(in seguito indicata per brevità "contraente") 

con sede legale in 

 

codice fiscale 

 

 

partita I.V.A. 

 

iscritta alla C.C.I.A.A. di 

 

al n. 

 

 

intende presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle  

imprese, con sede in Roma, Via del Giorgione n. 2/B, c.f. 80230390587 (in seguito indicato, per brevità, "Ministero"), per il tramite  

della banca concessionaria 

 

, 

la domanda progetto n. 

 

, finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992 e  

disciplinate dal "regolamento", per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva di 

 

 

; [1] 

 

c) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  

italiana è stato definito lo schema della garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5, comma 4-bis, del detto "regolamento", da  

adottare, in alternativa al versamento di una cauzione, per la presentazione della domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488  

del 1992, a garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, e che il presente atto è redatto in conformità al  

predetto schema;  

 

Tutto ciò premesso 

che forma parte integrante del presente atto 

 

La sottoscritta 

 

[2] (in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in 

 

 

iscritta nel registro delle imprese di 

 

al n.  

 

, iscritta all'albo/elenco 

 

[3], a mezzo dei sottoscritti signori: 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

nella loro rispettiva qualità di 

 

, dichiara di prestare, con il presente atto, fideiussione nell'interesse della  

contraente ed a favore del Ministero quale cauzione dovuta dalla contraente stessa a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare  

il predetto programma qualora agevolato ai sensi della legge n. 488/1992, fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro 

 

(diconsi lire/euro 

 

), alle seguenti condizioni. 

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente, beneficiaria delle agevolazioni nella misura richiesta dalla stessa, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato di avanzamento ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del regolamento. Qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni sia disposta in misura parziale, inferiore a quella richiesta dalla contraente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora la concessione medesima non venga per qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte della contraente stessa, la presente garanzia fideiussoria è svincolata, a seconda dei casi, entro trenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni. 

2. La banca/società si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte del Ministero o della banca concessionaria, inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 

3. La garanzia ha la durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni, con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del "regolamento", e comunque fino al termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; a parte i casi di scioglimento anticipato di cui al precedente punto 1, la garanzia sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria - verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca - provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota del contributo. 

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del codice civile. 

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente ed alla banca concessionaria che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida. 

 

Il fideiussore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contraente 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

Note: 

[1] Per le imprese operanti nel settore delle Costruzioni che non utilizzano stabilmente i beni da agevolare nell'ambito di una unità produttiva ubicata in una delle aree depresse per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento, indicare: "…. riguardanti i propri cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione ..." 

[2] Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria. 

[3] Indicare: per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 presso la Banca d'Italia. 

 

 

Allegato 15

Uffici regionali o provinciali cui le imprese devono trasmettere copia delle domande di agevolazione (punto 5.5 della circolare)

REGIONI 

INDIRIZZO 

PIEMONTE 

Assessorato Industria 

 

Via Andrea Pisano, n. 6 - 10152 TORINO 

VALLE D'AOSTA 

Assessorato Industria Artigianato ed Energia 

 

Direzione attività produttive e zona franca 

 

P.zza della Repubblica, n. 15 - 11100 AOSTA 

LOMBARDIA 

Direzione Generale Attività Produttive 

 

Servizio Incentivazioni allo Sviluppo - Ufficio Qualità e Innovazione 

 

Via Sassetti, n. 32/2 - 20124 MILANO 

TRENTINO- ALTO- ADIGE 

Provincia Autonoma Trento 

 

Dipartimento Industria Artigianato e Commercio 

 

Via G. B. Trener, n. 3 - 38100 TRENTO 

 

Provincia Autonoma Bolzano - Ripartizione Industria 

 

Via Raiffeisen, n. 5 - 39100 BOLZANO 

VENETO 

Direzione Industria - Palazzo Gussoni Cannaregio, 

 

2278 - 30121 VENEZIA 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Direzione Regionale dell'Industria 

 

Via Trento, n. 2 - 34100 TRIESTE 

LIGURIA 

Struttura Attività Produttive 

 

Via Fieschi, n. 15 - 16121 GENOVA 

EMILIA ROMAGNA 

Direzione Generale Attività Produttive 

 

Via Aldo Moro, n. 30 - 40127 BOLOGNA 

TOSCANA 

Dipartimento Sviluppo Economico della Giunta Regionale Toscana 

 

Responsabile U.O.C. Artigianato - Servizio 8 

 

Via di Novoli, n. 26 - 50127 FIRENZE 

UMBRIA 

Giunta Regionale - Politiche di sostegno alle imprese 

 

Via Mario Angeloni, n. 61 - 06124 PERUGIA 

MARCHE 

Servizio Artigianato Industria 

 

Via Tiziano, n. 44 - 60100 ANCONA 

LAZIO 

Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive 

 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 ROMA 

ABRUZZO 

Settore Promozione Industriale 

 

Piazza Unione, n. 13 - 65121 PESCARA 

MOLISE 

Assessorato Industria 

 

Via Roma, n. 84 - 86100 CAMPOBASSO 

CAMPANIA 

Assessorato Industria 

 

Centro Direzionale Isola A6 - 80143 NAPOLI 

PUGLIA 

Assessorato all'I.C.A. - Settore Industria 

 

Via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70124 BARI 

BASILICATA 

Dipartimento Attività Produttive - Direzione generale 

 

Via Anzio, n. 44 - 85100 POTENZA 

CALABRIA 

Assessorato Industria, Comm. e Artigian. - Servizio 71 - Ufficio 236 

 

V.le Cassiodoro - Palazzo Europa - 88100 S. MARIA DI CATANZARO 

SICILIA 

Assessorato all'Industria  

 

Viale Regione Siciliana, n. 4580 - 90145 PALERMO 

SARDEGNA 

Assessorato dell'Industria 

 

Viale Trento, n. 69 - 09100 CAGLIARI 

 

 

Allegato 16

Richiesta dell'impresa di inserimento automatico nella graduatoria successiva di una iniziativa agevolata parzialmente (punto 5.6 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale  

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

 

 

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

, a 

seguito dell'inserimento in posizione utile nella graduatoria della regione 

 

, un contributo complessivo di  

£./euro 

 

di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare direttamente  

dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2], in misura ridotta,  

per insufficienza delle disponibilità finanziarie, rispetto a quello richiesto con domanda di agevolazioni sottoscritta in data 

 

ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, comportante spese ritenute  

ammissibili per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare direttamente  

dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2]; 

 

che, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di detto contributo; 

 

- di rinunciare all'intero richiamato contributo, intendendo richiedere, con la presente, l'inserimento automatico nella prima  

graduatoria utile successiva a quella sopra richiamata, così come previsto dall'art. 6, comma 8, del D.M. n. 527 del 20 ottobre 1995 e  

successive modifiche e integrazioni,  

 

 

e pertanto 

 

 

CHIEDE 

 

l'inserimento automatico della suddetta domanda nella prima graduatoria utile successiva a quella sopra richiamata, così come  

previsto dall'art. 6, comma 8, del D.M. n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni.  

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre 

 

 

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 

 

 

Allegato 17

Dichiarazione dell'impresa di rinuncia all'inserimento automatico nella graduatoria successiva (punto 5.6 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  

 

 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

: 

- di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992, sottoscritta in data 

 

e recante il  

n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, 

via e n. civ. 

 

, comportante spese per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni da  

acquisire in locazione finanziaria [2]; 

 

 

- che tale domanda è stata inserita nella graduatoria della regione 

 

, formata con decreto ministeriale del 

 

 

, in posizione n.  

 

non utile per la concessione delle agevolazioni di cui si tratta a causa delle disponibilità  

finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste; 

- di rinunciare all'inserimento automatico della suddetta domanda nella prima graduatoria utile successiva a quella sopra richiamata,  

così come previsto dall'art. 6, comma 8, del D.M. n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre  

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 18

Dichiarazione dell'impresa di rinuncia alle agevolazioni concesse in misura parziale ai fini della successiva riformulazione (punto 5.6 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in  

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ.. 

 

: 

 

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

un contributo complessivo di £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da  

acquistare direttamente dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria  

[2], in misura ridotta, per insufficienza delle disponibilità finanziarie, rispetto a quello richiesto con domanda di agevolazioni  

sottoscritta in data 

 

ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n.  

 

, riguardante un  

programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

 

, comportante spese ritenute ammissibili per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare direttamente dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni da acquisire  

in locazione finanziaria [2]; 

 

 

- che , ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di detto contributo;  

- di rinunciare all'intero richiamato contributo, intendendo riformulare la domanda ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.M. n. 527 del  

20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni. 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre 

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 19

Nota di comunicazione delle Banche concessionarie alle imprese contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (punto 5.8 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BANCA CONCESSIONARIA 

 

 

 

 

 

 

All'impresa interessata 

 

 

e, p. c.: 

Alla Regione o Provincia 

 

 

 

autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

Agevolazioni ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Dati proposti per il calcolo degli indicatori - Prog.  

 

n. 

 

 

 

 

Si fa riferimento alla domanda di agevolazioni richiamata in oggetto, presentata da codesta impresa ai sensi della legge 19 dicembre  

1992, n. 488, relativa ad un programma di investimenti riguardante l'unità produttiva ubicata nel comune di 

 

, prov. 

 

/i cantieri ubicati nella regione 

 

(solo per le imprese di costruzione). 

A tale riguardo, secondo quanto previsto dal punto 5.8 della circolare del Ministero dell'Industria n.  

 

del 

 

, 

si comunica che, sulla base di quanto indicato da codesta impresa nella citata domanda ed a seguito dell'esame istruttorio condotto  

secondo le modalità e le procedure di cui al D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, i dati proposti al Ministero  

dell'industria per il calcolo degli indicatori sono i seguenti:  

 

Capitale proprio non attualizzato ai fini del limite del 25% 

[*] 

 

 

Capitale proprio attualizzato investito nell'iniziativa: 

[*] 

 

 

Investimento complessivo ammissibile non attualizzato 

[*] 

 

 

Investimento complessivo ammissibile attualizzato 

[*] 

 

 

Numero di occupati previsti nell'esercizio "a regime" ( 

 

) 

n.  

 

 

Numero di occupati attivati dall'iniziativa 

n.  

 

 

Percentuale richiesta dell'agevolazione massima concedibile 

% 

 

 

Punteggio dell'indicatore regionale 

n. punti 

 

 

Punteggio dell'indicatore ambientale 

n. punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma 

 

 

della banca concessionaria 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

[*] Indicare gli importi in milioni di lire o in migliaia di euro. 

 

 

 

 

Allegato 20

Dichiarazione dell'impresa proprietaria e locatrice dell'unità produttiva (punto 5.10 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  

 

 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

[2] con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, 

 

- che la detta società ha sottoscritto, ai sensi della legge n. 488 del 1992, una domanda di agevolazioni in data 

 

, recante  

il n.  

 

, per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, 

prov. 

 

via e n. civ. 

 

, a fronte del quale è stato concesso, con decreto del Ministero dell'industria,  

del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

, un contributo complessivo di £./euro 

 

, di cui 

£./euro 

 

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [3]; 

 

 

- che con atto 

 

[4] la suddetta unità produttiva è stata ceduta in locazione alla società  

 

[5] 

che ne è pertanto attuale conduttrice; 

 

 

 

- che le spese relative al suddetto programma di investimenti a fronte delle quali sono richieste le agevolazioni sono state e/o saranno  

sostenute esclusivamente dalla società 

 

[2] 

 

- di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal richiamato decreto di concessione n.  

 

del 

 

e di 

assumere la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi medesimi anche se dipendente da 

comportamenti tenuti dalla società conduttrice; 

- di avere compiutamente informato la società conduttrice del fatto che l'unità produttiva oggetto del suddetto contratto di locazione 

è interessata dal programma di investimenti per il quale sono state concesse le agevolazioni con il richiamato decreto n.  

 

del 

 

e che quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati dalla normativa. 

 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

l'impresa: 

 

 

timbro e firma [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 

[1] titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità produttiva ceduta in locazione 

[3] riportare solo l'ipotesi che ricorre  

[4] indicare gli estremi dell'atto, la relativa decorrenza e la durata  

[5] denominazione dell'impresa conduttrice dell'unità produttiva ceduta in locazione  

[6] sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.  

 

 

Allegato 21

Dichiarazione dell'impresa conduttrice dell'unità produttiva (punto 5.10 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  

 

 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

[2] con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, 

 

- che con atto 

 

[3] la detta società è divenuta conduttrice dell'unità produttiva ubicata in 

 

, 

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, di proprietà della società 

 

[4] 

 

- che quest'ultima ha compiutamente informato la società 

 

[2] del fatto che la predetta unità produttiva 

oggetto del citato contratto di locazione è interessata da un programma di investimenti per il quale la società 

 

[4] 

ha ottenuto la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/92 con decreto n.  

 

del 

 

e che tale decreto  

comporta in capo alla stessa il pieno rispetto degli obblighi fissati dalla normativa e l'esclusiva responsabilità in ordine al mancato 

rispetto degli obblighi stessi ed alla eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse anche se dipendente da 

comportamenti tenuti dalla società conduttrice;  

- che allo stato attuale sussistono, per quanto di propria competenza, le condizioni per il pieno rispetto dei suddetti obblighi; 

 

SI IMPEGNA 

 

a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di effettuare tutte le indagini 

tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti 

aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi  

derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al decreto n.  

 

del 

 

, nonché alla società 

 

 

[4] di accedere ai dati ed alle informazioni che le consentano di compiere gli adempimenti previsti dalla normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'impresa: 

 

 

 

timbro e firma [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 

[1] titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità produttiva ceduta in locazione 

[3] indicare gli estremi dell'atto, la relativa decorrenza e la durata 

[4] denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità produttiva ceduta in locazione 

[5] sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 22

Dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione ad un'operazione di trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato "outsourcing" (punto 5.11 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  

 

 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

[2] con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, 

 

- che la detta società ha sottoscritto, ai sensi della legge n. 488/92, una domanda di agevolazioni in data 

 

, recante  

il n.  

 

, per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, 

prov. 

 

via e n. civ. 

 

, a fronte del quale è stato concesso, con decreto del Ministero dell'industria,  

del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

, un contributo complessivo di £./euro 

 

, di cui 

£./euro 

 

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [3]; 

 

 

- che le attività di seguito elencate sono state trasferite ai soggetti e con gli atti corrispondentemente indicati [4]: 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

- che le spese relative al suddetto programma di investimenti a fronte delle quali sono richieste le agevolazioni sono state e/o saranno 

sostenute esclusivamente dalla società 

 

[2] e che i relativi beni saranno utilizzati esclusivamente per le  

finalità del programma medesimo; 

 

 

 

 

- di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal richiamato decreto di concessione n.  

 

del 

 

e di 

assumere la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi medesimi anche se dipendente da 

comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento; 

- di avere compiutamente informato il/i destinatario/i del fatto che le attività oggetto del suddetto trasferimento sono interessate 

dal programma di investimenti per il quale sono state concesse le agevolazioni con il richiamato decreto n.  

 

del 

 

e che quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati dalla normativa. 

 

 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

l'impresa: 

 

 

timbro e firma [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 

[1] titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] denominazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni 

[3] riportare solo l'ipotesi che ricorre  

[4] indicare, una per ciascuna riga, le attività interessate dal trasferimento, le corrispondenti imprese destinatarie ed il tipo di 

operazione (conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda) con gli estremi dei relativi atti e la decorrenza 

[5] sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 23

Dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato "outsourcing" (punto 5.11 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  

 

 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

[2] con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, 

 

- che con atto 

 

[3] la detta società ha ricevuto il trasferimento delle attività di seguito indicate svolte nell'ambito  

dell'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, di proprietà 

della società 

 

[4]: 

 

* 

 

[5] 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

- che quest'ultima ha compiutamente informato la società 

 

[2] del fatto che la predetta unità produttiva 

è interessata da un programma di investimenti per il quale la società 

 

[4] ha ottenuto la concessione  

delle agevolazioni della legge n. 488/92 con decreto n.  

 

del 

 

e che tale decreto comporta 

in capo alla stessa il pieno rispetto degli obblighi fissati dalla normativa e l'esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto 

degli obblighi stessi ed alla eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse anche se dipendente da comportamenti 

tenuti dalla società 

 

[2]; 

- che allo stato attuale sussistono, per quanto a sua conoscenza, le condizioni per il pieno rispetto dei suddetti obblighi; 

 

SI IMPEGNA 

 

a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di effettuare tutte le indagini 

tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti 

aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi  

derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al decreto n.  

 

del 

 

, nonché alla società 

 

 

[4] di accedere ai dati ed alle informazioni che le consentano di compiere gli adempimenti previsti dalla normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'impresa: 

 

 

 

timbro e firma [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] Denominazione dell'impresa destinataria della o delle attività trasferite 

[3] Indicare il tipo di operazione (conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda), gli estremi dell'atto e la relativa decorrenza 

[4] Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità produttiva 

[5] Indicare, una per ciascuna riga, le attività trasferite 

[6] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 24

Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell'anticipazione (punto 7.3 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett. le Ministero dell'industria, del 

 

 

commercio e dell'artigianato 

 

 

D. G. C. I. I. - Roma 

 

 

presso la banca concessionaria  

 

 

 

Premesso che: 

 

 

a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 sono disciplinate da specifica normativa, 

richiamandosi, in particolare, il decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di 

legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici, ed inoltre le relative circolari esplicative; 

b) l'impresa 

 

(in seguito indicata per brevità "contraente"), con sede legale in 

 

codice .fiscale 

 

partita I.V.A. 

 

iscritta alla C.C.I.A.A. di 

 

al n.  

 

ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento  

incentivi alle imprese - con sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale 80230390587 (in seguito indicato per brevità  

"Ministero"), per il tramite della banca concessionaria 

 

la domanda progetto n.  

 

, 

finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 e disciplinate dal decreto ministeriale n.  

527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità 

produttiva di 

 

; 

c) il Ministero con decreto n.  

 

del 

 

, ha concesso in via provvisoria alla contraente, per la realizzazione 

del programma di cui sopra, un contributo in c/impianti dell'importo complessivo di L. 

 

, da rendere  

disponibile in (due o tre) 

 

quote annuali, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto  

decreto di concessione; 

d) la prima quota di contributo, per il tramite della banca concessionaria sopra menzionata, può essere erogata anche a titolo  

d'anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e  

successive modifiche ed integrazioni, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a 

prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della 

somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione; 

e) con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

pubblicata nella  

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 

 

del 

 

è stato definito lo schema della garanzia fideiussoria,  

prevista dal citato art. 7, comma 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, da adottare per  

l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992 e che il presente atto è  

redatto in conformità al predetto schema; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

che forma parte integrante del presente atto 

 

La sottoscritta 

 

[1] (in seguito indicata per brevità "banca" o "società") con sede legale in 

 

iscritta nel registro delle imprese di 

 

al n.  

 

iscritta all'albo/elenco 

 

[2], a 

a mezzo dei sottoscritti signori: 

 

nato a 

 

il 

 

 

 

nato a 

 

il 

 

 

nella loro rispettiva qualità di 

 

, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse  

della contraente ed a favore del Ministero - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione  

dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di L. 

 

(diconsi lire 

 

 

) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente  

punto, alle seguenti condizioni. 

 

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero (o dalla banca concessionaria) con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni della legge n. 488/1992 e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso. 

2. La banca/società' si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 

3. La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di trentasei mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento, corrispondente all'importo della detta prima quota erogata, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.  

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. 

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida. 

 

Il fideiussore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contraente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Note: 

[1] Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria. 

[2] Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia. 

 

 

Allegato 25a

Richiesta di erogazione dell'impresa, anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria (punto 7.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n.  

civ. 

 

: 

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

 

un contributo complessivo di £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni  

da acquistare direttamente e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2], da 

erogare in due/tre [2] quote uguali, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data 

 

ai 

sensi della L. n. 488/92 e recante il n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata 

in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, comportante spese ritenute  

ammissibili in via provvisoria/definitiva [2] per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da  

acquistare/acquistati direttamente e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2]; 

- [3] che, alla data del 

 

, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato 

e/o realizzato direttamente beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di £./euro 

 

 

, pari al 

 

% [4] della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare o realizzare  

direttamente, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati che  

vengono tenuti a disposizione; 

- [3] che le suddette spese sostenute per l'acquisto diretto di beni sono così articolate, con riferimento al decreto di concessione citato: 

* PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI 

£./euro 

 

 

* SUOLO AZIENDALE 

£./euro 

 

 

* OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 

£./euro 

 

 

* MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

£./euro 

 

 

- [3] che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di 

agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; - 

- [3] che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati o realizzati, relativi alle suddette spese sostenute, 

sono presenti presso la citata unità produttiva e sono sostanzialmente conformi al programma approvato;  

- [3] che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati allo stato 

"nuovi di fabbrica";  

CHIEDE  

- che venga erogata la prima/seconda/terza [2] quota del suddetto contributo  

* a titolo di anticipazione [2] 

* a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai beni acquistati e/o realizzati direttamente [2]; 

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n.  

 

intestato a 

 

presso la  

Banca 

 

Agenzia n.  

 

via e n. civ. 

 

di 

 

 

coordinate bancarie 

 

 

Si allega: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

 

timbro e firma [5] 

 

 

 

 

 

__________ 

Note: 

 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre  

[3] Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento 

[4] Indicare la percentuale con due cifre decimali 

[5] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 25b

Richiesta di erogazione dell'Istituto collaboratore, anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria (punto 7.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

[2] con sede legale in 

 

, via e n.  

civ. 

 

: 

- che la società 

 

[2] è titolare di un contratto/di più contratti [3] di locazione finanziaria stipulato/i con  

l'impresa 

 

per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

; 

- che per tale programma la suddetta impresa ha sottoscritto, ai sensi della L. n. 488/92, la domanda di agevolazioni in data 

 

 

, recante il n.  

 

; 

- che a fronte di tale domanda è stato concesso alla suddetta impresa, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e 

dell'Artigianato n.  

 

del 

 

un contributo complessivo di £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni da acquisire  

in locazione finanziaria [3], da erogare in due/tre [3] quote uguali, a fronte di spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva  

[3] per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare/acquistati e/o realizzare/realizzati direttamente  

dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni da acquisire/acquisiti in locazione finanziaria [3] 

- [4] che, alla data del 

 

, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta società ha sostenuto 

spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di £./euro 

 

, pari al 

 

% [5] della suddetta  

spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquisire in locazione finanziaria, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa 

fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati che vengono tenuti a disposizione; 

- [4] che le suddette spese sostenute sono così articolate, con riferimento al decreto di concessione citato: 

* PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI 

£./euro 

 

 

* SUOLO AZIENDALE 

£./euro 

 

 

* OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 

£./euro 

 

 

* MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

£./euro 

 

 

- [4] che le suddette spese si riferiscono esclusivamente ai beni di cui ai seguenti contratti di locazione 

 

, 

consegnati all'impresa con i seguenti verbali 

 

 

 

CHIEDE 

 

- che venga erogata la prima/seconda/terza [3] quota del suddetto contributo 

* a titolo di anticipazione [3] 

* a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai suddetti beni acquistati dalla richiamata impresa in locazione finanziaria [3]; 

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n.  

 

intestato a 

 

presso la  

Banca 

 

Agenzia n.  

 

via e n. civ. 

 

di 

 

 

coordinate bancarie 

 

 

 

Si allega: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Società: 

 

 

 

timbro e firma [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Note: 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

[2] Denominazione della società di leasing dichiarante 

[3] Riportare solo l'ipotesi che ricorre  

[4] Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento 

[5] Indicare la percentuale con due cifre decimali 

[6] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 25c

Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione dell'Istituto collaboratore per stato d'avanzamento (punto 7.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n.  

civ. 

 

: 

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

 

un contributo complessivo di £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni  

da acquistare direttamente e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2], da 

erogare in due/tre [2] quote uguali, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data 

 

ai 

sensi della L. n. 488/92 e recante il n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata 

in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, comportante spese ritenute  

ammissibili in via provvisoria/definitiva [2] per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da  

acquistare/acquistati e/o realizzare/realizzati direttamente e £./euro 

 

relative a beni da  

acquisire/acquisiti in locazione finanziaria [2]; 

 

- che le spese sostenute dall'istituto collaboratore per i beni di cui ai contratti di locazione 

 

ed ai verbali di consegna 

 

sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma  

oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non  

riguardano la gestione; 

 

- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, 

sono presenti presso la citata unità produttiva e sono sostanzialmente conformi al programma approvato;  

- che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati alla stato  

"nuovi di fabbrica". 

 

, lì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

 

timbro e firma [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Note: 

 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre  

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 26

Documentazione da inviare alla Banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni (punti 6.2 e 7.4 della circolare)

A) in caso di anticipazione

1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilità); la fideiussione o la polizza devono avere effetto dalla data della disponibilità e fino alla data in cui la banca concessionaria, ricevuta, da parte dell'impresa, la documentazione di cui al punto B), anche se relativa alla seconda disponibilità, abbia effettuato i necessari accertamenti di cui al punto 7.5 della circolare, dandone comunicazione all'impresa interessata ed al fideiussore. Il Ministero dispone la restituzione della polizza o della fideiussione successivamente alla comunicazione degli esiti positivi dei suddetti accertamenti;

3) in relazione a quanto previsto dal punto 6.2 della circolare per quanto concerne il capitale proprio da investire nell'iniziativa:

al fine di formalizzare l'impegno ad apportare i mezzi propri per l'ammontare indicato nel decreto di concessione provvisoria:

a) nel caso di aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato;

II - copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso ;

III - copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro;

b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato;

II - copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro ;

al fine di comprovare l'effettivo versamento dei mezzi propri in misura almeno pari a quella della quota di erogazione richiesta:

c) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autentica delle contabili bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista del punto 6.2 della circolare;

d) nel caso di utili accantonati:

I - copia del bilancio approvato;

II - copia autenticata del verbale di Assemblea Ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'accantonamento è destinato;

e) nel caso di ammortamenti anticipati:

I - copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati gli ammortamenti anticipati;

II - dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma;

f) nel caso di imprese individuali, copia autentica delle contabili bancarie e/o copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria;

4) nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio e lungo termine: copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi (qualora non già acquisita dalla banca concessionaria in fase istruttoria);

5) nel caso in cui il programma di investimenti agevolato preveda l'acquisizione in tutto o in parte di beni in locazione finanziaria: copia autenticata del/i relativo/i contratto/i di locazione (qualora non già acquisito/i dalla banca concessionaria in fase istruttoria);

6) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche;

7) la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel decreto di concessione provvisoria;

8) in caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria) ;

B) in caso di erogazione per stato d'avanzamento

1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

2) nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie; perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

3) solo per la prima erogazione, quanto previsto dai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) della precedente lettera A); gli oggetti dei documenti di cui al precedente punto 2) ed al punto 8) della lettera A), qualora entrambi necessari, possono essere riuniti in un'unica perizia giurata;

4) solo per la seconda erogazione nel caso di tre quote, quanto previsto, a seconda dei casi, ai precedenti punti 3. c, 3. d, 3. e e, per le imprese individuali, 3. f della precedente lettera A).

5) solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui al punto 8.2 della circolare nonché, per le imprese individuali e per tutte le altre che hanno fatto ricorso ad utili accantonati e/o ammortamenti anticipati, copia dei bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma, e, a seconda dei casi, le dichiarazioni di cui agli allegati 28, 29, 30, 31 e 32.

 

 

Allegato 27

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (punto 8.3 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

, e residente in 

 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

 

 

 

 

che le seguenti fatture: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.  

del 

imponibile [2] 

IVA [2] 

totale [2] 

data/e  

modalità 

 

 

 

 

 

pagamento/i [3] 

pagamento [3]  

 

 

 

 

 

 

[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sono state integralmente pagate e che per le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere 

 

 

 

 

 

 

 

timbro e firma [5] 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

Note: 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

[2] Indicare se gli importi sono in lire o in euro 

[3] Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe 

[4] Indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc.) 

[5] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 28

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire, ovvero a 1.549.370,70 euro, relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

, e residente in 

 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via 

e n. civ. 

 

 

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

un contributo di £./euro 

 

a seguito della domanda di agevolazioni  

sottoscritta in data 

 

ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n.  

 

, riguardante un programma 

di investimenti comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £./euro 

 

e documentate a  

consuntivo per £./euro 

 

, relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, 

via e n. civ. 

 

 

- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà [2] a regime il 

 

; 

- che la documentazione finale di spesa relativa all'iniziativa in argomento, consistente in 

 

[3], 

solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa 

in argomento; 

 

- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello 

stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; 

- che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; 

- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già 

evidenziati;  

- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento; 

- che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità alla/e concessione/i e/ 

o alla/e autorizzazione/i edilizia/e n.  

 

del 

 

e le opere interne in conformità alla/e relativa/e  

comunicazione/i a Sindaco del 

 

[4]; 

 

- che le opere murarie realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e/o autorizzazione, sono state 

oggetto di domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia, presentata in data 

 

al Comune di 

 

, che l'oblazione corrispondente è stata interamente/parzialmente [2] pagata e che non esistono, in  

proposito, vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria [5];  

- che l'immobile ove viene esercitata l'attività ha destinazione d'uso conforme all'attività stessa [2]  

*dall'origine 

*per intervenute variazioni in regime ordinario 

*a seguito di condono richiesto con domanda del 

 

al Comune di 

 

con oblazione  

interamente/parzialmente pagata [2] e per il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio; 

- che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unità produttiva/" area produttiva da valutare" [2] a 

regime sono le seguenti [6]: 

 

A 

B 

C 

D 

F 

Prodotti principali 

Unità di misura per  

Produzione massima 

N. unità di  

Produzione  

 

unità di tempo 

per unità di tempo 

tempo per anno 

effettiva annua 

Prodotto n. 1 

 

 

 

 

Prodotto n. 2 

 

 

 

 

Prodotto n. 3 

 

 

 

 

Prodotto n. 4 

 

 

 

 

Prodotto n. 5 

 

 

 

 

Prodotto n. 6 

 

 

 

 

Prodotto n. 7 

 

 

 

 

Prodotto n. 8 

 

 

 

 

Prodotto n. 9 

 

 

 

 

Prodotto n. 10 

 

 

 

 

 

- che il numero di addetti attualmente impiegati presso l'unità produttiva in argomento è di n.  

 

[7]; 

- che la superficie complessiva della parte di fabbricato industriale/corpo di fabbrica a sé stante [2] destinato ad 

abitazione del custode è di mq 

 

e che detto fabbricato/corpo di fabbrica [2] è utilizzato da un dipendente  

assunto con qualifica di guardiano-custode [5]; 

- che gli scarichi relativi all'unità produttiva in argomento rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [8] 

 

 

 

__________ 

Note: 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento:  

* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elaborati anche meccanografici di contabilità industriale 

* elaborati informatizzati 

[4] Non riportare la frase nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi 

di cui alla frase successiva 

[5] Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate 

[6] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nel punto B8 della Scheda Tecnica  

[7] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nel punto B9 della Scheda Tecnica 

[8] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 29

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire, ovvero a 1.549.370,70 euro, relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa trasmessa dall'impresa medesima (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

, e residente in 

 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n.  

civ. 

 

 

 

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

 

un contributo complessivo di £./euro 

 

a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data 

 

ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per  

£./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a consuntivo per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni acquistati e/o realizzati direttamente e £./euro 

 

relative a beni acquisiti in locazione finanziaria; 

- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà [2] a regime il 

 

; 

 

- che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa in argomento acquistati e/o realizzati direttamente dall'impresa,  

consistente in 

 

[3], solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e  

che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

 

- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in  

argomento; 

- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate anche dall'istituto collaboratore sono stati 

acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";  

- che le spese documentate anche dall'istituto collaboratore non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non 

riguardano la gestione; 

- che le forniture relative ai beni acquistati sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di 

fuori di quelli già evidenziati; 

- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento; 

- che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità della/e concessione/i e/o della/e  

autorizzazione/i edilizia/e n.  

 

del 

 

e le opere interne in conformità alla/e relativa/e comunicazione/i al  

Sindaco del 

 

[4]; 

 

- che le opere murarie realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e/o autorizzazione, sono state oggetto di 

domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia, presentata in data 

 

al Comune di 

 

, che 

l'oblazione corrispondente è stata interamente/parzialmente [2] pagata e che non esistono, in proposito, vincoli ostativi al rilascio 

della concessione edilizia in sanatoria [5]; 

- che l'immobile ove viene esercitata l'attività ha destinazione d'uso conforme all'attività stessa [2] 

* dall'origine 

* per intervenute variazioni in regime ordinario 

* a seguito di condono richiesto con domanda del 

 

al Comune di 

 

con oblazione  

interamente/parzialmente pagata [2] e per il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio;  

- che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unità produttiva/" area produttiva da valutare" [2] a regime sono le  

seguenti [6]: 

 

A 

B 

C 

D 

F 

Prodotti principali 

Unità di misura per  

Produzione massima 

N. unità di  

Produzione  

 

unità di tempo 

per unità di tempo 

tempo per anno 

effettiva annua 

Prodotto n. 1 

 

 

 

 

Prodotto n. 2 

 

 

 

 

Prodotto n. 3 

 

 

 

 

Prodotto n. 4 

 

 

 

 

Prodotto n. 5 

 

 

 

 

Prodotto n. 6 

 

 

 

 

Prodotto n. 7 

 

 

 

 

Prodotto n. 8 

 

 

 

 

Prodotto n. 9 

 

 

 

 

Prodotto n. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- che il numero di addetti attualmente impiegati presso l'unità produttiva in argomento è di n.  

 

[7]; 

- che la superficie complessiva della parte di fabbricato industriale/corpo di fabbrica a sé stante [2] destinato ad abitazione del  

custode è di mq 

 

e che detto fabbricato/corpo di fabbrica [2] è utilizzato da un dipendente assunto con qualifica di 

guardiano-custode [5]; 

- che gli scarichi relativi all'unità produttiva in argomento rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [8] 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

Note: 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento:  

* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elaborati anche meccanografici di contabilità industriale 

* elaborati informatizzati 

[4] Non riportare la frase nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi 

di cui alla frase successiva 

[5] Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate 

[6] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nel punto B8 della Scheda Tecnica 

[7] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nel punto B9 della Scheda Tecnica 

[8] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 30

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi, ovvero a 1.549.370,70 euro, di lire relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

, e residente in 

 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n.  

civ. 

 

 

 

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

 

un contributo di £./euro 

 

a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data 

 

e rubricata con il n.  

 

riguardante un programma di investimenti, comportante spese ritenute ammissibili in via  

provvisoria per £./euro 

 

documentate a consuntivo per £./euro 

 

relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

 

- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà [2] a regime il 

 

; 

- che la documentazione finale di spesa per l'iniziativa in argomento, consistente in 

 

[3], solidalmente 

allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;  

- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa 

in argomento; 

- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello  

stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; 

- che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;  

- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già 

evidenziati. 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [4] 

 

 

 

 

__________ 

 

 

Note: 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento: 

* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elaborati anche meccanografici di contabilità industriale 

* elaborati informatizzati 

[4] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 31

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi, ovvero a 1.549.370,70 euro, di lire relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa trasmessa dall'impresa stessa (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

, e residente in 

 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n.  

civ. 

 

 

 

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

 

un contributo complessivo di £./euro 

 

a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data 

 

ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per  

£./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a consuntivo per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni acquistati e/o realizzati direttamente e £./euro 

 

relative a beni acquisiti in locazione finanziaria; 

- che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa in argomento acquistati e/o realizzati direttamente dall'impresa,  

consistente in 

 

[3], solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e  

che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

 

- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in  

argomento; 

- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate anche dall'istituto collaboratore sono stati 

acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";  

- che le spese documentate anche dall'istituto collaboratore non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non 

riguardano la gestione; 

- che le forniture relative ai beni acquistati sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di 

fuori di quelli già evidenziati; 

- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà [2] a regime il 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [4] 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

Note: 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento: 

* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elaborati anche meccanografici di contabilità industriale 

* elaborati informatizzati 

[4] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 32

Dichiarazione dell'Istituto collaboratore, per investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, da allegare alla documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

, e residente in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

[2] con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

 

 

- che la società 

 

[2] è titolare di un contratto di locazione finanziaria stipulato con l'impresa 

 

per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, 

via e n. civ. 

 

; 

 

- che per tale programma la suddetta impresa ha sottoscritto domanda di agevolazioni in data 

 

, rubricata con il n.  

 

- che a fronte di tale domanda è stato concesso alla suddetta impresa, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e  

dell'Artigianato n.  

 

del 

 

un contributo complessivo di £./euro 

 

, comportante spese ritenute  

ammissibili in via provvisoria per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare e/o  

realizzare direttamente dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a  

consuntivo per £./euro 

 

, relativamente ai beni acquisiti in locazione finanziaria attraverso la sottoscritta società ; 

- che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa in argomento acquisiti in locazione finanziaria tramite la 

sottoscritta società, consistente in 

 

[3], solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai  

documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in  

argomento; 

- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già  

evidenziati. 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

 

La Società: 

 

 

timbro e firma [4] 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Note: 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento:  

* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa 

* elaborati anche meccanografici di contabilità industriale 

* elaborati informatizzati 

[4] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 33a

Dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento del programma (punto 10.1 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

, e residente in 

 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n.  

civ. 

 

 

 

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

 

un contributo di £./euro 

 

a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data 

 

e rubricata con il n.  

 

riguardante un programma di investimenti, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/ 

definitiva per £./euro 

 

, relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

 

 

 

 

- che, con riferimento all'esercizio sociale 

 

[2], le informazioni richieste dalla normativa ai fini del monitoraggio  

relative al detto programma di investimenti sono le seguenti: 

 

 

*ammontare di investimenti realizzati [3]: £./euro 

 

 

 

*ammontare di capitale proprio versato e/o accantonato [4]: £./euro 

 

 

 

*il programma è completato/non è completato [5] 

 

 

 

*occupazione media mensile [6]: 

 

 

 

- che gli elementi relativi all'indicatore ambientale (7) sono quelli riportati nel Prospetto allegato [8]. 

 

 

 

, lì 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

Note: 

 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

[2] Indicare l'esercizio sociale al quale si riferisce la dichiarazione 

 

 

 

[3] Indicare l'importo complessivo delle spese ammissibili del programma già sostenute (importi pagati) fino alla chiusura  

dell'esercizio sociale di cui alla nota [2] 

 

 

 

[4] Indicare l'importo di mezzi propri complessivamente versati e/o accantonati (nel caso di utili e/o ammortamenti anticipati, 

indicare l'importo al netto delle eventuali perdite non ripianate) fino alla chiusura dell'esercizio sociale di cui alla nota [2] 

[5] Cancellare l'ipotesi che non ricorre 

[6] Indicare l'occupazione media mensile, secondo i criteri fissati dalla normativa, nell'unità produttiva oggetto del programma di 

investimenti, relativa all'esercizio sociale di cui alla nota [2] 

[7] Tali elementi devono essere forniti solo per i programmi agevolati dal terzo bando in poi e limitatamente a quelli che hanno 

concorso, ovvero che potrebbero concorrere, nella verifica finale dell'indicatore, positivamente alla determinazione del punteggio 

dell'indicatore stesso. Per i programmi agevolati nel 1° e 2° bando cancellare tale punto. 

[8] Compilare ed allegare alla presente dichiarazione il Prospetto A, nel caso di programmi agevolati nel 3°, 4°, 5° o 7° bando, o il 

Prospetto B, nel caso di programmi agevolati a partire dall'8° bando, debitamente sottoscritto dal medesimo soggetto che sottoscrive 

la presente dichiarazione. 

[9] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato 33b

Prospetto da allegare alla dichiarazione di cui all'Allegato 33a, per i programmi agevolati nel 3°, 4°, 5° o 7° bando (punto 10.1 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO A: solo per le domande agevolate nel 3°, 4°, 5° o 7° bando [1] 

 

 

 

 

C3.1.1 - 

L'impresa ha aderito al sistema comunitario di ecoaudit (Reg. (CEE) 1836/93) e successive modificazioni o a 

 

 

sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001) ? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

C3.1.2 - 

L'impresa ha attuato un piano per la formazione e l'aggiornamento costante delle maestranze sulle 

 

 

problematiche ambientali dell'impianto ? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

C3.1.3 - 

L'impresa ha attuato un piano di sicurezza interna, pur non essendo obbligata per legge, per prevenire i rischi  

 

 

industriali per l'ambiente? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

C3.1.4 - 

L'impresa ha attuato un piano per il monitoraggio ambientale dell'impianto ? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

C3.1.5 - 

L'impresa ha diffuso un documento per informare la popolazione sulla politica ambientale attivata dall'impresa  

 

 

stessa ? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

C3.2.1 - 

Quantità di rifiuti speciali, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, generati per ogni miliardo di lire del "valore 

 

 

della produzione" presso l'unità produttiva interessata dalla presente iniziativa nell'esercizio al quale si riferisce  

 

 

la presente dichiarazione: 

 

(kg per miliardo di lire) 

 

C3.2.2 - 

Quantità di rifiuti pericolosi, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, generati per ogni miliardo di lire del  

 

 

"valore della produzione" presso l'unità produttiva interessata dalla presente iniziativa nell'esercizio al quale si  

 

 

riferisce la presente dichiarazione: 

 

(kg per miliardo di lire) 

 

C3.2.3 - 

Acqua di processo consumata per ogni miliardo di lire del "valore della produzione" presso l'unità produttiva  

 

 

interessata dalla presente iniziativa nell'esercizio al quale si riferisce la presente dichiarazione: 

 

 

 

(mc per miliardo di lire) 

 

C3.2.4 - 

Energia di processo consumata per ogni miliardo di lire del "valore della produzione" presso l'unità produttiva  

 

 

interessata dalla presente iniziativa nell'esercizio al quale si riferisce la presente dichiarazione: 

 

 

 

(TEP per miliardo di lire) 

 

C3.2.5 - 

Energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione in rapporto al totale dell'energia consumata 

 

 

nell'esercizio al quale si riferisce la presente dichiarazione: 

 

(%) 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

Note: 

 

 

[1] I punti indicati nel presente Prospetto sono i medesimi contenuti nella Scheda Tecnica allegata alla domanda di agevolazioni. 

 

 

Allegato 33c

Prospetto da allegare alla dichiarazione di cui all'Allegato 33a, per i programmi agevolati a partire dall'8° bando (punto 10.1 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO B: solo per le domande agevolate a partire dall'8° bando [1] 

 

 

 

 

C3.1.1 - 

L'impresa ha aderito al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive  

 

 

modificazioni ? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

C3.1.2 - 

L'impresa ha aderito al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 ? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

C3.2.1 - 

Sostanze pericolose eliminate già presenti negli impianti e/o processi produttivi e/o nei prodotti 

 

 

commercializzati nell'esercizio "precedente" presso l'unità produttiva interessata dal presente programma: 

 

 

 

 

 

Sostanza da eliminare 

 

 

Nome 

Codice CAS 

Codice EINECS 

Frase di rischio 

 

 

C3.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2 - 

Sostanze pericolose sostituite già presenti negli impianti e/o processi produttivi e/o nei prodotti commercializzati  

 

 

nell'esercizio "precedente" presso l'unità produttiva interessata dal presente programma, con altre meno  

 

 

pericolose: 

 

 

 

 

 

Sostanza da eliminare 

 

 

Nome 

Codice CAS 

Codice EINECS 

Frase di rischio 

 

 

 

 

 

 

 

 

sostanza  

sostanza che  

 

 

 

 

 

 

 

 

sostituita 

sostituisce 

 

 

C3.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.0 - 

Valore della produzione relativo all'esercizio al quale si riferisce la presente dichiarazione (punto A del conto  

 

 

economico dell'unità produttiva interessata dal presente programma redatto secondo le norme del  

 

 

codice civile): 

 

 

 

C3.2.1 - 

Consumi: quantità totale annua dei consumi delle principali risorse naturali utilizzate presso l'unità produttiva  

 

 

interessata dal presente programma nell'esercizio al quale si riferisce la presente dichiarazione: 

 

 

C3.2.1.1 - Risorsa idrica (mc) 

 

 

 

 

C3.2.1.2 - Energia totale (T. E. P.) 

 

 

 

 

C3.2.1.3 - Energia da fonti rinnovabili (%) 

 

 

 

C3.2.2 - 

Rifiuti: quantità totale annua e qualità dei rifiuti prodotti presso l'unità produttiva interessata dal presente 

 

 

programma nell'esercizio al quale si riferisce la presente dichiarazione: 

 

 

 

C3.2.2.1 - Non pericolosi (kg) 

 

 

 

 

C3.2.2.2 - Pericolosi (kg) 

 

 

 

C3.2.3 - 

Aria: quantità totale annua e qualità delle emissioni gassose in atmosfera presso l'unità produttiva interessata 

 

 

dal presente programma nell'esercizio al quale si riferisce la presente dichiarazione: 

 

 

C3.2.3.1 - Ossidi di azoto NOx (kg) 

 

 

 

 

C3.2.3.2 - Biossido di zolfo SO2 (kg) 

 

 

 

 

C3.2.3.3 - Polveri (kg) 

 

 

 

 

C3.2.3.4 - Sostanze organiche volatili (kg) 

 

 

 

 

C3.2.3.5 - Inquinante/i Tabella A1 (kg) 

 

 

 

 

C3.2.3.6 - Inquinante/i Tabella A2 (kg) 

 

 

 

 

C3.2.3.7 - Inquinante/i Tabella B (kg) 

 

 

 

C3.2.4 - 

Acqua: quantità totale annua e qualità degli scarichi idrici presso l'unità produttiva interessata dal presente  

 

 

programma nell'esercizio al quale si riferisce la presente dichiarazione: 

 

 

C3.2.4.1 - Solidi sospesi totali (kg) 

 

 

 

 

C3.2.4.2 - COD (kg) 

 

 

 

 

C3.2.4.3 - Cadmio (kg) 

 

 

 

 

C3.2.4.4 - Mercurio (kg) 

 

 

 

 

C3.2.4.5 - 

 

(kg) 

 

 

 

 

C3.2.4.6 - 

 

(kg) 

 

 

 

 

C3.2.4.7 - 

 

(kg) 

 

 

 

 

C3.2.4.8 - 

 

(kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

 

 

timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Note: 

 

 

 

[1] I punti indicati nel presente Prospetto sono i medesimi contenuti nella Scheda Tecnica allegata alla domanda di agevolazioni. 

 

 

Allegato 34

Istanza di inserimento delle domande relative all'ultimo bando utile nel solo primo bando del 2000 (punto 11.1 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla banca concessionaria 

 

 

 

 

 

 

e, p. c.: 

Alla regione/Provincia autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOMANDATA A. R. 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

, e residente  

in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della  

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 

gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n.  

civ. 

 

 

- di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/92, sottoscritta in data 

 

e recante il  

n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in 

 

,  

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, comportante spese ritenute ammissibili dalla banca  

concessionaria per £./euro 

 

, di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente  

dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2]; 

- che tale domanda è stata inserita nella graduatoria della regione 

 

, formata con decreto ministeriale del 

 

 

, in posizione n.  

 

non utile per la concessione delle agevolazioni di cui si tratta a causa delle insufficienza delle 

disponibilità finanziarie; 

 

 

ovvero (riportare solo l'ipotesi che ricorre) 

 

- che tale domanda è stata inserita nella graduatoria della regione 

 

, formata con decreto ministeriale del 

 

 

, in posizione n.  

 

utile per la concessione delle agevolazioni in misura ridotta, a causa delle disponibilità  

finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, e di avere ottenuto, con decreto del Ministero  

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.  

 

del 

 

un contributo complessivo di £./euro 

 

, 

di cui £./euro 

 

relative a beni da acquistare direttamente dall'impresa stessa e £./euro 

 

relative a beni  

da acquisire in locazione finanziaria [2] 

- di rinunciare all'intero richiamato contributo per il quale, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione;  

 

CHIEDE 

 

l'inserimento della suddetta domanda nella graduatoria relativa al primo bando del 2000 e a tal fine fornisce i seguenti elementi: 

 

A - Elementi per la verifica dell'apporto di capitale proprio [3] 

Capitale proprio da investire nell'iniziativa: aumenti del capitale sociale e/o conferimenti dei soci in conto aumento del capitale 

sociale già versati o da versare, ovvero utili già accantonati e/o ammortamenti anticipati, al netto delle perdite non ripianate, a partire  

dall'anno solare di avvio a realizzazione del programma e fino a quello di ultimazione dello stesso (indicare se gli importi sono 

espressi in milioni di lire ovvero in migliaia di euro, utilizzando la medesima unità della domanda originaria): 

 

anno 

Anno di avvio 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

 

 

a realizzazione 

 

 

 

 

Versamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 

anno 5° 

anno 6° 

anno 7° 

anno 8° 

 

Versamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Elementi per il calcolo dell'indicatore ambientale [4] 

C3.1 - 

Contenimento e/o riduzione degli impatti ambientali (l'esercizio "a regime" è quello indicato al punto B7. 5): 

 

(ATTENZIONE: in caso di risposta affermativa ad uno dei due seguenti punti, indicare nella parte descrittiva del 

 

business plan lo stato attuale della procedura per la registrazione) 

C3.1.1 - 

L'impresa aderisce o si impegna ad aderire entro l'esercizio "a regime" del presente programma al sistema di  

 

gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni ? 

SI 

 

NO 

 

 

C3.1.2 - 

L'impresa aderisce o si impegna ad aderire prima dell'esercizio "a regime" del presente 

 

programma al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 ? 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Anche le imprese che hanno risposto positivamente ai quesiti C3.1.1 o C3.1.2 devono compilare il seguente 

punto C3.2 (secondo il caso: sola Sezione A o sola Sezione B), pur non essendo rilevante per il punteggio dell'indicatore 

ambientale, a fini statistici e di monitoraggio; agli stessi fini, qualora si tratti di nuovo impianto, l'obbligo della compilazione 

sussiste nei confronti dei soli "grandi progetti" ed in riferimento ai soli dati "a regime" della Sezione B.  

 

DEVONO COMPILARE LA SEZIONE A DEL SEGUENTE PUNTO C3.2 SIA I "GRANDI PROGETTI" CHE ABBIANO  

RISPOSTO NEGATIVAMENTE AD ENTRAMBI I PUNTI C3.1. 1 O C3.1. 2, CHE TUTTI QUELLI DIVERSI DAI "GRANDI  

PROGETTI" 

 

 

C3.2 - 

SEZIONE A: Eliminazione o sostituzione di sostanze pericolose (gli esercizi "precedente" e "a regime" sono quelli 

 

indicati, rispettivamente, ai punti B7.2 e B7.5): 

 

(ATTENZIONE: CONTRASSEGNARE, NELL'APPOSITA CASELLA A SINISTRA DEI PUNTI DA C3.2.1.1 A  

 

C3.2.2.3, LA RIGA NELLA QUALE SI INTENDE INDICARE UNA SOSTANZA DA ELIMINARE O SOSTITUIRE) 

C3.2.0 - 

L'unità produttiva interessata dal programma è ubicata, alla data di presentazione del Modulo, in un'area  

 

naturale protetta inclusa nell'elenco ufficiale "Aree Naturali Protette" (G.U.R.I. n. 141 del 19 giugno 1997)?  

 

LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE PUNTO È RISERVATA AI SOLI PROGRAMMI DI  

 

AMMODERNAMENTO 

 

SI 

 

denominata 

 

NO 

 

 

 

 

C3.2.1 - 

Eliminazione, entro l'avvio dell'esercizio "a regime", di sostanze pericolose già presenti negli impianti e/o  

 

processi produttivi e/o nei prodotti commercializzati nell'esercizio "precedente" presso l'unità produttiva  

 

interessata dal presente programma: 

 

 

 

 

Sostanza da eliminare 

 

 

Nome 

Codice CAS 

Codice EINECS 

Frase di rischio 

 

 

 

 

C3.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2 

- Sostituzione, entro l'avvio dell'esercizio "a regime", di sostanze pericolose già presenti negli impianti e/o  

 

 

processi produttivi e/o nei prodotti commercializzati nell'esercizio "precedente" presso l'unità produttiva  

 

 

interessata dal presente programma con altre meno pericolose: 

 

 

 

 

 

Sostanza da eliminare 

 

 

Nome 

Codice CAS 

Codice EINECS 

Frase di rischio 

 

 

 

 

 

 

 

 

sostanza  

sostanza che  

 

 

 

 

 

 

 

 

sostituita 

sostituisce 

 

 

 

 

C3.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVONO COMPILARE LA SEZIONE B DEL SEGUENTE PUNTO C3.2 I SOLI "GRANDI PROGETTI" D'INVESTIMENTO 

 

C3.2 - 

SEZIONE B: Contenimento e/o riduzione dei consumi delle risorse naturali e dell'inquinamento (gli esercizi 

 

"precedente" e "a regime" sono quelli indicati, rispettivamente, ai punti B7. 2 e B7. 5): 

 

(ATTENZIONE: CONTRASSEGNARE, NELL'APPOSITA CASELLA A SINISTRA DEI PUNTI DA C3.2.1.1 A  

 

C3.2.4.8, LA RIGA NELLA QUALE SI INTEND0NO FORNIRE I DATI RICHIESTI) 

 

C3.2.0 - 

Valore della produzione: punto A del conto economico dell'unità produttiva interessata dal presente 

 

 

programma redatto secondo le norme del codice civile:  

 

 

 

 

 

esercizio "precedente" 

esercizio "a regime" 

 

Valore della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1 

Consumi: quantità totale annua dei consumi delle principali risorse naturali utilizzate presso l'unità produttiva  

 

 

interessata dal presente programma: 

 

 

 

 

 

esercizio "precedente" 

esercizio "a regime" 

 

 

 

C3.2.1.1 - Risorsa idrica totale (mc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.2 - Energia totale (T. E. P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.1.3 - Energia da fonti rinnovabili (%) 

 

 

 

C3.2.2 - 

Rifiuti: quantità totale annua e qualità dei rifiuti prodotti (rif.: D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, All. A e D) presso  

 

l'unità produttiva interessata dal presente programma: 

 

 

esercizio "precedente" 

esercizio "a regime" 

 

 

 

C3.2.2.1 - Non pericolosi (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.2.2 - Pericolosi (kg) 

 

 

 

C3.2.3 - 

Aria: quantità totale annua e qualità delle emissioni gassose in atmosfera presso l'unità produttiva interessata dal  

 

presente programma: ATTENZIONE: DEVONO COMPILARE IL PRESENTE PUNTO LE SOLE 

 

IMPRESE I CUI IMPIANTI O ATTIVITÀ SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE  

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LE SOSTANZE DI SEGUITO INDICATE, AI SENSI DEL D.P.R. n.  

 

203/88 

 

C3.2.3.0 - 

L'impresa è soggetta, per le seguenti sostanze, all'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 203/88? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

esercizio "precedente" 

esercizio "a regime" 

 

 

 

C3.2.3.1 - Ossidi di azoto NOx (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.2 - Biossido di zolfo SO2 (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.3 - Polveri (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.4 - Sostanze organiche volatili (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.5 - Inquinante/i Tabella A1 (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.6 - Inquinante/i Tabella A2 (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.3.7 - Inquinante/i Tabella B (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4 - 

Acqua: quantità totale annua e qualità degli scarichi idrici presso l'unità produttiva interessata dal presente  

 

programma: ATTENZIONE: DEVONO COMPILARE IL PRESENTE PUNTO LE SOLE IMPRESE I CUI 

 

IMPIANTI O ATTIVITÀ UTILIZZINO L'ACQUA NEI PROCESSI PRODUTTIVI, ORIGINANDO  

 

SCARICHI IDRICI QUALIFICATI COME ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AI SENSI DEL D.Lgs. n.  

 

152/99 

 

C3.2.4.0 - 

L'impresa è soggetta, a seguito di utilizzo di acqua nel processo produttivo, ad autorizzazione agli  

 

 

scarichi idrici di acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. n. 152/99? 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

esercizio "precedente" 

esercizio "a regime" 

 

 

 

C3.2.4.1 - Solidi sospesi totali (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.2 - COD (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.3 - Cadmio (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.4 - Mercurio (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.5 - 

............... 

(kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.6 - 

............... 

(kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.7 - 

............... 

(kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3.2.4.8 - 

............... 

(kg) 

 

 

 

Si allega una relazione concernente gli elementi di cui al punto B4 della parte descrittiva del business plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

 

timbro e firma [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

Note: 

 

 

 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)  

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre  

[3] Si veda il punto 11.1 della circolare  

[4] Per la compilazione si vedano le istruzioni alla Scheda Tecnica  

[5] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.