§ 18.5.66 - Legge 27 maggio 1999, n. 177.
Adesione della Repubblica italiana ai protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:27/05/1999
Numero:177


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista, rispettivamente, dal paragrafo 4 dell'articolo 13 del Protocollo di emandamento alla [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 18.5.66 - Legge 27 maggio 1999, n. 177.

Adesione della Repubblica italiana ai protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione.

(G.U. 18 giugno 1999, n. 141, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista, rispettivamente, dal paragrafo 4 dell'articolo 13 del Protocollo di emandamento alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 1969 e dal paragrafo 3 dell'articolo 30 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento del 1971.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969

     (Omissis)

 

     Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione Internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, 1971

     (Omissis)