§ 98.1.28643 - D.L. 26 aprile 1994, n. 253 .
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994


Settore:Normativa nazionale
Data:26/04/1994
Numero:253


Sommario
Art. 1.  Contributi in favore di enti locali
Art. 2.  Disposizioni per gli enti locali dissestati
Art. 3.  Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie
Art. 4.  Disciplina dei flussi finanziari dei comuni
Art. 5.  Proroga dei termini
Art. 6.  Modifiche alle tariffe d'estimo
Art. 7.  Copertura finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 98.1.28643 - D.L. 26 aprile 1994, n. 253 [1].

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

(G.U. 28 aprile 1994, n. 97, S.O.)

 

 

     Art. 1. Contributi in favore di enti locali

     1. Per l'anno 1994 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

     2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è distribuito secondo le modalità previste dal secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

     3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000 milioni a favore del Comune e della Provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a favore del Comune di Palermo. le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1994; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

     4. Il Comune e la Provincia di Napoli ed il Comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della Regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 2. Disposizioni per gli enti locali dissestati

     1. Il comma 14 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è così sostituito:

     "14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:

 

 

Comuni

 

Rapporto medio

Fascia demografica

dipendenti/

 

popolazione

fino

 

a

999 abitanti

1/95

da

1.000

a

2.999 abitanti

1/100

da

3.000

a

9.999 abitanti

1/105

da

10.000

a

59.999 abitanti

1/95

da

60.000

a

249.999 abitanti

1/80

oltre

 

 

249.999 abitanti

1/60

Province

 

Rapporto medio

Fascia demografica

dipendenti/

 

popolazione

fino

 

a

299.999 abitanti

1/520

da

300.000

a

499.999 abitanti

1/650

da

500.000

a

999.999 abitanti

1/830

da

1.000.000

a

2.000.000 abitanti

1/770

oltre

 

 

2.000.000 abitanti

1/1000

 

     A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.".

     2. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario ai sensi del comma 6 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     3. Il termine per la proposta del piano di estinzione da parte dell'organo straordinario di liquidazione, di cui al comma 3, primo periodo, dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, è fissato in nove mesi per gli enti con popolazione inferiore a 250.000 abitanti ed in dodici mesi per gli altri, aumentati di sei mesi, non prorogabili, per la presenza nella massa passiva di perdite di gestione. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terz'ultimo periodo, dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 è fissato in diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di destinazione da parte del Ministro dell'interno.

     4. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, è sospeso dai rilievi o dalle richieste della commissione di ricerca per la finanza locale e riprende a decorrere dopo il ricevimento della risposta. Per le risposte, la commissione fissa un termine che comunque non può essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento.

     5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti locali dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi riguardanti rispettivamente l'attivazione di mutui passivi per investimenti ed il pagamento delle correlative spese.

     6. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ove i predetti enti siano compresi tra i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e nell'art. 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.

     7. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo.

     8. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipulino la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione.

     9. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richiese ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumo responsabilità personale.

     10. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di cinquanta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

     11. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, professionisti ovvero assumere persone idonee con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere a carico della liquidazione. I trattamenti economici sono equiparati ai compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.

     12. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

          Art. 3. Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie

     1. In deroga al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 66 del 1989, i comuni, in occasione del primo versamento alle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della quota del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere dalla quota stessa il maggiore importo della quota versata alle province per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

     2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonchè ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 8 del 1993.

     3. Al comma 19 dell'art. 3 della legge n. 537 del 1993, le parole: "commi da 5 a 18" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 8".

 

          Art. 4. Disciplina dei flussi finanziari dei comuni

     1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate. La prima rata è corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed è commisurata al 65 per cento dell'ammontare del contributo ordinario 1994 già comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1993; la seconda rata è corrisposta entro il mese di settembre 1994.

     2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto-legge n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'art. 6, possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore all'anticipazione di tesoreria e, comunque, per un importo non superiore all'ammontare della perdita di gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994 conseguente all'applicazione delle nuove tariffe d'estimo.

     3. Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilità corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante dalle rettifiche d'estimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per l'importo differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate, per l'importo che residua dopo l'applicazione del comma 2, dal 1° novembre 1994 e sono estinte con le somme provenienti dalla corresponsione della prima rata dei contributi ordinari relativi all'anno 1995. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995.

     4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-undecies dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'art. 6 prevedono, nei bilanci di previsione dell'anno 1994, un ammontare dei contributi ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in termini di competenza, corrispondenti al minor gettito dell'ICI 1994 derivante dalle rettifiche delle tariffe d'estimo; detti trasferimenti sono calcolati escludendo comunque il minor gettito dell'ICI conseguente alle eventuali maggiori detrazioni deliberate dal comune per l'abitazione principale.

     5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 1994, è prorogato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'art. 6.

 

          Art. 5. Proroga dei termini

     1. Il termine relativo all'applicazione in forma graduale e progressiva della contabilità economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 1° gennaio 1996.

 

          Art. 6. Modifiche alle tariffe d'estimo

     1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568.

     2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane relative ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in Provincia di Como, e al Comune di Pont Canavese, sito in Provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto.

     3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in Provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in Provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in Provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in Provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in Provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in Provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in Provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in Provincia di Taranto, zona censuaria seconda.

     4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568.

     5. L'amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, è differito al 12 maggio 1994.

 

          Art. 7. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 per il triennio 1994-1996, pari a lire 375 miliardi per l'anno 1994, lire 135 miliardi per l'anno 1995 e lire 125 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Allegati

     (Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 28 ottobre 1994, n. 596, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.