§ 98.1.27898 - D.L. 3 ottobre 1986, n. 619 .
Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/10/1986
Numero:619


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalità di trasporto, il loro assetto complessivo è riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui [...]
Art. 2.      1. Sono ripianati a carico dello Stato i disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona negli importi [...]
Art. 3.      1. Le anticipazioni di cui all'art. 2, comma 4, sono assunte a carico dello Stato mediante rilascio agli istituti di credito interessati di titoli di Stato aventi valuta [...]
Art. 4.      1. Le rate di ammortamento relative agli anni 1987 e 1988 riguardanti i mutui già contratti al 31 dicembre 1985 dagli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona [...]
Art. 5.      1. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi di ciascuno degli enti di cui all'art. 4 non devono presentare, a decorrere dall'esercizio 1986, disavanzi finanziari di [...]
Art. 6.      1. Le deliberazioni adottate dai competenti organi degli enti e delle aziende portuali in materia di bilancio di previsione, di variazioni di bilancio, di conti [...]
Art. 7.      1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonchè ai [...]
Art. 8.      1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'art. 7, è corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1987 e per la durata della sospensione, una indennità pari [...]
Art. 9.      1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'art. 7 è [...]
Art. 10.      1. Per far fronte ai maggiori oneri accertati in sede di concessione delle agevolazioni per l'incentivazione dell'esodo dei lavoratori indicati all'art. 2 del [...]
Art. 11.      1. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a [...]
Art. 12.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1988, per i dipendenti degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi portuali di [...]
Art. 13.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'INPS subentra al Consorzio autonomo del porto di Genova ed all'Ente autonomo del porto di Trieste nei compiti relativi [...]
Art. 14.      1. Al fine di favorire il conseguimento di una maggiore efficienza del sistema portuale e di una maggiore produttività ed economicità dei servizi, in relazione a quanto [...]
Art. 15.      1. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, è disciplinato sulla [...]
Art. 16.      1. Qualora si riscontrino irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento di un ente o di un'azienda portuale ovvero l'equilibrio finanziario [...]
Art. 17.      1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di [...]
Art. 18.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 24 miliardi per l'anno 1986, in lire 600 miliardi per l'anno 1987 e in lire 341 miliardi [...]
Art. 19.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27898 - D.L. 3 ottobre 1986, n. 619 [1].

Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

(G.U. 4 ottobre 1986, n. 231)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalità di trasporto, il loro assetto complessivo è riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986.

     2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     3. Con apposita legge sono determinati nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095. La determinazione dei nuovi criteri terrà conto della vocazione dei singoli porti nell'ambito dei relativi sistemi.

     4. Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è istituito per ciascun sistema portuale un comitato con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle regioni, ancorchè prive di litorali interessati al sistema, degli enti e delle categorie di settore.

     5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo è integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo.

 

          Art. 2.

     1. Sono ripianati a carico dello Stato i disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona negli importi valutati, rispettivamente, in lire 124.600 milioni, lire 29.900 milioni, lire 29.300 milioni e lire 4.500 milioni.

     2. In relazione alle particolari situazioni finanziarie dei medesimi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'esercizio 1986 con contributi straordinari nella misura, rispettivamente, di lire 13.000 milioni, lire 6.500 milioni, lire 3.500 milioni e lire 1.000 milioni. Le predette somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1986.

     3. Per fronteggiare le ulteriori occorrenze degli enti di cui al comma 2 relativamente alle spese di gestione dell'esercizio 1986, lo Stato concorre nella misura, rispettivamente, di lire 62.400 milioni, di lire 36.600 milioni, di lire 20.200 milioni e di lire 4.500 milioni.

     4. A titolo di acconto sugli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, a favore degli stessi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, anticipazioni da parte dei loro tesorieri o di altri istituti di credito negli importi, rispettivamente, di lire 87.000 milioni, lire 29.500 milioni, lire 22.500 milioni e lire 4.000 milioni.

     5. Le ulteriori anticipazioni a saldo sono autorizzate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali indicati al comma 1 risultanti dai relativi conti consuntivi, deliberati dai competenti organi di amministrazione e certificati dai rispettivi collegi dei revisori.

 

          Art. 3.

     1. Le anticipazioni di cui all'art. 2, comma 4, sono assunte a carico dello Stato mediante rilascio agli istituti di credito interessati di titoli di Stato aventi valuta 1° febbraio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

     2. Le anticipazioni a saldo di cui all'art. 2, comma 5, sono assunte a carico dello Stato con le medesime modalità indicate al comma 1, fermo restando che la valuta dei titoli da emettere decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di cui all'art. 2, comma 5.

     3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare alle entrate del bilancio dello Stato il ricavato netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Il relativo onere nel biennio 1987-1988 è valutato in lire 312 miliardi nell'anno 1987 e in lire 34 miliardi nell'anno 1988.

 

          Art. 4.

     1. Le rate di ammortamento relative agli anni 1987 e 1988 riguardanti i mutui già contratti al 31 dicembre 1985 dagli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona sono rimborsate dallo Stato agli stessi enti portuali sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le somme occorrenti, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1987 e in lire 45 miliardi per l'anno 1988, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.

 

          Art. 5.

     1. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi di ciascuno degli enti di cui all'art. 4 non devono presentare, a decorrere dall'esercizio 1986, disavanzi finanziari di competenza. Gli eventuali disavanzi finanziari accertati al 31 dicembre 1986 devono essere ripianati a carico del bilancio per il 1987. Detti enti devono a tal fine deliberare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per il 1987.

     2. Il presidente ed i componenti degli organi di amministrazione degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, per i quali i bilanci di previsione od i conti consuntivi dall'esercizio 1987 presentino disavanzi finanziari di competenza, decadono a tutti gli effetti di legge. Il Ministro della marina mercantile nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei predetti documenti contabili all'amministrazione vigilante.

     3. Il presidente e i componenti non di diritto degli organi di amministrazione decaduti non possono ricoprire cariche in seno agli enti portuali per il quinquennio successivo.

 

          Art. 6.

     1. Le deliberazioni adottate dai competenti organi degli enti e delle aziende portuali in materia di bilancio di previsione, di variazioni di bilancio, di conti consuntivi, di mutui e di partecipazioni azionarie sono soggette ad approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni che disciplinano in modo diverso l'approvazione dei predetti atti.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere inviate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro, accompagnate da una relazione del collegio dei revisori dei conti, e diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non ne sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

     3. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro della marina mercantile può autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato per un periodo non superiore a quattro mesi.

 

          Art. 7.

     1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonchè ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi compresi le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonchè dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

     2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonchè delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori da collocare fuori produzione.

     3. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei precedenti dodici mesi ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1. La riduzione degli organici dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

     4. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonchè un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

     5. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonchè quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988.

 

          Art. 8.

     1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'art. 7, è corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1987 e per la durata della sospensione, una indennità pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

     2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventiquattro mesi.

     3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazioni guadagni per gli operai dell'industria.

     4. I periodi di sospensione per i quali è corrisposta la indennità di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito è calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.

     5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

     6. Per quanto non espressamente previsto, alla indennità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennità e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari.

     8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 59 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988.

 

          Art. 9.

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'art. 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età superiore a 52 anni per gli uomini e 47 per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

     b) età inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

     2. La domanda di pensionamento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di individuazione di cui all'art. 7 o dalla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore.

     3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

     4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

     5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

     6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'art. 3, comma (16.4), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

     7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

     8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

 

          Art. 10.

     1. Per far fronte ai maggiori oneri accertati in sede di concessione delle agevolazioni per l'incentivazione dell'esodo dei lavoratori indicati all'art. 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di lire 70.500 milioni prevista al comma 6 del medesimo art. 2 è elevata di lire 41.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.

 

          Art. 11.

     1. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui, con garanzia dello Stato, con istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale, per un importo non superiore a lire 300 miliardi e per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti dalle vigenti disposizioni per il pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori portuali ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all'art. 9.

     2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è concesso al Fondo di cui al comma 1 un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma mutuata. A detto contributo si applica la disposizione di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597.

     3. Per il pagamento del contributo di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 18 miliardi per l'anno 1987 e di lire 12 miliardi per l'anno 1988.

 

          Art. 12.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1988, per i dipendenti degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all'art. 7 non trova applicazione l'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

     2. E' abrogato il comma 11 dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

 

          Art. 13.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'INPS subentra al Consorzio autonomo del porto di Genova ed all'Ente autonomo del porto di Trieste nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali rispettivamente previsti dalle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 31 marzo 1977, approvate con decreto del Ministro della marina mercantile in data 1° marzo 1978, e successive variazioni, e del personale dell'Ente autonomo del porto di Trieste in servizio ed in pensione alla data del 1° gennaio 1978, di cui agli articoli 91 e seguenti del vigente regolamento del personale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza ivi prevista, è istituito presso l'INPS un Fondo di previdenza alimentato:

     a) da un contributo dovuto dai datori di lavoro, per i lavoratori destinatari dei trattamenti previsti dal presente articolo, nella misura dell'8 per cento sulla retribuzione globale mensile;

     b) da un contributo annuale a carico dello Stato in relazione agli squilibri gestionali. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987 e fino ad esaurimento delle prestazioni di cui al comma 1.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le modalità per la costituzione ed il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al presente articolo, presieduto dal presidente dell'INPS e composto da quattro rappresentanti dei lavoratori dei porti di Genova e Trieste, da due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente designati dal Consorzio autonomo del porto di Genova e dall'Ente autonomo del porto di Trieste, nonchè da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione del Fondo;

     b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi assicurativi individuali dovuti al Fondo;

     c) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione del presente articolo;

     d) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo.

     4. Gli importi relativi al contributo di cui alla lettera b) del comma 2 sono valutati in lire 55 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 60 miliardi per l'anno 1988.

 

          Art. 14.

     1. Al fine di favorire il conseguimento di una maggiore efficienza del sistema portuale e di una maggiore produttività ed economicità dei servizi, in relazione a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'art. 7, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentite l'Associazione nazionale dei porti, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina la composizione delle squadre minime e massime, a livello nazionale, per le seguenti aree merceologiche: traghetti, ro-ro, portacontenitori, rinfuse, saccheria, nastri automatizzati per lo sbarco frutta, merce palettizzata e/o pre-imbarcata. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi individuati, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali di ciascun porto, nonchè della esigenza dei servizi da prestare, stabilisce le relative squadre.

     2. Qualora nel termine indicato nel comma 1 non venga emanato il relativo decreto, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, in deroga alle procedure previste dal codice della navigazione e relativo regolamento, entro i successivi trenta giorni deve operare una riduzione delle tariffe compensative delle maestranze portuali mediante una riduzione della composizione numerica delle squadre, a parità di resa, in relazione alla riduzione delle dotazioni organiche definite secondo l'art. 7.

     3. Le tariffe per le prestazioni delle maestranze portuali per operazioni svolte all'interno di depositi e/o magazzini portuali e per la ricarica e la discarica da ed a piazzale non sono soggette all'applicazione dell'addizionale tariffaria di pertinenza del Fondo gestione e istituti contrattuali lavoratori portuali, prevista per il trattamento di mancato avvio al lavoro.

     4. L'avviamento dei lavoratori per l'esecuzione delle operazioni portuali è effettuato, da parte delle compagnie e dei gruppi, per singoli turni o per periodi predeterminati sulla base delle richieste degli enti o imprese che eserciscono le operazioni stesse.

     5. I lavoratori avviati sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa per tutta la durata del turno e possono essere impiegati, in tutto ed in parte, per operazioni, su navi, calate o piazzali anche diversi da quelli per i quali è stata fatta la chiamata.

 

          Art. 15.

     1. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, è disciplinato sulla base di accordi sindacali a livello nazionale di durata triennale.

     2. Alle trattative tra le delegazioni degli enti e delle aziende e quelle delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e dei lavoratori dipendenti partecipano i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, nonchè i rappresentanti a livello nazionale delle categorie degli utenti portuali.

     3. Le eventuali richieste di trattamenti economici superiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro dei dirigenti industriali da parte dei dirigenti degli enti portuali inquadrati in tale categoria sono sottoposte alle procedure di cui al comma 2.

 

          Art. 16.

     1. Qualora si riscontrino irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento di un ente o di un'azienda portuale ovvero l'equilibrio finanziario della relativa gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, può essere disposta la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'ente o dell'azienda medesima.

     2. Con lo stesso decreto è nominato un amministratore straordinario, al quale competono, fino alla ricomposizione degli organi ordinari, i poteri del presidente e degli organi di amministrazione disciolti.

 

          Art. 17.

     1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera è affidato in concessione per la durata di trenta anni ad una apposita società per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti. Alla stessa società è affidata in concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative all'aerostazione. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalità, con successivo decreto.

     2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per il passaggio alla nuova società concessionaria dei beni e del personale del provveditorato al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

     3. Dalla data del decreto di cui al comma 1 la nuova società concessionaria subentra al provveditorato al porto di Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, continuano ad essere devoluti al concessionario.

     4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due mesi, il provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione e contabilità separate, le attività occorrenti ad assicurare l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

     5. Sono abrogati gli articoli 1, ultimo comma, 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1957, n. 797.

 

          Art. 18.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 24 miliardi per l'anno 1986, in lire 600 miliardi per l'anno 1987 e in lire 341 miliardi per l'anno 1988, si provvede:

     a) relativamente all'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro";

     b) relativamente all'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per il medesimo anno, quanto a lire 150 miliardi dell'accantonamento "delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale", quanto a lire 300 miliardi dell'accantonamento "ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" e quanto a lire 150 miliardi dell'accantonamento "nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore", iscritti ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986;

     c) relativamente all'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria", iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 19.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 13 febbraio 1987, n. 26, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.