§ 67.4.81 – L. 12 agosto 1957, n. 797.
Modifiche al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:12/08/1957
Numero:797


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Qualora al Provveditorato siano attribuiti i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, un rappresentante del Ministero della difesa-Aeronautica [...]
Art. 3.      All'art. 13 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, è aggiunto il comma seguente
Art. 4.      I servizi aeroportuali previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge costituiranno una gestione speciale, con contabilità separata dal bilancio ordinario [...]
Art. 5.      Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Provveditorato al porto sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti [...]


§ 67.4.81 – L. 12 agosto 1957, n. 797. [1]

Modifiche al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia.

(G.U. 9 settembre 1957, n. 224).

 

     Art. 1.

     L'art. 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, è sostituito dal seguente:

     "L'esercizio commerciale del porto di Venezia è affidato al Provveditorato al porto.

     Il Provveditorato è persona giuridica di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza a alla tutela del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:

     a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della mano d'opera che vi è adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel Codice della navigazione e del relativo regolamento;

     b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi fiduciari o di altri analoghi stabilimenti che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;

     c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviario secondo gli accordi conclusi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

     d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la Capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della navigazione e nel regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;

     e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;

     f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;

     g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del Provveditorato al porto.

     Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia".

 

          Art. 2.

     Qualora al Provveditorato siano attribuiti i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, un rappresentante del Ministero della difesa-Aeronautica sarà chiamato a far parte rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

 

          Art. 3.

     All'art. 13 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, è aggiunto il comma seguente:

     "Il Provveditorato potrà contribuire alle spese per l'eventuale costruzione e gestione di aeroporti nella provincia di Venezia nella misura che sarà stabilita con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della marina mercantile, di concerto col Ministero del tesoro".

 

          Art. 4.

     I servizi aeroportuali previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge costituiranno una gestione speciale, con contabilità separata dal bilancio ordinario del Provveditorato.

 

          Art. 5.

     Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Provveditorato al porto sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

     I contributi dello Stato e degli altri Enti pubblici e di privati disposti a favore del Provveditorato al porto, come pure gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti da contrarsi con lo Stato o qualsiasi altro Ente o persona, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

     I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici ed arredamenti connessi con i compiti affidati all'Ente, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.