§ 46.8.431 - D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 .
Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/02/1986
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. [...]
Art. 2.      1. La validità del quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. [...]
Art. 3.      Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto [...]
Art. 4.      1. La validità del quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla [...]
Art. 5.      1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1983, [...]
Art. 6.      Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto [...]
Art. 7.      1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato [...]
Art. 8.      Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti [...]
Art. 9.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985
Art. 10.      1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, [...]
Art. 11.  [3].
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 46.8.431 - D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 [1].

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

(G.U. 1 marzo 1986, n. 50)

 

 

     Art. 1.

     Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'art. 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.

 

          Art. 2.

     1. La validità del quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge medesima è esteso al 1986.

     2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissata in 100 unità, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 - pure da includere in aliquota - il quale non abbia subìto spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.

 

          Art. 3.

     Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione, non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

 

          Art. 4.

     1. La validità del quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere b) e c) e sesto comma dell'art. 17 della legge medesima.

     2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.

     3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità.

     4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore.

 

          Art. 5.

     1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. La locuzione "personale non proveniente da carriere militari inferiori" contenuta nel terzo comma dell'art. 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, va interpretata nel senso di considerare carriera militare inferiore quella che, in base alla disciplina introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede uno o più corrispondenti livelli retributivi.

 

          Art. 6.

     Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

 

          Art. 7.

     1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'art. 17 della legge 19 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio di idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di prova.

     2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'art. 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio.

 

          Art. 8.

     Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti membri delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.

 

          Art. 9.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985.

     2. Il disposto del secondo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 10.

     1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purchè tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro [2].

     2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.

 

          Art. 11. [3].

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 18 aprile 1986, n. 120.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.