§ 98.1.27779 - D.L. 6 novembre 1985, n. 597 .
Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/11/1985
Numero:597


Sommario
Art. 1.      1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari [...]
Art. 2.      1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del [...]
Art. 3.      All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportare le seguenti [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27779 - D.L. 6 novembre 1985, n. 597 [1].

Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(G.U. 6 novembre 1985, n. 261)

 

     Art. 1.

     1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non notificano entro il 20 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.

     2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito nel comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'art. 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

     3. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi per ciascuna esattoria per l'anno 1986 può eccedere l'ammontare degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del 6 per cento; lo stesso limite si applica all'ammontare della integrazione o della indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

     4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonchè all'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

     5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

     6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

     7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: "Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia"; tuttavia la disposizione recata dal comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

     8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 20 dicembre 1985 la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

     9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 2.

     1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui iniziano ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     2. Il termine di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.

     3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportare le seguenti modificazioni:

     il comma 51 è sostituito dal seguente:

     "51. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";

     il comma 54 è sostituito dal seguente:

     "54. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983";

     il comma 56 è sostituito dal seguente:

     "56. Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma 52 hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione d'ufficio ai sensi del precedente comma 54. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco".

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo fino al 31 ottobre 1985 con decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° novembre 1985, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

     2. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali prorogate ai sensi del precedente comma, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno".

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 7 marzo 1986, n. 60, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.