§ 98.1.26333 - Legge 7 marzo 1986, n. 60.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/03/1986
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia [...]
Art. 2.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597


§ 98.1.26333 - Legge 7 marzo 1986, n. 60.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro.

(G.U. 8 marzo 1986, n. 56)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro” è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1986 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 52,5 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

     2. Gli esattori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° luglio 1986".

     All'art. 5, comma 1, le parole: "dal 1° gennaio 1986 fino al 30 giugno 1986" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25,".

     All'art. 6 sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso".

     L'art. 8 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.