§ 63.1.26 - D.L. 18 settembre 1984, n. 581.
Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:18/09/1984
Numero:581


Sommario
Art. 1.      1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i [...]
Art. 2 bis.  [12]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 63.1.26 - D.L. 18 settembre 1984, n. 581. [1]

Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(G.U. 19 settembre 1984, n. 258)

 

     Art. 1.

     1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e presenta, entro il 31 ottobre 1984, al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari, con particolare riguardo alle opere pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in corso alla data del 31 luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai complessivi fabbisogni finanziari, con la precisazione degli eventuali interventi integrativi occorrenti per garantire la funzionalità delle opere medesime. Il rapporto viene trasmesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno di cui all'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 [2] .

     2. Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali e il contenzioso [3] .

     2-bis. Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:

     a) delle opere in corso, al fine di garantire il completamento funzionale;

     b) delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del 31 luglio 1984;

     c) degli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di incentivi industriali e agricoli, della definizione tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri già concessi, nonché dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e di quelli finanziati con prestiti esteri [4] .

     2-ter. Nel piano sono inoltre individuati:

     a) i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti destinatari dei trasferimenti delle opere anche ai fini della gestione e della manutenzione;

     b) i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e degli altri interventi previsti dalla legge di conversione del presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità finanziarie;

     c) le modalità di esecuzione sulla base della legislazione vigente [5] .

     2-quater. Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e dei programmi approvati entro il 31 luglio 1984, non rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previsti dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, si provvede in conformità di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge di conversione e del programma triennale del Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985 [6] .

     3. [7]

     4. Per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalle norme vigenti e per provvedere, anche a favore delle regioni meridionali, agli adempimenti relativi a studi, ricerche e indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può avvalersi, per quanto necessario, dall'organizzazione della gestione commissariale nonché, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti pubblici e privati.

     5. [8]

     6. [9]

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino al 31 ottobre 1985, con eccezione del primo comma dell'art. 20 del citato testo unico relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto non previsto dal presente decreto, come modificato dalla legge di conversione, si applicano le norme del testo unico medesimo e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali [10] .

     2. Con riferimento alle attività del commissario sono altresì prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17, 21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     3. Ferme restando le disposizioni della legge 26 novembre 1975, n. 748, con gli adeguamenti recati dalle norme del presente decreto, per la realizzazione dei programmi speciali previsti in attuazione dei regolamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - fuori quota - provvedono, nei territori diversi da quelli indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le competenti amministrazioni statali con i criteri e le modalità di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193 [11] .

     4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti del commissario di Governo per la cessata Cassa per il Mezzogiorno adottati in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 dell'8 agosto 1984, concernente soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno.

 

          Art. 2 bis. [12]

     1. Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, è collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi dell'intervento straordinario anche per l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché delle amministrazioni dello Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.

     2. Il trasferimento agli organismi dell'intervento straordinario è disposto con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste formulate dagli organismi stessi; il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, è disposto -- sentite le organizzazioni sindacali -- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.

     3. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 17 novembre 1984, n. 775.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[5]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[6]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[7]  Comma abrogato dalla legge di conversione.

[8]  Comma abrogato dalla legge di conversione.

[9]  Comma abrogato dalla legge di conversione.

[10]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Articolo inserito dalla legge di conversione.