§ 98.1.27741 - D.L. 31 luglio 1984, n. 401 .
Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno


Settore:Normativa nazionale
Data:31/07/1984
Numero:401


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , le successive modificazioni ed integrazioni nonché le [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27741 - D.L. 31 luglio 1984, n. 401 [1].

Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

(G.U. 1 agosto 1984, n. 210)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , le successive modificazioni ed integrazioni nonché le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate di sette mesi. È prorogata per lo stesso periodo la gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     2. Ai fini della prosecuzione, nel periodo indicato al precedente comma 1, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, da effettuarsi in conformità della legislazione vigente in materia e del programma triennale di cui all'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, si provvede con lo stanziamento e con le disposizioni di cui all'art. 4 della medesima legge.

     3. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

     4. Le agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono estese alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione nonché ai settori dei servizi di informatica, di telematica, delle biotecnologie e alle imprese che realizzano impianti nei settori della produzione di energia nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308. Fra le spese ammissibili alle agevolazioni industriali sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.

     5. Alle imprese industriali, agricole, commerciali e turistiche di piccole e medie dimensioni nonché alle imprese artigiane localizzate nei territori meridionali è riconosciuto, per l'acquisizione dei servizi reali a sostegno delle attività produttive individuati dal CIPI, un contributo in conto capitale, nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni per anno solare.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 del D.L. 18 settembre 1984, n. 581, restano validi gli atti ed i provvedimenti del commissario di Governo per la cessata Cassa per il Mezzogiorno adottati in applicazione del presente decreto.