§ 98.1.27703 - D.L. 17 giugno 1983, n. 289 .
Misure per fronteggiare problemi urgenti della pubblica amministrazione e delle calamità, nonchè norme sulla diminuzione dell'imposta di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/06/1983
Numero:289


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile [...]
Art. 3.      Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di [...]
Art. 4.      Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431 e [...]
Art. 5.      Il settimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 27 [...]
Art. 7.      I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, [...]
Art. 8.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27703 - D.L. 17 giugno 1983, n. 289 [1].

Misure per fronteggiare problemi urgenti della pubblica amministrazione e delle calamità, nonchè norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 17 giugno 1983, n. 165)

 

     Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è prorogato fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, sono prorogate fino al 31 dicembre 1983.

     Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'art. 6-quater del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1983 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Servizio nazionale dell'impiego".

     Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, con esclusione dei commi dal secondo al quinto, con riferimento anche ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

     I contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi statali dell'impiego attualmente in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.

 

          Art. 3.

     Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".

 

          Art. 4.

     Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431 e quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1983.

     Il monte ore per il periodo dal 1° giugno 1983 al 31 dicembre 1983 è fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 25.100 milioni, si provvede, quanto a lire 24.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

 

          Art. 5.

     Il settimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, è sostituito dal seguente:

     "Il terzo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: "Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1983, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa".

 

          Art. 6.

     Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, con attività continuativa non inferiore a mesi sei, è mantenuto in servizio fino al 31 ottobre 1983.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

 

          Art. 7.

     I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, Esine, Incudine, Ponte di Legno, Temù in provincia di Brescia, nei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lagundo, Lasa, Malles-Venosta, Marlengo, Martello, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Prato allo Stelvio, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Pancrazio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tirolo, Tubre, Ultimo in provincia di Bolzano e nei comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio in provincia di Trento, nonchè i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni di Belpasso, Nicolosi e Paternò della provincia di Catania danneggiati dalla eruzione dell'Etna possono provvedere entro il 15 settembre 1983, senza applicazione di pene pecuniarie, sovrattasse e interessi, agli adempimenti previsti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 1983.

     La disposizione del comma precedente si applica altresì al personale civile e militare dipendente dallo Stato e da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli sopra indicati e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza risulti essere stato impegnato nell'opera di soccorso nei comuni di cui al primo comma dal 21 al 31 maggio 1983.

     Per i comuni di cui al primo comma i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'art. 2 della legge 14 aprile 1983, n. 116, sono differiti al 15 settembre 1983.

     I comuni stessi possono adottare la deliberazione prevista nel secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, entro il 15 settembre 1983. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve esser trasmessa, con le modalità previste nello stesso art. 19, entro il 24 settembre 1983 al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare entro il successivo 25 ottobre nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei suddetti comuni, con la indicazione delle aliquote deliberate. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la inapplicabilità della sovrimposta.

     Per i suddetti comuni il termine del 31 maggio 1983 previsto nel primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 15 settembre 1983.

     6. Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i comuni di cui al primo comma del presente articolo sono compresi fra i comuni terremotati, in relazione ai movimenti franosi ed agli eventi alluvionali del maggio 1983.

 

          Art. 8.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 56.746 a L. 54.504 per ettolitro, alla temperatura di 15 5C.

     L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 41.128 a L. 38.886 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel Jp/4", destinato all'amministrazione della difesa, è ridotta da L. 5.674,60 a L. 5.450,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 197 miliardi si provvede mediante corrispondente prelevamento dalla apposita contabilità di tesoreria denominata "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi", istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 11 ottobre 1983, n. 545, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto. Per effetto dell'art. 2, L. 11 ottobre 1983, n. 547, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.