§ 98.1.18589 - Legge 11 ottobre 1983, n. 547.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/10/1983
Numero:547


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di [...]
Art. 2.      Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289


§ 98.1.18589 - Legge 11 ottobre 1983, n. 547.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica Amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

(G.U. 12 ottobre 1983, n. 280)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 6,

     nei commi (3), (4) e (5), le parole: "15 settembre 1983" sono sostituite dalle altre "22 ottobre 1983";

     nel comma (4), le parole: "24 settembre 1983" e "25 ottobre" sono sostituite dalle altre: "1° novembre 1983" e "10 novembre";

     dopo il comma (6), è inserito il seguente:

     "(7) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'art. 19 e dal primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 12 agosto 1983".

     Dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis. - Al primo comma dell'art. 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156, le parole: "Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di edilizia di culto e complessi annessi" sono sostituite dalle altre: "Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonchè per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi"".

     All'art. 8, nel comma (1), le parole: "15 settembre 1983", sono sostituite dalle altre: "15 ottobre 1983".

     All'art. 9, è soppresso il comma (2).

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.