§ 58.14.K - Legge 16 aprile 1981, n. 140.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:16/04/1981
Numero:140


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge [...]


§ 58.14.K - Legge 16 aprile 1981, n. 140. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

(G.U. 18 aprile 1981, n. 108)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata in modo tale che ciascuna risulti così composta:

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

     da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa con funzioni di vice-presidente;

     da due membri designati con voto limitato ad uno dal consiglio regionale della regione interessata;

     da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative;

     da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

     Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

     Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto nel primo comma, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

     In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali ovvero il sovraintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

     Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

     Le commissioni regionali possono costituire la loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

     Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 1 bis.

     Le commissioni regionali di cui all'art. 1 costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli in agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro.

     I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi, possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata.

     Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione stessa.

     Le commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono la denominazione di agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

     a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

     b) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi o sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

     c) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

     d) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi di intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

     e) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

     f) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

     g) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione;

     h) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione; tali forme di inserimento al lavoro possono essere sperimentate anche per particolari categorie di lavoratori difficilmente collocabili preventivamente individuate dalla commissione regionale;

     i) mantengono i necessari contatti con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

     Le agenzie, che agiscono nell'ambito delle direttive delle rispettive commissioni regionali per l'impiego ed in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera, effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro.

     Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione.

Art. 1 ter.

     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego.

     Presso le agenzie di cui all'art. 1-bis su richiesta delle commissioni regionali, può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici, dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le agenzie stesse possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale, comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Delle segreterie può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

     All'articolo 2 al primo comma dopo la parola territoriale è aggiunta la seguente: subcomunale;

     al secondo comma, le parole: da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori sono sostituite con le seguenti: da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

     al terzo comma, sono soppresse le parole: esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione;

     all'ultimo comma, le parole: ed all'osservatorio, ove istituito, di cui al precedente art. 1 sono sostituite con le seguenti: nonchè alla commissione regionale per l'impiego in particolare per l'attuazione dei compiti di cui al precedente art. 1 bis;

     dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento di lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati rispettivamente alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quinto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

     Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2 bis.

     I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego anche per ogni singola circoscrizione, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

     Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.

     Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

     I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto di lavoro, anche irregolare, od esercitare diversa attività lavorativa od imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste.

     Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

Art. 3 bis.

     Nelle regioni Campania e Basilicata è ammessa l'assunzione di lavoratori a norma della legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, secondo comma, lettera c), per opere o servizi necessari ai fini della ricostruzione. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo.

Art. 3 ter.

     Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei rapporti di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le commissioni regionali per l'impiego determinano la modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, e le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     I capitolati di appalto devono prevedere clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati; le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego, che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

     Articolo 5:

     il primo comma è sostituito con il seguente:

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, provvede alla assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali, sulla base di convenzioni stipulate tra queste ultime e le imprese singole o associate.

     Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis. Il commissario straordinario è autorizzato ad erogare ai cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni e iscritti nella prima e seconda classe delle liste del collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonchè agli stessi cittadini iscritti sempre nelle stesse classi nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981, un contributo straordinario, per mancato reddito, di L. 6.000 giornaliere per un massimo di ventisei giornate mensili sino all'avvio ai lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

     Il contributo di cui al comma precedente spetta a coloro che abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei familiari, quali risultano alla data del 23 novembre 1980, con reddito medio pro capite annuo non superiore a L. 1.500.000. Sono esclusi dal contributo stesso gli iscritti a corsi regolari di studio e di formazione professionale.

     L'onere di cui ai precedenti commi, valutato in complessive lire 100 miliardi, è a carico, quanto a lire 80 miliardi, del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; quanto a lire 20 miliardi, della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, mediante trasferimento, a tal fine, della somma stessa al predetto fondo.

     I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di formazione professionale sono cancellati dalle liste di disponibilità e decadono da ogni diritto.

     Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennità e i compensi spettanti per i corsi, nonchè con le indennità, il trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     I lavoratori che, avendo dichiarato la disponibilità ad essere utilizzati nei lavori di ricostruzione, aderiscono ad una offerta pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione in uno dei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata beneficiano, se la distanza è superiore a 20 chilometri dal luogo di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se tale distanza è superiore ai 50 chilometri e lasciano il comune di residenza, beneficiano di una indennità forfettaria di lire 400.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa extra retributiva, giornaliera di L. 3.000 lorde per un periodo non superiore a sei mesi.

     La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul fondo per la mobilità della manodopera di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

Art. 6 bis.

     Le norme contenute nel presente decreto restano in vigore fino al 30 giugno 1983.

Art. 6 ter.

     Per far fronte alle particolari esigenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 agli enti locali della Basilicata e della Campania, i giovani a suo tempo impegnati per l'attuazione dei progetti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, predisposti dalle suddette regioni, superate le prescritte prove d'idoneità e secondo l'ordine delle relative graduatorie uniche regionali, sono immessi, fino a concorrenza del 50 per cento dei posti disponibili, nei ruoli organici degli enti locali, per conto dei quali svolgono la loro attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ferma restando la facoltà prevista dall'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli stessi, per la parte risultante eccedente dopo le predette operazioni, sono collocati in un ruolo speciale temporaneo regionale, in attesa di formale provvedimento per l'immissione in ruolo presso gli enti locali e le regioni, continuando a prestare la propria attività secondo quanto previsto dall'art. 26-quater del succitato decreto-legge.

     Gli enti interessati adottano i relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 1981.

Art. 6-quater. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora, anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata, che viene sottoposto alle rispettive commissioni regionali per l'impiego entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del piano di cui al precedente comma provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     Fino al 30 giugno 1983 e per le finalità di cui al presente articolo la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici dei servizi statali dell'impiego potrà essere effettuata anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, e, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e 14, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

     La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, compresi il programma di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale in servizio presso le regioni Campania e Basilicata, valutata in complessive lire 30 miliardi per il periodo 1981-83 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     All'onere di lire 10 miliardi valutato per l'anno 1981 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Servizio nazionale dell'impiego".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall' art. 31 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.