§ 98.1.27642 - D.L. 6 giugno 1981, n. 284 .
Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/1981
Numero:284


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al 31 maggio 1983
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 18.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27642 - D.L. 6 giugno 1981, n. 284 [1] .

Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(G.U. 9 giugno 1981, n. 156)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al 31 maggio 1983 [2] .

     Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 3.386.250 ore per l'anno 1983 [3] .

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 18.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 1 agosto 1981, n. 431.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.