§ 98.1.27699 - D.L. 10 gennaio 1983, n. 3 .
Misure urgenti in materia previdenziale


Settore:Normativa nazionale
Data:10/01/1983
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Unificazione dei termini di versamento e codificazione unica
Art. 2.  Poteri degli ispettori di vigilanza
Art. 3.  Sospensione della prescrizione in materia contributiva
Art. 4.  Omesso versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali. - Sanzione penale o disposizioni transitorie
Art. 5.  Denunce nominative
Art. 6.  Denunce nominative dei lavoratori dipendenti da amministrazioni statali
Art. 7.  Conferme di contribuzioni previdenziali
Art. 8.  Accreditamento dei contributi settimanali ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
Art. 9.  Prestazioni ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata
Art. 10.  Indennità di malattia e maternità
Art. 11.  Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni
Art. 12.  Norme in materia di pensionamento anticipato e d'integrazione salariale
Art. 13.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27699 - D.L. 10 gennaio 1983, n. 3 [1].

Misure urgenti in materia previdenziale

(G.U. 10 gennaio 1983, n. 8)

 

 

     Art. 1. Unificazione dei termini di versamento e codificazione unica

     I datori di lavoro versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata.

     I versamenti sono effettuati a mezzo di modulo unico recante le informazioni richieste da ciascuna amministrazione interessata, verificabili dalle amministrazioni stesse mediante controlli incrociati.

     E' attribuita ai datori di lavoro una codificazione unica per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con le gestioni previdenziali ed assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

     Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di cui al primo comma ed emanante le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

 

          Art. 2. Poteri degli ispettori di vigilanza

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro addetti alla vigilanza sono conferiti i poteri:

     a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai lavoratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

     b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

     I funzionari, di cui al comma precedente, possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale all'ispettorato del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza; essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga.

     I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro addetti alla vigilanza l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, o forniscono notizie errate o incomplete, sono tenuti a versare agli istituti da cui dipendono i predetti funzionari, a titolo di sanzione amministrativa, rispettivamente, una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000 nonchè una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

     I funzionari di cui al primo comma sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

          Art. 3. Sospensione della prescrizione in materia contributiva

     I termini di prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 32 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospesi per un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto-legge ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e i libri matricola.

 

          Art. 4. Omesso versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali. - Sanzione penale o disposizioni transitorie

     L'omesso versamento nel termine delle ritenute previdenziali operate dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, è punito a norma dell'art. 646, ultimo comma, del codice penale. La permanenza nel reato cessa, oltre che con il passaggio in giudicato della sentenza in ordine al medesimo, con il versamento delle somme dovute e relativi accessori.

     Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva fino a quattro volte quella dovuta, per la parte a proprio carico, e da due a quattro volte per la parte a carico dei lavoratori, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

     Entro il 30 giugno 1983, il datore di lavoro, in regola con il versamento dei contributi per il periodo dal 1° ottobre 1982, è ammesso a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e l'obbligazione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento di contributi stessi, ivi compresi, quelli di cui all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali.

     La regolarizzazione di cui al comma precedente è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

     Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il 30 giugno 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al precedente comma terzo.

     Per le imprese, che alla data del 30 giugno 1983, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata.

     La procedura di cui ai commi precedenti trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

     Decade dal beneficio di cui al presente articolo il datore di lavoro che omette di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 dicembre 1983.

     Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalità per i versamenti.

 

          Art. 5. Denunce nominative

     Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonchè di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modello predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

     Al datore di lavoro che non provvede, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste all'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 6. Denunce nominative dei lavoratori dipendenti da amministrazioni statali

     Il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte delle amministrazioni dello Stato, della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, è prorogato al 31 dicembre di ciascun anno. Alla stessa data è prorogato il termine per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta.

     Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980, e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato art. 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 31 luglio 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

          Art. 7. Conferme di contribuzioni previdenziali

     Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1982 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1983, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

     I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1983 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1982 per la predetta categoria, ulteriormente aumentati secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

     Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per l'anno 1983 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita per l'anno 1982 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

     Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'art. 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1983.

 

          Art. 8. Accreditamento dei contributi settimanali ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali

     Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1982 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.

     In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, o che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata o accreditata figurativamente compresa nell'anno.

     Per l'anno di presentazione della domanda di pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo.

     Le disposizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e agli operai agricoli.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 il primo ed il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto semprechè per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

     In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva a 24 ore lavorative".

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.

     L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

     Ai fini dell'accertamento del diritto alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1982, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sono stabiliti gli stessi requisiti minimi di contribuzione previsti dalla norme vigenti per i braccianti agricoli non eccezionali uomini.

     Per il raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente possono essere computati, in favore dei lavoratori agricoli, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri versati o accreditati.

     Con effetto dal 1° gennaio 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

     I contributi versati od accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1983 in numero inferiore a 156 o a 104 giornate per anno, sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23.

     Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono comunque essere computati più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

     I lavoratori agricoli, che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 156 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli obbligatori fino alla concorrenza del predetto numero.

 

          Art. 9. Prestazioni ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata

     Ai lavoratori agricoli di cui all'art. 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1986 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate annue.

     Ai lavoratori di cui al comma precedente è riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente almeno 51 giornate nel 1983, 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985, e 76 giornate nel 1983, 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985, 151 nel 1986. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. I lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni di cui al primo comma per gli anni in cui non si verifichino le predette condizioni.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione d'invalidità al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

     L'istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero.

 

          Art. 10. Indennità di malattia e maternità

     A decorrere dal 1° gennaio 1983, le prestazioni economiche per malattia sono corrisposte per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento indennizzabile e per il quale sia dovuto il relativo contributo. Il periodo indennizzabile non può eccedere, in ogni caso, il limite massimo di durata previsto dalle vigenti disposizioni.

     Non possono essere corrisposte indennità economiche di malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

     Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le indennità relative a un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Nel caso in cui il lavoratore nell'arco dei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, l'indennità economica è concessa per un periodo massimo di trenta giorni ed è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

     I lavoratori agricoli iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all' art. 7, n. 5), deldecreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno stesso. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima previsti in materia.

     Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle lavoratrici madri ai fini dell'erogazione delle indennità economiche di maternità previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

     Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla predisposizione degli schemi-tipo di convenzione di cui all'art. 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'intesa tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

     Entro i trenta giorni successivi all'adozione delle convenzioni, le unità sanitarie locali predispongono un servizio idoneo ad assicurare, entro i tre giorni dalla richiesta, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro.

     L'omesso apprestamento del servizio entro il termine prefissato comporta l'immediata nomina di un commissario che provvede entro i successivi trenta giorni.

 

          Art. 11. Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni

     A decorrere dal 1° febbraio 1983, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale dipende per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonchè delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione al trattamento minimo non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo come sopra determinato. Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

     Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

     Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo d'importo più elevato o, a parità d'importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione e inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

     Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

     Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983, nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalità indicate dalle gestioni previdenziali competenti, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio cumulato con quello del coniuge.

     Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidata con decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati è attribuito l'importo del trattamento minimo vigente al 31 gennaio 1983, maggiorato degli aumenti nel frattempo maturati in base alla perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.

     Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorchè il fatto costituisca reato.

     Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

     Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza in sede di prima attuazione del presente articolo, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

 

          Art. 12. Norme in materia di pensionamento anticipato e d'integrazione salariale

     Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1983.

     L'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

     Le norme contenute nell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

     L'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciale, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

          Art. 13.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 11 marzo 1983, n. 638, restano validi gli atti ed i provvedimenti ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, comma terzo, del presente decreto.