§ 5.4.155 - D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:29/06/2010
Numero:128


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
Art. 2.  Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
Art. 3.  Modifiche alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 4.  Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni


§ 5.4.155 - D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(G.U. 11 agosto 2010, n. 186 - S.O. n. 184)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

     Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

     Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la possibilità di adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2010;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 22 giugno 2010;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 giugno 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le politiche europee, per i beni e le attività culturali, per i rapporti con le regioni, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, per la semplificazione normativa, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto» sono inserite le seguenti: «degli obblighi internazionali,».

     2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è soppresso;

     b) il comma 2 è soppresso;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

     d) i commi 4 e 5 sono soppressi.

     3. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente Parte prima» e le parole: «del Trattato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi internazionali e del diritto comunitario»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purchè sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.».

     4. All'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «desumibili dalle norme del» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nel presente»;

     b) al comma 4 è inserito il seguente periodo: «Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo».

 

     Art. 2. Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

     «c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.»;

     b) all'articolo 4, comma 2, le parole «di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto»;

     c) all'articolo 4, comma 4, è aggiunta la seguente lettera:

     «c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.»

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);»;

     b) al comma 1, dopo la lettera i), sono introdotte le seguenti lettere:

     «i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;

     i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

     i-quater) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

     i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;

     i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente;

     i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

     i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;

     i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;»;

     c) al comma 1, le lettere l) ed l-bis) sono sostituite dalle seguenti:

     «l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

     l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;»;

     d) al comma 1, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:

     «l-ter) migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

     1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

     2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

     3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;»;

     e) al comma 1, lettera m), le parole «piani, programmi o» sono soppresse, le parole«possono avere un impatto significativo sull'ambiente» sono sostituite con le parole «possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente»;

     f) dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere:

     «m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

     m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;»

     g) al comma 1, lettera o), dopo le parole «patrimonio culturale» sono inserite le parole «secondo le previsioni di cui all'articolo 26»;

     h) al comma 1, la lettera o-bis) è sostituita dalla seguente:

     «o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;»;

     i) al comma 1, lettera p) dopo le parole «nel caso di progetti», aggiungere le parole «ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti»;

     l) al comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente lettera:

     «r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;».

     3. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole «che possano avere impatti significativi sull'ambiente», sono sostituite dalle seguenti «che producano impatti significativi sull'ambiente», e dopo le parole «all'articolo 12» sono aggiunte le seguenti parole: «e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento»;

     b) al comma 3-bis, le parole «se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente», sono sostituite dalle parole «se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente»;

     c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma:

     «3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

     d) al comma 4, lettera a) le parole «coperti dal segreto di Stato» sono sostituite dalle parole «ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

     e) al comma 5, dopo le parole «impatti significativi» sono inserite le parole «e negativi»;

     f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

     a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

     b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;

     c) i progetti elencati nell'allegato IV;»

     g) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «difesa nazionale» sono inserite le parole «non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a)»;

     h) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

     «12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

     13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

     a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto;

     b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;

     14. Per gli impianti ove è svolta una attività di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonchè per le loro modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, commi 6 e 7, del presente decreto.

     15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo, nonchè per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.

     16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

     a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

     b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

     c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;

     d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

     e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

     f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

     17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonchè di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».

     4. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

     «4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

     4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.»;

     b) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.»;

     c) al comma 7 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purchè con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relative consultazione;»

     d) al comma 7 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

     «e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;

     e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

     «9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.».

     5. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte.»;

     c) al comma 2, le parole «di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato VIII del presente decreto» e le parole «ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 8-bis».

     6. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è introdotto il seguente articolo:

 

     «Art. 8 bis. Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC

     1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

     2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.».

     7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

     8. All'articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole successive alla parola «dell'allegato» sono sostituite dalle parole «XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.»;

     b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

     «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.

     1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies.»;

     c) al comma 2, le parole «dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle parole «dell'allegato VIII del presente decreto»,al secondo periodo la parola «assicurata» è sostituita dalla parola «disposta» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo».

     9. All'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «verifica di assoggettabilità» sono inserite le parole «limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis».;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.».

     10. All'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «commi 3 e 3-bis» e le parole «su supporto cartaceo ed informatico» sono sostituite dalle parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»;

     b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».

     11. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole «novanta giorni» sono inserite le parole «dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo»;

     b) al comma 4 dopo le parole «del livello di dettaglio del piano o del programma.» sono inserite le parole «Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.».

     12. All'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte le parole «in forma scritta»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. ».

     13. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «inoltrati ai sensi dell'articolo 14» sono aggiunte le parole «e dell'articolo 32, nonchè i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32» e dopo il primo periodo, è inserito il seguente periodo: «La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma».

     14. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «è trasmesso» sono sostituite dalle parole «sono trasmessi».

     15. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     «Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.».

     16. All'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola «assoggettabilità» sono inserite le parole «limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7».

     17. All'articolo 20, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto» sono sostituite dalle parole «in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»;

     b) al comma 1, la lett. b) è sostituita dalla seguente:

     «b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente»;

     c) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

     «c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»;

     e) al comma 5, le parole «ambientali significativi» sono sostituite dalle parole «negativi e significativi sull'ambiente» e le parole «o non costituisce modifica sostanziale» sono soppresse;

     f) al comma 6, le parole «impatti significativi» sono sostituite dalle parole «impatti negativi e significativi sull'ambiente» e le parole: «o costituisce modifica sostanziale» sono soppresse.

     18. All'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «, della quale è fornita una copia in formato elettronico,» sono sostituite dalle parole «in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»;

     b) al comma 2, le parole «apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede» sono sostituite dalle parole «all'esito delle attività di cui al comma 1»;

     c) al comma 4 dopo le parole «La fase di consultazione» sono aggiunte le seguenti parole «di cui al comma 1».

     19. All'articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la parola «di» è soppressa;

     b) al comma 3 dopo le parole «La documentazione è depositata» sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,» e le parole «in un congruo numero di copie» sono soppresse;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare».

     20. All'articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole «su sito web dell'autorità competente.» sono aggiunte le parole «Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.»;

     b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     «9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.»

     c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.»

     d) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:

     «10. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.

     21. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «novanta giorni» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere.»;

     b) al comma 3 le parole «Conferenza dei servizi eventualmente indetta» sono sostituite dalle parole «Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta», ed è aggiunto il seguente periodo: «A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.»;

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

     «3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 26.».

     22. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, prima delle parole «l'autorità competente» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 24»;

     b) al comma 2, primo periodo le parole «del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle parole «dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24» e all'ultimo periodo, le parole «e del principio della fissazione di un termine del procedimento» sono sostituite dalle parole «e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto»;

     c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

     «2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»;

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.»;

     e) dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi:

     «3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

     3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.»;

     f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.».

     23. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, le parole «Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali» sono sostituite dalle parole «Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

     «1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.».

     24. Dopo l'articolo 29 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è introdotto il seguente Titolo:

 

     «Titolo III-bis

     L'autorizzazione integrata ambientale

 

Art. 29 bis. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili

     1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purchè siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.

     3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

Art. 29 ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale

     1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

     a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;

     b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;

     c) le fonti di emissione dell'impianto;

     d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;

     e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonchè un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

     f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;

     g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;

     h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonchè le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;

     i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;

     l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.

     2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

     3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonchè altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

     4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

 

Art. 29 quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

     1. Per gli impianti di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.

     2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.

     3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonchè gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.

     4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

     5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.

     8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

     9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.

     10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

     11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

     12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonchè l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.

     13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.

     14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

     15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

 

Art. 29 quinquies. Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale

     1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente titolo da parte delle autorità competenti.

 

Art. 29 sexies. Autorizzazione integrata ambientale

     1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

     2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.

     3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonchè i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

     4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

     5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato XI.

     6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonchè l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

     7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

     8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termine stabilito dall'articolo 29-quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

     9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

 

Art. 29 septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

     1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

 

Art. 29 octies. Rinnovo e riesame

     1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

     2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

     3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.

     4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

     a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

     b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

     c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

     d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

     5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

     6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.

 

Art. 29 nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore

     1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

     2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

     3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 29-octies, comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.

     4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

 

Art. 29 decies. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

     1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.

     2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.

     3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

     a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

     b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonchè al rispetto dei valori limite di emissione;

     c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

     4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

     5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

     6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

     7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

     8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

     9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

     a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

     b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

     c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

     10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

     11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

 

Art. 29 undecies. Inventario delle principali emissioni e loro fonti

     1. I gestori degli impianti di cui all'allegato VIII trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

     3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.

     4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.

 

Art. 29 duodecies. Comunicazioni

     1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, i dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i successivi aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchè un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.

     2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalità di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.

 

Art. 29 terdecies. Scambio di informazioni

     1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato VIII e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base dell'apposito formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE del 2 marzo 2006 della Commissione europea, e successive modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonchè alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attività di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.

     4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

 

Art. 29 quattuordecies. Sanzioni

     1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

     3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

     4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1.

     5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. 6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.

     7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

     9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.

     10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.».

     25. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, nonchè di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti.

     2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonchè di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonchè degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.»;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

     «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonchè agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2 .»

     26. All'articolo 32, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «o progetti» sono sostituite dalle parole «, progetti e impianti», le parole «nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21» sono sostituite dalle parole «nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis», dopo le parole «notifica dei progetti e» le parole «di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto» sono sostituite dalle parole «di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.»;

     c) al comma 3, dopo le parole «province autonome», sono introdotte le parole «nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri» e le parole «quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri» sono soppresse;

     d) al comma 4, dopo le parole «del proponente» sono inserite le parole «o del gestore» e dopo le parole «a carico della finanza pubblica» sono introdotte le parole «, che deve provvedervi su richiesta dell'autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorità competente e gli Stati consultati.»;

     e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

     «5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2.

     5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.»

     27. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:

 

     «Art. 32 bis. Effetti transfrontalieri

     1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinchè, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.»

     28. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

     «3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonchè i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonchè della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e modalità, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

     3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.»;

     b) al comma 4 le parole «all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite dalle parole «all'articolo 8-bis» e le parole «all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalle parole «al comma 3-bis».

     29. All'articolo 34, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, le parole «entro due anni» sono sostituite dalle parole «entro un anno».

     b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall'autorità competente».

     c) al comma 9, prima delle parole «Le modifiche agli allegati» sono introdotte le parole «Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter»;

     d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti commi:

     «9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalità, possono essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale.

     9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea».

     30. All'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «Le regioni», sono inserite le parole «ove necessario»;

     b) al comma 2-ter, le parole «VAS e di VIA» sono sostituite dalle parole «VAS, VIA ed AIA»;

     c) dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

     «2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle altre normative vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.

     2-quinquies. La sanzione prevista dall'articolo 29-quattuordecies, comma 1, non si applica ai gestori di impianti esistenti o di impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i quali abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini stabiliti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 aprile 2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio.

     2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.

     2-septies. L'autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autorità competente può avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.

     2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente.

     2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilità in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.».

     31. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole, «del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto».

     32. Dopo l'Allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono inseriti i corrispondenti Allegati VIII, IX, X, XI, XII al presente decreto.

 

     Art. 3. Modifiche alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali di qualità dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento, nonchè nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.» ;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini sia della costruzione che dell'esercizio.»;

     2. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente;»;

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;»;

     c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;»;

     d) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;»;

     e) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

     «i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purchè in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;

     i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);»;

     f) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     «l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio;»;

     g) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

     «m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati;»;

     h) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

     «m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per le attività di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo;»

     i) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     «n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto;»;

     l) alla lettera o), le parole «e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore» sono soppresse e la parola «impianti» è sostituita dalla parola «stabilimenti»;

     m) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

     «p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalità di versamento per la copertura delle spese relative ai controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;»;

     n) la lettera q) è sostituita dalla seguente:

     «q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.»;

     o) alla lettera v) le parole «, misurato» sono sostituite dalle parole «o per singola classe di inquinanti, calcolato»;

     p) alla lettera aa), punto 1, le parole «dell'impianto» sono sostituite dalle parole «degli impianti e delle attività»;

     q) alla lettera ee) le parole «dell'impianto in condizione di regime» sono sostituite dalle parole «dell'attività cui l'impianto è destinato;»;

     r) alla lettera gg), è aggiunto il seguente ultimo periodo «L'impianto di combustione si considera anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo sulla base dei criteri previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter);»;

     s) alla lettera oo) dopo le parole «solventi organici utilizzato» sono aggiunte le parole «in uno stabilimento»;

     t) alla lettera pp) le parole «a ciclo continuo» sono sostituite dalle parole «su tutto l'arco della settimana»;

     u) la lettera ss) è soppressa.

     3. All'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.»;

     c) al comma 2, le parole «un impianto» sono sostituite dalle seguenti «uno stabilimento» e le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonchè, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

     b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.»;

     d) al comma 3 le parole «Ai fini del rilascio dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti «Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi», le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 14, comma 3,», il periodo «Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta» è sostituito dal seguente: «Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta», dopo le parole «entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa;» è aggiunto il seguente periodo: «in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni;», le parole «decorso tale termine» sono sostituite dalle parole «decorsi tali termini» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma 8»;

     e) al comma 4, lettera b), dopo le parole «del gestore» sono inserite le parole «, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli.»;

     f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento. Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non può stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale.»;

     g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonchè il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.»;

     h) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.»;

     i) al comma 8, il periodo «Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo» è sostituito dal seguente: «Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.», le parole «Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo.» sono soppresse, le parole «di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.» sono sostituite dalle parole «di provvedere successivamente.», e il periodo «Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11» è sostituito dal seguente: «E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.»;

     l) i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti commi:

     «10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

     11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.»;

     m) i commi da 12 a 16 sono soppressi.

     4. All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni»;

     b) al comma 1, le parole «un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale» sono sostituite dalle parole «ciascun impianto e di ciascuna attività»;

     c) al comma 4, la parola «luogo» è sostituita dalla parola «stabilimento» e dopo le parole «come un unico impianto», è aggiunto il seguente periodo: «disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2»;

     d) al comma 5, le parole «o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4,» sono soppresse;

     e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

     «6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può consentire un impianto avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. L'autorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.

     7. Ove opportuno, l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purchè le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).»;

     f) Al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 è realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione».

     5. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività»;

     b) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti.

     2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del presente decreto.

     3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le attività previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.

     4. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purchè ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

     5. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.

     6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

     7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi può sempre stabilire, per effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni più severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4.»;

     c) i commi 8, 9 e 10 sono soppressi;

     d) al comma 14 le parole «in cui si verificano guasti» sono sostituite dalle parole «in cui si verificano anomalie o guasti», le parole «l'eventualità di tali guasti» sono sostituite dalle parole «l'eventualità di tali anomalie o guasti», le parole «Se si verifica un guasto» sono sostituite dalle parole «Se si verifica un'anomalia o un guasto», dopo le parole «non si applicano i valori limite di emissione.» è inserito il seguente periodo: «In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.» e dopo le parole «nel più breve tempo possibile», è inserito il seguente periodo: «e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana»;

     e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

     «15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attività di cui all'articolo 275.»

     f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

     «17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI, prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di misura e le modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione relativi ai controlli di competenza del gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in vigore di tale decreto.»;

     g) dopo il comma 17, come modificato dalla lettera f) del presente comma, sono aggiunti i seguenti commi:

     «18. Le autorizzazioni alle emissioni e le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate, anche in sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i metodi di campionamento e di analisi, individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, anche se diversi da quelli di competenza del gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a metodi diversi da quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2.

     19. Se i controlli di competenza del gestore e i controlli dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione, l'autorità competente provvede ad aggiornare tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione.

     20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato. Le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei controlli dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, divergono in merito alla conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se si verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma 18.».

     6. All'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.»;

     b) al comma 2 le parole «categorie di impianti» sono sostituite dalle parole «categorie di stabilimenti», le parole «singola categoria di impianti» sono sostituite dalle parole «singola categoria», dopo le parole «le prescrizioni,» sono inserite le seguenti «anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,», le parole «all'articolo 271, commi 6 e 8» sono sostituite dalle parole «all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.», le parole «l'autorità competente deve in ogni caso procedere entro due anni» sono sostituite dalle parole «l'autorità competente deve in ogni caso procedere entro cinque anni», le parole «per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto» sono sostitute dalle parole «per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.», le parole «gestori degli impianti» sono sostituite dalle parole «gestori degli stabilimenti», dopo le parole «la propria adesione all'autorità competente», sono inserite le parole «o ad altra autorità da questa delegata», prima delle parole «alle quali comporta» è aggiunta la parola «obbligatoria», prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente «Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.»;

     d) al comma 4, le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle parole «commi 1, 2 e 3»;

     e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

     «4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.».

     f) al comma 5, le parole «Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale nè» sono sostituite dalle parole «Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed ».

     7. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7, le parole «ad aggiornare» sono sostituite dalle parole «a rinnovare»;

     b) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

     «9. Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

     10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.»;

     c) al comma 13, le parole «di cui alla parte IV, paragrafo I, dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto, calcolati» sono sostituite dalle parole «calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,»;

     d) al comma 15 la lettera l) è soppressa;

     e) dopo il comma 15 è inserito il seguente comma:

     «16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonchè di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.».

     8. All'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

     «7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.».

     9. All'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo le parole «Se nello stesso luogo» sono sostituite dalle parole «Se nello stesso stabilimento», dopo le parole «a ciascuna di tali attività si applicano,» sono aggiunte le parole «secondo le modalità di cui al comma 7,» secondo periodo le parole «nello stesso luogo» sono sostituite dalle parole «nello stesso stabilimento» e al terzo periodo, la parola «autorizzato» è soppressa;

     b) al comma 4, le parole «conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III» sono sostituite dalle parole «dello stabilimento in conformità all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo e nell'Allegato III», dopo le parole «alla parte quinta del presente decreto» sono aggiunte le parole «oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3.», il periodo: «Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4.» è soppresso e le parole «gestore delle attività» sono sostituite dalle parole «gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attività»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'articolo 270.»,

     d) al comma 8 il periodo «Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate da uno o più impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali,» è sostituito dal seguente: «Se le attività di cui al comma 2 sono esercitate presso uno stabilimento autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima del 13 marzo 2004,», il periodo «Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano anteriori al 2006.» è sostituito dal seguente: «Tali stabilimenti si considerano anteriori al 2006 o anteriori al 1988 sulla base dei criteri di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i) e i-bis).» e le parole «impianti di cui al comma 20» sono sostituite dalle parole «stabilimenti di cui al comma 20»;

     e) al comma 10, la parola «VI» è sostituita dalla parola «IV»;

     f) al comma 11 le parole «gestore delle attività» sono sostituite dalle parole «gestore degli stabilimenti nei quali sono esercitate le attività» e le parole «degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali» sono sostituite dalle parole «provenienti dagli stabilimenti in cui si effettuano le attività»;

     g) al comma 16, le parole «purchè le emissioni totali» sono sostituite dalle parole «purchè, sin dalle date di adeguamento previste dal comma 8, le emissioni totali»;

     h) al comma 18, le parole «decisione 2002/529/CE del 27 giugno 2002» sono sostituite dalle parole «decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007»;

     i) il comma 19 è soppresso;

     l) al comma 20 le parole «I gestori degli impianti a ciclo chiuso» sono sostituite dalle parole «I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso», secondo periodo le parole «ai sensi dell'articolo 272, l'adesione alle quali» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali».

     10. All'articolo 276, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole «comma 16» sono sostituite dalle parole «comma 10»;

     b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

     «6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.».

     11. All'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «gli impianti di distribuzione» sono sostituite dalle parole «gli impianti di distribuzione, i distributori»;

     b) ai commi 3 e 4, le parole «di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934» sono sostituite dalle parole «previsti dalla vigente normativa».

     12. All'articolo 278, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

     c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.».

     13. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

     «1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

     «2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.»;

     c) al comma 3, le parole «comma 5 o comma 15» sono sostituite dalle parole «comma 6»;

     d) al comma 4, le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma 6».

     14. All'articolo 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, ovunque ricorra la parola «impianti», essa è sostituita dalla parola «stabilimenti», al terzo periodo, dopo le parole «della precedente autorizzazione.» sono aggiunte le parole «L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.» e dopo le parole «in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti» sono soppresse le parole «dall'articolo 269, comma 3,», le parole «fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti parole «fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269», alla lettera a) le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011», alla lettera b) le parole «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2013», alla lettera c) le parole «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2014» e le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2015»;

     b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione è stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 è sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorità competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione.

     3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

     4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione all'autorità competente o all'autorità da questa delegata; è fatto salvo il potere dell'autorità competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.»;

     c) al comma 5, le parole «con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2,» sono soppresse, le parole «il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle parole «il Ministro dello sviluppo economico» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo «I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.» e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»;

     d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. L'adozione, da parte dell'autorità competente o della regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine l'autorità che adotta l'atto ne dà tempestiva comunicazione al Ministero.»;

     e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

     «10. A fini di informazione le autorità competenti rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272.»;

     f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

     «11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si può avvalere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     15. L'articolo 282 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     «Articolo 282

     Campo di applicazione

 

     1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore.

     2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I.».

     16. All'articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) è sostituita dalle seguente:

     «b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;»;

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;»;

     c) la lettera h) è sostituita dalla seguente lettera:

     «h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;»;

     d) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale;»;

     e) la lettera l) è sostituita dalla seguente lettera:

     «l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;».

     17. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     «Articolo 284

     Installazione o modifica

 

     1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinchè tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

     2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.».

     18. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

     «Articolo 285

     Caratteristiche tecniche

 

     1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.».

     19. All'articolo 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni;

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.»;

     b) al comma 2, dopo le parole «i documenti» sono inserite le parole «o le dichiarazioni» e le parole «dalla denuncia di cui all'articolo 284» sono sostituite dalle parole «dal libretto di centrale»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale verifica non è richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto».

     20. All'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale» sono sostituite dalle parole «da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonchè le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.»;

     b) al comma 4, dopo la parola «consente» sono inserite le parole «, ove previsto dalla legge regionale,»;

     c) al comma 5, le parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse e le parole «all'Ispettorato» sono sostituite dalle parole «all'autorità che ha rilasciato il patentino»;

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.».

     21. All'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

     «1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.»;

     b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma 1;

     b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;»;

     c) al comma 3 nelle lettere b), c) e d) ovunque ricorrano le parole «nella denuncia» sono sostituite dalle parole «nell'atto»;

     d) al comma 5, le parole «di cui all'articolo 286» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293»;

     e) al comma 7 le parole «0.322 MW» sono sostituite dalle parole «0.232 MW» e le parole «con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.» sono sostituite dalle parole «con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità indicata dalla legge regionale.»;

     f) il comma 8 è sostituito dal seguente comma:

     «8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

     22. All'articolo 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è soppresso;

     b) al comma 2 le parole «previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351» sono sostituite dalle parole «di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa»e le parole «dei valori limite di qualità dell'aria» sono sostituite dalle parole «dei valori di qualità dell'aria»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui è effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.»;

     d) dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4:

     «4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonchè indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore.».

     23. All'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «alle condizioni ivi previste.» sono inseriti i seguenti periodi «I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.».

     24. All'articolo 294 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente «Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun focolare, anche nei casi in cui più impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nel caso di impianti di combustione per i quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.»;

     c) al comma 3, le parole «complessiva pari o superiore a 1,5 MW» sono sostituite dalle parole «nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo «Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.».

     25. All'articolo 296, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «per chi ha effettuato la messa in commercio» sono soppresse.

     26. All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «all'articolo 281, comma 3» sono sostituite dalle parole «all'articolo 290, comma 3» e le parole «dell'articolo 281, comma 2» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 281, comma 3.»;

     b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

     «2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali è istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione è composta da due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, nè rimborsi spese».

     27. Al paragrafo 3, della parte III, dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «200 mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «2000 mg/Nm3» e al punto 2.3 della sezione 2 della parte IV del medesimo allegato le parole «3500 mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «350 mg/Nm3».

     28. L'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal corrispondente allegato IV al presente decreto.

     29. All'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parte I è soppressa;

     b) nella parte II, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Apparecchi indicatori.

     5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW.

     5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico.

     5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.»

     c) nella parte III, sezione 1, paragrafo 2, dopo le parole «286, comma 2,» sono inserite le seguenti « e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4,».

     30. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella parte I, sezione 2, le lettere l) e m) del paragrafo 1 e i paragrafi 3 e 4 sono soppressi ed è aggiunto, dopo il paragrafo 1, il seguente paragrafo 1-bis:

     «1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h) può essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.»;

     b) nella parte II, la tabella 1 della sezione 2 è sostituita dalla seguente:

 

Tipo

 

Materie volatili (b)

Ceneri (b)

Zolfo (b)

Umidità (b)

Potere calorifico inferiore (c)

 

 

%

%

%

%

MJ/Kg

 

Coke

1

 

≤ 12

 

≤ 12

 

Coke

metallurgico e da gas

2

≤ 2

≤ 10

≤ 1

≤ 8

≥ 27,63

metallurgico e da gas

Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele

3

≤ 13

≤ 10

≤ 1

≤ 5

≥ 29,31

Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele

Carbone da vapore

4

≤ 40

≤ 16

≤ 1

 

 

Carbone da vapore

Agglomerati di lignite

5

≤ 40

≤ 16

≤ 0,5

≤ 15

≥ 14,65

Agglomerati di lignite

Coke da

7 (a)

≤ 12

 

≤ 3

 

 

Coke da

petrolio

8 (d)

≤ 14

 

≤ 6

 

≥ 29,31

petrolio

Norma per l’analisi

 

ISO 562

UNI 7342

UNI 7584

UNI 7340

ISO 1928

 

 

     c) nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguente:

     «b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;» e la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.»;

     d) nella parte II, sezione 4, è inserito, dopo il paragrafo 1, il seguente paragrafo 1-bis:

     «1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta.»;

     e) nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, è inserito, dopo il punto 2.1, il seguente punto:

     «2.2 Modalità di combustione

     Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

     a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II è inferiore o uguale a 1 MW);

     b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 3 MW);

     c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 6 MW);

     d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;

     e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 20 MW);

     f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo.»;

     f) nella parte II, sezione 6, paragrafo 1, le parole «sostanze organiche non costituite da rifiuti.» sono sostituite dalle seguenti «sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purchè tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.»;

     g) nella parte II, sezione 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     3. Condizioni di utilizzo

     3.1 L'utilizzo del biogas è consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas è prodotto.

     3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui è richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3.

     3.3 Se la potenza termica nominale complessiva è superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).

     h) nella parte I, sezione 1, paragrafo 7, la parola «complessiva» è soppressa;

     i) nella parte I, sezione 1, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

     «9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui più impianti sono considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.»

     l) nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo indicati con «1» «3» e «4» con i seguenti: «1,0» 3,0» e «4,0».

     31. Al fine di qualificare come anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le singole attività sono stati oggetto di distinte autorizzazioni alle emissioni anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera come autorizzazione dello stabilimento e le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo.

     32. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

     33. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto è soppresso il paragrafo 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     34. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Per i fatti commessi durante questo periodo transitorio, le sanzioni previste dall'articolo 288, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

     35. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.

     36. Per i fatti commessi fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente prima di tale data.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Il decreto 24 aprile 2008, concernente modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, risulta abrogato dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis, dell'articolo 33;

     b) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 19 aprile 2006, salvi gli effetti delle domande presentate a norma dell'art. 2 e nei termini di cui all'allegato I del medesimo decreto.

     2. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA».

     3. Le disposizioni di cui al presente decreto fanno salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio.

     4. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore.

     5. Le procedure di VAS,VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

 

 

 

     ALLEGATI alla PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

     ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

 

     Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12

     1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III bis della seconda parte del presente decreto.

     2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

     1. Attività energetiche.

     1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

     1.3. Cokerie.

     1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

     2. Produzione e trasformazione dei metalli.

     2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

     2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

     2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

     a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

     b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorchè la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

     c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

     2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

     2.5. Impianti:

     a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

     b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

     2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.

     3. Industria dei prodotti minerali.

     3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

     3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

     3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

     3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

     3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.

     4. Industria chimica.

     Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

     4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

     a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

     b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

     c) idrocarburi solforati;

     d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

     e) idrocarburi fosforosi;

     f) idrocarburi alogenati;

     g) composti organometallici;

     h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

     i) gomme sintetiche;

     l) sostanze coloranti e pigmenti;

     m) tensioattivi e agenti di superficie.

     4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

     a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

     b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

     c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

     d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

     e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

     4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

     4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

     4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

     4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

     5. Gestione dei rifiuti.

     Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.

     5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

     5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

     5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

     5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

     6. Altre attività.

     6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

     a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

     b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

     6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

     6.4:

     a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

     b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

     c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

     6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

     6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

     a) 40.000 posti pollame;

     b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

     c) 750 posti scrofe.

     6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

     6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

     ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

     Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale

     1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).

     2. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del presente decreto).

     3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del presente decreto).

     4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).

     5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9)

     ALLEGATO X ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

     Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione

     Aria:

     1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.

     2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.

     3. Monossido di carbonio.

     4. Composti organici volatili.

     5. Metalli e relativi composti.

     6. Polveri.

     7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).

     8. Cloro e suoi composti.

     9. Fluoro e suoi composti.

     10. Arsenico e suoi composti.

     11. Cianuri.

     12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.

     13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).

     Acqua:

     1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico.

     2. Composti organofosforici.

     3. Composti organici dello stagno.

     4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.

     5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.

     6. Cianuri.

     7. Metalli e loro composti.

     8. Arsenico e suoi composti.

     9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.

     10. Materie in sospensione.

     11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).

     12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).

     ALLEGATO XI ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

     Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

     1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.

     2. Impiego di sostanze meno pericolose.

     3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.

     4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.

     5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.

     6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.

     7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.

     8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.

     9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.

     10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.

     11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.

     12. Informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali.

     ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

     Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale  1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;  2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;  3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;  4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

 

 

Soglie*

Classe di prodotto

Gg/ anno

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

200

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi

200

c) idrocarburi solforati

100

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

100

e) idrocarburi fosforosi

100

f) idrocarburi alogenati

100

g) composti organometallici

100

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

100

i) gomme sintetiche

100

l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile

100

m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati

100

n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

100

o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

300

 

* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.

 

    

      5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;

     6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

 

     ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

     ALLEGATO IV

 

     Impianti e attività in deroga

 

     Parte I

 

     Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1

     1. Elenco degli impianti e delle attività:

     a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;

     b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.

     c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

     d) Le seguenti lavorazioni tessili:

     - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;

     - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

     1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

     2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

     e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

     f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

     g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

     h) Serre.

     i) Stirerie.

     j) Laboratori fotografici.

     k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

     l) Autolavaggi.

     m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.

     n) Macchine per eliografia.

     o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

     p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi.

     q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.

     r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.

     s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.

     t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

     u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

     v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.

     w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

     x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.

     y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

     z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

    

Categoria animale e tipologia di allevamento

N° capi

 

 

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)

Meno di 200

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)

Meno di 300

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)

Meno di 300

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)

Meno di 300

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)

Meno di 1000

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento

Meno di 400

Suini: accrescimento/ingrasso

Meno di 1000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)

Meno di 2000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)

Meno di 25000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)

Meno di 30000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)

Meno di 30000

Altro pollame

Meno di 30000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)

Meno di 7000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)

Meno di 14000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)

Meno di 30000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)

Meno di 40000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)

Meno di 24000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)

Meno di 250

Struzzi

Meno di 700

 

     aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.

     bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

     cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.

     dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

     ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate .

     ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

     gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

     hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

     ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.

     jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.

     kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

 

     Parte II

 

     Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2

     1. Elenco degli impianti e delle attività:

     a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

     b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

     c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

     d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

     e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

     f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

     g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.

     h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.

     i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.

     l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

     m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

     n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

     o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.

     p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

     q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.

     r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.

     s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.

     t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.

     u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.

     v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

     z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.

     aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.

     bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.

     cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.

     dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

     ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

     ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

     gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

     hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

     ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.

     ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW

     mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

     nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

    

Categoria animale e tipologia di allevamento

N° capi

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)

Da 200 a 400

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)

Da 300 a 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)

Da 300 a 600

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)

Da 300 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)

Da 1000 a 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento

Da 400 a 750

Suini: accrescimento/ingrasso

Da 1000 a 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)

Da 2000 a 4.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)

Da 25000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)

Da 30000 a 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)

Da 30000 a 40.000

Altro pollame

Da 30000 a 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)

Da 7000 a 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)

Da 14000 a 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)

Da 30000 a 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)

Da 40000 a 80000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)

Da 24000 a 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)

Da 250 a 500

Struzzi

Da 700 a 1.500

 

     oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.