§ 56.6.155 - D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:11/05/2005
Numero:133


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Esclusioni
Art. 4.  Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti
Art. 5.  Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento
Art. 6.  Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE
Art. 7.  Procedure di ricezione dei rifiuti
Art. 8.  Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
Art. 9.  Valori limite di emissione nell'atmosfera
Art. 10.  Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti
Art. 11.  Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
Art. 12.  Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
Art. 13.  Residui
Art. 14.  Obblighi di comunicazione
Art. 15.  Informazione, accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico
Art. 16.  Condizioni anomale di funzionamento
Art. 17.  Accessi e ispezioni
Art. 18.  Spese
Art. 19.  Sanzioni
Art. 20.  Danno ambientale
Art. 21.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 22.  Procedura di modifica degli allegati


§ 56.6.155 - D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133. [1]

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.

(G.U. 15 luglio 2005, n. 163 - S.O. n. 122)

 

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

     1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonchè i rischi per la salute umana che ne derivino.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:

     a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

     b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

     c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonchè le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;

     d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

     c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 20.02 di cui all'allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sue modificazioni;

     d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonchè altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;

     e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d);

     f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in conformità del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purchè in entrambi i casi l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;

     g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;

     h) capacità nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;

     i) carico termico nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;

     l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

     m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo;

     n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1, paragrafo A, punto 4, lettera a);

     o) operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;

     p) autorizzazione: la decisione o più decisioni scritte da parte dell'autorità competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni, che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto; un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

     q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.

 

     Art. 3. Esclusioni

     1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:

     a) impianti che trattano esclusivamente una o più categorie dei seguenti rifiuti:

     1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

     2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;

     3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata;

     4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

     5) rifiuti di sughero;

     6) rifiuti radioattivi;

     7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

     8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi;

     b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.

 

     Art. 4. Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti

     1. Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento:

     a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

     b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

     2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:

     a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonchè in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;

     b) il calore generato durante il processo di incenerimento è recuperato per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono minimizzati in quantità e pericolosità e sono, ove possibile, riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati è effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai pertinenti requisiti del presente decreto.

     3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

     a) la capacità nominale e il carico termico nominale dell'impianto e le quantità autorizzate per le singole categorie dei rifiuti;

     b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;

     c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;

     d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;

     e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonchè la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;

     f) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.

     4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente per impianti di incenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonchè il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.

     5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attività che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

     7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale può essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 27.

     8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

     9. Qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.

     10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni otto anni.

 

     Art. 5. Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento

     1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:

     a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

     2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:

     a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

     3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

     4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.

     5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:

     a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonchè in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3;

     b) il calore generato durante il processo di coincenerimento è recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;

     c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati in quantità e pericolosità e sono riciclati e recuperati laddove tale processo risulti appropriato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati è effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente decreto.

     6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

     a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire;

     b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;

     c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;

     d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato 2, paragrafo C, punto 1;

     e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonchè la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;

     f) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.

     7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse dall'autorità competente per impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:

     a) le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, nonchè i loro flussi di massa minimi e massimi, nonchè il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti;

     b) il divieto di cui al comma 4;

     8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 4, è autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo, alle seguenti ulteriori condizioni:

     a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti requisiti:

     1) la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;

     2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

     3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;

     b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.

     9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attività che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni otto anni.

     11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

     12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

     13. Qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.

 

     Art. 6. Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE

     1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 è autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.

     2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 è inviata anche alla ASL territorialmente competente.

     3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione».

 

     Art. 7. Procedure di ricezione dei rifiuti

     1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonchè odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

     2. Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve almeno determinare la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente in base al codice dell'Elenco europeo dei rifiuti.

     3. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve acquisire informazioni sui rifiuti al fine di verificare, fra l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati agli articoli 4 e 5.

     4. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire le informazioni sui rifiuti che comprendano almeno i seguenti elementi:

     a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei rifiuti, il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del previsto processo di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;

     b) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.

     5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre applicare almeno le seguenti procedure di ricezione:

     a) deve essere verificata la documentazione prescritta dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonchè in entrata e in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;

     b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorità competente, per i quali il campionamento risulta inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformità all'autorizzazione nonchè alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.

     6. Le autorità competenti possono, in sede di autorizzazione, concedere parziali deroghe a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, lettera a), alle imprese che inceneriscono o coinceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purchè venga comunque garantito, mediante la previsione di eventuali prescrizioni specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti, il rispetto delle prescrizioni del presente decreto.

 

     Art. 8. Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento

     1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinchè le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonchè per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile.

     2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.

     3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.

     4. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'autorità competente può, in sede di autorizzazione, prevedere l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2 e 3, e 6, purchè nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:

     a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 1, paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2, paragrafo A, per il coincenerimento;

     b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui sopra.

     5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4 durante tali operazioni e fintantochè vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

     6. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se vengono coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.

     7. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione è subordinata almeno alle seguenti condizioni: siano adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale e che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.

     8. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:

     a) all'avviamento, finchè non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai sensi del comma 4;

     b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure della temperatura prescritta ai sensi del comma 4;

     c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.

     9. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto possibile.

     10. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità dell'aria.

     11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

     12. La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di coincenerimento deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.

 

     Art. 9. Valori limite di emissione nell'atmosfera

     1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo A.

     2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A.

     3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'allegato 1, e conseguentemente non si applica la «formula di miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.

     4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.

     5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B.

     6. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'Allegato 1.

     7. In sede di autorizzazione, l'autorità competente valuta la possibilità di concedere le specifiche deroghe previste negli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualità ambientale e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

 

     Art. 10. Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti

     1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

     2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonchè dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.

     3. L'autorizzazione stabilisce:

     a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato I, paragrafo D;

     b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;

     c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonchè la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;

     d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

     e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

     4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; è vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.

     5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a piè di impianto di trattamento.

     6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:

     a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

     b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

     c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.

     7. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.

     8. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.

     9. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

     10. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonchè ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento

     1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonchè le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche.

     2. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF. L'autorità competente può autorizzare l'effettuazione di misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in continuo, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.

     3. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

     4. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente.

     5. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonchè gli altri inquinanti, di cui al comma 2, per i quali l'autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.

     6. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su motivata richiesta dell'autorità competente, devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati nell'articolo 8:

     a) tempo di permanenza;

     b) temperatura minima;

     c) tenore di ossigeno.

     7. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.

     8. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo C, punto 1, e nell'allegato 2, paragrafo C, punto 1.

     9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorità che ha rilasciato la stessa.

     10. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 16.

     11. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

 

     Art. 12. Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.

     2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, paragrafo E, punto 1.

     3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo E, punto 2.

     4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorità che ha rilasciato la stessa.

     5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 16.

     6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

     7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche IRSA - CNR.

 

     Art. 13. Residui

     1. La quantità e la pericolosità dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati o recuperati in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso; i residui che non possono essere riciclati o recuperati devono essere smaltiti in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di polvere devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.

     3. Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonchè il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

 

     Art. 14. Obblighi di comunicazione

     1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre anni, alla Commissione europea una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalità previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991. La prima relazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2005.

 

     Art. 15. Informazione, accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico

     1. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

     2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinchè chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione dell'autorità competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalità.

     3. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovrà essere trasmessa all'autorità competente che la rende accessibile al pubblico con le modalità di cui al comma 2. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente decreto.

     4. L'autorità competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora.

     5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonchè della relazione di cui al comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici, dall'autorità competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

 

     Art. 16. Condizioni anomale di funzionamento

     1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.

     2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finchè sia ristabilito il normale funzionamento.

     3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

     4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 8.

     5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

 

     Art. 17. Accessi e ispezioni

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, i soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonchè del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.

     2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.

 

     Art. 18. Spese

     1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonchè quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione; sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi con disposizioni regionali.

     2. Le attività e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

     3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 19. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, non rispettando i valori di emissione previsti all'allegato 1, paragrafo D, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 10, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.

     9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 4, comma 9, o all'art. 5, comma 11, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.

     10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma 10, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 4, comma 9, o all'articolo 5, comma 11, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.

     11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, senza aver fornito o rinnovato la prescritta comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.

     12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma 3, o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

     13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 7, comma 6, o dell'articolo 8, comma 4, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.

     14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 9, comma 7, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.

     15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.

 

     Art. 20. Danno ambientale

     1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Chi non ottempera a queste prescrizioni è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997.

 

     Art. 21. Disposizioni transitorie e finali

     1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 28 febbraio 2006 [2].

     2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in occasione del rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai predetti articoli, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1. Ove il gestore richieda invece l'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.

     4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'ammissione delle attività di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata alla comunicazione di inizio di attività che dovrà comprendere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per l'avvio dell'attività di coincenerimento dei rifiuti la regione può chiedere la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacità massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:

     a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;

     b) la conformità delle attività di coincenerimento a quanto previsto dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e relative norme di attuazione.

     5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.

     6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.

     7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno studio di impatto ambientale contenente le seguenti informazioni:

     a) descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali;

     b) la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonchè ai piani di utilizzazione del territorio;

     c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli all'ambiente.

     8. All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7, l'autorità competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo 4.

     9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28 febbraio 2006, previsto nel comma 1, si applicano agli impianti esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [3].

     10. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 1999, le parole: «25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «50 parti per milione».

     10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 è fissato al 28 dicembre 2009 [4].

 

     Art. 22. Procedura di modifica degli allegati

     1. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente decreto si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attività produttive; ogniqualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto è adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata.

 

 

ALLEGATO 1

 

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti 

 

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

 

1. Valori limite di emissione medi giornalieri

 

a) 

Polveri totali (1) 

10 mg/m3 

 

 

 

b) 

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, 

 

 

espresse come carbonio organico totale (TOC) 

10 mg/m3 

 

 

 

c) 

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o 

10 mg/m3 

 

vapore, espressi come acido cloridrico (HCI) 

 

 

 

 

d) 

Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas 

1 mg/m3 

 

o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) 

 

 

 

 

e) 

Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo 

50 mg/m3 

 

(SO2) 

 

 

 

 

f) 

Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto 

200 mg/m3 

 

(NO2) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente alle polveri totali per impianti di incenerimento di rifiuti urbani esistenti alla data del 14 febbraio 1998, purché l'autorizzazione preveda che i valori medi giornalieri non superino 20 mg/m3.

(2) L'autorità competente può concedere deroghe relativamente al valore limite di emissione degli ossidi di azoto (NOX) per i seguenti impianti di incenerimento di rifiuti urbani esistenti alla data del 14 febbraio 1998:

a) impianti con capacità nominale superiore a 6 t/h, purché l'autorinazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 400 mg/m3:

- fino al 1° gennaio 2010, per quelli di capacità nominale superiore a 6 t/ora ma inferiore a 16 t/ora

- fino al 1° gennaio 2008, per quelli di capacità nominale superiore a 16 t/ora, ma che non scaricano acque reflue;

b) fino al 1° gennaio 2008 per impianti con capacità nominale pari o inferiore a 6 t/h, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 500 mg/m3.

 

2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti

 

 

 

100% (A) 

97% (B) 

 

 

 

 

 

 

100% (A) 

 

 

 

 

 

1) 

Polveri totali 

30 mg/m3 

10 mg/m3 

 

 

 

 

2) 

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, 

 

 

 

espresse come carbonio organico totale (TOC) 

20 mg/m3 

10 mg/m3 

 

 

 

 

3) 

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o 

60 mg/m3 

10 mg/m3 

 

vapore, espressi come acido cloridrico (HCI) 

 

 

 

 

 

 

4) 

Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas 

4 mg/m3 

2 mg/m3 

 

o vapore, espressi come acido fluoridrico (IF) 

 

 

 

 

 

 

5) 

Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo 

200 mg/m3 

50 mg/m3 

 

(SO2) 

 

 

 

 

 

 

 

Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto 

400 mg/m3 

200 mg/m3 

 

(NO2) (3) 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Fino al 1° gennaio 2010, l'autorità competente può concedere deroghe al rispetto del valore limite di emissione degli ossidi di azoto per impianti di incenerimento di rifiuti urbani esistenti alla data del 14 febbraio 1998, di capacità nominale fino a 16 t/ora, purché l'autorizzazione preveda che i valori medi sui 30 minuti non superino 600 mg/m3 per la colonna A o 400 mg/m3 per la colonna B.

 

3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in accordo con le norme CEN, ove emanate.

 

 

I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.

 

4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in accordo con le norme CEN, ove emanate.

 

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1) 

0,1 mg/m3 

b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2) 

0,01 mg/m3 

 

(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione «tossica equivalente». Per la determinazione della concentrazione «tossica equivalente», le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

 

 

FTE 

 

 

2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 

1 

 

 

1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 

0,5 

 

 

1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 

0,1 

 

 

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 

0,1 

 

 

1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 

0,1 

 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 

0,01 

 

 

- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 

0,001 

 

 

2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 

0,1 

 

 

2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 

0,5 

 

 

1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 

0,05 

 

 

1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 

0,1 

 

 

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 

0,1 

 

 

1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 

0,1 

 

 

2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 

0,1 

 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 

0,01 

 

 

1, 2 3, 4, 7, 8, 9 -Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 

0,01 

 

 

- Octaclorodibenzofurano (OCDF) 

0,001 

 

 

 

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

- Benz(a)antracene

- Dibenz(a,h)antracene

- Benzo(b)flunrantene

- Benzo(j) fluorantene

- Benzo(k)fluorantene

- Benzo(a)pirene

- Dibenzo(a,e)pirene

- Dibenzo(a,h)pirene

- Dibenzo(a,i)pirene

- Dibenzo(a,l)pirene

- Indeno (1,2,3 -cd) pirene

 

5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/m3 come valore medio giornaliero,

- 100 mg/m3 come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm3.

L'autorità competente può concedere deroghe per gli impianti di incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/m3 come valore medio orario.

 

B. NORMALIZZAZIONE

Condizioni di cui all'articolo 9, comma 4:

- temperatura 273 °K;

- pressione 101,3 kPa;

- gas secco,

nonché un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula:

Es = 21 - Os / 21 - Om x Em

nella quale:

Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;

Em = concentrazione di emissione misurata;

Os = tenore di ossigeno di riferimento;

Om = tenore di ossigeno misurato.

Nel caso di incenerimento unicamente di oli usati, come definiti all'articolo l, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, l'ossigeno di riferimento negli effluenti gassosi secchi è pari al 3%.

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.

 

C. VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella G.U. n. 5 del 1996, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;

b) il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito al paragrafo A, punto 5, primo trattino;

c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A del paragrafo A, punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione dì cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;

d) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e i furani e gli idrocarburi policiclici aromatici durante il periodo di campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punti 3 e 4;

e) sono rispettate le disposizioni del paragrafo A, punto 5, secondo trattino.

I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95%.

I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

 

- Polveri totali: 

30% 

 

 

- Carbonio organico totale: 

30% 

 

 

- Acido cloridrico: 

40% 

 

 

- Acido fluoridrico: 

40% 

 

 

- Biossido di zolfo: 

20% 

 

 

Biossido di azoto: 

20% 

 

 

- Monossido di carbonio: 

10% 

 

I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo, più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

 

D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO

1. Valori limite di emissione negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi

Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per campioni non filtrati.

 

 

 

 

95% 

 

 

100% 

 

a) Solidi sospesi totali (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 mg/l 

 

 

45 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) 

 

0,03 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) 

 

0,05 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (TI) 

 

0,05 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) 

 

0,15 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) 

 

0,2 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) 

 

0,5 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) 

 

0,5 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) 

 

0,5 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn) 

 

1,5 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (2) 

 

0,3 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (3) 

 

0,0002 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente ai solidi sospesi totali per gli impianti di incenerimento esistenti, purché l'autorizzazione preveda che l'80% dei valori misurati non superi 30 mg/l e nessuno di essi superi 45 mg/l.

(2) Calcolate come concentrazione «tossica equivalente» in accordo a quanto specificato al paragrafo A punto 4, nota 1.

(3) Determinati come specificato al paragrafo A punto 4, nota 2.

 

E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE DI SCARICO

1. Misurazioni

a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;

b) misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su campioni per sondaggio;

c) misurazioni almeno mensili, su di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);

d) misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, tali sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.

2. Valutazione dei risultati delle misurazioni

I valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) il 95 % e il 100 % dei valori misurati per i solidi sospesi totali non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettera a);

b) non più di una misurazione all'anno per i metalli pesanti supera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);

c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n).

 

 

ALLEGATO 2

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento

 

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

1. Formula di miscelazione

La seguente «formula di miscelazione» deve essere applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale di emissione «C» nel presente allegato.

Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nell'effluente gassoso derivante dal coincenerimento dei rifiuti è calcolato come segue:

 

(Vrifiuti x Crifiuti + Vprocesso x Cprocesso) / (Vrifiuti + Vprocesso) = C

 

Vrifiuti: volume dell'effluente gassoso derivante dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni indicate al paragrafo B dell'allegato 1.

Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo (fittizio) di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato nell'impianto.

Crifiuti: valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento stabiliti al paragrafo A dell'allegato 1.

Vprocesso: volume dell'effluente gassoso derivante dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno previsti dalla normativa ai fini della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per il pertinente tipo di impianto, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria non indispensabile per il processo. La normalizzazione per le altre condizioni è quella specificata al paragrafo B.

Cprocesso: valori limite di emissione indicati nel presente allegato per taluni settori industriali o, in caso di assenza di tali valori, valori limite di emissione degli inquinanti e del monossido di carbonio fissati dalla normativa statale o regionale per tali impianti quando vengono bruciati i combustibili normalmente autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali in massa.

C: valori limite totali di emissione e tenore di ossigeno individuati nel presente allegato per taluni settori industriali e per taluni inquinanti o, in caso di assenza di tali valori, valori limite totali di emissione da rispettare per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio. Il tenore totale di ossigeno di riferimento, che sostituisce il tenore di ossigeno di riferimento per la normalizzazione di cui al successivo paragrafo B, è calcolato sulla base dei tenori di ossigeno sopraindicati per Vrifiuti e per Vprocesso, rispettando i volumi parziali.

I valori limite totali di emissione (C) per oli inquinanti di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, sono quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della «formula di miscelazione».

 

2. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione sono normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B, nonché ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume.

2.1 Valori limite di emissione medi giornalieri

Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti.

Ai forni per cemento si applicano i valori limite totali di emissione (C) come media giornaliera di seguito individuati.

 

a) 

Polveri totali (1) 

30 mg/m3 

 

 

 

b) 

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, 

 

 

espresse come carbonio organico totale (TOC) (2) 

10 mg/m3 

 

 

 

c) 

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o 

 

 

vapore, espressi come acido cloridrico (HCI) 

10 mg/m3 

 

 

 

d) 

Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas 

 

 

o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) 

1 mg/m3 

 

 

 

e) 

Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo 

50 mg/m3 

 

(SO2) )2) 

 

 

 

 

f) 

Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto 

 

 

(NO2) (2) 

800 mg/m3 

 

Per gli impianti esistenti (3) 

 

 

 

 

g) 

Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto 

 

 

(NO2) (2) 

500 mg/m3 

 

Per i nuovi impianti 

 

 

 

 

 

(1) Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente alle polveri totali per i forni per cemento che bruciano meno di tre tonnellate/ora di rifiuti, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissione non superiore a 50 mg/m3.

(2) L'autorità competente può autorizzare deroghe nei casi in cui l'incenerimento dei rifiuti non dia luogo ad emissione di TOC e/o di SO2.

(3) I forni per cemento funzionanti e dotati di autorizzazione conforme alla normativa vigente sono considerati impianti esistenti se iniziano a coincenerire rifiuti entro la data del 28 dicembre 2004. Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente ai NOX per i forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre tonnellate/ora di rifiuti, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissione non superiore a 1200 mg/m3.

2.2 Valori limite di emissione medi ottenuti tramite campionamento

I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui all'allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 1 h) e punto 4 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 8 h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume, sono quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della «formula di miscelazione».

2.3 Valori limite di emissione per il Monossido di carbonio (CO)

I valori limite totali di emissione (C) di monossido di carbonio sono stabiliti dall'autorità competente.

3. Disposizioni speciali relative agli impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti

3.1 Valori limite di emissione medi giornalieri

Fatta salva la normativa di recepimento della direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di ulteriori normative comunitarie per i grandi impianti di combustione, nelle quali si stabiliscano valori limite di emissione più severi, questi ultimi sostituiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valori limite di emissione (Cprocesso) fissati di seguito. In tale caso le tabelle seguenti sono adeguate ai valori limite di emissione più severi secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui all paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti.

Per il calcolo della formula di miscelazione di cui all'allegato 2, paragrafo A, punto 1 si applicano i valori di Cprocesso di seguito individuati.

3.1.1 Combustibili solidi

Sono di seguito individuati i valori di Cprocesso per combustibili solidi, espressi in mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume.

 

Inquinanti 

< 50 MWt 

da 50 a 100 MWt 

da 100 a 300 MWt (2) 

> 300 MWt 

 

 

 

 

 

SO24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caso generale 

 

850 

da 850 a 200 

200 

 

 

 

(con decremento 

 

 

 

 

lineare da 100 a 300 MWt) 

 

 

 

 

 

 

combustibili 

 

o tasso di desolforazione 

o tasso di desolforazione 

o tasso di desolforazione 

indigeni 

 

 

 

 

 

 

≥ 90% 

≥ 92% 

≥ 95% 

 

 

 

 

 

NOX 

 

400 

300 

200 

 

 

 

 

 

Polveri totali 

50 

50 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

(4) Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe per NOX e SO2 per gli impianti di coincenerimento esistenti da 100 a 300 MW che utilizzano la tecnologia del letto fluidizzato e bruciano combustibili solidi, purché l'autorizzazione preveda un valore Cprocesso non superiore a 350 mg/m3 per NOx e non superiore a 850-400 mg/m3 (decremento lineare da 100 a 300 MWt) per SO2.

3.1.2 biomasse

Sono di seguito individuati i valori di Cprocesso per biomasse, espressi in mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume.

Ai fini del presente punto, con il termine «biomasse» si intendono quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, , nonché i rifiuti contemplati all'articolo 3, comma 1, lettera a), punti da 1 a 5.

 

 

 

 

 

 

 

Inquinanti 

≤ 3 MWt 

> 3 - ≤ 20 MWt 

> 20 - ≤ 50 MWt 

>50 - ≤ 100 MW 

> 100 MWt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO2 

 

200 

200 

200 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nox 

 

450 

300 

300 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polveri totali 

75 (1) 

15 

15 

15 

30 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Non si applica agli impianti di potenza termica nominale complessiva non superiore a 0,15 MW.

 

3.1.3. Combustibili liquidi

Sono di seguito individuati i valori di Cprocesso per combustibili liquidi, espressi in mg/m3 come media giornaliera normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 3% in volume.

 

Inquinanti 

< 50 MWt 

da 50 a 100 MWt 

Da 100 a 300 MWt  

> 300 MWt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO2 

 

850 

da 850 a 200 (con 

200 

 

 

 

decremento lineare da 100 

 

 

 

 

a 300 MWt) 

 

 

 

 

 

 

Nox 

 

400 

300 

200 

 

 

 

 

 

Polveri totali 

50 

50 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

3.2 Valori limite di emissione medi ottenuti tramite campionamento

I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui all'allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 1 h) e punto 4 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 8 h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume nel caso di solidi e biomasse e pari al 3% nel caso di combustibili liquidi, sono quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della «formula di miscelazione».

 

B. NORMALIZZAZIONE

Condizioni di cui all'articolo 9 comma 5:

- temperatura 273 °K;

- pressione 101,3 kPa;

- gas secco;

nonché ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto al precedente paragrafo A, utilizzando la seguente formula:

Es = 21 - Os / 21 - Om x Em

nella quale:

Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;

Em = concentrazione di emissione misurata;

Os = tenore di ossigeno di riferimento;

Om = tenore di ossigeno misurato.

Se i rifiuti sono coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

Nel caso di coincenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.

 

C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente allegato;

b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente allegato.

I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95%.

I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

 

- Polveri totali: 

30% 

 

 

- Carbonio organico totale: 

30% 

 

 

- Acido cloridrico: 

40% 

 

 

- Acido fluoridrico: 

40% 

 

 

- Biossido di zolfo: 

20% 

 

 

- Ossidi di azoto, espressi 

 

come biossido di azoto 

20% 

 

 

- Monossido di carbonio: 

10% 

 

I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistema di misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

 

D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI COINCENERIMENTO E RELATIVE NORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE.

Per gli impianti di coincenerimento valgono le medesime disposizioni dei paragrafi D ed E dell'allegato 1, relative agli impianti di incenerimento.

 

 

Allegato 3

NORME TECNICHE PER IL COINCENERIMENTO DEI PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002.

1. Tipologia: Prodotti trasformati e derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3, ivi compresi i grassi, partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.

1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) N. 1774/2002 del 3 ottobre 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, per le partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti è ammessa qualsiasi provenienza.

1.2 Caratteristiche:

a) farina proteica animale c/o alimenti zootecnici aventi le seguenti caratteristiche:

P.C.I. sul tal quale 12.000 k /kg min;

umidità 10% max;

ceneri sul secco 40% max;

b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:

P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;

umidità 2% max;

ceneri sul secco 2% max.

I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere documentati dal produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.

1.3 Il coincenerimento con recupero energetico, comprende anche la relativa messa in riserva presso l'impianto. Durante tutte le fasi dell'attività devono essere evitati il contatto diretto e la manipolazione dei rifiuti di cui al punto 1.2, nonché qualsiasi forma di dispersione ambientale degli stessi.


[1] Abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 22 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[3] Comma così modificato dall'art. 22 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[4] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 e così modificato dall'art. 6 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.