§ 80.9.886 - D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140.
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:03/08/2009
Numero:140


Sommario
Art. 1.  Funzioni e attribuzioni
Art. 2.  Organizzazione
Art. 3.  Segretario generale
Art. 4.  Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
Art. 5.  Direzione generale per la protezione della natura e del mare
Art. 6.  Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Art. 7.  Direzione generale per le valutazioni ambientali
Art. 8.  Direzione generale degli affari generali e del personale
Art. 9.  Organismi di supporto
Art. 10.  Dotazioni organiche
Art. 11.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 12.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.886 - D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140. [1]

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(G.U. 1 ottobre 2009, n. 228)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, e l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

     Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 35, 36 e 38;

     Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale prevede la figura del Segretario generale per il coordinamento delle Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 13-bis;

     Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, nonchè il comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Visti gli articoli 68 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

     Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

     Visto l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     Visto l'articolo 26, comma 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione:

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Funzioni e attribuzioni

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esso attribuite da ogni altra norma vigente.

 

     Art. 2. Organizzazione

     1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministro», disciplinati da apposito regolamento, in cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.

     2. Oltre al Segretariato generale di cui all'articolo 3, comma 3, le strutture di livello dirigenziale generale di cui al comma 1 assumono le seguenti denominazioni:

     a) Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

     b) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

     c) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia;

     d) Direzione generale per le valutazioni ambientali;

     e) Direzione generale degli affari generali e del personale.

     3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonchè ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all'attuazione della normativa comunitaria nel settore di rispettiva competenza.

     4. Il Ministero si avvale altresì, di regola, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

     Art. 3. Segretario generale

     1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

     2. Il Segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione degli indirizzi del Ministro:

     a) esercita il coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo e provvede alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali;

     b) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di Conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale;

     c) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi anche internazionali svolti, nelle materie di competenza, dalle varie direzioni generali anche in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     d) cura la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente e delle altre relazioni di legge al Parlamento, alle istituzioni e agli organismi internazionali;

     e) assicura l'uniformità del sistema informativo e del controllo di gestione in raccordo con le competenti unità operative delle direzioni generali anche in relazione alla gestione dei flussi documentali ed al monitoraggio dei dati statistici afferenti alle attività del Ministero;

     f) fornisce supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza ad esso attribuita sull'ISPRA, avvalendosi delle direzioni competenti per materia;

     g) esercita attività di vigilanza e di ispezione, anche in collaborazione con il competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     h) cura le iniziative in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale con il supporto del Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, anche avvalendosi dell'ISPRA nell'ambito delle sue attività di biblioteca e di informazione;

     i) cura la comunicazione istituzionale del Ministero anche attraverso l'organizzazione dell'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonchè la gestione del sito web;

     l) cura l'istruzione e la predisposizione, a richiesta del Ministro, degli atti attinenti ai poteri di vigilanza, di diffida e sostitutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati;

     m) coordina le attività in materia di pianificazione finanziaria strategica, di politiche di coesione comunitaria e programmazione regionale unitaria operando in raccordo con le direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza anche per gli accordi di programma quadro e per le intese istituzionali di programma nonchè per gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

     n) in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, esercita le funzioni di promozione, coordinamento e gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi delle direzioni generali nella materie di rispettiva competenza;

     o) fornisce supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

     p) nel caso di competenza concorrente di più direzioni generali, coordina le azioni del Ministero in materia di danno ambientale al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di individuazione, accertamento e quantificazione del danno in ambito di tutela preventiva e risarcitoria;

     q) assicura il coordinamento delle attività di ricerca, studio e elaborazione statistica in materia ambientale, avvalendosi dell'ISPRA.

     3. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

     1. La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche si articola in 12 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) indirizzo e coordinamento delle misure relative alla definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei corpi idrici e individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici nonchè realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose;

     b) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e aree di salvaguardia;

     c) definizione delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonchè individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche; supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;

     d) formulazione delle proposte, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni, ai fini dell'adozione di indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e la conservazione dei beni;

     e) monitoraggio delle attività delle Autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato, dei relativi piani e progetti, nonchè promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;

     f) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di acqua, nonchè svolgimento delle attività di competenza relative ai trasferimenti d'acqua che interessino il territorio di più regioni e più distretti idrografici e delle attività connesse al rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracanoni da bacini imbriferi montani;

     g) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorità di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;

     h) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonchè monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e supporto alle attività dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;

     i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative atte a favorire il riciclaggio, il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti, nonchè individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento; supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti;

     l) individuazione di flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero nonchè indirizzo e coordinamento delle relative attività di gestione; supporto ai Comitati sulla gestione dei RAEE e sulla vigilanza in materia di riciclo di pile ed accumulatori;

     m) individuazione, di concerto con l'ISPRA e le altre amministrazioni ed enti competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari nonchè per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate, prevedendo particolari interventi per la prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo nonchè per la messa in sicurezza ed il risanamento dei siti;

     n) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti;

     o) definizione, programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;

     p) previsione e prevenzione dei fenomeni di dissesto e delle crisi nelle materie di competenza, nonchè programmazione, finanziamento e controllo degli interventi ai fini della mitigazione permanente dei rischi conseguenti, e dello sviluppo sostenibile dei territori esposti;

     q) identificazione, d'intesa con la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo anche in relazione alle trasformazioni territoriali recate dall'articolazione delle reti infrastrutturali e dalle opere di competenza statale;

     r) determinazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione con il Servizio geologico d'Italia presso l'ISPRA e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento;

     s) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in tema di monitoraggio e vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio di elettrodotti di competenza statale;

     t) coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque;

     u) attuazione della Convenzione internazionale sulla desertificazione e la siccità e di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza della Direzione;

     v) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     z) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

 

     Art. 5. Direzione generale per la protezione della natura e del mare

     1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree protette terrestri e marine;

     b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

     c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine;

     d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

     e) coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;

     f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

     g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;

     h) coordinamento delle attività amministrative, tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati nonchè predisposizione del piano generale per le attività di vigilanza;

     i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste promuovendo la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;

     l) attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio materiale ed immateriale dell'umanità, nonchè di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversità;

     m) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale con particolare riferimento al controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche;

     n) coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

     o) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

     p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;

     q) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;

     r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;

     s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma nonchè alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati;

     t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;

     u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

 

     Art. 6. Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

     1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile anche in collaborazione con enti e associazioni che operano nel campo della tutela ambientale;

     b) promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale e di accordi volontari con imprese singole o associate per il perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

     c) promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alle energie rinnovabili e all'energia nucleare, anche relativamente ai profili della sicurezza nucleare;

     d) individuazione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento;

     e) promozione delle iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;

     f) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili in materia di consumi energetici e dell'efficienza energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili;

     g) coordinamento, per quanto di competenza ed in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle attività dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;

     h) incentivazione degli investimenti per lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili, per quanto di competenza ed in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, anche in relazione alla Strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     i) individuazione dei requisiti della prestazione energetica per l'edilizia e promozione di iniziative di cooperazione con le altre Amministrazioni competenti nonchè monitoraggio dell'attuazione della legislazione di settore anche ai fini dell'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;

     l) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili nel settore dei trasporti, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie e di politiche per la mobilità sostenibile;

     m) attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo protocollo di Kyoto, attuazione del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonchè di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza;

     n) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato dell'Ambiente e del reporting in materia ambientale;

     o) contabilità e fiscalità ambientale;

     p) supporto al Segretario generale nell'azione di coordinamento e di gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

     q) supporto al Segretario generale nelle materie di competenza del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

     r) promozione della redazione ed adozione delle Agende XXI;

     s) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

 

     Art. 7. Direzione generale per le valutazioni ambientali

     1. La Direzione generale per le valutazioni ambientali si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) adempimenti amministrativi volti a consentire, in collaborazione con le altre Direzioni generali, l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e VAS), assicurando l'attività necessaria per il funzionamento della Commissione del Ministero, con esclusione delle valutazioni di merito e nel rispetto dell'autonomia tecnica della medesima;

     b) coordinamento delle attività a supporto della commissione IPPC finalizzata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

     c) coordinamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale, avvalendosi dell'ISPRA;

     d) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

     e) attività di competenza relative al riconoscimento del marchio Ecolabel e ai processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) nonchè alla promozione dei sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;

     f) funzioni di regolazione e controllo in materia di rischio di incidente rilevante e di AIA, in raccordo con gli Enti territoriali;

     g) adozione di misure volte a garantire l'applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre Amministrazioni competenti;

     h) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi») e supporto alla relativa pianificazione, nonchè in materia di politiche integrate di prodotto;

     i) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici nonchè esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti;

     l) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonchè dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;

     m) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.

 

     Art. 8. Direzione generale degli affari generali e del personale

     1. La Direzione generale degli affari generali e del personale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero;

     b) trattamento giuridico ed economico del personale;

     c) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio;

     d) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

     e) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;

     f) sistemi di valutazione del personale;

     g) predisposizione dei provvedimenti e degli adempimenti a valenza generale di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

     h) relazioni sindacali;

     i) politiche per il benessere organizzativo e per le pari opportunità nella gestione del personale;

     l) gestione del contenzioso per le fattispecie di competenza della Direzione generale e supporto alle altre direzioni generali ed uffici ministeriali per le materie rientranti nella competenza degli stessi;

     m) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;

     n) acquisizione di beni e servizi nonchè gestione unificata delle spese di carattere strumentale anche attraverso l'utilizzo delle procedure elettroniche di acquisto;

     o) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi impianti tecnologici;

     p) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonchè alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     q) gestione e sviluppo dell'informatica di servizio e relativi rapporti con il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA); presidio della sicurezza informatica;

     r) supporto al Segretario generale per l'esercizio della funzione di vigilanza sugli enti individuati dalla legislazione vigente;

     s) cerimoniale e onorificenze.

 

     Art. 9. Organismi di supporto

     1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in conformità a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

     2. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto.

     3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349:

     a) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);

     b) del Corpo forestale dello Stato;

     c) del Corpo delle capitanerie di porto;

     d) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.

     4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 10. Dotazioni organiche

     1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata Tabella A.

     2. La dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale non generale di cui alla citata Tabella A, pari a 50 unità, comprende n. 6 unità assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Conseguentemente, alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono inserite le seguenti parole: «, di cui sei con qualifica dirigenziale non generale.».

     3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, così come individuati numericamente negli articoli da 3 a 8 e determinati complessivamente nella Tabella A, nonchè alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

     4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata Tabella B. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.

     5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

 

     Art. 11. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, può provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 12. Norme finali e abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 155

 

 

     Allegato

     Tabella A

     (di cui all'articolo 10, comma 1)

 

     Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

 

Posti di funzione dirigenziale di livello generale

6

Posti di funzione dirigenziale di livello non generale: (di cui presso gli Uffici di diretta collaborazione: 6)

50

 

 

     Tabella B

     (di cui all'articolo 10, comma 2)

 

     Dotazione organica del personale non dirigenziale

 

Prima Area

30

Seconda Area

271

Terza Area

469

TOTALE

770

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142.