§ 80.9.636 - D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:15/02/2006
Numero:183


Sommario
Art. 1.      1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, al quale sono [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggiore onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della [...]


§ 80.9.636 - D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

(G.U. 18 maggio 2006, n. 114)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2005;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

     Vista la nota dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2005, con la quale si fa presente che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto, ha preso atto della nuova versione del provvedimento, a seguito della istituzione della figura del Vice Ministro, consentendone l'ulteriore iter;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, al quale sono riportate le seguenti modificazioni:

     a) nel testo del decreto ovunque ricorra il riferimento: «articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso deve leggersi: «articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e ovunque ricorra il riferimento: «Ministero dell'ambiente» lo stesso deve leggersi: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

     b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro;»;

     c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-bis.

     1. I dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, svolgono, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, compiti di consulenza, studio e ricerca a supporto della attività del Ministro, in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro.»;

     d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 3, nonchè al comma 3 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h).»;

     2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1.

     3-ter. Il Vice Ministro può nominare, nell'ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate.»;

     e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, dopo le parole, ovunque ricorrano: «per il capo dell'ufficio legislativo», sono inserite le seguenti: «, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate» e dopo le parole, ovunque ricorrano: «per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato», sono inserite le seguenti: «e per il capo della segreteria, il segretano particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «Al capo dell'ufficio stampa» sono inserite le seguenti: «e all'addetto stampa del Vice Ministro»;

     3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè, in attesa di specifca disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, alla specifica qualificazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli, alla qualità della prestazione individuale.».

 

     Art. 2.

     1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggiore onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificati dalle disposizioni del presente regolamento, è compensato rendendo indisponibili un numero di posti, previsti nell'organico di diritto, di livello dirigenziale di seconda fascia, equivalenti sul piano finanziario.