§ 56.2.119 - D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216.
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:04/04/2006
Numero:216


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 3 bis.  Autorità nazionale competente
Art. 3 ter.  Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei
Art. 3 quater.  Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito da parte degli operatori aerei
Art. 3 quinquies.  Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito da parte degli operatori aerei
Art. 3 sexies.  Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei
Art. 4.  Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 5.  Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 6.  Rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 7.  Aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 8.  Autorità nazionale competente
Art. 9.  Coordinamento con altri dispositivi di legge
Art. 10.  Piano nazionale di assegnazione
Art. 11.  Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti
Art. 12.  Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione
Art. 12 bis.  Raggruppamenti
Art. 12 ter.  Nuovi entranti
Art. 13.  Monitoraggio delle emissioni
Art. 14.  Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni
Art. 14 bis.  (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra).
Art. 15.  Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni
Art. 16.  Verifica delle comunicazioni delle emissioni
Art. 17.  Accreditamento dei verificatori
Art. 18.  Validità delle quote
Art. 19.  Raggruppamenti
Art. 20.  Sanzioni
Art. 20 bis.  Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei
Art. 21.  Chiusure e Sospensioni
Art. 22.  Nuovi entranti
Art. 23.  Relazione alla Commissione europea
Art. 24.  Accesso all'informazione
Art. 25.  Abrogazioni
Art. 26.  Disposizioni finanziarie
Art. 27.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 56.2.119 - D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216. [1]

Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

(G.U. 19 giugno 2006, n. 140 - S.O. n. 150)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

     Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

     Vista la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalità di adozione della direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute sui prezzi finali dell'energia e sulla concorrenzialità;

     Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

     Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea;

     Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

     Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

     Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive hanno predisposto il Piano nazionale di assegnazione ai sensi all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE;

     Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato notificato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004;

     Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;

     Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e nelle modalità di dispacciamento e l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

     Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

     Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentirà, a partire dal 2005, ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unità di riduzione delle emissioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

     Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio 2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonchè il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della Repubblica;

     Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 febbraio 2006;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Capo I [2]

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 [3].

 

     Art. 2. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A e A-bis ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B [4].

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) attività di attuazione congiunta, di seguito JI: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto [5];

     b) attività di meccanismo di sviluppo pulito, di seguito CDM: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto [6];

     c) attività di progetto: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

     d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;

     d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni [7];

     d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE [8];

     e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata [9];

     e-bis) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:

     1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;

     2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo [10];

     f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;

     g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

     h) impianto: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato A e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

     i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico così come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;

     l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia presso la Banca Mondiale [11];

     m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

     m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile [12];

     m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta [13];

     m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia [14];

     n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;

     n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato A-bis [15];

     n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis [16];

     o) pubblico: una o più persone nonchè le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

     p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

     p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni [17];

     q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

     r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

     s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore e degli operatori aerei amministrati dall'Italia sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16 [18];

     t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

     u) unità di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.

     2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:

     a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 3-bis [19];

     a-bis) [autorità nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto] [20];

     a-ter) [punto di contatto nazionale, di seguito denominato: «Punto di contatto»: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto] [21];

     b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE [22];

     c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

     c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra [23];

     d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attività dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto;

     e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

     f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

     g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;

     h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;

     i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 10;

     l) quantità di emissioni: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

     m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'articolo 14;

     m-bis) riserva speciale: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1 [24].

 

     Art. 3 bis. Autorità nazionale competente [25]

     1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.

     3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     4. Il Comitato ha il compito di:

     a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

     b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

     c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

     d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione ;

     e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3;

     f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonchè i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

     g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;

     h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;

     i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti;

     l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

     m) approvare ai sensi dell'articolo 12-bis i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

     n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;

     o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;

     p) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

     q) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 15, comma 7 e 7-bis;

     r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

     s) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

     t) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

     u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;

     v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23;

     z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

     aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;

     bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

     cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

     dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.

     5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

     a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

     b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

     c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

     d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

     e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

     f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

     g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

     6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

     7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

     9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito denominato: «GSE».

     10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

     11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:

     a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico;

     b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea;

     c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

     d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

     e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r), s) e t) del comma 4;

     f) la relazione di cui al comma 3.

     12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

     13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

     14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

     a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

     b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

     15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

 

Capo II [26]

TRASPORTI AEREI

 

     Art. 3 ter. Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei [27]

     1. E' messa all'asta la quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE con le modalità stabilite con Regolamento della Commissione ai sensi dell'articolo 3-quinquies, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE.

     2. Il Comitato stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del Regolamento della Commissione di cui al comma

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote derivanti dal mercato delle emissioni del settore del trasporto aereo determinate con decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e la successiva rassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 3 quater. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito da parte degli operatori aerei [28]

     1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente alla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione ed al piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro", come approvato dal Comitato, nonchè verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2011 e l'anno di riferimento è l'anno 2010. Per i periodi successivi la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

     2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e disposizioni di dettaglio della Commissione europea, qualora adottate.

     3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute entro il 30 giugno 2011. Per i periodi successivi, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

 

     Art. 3 quinquies. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito da parte degli operatori aerei [29]

     1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013, può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

     a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato A-bis dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;

     b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.

     2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

     3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:

     a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente agli allegati D, E e F ed eventuali relative disposizioni di attuazione emanate dal Comitato, per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

     b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;

     c) nel caso degli operatori aerei di cui al comma 1, lettera b):

     1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.

     4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei di cui al comma 1 ad esso pervenute.

     5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato alla Commissione domanda conforme ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

     1) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi dei commi 3, lettera a), e 4;

     2) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 3, lettera c), numero 3), e del comma 4;

     b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.

     6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo di cui al comma 1, lett. b), non supera il milione di quote.

     7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter.

 

     Art. 3 sexies. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei [30]

     1. Entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 3-quater, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

     b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis.

     2. A partire dal 2012, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo o dell'articolo 3-quinquies e comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.

 

Capo III [31]

IMPIANTI FISSI

 

     Art. 4. Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente.

     1-bis. L'autorizzazione è rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza [32].

 

     Art. 5. Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra [33]

     1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorità nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra [34].

     2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data di avvio dell'impianto [35].

     3. L'autorità nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalità per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonchè le modalità di trasmissione delle stesse.

     4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorità nazionale competente si avvale del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3 [36].

 

     Art. 6. Rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra [37]

     1. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

     2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti elementi:

     a) nome e indirizzo del gestore;

     b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

     c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso;

     d) disposizioni in tema di comunicazioni;

     e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 7, verificate ai sensi dell'articolo 16;

     f) termine di durata stabilito dall'autorità nazionale competente.

 

     Art. 7. Aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra [38]

     1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalità e nelle forme definite dall'autorità nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'Autorità Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto [39].

     2. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

     3. L'autorità nazionale competente aggiorna altresì le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.

 

     Art. 8. Autorità nazionale competente [40]

     [1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo [41].

     1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente [42].

     1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente [43].

     2. Il Comitato ha il compito di:

     a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

     b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

     c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

     d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA;

     e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonchè i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

     f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;

     g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;

     h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;

     i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

     l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;

     m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;

     n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

     o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;

     p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

     q) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

     r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

     s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;

     t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23;

     t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso [44];

     t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14 [45];

     t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto [46].

     2-bis. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a [47]:

     a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

     b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

     c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

     d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

     e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

     f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

     g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni [48].

     3. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo [49].

     3 bis. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri [50].

     3 ter. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni [51].

     3 quater. La Segreteria tecnica è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE» [52].

     4. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

     5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:

     a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

     b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;

     c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

     d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

     e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2;

     e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter [53].

     5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto [54].

     5-ter. [Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze] [55].

     5-quater. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati [56].

     5-quinquies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

     a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

     b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta [57].

     5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto [58].

     6. [Per le attività di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonchè dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato può istituire apposito gruppo di lavoro. Per garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del presente decreto, il Comitato promuove l'istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche] [59].

     7. [La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non dà luogo alla corresponsione di indennità, emolumenti, compensi o rimborsi spese] [60].]

 

     Art. 9. Coordinamento con altri dispositivi di legge

     1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con [61]:

     a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

     b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2;

     b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 [62].

 

     Art. 10. Piano nazionale di assegnazione

     1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonchè le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui all'articolo 22 e degli impianti in stato di chiusura o sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA è predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico [63].

     2. Nel definire le modalità di assegnazione delle quote di emissioni ai singoli impianti, il PNA:

     a) salvaguarda la sicurezza ed economicità del sistema energetico nazionale e degli approvvigionamenti energetici;

     b) tutela la competitività del sistema produttivo, evitando effetti distorsivi della concorrenza fra imprese;

     c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

     d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento ambientale intraprese nei settori interessati dall'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     e) prevede modalità che assicurino che, per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote di emissioni siano assegnate a titolo gratuito.

     3. Le modalità di assegnazione delle quote di emissione agli impianti termoelettrici tengono altresì conto delle trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e delle modalità di dispacciamento di merito economico, al fine di contenerne gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica.

     4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto previsto al comma 1.

 

     Art. 11. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti

     1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8 [64].

     2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'articolo 21.

     3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico. Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attività dell'impianto o di parte di esso [65].

     4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.

 

     Art. 12. Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione

     1. Ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione, i gestori degli impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalità da questo stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H.

     2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.

 

     Art. 12 bis. Raggruppamenti [66]

     1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato, precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento, e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

     2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

     3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

     4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

     5. Nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.

     6. Relativamente all'obbligo della restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.

 

     Art. 12 ter. Nuovi entranti [67]

     1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:

     a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;

     b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività;

     c) le capacità di produzione e previsione di attività dell'impianto;

     d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.

     2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.

 

Capo IV [68]

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI

 

     Art. 13. Monitoraggio delle emissioni [69]

     1. Il gestore di un impianto è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione sul monitoraggio e rendicontazione.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione sul monitoraggio e rendicontazione .

     3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile che opera, secondo la decisione sul monitoraggio e rendicontazione e conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni, dal momento della sua approvazione da parte del Comitato.

     4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3, in caso di modifica del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.

     5. Le modalità di trasmissione dell'aggiornamento di cui al comma 4 ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, sono stabilite con delibera del Comitato medesimo.

 

     Art. 14. Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni

     1. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15 comma 5 e nella comunicazione annuale di ciascun operatore aereo di cui all'articolo 15, comma 5-bis. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento sui registri [70].

     2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore del registro di cui al regolamento sui registri sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 3-bis [71].

     3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti, il Registro contiene contabilità separata per ciascun impianto.

     4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato A-bis, nonchè qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro [72].

     5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento sui registri [73].

     6. [Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio] [74].

 

     Art. 14 bis. (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra). [75]

     1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

     2. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonchè della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

     4 L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

     5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonchè i successivi aggiornamenti.

     6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 15. Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni

     1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.

     2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

     3. L'amministratore del registro di cui articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.

     4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16 [76].

     5-bis. A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo quanto stabilito all'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16, comma 1-bis. Le modalità e i contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del Comitato. L'operatore annota altresì le emissioni sul Registro [77].

     5-ter. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini della restituzione di cui al comma 7-bis [78].

     6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore di un impianto non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinchè il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato [79].

     6-bis. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 5-bis da parte di un operatore aereo amministrato dall'Italia non è verificata secondo quanto stabilito all'articolo 16, l'amministratore del registro provvede affinchè l'operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente verificata [80].

     7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore, ad eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-quinquies e 3-sexies. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite [81].

     7-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5-bis ovvero in conformità alla stima effettuate ai sensi del comma 5-ter. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla cancellazione delle quote di emissione restituite [82].

     8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori degli impianti sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento [83].

     9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori degli impianti sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro [84].

     9-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7-bis, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantità di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-bis. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale percentuale è fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantità gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE [85].

     10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

     a) fatto salvo l'obbligo per i gestori e per gli operatori aerei di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi [86];

     e

     b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

     11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonchè a porre in essere le attività connesse all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.

     12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.

 

     Art. 16. Verifica delle comunicazioni delle emissioni

     1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto e dalle attività di trasporto aereo. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive [87].

     1-bis. Per le attività di trasporto aereo il Comitato emana con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2003/87/CE , nonchè delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 15, comma 5-bis, e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater [88].

     2. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato al gestore di un impianto in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1 [89].

     3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'articolo articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato e all'ISPRA contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica [90].

     4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serietà ed obiettività.

     5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed informazioni relativi all'attività oggetto della verifica. Il verificatore è tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attività.

 

     Art. 17. Accreditamento dei verificatori [91]

     1. Il Comitato stabilisce le procedure per il riconoscimento dei verificatori in conformità alle disposizioni comunitarie, ove emanate, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE.

     2. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.

 

     Art. 18. Validità delle quote

     1. Le quote hanno validità per le emissioni rilasciate durante il periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.

     2. Entro il 30 aprile del 2008 l'amministratore del registro cancella le quote assegnate per il primo periodo di riferimento che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11.

     3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun periodo di riferimento, l'amministratore del registro cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11. Il Comitato procede a sostituire le quote così cancellate tramite rilascio di quote valide per il periodo di riferimento in corso.

 

     Art. 19. Raggruppamenti [92]

     [1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

     2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

     3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

     4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

     5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.

     6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.

     7. [Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalità attraverso le quali i crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15] [93].]

 

     Art. 20. Sanzioni

     1. Chiunque esercita un'attività presso un impianto regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate [94].

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

     3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'articolo 12 nei tempi e con le modalità ivi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

     4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione [95].

     5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, verificate ai sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione [96].

     6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 31 marzo di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro [97].

     6-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate [98].

     6-ter. I soggetti di cui al comma 6-bis sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 20-bis [99].

     6-quater. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro [100].

     7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'articolo 15, comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni effettivamente rilasciate durante l'anno civile precedente [101].

     7-bis. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per l'operatore aereo di restituire, all'atto della restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate [102].

     8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente rilasciate [103].

     9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di aggiornamento della autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte [104].

     10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive è soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.

 

     Art. 20 bis. Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei [105]

     1. Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni e ammende applicabili, il Comitato predispone una relazione contenente almeno:

     a) la prova che l'operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;

     b) dettagli sulle sanzioni applicate;

     c) la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto operativo.

     2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per l'adozione delle disposizioni opportune anche ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.

 

     Art. 21. Chiusure e Sospensioni

     1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.

     2. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea.

     3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso [106].

     4. [L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c)] [107].

     5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.

     6. Il PNA di cui all'articolo 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.

     6-bis. Il Comitato con propria deliberazione può emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri [108].

 

     Art. 22. Nuovi entranti [109]

     [1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:

     a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;

     b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività;

     c) le capacità di produzione e previsione di attività dell'impianto;

     d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.

     2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.]

 

     Art. 23. Relazione alla Commissione europea

     1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

 

     Art. 24. Accesso all'informazione

     1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e del regolamento sui registri [110].

 

     Art. 25. Abrogazioni

     1. Il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, è abrogato fatte salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 26. Disposizioni finanziarie [111]

     1. I costi delle attività di cui agli articoli 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 4, 7, 11, commi 2 e 3, 13, commi 3, 4 e 5, 14, 15, comma 5-ter, e 17 sono a carico degli operatori interessati secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

     2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

     3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14, che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente per le predette attività.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'articolo 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, che può avvalersi a tale fine dell'ISPRA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [112].

     2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico [113].

     3. Il PNA predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.

     4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'articolo 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.

     5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.

     6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 28. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato A

     CATEGORIE DI ATTIVITA' RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO

     1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.

     2. Nell'ambito di attività energetiche di cui al punto 1.1 viene definito come impianto di combustione un impianto adibito alla produzione di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza ad esso asserviti, classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 così come previsti dal sistema comunitario Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il calore generato da tali impianti può essere trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi industriali in diversi processi produttivi.

     3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

 

Attività

Gas serra

 

 

1. Attività energetiche

 

1.1 Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) (1)

anidride carbonica

1.2 Raffinerie di petrolio

anidride carbonica

1.3 Cokerie

anidride carbonica

 

 

2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi

 

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

anidride carbonica

2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

anidride carbonica

 

 

3. Industria dei prodotti minerali

 

3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

anidride carbonica

3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

anidride carbonica

3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

anidride carbonica

 

 

4. Altre attività

 

4.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

 

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

 

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

anidride carbonica

 

     (1) Qualora le definizioni utilizzate dai codici NOSE-P non risultino sufficientemente dettagliate per classificare il processo associato ad un impianto di combustione, si deve proceda per esclusione: se il processo di combustione in questione non appare altrove nella classificazione NOSE-P, esso va classificato nell'ambito dei codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05.

 

Allegato A-bis [114]

CATEGORIE DI ATTIVITA' DI TRASPORTO AEREO RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

 

Attività

Gas serra

 

 

Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio italiano, ad esclusione dei:

Biossido di carbonio

 

 

a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo;

Biossido di carbonio

 

 

b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia

Biossido di carbonio

 

 

c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile

Biossido di carbonio

 

 

d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;

Biossido di carbonio

 

 

e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;

Biossido di carbonio

 

 

f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;

Biossido di carbonio

 

 

g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

Biossido di carbonio

 

 

h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

Biossido di carbonio

 

 

i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e

Biossido di carbonio

 

 

j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:

 

- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o

 

- voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l'anno.

Biossido di carbonio

I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito

 

di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri

 

più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di

 

governo, i ministri del governo di uno Stato membro non

 

possono essere esclusi a titolo del presente punto.

 

 

 

     Allegato B

     GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE

     Anidride carbonica (CO2)

     Metano (CH4)

     Protossido di azoto (N2O)

     Idrofluorocarburi (HFC)

     Perfluorocarburi (PFC)

     Esafluoro di zolfo (SF6)

 

 

     Allegato C

     ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA

     1. Dati identificativi del gestore (2) dell'impianto.

     2. Dati identificativi dell'impianto.

     3. Descrizione:

     - dell'impianto e le sue attività compresa la capacità il funzionamento e la tecnologia utilizzata;

     - delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B;

     - delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A, e

     - delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 13 [115].

     4. Sintesi non tecnica.

 

     MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

     I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.

     In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.

 

 

     Allegato D

     CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

 

     Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi. [116]

     Principi generali

     1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

     2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

     a. dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

     b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;

     c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e

     d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

     3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

     a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

     b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

     c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

     4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

     5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

     Metodologia

     Analisi strategica

     6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. Analisi dei processi

     7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

     Analisi dei rischi

     8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

     9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

     10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

     Rapporto

     11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'art. 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

 

Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo [117]

     12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis. A tal fine:

     a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

     b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia;

     c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia e di cui tratta la comunicazione;

     d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo amministrato dall'Italia per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

     e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia è responsabile;

     f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia.

     Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

     13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

     a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato A-bis siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

     b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

     Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies

     14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 15, comma 5-bis, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

     15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo amministrato dall'Italia presenta a norma dell'articolo 3-quater, comma 1 e dell'articolo 3-quinquies, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato A-bis. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo amministrato dall'Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.

 

 

     Allegato E

     PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13

 

     Sezione 1: Controllo delle emissioni prodotte da impianti fissi. [118]

     Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

     Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni. Calcolo delle emissioni

     Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

     Dati relativi all'attività ´ Fattore di emissione ´ Fattore di ossidazione.

     I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

     Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

     Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

     Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

     Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

     Misurazioni

     Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

     Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

     Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

 

     Sezione 2: Controllo delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo [119]

     Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

     Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

     consumo di combustibile × fattore di emissione

     Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

     quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo - rifornimento di combustibile per il volo successivo.

     Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

     I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

     Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

     Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3- quater e 3-quinquies

     Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3-quater, comma 1, o dell'articolo 3-quinquies, comma 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

     tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

     dove:

     "distanza" è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

     "carico pagante" è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

     Ai fini del calcolo del carico pagante:

     - il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,

     - un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

 

 

     Allegato F

     ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 5 E 5-BIS [120]

 

     Sezione 1: comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi. [121]

     A. Dati identificativi del gestore dell'impianto

     B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

     - nome dell'impianto,

     - indirizzo, codice postale e paese,

     - tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e

     - nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

     C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:

     a. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

     - dati relativi all'attività,

     - fattori di emissione,

     - fattori di ossidazione,

     - emissioni complessive, e

     - elementi di incertezza.

     b. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

     - emissioni complessive,

     - informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e

     - elementi di incertezza.

     D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

 

     Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo [122]

     Comunicazione delle emissioni

     Ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista all'articolo 15, comma 5-bis.

     A. Informazioni che identificano l'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi:

     - nome dell'operatore aereo,

     - Stato membro di riferimento,

     - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

     - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,

     - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

     - nome del proprietario dell'aeromobile.

     B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

     - consumo di combustibile,

     - fattore di emissione,

     - emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - emissioni aggregate prodotte da:

     - tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,

     - tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo

     - emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:

     - sono partiti da ogni Stato membro, e

     - sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo  - incertezza

     Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies

     Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3-quater, comma 1, o dell'articolo 3-quinquies, comma 2.

     A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

     - nome dell'operatore aereo,

     - Stato membro di riferimento,

     - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

     - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

     - nome del proprietario dell'aeromobile.

     B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

     -numero di voli per coppia di aerodromi,

     - numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,

     - numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,

     - metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,

     - numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.

 

 

     Allegato G

     CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

     1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

     2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

     3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

     4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

     5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

     6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

     7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

     8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

     9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

     10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

     11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra Paesi/entità esterne all'Unione.

     12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità.

 

 

     Allegato H

     ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2

     1. Dati identificativi del gestore (3) dell'impianto

     2. Dati identificativi dell'impianto

     3. Informazioni relativi all'attività dell'impianto, alle produzioni, alle emissioni di combustione ed alle emissioni di processo

     4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione

     5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

     6. Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra

     7. Informazioni sulla tecnologia, sulla capacità e sul funzionamento dell'impianto

 

     MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1

     I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.

     (3) In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.


[1] Abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[7] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[8] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[10] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[11] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[15] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[16] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[17] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[18] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[19] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[20] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e abrogata dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[21] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e abrogata dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[22] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[23] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[25] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[26] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[27] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[28] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[29] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[30] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[31] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[33] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[34] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[35] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[36] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[37] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[38] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[39] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[40] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257. I riferimenti al presente articolo vanno ora intesi all'art. 3 bis.

[41] L'originario comma 1 è stato sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[42] L'originario comma 1 è stato sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[43] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[44] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[45] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[46] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così sostituita dall'art. 27 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[47] Alinea così modificato dall'art. 27 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[48] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[49] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[50] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[51] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[52] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[53] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[54] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[55] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e abrogato dall'art. 27 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[56] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[57] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[58] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[59] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[60] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[61] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[62] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[63] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[64] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[65] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[66] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[67] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[68] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[69] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51, dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[70] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[71] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[72] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[73] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[74] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[75] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[76] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[77] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[78] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[79] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[80] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[81] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[82] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[83] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[84] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[85] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[86] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[87] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[88] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[89] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[90] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[91] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[92] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257. I riferimenti al presente articolo si intendono ora riferiti all'articolo 12-bis.

[93] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[94] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[95] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[96] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[97] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[98] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[99] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[100] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[101] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[102] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[103] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[104] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[105] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[106] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[107] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[108] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[109] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257. I riferimenti al presente articolo si intendono ora riferiti all'articolo 12-ter.

[110] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così modificato dall'art 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[111] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 e così sostituito dall'art 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[112] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[113] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[114] Allegato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[115] Punto così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.

[116] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[117] Sezione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[118] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[119] Sezione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[120] Intitolazione così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[121] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

[122] Sezione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.