§ 56.2.26 - L. 15 gennaio 1994, n. 65.
Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:15/01/1994
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Obiettivo.
Art. 3.  Principi.
Art. 4.  Obblighi.
Art. 5.  Ricerca e osservazione sistematica.
Art. 6.  Educazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico.
Art. 7.  Conferenza delle Parti.
Art. 8.  Segretariato.
Art. 9.  Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica.
Art. 10.  Organo sussidiario di attuazione.
Art. 11.  Meccanismo finanziario.
Art. 12.  Comunicazione di informazioni relative all'attuazione della Convenzione.
Art. 13.  Risoluzione delle questioni concernenti l'attuazione della Convenzione.
Art. 14.  Composizione delle vertenze.
Art. 15.  Emendamenti alla Convenzione.
Art. 16.  Adozione ed emendamento degli allegati alla Convenzione.
Art. 17.  Protocolli.
Art. 18.  Diritto di voto.
Art. 19.  Depositario.
Art. 20.  Firma.
Art. 21.  Disposizioni transitorie.
Art. 22.  Ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 23.  Entrata in vigore.
Art. 24.  Riserve.
Art. 25.  Denuncia.
Art. 26.  Testi facenti fede.


§ 56.2.26 - L. 15 gennaio 1994, n. 65.

Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992.

(G.U. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.).

 

 

     Articolo 1.

     1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992.

 

     Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della convenzione stessa.

 

     Articolo 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni annue per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Articolo 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

CONVENZIONE QUADRO

DELLE NAZIONI UNITE

SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI [1]

 

Art. 1. Definizioni

     Ai fini della presente Convenzione s'intende per:

     1. «effetti negativi dei cambiamenti climatici»: i cambiamenti dell'ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano;

     2. «cambiamenti climatici»: qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane; il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili;

     3. «sistema climatico»: l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, biosfera, geosfera e delle relative interazioni;

     4. «emissioni»: emissione di gas ad effetto serra e/o dei loro precursori nell'atmosfera al di sopra di una determinata zona e in un determinato periodo di tempo;

     5. «gas ad effetto serra»: i gas di origine naturale o prodotti da attività umane, che fanno parte dell'atmosfera e assorbono e riflettono i raggi infrarossi;

     6. «organizzazione regionale di integrazione economica»: qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che è competente per le materie trattate dalla presente Convenzione o dai relativi protocolli e che è stata debitamente autorizzata, in conformità delle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare relativi strumenti o ad accedervi;

     7. «serbatoio»: una o più componenti del sistema climatico, in cui è immagazzinato un gas ad effetto serra o un precursore di un gas ad effetto serra;

     8. «pozzo»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che elimina dall'atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra;

     9. «fonte»: qualsiasi processo o attività, che immette nell'atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra.

 

     Art. 2. Obiettivo.

     L'obiettivo ultimo della presente Convenzione e di tutti i relativi strumenti giuridici che la Conferenza delle Parti può adottare, è di stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile.

 

     Art. 3. Principi.

     Nello svolgimento delle azioni intese a raggiungere l'obiettivo della Convenzione e ad adempierne le disposizioni, le Parti devono basarsi, inter alia, ai principi qui di seguito esposti.

     1. Le Parti devono proteggere il sistema climatico, a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto i paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi.

     2. Le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, in particolare modo di quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima, e di quelle Parti, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione, devono essere prese in completa considerazione.

     3. Le Parti devono adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al minimo le cause dei cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti negativi. Qualora esistano rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di tali misure, tenendo presente che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte ai cambiamenti climatici devono essere il più possibile efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al più basso costo possibile. A tal fine si devono elaborare politiche e provvedimenti che riflettano diversi contesti socioeconomici, siano completi, riguardino tutte le fonti pertinenti, i pozzi e i serbatoi di gas ad effetto serra, prevedano l'adeguamento e comprendano tutti i settori economici. Le azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere attuate in cooperazione dalle Parti interessate.

     4. Le Parti hanno il diritto e il dovere di promuovere uno sviluppo sostenibile. Le politiche e i provvedimenti per proteggere il sistema climatico dai cambiamenti causati dalle attività umane, devono essere adattati alle specifiche condizioni di ciascuna Parte e devono essere integrati nei programmi nazionali di sviluppo, tenendo conto che lo sviluppo economico è essenziale per l'adozione di misure necessarie per far fronte ai cambiamenti climatici.

     5. Le Parti collaborano per promuovere un sistema economico internazionale aperto e cooperativo, che porti ad una crescita e ad uno sviluppo economico sostenibile in tutte le Parti, in particolar modo nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo, che potrebbero così lottare meglio contro i problemi dei cambiamenti climatici. Le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici, ivi comprese quelle unilaterali, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

 

     Art. 4. Obblighi.

     1. Tenendo conto delle loro responsabilità comuni, ma differenziate e delle loro specifiche priorità nazionali e regionali di sviluppo, dei loro obiettivi e delle diverse circostanze, tutte le Parti:

     a) elaborano, aggiornano periodicamente, pubblicano, e mettono a disposizione della Conferenza delle Parti, in conformità dell'articolo 12, inventari nazionali delle emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi, qualora tali gas non siano inclusi nel protocollo di Montreal, applicando metodologie comparabili che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti;

     b) formulano, attuano, pubblicano e aggiornano regolarmente programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici, tenendo conto delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, e misure intese a facilitare un adeguato adattamento ai cambiamenti climatici;

     c) promuovono in cooperazione per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione, ivi compreso il trasferimento, di tecnologie, prassi e processi che permettono di controllare, ridurre o prevenire le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra, qualora non siano inclusi nel protocollo di Montreal, in tutti i settori pertinenti, ivi compresi i settori dell'energia, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, della forestazione e della gestione dei rifiuti;

     d) promuovono una gestione sostenibile e promuovono in cooperazione la conservazione e l'incremento, se del caso, dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas ad effetto serra, che non sono inclusi nel protocollo di Montreal, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, costieri e marini;

     e) preparano in cooperazione l'adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici; sviluppano ed elaborano opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere, per le risorse idriche e per l'agricoltura, nonché per la protezione e il ripristino delle zone, particolarmente quelle africane, colpite dalla siccità e dalla desertificazione oppure dalle inondazioni;

     f) tengono conto nella misura del possibile delle considerazioni sui cambiamenti climatici nell'elaborare le loro pertinenti politiche e azioni sociali, economiche ed ambientali, e applicano opportuni metodi, per esempio la valutazione dell'impatto, formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i cambiamenti climatici o per adattarvisi, possono avere sull'economia, sulla sanità pubblica e sulla qualità dell'ambiente;

     g) promuovono in cooperazione la ricerca scientifica, tecnologica, tecnica, socioeconomica e in altri settori, l'osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati concernenti il sistema climatico e volti a migliorare le conoscenze, a ridurre o eliminare le restanti incertezze riguardo alle cause, agli effetti, alla portata e al periodo dei cambiamenti climatici e riguardo alle conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento;

     h) promuovono in cooperazione uno scambio completo, aperto e rapido delle pertinenti informazioni scientifiche, tecnologiche, tecniche, socioeconomiche e giuridiche, concernenti il sistema climatico e i cambiamenti climatici, nonché le conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento;

     i) promuovono in cooperazione l'educazione, la formazione e la consapevolezza del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici che incoraggiano la più vasta partecipazione possibile a questo processo, ivi compresa la partecipazione delle organizzazioni non governative;

     j) comunicano alla Conferenza delle Parti le informazioni relative all'attuazione in conformità dell'articolo 12.

     2. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti elencate nell'allegato I assumono gli obblighi di seguito specificati:

     a) Ciascuna di queste Parti adotta politiche nazionali [1] e prende corrispondenti provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi pozzi e serbatoi di gas ad effetto serra. Queste politiche e provvedimenti dimostreranno che i paesi sviluppati prendono l'iniziativa per modificare le tendenze a lunga scadenza delle emissioni causate dall'uomo in conformità dell'obiettivo della Convenzione, riconoscendo che il ritorno entro la fine del presente decennio ai precedenti livelli di emissione, causate dall'uomo, di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, contribuirebbe a tale modifica, e prendendo in considerazione le differenze di punti di partenza e di approcci, di strutture economiche e di risorse, la necessità di mantenere una crescita economica forte e sostenibile, le tecnologie disponibili e le altre singole circostanze, nonché la necessità che ciascuna di queste Parti contribuisca in misura equa ed adeguata allo sforzo mondiale per questo obiettivo. Queste Parti possono attuare tali politiche e provvedimenti congiuntamente con altre Parti e possono assistere altre Parti prestando aiuto per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e, in particolare, di quello del presente sottoparagrafo.

     b) Al fine di ottenere progressi in questo senso, ciascuna di queste Parti comunica in conformità dell'articolo 12 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e in seguito periodicamente, informazioni particolareggiate sulle sue politiche e misure di cui al precedente sottoparagrafo a), nonché sulle previste risultanti emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e sulle eliminazioni suddivise per pozzo dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, nel periodo di cui al sottoparagrafo a) al fine di ritornare singolarmente o congiuntamente ai livelli 1990 di queste emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio o di altri gas ad effetto serra non inclusi nella convenzione di Montreal. Queste informazioni sono esaminate dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione e in seguito periodicamente, in conformità dell'articolo 7.

     c) Per il calcolo delle emissioni suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzo di gas ad effetto serra ai fini del precedente sottoparagrafo b), si deve tener conto delle migliori cognizioni scientifiche disponibili, ivi compresa l'effettiva capacità dei pozzi ed i rispettivi contributi di tali gas ai cambiamenti climatici. La Conferenza delle Parti prende in considerazione e concorda le metodologie per questi calcoli durante la prima sessione e in seguito le riesamina regolarmente.

     d) La Conferenza delle Parti esamina durante la sua prima sessione l'adeguatezza dei precedenti sottoparagrafi a) e b). L'esame deve essere svolto tenendo presenti le migliori informazioni scientifiche e le migliori valutazioni disponibili dei cambiamenti climatici e dei relativi impatti, nonché le pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. In base a questo esame la Conferenza delle Parti decide gli opportuni interventi, tra cui eventualmente l'adozione di emendamenti degli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b). Durante la prima sessione la Conferenza delle Parti stabilisce inoltre i criteri per l'applicazione congiunta come indicato al precedente sottoparagrafo a). Un secondo esame dei sottoparagrafi a) e b) avrà luogo entro il 31 dicembre 1998 ed in seguito ad intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza delle Parti, finché sarà raggiunto l'obiettivo della Convenzione.

     e) Ciascuna delle Parti:

     i) coordina nel modo opportuno con le altre Parti interessate i pertinenti strumenti economici ed amministrativi, elaborati per raggiungere l'obiettivo della Convenzione;

     ii) identifica e periodicamente esamina le proprie politiche e prassi che incoraggiano attività che portano a livelli di emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, maggiori di quanto sarebbero altrimenti.

     f) La Conferenza delle Parti esamina entro il 31 dicembre 1998 le informazioni disponibili nell'intento di assumere, con l'approvazione della Parte contraente, decisioni riguardo agli eventuali opportuni emendamenti agli elenchi di cui agli allegati I e II.

     g) Qualsiasi Parte non inclusa nell'allegato I può al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in qualsiasi momento successivo notificare al depositario che intende assumere gli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b). Il depositario informa gli altri firmatari e le altre Parti di tale notifica.

     3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per coprire tutti i costi concordati, che le Parti che sono paesi in via di sviluppo, hanno sostenuto per soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Esse forniscono inoltre risorse finanziarie, fra l'altro per il trasferimento di tecnologie, necessarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, per sostenere tutti i maggiori costi relativi all'attuazione delle misure che sono previste dal paragrafo 1 del presente articolo e che sono concordate, in conformità dell'articolo 11, tra una Parte che è un paese in via di sviluppo e l'istituzione o le istituzioni internazionali di cui all'articolo 11. Nell'osservare questi obblighi si deve tener conto della necessità che il flusso di fondi sia adeguato e prevedibile, e dell'importanza di suddividere in modo opportuno questo onere finanziario tra le Parti che sono paesi sviluppati.

     4. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II forniscono inoltre alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, un contributo per sostenere i costi di adattamento a tali effetti negativi.

     5. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II, assumono tutte le iniziative possibili per promuovere, facilitare e, se necessario, finanziare l'accesso di altre Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, alle tecnologie innocue per l'ambiente e alle conoscenze tecniche oppure il trasferimento di tali tecnologie e conoscenze a dette Parti, in modo che possano ottemperare alle disposizioni della Convenzione. In questo processo le Parti che sono paesi sviluppati, devono sostenere lo sviluppo e l'incremento delle capacità e delle tecnologie proprie delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti ed organizzazioni che sono in grado di intervenire in questo senso, possono anche prestare assistenza per facilitare il trasferimento di tali tecnologie.

     6. Per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente paragrafo 2, la Conferenza delle Parti accorda un certo grado di flessibilità alle Parti, incluse nell'allegato 1, che si trovano in una situazione di transizione verso un'economia di mercato, al fine di incrementare la capacità a fronteggiare i cambiamenti climatici, tenendo conto anche del livello storico, preso come riferimento, delle emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal.

     7. La misura in cui le Parti che sono paesi in via di sviluppo, adempiranno gli obblighi a loro derivanti dalla Convenzione, dipenderà dall'effettivo adempimento da Parte dei paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, degli obblighi che a loro derivano dalla Convenzione e che riguardano le risorse finanziarie e il trasferimento di tecnologie, e sarà subordinata alle esigenze di sviluppo economico e sociale e di eliminazione della povertà, che sono le prime e principali priorità dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione.

     8. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, le Parti esaminano in modo approfondito quali sono le azioni, ivi comprese le azioni relative al finanziamento, all'assicurazione e al trasferimento di tecnologia, necessarie a norma della Convenzione per risolvere le esigenze ed i problemi specifici dei paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, che sono causati dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o dall'impatto dell'attuazione dei provvedimenti di difesa, in particolare riguardo ai seguenti paesi:

     a) piccoli paesi insulari;

     b) paesi con zone costiere basse;

     c) paesi con zone aride e semiaride, zone boschive e zone soggette alla deforestazione;

     d) paesi con zone soggette a disastri naturali;

     e) paesi con zone soggette alla siccità e alla desertificazione;

     f) paesi con zone di elevato inquinamento atmosferico urbano;

     g) paesi con zone che presentano ecosistemi fragili, ivi compresi gli ecosistemi montani;

     h) paesi le cui economie dipendono in larga misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico;

     i) paesi senza sbocco sul mare e paesi di transito.

     Inoltre la Conferenza delle Parti può svolgere, se opportuno, azioni in merito alle disposizioni del presente paragrafo.

     9. Nell'esecuzione di azioni concernenti il finanziamento e il trasferimento di tecnologia, le Parti prendono nella massima considerazione le esigenze specifiche e le situazioni speciali dei paesi meno sviluppati.

     10. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione, le Parti prendono in considerazione, in conformità dell'articolo 10, la situazione delle Parti, in particolare delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, le cui economie sono vulnerabili agli effetti negativi dell'attuazione di provvedimenti adottati per far fronte ai cambiamenti climatici. Tale disposizione si applica soprattutto alle Parti le cui economie dipendono in elevata misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico, e/o dall'uso di combustibili fossili che tali paesi molto difficilmente possono sostituire con energie alternative.

 

[1] Incluse le politiche e le misure adottate da organizzazioni regionali d'integrazione economica.

 

     Art. 5. Ricerca e osservazione sistematica.

     Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (g), le Parti:

     a) sostengono e, se opportuno, sviluppano ulteriormente i programmi e le reti o le organizzazioni internazionali e intergovernative, che hanno il compito di definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e l'osservazione sistematica, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;

     b) sostengono gli sforzi internazionali e intergovernativi volti a rafforzare l'osservazione sistematica e le possibilità qualitative e quantitative di ricerca scientifica e tecnica sul piano nazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e a promuovere la comunicazione e lo scambio di dati ed analisi di tali ricerche registrati ed elaborati in zone che sono al di fuori della giurisdizione nazionale;

     c) tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo e cooperano per migliorare le loro possibilità qualitative e quantitative di partecipare agli sforzi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b).

 

     Art. 6. Educazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico.

     Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (i), le Parti:

     a) promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a livello regionale e provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali e nei limiti delle rispettive capacità:

     i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;

     ii) l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti climatici e sui relativi effetti;

     iii) la partecipazione del pubblico all'esame dei cambiamenti climatici e dei relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati interventi:

     iv) la formazione del personale scientifico, tecnico e direttivo.

     b) Cooperano e si impegnano ad incrementare a livello internazionale, ricorrendo, se opportuno, ad organismi esistenti:

     i) lo sviluppo e lo scambio di materiale di educazione e di sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;

     ii) lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di educazione e di formazione, ivi compreso il rafforzamento di organismi nazionali e lo scambio o l'invio di personale per formare esperti in questo campo, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 7. Conferenza delle Parti.

     1. E' istituita una Conferenza delle Parti.

     2. La Conferenza delle Parti, in quanto organo supremo della presente Convenzione, esamina regolarmente l'attuazione della Convenzione e di qualsiasi relativo strumento giuridico che la conferenza delle Parti eventualmente adotta, e nei limiti del suo mandato assume le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione. A tal fine la conferenza delle Parti:

     a) esamina periodicamente gli obblighi delle Parti e gli accordi istituzionali, adottati a norma della Convenzione, alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nell'attuarla e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

     b) promuove e facilita lo scambio di informazioni sui provvedimenti adottati dalle Parti per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione;

     c) facilita, su richiesta di due o più Parti, il coordinamento dei provvedimenti da esse adottati per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione;

     d) promuove e dirige, in conformità dell'obiettivo e delle disposizioni della Convenzione, l'elaborazione ed il perfezionamento periodico di metodologie comparabili, che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti, intese fra l'altro, a preparare inventari di emissioni di gas ad effetto serra suddivise per fonti e di eliminazioni di tali gas suddivise per pozzi, e a valutare l'efficacia di provvedimenti volti a limitare le emissioni ed incrementare le eliminazioni di questi gas;

     e) valuta, sulla base di tutte le informazioni ad essa comunicate in conformità delle disposizioni della Convenzione, l'attuazione della Convenzione da parte delle Parti, gli effetti globali dei provvedimenti adottati in applicazione della Convenzione, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, nonché i relativi impatti cumulativi, e la misura in cui si ottengono progressi nel raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione;

     f) esamina ed adotta relazioni regolari sull'attuazione della Convenzione e provvede alla loro pubblicazione;

     g) formula raccomandazioni su qualsiasi problema relativo all'attuazione della Convenzione;

     h) si impegna a mobilitare le risorse finanziarie in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e dell'articolo 11;

     i) istituisce organi sussidiari, se ritenuti necessari per l'attuazione della Convenzione;

     j) esamina le relazioni presentate dagli organi sussidiari e fornisce loro linee direttive;

     k) stabilisce di comune accordo ed adotta all'unanimità le norme di procedura e le norme finanziarie per se stessa e per gli organi sussidiari;

     l) richiede e utilizza, se opportuno, i servizi, la cooperazione e le informazioni delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi;

     m) svolge le altre funzioni che sono necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione, nonché tutte le altre funzioni assegnate ad essa dalla Convenzione.

     3. La Conferenza delle Parti adotta durante la prima sessione le proprie norme di procedura, nonché quelle degli organi sussidiari istituiti dalla Convenzione. Tali norme devono regolamentare anche le procedure decisionali per questioni che non sono già soggette alle procedure decisionali stabilite dalla Convenzione. Tali procedure possono prevedere maggioranze specifiche per l'adozione di decisioni particolari.

     4. La prima sessione della Conferenza delle Parti deve essere convocata dal segretariato interinale di cui all'articolo 21 e deve aver luogo entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Successivamente le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogni anno, a meno che sia deciso diversamente dalla Conferenza delle Parti.

     5. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario dalla Conferenza oppure richiesto per iscritto da una Parte, a condizione però che almeno un terzo delle Parti esprimano il loro accordo entro sei mesi dalla data in cui il segretariato ha comunicato loro la richiesta.

     6. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché qualsiasi Stato membro di tali istituzioni oppure osservatore presso tali istituzioni che non è Parte alla Convenzione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle questioni soggette alla Convenzione, che ha informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una sessione della Conferenza delle Parti, in qualità di osservatore, può essere ammesso, a meno che si opponga almeno un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette alle norme di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.

 

     Art. 8. Segretariato.

     1. E' istituito un segretariato.

     2. Le funzioni del segretariato sono:

     a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari istituiti a norma dalla Convenzione e predisporre i servizi richiesti;

     b) raccogliere e diffondere le relazioni ricevute;

     c) facilitare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in particolar modo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni richieste in conformità delle disposizioni della Convenzione;

     d) preparare le relazioni sulle sue attività e presentarle alla Conferenza delle Parti;

     e) provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di altre istituzioni internazionali competenti;

     f) stipulare, sotto la direzione penale della Conferenza delle Parti, accordi amministrativi e contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni;

     g) svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella Convenzione e nei relativi protocolli e le altre funzioni che fossero stabilite dalla Conferenza delle Parti.

     3. La Conferenza delle Parti designa durante la prima sessione un segretariato permanente e prende disposizioni per il suo funzionamento.

 

     Art. 9. Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica.

     1. E' istituito un organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica, che deve fornire alla Conferenza delle Parti e, se opportuno, agli altri organi sussidiari, tempestive informazioni e consulenza per le questioni scientifiche e tecniche relative alla Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso deve essere pluridisciplinare e deve comprendere i rappresentanti governativi esperti del pertinente settore. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

     2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti e basandosi sui lavori dei competenti organismi internazionali, questo organo deve:

     a) eseguire valutazioni dello stato delle conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici ed ai loro effetti;

     b) preparare valutazioni scientifiche sugli effetti dei provvedimenti presi per l'attuazione della Convenzione;

     c) individuare tecnologie e conoscenze tecniche innovative, efficaci ed avanzate e fornire consulenza sui modi e sui mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie;

     d) prestare consulenza sui programmi scientifici, sulla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo relativi ai cambiamenti climatici, nonché sui modi e sui mezzi per favorire la formazione di una capacità nei paesi in via di sviluppo grazie alle forze interne;

     e) rispondere alle questioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche che la Conferenza delle Parti ed i suoi organi sussidiari possono sottoporre al suo parere.

     3. Le funzioni ed il mandato di questo organo possono essere ulteriormente elaborati dalla Conferenza delle Parti.

 

     Art. 10. Organo sussidiario di attuazione.

     1. E' istituito un organo sussidiario per l'attuazione della Convenzione, che ha il compito di prestare assistenza alla Conferenza delle Parti nella valutazione e nell'esame dell'effettiva attuazione della Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso comprende i rappresentanti governativi, che sono esperti in questioni relative ai cambiamenti climatici. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti di tutti gli aspetti dei suoi lavori.

     2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti, questo organo assolve le seguenti funzioni:

     a) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, al fine di valutare l'effetto complessivo degli interventi assunti dalle Parti alla luce delle più recenti valutazioni scientifiche in merito ai cambiamenti climatici;

     b) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, al fine di assistere la Conferenza delle Parti nello svolgimento dei riesami stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2 (b);

     c) assiste la Conferenza delle Parti, se opportuno, nella preparazione e nell'attuazione delle sue decisioni.

 

     Art. 11. Meccanismo finanziario.

     1. E' istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie a titolo di dono o di prestito agevolato, anche per il trasferimento di tecnologia. Esso svolge le sue funzioni sotto la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. Quest'ultima decide le sue politiche e priorità di programma e i suoi criteri di assegnazione di risorse finanziarie in rapporto alla presente Convenzione. La gestione del meccanismo finanziario è affidata ad uno o più enti internazionali esistenti.

     2. Tutte le Parti devono essere rappresentate nel meccanismo finanziario in modo equo e proporzionale, nel quadro di un sistema trasparente di gestione.

     3. La Conferenza delle Parti e l'ente o gli enti cui è stata affidata la gestione del meccanismo finanziario, stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi. Tali disposizioni comprendono:

     a) le modalità per garantire che i progetti finanziati, intesi a far fronte ai cambiamenti climatici, siano conformi alle politiche, alle priorità di programma e ai criteri di assegnazione stabiliti dalla Conferenza delle Parti;

     b) le modalità con cui una particolare decisione di finanziamento può essere riesaminata alla luce di tali politiche, priorità di programma e criteri di assegnazione;

     c) l'invio da parte dell'ente o degli enti alla Conferenza delle Parti di regolari relazioni sulle operazioni di finanziamento svolte; questa disposizione è conforme alla prescrizione di responsabilità stabilita al precedente paragrafo 1;

     d) la determinazione in una forma prevedibile ed identificabile dell'importo dei finanziamenti necessari e disponibili per l'attuazione della Convenzione e l'indicazione delle condizioni alle quali tale importo deve essere periodicamente riesaminato.

     4. La Conferenza delle Parti adotta, durante la prima sessione, gli accordi necessari per attuare le summenzionate disposizioni, riesaminando e tenendo conto degli accordi provvisori di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e decide se questi accordi provvisori devono restare in vigore. Successivamente, entro quattro anni, la Conferenza delle Parti riesamina il meccanismo finanziario ed adotta le opportune misure.

     5. Le Parti che sono paesi sviluppati, possono anche fornire alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, le quali possono avvalersene, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della Convenzione tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali.

 

     Art. 12. Comunicazione di informazioni relative all'attuazione della Convenzione.

     1. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna Parte comunica, tramite il segretariato, alla Conferenza delle Parti le seguenti informazioni:

     a) un inventario nazionale delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal; ciascuna Parte deve compilare l'inventario nella misura delle sue capacità, utilizzando metodologie comparabili, che la Conferenza delle Parti deve concordare e promuovere;

     b) una descrizione generale delle iniziative prese o previste dalla Parte per attuare la Convenzione;

     c) qualsiasi altra informazione che la Parte ritiene attinente al raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e opportuna per l'inclusione nella sua comunicazione, aggiungendo se possibile materiale utile per i calcoli delle tendenze mondiali delle emissioni.

     2. Ciascuna Parte che è un paese sviluppato e ciascuna altra Parte elencata nell'allegato I deve includere nella comunicazione le seguenti informazioni:

     a) una descrizione particolareggiata delle politiche e dei provvedimenti che ha adottato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (a) e 2 (b):

     b) una stima specifica degli effetti che le politiche ed i provvedimenti di cui al precedente sottoparagrafo (a) avranno sulle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e sull'eliminazioni suddivise per pozzi del gas ad effetto serra durante il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (a).

     3. Inoltre, ciascuna Parte che è un paese sviluppato e ciascun'altra Parte sviluppata inclusa nell'allegato II deve aggiungere i particolari dei provvedimenti adottati in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5.

     4. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo, possono proporre, su base volontaria, progetti da finanziare, ivi comprese tecnologie specifiche, materiali, apparecchiature, tecniche o prassi che sarebbero necessari per attuare tali progetti, indicando anche, se possibile, una stima di tutti i costi supplementari, delle riduzioni delle emissioni e degli aumenti delle eliminazioni di gas ad effetto serra, nonché una stima dei vantaggi che ne derivano.

     5. Ciascuna Parte che è un paese sviluppato, e ciascun'altra Parte elencata nell'allegato I presenta una prima relazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Ciascuna Parte non elencata nell'allegato I presenta la sua prima comunicazione entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, o dalla disponibilità di risorse finanziarie in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3. Le Parti che sono paesi meno sviluppati, possono presentare la loro prima comunicazione ad una data scelta a loro discrezione. La frequenza delle successive comunicazioni è determinata per tutte le Parti dalla Conferenza delle Parti, tenendo conto dello scadenzario differenziato stabilito nel presente paragrafo.

     6. Le informazioni comunicate dalle Parti a norma del presente articolo sono sollecitamente trasmesse dal segretariato alla Conferenza delle Parti e a ciascun ente sussidiario interessato. Se necessario, la Conferenza delle Parti riesamina le procedure per la comunicazione delle informazioni.

     7. A partire dalla prima sessione, la Conferenza delle Parti prevede accordi affinché le Parti che sono paesi in via di sviluppo ottengano, su loro richiesta, assistenza tecnica e finanziaria per la raccolta e la comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo, nonché per l'accertamento delle esigenze tecniche e finanziarie connesse ai progetti proposti e ai provvedimenti d'intervento di cui all'articolo 4. L'assistenza può essere prestata, a seconda dell'opportunità, da altre Parti, dalle competenti organizzazioni internazionali e dal segretariato.

     8. Qualsiasi gruppo di Parti può presentare, tenendo presenti le direttive adottate dalla Conferenza delle Parti e salvo preventiva notifica alla Conferenza delle Parti, una comunicazione comune relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, purché tale comunicazione comprenda informazioni sull'adempimento da parte di ciascuna di queste Parti dei singoli obblighi derivanti dalla Convenzione.

     9. Le informazioni che una Parte invia al segretariato con la qualifica di riservate, in conformità dei criteri che devono essere stabiliti dalla Conferenza delle Parti, sono raccolte dal segretariato per proteggerne la riservatezza, prima di essere messe a disposizione di qualsiasi ente deputato a comunicare ed esaminare le informazioni.

     10. Fatto salvo il disposto del precedente paragrafo 9 e senza pregiudizio per la facoltà di qualsiasi Parte di rendere pubblica in qualsiasi momento la sua comunicazione, il segretariato rende pubbliche le comunicazioni ricevute dalle Parti a norma del presente articolo, quando esse sono sottoposte alla Conferenza delle Parti.

 

     Art. 13. Risoluzione delle questioni concernenti l'attuazione della Convenzione.

     Alla prima sessione la Conferenza delle Parti prende in considerazione l'istituzione di un processo consultivo multilaterale, disponibile alle Parti su loro richiesta, per la risoluzione delle questioni concernenti l'attuazione della Convenzione.

 

     Art. 14. Composizione delle vertenze.

     1. In caso di vertenza tra due o più Parti riguardo

all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, le Parti in questione cercano di arrivare ad una composizione della controversia tramite trattative o qualsiasi altro mezzo conciliativo di loro scelta.

     2. Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o nell'accedervi oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica, può dichiarare, con atto scritto presentato al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione riconosce come obbligatoria ipso facto e senza speciale accordo con qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo:

     a) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia e/o

     b) l'arbitrato svolto in conformità delle procedure che la Conferenza delle Parti deve adottare il più presto possibile con un allegato sull'arbitrato.

     La Parte che sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può fare una dichiarazione con identico effetto per quanto riguarda l'arbitrato svolto in conformità delle procedure di cui al precedente sottoparagrafo b).

     3. Una dichiarazione compiuta in conformità del precedente paragrafo 2 è valida fino alla scadenza in essa stabilita o fino al termine di un periodo di tre mesi calcolato a decorrere dalla data in cui è stato depositato presso il depositario un avviso di revoca.

     4. Una nuova dichiarazione, un avviso di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano in nessun modo un procedimento in corso presso la Corte internazionale di giustizia o presso il tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia stabiliscano diversamente di comune accordo.

     5. Salvo il disposto del precedente paragrafo 2, se 12 mesi dopo la notifica che una Parte ha presentato all'altra per dichiarare che tra esse esiste una disputa, le Parti in questione non sono state capaci di risolvere la loro controversia tramite i mezzi indicati al precedente paragrafo 1, la disputa è sottoposta a conciliazione su richiesta di una delle Parti alla controversia.

     6. Su richiesta di una delle Parti alla disputa è istituita una commissione di conciliazione. La commissione è composta, in pari numero, di membri nominati da ciascuna delle Parti in questione e da un presidente scelto di comune accordo dai membri nominati da ciascuna Parte. La commissione esprime una raccomandazione, che le Parti devono esaminare in buona fede.

     7. La Conferenza delle Parti deve adottare il più presto possibile ulteriori procedure relative alla conciliazione con un allegato sulla conciliazione.

     8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi strumento giuridico che la Conferenza delle Parti possa adottare, a meno che sia disposto diversamente nello strumento.

 

     Art. 15. Emendamenti alla Convenzione.

     1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla Convenzione.

     2. Gli emendamenti alla Convenzione sono adottati in sessione ordinaria della Conferenza delle Parti. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione deve essere comunicato alle Parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale è proposta l'adozione dell'emendamento. Il segretariato comunica gli emendamenti proposti anche ai firmatari della Convenzione e per informazione al depositario.

     3. Le Parti si impegnano a raggiungere un accordo unanime su qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione. Se nonostante tutti gli sforzi compiuti non viene raggiunto un accordo unanime, l'emendamento è adottato in ultima istanza alla maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione. L'emendamento adottato è comunicato dal segretariato al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per accettazione.

     4. Gli strumenti di accettazione di un emendamento sono depositati presso il depositario. L'emendamento adottato in conformità del precedente paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto lo strumento di accettazione da almeno tre quarti delle Parti alla Convenzione.

     5. Per qualsiasi altra Parte l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita presso il depositario il suo strumento di accettazione di detto emendamento.

     6. Ai fini del presente articolo, per «Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione» si intendono le Parti che sono presenti ed esprimono voto positivo o negativo.

 

     Art. 16. Adozione ed emendamento degli allegati alla Convenzione.

     1. Gli allegati alla Convenzione formano Parte integrante di essa e, se non è espressamente disposto in modo diverso, un riferimento alla Convenzione costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafi 2 (b) e 7, l'uso di tali allegati è limitato ad elenchi, formulari e qualsiasi altro materiale di natura descrittiva, che abbia un carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

     2. Gli allegati della Convenzione sono proposti ed adottati in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4.

     3. Un allegato che è stato adottato in conformità del precedente paragrafo 2, entra in vigore per tutte le Parti alla Convenzione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha comunicato a tali Parti l'adozione dell'allegato, escluse le Parti che hanno notificato per iscritto al depositario entro il suddetto periodo, che non accettano l'allegato. L'allegato entra in vigore per le Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.

     4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati della Convenzione sono soggette alla stessa procedura applicata per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione in conformità dei precedenti paragrafi 2 e 3.

     5. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento alla Convenzione, tale allegato o emendamento ad un allegato non entra in vigore finché non sia entrato in vigore l'emendamento ad una Convenzione.

 

     Art. 17. Protocolli.

     1. La Conferenza delle Parti può adottare, durante qualsiasi sessione ordinaria, protocolli alla Convenzione.

     2. Il segretariato comunica alle Parti, almeno sei mesi prima di tale sessione, il testo di qualsiasi proposta di protocollo.

     3. Le disposizioni per l'entrata in vigore di un protocollo sono stabilite dal protocollo stesso.

     4. Solo le Parti alla Convenzione possono essere Parti ad un protocollo.

     5. Le decisioni proposte a norma di un protocollo sono assunte soltanto dalle Parti al protocollo in questione.

 

     Art. 18. Diritto di voto.

     1. Ciascuna Parte alla Convenzione ha un voto, fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 2.

     2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto, se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.

 

     Art. 19. Depositario.

     Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione e dei protocolli adottati in conformità dell'articolo 17.

 

     Art. 20. Firma.

     La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle Nazioni Unite o delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, degli Stati che sono Parti allo statuto della Corte internazionale di giustizia e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a Rio de Janeiro, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, e successivamente alla sede delle Nazioni Unite a New York dal 20 giugno 1992 al 19 giugno 1993.

 

     Art. 21. Disposizioni transitorie.

     1. Le funzioni del segretariato di cui all'articolo 8 sono svolte a titolo provvisorio dal segretariato istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/212 del 21 dicembre 1990, fino al termine della prima sessione della Conferenza delle Parti.

     2. Il capo del segretariato interinale di cui al precedente paragrafo 1 opera in stretta collaborazione con il Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici, per garantire che detto gruppo possa soddisfare alle esigenze di una obiettiva consulenza scientifica e tecnica. Possono essere consultati anche altri enti scientifici e tecnici.

     3. Il fondo mondiale dell'ambiente del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del Programma ambiente delle Nazioni Unite e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è l'istituzione internazionale a cui è affidata a titolo provvisorio la gestione del meccanismo finanziario. In rapporto a ciò, il Fondo mondiale per l'ambiente deve essere adeguatamente ristrutturato e la possibilità di diventarne membro deve essere universale, in modo che esso possa adempiere le disposizioni dell'articolo 11.

 

     Art. 22. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

     1. La Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all'adesione dal giorno successivo alla data in cui non è più aperta alla firma. Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il depositario.

     2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte alla convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati membri di una simile organizzazione sono Parti alla Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla Convenzione.

     3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Inoltre tali organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne informa le Parti di qualsiasi modifica sostanziale della estensione delle loro competenze.

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

     1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

     2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

     3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non è aggiunto al numero di quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

 

     Art. 24. Riserve.

     Non possono essere fatte riserve alla Convenzione.

 

     Art. 25. Denuncia.

     1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.

     2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di denuncia oppure ad una data successiva specificata nella notifica di denuncia.

     3. La Parte che denuncia la Convenzione, denuncia implicitamente anche qualsiasi protocollo di cui è Parte.

 

     Art. 26. Testi facenti fede.

     L'originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, in lingua cinese, in lingua inglese, in lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola fanno ugualmente fede, deve essere depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

 

 

Allegato I

 

     Australia

     Austria

     Bielorussia [*]

     Belgio

     Bulgaria [*]

     Canada

     Cecoslovacchia [*]

     Danimarca

     Comunità europea

     Estonia [*]

     Finlandia

     Francia

     Germania

     Grecia

     Ungheria [*]

     Islanda

     Irlanda

     Italia

     Giappone

     Lettonia [*]

     Lituania [*]

     Lussemburgo

     Paesi Bassi

     Nuova Zelanda

     Norvegia

     Polonia [*]

     Portogallo

     Romania [*]

     Federazione russa [*]

     Spagna

     Svezia

     Svizzera

     Turchia

     Ucraina [*]

     Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

     Stati Uniti d'America

 

[*] Paesi che si trovano in un processo di transizione verso un'economia di mercato.

 

 

Allegato II

 

     Australia

     Austria

     Belgio

     Canada

     Danimarca

     Comunità europea

     Finlandia

     Francia

     Germania

     Grecia

     Islanda

     Irlanda

     Italia

     Giappone

     Lussemburgo

     Paesi Bassi

     Nuova Zelanda

     Norvegia

     Portogallo

     Spagna

     Svezia

     Svizzera

     Turchia

     Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

     Stati Uniti d'America

 

 

Allegato II

della relazione del comitato

 

     Risoluzione adottata dal comitato intergovernativo per la negoziazione di una Convenzione quadro sui cambiamenti climatici

 

     INC/1992/1 Disposizioni provvisorie

     Il comitato intergovernativo per la negoziazione di una Convenzione quadro sui cambiamenti climatici,

     avendo approvato ed adottato il testo della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite,

     considerando che sono necessari preparativi per una pronta ed efficace applicazione della Convenzione, dopo la sua entrata in vigore,

     considerando inoltre che, nel caso delle disposizioni transitorie, è essenziale la partecipazione ai negoziati di tutti i membri del comitato,

     ricordando le risoluzioni dell'Assemblea Generale 45/212 del 21 dicembre 1990 e 46/169 del 19 dicembre 1991,

     1. chiede a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica abilitate in tal senso, di firmare la Convenzione durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo a Rio de Janeiro o il più presto possibile e in seguito di ratificare, accettare, approvare la Convenzione o di aderirvi;

     2. prega il Segretario generale di adottare le misure necessarie per convocare una sessione del comitato, in conformità del paragrafo 4 della risoluzione dell'Assemblea Generale 46/169, al fine di preparare la prima sessione della Conferenza delle Parti, come specificato nella Convenzione;

     3. prega inoltre il Segretario generale di presentare una raccomandazione all'Assemblea Generale, durante la quarantasettesima sessione, in merito alle misure da adottare per ulteriori sessioni del comitato fino all'entrata in vigore della Convenzione;

     4. invita il Segretario generale ad includere nella sua relazione per l'Assemblea Generale, in conformità dei paragrafi 4 e 9 della risoluzione 46/169, proposte che permettano al segretariato istituito in conformità della risoluzione 45/212, di continuare le sue attività finché la Conferenza delle Parti abbia designato il segretariato della Convenzione;

     5. fa appello ai governi e alle organizzazioni affinché versino contributi volontari per i fondi fuori bilancio costituiti in conformità della risoluzione dell'Assemblea Generale 45/212, al fine di contribuire ai costi delle misure provvisorie e garantire una piena ed effettiva partecipazione dei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in via di sviluppo che sono piccole isole, nonché dei paesi in via di sviluppo colpiti dalla siccità e dalla desertificazione a tutte le sessioni del comitato;

     6. invita gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica abilitate a firmare la Convenzione, a comunicare il più presto possibile al capo del segretariato informazioni relative a provvedimenti conformi alle disposizioni della Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore.

 

9 maggio 1992

 

 


[1] Traduzione non ufficiale.