§ 80.9.1136 - D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/06/2019
Numero:103


Sommario
Art. 1.  Dipartimenti del Ministero
Art. 2.  Capi dei dipartimenti
Art. 3.  Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità
Art. 4.  Competenze del Dipartimento del tesoro
Art. 5.  Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro
Art. 6.  Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
Art. 6 bis.  (Competenze del Dipartimento dell'economia).
Art. 6 ter.  (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell'economia).
Art. 7.  Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Art. 8.  Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Art. 9.  Sistema delle ragionerie
Art. 10.  Uffici centrali di bilancio
Art. 11.  Competenze del Dipartimento delle finanze
Art. 12.  Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze
Art. 13.  Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Art. 14.  (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi).
Art. 15.  Uffici di supporto alla giustizia tributaria
Art. 16.  Ragionerie territoriali dello Stato
Art. 17.  Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali
Art. 18.  Modifica dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
Art. 19.  Dotazioni organiche
Art. 20.  Disposizioni transitorie e comuni
Art. 21.  Strutture tecniche di coordinamento
Art. 22.  Norme finali ed abrogazioni


§ 80.9.1136 - D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

(G.U. 20 settembre 2019, n. 221)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

     Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 1, comma 359;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in particolare, l'articolo 24-bis;

     Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'articolo 4-bis;

     Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare, l'articolo 1, commi 348, 350 e 351;

     Visto il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e in particolare, l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 38, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, supplemento ordinario n. 75, recante l'individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2016, n. 20, e 9 agosto 2017, n. 185, relativi alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e dei relativi compiti;

     Visto il richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 che prevede la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

     Considerata l'organizzazione ministeriale proposta, ivi compresa quella attinente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale;

     Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonchè per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi di tale facoltà;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Organizzazione del Ministero

 

Art. 1. Dipartimenti del Ministero

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti:

     a) Dipartimento del tesoro;

     a-bis) Dipartimento dell'economia;

     b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     c) Dipartimento delle finanze;

     d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentottantotto. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonchè quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attività normativa nonchè l'attività prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.

 

     Art. 2. Capi dei dipartimenti

     1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

     2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.

     3. Il capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

 

     Art. 3. Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità

     1. È istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di coordinamento delle attività e delle metodologie di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attività del Comitato è assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica.

     3. È istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità. Il Comitato è presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed è composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonchè, ove invitati, dai responsabili della Società generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (Sose S.p.a.), Agenzia delle entrate-riscossione e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle attività del Comitato è assicurato dal Dipartimento delle finanze.

     4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3, emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore fiscale.

 

Capo II

Articolazione dei dipartimenti

Sezione I

Dipartimento del tesoro

 

     Art. 4. Competenze del Dipartimento del tesoro

     1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree tematiche:

     a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

     b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonchè analisi dei relativi andamenti e flussi;

     c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo;

     d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario; vigilanza in materia di stabilità e integrità del sistema finanziario; prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario (cyber security), per quanto di competenza del Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018;

     e) [abrogata];

     f) [abrogata];

     g) affari legali e gestione del contenzioso e delle tematiche in merito agli aiuti di Stato nelle materie di competenza del Dipartimento;

     h) rapporti con gli investitori e le agenzie di valutazione del merito di credito;

     i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; pianificazione strategica e controllo di gestione, coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e informatica dipartimentale. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.

     2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».

     3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria;

     b) Direzione II - debito pubblico;

     c) Direzione III - rapporti finanziari europei;

     d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali;

     e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario;

     e-bis) Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie.

     4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte, che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

     4-bis. È assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di cui alla lettera g) del comma 1 e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonchè per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attività istituzionali d'interesse comune.

     5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attività prelegislativa, coordinamento dell'attività amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i), attività di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE.

     5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati può avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.

 

     Art. 5. Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

     1. La Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali;

     b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed internazionali;

     c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali;

     d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni e con le unità preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza; responsabilità per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (MIP);

     e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi documenti programmatici;

     f) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica;

     g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

     2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;

     b) gestione della liquidità;

     c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

     d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari relativi al debito pubblico;

     e) partecipazione all'elaborazione dei documenti programmatici di finanza pubblica per le materie di competenza;

     f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali;

     f-bis) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;

     f-ter) analisi di impatto delle politiche sull'economia reale;

     g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

     3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) affari economici monetari e finanziari europei;

     b) analisi economica e istituzionale del funzionamento dell'unione economica e monetaria, della politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione dell'euro;

     c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato interministeriale per gli affari europei;

     d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Unione europea;

     e) partecipazione ai meccanismi di stabilità finanziaria e attività connesse ai programmi di assistenza finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea;

     f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni dell'Unione europea.

     4. La Direzione IV - rapporti finanziari internazionali- si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei;

     b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;

     c) governance globale, cooperazione finanziaria internazionale e coordinamento delle attività relative ai gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20;

     d) rapporti con le istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, tra cui l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), banche e fondi di sviluppo;

     e) politiche e interventi per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista dalla legge n. 125 del 2014;

     f) accordi e trattati internazionali con contenuto economico e finanziario;

     g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza.

     5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione;

     b) vigilanza in materia di stabilità finanziaria e gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario;

     c) politiche di educazione e inclusione finanziaria, segreteria tecnica del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15;

     d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni;

     e) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti (contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, usura);

     f) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria;

     g) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari;

     h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

     5-bis. Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) rapporti con gli investitori finanziari;

     b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.

 

     Art. 6. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

     1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio opera altresì a supporto del Dipartimento dell'economia.

     2. Il Consiglio è composto da sedici membri scelti tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento del tesoro e del Dipartimento dell'economia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei componenti sono stabiliti con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.

     2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro, sentito il Direttore generale dell'economia.

     3. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dalle strutture dipartimentali.

     4. Il Consiglio è articolato in:

     a) un collegio tecnico-scientifico composto da otto membri, con funzioni di consulenza nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria;

     b) un collegio degli esperti composto da otto membri con funzioni di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari. In particolare il collegio si occupa di:

     1) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

     2) analizzare i problemi connessi alla partecipazione dei Dipartimenti nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro o del direttore generale dell'economia, per le materie di rispettiva competenza, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.

 

Sezione I-bis

Dipartimento dell'economia

 

     Art. 6 bis. (Competenze del Dipartimento dell'economia).

     1. Il Dipartimento dell'economia ha competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine provvede nelle seguenti aree tematiche:

     a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonchè a favore di organi, società ed enti pubblici; sostegno all'esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;

     b) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria; monitoraggio della riforma delle società a partecipazione pubblica; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie;

     c) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;

     d) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.

     2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale dell'economia».

     3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione I - Interventi finanziari in economia;

     b) Direzione II - Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici;

     c) Direzione III - Valorizzazione del patrimonio pubblico.

     4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di coordinamento degli affari legali e gestione del contenzioso, in collaborazione con gli omologhi uffici del Dipartimento del tesoro e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonchè, per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU.

     5. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del Direttore generale dell'economia, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attività prelegislativa, coordinamento dell'attività amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attività di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento.

     6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale dell'economia, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia.

 

     Art. 6 ter. (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell'economia).

     1. La Direzione I - interventi finanziari in economia si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonchè a favore di organi, società ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;

     b) garanzie pubbliche;

     c) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione;

     d) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni anche di origine bancaria;

     e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;

     f) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali;

     g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

     2. La Direzione II - partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonchè esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

     b) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

     c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, nonchè supporto ai processi di valorizzazione industriale delle società partecipate;

     d) esercizio del controllo analogo sulle società in house di competenza del Dipartimento;

     e) attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle società a partecipazione pubblica;

     f) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

     3. La Direzione III - valorizzazione del patrimonio pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte;

     b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e società pubbliche cui è affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione;

     c) attività di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari;

     d) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società dello Stato;

     e) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

 

Sezione II

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

 

     Art. 7. Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

     1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonchè alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

     a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

     b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonchè predisposizione del budget e del rendiconto economico;

     c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;

     d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;

     e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilità pubblica e la contabilità nazionale prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della metodologia di contabilità economico-patrimoniale;

     f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità operative dei servizi e dei sistemi informativi e di connettività per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;

     g) attività di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;

     h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche;

     i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE nonchè relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;

     l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilità nonchè in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);

     m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;

     n) definizione delle modalità e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;

     o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

     o-bis) svolgimento dei compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonchè di controllo e rendicontazione all'Unione europea, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.

     2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».

     3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si articola in:

     a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;

     b) Uffici centrali del bilancio;

     c) Ragionerie territoriali dello Stato.

     4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:

     a) Ispettorato generale di finanza;

     b) Ispettorato generale del bilancio;

     c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

     d) Ispettorato generale per gli affari economici;

     e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

     f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

     g) Ispettorato generale per la spesa sociale;

     h) Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica;

     i) Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica;

     i-bis) Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

     l) Servizio studi dipartimentale;

     m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale;

     m-bis) Ispettorato generale per il PNRR;

     m-ter) Unità di missione Next Generation EU;

     m-quater) Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.

     5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento undici posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, uno per le finalità di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalità di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

     6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di competenza del Dipartimento, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.

 

     Art. 8. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

     1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

     a) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;

     b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

     c) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero;

     d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;

     e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

     f) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;

     g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;

     i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     l) attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonchè coordinamento delle attività dipartimentali in materia dei predetti pagamenti;

     m) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

     2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

     a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonchè del budget economico e delle note integrative;

     b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonchè del rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate, definizione e revisione delle classificazioni del bilancio dello Stato;

     c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica;

     d) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruità e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia;

     d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale;

     f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attività istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;

     g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse;

     h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere;

     i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonchè sui sistemi relativi alla contabilità integrata finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato.

     3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

     a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     b) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruità della quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche;

     b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     c) attività di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;

     d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;

     e) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonchè di quelle relative alla ricollocazione di personale connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni.

     4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

     a) attività normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse;

     b) attività normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio;

     c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria;

     d) attività di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attività pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione;

     e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     f) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;

     g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari;

     h) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale;

     i) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

     5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

     a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;

     b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e analisi delle informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi finanziarie;

     b-bis) coordinamento delle attività di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonchè analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;

     d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;

     e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;

     f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;

     g) attività di supporto alla verifica della legittimità costituzionale delle leggi regionali;

     h) attività normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-città;

     i) attività di supporto all'attuazione del federalismo; attività di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

     i-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

     6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

     a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;

     b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;

     c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;

     c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;

     e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;

     f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea;

     g-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     g-ter) funzione di Autorità di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

     7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

     a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;

     b) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonchè supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;

     b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     c) attività di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di edilizia sanitaria, nonchè in materia di assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria regionale;

     d) vigilanza sulle attività degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;

     e) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche per il settore sanitario;

     f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle attività non informatiche connesse al progetto Tessera sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico;

     f-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

     8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

     a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilità, bilancio e finanza pubblica, nonchè a supporto delle attività di monitoraggio e valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attività del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti;

     b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali;

     c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettività e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualità e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento;

     d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica della qualità e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti;

     e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento;

     f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacità di analisi e valutazione;

     g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione;

     h) gestione dei rapporti con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;

     l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza.

     9. L'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni:

     a) iniziative volte all'armonizzazione per l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;

     b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della liquidità;

     c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

     d) coordinamento delle attività inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di programmazione economico-finanziaria, nonchè in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica;

     e) coordinamento e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;

     f) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza pubblica;

     g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni;

     h) previsione e monitoraggio delle entrate tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze, delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica;

     h-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

     9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attività ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

     a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonchè delle società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

     b) attività ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attività definiti con i dipartimenti medesimi;

     c) accertamenti su richiesta di autorità giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;

     d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera a);

     e) collaborazione all'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa;

     f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera a), nonchè degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

     g) supporto all'attività normativa e prelegislativa del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

     h) esecuzione di altri progetti o attività delegate dal Ragioniere generale dello Stato.

     10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attività di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attività di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio;

     b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e modelli econometrici in materia di finanza pubblica;

     c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attività di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;

     d) attività di analisi e studio in materia di contabilità pubblica economico-patrimoniale per la definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente;

     d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;

     e) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche per l'analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite indicatori di economicità, efficacia ed efficienza;

     f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e gestionali delle società a partecipazione pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica;

     g) studi e analisi statistiche riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

     g-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.

     11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento dell'attività di verifica sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni:

     a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attività degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

     b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attività delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

     c) attività di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei processi interni di gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione di attività di revisione interna sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e sul sistema delle Ragionerie;

     d) svolgimento delle attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato;

     d-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.

     11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento operativo delle fasi di attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:

     a) adozione di linee guida, definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e definizione della manualistica e della strumentazione operativa;

     b) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

     c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonchè elaborazione e messa a disposizione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;

     d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi nonchè alle Amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;

     e) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, attività di comunicazione istituzionale e pubblicità del PNRR;

     f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;

     g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;

     h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonchè vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;

     i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società in house della pubblica amministrazione;

     l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

     m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023.

     11-ter. L'Unità di missione Next Generation EU, di seguito Unità di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:

     a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     b) individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;

     c) attività di supporto all'Ispettorato generale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli indicatori di outcome del PNRR;

     d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorità trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;

     e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attività di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;

     f) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unità.

     11-quater. L'Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni:

     a) attività istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attività inerenti alla revisione della spesa;

     b) attività di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera a);

     c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attività;

     d) partecipazione alle attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009;

     e) stipula, con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università, enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attività di competenza;

     f) supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.

 

     Art. 9. Sistema delle ragionerie

     1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è costituito da:

     a) Uffici centrali del bilancio;

     b) Ragionerie territoriali dello Stato.

 

     Art. 10. Uffici centrali di bilancio

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della transizione ecologica, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della cultura, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

     o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.

     2. Le modalità organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda più Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresì alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento.

     3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:

     a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi con atto amministrativo;

     b) effettuano gli adempimenti relativi alla predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia relativamente al conto del bilancio, che al conto del patrimonio;

     c) esercitano, sia in via preventiva che successiva, anche a campione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di spesa, risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti. Verificano l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma;

     d) effettuano, in via successiva, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresì, il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;

     e) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attività finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     f) verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di cui all'articolo 38-bis della legge n. 196 del 2009;

     g) effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonchè delle attività svolte;

     h) effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011;

     i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme;

     j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;

     k) svolgono le attività delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;

     l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto.

 

Sezione III

Dipartimento delle finanze

 

     Art. 11. Competenze del Dipartimento delle finanze

     1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:

     a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali e delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale;

     b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;

     c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali;

     d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito nazionale, europeo e internazionale; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

     e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità;

     f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

     g) verifica delle modalità di assolvimento degli obblighi tributari rispetto alle esigenze di semplificazione nonchè di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;

     h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali per le materie di competenza del Dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico;

     i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità;

     l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione alle quali: ferma rimanendo l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico nonchè di alta vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti della fiscalità; svolge le attività istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate;

     m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attività del Ministro di alta vigilanza, le modalità di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri enti della fiscalità di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonchè a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000;

     n) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità;

     o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia; gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

     p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attività amministrativa; attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attività prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.

     3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;

     b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

     c) Direzione agenzie ed enti della fiscalità;

     d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;

     e) Direzione sistema informativo della fiscalità;

     f) Direzione della giustizia tributaria.

     4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento tre posti di funzione di livello dirigenziale generale.

     5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.

 

     Art. 12. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze

     1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). A tali fini, la direzione:

     a) assicura l'acquisizione sistematica dei flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali;

     b) predispone analisi, studi, indagini e simulazioni per l'elaborazione delle politiche in materia fiscale, in ambito nazionale, europeo e internazionale;

     c) gestisce modelli per la previsione e il monitoraggio delle entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;

     e) concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale in relazione alle quali svolge attività di analisi nella fase di predisposizione degli interventi e nella fase di monitoraggio degli effetti dell'attuazione;

     f) valuta gli effetti derivanti dall'adozione dei provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul bilancio dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;

     g) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a modelli disaggregati in materia di finanza locale;

     h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica nelle materie di competenza;

     i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici e computazionali ai fini delle valutazioni di politica fiscale ed elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di contrasto all'evasione;

     l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

     m) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie.

     2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:

     a) effettua, anche attraverso la collaborazione con gli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione e la revisione o il riordino della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale;

     b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione;

     c) predispone schemi normativi e provvedimenti necessari al recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione;

     d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;

     e) collabora con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini del relativo contenzioso;

     f) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti di competenza;

     g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici del Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti, convenzioni e contratti;

     h) cura la predisposizione degli atti relativi al contenzioso innanzi alla Corte costituzionale e agli organi di giustizia ordinaria, amministrativa e contabile;

     i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale.

     La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, con riferimento ai tributi regionali e locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera a) alla lettera i), la Direzione:

     j) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale;

     k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;

     l) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali;

     m) effettua l'esame delle leggi delle regioni e delle province autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e cura la pubblicazione dei dati necessari per l'applicazione dei tributi regionali;

     n) effettua l'esame, la raccolta e la pubblicazione delle delibere e dei regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali, anche ai fini dell'impugnativa di cui all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

     o) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

     p) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualità dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali;

     q) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

     3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere i), l) e m). A tali fini, la Direzione:

     a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale;

     b) formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     c) svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;

     d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     e) monitora l'andamento gestionale, gli assetti organizzativi e i fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro;

     f) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;

     g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra esse e gli altri enti della fiscalità;

     h) svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

     i) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate dal Dipartimento;

     j) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico-finanziario delle agenzie e degli altri enti della fiscalità in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e degli altri enti della fiscalità; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;

     k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera l), dell'articolo 11 sulle agenzie fiscali e sull'Agenzia delle entrate-riscossione;

     l) predispone la relazione annuale sull'attività del Garante del contribuente di cui all'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

     m) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale e negli altri ambiti di competenza;

     n) svolge l'attività prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo.

     4. La Direzione rapporti fiscali europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, europea e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi. La Direzione, inoltre, assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:

     a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;

     b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali, anche assicurando la conformità delle normative interne agli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale;

     c) cura l'elaborazione dei testi di esecuzione e di attuazione della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica;

     d) cura le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, con gli organismi e le istituzioni finanziarie internazionali nelle materie di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività;

     e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati nelle materie di competenza anche coordinando, ove necessario, la partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza;

     f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale all'elaborazione dei testi normativi necessari all'attuazione del diritto dell'Unione europea e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;

     g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede unionale e internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;

     h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri Stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

     i) coordina ed effettua il monitoraggio delle attività di assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di sviluppo realizzate dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della loro rendicontazione per la verifica degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

     In materia di assistenza amministrativa internazionale in ambito doganale la Direzione gestisce l'attività dell'Ufficio centrale di coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018, in attuazione dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2008, n. 217 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (Convenzione Napoli II). In tale ambito, coordina le attività previste dalla suddetta Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti, nonchè dei casi di cooperazione diretta di cui all'articolo 5, comma 2 della Convenzione e delle forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 della Convenzione.

     5. La Direzione sistema informativo della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del Dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione:

     a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità e svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;

     b) coordina e assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;

     c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, mediante la programmazione dei fabbisogni e l'acquisizione delle risorse informatiche del Dipartimento, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;

     d) definisce le norme tecniche e organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità, nonchè per l'interoperabilità con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     e) gestisce le relazioni con l'Agenzia per l'Italia digitale e gli altri enti esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel sistema informativo della fiscalità avvenga nel rispetto degli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale e della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

     f) gestisce i sistemi informativi e la cooperazione applicativa, nonchè i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni generali del Dipartimento, l'applicabilità delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica;

     g) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti della società di cui all'art 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     h) svolge l'attività prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per laformulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo;

     i) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale per le tematiche connesse all'operatività del Sistema informativo della fiscalità e negli altri ambiti di competenza.

     6. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni:

     a) provvede all'organizzazione e al coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari e dell'attività di supporto all'attività giurisdizionale;

     b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi relativi al processo tributario e all'attività degli uffici giudiziari;

     c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonchè sul valore economico delle controversie avviate e definite e alla predisposizione della relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

     d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia tributaria e predispone le relative stime di gettito;

     e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di spese di giustizia nel processo tributario e provvede alla gestione e al coordinamento del relativo contenzioso;

     f) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonchè i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;

     g) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie;

     h) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite al processo tributario;

     i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione del personale giudicante;

     l) svolge attività di vigilanza e di audit sugli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria proponendo le necessarie misure organizzative, in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attività giurisdizionale;

     m) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente;

     n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario e l'elenco nazionale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

     o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario.

     p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane e della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari. Cura l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.

 

Sezione IV

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

 

     Art. 13. Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

     1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge attività di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, e la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed economica del personale delle pubbliche amministrazioni; definisce il modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli altri dipartimenti.

     Il Dipartimento è competente nelle materie di seguito indicate:

     a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attività e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti;

     b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attività e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; elaborazione degli indirizzi metodologici in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;

     c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;

     d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri Dipartimenti; attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale;

     e) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, e, in materia di sistemi informativi d'intesa con i dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali con le società di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; cura dei relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti operativi con la società di cui all'articolo 4, comma 3-bis del citato decreto-legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse, ai sensi dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

     f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: attua le strategie e le iniziative di comunicazione del Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; cura lo sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e della Intranet; assolve agli adempimenti della legge 7 giugno 2000, n. 150; svolge le attività di comunicazione istituzionale esterna ed interna; promuove la conoscenza delle attività del Ministero; coordina e gestisce le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; supporta e gestisce gli eventi e le manifestazioni; cura le attività di customer satisfaction; promuove e coordina la realizzazione delle carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero;

     g) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonchè contenzioso che coinvolge più dipartimenti;

     h) coordinamento del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; supporto alle attività nelle politiche di spending review con riferimento agli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici.

     2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonchè della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalità, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n).

     3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

     b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;

     c) Direzione del personale;

     d) Direzione della comunicazione istituzionale;

     e) Direzione dei servizi del tesoro.

     4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:

     a) garantire il supporto alle attività relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attività di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonchè per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti;

     b) curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

     c) supportare il capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

     5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attività prelegislativa e verifica della compatibilità economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonchè amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali.

     6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.

 

     Art. 14. (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi).

     1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero:

     a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici;

     b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni;

     c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico;

     d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti;

     e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi;

     g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

     h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a);

     h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonchè con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;

     i) supporto delle attività di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici;

     l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento;

     n) coordinamento delle attività propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici;

     o) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali;

     p) rapporti con l'Agenzia del demanio;

     q) contenzioso nelle materie di competenza;

     r) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

     2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni:

     a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e a supporto della transizione digitale, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali, ivi incluse le attività relative al comma 1, lettera h-bis);

     b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni;

     c) pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi;

     d) definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato;

     e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche, anche a supporto della transizione digitale;

     f) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la società dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi;

     g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento;

     h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale;

     i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma e-procurement;

     l) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti;

     m) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

     3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero:

     a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano;

     b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione;

     c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati;

     d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonchè organizzazione delle competenze;

     e) cessazioni dal servizio;

     f) procedimenti disciplinari;

     g) mobilità, comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale;

     h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;

     i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali;

     l) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo;

     m) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree;

     n) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima;

     o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni;

     p) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale;

     q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi;

     r) contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-bis del codice di procedura civile;

     s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Università e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza;

     t) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

     4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni:

     a) sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

     b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000;

     c) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale;

     d) promozione di campagne informative di pubblico interesse;

     e) coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero;

     f) sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identità visiva del Ministero;

     g) gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate;

     h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della Intranet;

     i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero;

     l) supporto alle attività di comunicazione istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il Ministero;

     m) sviluppo e gestione delle attività di relazione con il pubblico;

     n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini;

     o) studi e analisi di dati e informazioni sulle attività di customer satisfaction;

     p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero;

     q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN).

     5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni:

     a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio;

     b) emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

     c) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario;

     d) risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi;

     e) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide;

     f) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e soggetti equiparati;

     g) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero;

     h) servizio delle pensioni di guerra;

     i) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa;

     l) sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti;

     m) gestione del servizio dei depositi definitivi;

     n) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi;

     o) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi;

     p) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

     q) indennizzi per i beni perduti all'estero;

     r) definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     s) contenzioso nelle materie di competenza;

     t) attività residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarità nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

     u) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

 

Capo III

Articolazione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze

 

     Art. 15. Uffici di supporto alla giustizia tributaria

     1. Gli Uffici di Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono organi locali del Ministero e svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si avvalgono dei servizi strumentali e trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.

 

     Art. 16. Ragionerie territoriali dello Stato

     1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificità previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attività proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni:

     a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;

     b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarietà di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;

     d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;

     e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

     f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;

     g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

     h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici;

     i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attività da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

     3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonchè ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero.

     5. Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero.

     6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, è assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è definito il numero e l'articolazione delle Ragionerie territoriali, nonchè il relativo ambito territoriale di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine della realizzazione dei poli logistici.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze

 

     Art. 18. Modifica dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, è assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto».

 

Capo V

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

 

     Art. 19. Dotazioni organiche

     1. La dotazione organica del personale dirigenziale è individuata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

Capo VI

Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie e comuni

     1. Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento opera, avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

 

     Art. 21. Strutture tecniche di coordinamento

     1. Per finalità che implicano l'azione unitaria di più strutture organizzative afferenti a diversi Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere istituite apposite strutture tecniche di coordinamento, di cui il Ministro si avvale per lo studio, l'analisi e l'approfondimento tecnico di specifiche tematiche. Il decreto disciplina le modalità operative, nonchè la loro composizione e durata, ferme restando le competenze di ciascun Dipartimento e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 22. Norme finali ed abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, è abrogato.

     2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1213

 

     Tabella A

 

     Organici dirigenziali

 

     Dirigenti di prima fascia

     Uffici di diretta collaborazione con il Ministro 4

     Dipartimento del tesoro 8

     Dipartimento dell'economia 6

     Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 49

     Dipartimento delle finanze 10

     Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 9

     Totale 86

 

     Dirigenti di seconda fascia

     Dirigenti di seconda fascia 688»

 

     *Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100 e dal D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125.