§ 95.1.375 - D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 149.
Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:14/08/2012
Numero:149


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Organizzazione
Art. 4.  Assistenza per le richieste di informazioni
Art. 5.  Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Art. 6.  Presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri
Art. 7.  Assistenza per le richieste di notifica
Art. 8.  Assistenza per il recupero dei crediti
Art. 9.  Controversie
Art. 10.  Modifica o ritiro della domanda assistenza al recupero
Art. 11.  Misure cautelari
Art. 12.  Esclusione dell'assistenza
Art. 13.  Disposizioni varie
Art. 14.  Regime linguistico
Art. 15.  Segreto d'ufficio e uso delle informazioni
Art. 16.  Spese
Art. 17.  Decorrenza
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Disposizioni finanziarie


§ 95.1.375 - D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 149.

Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

(G.U. 30 agosto 2012, n. 202 - S.O. n. 177)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista l'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;

     Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

     Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011;

     Vista la Decisione C (2011) 8193 def. di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011;

     Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;

     Visto l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

     Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini prescritti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:

     a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;

     b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

     c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

     d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative;

     e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;

     f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta.

     3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;

     b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2;

     c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;

     d) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) 'autorità richiedente': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;

     b) 'autorità adita': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;

     c) 'ufficio centrale di collegamento': l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attività di mutua assistenza;

     d) 'ufficio di collegamentò: l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attività di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all'articolo 1, comma 2;

     e) 'persona':

     1) una persona fisica;

     2) una persona giuridica;

     3) un'associazione di persone priva di personalità giuridica alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici;

     4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto;

     f) 'titolo uniforme (UIPE)': il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;

     g) 'modulo standard di notifica (UNF)': il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare;

     h) 'per via elettronica': mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

     i) 'rete CCN': la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.

 

     Art. 3. Organizzazione

     1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore generale delle finanze.

     2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono:

     a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;

     b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane;

     c) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio;

     d) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.

     3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attività di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno le seguenti competenze:

     a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 62 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     c) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     d) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.

     4. Il Direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonchè l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera d).

     5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.

 

     Art. 4. Assistenza per le richieste di informazioni

     1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del Direttore generale delle finanze.

     2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.

     3. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

     4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3.

 

     Art. 5. Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

     1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.

 

     Art. 6. Presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri

     1. Al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.

     2. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

 

     Art. 7. Assistenza per le richieste di notifica

     1. L'autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l'assistenza per la notifica solo:

     a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;

     b) qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.

     2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro è accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011.

     3. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, gli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, e in base alle norme di legge in vigore nel territorio nazionale, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, o il loro recupero, prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, accompagnati dal modulo standard di notifica.

     4. L'ufficio di collegamento indicato dall'articolo 3, comma 3, lettera d), per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la effettuano, all'indirizzo indicato dal suddetto ufficio, entro il termine indicato nel modulo standard di notifica.

     5. In caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione non si applica quando la consegna, da parte dell'ufficio di collegamento, dei documenti che devono essere notificati non sia avvenuta almeno due mesi prima della scadenza del termine richiesto per la notifica. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede l'ufficio del Dipartimento delle finanze, designato dal Direttore generale delle finanze con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 56 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonchè per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.

     7. Gli uffici di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.

     8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono effettuate direttamente dagli uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica.

     9. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.

 

     Art. 8. Assistenza per il recupero dei crediti

     1. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

     a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;

     b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:

     1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;

     2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.

     2. Le domande di recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme è compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme può riguardare anche crediti diversi.

     3. Su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro ed in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore generale delle finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

     4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento è individuato il suddetto ufficio di collegamento.

     5. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo indicato dall'ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme.

     6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, può essere iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     7. Ai fini di cui al comma 6, l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme, come trasmesso all'agente della riscossione, con le modalità determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

     8. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero è affidato all'Agenzia delle entrate.

     11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero.

     12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni.

     13. I crediti di cui all'articolo 1, comma 2, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri.

     14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all'autorità richiedente.

 

     Art. 9. Controversie

     1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonchè la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011.

     2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un'azione di cui al comma 1 presso l'organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, ad informare l'autorità adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.

     3. Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 8, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

     4. Su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari.

     5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito.

     6. L'interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.

     7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura può influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 8, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'avvenuta sospensione.

 

     Art. 10. Modifica o ritiro della domanda assistenza al recupero

     1. Qualora si verifichi la necessità, su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero già presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

     2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso ad esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorità adita la suddetta decisione insieme ad un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorità adita anche una nuova richiesta.

     3. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorità adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando gli agenti della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico agli agenti della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

 

     Art. 11. Misure cautelari

     1. Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente.

     2. Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.

     3. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente.

     4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari.

     5. Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari.

     6. Gli uffici di collegamento inviano all'autorità adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta.

     7. Ai fini del presente articolo ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari è trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente decreto, e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 8, comma 13, 9 e 10.

 

     Art. 12. Esclusione dell'assistenza

     1. L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione.

     2. Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a dieci anni.

     3. L'assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti indicati all'articolo 1, comma 2, è inferiore a 1500 euro.

     4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.

 

     Art. 13. Disposizioni varie

     1. Le richieste di assistenza di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, nonchè gli altri documenti relativi al credito.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.

     3. Nei casi in cui le comunicazioni non siano effettuate per via elettronica o mediante i moduli standard restano valide le informazioni ottenute e le misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza.

     4. La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale è stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell'ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti. Qualora la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non sia prevista dalla normativa interna dello Stato membro adito, gli atti di recupero eseguiti in tale Stato membro in conformità della domanda di assistenza e che se fossero stati eseguiti dalle autorità nazionali avrebbero avuto l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di diritto interno si considerano, a tali effetti, posti in essere nell'ordinamento nazionale.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 non pregiudicano il diritto di adottare provvedimenti di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione da parte degli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, secondo la legislazione vigente nell'ordinamento interno.

     6. L'autorità richiedente e l'autorità adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari.

     7. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi o dalle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca più ampia, anche in materia di atti di notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente decreto.

     8. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.

 

     Art. 14. Regime linguistico

     1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validità dei suddetti documenti o la validità della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua.

     2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell'articolo 7 possono essere trasmessi all'autorità adita in lingua italiana.

     3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente.

 

     Art. 15. Segreto d'ufficio e uso delle informazioni

     1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente decreto sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti dall'articolo 1, comma 2, nonchè per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori.

     2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.

     3. L'autorità competente nazionale autorizza l'utilizzazione delle informazioni trasmesse ad un altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell'ordinamento interno un'analoga utilizzazione.

     4. Qualora l'autorità richiedente o l'autorità adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente decreto possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tale caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purchè la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente decreto. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell'intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.

     5. Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 può essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni.

     6. Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente decreto possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno.

 

     Art. 16. Spese

     1. Gli agenti della riscossione recuperano i crediti dal debitore e trattengono ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformità delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno.

     2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorità richiedente.

     3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente. Il Direttore generale delle finanze, su indicazione dell'ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorità competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.

 

     Art. 17. Decorrenza

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Resta fermo che le sanzioni previste dal medesimo decreto sono applicabili a decorrere dalla data in cui lo stesso entra in vigore. Per le richieste di assistenza inviate da un altro Stato membro dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del presente decreto si applicano anche se dette richieste si riferiscono a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso dall'altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie

     1. Alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69.

     2. Per le richieste di recupero pervenute prima del 1° gennaio 2012 per le quali non sia stata avviata entro il 31 dicembre 2011 la procedura di riscossione, gli uffici di collegamento hanno facoltà di invitare l'autorità richiedente a rinnovare la richiesta accompagnata da un titolo uniforme ovvero di provvedere alla formazione diretta di un titolo uniforme su espressa autorizzazione e sotto la responsabilità dell'autorità richiedente.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.