§ 80.9.799 - D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/01/2008
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Dipartimenti del Ministero
Art. 2.  Capi dei dipartimenti
Art. 3.  Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità e Comitati interdipartimentali.
Art. 4.  Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni
Art. 5.  Competenze del Dipartimento del tesoro
Art. 6.  Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro
Art. 7.  Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
Art. 8.  Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
Art. 9.  Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
Art. 10.  Sistema delle ragionerie
Art. 11.  Uffici centrali di bilancio
Art. 12.  Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Art. 13.  Incarichi specifici previsti dall'ordinamento
Art. 14.  Competenze del Dipartimento delle finanze
Art. 15.  Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze
Art. 16.  Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Art. 17.  Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
Art. 18.  Disposizioni in materia di personale del Servizio consultivo ed ispettivo tributario
Art. 19.  Soppressione dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonchè delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari
Art. 20.  Ragionerie territoriali dello Stato
Art. 21.  Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze
Art. 22.  Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali
Art. 23.  Dotazioni organiche
Art. 24.  Ruolo del personale
Art. 25.  Disposizioni transitorie
Art. 26.  Norme finali ed abrogazioni


§ 80.9.799 - D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43. [1]

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 18 marzo 2008, n. 66 - S.O. n. 62)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 7 che prevede, tra l'altro, delega al Governo per l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante il regolamento dell'articolazione organizzativa e delle dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;

     Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Visto l'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006;

     Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416, da 426 a 428 e da 474 a 477, dell'articolo 1;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2007;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007;

     Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale;

     Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 15 giugno 2007;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2007, relativo al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007, del 27 agosto 2007 e del 17 settembre 2007;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 gennaio 2008;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

 

Sezione I

Dipartimenti del Ministero

 

Art. 1. Dipartimenti del Ministero

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 300 del 1999». Il Ministero è articolato nei seguenti Dipartimenti:

     a) Dipartimento del tesoro;

     b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

     c) Dipartimento delle finanze;

     d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 789. In tale numero sono comprese 16 posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, 19 posizioni dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonchè 34 posizioni dirigenziali relative agli Uffici di diretta collaborazione [2].

 

     Art. 2. Capi dei dipartimenti

     1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 165 del 2001», dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

     2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito denominato: «Ministro».

     3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del Dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

 

     Art. 3. Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità e Comitati interdipartimentali.

     1. E' istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e finanziaria e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di coordinamento delle attività e delle metodologie e di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attività del Comitato è assicurato dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

     2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica.

     3. E' istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità. Il Comitato è presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed è composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonchè, ove invitati, dai responsabili di Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale [3].

     4. Le attività in materia di coordinamento delle risorse umane e strumentali, delle attività informatiche e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono svolte dai Comitati Interdipartimentali cui sono chiamati a partecipare, su designazione dei capi dei Dipartimenti, i dirigenti responsabili dei settori interessati. I Comitati, presieduti dal capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, supportano il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nell'elaborazione di linee guida, strategie generali e piani operativi nelle materie di interesse e definiscono i livelli di servizio relativi alle attività amministrative.

 

Sezione II

Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni

 

     Art. 4. Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni

     1. Operano nell'ambito del Ministero:

     a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al momento della istituzione dell'Agenzia fiscale di cui all'articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

     b) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

     c) [il Servizio consultivo ed ispettivo tributario] [4];

     d) [la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296] [5].

 

Capo II

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

 

Sezione I

Dipartimento del tesoro

 

     Art. 5. Competenze del Dipartimento del tesoro

     1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

     a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

     b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonchè analisi dei relativi andamenti e flussi;

     c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero per il commercio internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e rapporti con le competenti Autorità indipendenti;

     e) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura; prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

     f) interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e di attività produttive; garanzie pubbliche; monetazione;

     g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;

     h) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;

     i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi [6];

     l) informatica dipartimentale; comunicazione istituzionale e relazioni esterne.

     2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».

     3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione I - analisi economico-finanziaria;

     b) Direzione II - debito pubblico;

     c) Direzione III - rapporti finanziari internazionali;

     d) Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali;

     e) Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;

     f) Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario;

     g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni;

     h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;

     4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere a) e c), nonchè per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.

     5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     6. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, nonchè un corpo di ispettori per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento dell'ufficio del direttore generale del tesoro, controllo di gestione dipartimentale, informatica dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale del tesoro, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i) [7].

 

     Art. 6. Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

     1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni [8]:

     a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria;

     b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;

     c) informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico;

     d) analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici.

     2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni [9]:

     a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;

     b) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto «Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico;

     c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;

     d) coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato;

     e) rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico e per la procedura di controllo dei disavanzi eccessivi;

     f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.

     3. La Direzione III - rapporti finanziari internazionali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni [10]:

     a) affari economici e finanziari europei e internazionali;

     b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;

     c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il G7, il G10, il G20;

     d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;

     e) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF, l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;

     f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;

     g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;

     h) prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento.

     4. La Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni [11]:

     a) analisi, regolamentazione e vigilanza del sistema bancario e finanziario, e dei pagamenti dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione;

     b) rapporti con le autorità indipendenti e di vigilanza;

     c) vigilanza sulle fondazioni bancarie;

     d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia e su altri enti operanti nei settori di competenza del Dipartimento;

     e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei mercati. Cooperazione giuridica internazionale.

     5. La Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni [12]:

     a) analisi delle vulnerabilità del sistema finanziario, rispetto a fenomeni di riciclaggio di denaro, usura, finanziamento del terrorismo, in funzione del rafforzamento della rete di protezione del medesimo sistema. Irrogazione di sanzioni amministrative, anche avvalendosi delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, per violazioni connesse a fattispecie di riciclaggio, usura, mancata dichiarazione di trasferimento all'estero di denaro contante e titoli al portatore, finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari; gestione del relativo contenzioso;

     b) attività connesse alla prevenzione del fenomeno dell'usura: definizione dei tassi soglia; gestione del fondo antiusura, rapporti con i soggetti destinatari;

     c) attività funzionali e di supporto al comitato di sicurezza finanziaria;

     d) attività concorrenti alla realizzazione degli embarghi finanziari;

     e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza della direzione, ivi inclusi l'Unione europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale e il Gruppo d'azione finanziaria internazionale.

     6. La Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni [13]:

     a) interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive;

     b) garanzie pubbliche;

     c) concorrenza e aiuti di Stato;

     d) contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento;

     e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;

     f) monetazione;

     g) vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

     h) indennizzi per i beni perduti all'estero.

     7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni [14]:

     a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

     b) esercizio dei diritti dell'azionista;

     c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;

     d) regolamentazione dei settori in cui operano le società partecipate in relazione all'impatto su queste ultime.

     8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni [15]:

     a) razionalizzazione, valorizzazione e cessione dell'attivo dello Stato e degli enti pubblici non territoriali con riferimento a crediti, concessioni ed altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni azionarie e dei beni immobili, nonchè attività di indirizzo nei confronti delle amministrazioni dello Stato cui è attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo;

     b) definizione delle linee guida generali per la valorizzazione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;

     c) definizione delle linee di indirizzo per i piani di cessione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;

     d) gestione, attraverso convenzioni con le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici interessati, dei programmi di dismissione di immobili pubblici non statali da realizzare, anche tramite operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi immobiliari, mediante predisposizione e realizzazione delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione e delle attività ad esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il rapporto con le società di rating e con le altre entità coinvolte;

     e) elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi.

 

     Art. 7. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

     1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al direttore generale del tesoro, con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento.

     2. Il Consiglio è composto da sedici membri scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del dipartimento. I compensi sono fissati con decreto del Ministro.

     3. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle strutture specificatamente individuate dal direttore generale del tesoro.

     4. Il Consiglio è articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. Il collegio tecnico-scientifico è composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti è composto di otto membri e svolge attività di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:

     a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

     b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.

     5. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresì, specifici compiti affidatigli dal direttore generale del tesoro, nell'ambito delle competenze istituzionali.

 

Sezione II

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

 

     Art. 8. Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

     1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato «decreto-legge n. 194 del 2002», i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonchè alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

     a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

     b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonchè predisposizione del budget e del consuntivo economico;

     c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento [16];

     d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;

     e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale;

     f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità operative dei sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;

     g) attività di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;

     h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica, e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche;

     i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE nonchè relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;

     l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilità nonchè in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);

     m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;

     n) definizione delle modalità e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica, e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;

     n-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti [17];

     o) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali [18].

     2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».

     3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si articola in:

     a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;

     b) Uffici centrali di bilancio;

     c) Ragionerie territoriali dello Stato.

     4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:

     a) Ispettorato generale di finanza;

     b) Ispettorato generale del bilancio;

     c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

     d) Ispettorato generale per gli affari economici;

     e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

     f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

     g) Ispettorato generale per la spesa sociale;

     h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato;

     i) Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica;

     l) Servizio studi dipartimentale.

     5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento sei posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale per il coordinamento delle attività del suo ufficio [19].

     6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera o) del presente articolo [20].

 

     Art. 9. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

     1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali e posizioni dirigenziali destinati allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni [21]:

     a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonchè sul sistema delle Ragionerie;

     b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività del sistema delle Ragionerie;

     c) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;

     d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti, società ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

     e) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici, nonchè altri incarichi autorizzati;

     f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;

     f-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti [22];

     g) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;

     h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;

     i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi;

     l) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.

     2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni [23]:

     a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni, nonchè del budget economico;

     b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonchè del rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;

     c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica;

     d) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruità e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione della clausola di salvaguardia;

     e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali;

     f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attività istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;

     g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economica e patrimoniale; attuazione degli strumenti per il controllo dell'economicità e dell'efficienza in particolare mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi delle funzioni, dei servizi e delle attività delle medesime amministrazioni pubbliche.

     3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni [24]:

     a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     b) attività di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e per la verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrat-tazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;

     c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonchè di quelle relative al trasferimento di personale in attuazione del federalismo.

     4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni [25]:

     a) attività normativa, di consulenza e di coordi-namento in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e relativo monitoraggio;

     b) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attività pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;

     c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza;

     d) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;

     e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

     f) attività di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attività prelegislativa di competenza del Dipartimento.

     5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni [26]:

     a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;

     b) monitoraggio del patto di stabilità interno e dei flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;

     c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;

     d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;

     e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;

     f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;

     g) attività di supporto alla verifica della legittimità costituzionale delle leggi regionali;

     h) attività normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-città;

     i) attività di supporto all'attuazione del federalismo.

     6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni [27]:

     a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;

     b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;

     c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;

     d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;

     e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;

     f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.

     7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni [28]:

     a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;

     b) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonchè supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;

     c) attività di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed in materia di assistenza sociale;

     d) vigilanza sulle attività degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;

     e) attività concernente il progetto tessera sanitaria e verifica degli andamenti della spesa farmaceutica.

     8. L'Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni [29]:

     a) definizione delle strategie, pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attività informatiche del Dipartimento, realizzate anche attraverso rapporti operativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;

     b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui flussi di entrata relativi al bilancio dello Stato. Realizzazione di sistemi per le amministrazioni finalizzati all'integrazione dei relativi bilanci con il Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, nonchè di sistemi informativi direzionali a supporto del Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;

     c) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;

     d) attività di consulenza in materia informatica.

     9. L'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, che assorbe le funzioni del Centro nazionale di contabilità pubblica, il quale viene contestualmente soppresso, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge compiti di finanza pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia di sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche; l'Ispettorato svolge, in particolare, le seguenti funzioni [30]:

     a) iniziative per l'adeguamento dei sistemi contabili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dei bilanci pubblici alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;

     b) monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa;

     c) predisposizione, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;

     d) coordinamento, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;

     e) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivi sulla finanza pubblica.

     10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attività di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attività di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni [31]:

     a) ricerca economica e analisi metodologica in materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

     b) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica alla predisposizione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;

     c) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica al coordinamento dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonchè all'elaborazione e allo sviluppo di nuovi modelli econometrici;

     d) studi preliminari volti alla predisposizione di banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza pubblica;

     e) studio dell'evoluzione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attività di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;

     f) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche di rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche. Identificazione di indicatori di economicità, efficacia ed efficienza. Supporto alla realizzazione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al comma 480 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

     g) studio sulla regionalizzazione della spesa statale e analisi dell'economia e della finanza pubblica su base regionale;

     h) analisi e studi in materia di contabilità e bilancio ambientale.

     11. [Il Servizio studi svolge la funzione di raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296] [32].

 

     Art. 10. Sistema delle ragionerie

     1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è costituito da:

     a) Uffici centrali di bilancio;

     b) Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

     c) Ragionerie territoriali dello Stato.

 

     Art. 11. Uffici centrali di bilancio

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali [33];

     b) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali [34];

     c) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali [35];

     d) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali [36];

     e) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali [37];

     f) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali [38];

     g) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici dirigenziali non generali [39];

     h) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali [40];

     i) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali [41];

     l) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali [42];

     m) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali [43];

     n) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali [44];

     o) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali [45].

     2. Le modalità organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda più Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria.

     3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:

     a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonchè dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello di unità previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero;

     b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti;

     c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresì, il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;

     d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attività finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica per centri di costo ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini dell'armonizzazione dei flussi informativi. Effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonchè delle attività svolte. Effettuano inoltre il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

     g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;

     h) svolgono le attività delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;

     i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato per centro di responsabilità ed alla tenuta del conto del patrimonio;

     l) provvedono alla valutazione della congruenza delle clausole di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 12. Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

     1. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato opera fino al momento dell'istituzione dell'Agenzia fiscale di cui all'articolo 40 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, un Ufficio centrale di ragioneria di livello dirigenziale non generale, costituito da uffici dirigenziali non generali e svolge nei confronti della stessa le funzioni attribuite agli Uffici centrali di bilancio [46].

 

     Art. 13. Incarichi specifici previsti dall'ordinamento

     1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede, altresì, al coordinamento e all'indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero.

 

Sezione III

Dipartimento delle finanze

 

     Art. 14. Competenze del Dipartimento delle finanze

     1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:

     a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;

     b) monitoraggio sull'andamento delle entrate tributarie e previsioni sul gettito;

     c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

     d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità;

     e) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;

     f) verifica della congruità degli adempimenti fiscali dei contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalità di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonchè di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;

     g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico;

     h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti impositori; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalità e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;

     i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico nonchè di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni, individuando le cause degli scostamenti, effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attività dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e le società partecipate;

     l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attività del Ministro di alta vigilanza, le modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalità di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonchè a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;

     m) comunicazione istituzionale della fiscalità, in relazione alla quale: svolge le attività di promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie; raccoglie ed elabora notizie in merito alle aspettative e al livello di soddisfazione dei contribuenti;

     n) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità;

     o) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con il Servizio statistico nazionale [47].

     2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attività amministrativa; attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attività di studio, analisi e legislazione fiscali; servizio di vigilanza per le funzioni di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera o), del presente articolo [48].

     3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;

     b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale [49];

     c) Direzione agenzie ed enti della fiscalità;

     d) Direzione relazioni internazionali

     e) [Direzione federalismo fiscale] [50];

     f) Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità;

     g) Direzione sistema informativo della fiscalità;

     h) Direzione della giustizia tributaria.

     4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca sono assegnati al dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti, di cui uno per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro [51].

 

Sezione III

Dipartimento delle finanze

 

     Art. 15. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze

     1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a). A tali fini, la direzione [52]:

     a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche-fiscali;

     b) predispone indagini e studi economici, di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;

     c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per le previsioni di gettito;

     d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;

     e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;

     f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie;

     g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti.

     2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione [53]:

     a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale, comunitario ed internazionale;

     b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;

     c) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;

     d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;

     e) collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.

     2-bis. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale svolge, inoltre, i compiti indicati al comma 5 [54].

     3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, nonchè d'intesa con il Dipartimento del tesoro, per quanto attiene alla definizione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale per la parte relativa alla valorizzazione degli immobili pubblici, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) e i). A tali fini, la direzione [55]:

     a) svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i contribuenti, nonchè attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;

     b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;

     c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico;

     d) assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale;

     e) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra di esse e gli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale;

     f) cura la raccolta di tutte le informazioni relative agli altri enti operanti nel settore della fiscalità;

     g) svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;

     h) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi consorzi e società partecipate dal Dipartimento;

     i) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;

     l) formula proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, d'intesa con il Dipartimento del tesoro per quanto attiene alla valorizzazione degli immobili pubblici.

     4. La Direzione relazioni internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonchè il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione [56]:

     a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;

     b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali;

     c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria;

     d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonchè della Guardia di finanza, la negoziazione e le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno, con la Guardia di finanza, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;

     e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;

     f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;

     g) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali degli altri paesi.

     5. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove - per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale. A tali fini, la Direzione [57]:

     a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale;

     b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;

     c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali [58];

     d) provvede alla redazione di schemi di atti normativi e delle relative relazioni illustrative, relazioni tecniche e tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione; svolge attività di supporto quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali [59];

     e) assicura il monitoraggio dei dati della fiscalità regionale e locale e quello previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali;

     f) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

     g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualità dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali.

     6. La Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera m). A tali fini, la Direzione [60]:

     a) svolge le attività di promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articolo 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

     b) gestisce il portale web delle finanze nonchè la comunicazione istituzionale del dipartimento;

     c) raccoglie ed elabora notizie in merito alle aspettative e al livello di soddisfazione dei contribuenti.

     7. La Direzione sistema informativo della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni centrali del dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione [61]:

     a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità e svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;

     b) coordina ed assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;

     c) definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica e del suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;

     d) definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità, nonchè per la cooperazione ed interoperabilità con il sistema fiscale allargato e con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

     f) assicura che il sistema informativo della fiscalità sia in grado di attestare, a richiesta degli interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di servizi pubblici, le posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonchè di fornire ai soggetti che ne hanno diritto tutte le altre informazioni acquisite attraverso il sistema informativo;

     f-bis) gestisce l'informatica dipartimentale [62].

     8. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni [63]:

     a) provvede alla gestione automatizzata delle attività degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e delle rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi, comprese la formazione e la tenuta dei ruoli, nonchè sul valore economico delle controversie avviate e definite;

     b) cura la gestione dell'Ufficio del massimario, nonchè la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinnanzi agli organi di giurisdizione tributaria sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti degli stessi;

     c) analizza la giurisprudenza in materia tributaria e fiscale, evidenziando i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale;

     d) provvede all'amministrazione del personale e delle risorse degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inclusi gli uffici dirigenziali non generali relativi alle segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria [64].

 

Sezione IV

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

 

     Art. 16. Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

     1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, svolge attività di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il dipartimento è competente nelle materie di seguito indicate:

     a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626/1994; gestione delle attività transazionali e dei relativi sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica; rapporti con il Servizio statistico nazionale;

     b) elaborazione, sentiti gli altri dipartimenti, degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; attuazione degli indirizzi generali e delle relative procedure operative in materia di politiche e gestione delle risorse umane; gestione delle attività transazionali e dei relativi sistemi informativi legati alla gestione del personale; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; le attività di cui alla presente lettera e a quella precedente, sono effettuate in coerenza con i livelli di servizio programmati con gli altri dipartimenti [65];

     c) servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;

     d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati;

     e) cura dei rapporti amministrativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di sistemi informativi e gestione, per il tramite della medesima società, del Programma di razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi con la predetta società da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;

     f) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono.

     2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l'integrazione dei sistemi informativi; presiede i comitati interdipartimentali di cui all'articolo 3, comma 4.

     3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione centrale per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti [66];

     b) Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione;

     c) Direzione centrale del personale [67];

     d) [Direzione centrale per i servizi al personale] [68];

     e) Direzione centrale dei servizi del Tesoro.

     4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di livello dirigenziale generale con funzioni di studio e ricerca per coadiuvare il capo del Dipartimento nel coordinamento del Dipartimento stesso [69].

     5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nonchè un corpo di ispettori aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attività trasferite alle Ragionerie territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonchè sulle modalità del passaggio di consegne conseguente ai citati decreti ministeriali, sullo scarto di atti d'archivio effettuato sugli atti delle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e delle Commissioni mediche di verifica. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento nonchè comunicazione; controllo di gestione e analisi dei processi; relazioni sindacali; coordinamento del corpo ispettivo; consulenza giuridico-legale [70].

     6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale, nonchè per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.

     6-bis. Il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), svolge contestualmente le funzioni di Direttore della Biblioteca storica [71].

 

     Art. 17. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     1. La Direzione centrale per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni, gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione unificata delle biblioteche del Ministero; gestione dei servizi di carattere generale, del protocollo generale e della corrispondenza; affari, servizi generali e gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni centrali del Dipartimento, servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; procedure di gara anche per altri dipartimenti, laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; rilevamento, analisi delle esigenze logistiche degli uffici centrali e locali, anche su indicazione della struttura di coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento, secondo livelli di servizio definiti; contenzioso nelle materie di competenza; rapporti con l'Agenzia del demanio; ufficio relazioni con il pubblico [72].

     2. La Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale ed altri servizi dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata, anche con particolare riferimento alle attività informatiche relative all'attuazione del medesimo progetto; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche, quali leve per il cambiamento all'interno del Dipartimento; cura dei rapporti amministrativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di sistemi informativi e di programma di razionalizzazione degli acquisti; rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati [73].

     3. La Direzione centrale del personale svolge le seguenti funzioni: elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonchè organizzazione delle competenze; mobilità del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; mansioni superiori; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza [74].

     4. [La Direzione centrale per i servizi al personale si articola in 11 uffici dirigenziali non generali svolge a livello ministeriale le seguenti attività: gestione del personale, ivi compresi il trattamento giuridico, economico, anche accessorio, e pensionistico; procedure di selezione e reclutamento; organizzazione dal punto di vista amministrativo-logistico della formazione; contratti di lavoro del personale dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di amministrazione; attuazione delle politiche in materia di mobilità interna ed esterna del personale; adempimenti connessi all'utilizzo del sistema informativo del personale; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; verifica della coerenza e dell'omogeneità a livello ministeriale delle azioni e delle prassi gestionali; protocollo informatico; mansioni superiori; pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero] [75].

     5. La Direzione centrale dei servizi del tesoro si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: segreteria del Comitato per la verifica delle cause di servizio; servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie; attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ad esclusione della vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto e della monetazione; adempimenti connessi all'articolo 1, commi 1224 e 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; adempimenti connessi al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed all'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi già di pertinenza della Cassa depositi e prestiti; contenzioso nelle materie di competenza; ulteriori attività su delega di altri dipartimenti; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale nelle materie di competenza [76].

 

Capo III

ORGANI DI CONSULENZA, COLLEGIALI ALTRI ORGANISMI ED ISTITUZIONI

 

     Art. 18. Disposizioni in materia di personale del Servizio consultivo ed ispettivo tributario [77]

     [1. Gli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario possono essere assegnati, oltre che ai singoli dipartimenti del Ministero ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alle agenzie fiscali ed alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Al servizio possono essere assegnati non più di cento dipendenti dell'Amministrazione economica e finanziaria. L'assegnazione al servizio è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha durata non superiore ad un anno ed è rinnovabile. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza del periodo di assegnazione il personale è automaticamente restituito all'amministrazione di provenienza. Per il personale assegnato alla data di entrata in vigore del presente regolamento il termine di un anno decorre dalla predetta data.]

 

Capo IV

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

 

     Art. 19. Soppressione dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonchè delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soppressi i dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonchè le ragionerie provinciali dello Stato e le direzioni provinciali dei servizi vari.

     2. Sono contestualmente istituite:

     a) le Ragionerie territoriali dello Stato

     b) [le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze] [78].

     3. Le residue funzioni dei capi dipartimento provinciali previste dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato [79].

 

     Art. 20. Ragionerie territoriali dello Stato

     1. Le ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

     2. Le ragionerie territoriali dello Stato, costituite nel numero complessivo non inferiore a 63, svolgono, su base regionale ovvero interregionale ed interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dal presente regolamento nonchè, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi [80].

     3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo amministrativo; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale [81].

 

     Art. 21. Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze [82]

     [1. Le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     2. Le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, costituite nel numero complessivo di 63, sono articolate in 96 uffici dirigenziali non generali, svolgono, su base regionale, ovvero interregionale e interprovinciale, i compiti ed i servizi di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Svolgono altresì attività e servizi per conto di altre strutture del Ministero [83].]

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le sedi territoriali da chiudere sulla base dei seguenti criteri:

     a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate;

     b) interazioni con le attività svolte dalle singole amministrazioni;

     c) popolazione residente;

     d) distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio;

     e) logistica;

     f) mobilità regionale e sistema dei trasporti;

     g) consistenza del personale.

     2. [Il medesimo decreto determina tra le sedi di cui al comma che precede, in un numero non inferiore a 20 quelle la cui chiusura avviene entro i dodici mesi successivi] [84].

     3. [Il decreto determina, altresì, le ulteriori 20 sedi, la cui chiusura avrà luogo entro 18 mesi, costituendo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, presidi territoriali attraverso il temporaneo funzionamento di uffici non dirigenziali alle dirette dipendenze della Ragioneria o della Direzione territoriale di riferimento] [85].

     4. [Fermo restando quanto disposto, rispettivamente, agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, può essere prevista, nelle sedi provinciali interessate dal processo di riordino, la permanenza di una delle due articolazioni territoriali] [86].

 

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

 

     Art. 23. Dotazioni organiche

     1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, che comprende anche tre posti di funzione dirigenziale generale da destinare agli uffici di diretta collaborazione e alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze [87].

     2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo.

     3. In considerazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero e della necessità di contenere il personale addetto a funzioni di supporto ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 120 giorni dalla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono rideterminate le dotazioni organiche del personale non dirigente del Ministero.

 

     Art. 24. Ruolo del personale

     1. E' istituito il ruolo unico del personale del Ministero.

     2. Con uno o più provvedimenti del Ministro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono adottate le misure necessarie ad assicurare, anche gradualmente, l'effettiva costituzione del ruolo unico e la conseguente soppressione dei ruoli di provenienza.

     3. [Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali] [88].

 

Capo VI

NORME COMUNI, TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie

     1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun dipartimento opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

 

     Art. 26. Norme finali ed abrogazioni

     1. Quando leggi, regolamenti, decreti, altre norme o provvedimenti fanno riferimento alle ragionerie provinciali dello Stato ovvero alle direzioni provinciali dei servizi vari, il riferimento si intende rispettivamente alle ragionerie territoriali dello Stato ed alle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.

     2. Sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le seguenti:

     a) i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con l'esclusione degli articoli 9 e 15;

     c) il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

     d) il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, con l'esclusione degli articoli 6 ed 8;

     e) gli articoli da 1 a 18, nonchè l'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107.

     3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

     Allegato [89]

     TABELLA ORGANICI DIRIGENZIALI

     Dirigenti di prima fascia

 

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro

1

Struttura tecnica permanente presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance

1

Dipartimento del tesoro

11

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

30

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

7

Dipartimento delle finanze

10

Scuola superiore dell'economia e delle finanze

1

Totale (*)

61

 

Dirigenti di seconda fascia

 

Dirigenti di seconda fascia

789

 

(*) Non compresi n. 11 posti fuori ruolo istituzionale, di cui 10 presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e 1 presso l'AGEA.

 


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[4] Lettera abrogata dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[5] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[8] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[9] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[10] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[11] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[12] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[13] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[14] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[15] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[16] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[17] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[18] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[21] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[22] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[23] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[24] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[25] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[26] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[27] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[28] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[29] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[30] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[31] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[32] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[33] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[34] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[35] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[36] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[37] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[38] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[39] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[40] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[41] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[42] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[43] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[44] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[45] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[47] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[48] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[49] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[50] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[51] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[52] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[53] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[54] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[55] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[56] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[57] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[58] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[59] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[60] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[61] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[62] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[63] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[64] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[65] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[66] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[67] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[68] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[69] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[70] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[71] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[72] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[73] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[74] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[75] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[76] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[77] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[78] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[79] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[80] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[81] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[82] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[83] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 20 marzo 2008, n. 68.

[84] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[85] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[86] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[87] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[88] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

[89] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.