§ 42.2.123 - D.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61.
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:09/02/1999
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Competenze.
Art. 3.  Nomina dei componenti.
Art. 4.  Modalità di funzionamento.
Art. 5.  Il presidente.
Art. 6.  Segreteria tecnica.
Art. 7.  Ufficio di supporto amministrativo.
Art. 8.  Abrogazioni.


§ 42.2.123 - D.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61. [1]

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

(G.U. 12 marzo 1999, n. 59).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di seguito denominata "Cabina", è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari ed opera alle dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato "Ministro", che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali che la Cabina deve perseguire nello svolgimento della propria attività, anche coordinandola con le altre strutture del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato "Ministero". Restano ferme le competenze delle amministrazioni interessate e le funzioni di coordinamento e di programmazione economico-finanziaria spettanti, nell'ambito del Ministero, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nonché quelle di competenza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

     2. La Cabina fornisce al Parlamento, alle regioni e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni volta che ne sia richiesto, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, informazioni sullo stato di attuazione dei singoli programmi da parte delle amministrazioni e soggetti interessati, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi e delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause.

     3. La Cabina presenta annualmente al Ministro un documento di progetto riguardante le iniziative normative e le misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi, anche ai fini della determinazione della quota del fabbisogno nazionale necessaria al cofinanziamento dei fondi comunitari.

 

          Art. 2. Competenze.

     1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e promozione di cui all'articolo 1, la Cabina collabora con le altre strutture del Ministero, con le amministrazioni dello Stato e con le altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle loro competenze istituzionali, cooperando con le stesse al fine di favorire il più efficace utilizzo dei fondi strutturali.

     2. In particolare, la Cabina:

     a) opera come struttura di riferimento nazionale per le amministrazioni centrali e regionali e per gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, ai fini di promuovere le iniziative in materia di utilizzazione dei predetti fondi, e intrattiene rapporti con gli organismi comunitari per l'esame delle problematiche generali relative ai suddetti fondi, ferme restando le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero quale organismo responsabile del coordinamento degli interventi cofinanziati;

     b) promuove e coordina la cooperazione fra le amministrazioni e i competenti organismi comunitari, curando, tramite la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, i rapporti con gli organismi stessi;

     c) effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi ai fini anche dell'adozione di politiche per il miglior utilizzo dei fondi strutturali comunitari e fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'individuazione dei motivi degli eventuali ritardi e l'indicazione delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause;

     d) elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi;

     e) promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari con convegni, seminari ed incontri di amministratori e dirigenti, collaborando, a tal fine, con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     f) propone metodologie uniformi nell'ambito della pubblica amministrazione finalizzate alla programmazione della spesa concernente i fondi strutturali da parte dei soggetti pubblici interessati;

     g) effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari, con la elaborazione di proposte, sulla base dei risultati accertati, di linee programmatorie e procedurali più efficaci;

     h) assicura la cooperazione con le Cabine di regia regionali, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, anche allo scopo di acquisire dati sulle problematiche di interesse generale e sull'attuazione degli interventi connessi con i fondi strutturali;

     i) studia gli effetti dell'impiego dei fondi comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

     3. Nell'ambito della Cabina sono attribuiti al collegio la competenza a deliberare le linee e gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle attività dell'organo. In particolare, il collegio:

     a) definisce gli obiettivi concreti ed i programmi da attuare ed impartisce orientamenti generali in materia di utilizzazione delle risorse attribuite alla gestione della Cabina;

     b) delibera sulla stipula di convenzioni con enti, università, esperti ed organismi specializzati, anche stranieri, ai fini dell'approfondimento di tematiche particolari nelle materie di competenza della Cabina. Gli oneri gravano sulle risorse finanziarie assegnate alla Cabina.

 

          Art. 3. Nomina dei componenti.

     1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, la nomina del presidente e dei componenti della Cabina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. L'incarico dura quattro anni ed è revocabile. Il mutamento nella direzione degli uffici che costituiscono titolo per la nomina nella Cabina determina la sostituzione del componente con il nuovo titolare dell'ufficio.

     2. Con decreto del Ministro, la composizione del collegio per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, è integrata con altri componenti in rappresentanza delle competenti amministrazioni di settore, designati dai rispettivi Ministri.

 

          Art. 4. Modalità di funzionamento.

     1. La Cabina è convocata dal presidente ogni volta che si rende necessario, e comunque almeno una volta al mese; è convocata, altresì, su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

     2. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa, nonché l'ordine del giorno della discussione.

     3. La documentazione relativa alle questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.

     4. La riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Ai componenti della Cabina non è consentito farsi sostituire da rappresentanti.

     5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il compenso è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che stabilisce anche la misura del gettone di presenza da corrispondere a tutti i componenti per le riunioni collegiali.

     7. Ai componenti della Cabina chiamati ad integrarne la composizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, spetta solo la corresponsione del gettone di presenza.

     8. Ai componenti estranei alla pubblica amministrazione spetta il trattamento di missione fissato per la dirigenza generale.

     9. Alle riunioni della Cabina assiste un funzionario verbalizzante appartenente all'ufficio di supporto amministrativo di cui all'articolo 7.

 

          Art. 5. Il presidente.

     Il presidente della Cabina:

     a) provvede alla realizzazione delle linee di attività e degli indirizzi generali determinati dal collegio e vigila sulla loro concreta attuazione;

     b) mantiene i rapporti con le altre strutture del Ministero e con le amministrazioni e i soggetti interessati, ivi compresa la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     c) assicura la realizzazione delle attività deliberate dalla Cabina e vigila sulla loro completa attuazione, in conformità degli indirizzi e obiettivi generali fissati dal Ministro;

     d) stabilisce intese con i responsabili delle altre strutture ministeriali per lo svolgimento di attività di comune interesse;

     e) adotta i provvedimenti necessari per il migliore funzionamento della Cabina;

     f) partecipa alle riunioni dei comitati di sorveglianza nazionali e regionali di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2082/93 in data 20 luglio 1993 e agli organismi che a essi dovessero subentrare;

     g) può essere invitato a partecipare alle riunioni del CIPE.

 

          Art. 6. Segreteria tecnica.

     1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è istituita la segreteria tecnica della Cabina cui sono assegnati venti esperti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina stessa. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La segreteria tecnica è ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina.

     2. L'incarico di esperto non costituisce incarico professionale, e viene conferito con decreto del Ministro per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. L'incarico di esperto può essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilità relative alla quiescenza.

     3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, il trattamento economico degli esperti è stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

     4. L'incarico di esperto è a tempo pieno. Per i soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche l'incarico può essere a tempo parziale, comunque in misura non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno; in questo caso il trattamento economico è proporzionalmente ridotto.

     5. Si applicano agli esperti di cui al presente articolo le prerogative, le incompatibilità, i divieti e la disciplina fiscale e contributiva previsti per i componenti del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

     6. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, un numero di esperti non superiore a tre può essere destinato all'unità operativa della Cabina istituita nell'ambito della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

 

          Art. 7. Ufficio di supporto amministrativo.

     1. Il supporto amministrativo per il funzionamento della Cabina è assicurato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. L'ufficio del Dipartimento incaricato di fornire il supporto amministrativo dipende funzionalmente dal presidente della Cabina stessa.

     2. All'ufficio è preposto un dirigente, che provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alla gestione finanziaria ed amministrativa nonché alla vigilanza sul personale. Il relativo posto è ricompreso nelle dotazioni organiche di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154.

 

          Art. 8. Abrogazioni.

     1. E' abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

     2. E' abrogato altresì l'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con esclusione dei commi 1 e 10. Le risorse finanziarie ivi previste continuano ad essere destinate alle attività istituzionali della Cabina.


[1] Abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, con l'esclusione degli articoli 6 ed 8.