§ 14.6.13 - Regolamento 18 novembre 2011, n. 1189.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.6 reciproca assistenza
Data:18/11/2011
Numero:1189


Sommario
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 8, dell’articolo 10, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 2, 3, 4 e 5, [...]
Art. 2. 1. Tutte le domande di informazioni, notifica, recupero o misure cautelari a norma degli articoli 5, paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE (di seguito le "domande di [...]
Art. 3. 1. L’autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona
Art. 4. Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente a norma degli articoli 5, paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE sono trasmessi [...]
Art. 5. Qualora l’autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni della direttiva 2010/24/UE sui cui tale [...]
Art. 6. Ogni richiesta di informazioni o di recupero o di adozione di misure cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un’altra autorità
Art. 7. L’autorità adita accusa ricezione della richiesta di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta
Art. 8. 1. L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente gli elementi delle informazioni richieste quando e nello stato in cui le pervengono
Art. 9. L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che ha inviato all’autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all’autorità adita
Art. 10. 1. A ogni richiesta di notifica devono essere allegati l’originale o la copia certificata di ciascun documento di cui è richiesta la notifica
Art. 11. La richiesta di notifica può riguardare una delle persone di cui all’articolo 3, lettera c), della direttiva 2010/24/UE che, conformemente alla normativa in vigore nello Stato membro richiedente, [...]
Art. 12. 1. L’autorità adita accusa ricezione della richiesta di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta
Art. 13. 1. Una notifica eseguita dallo Stato membro adito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato membro, è considerata come avente [...]
Art. 14. Ai fini della notifica lo Stato membro adito può utilizzare il modulo standard di notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali in [...]
Art. 15. La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l’avvio della procedura di [...]
Art. 16. 1. Il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, allegato alla richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari è compilato dall’autorità richiedente o sotto la [...]
Art. 17. Il destinatario di una richiesta di recupero o di misure cautelari non può basarsi sulla notifica o comunicazione del titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito per chiedere [...]
Art. 18. 1. Se la valuta dello Stato membro adito è diversa da quella dello Stato membro richiedente, l’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare in entrambe le valute
Art. 19. 1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari, l’autorità adita conferma l’avvenuto ricevimento della [...]
Art. 20. 1. Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile recuperare la totalità o una parte del credito o le misure cautelari non possono essere adottate entro un lasso di tempo [...]
Art. 21. 1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo che ne consente l’esecuzione, avviate nello Stato membro dell’autorità richiedente, sono notificate da quest’ultima all’autorità adita [...]
Art. 22. 1. Se la richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, [...]
Art. 23. 1. Gli importi da trasferire all’autorità richiedente conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/24/UE, sono versati a tale autorità nella valuta dello Stato membro adito
Art. 24. Indipendentemente dagli importi eventualmente riscossi dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/24/UE, il credito è considerato recuperato in [...]
Art. 25. Il regolamento (CE) n. 1179/2008 è abrogato
Art. 26. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 14.6.13 - Regolamento 18 novembre 2011, n. 1189.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

(G.U.U.E. 19 novembre 2011, n. L 302)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva n. 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure [1], in particolare l’articolo 26,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2010/24/UE ha modificato in modo sostanziale le norme relative all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure e ha ridefinito le competenze di esecuzione conferite alla Commissione rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/55/CE del Consiglio [2]. È opportuno pertanto sostituire le attuali modalità di applicazione adottate dalla Commissione con un nuovo regolamento di esecuzione.

 

(2) Al fine di garantire comunicazioni rapide tra le autorità competenti, è opportuno adottare modalità di applicazione in relazione ai termini e alle modalità pratiche di comunicazione tra le autorità adite e le autorità richiedenti.

 

(3) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare che la validità dei documenti non è inficiata dal fatto che sono trasmessi per via elettronica.

 

(4) Al fine di confermare che i documenti trasmessi per via postale sono inviati da un’autorità competente, è opportuno stabilire modalità specifiche per tale forma di comunicazione.

 

(5) Al fine di garantire che vengano trasmessi i dati e le informazioni appropriati, è opportuno definire il modulo standard da allegare alla richiesta di notifica e il modulo standard del titolo che permette l’esecuzione nello Stato membro adito.

 

(6) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno sancire esplicitamente che le notifiche eseguite dallo Stato membro adito su richiesta dello Stato membro richiedente hanno effetto giuridico.

 

(7) Al fine di garantire la certezza del diritto è inoltre opportuno specificare che la notifica o la comunicazione del titolo uniforme che consente l’esecuzione negli Stati membri aditi non hanno alcun effetto sulle conseguenze della notifica del titolo iniziale che consente l’esecuzione e che il titolo modificato che permette l’esecuzione nello Stato membro adito non ha alcun effetto sul credito iniziale o sul titolo iniziale che consente l’esecuzione.

 

(8) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure [3].

 

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di recupero,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 8, dell’articolo 10, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell’articolo 15, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva n. 2010/24/UE, comprese le modalità di applicazione relative alla conversione e al trasferimento degli importi recuperati nonché alle modalità di comunicazione tra le autorità.

 

     Art. 2.

1. Tutte le domande di informazioni, notifica, recupero o misure cautelari a norma degli articoli 5, paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE (di seguito le "domande di assistenza"), nonché tutti i titoli, i formulari e altri documenti ad esse allegati e qualsiasi altra informazione trasmessa in relazione a tali domande, sono inviate tramite la rete CCN, salvo quando ciò non sia possibile per ragioni tecniche.

 

2. I documenti trasmessi in forma elettronica o le versioni cartacee degli stessi sono considerati come aventi gli stessi effetti giuridici dei documenti inviati per posta.

 

3. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete CCN, viene inviata per posta. In tale caso, si procede come segue:

 

a) la richiesta deve essere firmata da un funzionario dell’autorità richiedente debitamente autorizzato a tal fine;

 

b) il modulo standard che accompagna la richiesta di notifica, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24/UE (di seguito il "modulo standard di notifica") o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, di cui all’articolo 12 della stessa direttiva, devono essere firmati da un funzionario dell’autorità richiedente debitamente autorizzato a tal fine;

 

c) se la richiesta è corredata di una copia di un documento diverso dal modulo standard di notifica o dal titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, l’autorità richiedente deve certificare la conformità di tale copia con l’originale, apponendo sulla copia, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede, la menzione "copia certificata conforme", il nome del funzionario che procede alla certificazione e la data della certificazione.

 

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri sono tenuti a utilizzare il modulo standard di notifica elaborato conformemente al modello di cui all’allegato I del presente regolamento e il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito elaborato conformemente al modello di cui all’allegato II del presente regolamento.

 

4. Se il modulo standard di notifica o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito sono trasmessi per via elettronica, la loro struttura e lay-out possono essere adattati alle esigenze del sistema di comunicazione elettronico al fine di facilitare le comunicazioni tra le autorità competenti, purché le serie di dati e le informazioni in essi contenute non subiscano modifiche sostanziali rispetto ai modelli di cui agli allegati I e II.

 

     Art. 3.

1. L’autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.

 

2. Una richiesta di informazioni, recupero o misure cautelari può riguardare una delle seguenti persone:

 

a) il debitore principale o un codebitore;

 

b) una persona diversa dal codebitore tenuta al pagamento delle imposte, dazi o altre misure o di altri crediti relativi a tali imposte, dazi o altre misure, ai sensi della normativa in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente;

 

c) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b) o abbia debiti nei confronti delle stesse.

 

     Art. 4.

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente a norma degli articoli 5, paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE sono trasmessi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.

 

     Art. 5.

Qualora l’autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni della direttiva 2010/24/UE sui cui tale rifiuto si fonda. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena quest’ultima abbia preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.

 

     Art. 6.

Ogni richiesta di informazioni o di recupero o di adozione di misure cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un’altra autorità.

 

CAPO II

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

 

     Art. 7.

L’autorità adita accusa ricezione della richiesta di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta.

 

Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.

 

     Art. 8.

1. L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente gli elementi delle informazioni richieste quando e nello stato in cui le pervengono.

 

2. Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.

 

In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dell’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.

 

L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene formulata entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate dall’autorità adita, che dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.

 

     Art. 9.

L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che ha inviato all’autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all’autorità adita.

 

CAPO III

 

RICHIESTA DI NOTIFICA

 

     Art. 10.

1. A ogni richiesta di notifica devono essere allegati l’originale o la copia certificata di ciascun documento di cui è richiesta la notifica.

 

Il modulo standard di notifica che accompagna la richiesta a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24/UE deve essere compilato dall’autorità richiedente o sotto la responsabilità della stessa. Esso fornisce informazioni al destinatario in relazione ai documenti per i quali è stata chiesta l’assistenza.

 

2. In relazione alle informazioni menzionate nel modulo standard di notifica si procede come segue:

 

a) l’importo del credito, se già stabilito, deve essere menzionato;

 

b) il termine entro il quale deve avvenire la notifica può consistere nell’indicazione della data entro la quale, l’autorità richiedente, ritiene che la notifica debba essere effettuata.

 

     Art. 11.

La richiesta di notifica può riguardare una delle persone di cui all’articolo 3, lettera c), della direttiva 2010/24/UE che, conformemente alla normativa in vigore nello Stato membro richiedente, deve essere informata di ogni documento che la concerne.

 

     Art. 12.

1. L’autorità adita accusa ricezione della richiesta di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta.

 

Una volta ricevuta la richiesta di notifica, l’autorità adita prende le misure necessarie per procedere alla notifica in conformità con la normativa vigente nello Stato membro in cui essa ha sede.

 

Se necessario, ma fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.

 

L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari a cui ha normalmente accesso.

 

2. L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata eseguita, attestando l’avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all’autorità richiedente.

 

     Art. 13.

1. Una notifica eseguita dallo Stato membro adito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato membro, è considerata come avente nello Stato membro richiedente gli stessi effetti che se fosse stata eseguita dallo Stato membro richiedente conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato membro.

 

2. La notifica di un documento relativo a più di un tipo di imposte, dazi o altre misure, è considerata valida se è eseguita dall’autorità dello Stato membro adito competente per almeno un tipo di imposte, dazi o altre misure menzionato nel documento di notifica e purché ciò sia consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro adito.

 

     Art. 14.

Ai fini della notifica lo Stato membro adito può utilizzare il modulo standard di notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali in conformità della legislazione nazionale.

 

CAPO IV

 

RICHIESTA DI RECUPERO O DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

 

     Art. 15.

La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l’avvio della procedura di assistenza reciproca.

 

     Art. 16.

1. Il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, allegato alla richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari è compilato dall’autorità richiedente o sotto la responsabilità della stessa, sulla base del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente.

 

Le penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2010/24/UE e gli interessi e le spese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva, il cui pagamento, conformemente alle norme in vigore nello Stato membro richiedente, può essere richiesto a decorrere dalla data del titolo iniziale che consente l’esecuzione e fino alla data in cui è inviata la richiesta di recupero, possono essere aggiunte al titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito.

 

2. Un unico titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito può essere rilasciato in relazione a crediti e persone diversi conformemente al titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente.

 

3. Nella misura in cui i titoli iniziali che consentono l’esecuzione di diversi crediti nello Stato membro richiedente sono già stati sostituiti da un titolo collettivo che consente l’esecuzione di tutti i crediti in parola in tale Stato membro, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito può essere basato sui titoli iniziali che consentono l’esecuzione nello Stato membro richiedente o sul titolo collettivo che raggruppa i titoli iniziali in parola nello Stato membro richiedente.

 

4. Ai fini dell’esecuzione dei crediti per il recupero dei quali è stata chiesta assistenza, lo Stato membro adito può utilizzare il titolo uniforme che consente l’esecuzione in tale Stato membro nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali in conformità della legislazione nazionale.

 

     Art. 17.

Il destinatario di una richiesta di recupero o di misure cautelari non può basarsi sulla notifica o comunicazione del titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito per chiedere una proroga o una riapertura dei termini per contestare il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione, se essi sono stati correttamente notificati.

 

     Art. 18.

1. Se la valuta dello Stato membro adito è diversa da quella dello Stato membro richiedente, l’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare in entrambe le valute.

 

2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’assistenza in materia di recupero è l’ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima della data di invio della richiesta.

 

     Art. 19.

1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari, l’autorità adita conferma l’avvenuto ricevimento della richiesta.

 

2. L’autorità adita può, se necessario, chiedere all’autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.

 

     Art. 20.

1. Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile recuperare la totalità o una parte del credito o le misure cautelari non possono essere adottate entro un lasso di tempo ragionevole, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.

 

L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di riaprire la procedura di recupero o di adozione di misure cautelari. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito della procedura. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.

 

2. Entro la scadenza di ciascun periodo di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dello stato di avanzamento o dell’esito della procedura di recupero o di adozione di misure cautelari.

 

     Art. 21.

1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo che ne consente l’esecuzione, avviate nello Stato membro dell’autorità richiedente, sono notificate da quest’ultima all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è informata.

 

2. L’autorità adita notifica all’autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro adito non consentono l’adozione delle misure cautelari o il recupero di cui all’articolo 14, paragrafo 4, secondo e terzo comma, della direttiva 2010/24/UE.

 

3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro adito per ottenere il rimborso di somme recuperate o un indennizzo in relazione al recupero di crediti contestati, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2010/24/UE, viene notificata all’autorità richiedente dall’autorità adita non appena quest’ultima ne è informata.

 

Per quanto possibile, l’autorità adita coinvolge l’autorità richiedente nelle procedure per liquidare l’importo da rimborsare e l’indennizzo dovuto. Su richiesta motivata dell’autorità adita, l’autorità richiedente trasferisce le somme rimborsate e l’indennizzo corrisposto entro due mesi dal ricevimento di tale richiesta.

 

     Art. 22.

1. Se la richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.

 

2. Se l’importo del credito oggetto della richiesta di recupero o di misure cautelari viene modificato in virtù di una decisione dell’organo competente di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, l’autorità richiedente informa l’autorità adita di tale decisione e, in caso di richiesta di recupero, trasmette un titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. Il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato membro adito è redatto dall’autorità richiedente, o sotto la responsabilità della stessa, sulla base della decisione di modifica dell’importo del credito.

 

3. Il nuovo titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato membro adito non incide sulla possibilità di contestare il credito iniziale, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o la decisione di cui al precedente comma.

 

4. Se la modifica di cui al paragrafo 2, comporta una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione avviata ai fini del recupero o dell’adozione di misure cautelari ma limitatamente all’importo ancora dovuto..

 

Se, quando viene informata della riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita ha già recuperato un importo superiore a quello ancora dovuto, ma la procedura di trasferimento di cui all’articolo 23 non è ancora stata avviata, detta autorità rimborsa all’avente diritto l’importo riscosso in eccesso.

 

5. Se la modifica di cui al paragrafo 2 comporta un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente può trasmettere all’autorità adita una richiesta complementare di recupero o di adozione di misure cautelari.

 

Nella misura del possibile, l’autorità adita dà seguito a tale richiesta complementare insieme alla richiesta iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la richiesta complementare alla richiesta iniziale, l’autorità adita è tenuta a dare seguito alla richiesta complementare soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE.

 

6. Per la conversione dell’importo del credito risultante dalla modifica di cui al paragrafo 2 nella valuta dello Stato membro dell’autorità adita, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.

 

     Art. 23.

1. Gli importi da trasferire all’autorità richiedente conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/24/UE, sono versati a tale autorità nella valuta dello Stato membro adito.

 

Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero.

 

Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall’autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità dello Stato membro richiedente, l’autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione al credito dello Stato membro richiedente fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

a) l’autorità adita ritiene probabile che l’esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata, e

 

b) l’autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l’esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.

 

Se l’autorità richiedente ha rilasciato una dichiarazione di rimborso conformemente al terzo comma, lettera b), essa è tenuta a restituire gli importi recuperati già trasferiti dall’autorità adita entro un mese dal ricevimento della richiesta di rimborso. Eventuali altre compensazioni dovute in relazione a tale caso sono esclusivamente a carico dell’autorità adita.

 

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE.

 

     Art. 24.

Indipendentemente dagli importi eventualmente riscossi dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/24/UE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella valuta nazionale dello Stato membro dell’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 25.

Il regolamento (CE) n. 1179/2008 è abrogato.

 

     Art. 26.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2012.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

 

[2] GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

 

[3] GU L 319 del 29.11.2008, pag. 21.

 

 

ALLEGATO I

 

Modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti notificati (da inviare al destinatario della notifica) [1]

 

Il presente documento accompagna il o i documenti notificati dall’autorità competente di [nome dello Stato membro adito].

 

La presente notifica riguarda documenti delle autorità competenti di [nome dello Stato membro richiedente] che hanno chiesto assistenza per la notifica, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010.

 

A. IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA

 

1. Nome:

 

2. Indirizzo:

 

3. Data di nascita:

 

4. Luogo di nascita:

 

B. OBIETTIVO DELLA NOTIFICA

 

1. La presente notifica è finalizzata:

 

- a informare il destinatario in merito al o ai documenti allegati al presente documento informativo

 

- a interrompere i termini di prescrizione dei crediti menzionati nel o nei documenti notificati

 

- a confermare al destinatario l’obbligo di versare gli importi menzionati al punto C.

 

Si noti che, in caso di mancato pagamento, le autorità possono adottare misure di esecuzione e/o misure cautelari al fine di garantire il recupero dei crediti, con eventuali costi aggiuntivi a carico del destinatario.

 

Lei è considerato il destinatario della notifica in quanto:

 

- debitore principale

 

- codebitore

 

- una persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente

 

- una persona diversa dal (co)debitore, che dispone di beni appartenenti al (co)debitore o a qualsiasi altra persona responsabile, o abbia debiti nei suoi confronti

 

- un terzo che possa essere interessato dalle misure esecutive riguardanti altre persone

 

(Le seguenti informazioni figureranno soltanto se il destinatario della notifica è una persona diversa dal (co)debitore che detiene beni appartenenti al (co)debitore o a persone tenute al pagamento o che abbia debiti nei confronti di queste stesse persone o un terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone: i documenti notificati riguardano crediti derivanti da imposte o dazi per i quali la o le persone indicate di seguito sono tenute al pagamento: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]).

 

2. L’autorità richiedente di [nome dello Stato membro richiedente] ha invitato le autorità competenti di [nome dello Stato membro adito] ad eseguire la notifica entro [data]. Si noti che tale data non è specificamente legata ad alcun termine di prescrizione.

 

C. DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI NOTIFICATI

 

1. Numero di riferimento:

 

Data di emissione:

 

2. Tipo di documento notificato:

 

- Accertamento fiscale

 

- Ordine di pagamento

 

- Decisione a seguito di un ricorso amministrativo

 

- Altri documenti amministrativi:

 

- Sentenza/ordinanza di:

 

- Altro documento giudiziario

 

3. Nome del credito in questione (nella lingua dello Stato membro richiedente):

 

4. Tipo di credito:

 

- a) dazi doganali

 

- b) imposta sul valore aggiunto

 

- c) accise

 

- d) imposte sul reddito o sul capitale

 

- e) imposte sui premi assicurativi

 

- f) imposte sulle successioni e sulle donazioni

 

- g) imposte e dazi nazionali sui beni immobili diversi da quelli sopra menzionati

 

- h) dazi e imposte nazionali sull’utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto

 

- i) altri dazi e imposte riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto

 

- j) dazi e imposte riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato (richiedente), o per loro conto, con l’esclusione di dazi e imposte riscossi dagli enti locali

 

- k) dazi e imposte riscosse da enti locali o per loro conto

 

- i) altri crediti di natura tributaria

 

- m) restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

 

5. Importo del credito in questione nella valuta di [Nome dello Stato membro richiedente]:

 

- Capitale:

 

- Penali e sanzioni amministrative:

 

- Interessi fino al [data]:

 

- Spese fino al [data]:

 

- Tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano il credito di cui al punto 3:

 

- Importo totale del credito in questione:

 

6. Il pagamento dell’importo di cui al punto 5 deve essere effettuato:

 

- entro:

 

- entro [numero] giorni di calendario dalla data della presente notifica

 

- immediatamente

 

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

 

Riferimento da utilizzare per il pagamento

 

7. Il destinatario può rispondere al o ai documenti notificati

 

- Ultimo giorno per rispondere:

 

- Termine per la risposta:

 

Nome e indirizzo dell’autorità cui può essere inviata la risposta

 

8. Possibilità di contestazione

 

- Il termine per la contestazione del credito o dei documenti notificati è già scaduto

 

- Ultimo giorno per la contestazione:

 

- Termine per la contestazione:

 

- Nome e indirizzo dell’autorità cui può essere inoltrata la contestazione:

 

Si noti che le controversie relative al credito, al titolo che consente l’esecuzione o a qualsiasi altro documento trasmesso dalle autorità di [nome dello Stato membro richiedente] rientrano nell’ambito di competenza degli organismi competenti di [nome dello Stato membro richiedente], conformemente all’articolo 14 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio.

 

Le controversie sono disciplinate dalle norme procedurali e linguistiche in vigore in [nome dello Stato membro richiedente].

 

- Si noti che il recupero può avere inizio prima della fine del periodo di contestazione.

 

9. Ufficio responsabile per i documenti allegati:

 

Nome

 

Indirizzo

 

- Telefono

 

- E-mail:

 

- Lingua da utilizzare per contattare l’ufficio

 

10. Altre informazioni relative:

 

- ai documenti notificati

 

- e/o alla possibilità di contestare gli obblighi

 

possono essere ottenuti presso:

 

- l’ufficio responsabile per i documenti allegati menzionato al punto C.9

 

- il seguente ufficio:

 

[1] Gli elementi in corsivo sono facoltativi.

 

 

ALLEGATO II

 

Titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito [1]

 

- TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L’ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/24/UE DEL CONSIGLIO

 

Data di emissione:

 

- TITOLO UNIFORME MODIFICATO CHE CONSENTE L’ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/24/UE DEL CONSIGLIO

 

Data di emissione del titolo uniforme:

 

Data della modifica:

 

Motivo della modifica: - Sentenza/ordinanza di [nome dell’organo giurisdizionale] - decisione amministrativa del [data]

 

Numero di riferimento:

 

Stato membro UE che emette il presente documento:

 

Ogni Stato membro dell’Unione europea può chiedere agli altri Stati membri assistenza per il recupero dei crediti non pagati di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010.

 

Le misure di recupero adottate nello Stato membro adito sono basate su:

 

- un titolo uniforme che consente l’esecuzione conformemente all’articolo 12 della citata direttiva

 

- un titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione conformemente all’articolo 15 della citata direttiva (per tenere conto della decisione dell’organo competente di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della stessa direttiva).

 

Il presente documento è il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione. Esso riguarda i crediti menzionati di seguito e non ancora pagati in [nome dello Stato membro richiedente]. Il titolo iniziale per l’esecuzione dei crediti in oggetto è stato notificato in quanto previsto dalla normativa nazionale di [nome dello Stato membro richiedente].

 

Le controversie relative a tali crediti sono di competenza esclusiva degli organi competenti di [nome dello Stato membro richiedente], conformemente all’articolo 14 della direttiva 2010/24/UE. Ogni siffatta azione deve essere promossa dinanzi a tali organi conformemente alle norme procedurali e linguistiche in vigore in [nome dello Stato membro richiedente].

 

DESCRIZIONE DEI CREDITI E DELLE PERSONE INTERESSATE

 

IDENTIFICAZIONE DEL CREDITO

 

1. Riferimento:

 

2. Tipo di credito:

 

- a) dazi doganali

 

- b) imposta sul valore aggiunto

 

- c) accise

 

- d) imposte sul reddito o sul capitale

 

- e) imposte sui premi assicurativi

 

- f) imposte sulle successioni e sulle donazioni

 

- g) imposte e dazi nazionali sui beni immobili diversi da quelli sopra menzionati

 

- h) dazi e imposte nazionali sull’utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto

 

- i) altri dazi e imposte riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto

 

- j) dazi e imposte riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato (richiedente), o per loro conto, con l’esclusione di dazi e imposte riscossi dagli enti locali.

 

- k) dazi e imposte riscosse da enti locali o per loro conto

 

- i) altri crediti di natura tributaria

 

- m) restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

 

3. Nome dell’imposta/dazio in questione:

 

4. Periodo o data interessati:

 

5. Data di costituzione del credito:

 

6. Data a decorrere dalla quale è possibile l’esecuzione:

 

7. Importo del credito (inizialmente dovuto – ancora dovuto):

 

- capitale:

 

- penali e sanzioni amministrative:

 

- interessi fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta:

 

- spese fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta:

 

- tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano i dazi o le imposte in questione:

 

- importo totale del credito in questione.

 

8. Data di notifica del titolo iniziale che consente l’esecuzione in [nome dello Stato membro richiedente]:

 

9. Ufficio responsabile dell’accertamento del credito: nome, indirizzo e altri estremi:

 

10. Ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l’obbligo di pagamento possono essere ottenute presso:

 

- l’ufficio responsabile per l’accertamento del credito indicato al punto 9

 

- l’ufficio responsabile del titolo uniforme che consente l’esecuzione: nome, indirizzo e altri estremi:

 

IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE INTERESSATE NEL TITOLO NAZIONALE CHE CONSENTE L’ESECUZIONE

 

1. Nome

 

2. Indirizzo

 

3. Motivo della responsabilità:

 

- debitore principale

 

- codebitore

 

- persona diversa dal (co)debitore tenuta al pagamento delle imposte, dazi o altre misure o di altri crediti relativi a tali imposte, dazi o altre misure.

 

[1] Gli elementi in corsivo sono facoltativi.