§ 14.6.11 - Regolamento 28 novembre 2008, n. 1179.
Regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.6 reciproca assistenza
Data:28/11/2008
Numero:1179


Sommario
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 7, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 11, [...]
Art. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per
Art. 3. La domanda di informazioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/55/CE comprende l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato I del presente [...]
Art. 4. La domanda di informazioni può riguardare
Art. 5. 1. L’autorità adita accusa ricezione della domanda di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda
Art. 6. 1. L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le ottiene
Art. 7. Se l’autorità adita decide di non dare seguito alla domanda di informazioni, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali rifiuta di dare seguito alla domanda, specificando le disposizioni [...]
Art. 8. L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di informazioni che ha inviato all’autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all’autorità adita
Art. 9. La domanda di notifica di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/55/CE comprende l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato II del presente [...]
Art. 10. La domanda di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità alla normativa vigente nello Stato membro dell’autorità richiedente, deve essere informata di un atto o di una [...]
Art. 11. 1. L’autorità adita accusa ricezione della domanda di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda
Art. 12. 1. Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari di cui rispettivamente agli articoli 6 e 13 della direttiva 2008/55/CE comprendono l’insieme di dati e informazioni contenuti nel [...]
Art. 13. La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari può riguardare ogni persona di cui all’articolo 4
Art. 14. 1. Se la moneta dello Stato membro dell’autorità adita è diversa da quella dello Stato membro dell’autorità richiedente, l’autorità richiedente indica l’importo del credito da recuperare in entrambe [...]
Art. 15. 1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l’autorità adita effettua quanto segue
Art. 16. Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l’adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l’autorità adita ne [...]
Art. 17. 1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo proposte nello Stato membro dell’autorità richiedente sono notificate dall’autorità richiedente all’autorità adita non appena [...]
Art. 18. 1. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, [...]
Art. 19. Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, se del caso, gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta [...]
Art. 20. Indipendentemente dagli importi eventualmente riscossi dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, il credito è considerato recuperato in [...]
Art. 21. 1. Le domande di assistenza, i titoli esecutivi e le relative copie e ogni altro documento allegato, nonché qualsiasi altra informazione comunicata in relazione a tali domande, sono trasmessi per [...]
Art. 22. Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale delle comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. Tale ufficio è collegato alla rete CCN/CSI
Art. 23. 1. Quando le autorità competenti degli Stati membri inseriscono informazioni in banche dati elettroniche e si scambiano tali informazioni per via elettronica, esse prendono tutte le misure necessarie [...]
Art. 24. Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono trasmessi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità adita o [...]
Art. 25. 1. L’autorità richiedente può presentare una domanda di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano a carico di una stessa persona
Art. 26. Se l’autorità adita decide, conformemente all’articolo 14, primo comma, della direttiva 2008/55/CE, di respingere una domanda di assistenza, essa comunica all’autorità richiedente i motivi del [...]
Art. 27. Ciascuno Stato membro nomina almeno un funzionario debitamente autorizzato a convenire modalità di rimborso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/55/CE
Art. 28. 1. Se l’autorità adita decide di chiedere un rimborso, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali ritiene che il recupero del credito ponga un problema specifico, comporti costi molto [...]
Art. 29. Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro informa la Commissione, per quanto possibile per via elettronica, sull’applicazione delle procedure fissate nella direttiva 2008/55/CE e sui [...]
Art. 30. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti ai fini dell’applicazione del presente regolamento, nonché dei funzionari [...]
Art. 31. La direttiva n. 2002/94/CE è abrogata
Art. 32. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2009


§ 14.6.11 - Regolamento 28 novembre 2008, n. 1179. [1]

Regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure

(G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 319)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure [1], in particolare l’articolo 22,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2002/94/CE della Commissione [2] stabilisce le modalità di applicazione di alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che, data la sua natura giuridica, una direttiva non è lo strumento legislativo più efficiente per realizzare pienamente lo scopo di garantire una procedura uniforme in materia di assistenza reciproca. Pertanto, è opportuno sostituire la suddetta direttiva con un regolamento.

 

(2) Al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, tutte le domande di assistenza e tutti i documenti e le informazioni ad esse attinenti devono essere trasmessi, nei limiti del possibile, per via elettronica.

 

(3) Al fine di garantire che vengano trasmessi i dati e le informazioni appropriati, devono essere stabiliti modelli di formulari per le domande di assistenza reciproca tra le autorità nazionali degli Stati membri. Deve essere possibile aggiornare, senza modificare i modelli, la struttura e il lay-out dei formulari elettronici al fine di adattare tali formulari alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le domande contengano l’insieme dei dati e delle informazioni necessari.

 

(4) Al fine di consentire alla Commissione di valutare periodicamente l’effetto e l’efficienza delle procedure fissate dalla direttiva 2008/55/CE, è opportuno indicare talune informazioni che devono essere comunicate ogni anno dagli Stati membri alla Commissione.

 

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del recupero,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 7, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 11, dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 14, dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24 della direttiva 2008/55/CE.

 

Esso inoltre stabilisce norme dettagliate relativamente alla conversione, al trasferimento degli importi recuperati, alla determinazione dell’importo minimo dei crediti che possono dar luogo a una domanda di assistenza, nonché ai mezzi consentiti per la trasmissione delle comunicazioni tra le autorità.

 

     Art. 2.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) trasmissione "per via elettronica": la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

 

2) "rete CCN/CSI": la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull’Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare la trasmissione per via elettronica tra le autorità competenti nel settore Dogane e fiscalità.

 

CAPO II

DOMANDE DI INFORMAZIONI

 

     Art. 3.

La domanda di informazioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/55/CE comprende l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato I del presente regolamento.

 

L’autorità richiedente menziona nella domanda di informazioni ogni altra autorità cui sia stata eventualmente inoltrata un’analoga domanda.

 

     Art. 4.

La domanda di informazioni può riguardare:

 

1) il debitore;

 

2) ogni persona tenuta al pagamento del credito ai sensi della normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente (di seguito "lo Stato membro dell’autorità richiedente");

 

3) ogni terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 e 2.

 

     Art. 5.

1. L’autorità adita accusa ricezione della domanda di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.

 

2. Subito dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.

 

     Art. 6.

1. L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le ottiene.

 

2. Se non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.

 

In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dell’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.

 

L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate dall’autorità adita. Quest’ultima dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla domanda iniziale.

 

     Art. 7.

Se l’autorità adita decide di non dare seguito alla domanda di informazioni, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali rifiuta di dare seguito alla domanda, specificando le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2008/55/CE che giustificano il rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

 

     Art. 8.

L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di informazioni che ha inviato all’autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all’autorità adita.

 

CAPO III

DOMANDE DI NOTIFICA

 

     Art. 9.

La domanda di notifica di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/55/CE comprende l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato II del presente regolamento.

 

La domanda reca in allegato l’originale o una copia certificata dell’atto o della decisione di cui si richiede la notifica.

 

     Art. 10.

La domanda di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità alla normativa vigente nello Stato membro dell’autorità richiedente, deve essere informata di un atto o di una decisione che la riguarda.

 

La domanda di notifica fa riferimento, se esse non sono indicate nell’atto o nella decisione di cui si richiede la notifica, alle norme vigenti nello Stato membro dell’autorità richiedente relative alla procedura di contestazione del credito o di recupero.

 

     Art. 11.

1. L’autorità adita accusa ricezione della domanda di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.

 

Non appena ricevuta la domanda di notifica, l’autorità adita prende le misure necessarie per procedere alla notifica in conformità alla normativa vigente nello Stato membro in cui essa ha sede.

 

Se necessario, ma senza compromettere il rispetto del termine per la notifica indicato nella domanda, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.

 

L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari a cui ha normalmente accesso.

 

2. L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata eseguita, attestando l’avvenuta notifica nel formulario di domanda rinviato all’autorità richiedente.

 

CAPO IV

DOMANDE DI RECUPERO O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

 

     Art. 12.

1. Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari di cui rispettivamente agli articoli 6 e 13 della direttiva 2008/55/CE comprendono l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato III del presente regolamento.

 

Tali domande contengono una dichiarazione comprovante che le condizioni previste dalla direttiva 2008/55/CE per l’avvio della procedura di assistenza reciproca sono soddisfatte.

 

2. La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari reca in allegato l’originale o una copia certificata conforme del relativo titolo esecutivo. Può essere rilasciato un unico titolo esecutivo per più crediti qualora questi riguardino una stessa persona.

 

Ai fini degli articoli da 13 a 20 del presente regolamento, i diversi crediti oggetto di uno stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.

 

     Art. 13.

La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari può riguardare ogni persona di cui all’articolo 4.

 

     Art. 14.

1. Se la moneta dello Stato membro dell’autorità adita è diversa da quella dello Stato membro dell’autorità richiedente, l’autorità richiedente indica l’importo del credito da recuperare in entrambe le monete.

 

2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini del paragrafo 1 è l’ultima quotazione di vendita registrata sul o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro dell’autorità richiedente il giorno in cui viene inviata la domanda di recupero.

 

     Art. 15.

1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l’autorità adita effettua quanto segue:

 

a) accusa ricezione della domanda;

 

b) invita l’autorità richiedente a completare la domanda se questa non contiene le informazioni o altri dati menzionati nell’articolo 7 della direttiva 2008/55/CE.

 

2. Se l’autorità adita non prende le misure necessarie entro il termine di tre mesi previsto nell’articolo 8 della direttiva 2008/55/CE, essa informa quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del termine, l’autorità richiedente circa i motivi della mancata osservanza di tale termine.

 

     Art. 16.

Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l’adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, indicandone i motivi.

 

Entro la scadenza di ciascun periodo di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dello stato di avanzamento o dell’esito della procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

 

L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di riaprire la procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito della procedura. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla domanda iniziale.

 

     Art. 17.

1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo proposte nello Stato membro dell’autorità richiedente sono notificate dall’autorità richiedente all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è informata.

 

2. Se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro dell’autorità adita non consentono l’adozione di provvedimenti cautelari o il recupero chiesto a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE, l’autorità adita notifica tale circostanza all’autorità richiedente quanto prima e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1.

 

3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro dell’autorità adita per ottenere la restituzione di somme recuperate o un indennizzo in relazione al recupero di crediti contestati, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE, viene notificata all’autorità richiedente dall’autorità adita non appena quest’ultima ne è informata.

 

Per quanto possibile, l’autorità adita associa l’autorità richiedente alle procedure per liquidare l’importo da restituire e l’indennizzo dovuto. Su domanda motivata dell’autorità adita, l’autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l’indennizzo corrisposto entro due mesi dalla ricezione di tale domanda.

 

     Art. 18.

1. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.

 

2. Se l’importo del credito oggetto della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari viene modificato per un qualunque motivo, l’autorità richiedente ne informa l’autorità adita e, se necessario, emette un nuovo titolo esecutivo.

 

3. Se la modifica comporta una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione intrapresa ai fini del recupero o dell’adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione è limitata all’importo che rimane da riscuotere.

 

Se, quando viene informata della riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita ha già recuperato un importo superiore a quello che rimane da riscuotere, ma la procedura di trasferimento di cui all’articolo 19 non è ancora stata avviata, detta autorità rimborsa all’avente diritto l’importo riscosso in eccesso.

 

4. Se la modifica comporta un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente trasmette quanto prima all’autorità adita una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

 

Nella misura del possibile, l’autorità adita dà seguito a tale domanda complementare insieme alla domanda iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la domanda complementare alla domanda iniziale, l’autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

 

5. Per la conversione dell’importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria domanda iniziale.

 

     Art. 19.

Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, se del caso, gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita. Il trasferimento ha luogo entro un mese dalla data di esecuzione del recupero.

 

Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

     Art. 20.

Indipendentemente dagli importi eventualmente riscossi dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dell’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

CAPO V

TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

 

     Art. 21.

1. Le domande di assistenza, i titoli esecutivi e le relative copie e ogni altro documento allegato, nonché qualsiasi altra informazione comunicata in relazione a tali domande, sono trasmessi per quanto possibile per via elettronica, mediante la rete CCN/CSI.

 

I suddetti documenti trasmessi in forma elettronica o stampati sono considerati come aventi gli stessi effetti giuridici dei documenti spediti per posta.

 

2. Se l’autorità richiedente invia una copia del titolo esecutivo o di qualsiasi altro documento, essa certifica la conformità della copia all’originale apponendo sulla copia, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede, le parole "copia certificata conforme", il nome del funzionario che procede alla certificazione e la data della certificazione.

 

3. Se le domande di assistenza reciproca sono trasmesse per via elettronica, la struttura e il lay-out dei modelli di cui all’articolo 3, primo comma, all’articolo 9, primo comma, e all’articolo 12, paragrafo 1, possono essere adattati alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché gli elementi di informazione non subiscano modifiche.

 

4. Se una domanda non può essere trasmessa per via elettronica, viene inviata per posta. In tal caso, viene firmata da un funzionario dell’autorità richiedente, debitamente autorizzato ad effettuare tale domanda.

 

     Art. 22.

Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale delle comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. Tale ufficio è collegato alla rete CCN/CSI.

 

Se in uno Stato membro vi sono più autorità incaricate dell’applicazione del presente regolamento, l’ufficio centrale è responsabile della trasmissione di tutte le comunicazioni per via elettronica tra tali autorità e gli uffici centrali degli altri Stati membri.

 

     Art. 23.

1. Quando le autorità competenti degli Stati membri inseriscono informazioni in banche dati elettroniche e si scambiano tali informazioni per via elettronica, esse prendono tutte le misure necessarie per garantire che tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento siano trattate come riservate.

 

Dette informazioni sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla normativa nazionale dello Stato che le riceve.

 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione soltanto delle persone e autorità di cui all’articolo 16 della direttiva 2008/55/CE.

 

Esse possono essere utilizzate nel contesto di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare contributi, dazi, imposte e altre misure di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE.

 

Persone debitamente accreditate dall’Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

 

3. Quando le autorità competenti degli Stati membri comunicano per via elettronica, esse prendono tutte le misure necessarie per garantire che tutte le comunicazioni siano debitamente autorizzate.

 

     Art. 24.

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono trasmessi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.

 

CAPO VI

AMMISSIBILITÀ E RIFIUTO DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA

 

     Art. 25.

1. L’autorità richiedente può presentare una domanda di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano a carico di una stessa persona.

 

2. Non si può presentare domanda di assistenza se l’importo totale del credito o dei crediti di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE dei quali trattasi è inferiore a 1500 EUR.

 

     Art. 26.

Se l’autorità adita decide, conformemente all’articolo 14, primo comma, della direttiva 2008/55/CE, di respingere una domanda di assistenza, essa comunica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

 

CAPO VII

INTESE DI RIMBORSO

 

     Art. 27.

Ciascuno Stato membro nomina almeno un funzionario debitamente autorizzato a convenire modalità di rimborso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/55/CE.

 

     Art. 28.

1. Se l’autorità adita decide di chiedere un rimborso, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali ritiene che il recupero del credito ponga un problema specifico, comporti costi molto elevati o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata.

 

L’autorità adita fornisce una stima particolareggiata dei costi dei quali chiede il rimborso all’autorità richiedente.

 

2. L’autorità richiedente accusa ricezione della domanda di rimborso quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione della domanda.

 

Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, l’autorità richiedente comunica all’autorità adita se, e in quale misura, accetta le modalità di rimborso proposte.

 

3. Se l’autorità richiedente e l’autorità adita non raggiungono un'intesa sulle modalità di rimborso, l’autorità adita prosegue l’azione di recupero secondo la normale procedura.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 29.

Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro informa la Commissione, per quanto possibile per via elettronica, sull’applicazione delle procedure fissate nella direttiva 2008/55/CE e sui risultati ottenuti nell’anno civile precedente.

 

La comunicazione di tali informazioni comprende gli elementi contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato IV del presente regolamento.

 

La comunicazione di eventuali informazioni supplementari riguardo al tipo dei crediti per il recupero dei quali è stata chiesta o prestata assistenza comprende gli elementi contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato V del presente regolamento.

 

     Art. 30.

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti ai fini dell’applicazione del presente regolamento, nonché dei funzionari autorizzati a convenire modalità di rimborso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/55/CE.

 

     Art. 31.

La direttiva n. 2002/94/CE è abrogata.

 

I riferimenti alla suddetta direttiva si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 32.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

 

[2] GU L 337 del 13.12.2002, pag. 41.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1189/2011.