§ 1.4.224 - Decreto Presidenziale 22 giugno 2016, n. 18.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:22/06/2016
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Art. 4.  Termine finale del procedimento.


§ 1.4.224 - Decreto Presidenziale 22 giugno 2016, n. 18.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

(G.U.R. 9 settembre 2016, n. 39)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto lo Statuto della Regione;

 

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.

 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

 

Visto il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013;

 

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

 

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

 

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

 

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, recante "Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5", ed il successivo "Atto esplicativo" del 7 giugno 2011, prot. n. 89636/Gab dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

 

Visto l'ulteriore atto esplicativo dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica del 7 luglio 2011, n. 105623/Gab, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Aspetti procedurali";

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 2013, n. 6 che, in esecuzione della D.G.R. n. 487 del 18 dicembre 2012, ha approvato la rimodulazione endodipartimentale dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, modificando, pertanto, la struttura dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, attraverso l'istituzione del Dipartimento regionale tecnico nel quale sono transitate parte delle competenze istituzionali proprie;

 

Considerato che si rende, pertanto, necessaria l'adozione, ex novo, del Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificati dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;

 

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture intermedie del Dipartimento regionale tecnico;

 

Vista la Tabella A con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

 

Vista la Tabella B con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

 

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

 

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

 

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

 

Visto il parere n. 1/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'Adunanza del 2 settembre 2015;

 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 107 del 6 aprile 2016 e n. 179 dell'11 maggio 2016;

 

Su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

 

Decreta

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della relativa fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale tecnico abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale tecnico, della richiesta o della proposta.

 

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire al Dipartimento regionale tecnico.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme o nei modi stabiliti dal Dipartimento regionale tecnico, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

 

     Art. 4. Termine finale del procedimento.

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale tecnico dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, la struttura del Dipartimento competente alla formulazione della proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, competente alla formulazione della relativa proposta, deve far pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale della Presidenza della Regione almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento regionale tecnico, deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio- rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

Allegato A

 

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento regionale tecnico

Procedimenti amministrativi

 

Tabella A

 

(tempi di conclusione compresi tra 31 e 60 giorni - art. 2, comma 2-bis, L.R. n. 10/1991 e s.m.i.).

 

UFFICIO RESPONSABILE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

TERMINE DI CONCLUSIONE

1

Area 7

Implementazione attività per la predisposizione ed attuazione della convenzione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 tra stazioni appaltanti ed O.P.P. provinciali; aggiornamento e rimodulazione dello schema di convenzione tipo attività di vigilanza e controllo e richiesta di variazione di bilancio

legge regionale n. 20/2007 art. 3 legge regionale n. 16/2010 art. 7 legge regionale n. 12/2011 ed s.m.i.

60

2

Area 7

Adempimenti per il rilascio di nulla osta tecnico per le attività di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di adeguamento normativo al D.Lgs. 81/2008 per gli immobili sede dell'Assessorato reg.le infrastrutture e mobilità ed Uffici periferici, propedeutico alla autorizzazione alla spesa da parte del Responsabile degli Acquisti

D.lgs. 81/2008 - D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010

60

3

Area 7

Coordinamento in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sicurezza cantieri temporanei e mobili- manutenzione ordinaria e straordinaria- risparmio energetico degli uffici periferici del Dipartimento regionale tecnico e Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

D.lgs. 81/2008 - D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010

60

4

Area 7

Aggiornamento convenzione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 ed s.m.i. tra Dipartimento inlrastrutture, mobilità e trasporti e Dipartimento regionale tecnico con O.P.P. provinciali. Aggiornamento e rimodulazione schema convenzione

legge regionale n. 20/2007 art. 3 legge regionale n. 16/2010 art. 7 legge regionale n. 12/2011 ed s.m.i.

60

5

Area 7

Attività di vigilanza per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 tra stazioni appaltanti e C.P.T. provinciali

legge regionale n. 20/2007 art. 3 legge regionale n. 16/2010 art. 7 legge regionale n. 12/2011 ed s.m.i.

60

6

Servizio 4

Consulenze tecniche su richiesta di Uffici regionali

D.Lgs. 163/2006 art. 10 c. 7 e s.m.i. e testo coordinato L.R. 20/2007 art. 7-bis c. 5 lett. c)

60

7

Servizio 4

Affidamenti diretti

D.Lgs. 163/2006 art. 125 c. 8 recepito da L.R. 12/2011

60

8

Servizio 4

Lavori in economia

D.Lgs. 163/2006 art. 125 c. 8 recepito da L.R. 12/2011

60

9

Servizio 6

Vigilanza sulla esecuzione dei lavori: esame e parere sulle perizie di variante Esame e parere sulle perizie di variante

D.Leg.vo n. 163 del 12 aprile 2006 D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 L.R. n. 12 del 12 luglio 2011

45

10

Servizi 5-6-7-8

Adempimenti di attività di vigilanza ed ispettive in raccordo con il Servizio 1

D.Lgs.vo 163/2006; D.P.R. 207/2010; L.R. 12/2011

60

11

SPGC

Misura di portata acque rinvenute

R.D. n. 1775/1933, art. 103

60

12

SPGC

Concessioni licenze di attingimento acque pubbliche

R.D. n. 1775/1933, art. 56 - L.R. n. 10/1999, art. 70 - L.R. n. 4/2003, art. 16

60

13

SPGC

Recupero canoni per attingimento acque pubbliche e concessioni demanio fluviale

R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. - L.R. n. 4/2003, art. 15 - D.D.S. n. 3682/2012 - R.D. n. 639/2010 e ss.mm.ii.

60

14

SPGC

Autorizzazione per installazione pozzi

R.D. n. 1775/1933 - legge regionale n. 7/2003

60

15

SPGC

Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi

R.D. n. 1775/1933, art. 105 - Circ. Ass. Reg. LL.PP. n. 1040/1990

60

16

SPGC

Derivazioni d'urgenza acque pubbliche

R.D. 1775/1933, art. 50

45

17

SPGC

Apposizione del visto tecnico su interventi di edilizia residenziale agevolata

legge regionale n. 86/1981, art. 41

60

18

SPGC

Attestazione di conformità sulla realizzazione delle opere di edilizia agevolata

legge regionale n. 55/82, art. 8

60

19

SPGC

Pareri tecnici ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento

D.P.R. n. 328/1952, artt. 12, 24.

60

20

SPGC

Parere di compatibilità geomorfologica delle previsioni degli strumenti urbanistici (o loro varianti) in zona sismica

Legge 2 febbraio 1974 n. 63 art. 13

60

21

SPGC

Rilascio parere istruttorio al Dipartimento Acque e Rifiuti su progetti linee elettriche nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica

Testo Unico sulle acque R.D. 1775/1933

60

22

SPGC

Rilascio parere istruttorio al Dipartimento Acque e Rifiuti per l'autorizzazione di linee elettriche

Testo Unico sulle acque R.D. 1775/1933

60

23

SPGC

Autorizzazione all'accesso ai fondi per studi e rilievi per progetto di condutture elettriche

R.D. 1775/1933, art. 110

45

24

SPGC

Autorizzazione di opere in zona sismica (edilizia privata, edilizia pubblica, opere infrastrutturali, opere di sostegno, ecc.)

Legge 2 febbraio 1974 n. 63 art. 17 e 18 - L.R. 7/2003 art. 32

60

25

SPGC

Nulla osta invasi e laghetti collinari

D.P.R. 1363/1959

60

 

 

Allegato B

 

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento regionale tecnico

Procedimenti amministrativi

 

(tempi di conclusione compresi tra 61 e 150 giorni - art. 2, comma 2-ter, L.R. n. 10/1991 e s.m.i.).

 

ufficio responsabile

denominazione del procedimento

riferimento normativo

termine di conclusione

1

Area 3

Provvedimento definitivo di cui all'art. 25 della legge n. 64/74 concernente violazione normativa anti-sismica

Legge n. 64/74, art. 25

90

2

Area 5

Procedimento di istruttoria ed esame in preconferenza di progetti preliminari, definitivi o esecutivi, di importo superiore a 15 milioni di D.S.P. (tre volte la soglia comunitaria) art. 5 L.R. 7/2002, per la Commissione Regionale LL.PP.

L.R. n. 12/2011; D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010

150

3

Area 6

Inserimento voci di capitolato e relativi prezzi nel prezziario regionale

L.R. n. 12/2011; D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010

150

4

Servizio 2

Protocollo d'intesa con Autorità Anticorruzione (ANAC)

L.R. n. 12/2011, art. 3;

150

5

Servizio 4

Progettazione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento e consolidamento di immobili demaniali

L.R. n. 12/2002; L.R. n. 12/2011; D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010

150

6

Servizio 4

Direzione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento e consolidamento di immobili demaniali.

D.P.R. 207/2010 Titolo VIII Capo I

150

7

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Misura di portata acque rinvenute

R.D. n. 1775/1933, art. 103

75

8

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Autorizzazione a ricerca di acque sotterranee (senza opposizioni)

R.D. n. 1775/1933, art. 95; legge regionale n. 3/2005, art. 18

90

9

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Autorizzazione a ricerca di acque sotterranee (nel caso in cui vengano presentate opposizioni)

R.D. n. 1775/1933, art. 95; L.R. n. 3/2005, art. 18

120

10

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Ammissione ad istruttoria istanza di nuova concessione di derivazione e utilizzazione acque pubbliche, rinnovo concessioni

R.D. n. 1775/1933, articoli 4, 7 e seguenti

150

11

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Definizione procedura istruttoria ed emissione di decreto di concessione di derivazione e utilizzazione acque pubbliche

R.D. n. 1775/1933, articoli 4, 7 e seguenti

150

12

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Decadenza diritto di derivazione e utilizzazione acque pubbliche

R.D. n. 1775/1933, art. 55

120

13

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Anticipato inizio opere di derivazione per accertata urgenza

R.D. n. 1775/1933, art. 13

150

14

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Istruttoria per il rilascio concessione demaniale e relativo calcolo del canone per le opere ricadenti sul demanio fluviale

R.D. n. 523/1904; R.D. n. 1775/1933; L.R. n. 9/2013, art. 11

90

15

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Concessioni di derivazione e utilizzazione acque pubbliche. Concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali, rinnovo concessioni

R.D. n. 1775/1933; Legge n. 36/1994; D.P.R. n. 238/1999; D.Lgs. n. 152/1999; D.Lgs. n. 152/2006;

150

16

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Linee elettriche ed opere connesse a servizio di impianti di produzione di energia da fonti alternative cosiddetti minori soggetti ai sensi del PEARS a provvedimenti abilitativi comunali

R.D. n. 1775/1933; D.Lgs. n. 387/2003 - PEARS

150

17

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Elettrodotti di trasporto e dispacciamento energia elettrica comunque prodotta (TERNA -ENEL). (Impianti di potenza inferiore a 1 Mw)

D.Lgs. n. 140/2007; Legge n. 239/2004; D.Lgs. n. 330/2004; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12; D.Lgs. n. 28/2011, art. 6

150

18

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Progettazione di tutti i livelli di lavori per opere pubbliche

L.R. n. 12/2011; D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010

150

19

Servizio Provinciale Ufficio del Genio Civile

Progettazione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento e consolidamento di immobili demaniali su esplicita richiesta di Uffici in ambito provinciale

L.R. n. 12/2002; L.R. n. 12/2011; D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010

150

20

UREGA

Espletamento gare per l'appalto di lavori pubblici da parte delle Commissioni provinciali di gara istituite presso i Servizi provinciali dell'UREGA e presso il Servizio 10 UREGA CENTRALE

L.R. n. 12/2011; D.Lgs. n. 163/2006; Decreto Presidenziale n. 1/2005

150