§ 1.3.50 - Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70.
Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:28/02/1979
Numero:70


Sommario
Art. 1.  (Composizione del Governo) (Art. 1 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28).
Art. 2.  (Attribuzioni del presidente) (Art. 2 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 1 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).
Art. 3.  (Attribuzioni degli assessori) (Art. 3 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 2 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).
Art. 4.  (Attribuzioni della giunta regionale) (Art. 4 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 3 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).
Art. 5.  (Funzionamento della Giunta regionale) (Art. 5 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 4 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).
Art. 6.  (Amministrazione centrale) (Art. 6 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 5 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).
Art. 6 bis.  Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati
Art. 7.  (Attribuzioni della Presidenza) (Art. 7 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 6 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).
Art. 8.  (Attribuzioni degli assessorati regionali) (Art. 8 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 25 L.R. 28 novembre 1970, n. 48; L.R. 3 giugno 1975, n. 38; artt. 2 e 3 L.R. 1 agosto 1977, n. 80; artt. 7, 9 e [...]
Art. 9.  (Art. 9, primo comma, L.R. 29 dicembre 1962, n. 28).
Art. 10.  (Art. 12 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28).
Art. 11.  (Art. 21 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).
Art. 12.  (Art. 15 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 19 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).
Art. 13.  (Art. 20 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).
Art. 14.  (Art. 23 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).  
Art. 15.  (Art. 31 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).


§ 1.3.50 - Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70.

Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.

(G.U.R. 28 aprile 1979, n. 19).

 

     Art. unico.

     E' approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, allegato al presente decreto.

 

 

ALLEGATO

Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo

e dell'Amministrazione della Regione siciliana.

 

TITOLO I

COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DEL GOVERNO REGIONALE

 

Art. 1. (Composizione del Governo) (Art. 1 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28).

     Il Governo della Regione è costituito dal Presidente e dalla Giunta regionale.

     La Giunta regionale è composta del Presidente regionale e di dodici Assessori.

 

     Art. 2. (Attribuzioni del presidente) (Art. 2 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 1 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).

     Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.

     Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile: mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.

     Il Presidente della Regione:

     a) cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;

     b) cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio;

     c) cura i rapporti tra il Governo regionale e l'Assemblea;

     d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

     e) prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

     Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore.

     Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;

     f) convoca e presiede la Giunta regionale;

     g) propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;

     h) presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;

     i) provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;

     l) indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana;

     m) decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;

     n) impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;

     o) scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;

     p) può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;

     q) svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.

 

     Art. 3. (Attribuzioni degli assessori) (Art. 3 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 2 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).

     Gli Assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti.

     Essi sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

     Gli Assessori:

     a) curano i rapporti con i Ministri e con gli organi ed enti da essi dipendenti o vigilati per gli affari di competenza degli Assessorati cui sono preposti, salvo quanto previsto nella lett. b) dell'art. 2;

     b) assumono ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di loro competenza, I'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale. Sono a tal fine tenuti ad informare il Presidente della Regione delle questioni che comportano la emanazione di provvedimenti i quali impegnino l'indirizzo generale del Governo. Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, tali provvedimenti debbano essere sottoposti alla Giunta regionale, l'Assessore o il Presidente ne sospendono il corso;

     c) propongono alla Giunta regionale, per i fini di cui alla lettera precedente, schemi legislativi e controfirmano i disegni di legge approvati su loro iniziativa o con il loro concerto;

     d) propongono alla Giunta regionale i regolamenti per l'esecuzione delle leggi riguardanti materie di loro competenza;

     e) firmano le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti approvati dalla Giunta regionale, riguardanti materia di loro competenza;

     f) formulano, per le rubriche di loro competenza, le proposte per la compilazione dello schema di bilancio della Regione e delle relative variazioni;

     g) approvano i contratti; impegnano le somme stanziate ed ordinano i pagamenti di loro competenza, salva la facoltà di delega ai funzionari direttivi nei limiti delle disposizioni vigenti;

     h) adottano nei riguardi del personale i provvedimenti di loro competenza;

     i) esercitano ogni altra attribuzione prevista da disposizioni legislative e regolamentari.

     L'Assessore destinato alla Presidenza coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento delle relative funzioni ed esercita le attribuzioni dallo stesso delegategli.

 

     Art. 4. (Attribuzioni della giunta regionale) (Art. 4 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 3 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).

     La Giunta regionale delibera:

     1) sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale del Governo;

     2) sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali;

     3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;

     4) sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende pubbliche;

     5) sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;

     6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;

     7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;

     8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;

     9) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;

     10) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.

     Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla L.R. 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.

     E' in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.

     La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale.

     La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:

     a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;

     b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dell'Unione Europea;

     c) sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari [1].

 

     Art. 5. (Funzionamento della Giunta regionale) (Art. 5 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 4 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).

     Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo l'ordine del giorno stabilito dal Presidente della Regione. L'ordine del giorno viene comunicato agli Assessori almeno due giorni prima della riunione. In caso di urgenza la comunicazione può avvenire senza il rispetto di tale termine.

     Gli schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli Assessori almeno cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

     Nei limiti dell'ordine del giorno ciascun Assessore riferisce e formula le proposte relative alla materia di propria competenza.

     Le deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente. I verbali delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Giunta stessa [2].

     Le funzioni di Segretario della Giunta regionale sono affidate dal Presidente della Regione ad un dirigente o equiparato dell'Amministrazione regionale.

     Le copie delle deliberazioni, firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli Assessori secondo la rispettiva competenza, nonché alla Segreteria generale della Presidenza. All'Ufficio legislativo e legale sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti gli affari di competenza dello stesso.

     Le copie delle deliberazioni di cui ai nn. 4, 7 e 9 dell'art. 4 e quelle che comportano ripartizioni o assegnazioni di fondi sono comunicate entro cinque giorni all'Assemblea regionale.

     Le deliberazioni di cui ai nn. 4 e 9 sono pubblicate entro quindici giorni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     La Giunta regionale approva il proprio regolamento interno.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

 

     Art. 6. (Amministrazione centrale) (Art. 6 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 5 L.R. 10 aprile 1978, n. 2). [3]

    1. L’Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

a) Assessorato regionale delle attività produttive;

b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;

c) Assessorato regionale dell’economia;

d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

h) Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione;

i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea [4];

l) Assessorato regionale della salute;

m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

 

     Art. 6 bis. Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati [5]

     1. Il Presidente della Regione esercita i propri compiti a mezzo della Segreteria generale, dell’Ufficio legislativo e legale e degli altri dipartimenti della Presidenza della Regione nonché degli uffici di diretta collaborazione e degli uffici alle sue dirette dipendenze già istituiti con legge.

     2. Gli Assessori regionali esercitano i propri compiti a mezzo dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione e alle dirette dipendenze.

 

     Art. 7. (Attribuzioni della Presidenza) (Art. 7 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 6 L.R. 10 aprile 1978, n. 2). [6]

     1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell’Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell’azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attività inerenti all’esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell’articolo 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo. Collaborazione all’attività del Presidente per quanto concerne l’esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell’articolo 2. Ordinamento della comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali. Rappresentanza e cerimoniale.

 

     Art. 8. (Attribuzioni degli assessorati regionali) (Art. 8 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 25 L.R. 28 novembre 1970, n. 48; L.R. 3 giugno 1975, n. 38; artt. 2 e 3 L.R. 1 agosto 1977, n. 80; artt. 7, 9 e 18 L.R. 10 aprile 1978, n. 2; artt. 58 e 59 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71). [7]

     1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l’estero, attività promozionali all’estero e internazionalizzazione delle imprese ad eccezione di quelle turistiche. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi [8];

b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell’identità siciliana;

c) Assessorato regionale dell’economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all’Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle società partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei beni e dei servizi. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio [9];

d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;

e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l’occupazione. Servizi pubblici per l’impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l’impiego. Ciapi. Incentivi per l’occupazione. Formazione in azienda e nell’ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l’occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;

f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell’Assessorato regionale dell’economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale. Attività informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi [10];

g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;

h) Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;

i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale [11];

l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Demanio idrico fluviale. Difesa del suolo. Demanio idrico. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall’inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore [12];

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all’estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore. Attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese turistiche. Aiuti alle imprese turistiche [13].

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 9. (Art. 9, primo comma, L.R. 29 dicembre 1962, n. 28).

     Gli Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, la progettazione, l'impegno ed il pagamento della relativa spesa.

 

          Art. 10. (Art. 12 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28).

     Le attività amministrative demandate al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali della presente legge sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni previste dallo Statuto della Regione ed in relazione all'art. 43 dello stesso.

 

     Art. 11. (Art. 21 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).

     Le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge.

 

     Art. 12. (Art. 15 L.R. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 19 L.R. 10 aprile 1978, n. 2). [14]

     1. Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, quando ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante supplementi trimestrali.

 

     Art. 13. (Art. 20 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).

     Gli istituti, le aziende e gli enti regionali sono tenuti a fornire al Governo della Regione, entro il termine da quest'ultimo indicato, tutte le informazioni, i dati e i documenti relativi alla propria attività, alle proprie partecipazioni, ed alle relative gestioni.

 

     Art. 14. (Art. 23 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).  [15]

     Il Presidente della Regione può delegare lo svolgimento delle attribuzioni regionali di cui alla L. 2 maggio 1976, n. 183, a singoli Assessori, avuto riguardo all'affinità o all'omogeneità dei relativi affari con le materie attribuite alla competenza dei rispettivi Assessorati.

 

     Art. 15. (Art. 31 L.R. 10 aprile 1978, n. 2).

     Fino all'emanazione della legge regionale che prevederà, in sede di riordinamento degli organi collegiali e degli uffici tecnici competenti in materia di opere pubbliche, I'espletamento delle relative attribuzioni presso la Presidenza della Regione, l'Ispettorato tecnico regionale svolge le proprie attribuzioni presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[2] Comma così modificato per effetto dell'art. 2 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, con la decorrenza di cui all'art. 10 della stessa L.R. 19/08.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 34 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "i) Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari".

[5] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, con la decorrenza di cui all'art. 10 della stessa L.R. 19/08.

[6] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 10 e così modificato dall'art. 38 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[7] Articolo modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, con la decorrenza di cui all'art. 10 della stessa L.R. 19/08.

[8] Lettera così modificata dall'art. 77 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[9] Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[10] Lettera già modificata dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e così ulteriormente modificata dall'art. 35 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[11] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari...".

[12] Lettera già modificata dall'art. 28 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, dall'art. 71 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9 e così ulteriormente modificata dall'art. 43 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. L'art. 28, L.R. 12/2011, è stato abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[13] Lettera così modificata dall'art. 77 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 54 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[15] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38.