§ 2.6.13 - L.R. 27 giugno 2014, n. 7.
Legge comunitaria regionale per il 2014


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 attuazione delle disposizioni delle comunità europee
Data:27/06/2014
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 3 . Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 4 . Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004
Art. 5 . Norme di prima applicazione
Art. 6 . Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 7 . Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 8 . Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 9 . Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 10 . Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 11 . Inserimento dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 12 . Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 13 . Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 14 . Inserimento dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 15 . Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 16 . Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 17 . Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 18 . Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 19 . Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2000
Art. 20 . Norme di attuazione
Art. 21 . Abrogazioni
Art. 22 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 23 . Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 24 . Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 25 . Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 26 . Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 27 . Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 28 . Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 29 . Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 30 . Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 31 . Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 32 . Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 33 . Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 34 . Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 35 . Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 36 . Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 37 . Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 38 . Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 39 . Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 40 . Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 41 . Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2003
Art. 42 . Abrogazioni e norme transitorie
Art. 43 . Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 44 . Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 45 . Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 46 . Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 47 . Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 48 . Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 49 . Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 50 . Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 51 . Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 52 . Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 53 . Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 54 . Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 55 . Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 56 . Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 57 . Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 58 . Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 59 . Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003
Art. 60 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1999
Art. 61 . Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999
Art. 62 . Sostituzione dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 14 del 1999
Art. 63 . Disapplicazione dei limiti alla concorrenza
Art. 64 . Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004
Art. 65 . Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.16 del 2004
Art. 66 . Norma transitoria
Art. 67 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1992
Art. 68 . Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992
Art. 69 . Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1992
Art. 70 . Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992
Art. 71 . Norme transitorie
Art. 72 . Disposizioni generali
Art. 73 . Programmazione degli interventi
Art. 74 . Realizzazione degli interventi forestali ripariali
Art. 75 . Disposizioni finali e transitorie
Art. 76 . Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984
Art. 77 . Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001
Art. 78 . Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 79 . Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004
Art. 80 . Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 81 . Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 82 . Applicazione dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014
Art. 83 . Azioni per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 "Small Business Act"
Art. 84 . Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali
Art. 85 . Entrata in vigore


§ 2.6.13 - L.R. 27 giugno 2014, n. 7.

Legge comunitaria regionale per il 2014

(B.U. 27 giugno 2014, n. 183)

 

TITOLO I

Oggetto della legge regionale

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica, attraverso la modifica della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

b) in materia di ordinamento del sistema fieristico regionale, attraverso la modifica della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale);

c) per il riordino della disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, attraverso la modifica della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);

d) per il riordino della disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la modifica della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);

e) di riforma della disciplina regionale del commercio in sede fissa, attraverso la modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);

f) di riforma della disciplina regionale delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, attraverso la modifica della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);

g) ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.

2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

a) della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

b) della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia;

c) della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

d) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

e) della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI").

 

TITOLO II

Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è abrogato.

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente capo:

"Capo I

Attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

 

Art. 24

Attuazione della direttiva 2009/28/CE

1. In attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa statale di recepimento, il piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 9 promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili che devono coprire una quota parte del consumo finale lordo di energia della regione, articolata in obiettivi annuali. Detta quota parte è definita in coerenza con il quadro normativo nazionale di riferimento e con i relativi strumenti di programmazione, i cui obiettivi sono assunti come minimi, nonché con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

2. Il piano triennale di attuazione del PER di cui all'articolo 9 promuove altresì l'efficienza ed il risparmio energetici, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 25 novies.

 

Art. 24 bis. Atti di indirizzo per le procedure autorizzative

1. La Regione assicura che le procedure autorizzative relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano proporzionate ed orientate alla massima semplificazione possibile, tenuto conto delle specificità di ogni singola tecnologia, anche attraverso atti di coordinamento tecnico ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), adottati con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), per favorire l'omogenea applicazione delle disposizioni da parte degli Enti locali, nel rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà.

 

Art. 24 ter. Incentivi e requisiti prestazionali per l'energia rinnovabile

1. La Giunta, nell'ambito dei propri programmi, definisce i sistemi di incentivazione degli investimenti privati e pubblici al fine di garantire i più elevati livelli di risparmio energetico e la massima efficienza degli impianti.

2. I requisiti minimi di copertura dei consumi energetici degli edifici mediante energia da fonti rinnovabili prodotta da impianti in essi installati, in relazione alla tipologia di edificio e di intervento edilizio, sono definiti con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013.

3. Il medesimo atto di coordinamento tecnico definisce altresì le condizioni in base alle quali gli obblighi di rispetto dei requisiti di cui al comma 2 possono essere soddisfatti mediante soluzioni alternative, che garantiscano analoghi risultati sul bilancio energetico regionale, ivi compresa la partecipazione in impianti collettivi.

 

Art. 24 quater. Intese con altre Regioni, enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con tali Stati

1. La Regione promuove, nell'ambito dei propri programmi, la cooperazione con altre Regioni per la realizzazione di progetti comuni per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

2. La Regione conclude, nel rispetto della normativa dello Stato, intese con altre Regioni, con enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con Stati membri dell'Unione europea per il trasferimento statistico di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili, a fronte della verifica dei risultati delle azioni di cui all'articolo 24, comma 1 e previo esperimento delle procedure previste dall'articolo 6 della direttiva 2009/28/CE. Le intese o gli accordi sono approvati nel rispetto dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 15 dello Statuto regionale).

 

Art. 24 quinquies. Installatori di impianti

1. La Giunta regionale disciplina le modalità di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rilascio dei relativi attestati, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011.".

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dai seguenti capi:

"Capo II

Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell'edilizia

 

Art. 25

Attuazione della direttiva 2010/31/UE

1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di:

a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;

b) nuovi impianti installati in edifici esistenti;

c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.

2. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico:

a) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;

b) individua le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;

c) individua i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti.

3. Per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al comma 2, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione nazionale in materia, l'atto di coordinamento tecnico tiene conto dei seguenti elementi:

a) condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;

b) valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;

c) valutazione preventiva, ai fini di cui alla lettera b), della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza;

d) determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;

e) previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;

f) valutazione del livello ottimale di prestazione energetica in funzione dei costi, ovvero del livello che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato.

4. L'atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013.

 

Art. 25 bis. Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione

1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25, comma 1, stabilisce, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli adempimenti richiesti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.

 

Art. 25 ter. Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:

a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;

c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.

2. E' istituito l'organismo regionale di accreditamento, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.

3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo di accreditamento e prevede le procedure per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, coerentemente alle indicazioni della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi della normativa nazionale di recepimento.

4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce:

a) le modalità di gestione del sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici, tenendo conto dei requisiti di competenza ed indipendenza fissati a livello nazionale e delle norme europee in materia di libera circolazione dei servizi;

b) le caratteristiche del sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici, comprendente gli attestati di prestazione energetica emessi, con obbligo di registrazione degli stessi anche ai fini della relativa validità; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte degli organismi e dei soggetti di cui alla lettera a) avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio;

c) il coordinamento del sistema informativo sulla qualità energetica degli edifici con quello relativo alle attività di controllo e ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e);

d) le modalità per la realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, emessi definendo altresì le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legislazione vigente; il sistema di verifica è organizzato nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti;

e) la procedura attraverso la quale determinare la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ai fini della sua attestazione, ivi compresi i metodi, anche semplificati, utilizzabili, nonché il relativo sistema di classificazione, nel rispetto dei limiti che la normativa nazionale stabilisce per la definizione delle metodologie di calcolo.

5. La Giunta regionale individua l'organismo regionale di accreditamento cui affidare le funzioni di gestione del sistema di certificazione energetica previste al comma 4, lettere a), b) e c); tale organismo può essere individuato anche all'esterno dell'organizzazione regionale.

6. La Giunta regionale promuove programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).

7. Per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema di cui al comma 4, lettera b). I contributi sono riscossi dalla Regione, che può esercitare tale funzione tramite l'organismo regionale di accreditamento. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l'entità del contributo, tenuto conto dell'ammontare delle spese di gestione del servizio, e ne determina altresì le modalità di applicazione e gestione.

8. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa nazionale.

 

Art. 25 quater. Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici

1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:

a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

b) un sistema di verifica periodica degli impianti stessi, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantirne un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:

a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;

c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;

d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi;

e) implementare un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto degli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);

f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica.

3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:

a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;

b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;

c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;

d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.

5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del rapporto di controllo tecnico, nonché le modalità attraverso le quali esso viene rilasciato, consegnato al responsabile di impianto e registrato nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).

 

Art. 25 quinquies. Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e provvede affinché siano eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui al comma 1, redigendo e sottoscrivendo un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:

a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;

b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel catasto impianti di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e); a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte dell'operatore avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

Art. 25 sexies. Accertamenti e ispezioni

1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, la Regione provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.

2. L'esecuzione delle attività di accertamento e ispezione viene affidata agli esperti e organismi accreditati di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera c).

 

Art. 25 septies. Misure di sostegno

1. I Comuni nelle aggregazioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) provvedono alla realizzazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza in materia di conduzione, manutenzione e controlli degli impianti termici, sulla base di specifici programmi approvati dalla Regione.

2. La Regione promuove la realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui all'articolo 25 sexies.

3. Per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale vengono altresì definite le tariffe e disciplinate le modalità di versamento delle somme derivanti da eventuali attività di ispezione sugli impianti termici richieste da terzi.

 

Art. 25 octies. Comunicazione sugli impianti riforniti

1. Per consentire l'implementazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le modalità attraverso le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.

2. La Regione rende disponibili ai Comuni i dati di cui al comma 1 in forma puntuale ed aggregata, garantendo altresì l'interoperabilità dei sistemi informativi di cui all'articolo 25 ter comma 1 lett. b) e di cui all'articolo 25 quater comma 1 lett. d).

Capo III

Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all'efficienza energetica

 

Art. 25 novies. Finalità

1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e nel rispetto dei principi indicati dalla normativa statale di recepimento, la Regione, nell'ambito dei programmi attuativi del PER di cui all'articolo 8, definisce l'obiettivo indicativo regionale di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica.

2. Nell'ambito dei medesimi programmi, tenendo conto degli indirizzi e degli strumenti nazionali, oltre che della coerenza con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, la Regione promuove:

a) le strategie individuate per mobilitare investimenti nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati, al fine di aumentarne le prestazioni energetiche;

b) la diffusione degli "acquisti verdi" da parte della pubblica amministrazione;

c) l'implementazione presso gli enti pubblici e presso le aziende ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme tecniche vigenti in materia;

d) la diffusione di audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati, sostenendo l'attivazione di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati ed organismi qualificati ed accreditati per l'effettuazione di audit energetici;

e) lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e la diffusione di sistemi efficienti per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici, ed in particolare lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;

f) il ricorso da parte degli enti pubblici ai contratti di rendimento energetico ed agli altri strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;

g) lo sviluppo del sistema dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);

h) la qualificazione degli operatori dei servizi energetici.

 

Art. 25 decies. Cogenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento

1. Coerentemente alle previsioni nazionali formulate a seguito della valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, della direttiva 2012/27/UE, la Regione promuove lo sviluppo del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento nonché di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza i Comuni effettuano una valutazione preliminare della potenziale adozione di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, i cui vantaggi superino i costi, valutando altresì gli effetti sulla qualità dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, a seguito della dell'approvazione di appositi atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.

 

Art. 25 undecies. Certificazione energetica degli immobili pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi

1. La Regione promuove l'effettuazione della diagnosi e della certificazione energetica degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

2. Le pubbliche amministrazioni, escluse quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, verificano e valutano:

a) nell'ambito delle proprie procedure di acquisto, l'adozione di soluzioni ad alta efficienza energetica, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto delle condizioni di coerenza ivi previste;

b) per gli edifici di propria competenza, il ricorso a servizi energetici che prevedano una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata, basati sui contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato.

 

Art. 25 duodecies. Obblighi per le grandi imprese

1. Entro il 5 dicembre 2015 le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) sono tenute ad effettuare un audit energetico sul processo produttivo e sugli edifici, svolto in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati. Tale obbligo si applica con i limiti e le metodologie previsti dalla normativa nazionale di recepimento.

 

Art. 25 terdecies. Autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica

1. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della direttiva 2012/27/UE, il rilascio da parte della Regione e degli altri enti competenti delle autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica è subordinato alle valutazioni ivi previste.

 

Art. 25 quaterdecies. Sistemi di misurazione

1. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda.

2. Entro il 31 dicembre 2016 nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, devono essere installati in ciascuna unità immobiliare sistemi individuali di termoregolazione e di contabilizzazione diretta o indiretta. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 stabilisce le modalità di assolvimento di tale obbligo, tenendo conto di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale.

3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, verifica la presenza e la funzionalità dei sistemi di cui al comma 2, inserendo i relativi dati nel rapporto tecnico.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi I, II e III

 

Art. 25 quindecies. Sanzioni

1. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previsti dal regolamento di cui all'articolo 25 ter è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

2. Il costruttore o il proprietario che non rispettano gli obblighi di dotazione dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione o sottoposti a intervento edilizio, ove previsto, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 25 ter sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies o che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 quaterdecies, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

5. La Giunta regionale può, anche in via sperimentale, regolare l'applicazione dell'istituto della diffida, di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), per una o più fattispecie previste dal presente articolo.".

 

     Art. 5. Norme di prima applicazione

1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 prevede che i relativi requisiti siano applicati in modo graduale in relazione al tipo di intervento. La Regione garantisce la massima continuità con gli atti d'indirizzo già emanati in materia.

2. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, all'articolo 25 ter, comma 1, e all'articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004; nelle more di tale emanazione rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 (Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) e relativi allegati.

3. Fino a diversa previsione della Giunta regionale le funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui all'articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 continuano ad essere svolte con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2012, n. 429 (Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accertamento di cui al punto 6) della d. A.L. 156/08 alla Società Nuovaquasco soc. cons. a r.l.).

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 e rimangono in vigore le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province; tali campagne rimangono in essere anche dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 quater, comma 1, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.

5. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio sistema di accreditamento a quanto previsto negli articoli 25 ter e 25 septies. A partire dal 2015 agli oneri derivanti dalla attuazione di quanto previsto da tali articoli si farà fronte con gli stanziamenti che verranno autorizzati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

6. Gli obblighi di cui all'articolo 25 duodecies sono sospesi fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2012/27/UE.

 

TITOLO III

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa europea, dell'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 72 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.

2. L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.

3. A tal fine, nonché per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli enti locali le competenze di calendarizzazione e attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli enti fieristici.

4. Le manifestazioni fieristiche favoriscono la crescita sociale ed economica del territorio e contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.

5. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'attribuzione della qualifica internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale, per la raccolta e diffusione dei dati statistici e la realizzazione di rapporti, studi o analisi sull'andamento dell'intero sistema fieristico nazionale.

6. La Regione promuove inoltre, d'intesa con le altre Regioni e con le associazioni nazionali rappresentative del settore, metodi uniformi a livello sovraregionale di certificazione e qualificazione dei dati sulle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali.".

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2000

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Qualifica delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.

2. La qualifica internazionale, nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione, preventivamente allo svolgimento della manifestazione, all'atto dell'inserimento della medesima manifestazione nel calendario fieristico regionale, costituisce requisito di accesso alle forme di promozione e pubblicizzazione del calendario stesso e ad eventuali contributi a bando.

3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione, secondo i criteri determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), in considerazione:

a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;

b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;

c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;

d) dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, indicati sinteticamente in apposita relazione consuntiva e dettagliatamente elencati nella scheda rilevazione dati, da trasmettere alla Regione al termine di ogni manifestazione, entro i quaranta giorni successivi alla chiusura della manifestazione stessa.

4. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Il dirigente competente, con apposito atto, può concedere deroghe in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o all'accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.

5. Le modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale devono essere certificabili secondo parametri oggettivi e sono determinate dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).

6. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai Comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.".

 

     Art. 8. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2000

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche

1. L'organizzatore che intende svolgere manifestazioni fieristiche nella regione Emilia-Romagna deve darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione:

a) alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;

b) al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di svolgimento, le date di inizio e chiusura della manifestazione e i settori merceologici.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 6, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;

b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;

c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

4. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato fieristico dell'Emilia-Romagna, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione pubblica annualmente il calendario fieristico regionale.

5. La Regione promuove l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure relative alle manifestazioni fieristiche e alla loro iscrizione a calendario secondo le modalità stabilite con apposito atto regionale.".

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2000

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Requisiti e modalità delle comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche

1. Al fine dell'iscrizione delle manifestazioni all'interno del calendario fieristico regionale, le comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione entro il termine del 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.

2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati alla comunicazione di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d).

3. Il soggetto richiedente l'iscrizione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12.

4. Ai fini del tempestivo aggiornamento del calendario fieristico regionale, l'organizzatore di manifestazioni fieristiche è tenuto a comunicare preventivamente ogni variazione relativa allo svolgimento della manifestazione già inserita nel calendario.".

 

     Art. 10. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2000

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Istruttoria

1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le comunicazioni pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

2. Su istanza di parte, l'amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini nonché la rettifica o l'integrazione di comunicazioni dichiarate irricevibili.

3. In caso di sovrapposizione di più comunicazioni relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione e che si svolgano nello stesso territorio, tali da causare distorsioni alla libera concorrenza o asimmetrie informative nei confronti del consumatore, l'amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.

4. In caso di mancato accordo, l'amministrazione procede all'iscrizione nel calendario fieristico regionale della manifestazione ritenuta più idonea in base ad una valutazione comparativa delle diverse comunicazioni presentate. In particolare, costituiscono criteri preferenziali:

a) l'avvenuta certificazione dei dati relativi al numero delle presenze registrate nelle precedenti edizioni;

b) la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonché l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;

c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;

d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.

5. Qualora rilevi la non idoneità della documentazione presentata, la Regione può decidere di non iscrivere la manifestazione nel calendario fieristico regionale o disporre la cancellazione da esso.".

 

     Art. 11. Inserimento dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 12 del 2000

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2000 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali

1. Il calendario delle manifestazioni fieristiche locali è organizzato e gestito dalla Regione con l'utilizzo di procedure informatizzate.

2. I Comuni, avvalendosi del servizio di informatizzazione per la raccolta e la pubblicazione di dati, trasmettono alla Regione i dati relativi alle manifestazioni fieristiche con qualifica locale di cui hanno ricevuto comunicazione.

3. La Regione esamina i dati trasmessi e procede alla loro validazione. La validazione è presupposto necessario per la generazione automatica e la successiva pubblicazione del calendario fieristico delle manifestazioni locali.".

 

     Art. 12. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2000

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Calendario fieristico regionale

1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato, con atto del dirigente responsabile competente per materia, entro il 30 novembre di ciascun anno ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. L'iscrizione delle manifestazioni fieristiche delle quali la Regione ha ricevuto idonea comunicazione deve indicare:

a) il luogo della manifestazione;

b) la denominazione ufficiale della manifestazione;

c) il soggetto organizzatore;

d) le date di apertura e di chiusura;

e) il tipo e la qualifica della manifestazione;

f) i settori merceologici ammessi;

g) le certificazioni di cui i soggetti organizzatori siano in possesso.

3. Su istanza dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche, che abbiano presentato la comunicazione di cui all'articolo 10, l'amministrazione procedente, fino all'adozione del calendario regionale, procede alle modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie.".

 

     Art. 13. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2000

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai Comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, per i casi di esclusione dal calendario fieristico, chiunque promuova o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai sensi della presente legge in date, in località, con denominazioni, con qualifiche, con modalità o programmi diversi da quelli comunicati ed iscritti in calendario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.

3. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in tutto o in parte il regolamento di manifestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 110,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.

4. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli indicati nella comunicazione alla Regione o al Comune, senza essere stato precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 110,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.

5. Nei casi di accertamento di reiterate violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è prevista l'ulteriore sanzione amministrativa dell'esclusione, per un triennio, dall'accesso a sovvenzioni e contributi regionali.

6. In caso di manifestazioni fieristiche locali le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte alla metà.".

 

     Art. 14. Inserimento dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 12 del 2000

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2000 è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. Tavolo per il sistema fieristico regionale

1. Al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato è istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, il quale per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di apposita struttura tecnico-giuridica.

2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo, nonché i compiti del medesimo.".

 

     Art. 15. Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2000

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Iniziative promozionali all'estero

1. La Regione può concorrere finanziariamente, nell'ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione disciplinati dal programma regionale per le attività produttive industriali di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dalle società fieristiche che gestiscono centri fieristici o dalle società organizzatrici di manifestazioni fieristiche e riguardano:

a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche dell'Emilia-Romagna, per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;

b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.

2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire, nel rispetto dell'articolo 64 dello Statuto regionale, anche mediante la partecipazione della Regione alle società fieristiche che gestiscono centri fieristici.".

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole"dell'art. 47" sono sostituite dalle seguenti:"dell'articolo 64"."

2. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogato.

 

     Art. 17. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2000

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Osservatorio regionale sul sistema fieristico

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sul sistema fieristico regionale al fine di realizzare uno studio sistematico delle dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in ottica nazionale e internazionale.

2. Le funzioni di osservatorio si esplicano in particolare nell'elaborazione di un rapporto statistico di aggiornamento annuale.

3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'osservatorio.".

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:

a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'articolo 5, comma 5;

b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 3;

c) i criteri per il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale, regionale e locale;

d) i documenti e le attestazioni da allegare alla comunicazione nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione, come previsto dall'articolo 11.";

2. I commi 1 e 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 sono abrogati.

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole: "dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31" sono sostituite dalle seguenti:"dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".

 

     Art. 20. Norme di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:

a) l'atto di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 12 del 2000;

b) gli atti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2000, come modificato dalla presente legge.

2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1:

a) continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dalla presente legge;

b) sono fatte salve le modalità procedimentali previste dal testo previgente della legge regionale n. 12 del 2000.

 

     Art. 21. Abrogazioni

1. Gli articoli 13 e 16 della legge regionale n. 12 del 2000 sono abrogati.

 

TITOLO IV

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo))

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) le parole "della Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:"e del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).".

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2003 dopo le parole "congiuntamente o disgiuntamente" sono inserite le seguenti:"anche in via telematica se compatibile.".

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2003 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito altresì lo svolgimento di ulteriori attività, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.".

 

     Art. 25. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

1. Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 3 ed essere corredata dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La segnalazione deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare alla segnalazione.

3. Per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e per l'esercizio delle relative attività sono necessari:

a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli articoli 9 e 10;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4. Per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 2011.

5. La SCIA può prevedere l'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.

6. La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.".

 

     Art. 26. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a presentare apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, il quale provvede a sua volta ad informarne il SUAP cui è stata presentata la SCIA per l'apertura della sede principale.

2. I contenuti della comunicazione di cui al comma 1 e le modalità di presentazione della medesima sono definite con apposito atto della Giunta regionale.".

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti:"devono avere presentato la SCIA.".

 

     Art. 28. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2003

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Contenuto della SCIA

1. La SCIA deve indicare:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;

b) il titolare, persona fisica o giuridica, il codice fiscale, l'esatta denominazione o la ragione sociale e il legale rappresentante in caso di società;

c) l'attività da svolgere;

d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, ai sensi dell'articolo 3;

e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;

f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio;

g) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata con apposita SCIA.".

 

     Art. 29. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2003

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Requisiti strutturali

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) locali idonei ai sensi della normativa vigente;

b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;

c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività da esercitare.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono richiesti per le agenzie che operano esclusivamente in via telematica.".

 

     Art. 30. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2003

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Requisiti professionali

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.

2. Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dall'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione dei percorsi formativi stessi.

4. Il direttore tecnico presta la propria attività con carattere di continuità.".

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "da concedersi con provvedimento della Provincia di competenza" sono sostituite dalle seguenti:"da comunicare alla Provincia competente, che può vietare la proroga entro trenta giorni".

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "la Provincia determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione"sono sostituite dalle seguenti:"o a seguito del diniego della proroga da parte della Provincia intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, la Provincia dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22.".

 

     Art. 32. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2003

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

1. La Regione, per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali.

2. La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie.".

 

     Art. 33. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione della SCIA e a pena di divieto di esercizio dell'attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011.

2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

3. L'agenzia di viaggio e turismo invia annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.

4. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011.".

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera k) le parole: "dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività" sono sostituite dalle seguenti:"della SCIA";

b) alla lettera m) le parole:"così come recepita dal decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti: "nonché del decreto legislativo n. 79 del 2011"

c) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).

2. Al penultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:"si intende autorizzata" sono sostituite dalle seguenti:"può essere effettuata".

3. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "istituito con legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)" sono sostituite dalle seguenti:"di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)".

4. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "nonché alla disciplina del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza" sono sostituite dalle seguenti:"nonché alla disciplina di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 206 del 2005".

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "istituito con Legge n. 281 del 1998" sono sostituite dalle seguenti:"di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992".

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:"istituito con legge n. 281 del 1998" sono sostituite dalle seguenti:"di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992".

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti:"dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011".

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti:"dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011".

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2003

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 6" sono sostituite dalle seguenti"I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 5";

b) le parole:"e ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 13, comma 5" sono sostituite dalle seguenti:"e ritenuti ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c)";

c) le parole: "dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti:"dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011".

2. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti:"dal decreto legislativo n. 79 del 2011".

 

     Art. 40. Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Sospensione dell'esercizio

1. La Provincia dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;

c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;

d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);

e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;

f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;

g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della Provincia;

b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);

c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;

d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.".

 

     Art. 41. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2003

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5;

b) chiunque svolga attività diverse da quelle indicate nella SCIA di cui all'articolo 5;

c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge e a favore di non associati;

d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;

e) i fornitori, o loro rappresentanti, dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE recepita e attuata con la legge n. 52 del 1996;

f) le agenzie di viaggio e turismo che aprano sedi secondarie o filiali senza aver presentato la comunicazione di cui all'articolo 6.

2. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), è subordinata alla diffida amministrativa con le modalità di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa irrogate.".

 

     Art. 42. Abrogazioni e norme transitorie

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2003 è abrogato.

2. Il deposito cauzionale di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2003 non è più dovuto a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Allo svincolo dei depositi cauzionali attualmente costituiti la Provincia provvede d'ufficio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'agenzia di viaggio che possano comportare rivalsa sul deposito cauzionale a suo tempo costituito dall'agenzia stessa.

 

TITOLO V

Disposizioni in materia di commercio

Capo I

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

 

     Art. 43. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

"4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), con riferimento all' esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;

b) legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), sia con riferimento ai casi di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, sia con riferimento all'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed & breakfast";

c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della presente legge.".

 

     Art. 44. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003 sono soppresse le seguenti parole:"la programmazione e".

 

     Art. 45. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi di cui all'articolo 8, nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sempreché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività;

d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);

f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;

g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dello stesso comma;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;

i) al domicilio del consumatore.

4. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a trenta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.".

 

     Art. 46. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni

1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 47. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.

3. In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).

5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione dal medesimo registro.

6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

7. Il titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di un pubblico esercizio può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, a seguito di presentazione della SCIA al SUAP del Comune territorialmente competente. La SCIA deve essere presentata altresì in caso di cessazione della gestione.

8. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA ai sensi del comma 7, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

9. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.".

 

     Art. 48. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. All'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso si applica l'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, di cui al presente articolo, comma 5, e di cui all'articolo 6.

3. La SCIA deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare.

4. E' subordinata alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, fatta salva la normativa di settore.

5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

6. Nelle zone soggette a tutela il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui essa sia prevista. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.".

 

     Art. 49. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente: "Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA".

2. Al comma 1 dell'articolo 9 le parole "Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti "Non sono soggette ad autorizzazioni, né a SCIA".

 

     Art. 50. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Attività temporanee

1. In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Le attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e per esse sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza.

4. Il Comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea che comunque non possono avere durata superiore a trenta giorni consecutivi.

5. Ogni Comune definisce annualmente il calendario delle sagre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati.

6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.".

 

     Art. 51. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti:"della presente legge".

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"3. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.".

 

     Art. 52. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "le autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti:"i titoli".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "Le stesse autorizzazioni"sono sostituite dalle seguenti: "Gli stessi titoli".

 

     Art. 53. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"1. Al trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte si applica la disciplina di cui all'articolo 64, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2010.".

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003 è abrogato.

 

     Art. 54. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 14 della legge regionale 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Durata delle autorizzazioni e della SCIA

1. Le autorizzazioni e la SCIA abilitano all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Nella SCIA e nell'autorizzazione stagionale deve essere indicato il periodo nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività. La modifica del periodo negli anni successivi al primo deve avvenire con semplice comunicazione.

3. La SCIA per le attività temporanee di cui all'articolo 10 ha efficacia limitata alla durata della manifestazione.".

 

     Art. 55. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 decadono:

a) quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio;

b) quando il titolare del titolo abilitativo non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;

c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

2. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 possono essere sospesi quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.

3. Può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e contestualmente la revoca del provvedimento di autorizzazione nei casi in cui questo sia previsto:

a) quando il titolare del titolo abilitativo non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.".

 

     Art. 56. Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.".

 

     Art. 57. Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.".

 

     Art. 58. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi)" sono sostituite dalle seguenti:"decreto legislativo n. 206 del 2005".

2. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "articolo 4, comma 5" sono sostituite dalle seguenti:"articolo 4, comma 3".

 

     Art. 59. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta" sono sostituite dalle parole:"o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti".

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114)

 

     Art. 60. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1999

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) sono soppresse le parole: "ed equilibrio".

 

     Art. 61. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 sono soppresse le parole: "la programmazione e".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 la parola:"programmare"è sostituita dalla seguente:"pianificare".

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 le parole: "un equilibrato sviluppo"sono sostituite dalle seguenti:"lo sviluppo".

4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituita dalla seguente:

"g) definire criteri, ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita, finalizzati a contenere l'uso del territorio e assicurare le compatibilità ambientali e della mobilità sostenibile;".

 

     Art. 62. Sostituzione dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 14 del 1999

1. L'articolo 19-bis della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 bis. Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.

3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 5, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3, viene calcolata nei modi ordinari.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l'edilizia;

l) legnami.

6. Le disposizioni, di cui al comma 3, non sono cumulabili con quelle previste per le merci ingombranti, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.".

 

     Art. 63. Disapplicazione dei limiti alla concorrenza

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14 del 1999.

 

TITOLO VI

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)

 

     Art. 64. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Dopo la lettera b) del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è aggiunta la seguente:

"b bis) i marina resort.".

 

     Art. 65. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.16 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004 é inserito il seguente:

"4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione.".

 

     Art. 66. Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

 

TITOLO VII

Ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

Capo I

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista)

 

     Art. 67. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1992

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista) è sostituita dalla seguente:

"a) alla qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;".

 

     Art. 68. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Qualificazione professionale

1. La formazione e gli esami finalizzati alla qualificazione professionale di estetista, a norma dell'articolo 3 della legge statale, sono realizzati ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e delle relative disposizioni attuative.

2. I soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa, ai fini dell'accesso alla formazione e agli esami per la qualificazione professionale di estetista.

3. La Giunta regionale adotta le ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione della legge statale.".

 

     Art. 69. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1992

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1992 sono abrogati.

 

     Art. 70. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Regolamenti comunali

1. I Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di estetista, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

2. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme legislative vigenti in materia.".

 

     Art. 71. Norme transitorie

1. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992, come modificato dalla presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.

Capo II

Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica

 

     Art. 72. Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente capo sono volte ad assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo delle attività di gestione degli interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica, di tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette e in coerenza con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) def. del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" e nel rispetto della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

 

     Art. 73. Programmazione degli interventi

1. In relazione ai boschi e alla vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, i provvedimenti di programmazione di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), approvati dalla Regione ai sensi del comma 4 del presente articolo, individuano le modalità di gestione per quanto attiene, in particolare, alla programmazione degli interventi selvicolturali necessari per finalità di sicurezza idraulica nelle aree demaniali.

2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta, approva apposite linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione dei boschi e della vegetazione riparia di cui al comma 1, con le quali, in particolare, definisce:

a) gli ambiti territoriali dei programmi di cui al comma 1, in riferimento a bacini idrografici o aree omogenee, con individuazione delle priorità di intervento;

b) la struttura e i contenuti dei programmi;

c) le modalità, le competenze e le relazioni tra le strutture regionali per l'approvazione dei programmi e la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell'articolo 74;

d) le modalità di monitoraggio e controllo degli interventi.

3. Con atto del direttore generale competente in materia di ambiente e difesa del suolo e della costa sono definite le prescrizioni tecniche e i criteri di valutazione tecnico-economica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica. Per le finalità di cui all'articolo 72, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, le prescrizioni tecniche costituiscono indirizzi che le strutture regionali devono attuare nell'applicazione degli articoli 93 e seguenti del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva, con deliberazioni di Giunta, i programmi di cui al comma 1, anche per stralci relativi a sottoambiti, secondo le priorità individuate nelle linee guida, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica prevista dalle leggi e dai piani vigenti e in coerenza con le linee guida. I programmi hanno validità per dieci anni e sono aggiornabili con le stesse modalità previste per la loro approvazione. Ciascun programma, in particolare, individua:

a) il quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico connesso alla vegetazione riparia presente e l'analisi ambientale dell'area considerata in rapporto alla pianificazione territoriale e settoriale vigente;

b) le priorità, le tipologie e la distribuzione spazio-temporale degli interventi gestionali necessari per la riduzione del rischio idraulico e la valorizzazione dell'area.

5. Ai fini dell'approvazione dei programmi è garantita la partecipazione delle pubbliche amministrazioni interessate attraverso la convocazione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale degli interessi coinvolti e l'acquisizione degli atti di assenso necessari, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale strategica, nonché di tutela paesaggistica e di trasformazione del bosco qualora siano programmati interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57). In relazione ai programmi di cui al presente articolo, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è effettuata dalla Regione, sentito l'ente gestore per i parchi e la biodiversità o l'ente gestore del parco interregionale o nazionale territorialmente interessato.

 

     Art. 74. Realizzazione degli interventi forestali ripariali

1. Gli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nelle aree demaniali di pertinenza idraulica sono realizzati dalla Regione nel rispetto delle linee guida e della programmazione di cui all'articolo 73, attraverso gli strumenti attuativi più idonei in relazione alle esigenze di volta in volta evidenziate, specificati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza e di valorizzazione delle risorse pubbliche.

2. Nei casi di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 gli interventi selvicolturali possono essere ricompresi nella gestione delle aree oggetto di concessione, in particolare in presenza di esigenze di esternalizzazione della gestione delle aree in prospettiva pluriennale e continuativa.

3. Al di fuori delle esigenze di cui al comma 2, gli interventi di gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva sono di norma realizzati sulla base di provvedimenti di concessione rilasciati dalla Regione nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. A tale fine sono periodicamente resi noti appositi avvisi per la presentazione delle offerte da parte di soggetti in possesso delle capacità tecniche per la realizzazione degli interventi. Per aree o quantità di vegetazione circoscritte, individuate nelle linee guida di cui all'articolo 73, comma 2, è fatta salva la possibilità di rilasciare le concessioni ai proprietari di fondi situati lungo i corsi d'acqua, direttamente interessati alla manutenzione idraulica delle aree, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche individuate dalla Regione.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 è fatto salvo il rispetto di idonee misure di programmazione, quantificazione e controllo degli interventi, nei limiti delle tipologie e delle quantità indicate nei programmi di cui all'articolo 73. Gli atti di programmazione possono prevedere, a fronte della realizzazione degli interventi e in relazione al valore degli stessi, l'utilizzazione parziale o totale, da parte del concessionario, del materiale legnoso preventivamente stimato dalla Regione.

5. Gli interventi diretti alla sola manutenzione della vegetazione riparia sono realizzabili attraverso contratti di appalto nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla relativa normativa di esecuzione ed attuazione, ferma restando la possibilità di utilizzazione del materiale legnoso ai sensi del comma 4 del presente articolo.

 

     Art. 75. Disposizioni finali e transitorie

1. Le linee guida di cui all'articolo 73, comma 2 definiscono gli aspetti organizzativi, le relazioni tra le strutture regionali e i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate per la realizzazione degli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nel periodo transitorio precedente l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 73, commi 1 e 4.

2. Le disposizioni della presente legge relative alla programmazione degli interventi forestali ripariali non si applicano ai lavori necessari per ragioni di urgenza o somma urgenza disciplinati dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), compresi quelli indifferibili e urgenti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

 

Capo III

Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti

 

     Art. 76. Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984

1. Al comma 4 dell'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono aggiunte, in fine, le parole:"L'estensione dell'applicazione della diffida amministrativa nell'ambito di procedimenti sanzionatori non espressamente richiamati nel presente comma può essere prevista da specifiche leggi regionali di settore.".

 

     Art. 77. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

"3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatta salva l'applicazione della disciplina dell'articolo 3 della legge n. 52 del 1976 sulle modalità e sui criteri di assegnazione di detti alloggi.".

 

     Art. 78. Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), è aggiunta la seguente:

e bis) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni del demanio marittimo relative ai luoghi e agli spazi, individuati dal piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), funzionali alla gestione e all'affidamento del corrispondente servizio.".

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo le parole:"regionale e subregionale" sono aggiunte, in fine, le parole:", fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis)".

 

     Art. 79. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Qualora non sia raggiunta l'intesa prevista ai commi 1 e 2 e le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione del sito siano tra loro differenti, trovano applicazione le norme più restrittive approvate dagli enti gestori sino all'approvazione dei medesimi strumenti da parte della Regione.".

 

     Art. 80. Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004

1. Al comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono aggiunte, in fine, le parole:"Nel PSR sono identificate le attività statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 ter, comma 1.".

2. Il comma 1 dell'articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:

a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;

b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;

c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.".

3. Al comma 2 dell'articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004, dopo le parole: "Possono far parte del SiSt-ER" sono inserite le seguenti:"mediante apposite convenzioni".

 

     Art. 81. Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013

1. I procedimenti di verifica (screening) e i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) cui è fatto riferimento negli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e che risultavano in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono conclusi in base alla disciplina vigente al momento del loro avvio.

 

     Art. 82. Applicazione dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 48, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2014

 

     Art. 83. Azioni per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 "Small Business Act"

1. La Regione Emilia-Romagna attua i principi della comunicazione COM (2008) 394 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 settembre 2008, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) Uno "Small Business Act" per l'Europa, con le modalità previste dalla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione). Al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) a programmi di finanziamento regionali, i relativi interventi devono attenersi a quanto disposto dal presente articolo.

2. La Regione assicura azioni volte a sviluppare un ambiente favorevole alla imprenditorialità delle PMI, anche attraverso la promozione di incubatori e di web comunity.

3. Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del test PMI all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

4. I bandi per i finanziamenti devono essere accompagnati da adeguata consultazione preventiva con le rappresentanze imprenditoriali e garantire diffusione e informazione ai potenziali beneficiari, prevedendo forme di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.

5. La regolamentazione degli interventi prevede altresì modalità semplificate in relazione alle attività di presentazione delle istanze, di rendicontazione, ispezione e controllo.

6. La Regione adotta misure per monitorare e valutare l'impatto delle azioni intraprese.

 

     Art. 84. Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali

1. Nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) opera validamente composto dai membri di diritto.

 

     Art. 85. Entrata in vigore

1. L'articolo 84 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).