§ 5.1.240 - L.R. 19 marzo 2013, n. 2.
Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario .


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/03/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Certificazioni di idoneità sanitaria
Art. 3.  Determinazioni in materia di medicina scolastica
Art. 4.  Determinazioni in materia di servizi di controllo delle attività di intrattenimento
Art. 5.  Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande
Art. 6.  Determinazioni in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati
Art. 6 bis.  Determinazioni in materia di vidimazione del registro infortuni
Art. 7.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”
Art. 8.  Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
Art. 9.  Norma finale
Art. 10.  Durata dei contratti nel settore socio-sanitario
Art. 11.  Norma transitoria
Art. 12.  Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 5.1.240 - L.R. 19 marzo 2013, n. 2.

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario [1].

(B.U. 22 marzo 2013, n. 27)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, ai fini della semplificazione amministrativa e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio della Regione del Veneto, sopprime, alla luce dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e della evidenza scientifica, le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica [2].

 

     Art. 2. Certificazioni di idoneità sanitaria

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria è abolito nel territorio regionale l’obbligo di presentazione delle seguenti certificazioni:

a) il certificato di sana e robusta costituzione per:

1) impiegati civili e militari dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 “Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell’amministrazione dello Stato”;

2) l’iscrizione al corso superiore dell’istituto magistrale di cui all’articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 “Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione”;

3) l’ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere di cui all’articolo 17 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici”;

4) personale della Corte dei conti di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 “Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti”;

5) impiegati di comuni, province e consorzi di cui all’articolo 221 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 “Testo unico della legge comunale e provinciale”;

6) ufficiali esattoriali di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 “Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146”;

b) il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego di cui:

1) al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e successive modificazioni;

2) al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3” e successive modificazioni;

3) al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni; tale soppressione non attiene alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

c) il certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti di cui al decreto della direzione generale dell’istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione del 2 aprile 1999;

d) il certificato per vendita dei generi di monopolio di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”;

e) il certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974 “Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore” e successive modificazioni;

f) il certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 “Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici” e successive modificazioni;

g) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale;

h) il libretto di idoneità sanitaria per l’attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti;

i) il certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;

j) il certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547”;

k) il certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita di cui all’articolo 8, comma 1, numero 5), del decreto del Ministero dei trasporti 5 giugno 1985 “Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri” e all’articolo 32, comma 3, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone”;

l) il certificato di idoneità per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo di cui:

1) all’articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine”;

2) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1988, n. 81;

3) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1999, n. 80;

4) alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 21 luglio 2000;

m) il certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione di cui all’articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 “Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro”;

n) il certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:

1) agli articoli 4, primo comma, lettera e), 31, quinto comma e 32, primo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico” e successive modificazioni;

2) all’articolo 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”.

 

     Art. 3. Determinazioni in materia di medicina scolastica

1. Sono aboliti gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 “Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell’igiene e della sanità pubblica” e agli articoli 8 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 “Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica” concernenti l’attività medica all’interno delle strutture scolastiche.

2. Il certificato di esonero dalle lezioni di educazione fisica, previsto dall’articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed il certificato sanitario per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori di cui alle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1992, n. 25 e 20 aprile 2000, n. 6 “Soggiorni di vacanza per minori: misure sanitarie per l’ammissione”, sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta [3].

2 bis. Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia [4].

 

     Art. 4. Determinazioni in materia di servizi di controllo delle attività di intrattenimento

1. La certificazione di idoneità psicofisica per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, prevista dal decreto ministeriale 6 ottobre 2009 “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94” e successive modificazioni, è rilasciata dal medico di medicina generale.

 

     Art. 5. Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande

1. L’obbligo di formazione e informazione previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo.

 

     Art. 6. Determinazioni in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati

1. È abolito l’obbligo di certificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati di cui all’articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 “Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati” e al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 15 giugno 1971 “Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati” e successive modificazioni.

 

     Art. 6 bis. Determinazioni in materia di vidimazione del registro infortuni [5]

1. Nelle more dell’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nei termini di cui all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, il registro infortuni previsto all’articolo 403 del medesimo decreto presidenziale non è soggetto all’obbligo di vidimazione stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 “Istituzione del registro degli infortuni” e successive modificazioni, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, le parole: “servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “medico di medicina generale”.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, è inserito il seguente:

“4 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo”, e iscritti nell’apposito registro nazionale.”.

 

     Art. 9. Norma finale

1. I certificati di cui alla presente legge sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

 

     Art. 10. Durata dei contratti nel settore socio-sanitario

1. I contratti dei direttori generali delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS), dell’azienda ospedaliera, dell’azienda ospedaliera universitaria integrata, di cui all’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, dell’Istituto oncologico veneto, di cui all’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto oncologico veneto” e del direttore generale alla sanità e al sociale, di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016” e successive modificazioni, hanno una durata massima pari a sessanta mesi in conformità, con riferimento ai direttori generali delle aziende ULSS, ospedaliera e ospedaliera universitaria integrata, a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalla normativa vigente.

2. Il comma 8 ter dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e l’articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 “Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute” sono abrogati.

 

     Art. 11. Norma transitoria

1. Il Presidente della Giunta regionale può rinegoziare, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, durata e trattamento economico dei contratti di direttore generale delle aziende ULSS, ospedaliera, ospedaliera universitaria integrata, dell’Istituto oncologico veneto e del direttore generale alla sanità e al sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura

1. La Regione riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, individua:

a) la sede del centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica multipla;

b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della sensibilità chimica multipla;

c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);

d) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi della sensibilità chimica multipla e le terapie per la cura della stessa.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Titolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 ottobre 2014, n. 32.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 ottobre 2014, n. 32.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2014, n. 32.