§ 5.1.244 - L.R. 22 ottobre 2014, n. 32.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/10/2014
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”
Art. 2.  Modifica dell’articolo 1 e del titolo della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il [...]


§ 5.1.244 - L.R. 22 ottobre 2014, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

(B.U. 28 ottobre 2014, n. 103)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario” è inserito il seguente:

 

“Art. 6 bis. Determinazioni in materia di vidimazione del registro infortuni

1. Nelle more dell’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nei termini di cui all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, il registro infortuni previsto all’articolo 403 del medesimo decreto presidenziale non è soggetto all’obbligo di vidimazione stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 “Istituzione del registro degli infortuni” e successive modificazioni, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 1 e del titolo della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”

1. All’articolo 1 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario” dopo le parole: “medicina del lavoro” sono aggiunte le parole “, sicurezza del lavoro”.

2. Il titolo della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario” è così modificato: “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.