§ 57.6.1 - R.D. 21 novembre 1929, n. 2330.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:21/11/1929
Numero:2330


Sommario
Art. 1.      Le scuole-convitto professionali per infermiere ordinate secondo il regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 (legge 18 marzo 1926, n. 562) hanno lo scopo di impartire alle allieve, con unità [...]
Art. 2.      Le università, gli enti e comitati che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, debbono rivolgere analoga domanda al Ministero dell'interno, [...]
Art. 3.      I locali delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono essere prossimi, ma perfettamente separati e distinti, dalle corsie dell'ospedale presso il quale funziona la scuola-convitto.
Art. 4.      Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici possono essere annesse a scuole-convitto professionali per infermiere, ovvero funzionare separatamente e distintamente da queste.
Art. 5.      Il Ministero dell'interno, fatti gli accertamenti che riterrà opportuni, e provocato l'assenso di massima del Ministero dell'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per [...]
Art. 6.      Ogni scuola-convitto professionale per infermiere ed ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici ha un proprio statuto ed un regolamento speciale che il Ministero dell'interno [...]
Art. 7.      Lo statuto di ogni scuola-convitto professionale per infermiere e di ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici deve determinare la composizione del consiglio di [...]
Art. 8.      Il regolamento speciale di ogni scuola-convitto professionale per infermiere e di ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici deve disciplinare tutto quanto si riferisce alla [...]
Art. 9.      Le nomine del personale dirigente ed insegnante delle singole scuole sono deliberate dal consiglio di amministrazione per chiamata diretta o per concorso per titoli.
Art. 10.      La direttrice della scuola-convitto professionale per infermiere presiede alla istruzione delle allieve nelle materie il cui insegnamento sia impartito da sue dipendenti ed alle relative [...]
Art. 11.      La direzione delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici deve essere affidata a persona di riconosciuta specifica competenza e di comprovata capacità.
Art. 12.      Tanto nelle scuole-convitto professionali per infermiere, quanto nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, il consiglio di amministrazione, può nominare un direttore [...]
Art. 13.      Gli insegnanti delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono essere scelti a preferenza nel personale delle facoltà medico-chirurgiche, dei pubblici ospedali e delle pubbliche [...]
Art. 14.      Per l'assistenza immediata degli infermi, la capo-sala dipende dal medico preposto al reparto ed assume la responsabilità anche per le infermiere e per le allieve.
Art. 15.      Le scuole-convitto professionali per infermiere non possono ammettere che allieve interne.
Art. 16.      Il numero delle allieve da ammettere nelle scuole-convitto professionali per infermiere dev'essere proporzionato alla capacità dei locali del convitto ed alla disponibilità dei servizi [...]
Art. 17.      Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale per infermiere debbono farne domanda alla direttrice della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e [...]
Art. 18.      Non possono essere ammesse nelle scuole-convitto professionali per infermiere coloro che siano di età inferiore agli anni 18, od abbiano superato l'età di anni 35.
Art. 19.      Le allieve minori di età non possono essere ammesse nelle scuole senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà.
Art. 20.  [1]
Art. 21.      Le allieve ammesse nel convitto sono preliminarmente sottoposte ad una visita medica da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione.
Art. 22.      Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici le allieve sono ammesse in prova.
Art. 23.      Le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono gratuite o a pagamento.
Art. 24.      Le allieve delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono disimpegnare, sia di giorno, che di notte, non più di sette ore complessive di tirocinio pratico nelle infermerie assegnate [...]
Art. 25.      Le trasgressioni di cui le allieve si siano rese colpevoli nella scuola, nel convitto e nel disimpegno del loro tirocinio pratico, debbono essere riferite immediatamente alla direttrice, per i [...]
Art. 26.      Le materie obbligatorie di insegnamento sono:
Art. 27.      I programmi particolareggiati di ciascuna materia obbligatoria d'insegnamento sono proposti dal consiglio degli insegnanti della scuola, d'accordo con la direzione della scuola, e deliberati dal [...]
Art. 28.      Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici devono essere tenute annualmente due sessioni di esame, l'una estiva e [...]
Art. 29.      Al termine dell'anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allieva, nell'anno, per il profitto in ciascuna materia, per lo studio, per la [...]
Art. 30.      Gli esami di passaggio dal primo al secondo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere hanno luogo nelle epoche stabilite dal consiglio degli insegnanti.
Art. 31.      Le commissioni esaminatrici per gli esami di passaggio dal primo al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere sono presiedute da un membro del consiglio di [...]
Art. 32.      Gli esami di Stato per le aspiranti al diploma d'infermiera professionale, al certificato di abilitazione a funzioni direttive ed al diploma di assistente sanitaria visitatrice consistono in una [...]
Art. 33.      Nel giorno stabilito per la prova scritta, il presidente della commissione esaminatrice, fatta verificare l'integrità dei suggelli dai commissari e dalle candidate, apre il plico e detta il tema [...]
Art. 34.      Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame, orale, pratica e scritta.
Art. 35.      Il diploma di Stato per infermiera professionale, il certificato di abilitazione a funzioni direttive e il diploma di Stato per assistente sanitaria visitatrice vengono rilasciati dalle singole [...]
Art. 36.      Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 31 può essere assegnata una medaglia di presenza, che in ogni caso non deve superare le L. 25, per ogni giorno di adunanza.
Art. 37.      I consigli di amministrazione delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono, nel maggio di ogni anno, rassegnare al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) [...]
Art. 38.      Nel diritto di vigilanza che, per l'art. 5 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, compete ai Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale sulle scuole-convitto professionali per [...]
Art. 39.      Le religiose, che, per regola del loro istituto, non possono prestare l'assistenza agli uomini, potranno ricevere un diploma professionale con tale limitazione.
Art. 40.      Le scuole-convitto professionali per infermiere esistenti all'atto della pubblicazione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, siano esse erette o non in ente morale, dovranno [...]
Art. 41.      Ai componenti della Commissione prevista all'art. 4 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, è assegnata una medaglia di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
Art. 42.      Alle infermiere laiche e religiose, che, munite o meno del certificato di abilitazione di cui all'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, ne facciano domanda al prefetto della provincia di [...]
Art. 43.      Alle assistenti sanitarie visitatrici, che ne facciano domanda nei modi e termini previsti dal precedente articolo e che comprovino in base a documenti e titoli da valutarsi dalle speciali [...]
Art. 44.      Agli effetti e per gli adempimenti previsti dal precedente art. 42, saranno nominate dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, speciali commissioni nei più [...]
Art. 45.      Scaduto il termine di cui al precedente art. 42, i posti di infermiere, laiche o religiose, che si renderanno vacanti negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di [...]
Art. 46.      Agli effetti dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, sono considerati posti di capo-sala tutti i posti di infermiere, laiche o religiose, dei pubblici ospedali, siano o [...]
Art. 47.      Il Ministero dell'interno vigila affinché le amministrazioni ospedaliere provvedano gradualmente all'applicazione dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, in modo che, allo [...]
Art. 48.      Scaduto il termine di cui al precedente art. 43, i posti di servizio come assistenti sanitarie visitatrici, che si renderanno vacanti nelle istituzioni di carattere medico-sociale e nelle opere [...]


§ 57.6.1 - R.D. 21 novembre 1929, n. 2330.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici.

(G.U. 1 febbraio 1930, n. 26)

 

     E' approvato il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convalidato con la legge 18 marzo 1926, n. 562, allegato al presente decreto e che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

 

Regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832,

convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante le scuole-convitto

professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina,

pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici

 

Titolo I

DELLO SCOPO E DELLA ISTITUZIONE DELLE SCUOLE.

 

     Art. 1.

     Le scuole-convitto professionali per infermiere ordinate secondo il regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 (legge 18 marzo 1926, n. 562) hanno lo scopo di impartire alle allieve, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a ben esercitare e dirigere l'opera di assistenza diretta degli infermi nei reparti clinici e ospedalieri.

     Le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici hanno per scopo la preparazione di personale atto a prestazioni specializzate nel campo dell'igiene urbana e rurale e in quello della profilassi delle malattie infettive in genere, e delle malattie sociali.

 

          Art. 2.

     Le università, gli enti e comitati che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, debbono rivolgere analoga domanda al Ministero dell'interno, correndandola dei seguenti documenti ed indicazioni:

     a) deliberazione legalmente adottata dall'amministrazione dell'ente o degli enti che intendono istituire la scuola-convitto e, nel caso di comitati, gli atti relativi alla loro costituzione;

     b) schema di statuto;

     c) documenti dimostrativi dei mezzi finanziari a disposizione per l'impianto e il funzionamento della scuola-convitto;

     d) progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento della scuola-convitto, comprendente:

     1) la pianta e descrizione dei locali, che permetta anche di rilevare i rapporti dei locali della scuola con quelli dell'ospedale e specialmente con le infermiere;

     2) lo schema del regolamento speciale della scuola-convitto, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento;

     3) l'indicazione del numero massimo delle allieve, che la scuola-convitto potrà accogliere;

     4) l'indicazione del numero dei letti e delle sezioni e corsie o reparti di medicina, chirurgia e specialità, in cui le allieve compiranno il tirocinio pratico;

     5) l'elenco numerico del personale per i posti direttivi e per l'insegnamento.

     Ad ogni domanda deve essere unica una deliberazione della rappresentanza dell'ente o un atto impegnativo del privato, dai quali dipendono le cliniche o i reparti ospitalieri destinati ad essere serviti dalla scuola, in cui siano determinate le condizioni da osservarsi nelle rispettive prestazioni.

     Agli effetti dell'art. 6 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, possono essere considerati pubblici anche gli ospedali che, debitamente autorizzati, rendano, in fatto, importanti servizi nell'interesse della pubblica assistenza, ed esercitino largamente l'assistenza sanitaria gratuita o comunque con carattere di beneficenza.

 

          Art. 3.

     I locali delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono essere prossimi, ma perfettamente separati e distinti, dalle corsie dell'ospedale presso il quale funziona la scuola-convitto.

     Detti locali dovranno, preferibilmente, essere di proprietà della scuola-convitto o dell'ente che ne ha promossa la fondazione ovvero concessi alla scuola-convitto in uso perpetuo.

 

          Art. 4.

     Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici possono essere annesse a scuole-convitto professionali per infermiere, ovvero funzionare separatamente e distintamente da queste.

     Per l'autorizzazione ad istituire dette scuole, si deve seguire la stessa procedura indicata all'art. 2 del presente regolamento, ed a corredo della domanda debbono unirsi gli stessi documenti ivi enumerati, tranne quelli di cui al n. 4 della lettera d).

     Debbono inoltre specificarsi le istituzioni di carattere medico-sociale e le opere di igiene e profilassi urbana e rurale, nelle quali le allieve dovranno compiere il loro tirocinio pratico.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dell'interno, fatti gli accertamenti che riterrà opportuni, e provocato l'assenso di massima del Ministero dell'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche del Ministero delle corporazioni, sottopone le domande di cui ai precedenti articoli 2 e 4 all'esame della speciale Commissione prevista dall'art. 4, lettera a), del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832.

     I decreti di autorizzazione all'istituzione delle scuole, da emanarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello della educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche col Ministero delle corporazioni, determineranno anche le eventuali modalità dell'autorizzazione.

     Dei decreti di autorizzazione è data notizia gratuitamente così nella Gazzetta Ufficiale del Regno, come nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale ha sede la scuola.

 

Titolo II

DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE.

 

          Art. 6.

     Ogni scuola-convitto professionale per infermiere ed ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici ha un proprio statuto ed un regolamento speciale che il Ministero dell'interno approva con lo stesso atto con cui autorizza la istituzione della medesima e le riconosce la capacità giuridica ai termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, o con decreti separati, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del citato decreto, previo parere favorevole del Ministero delle corporazioni per le norme relative alla previdenza.

     Il Ministro per l'interno avrà in ogni tempo la facoltà di disporre, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche con quello per le corporazioni, la revisione degli statuti delle scuole già autorizzate per metterli in armonia con i risultati ottenuti dalle diverse scuole e con le nuove esigenze dell'assistenza.

 

          Art. 7.

     Lo statuto di ogni scuola-convitto professionale per infermiere e di ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici deve determinare la composizione del consiglio di amministrazione.

     Gli enti o collettività, che, sotto qualsiasi forma, contribuiscano o concorrano al funzionamento della scuola, avranno diritto ad una rappresentanza nel consiglio di amministrazione della scuola stessa. Detta rappresentanza non potrà, però, in nessun caso essere superiore a due delegati per ogni ente o collettività.

     Ferma restando, ove manchi contraria disposizione dello statuto, la facoltà dell'ente fondatore di nominare per intero il consiglio di amministrazione della scuola, ne farà in ogni caso, parte, su designazione della facoltà medico-chirurgica, con voto deliberativo, uno dei direttori delle cliniche o il direttore sanitario dell'ospedale, in cui il servizio di assistenza è affidato alla scuola.

     Del consiglio medesimo fanno parte, inoltre, con voto consultivo:

     la direttrice della scuola-convitto e, nel caso di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, la direttrice o il direttore della scuola;

     il direttore didattico della scuola di cui all'art. 12 qualora esista, o, in sua mancanza, un rappresentante degli insegnanti.

 

          Art. 8.

     Il regolamento speciale di ogni scuola-convitto professionale per infermiere e di ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici deve disciplinare tutto quanto si riferisce alla organizzazione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola comprese le assicurazioni che l'ente, da cui la scuola dipende, intenda stipulare a favore del personale di assistenza e salariato; ferma restando l'osservanza di tutti gli obblighi nascenti dall'applicazione delle leggi per le assicurazioni sociali.

 

          Art. 9.

     Le nomine del personale dirigente ed insegnante delle singole scuole sono deliberate dal consiglio di amministrazione per chiamata diretta o per concorso per titoli.

     Con le stesse deliberazioni di nomina saranno anche stabiliti i relativi emolumenti, qualora non si tratti di insegnanti appartenenti al personale stabile della scuola.

 

          Art. 10.

     La direttrice della scuola-convitto professionale per infermiere presiede alla istruzione delle allieve nelle materie il cui insegnamento sia impartito da sue dipendenti ed alle relative esercitazioni pratiche nella scuola, nelle infermiere e in ogni altro campo del servizio ospedaliero.

     Essa vigila sull'educazione morale delle allieve, cura l'osservanza degli orari e della disciplina, applicando, nei casi d'infrazione, le sanzioni regolamentari; sorveglia affinché l'ordine, la pulizia e l'igiene nella scuola e nel convitto siano rispettati.

     Spetta, altresì, alla direttrice distribuire convenientemente le mansioni delle allieve, per assicurare con opportuni turni di servizio, diurno e notturno, la migliore assistenza dei malati. Essa corrisponde con le autorità e con il pubblico per quanto riguarda l'andamento della scuola-convitto. La direttrice è responsabile verso l'Amministrazione, da cui la scuola dipende, della buona conservazione degli stabili, delle suppellettili e della biancheria.

     Per ciò che si riferisce al servizio d'assistenza immediata degli infermi, la direttrice dipende dal direttore della clinica o dell'ospedale presso cui funziona la scuola-convitto, ed è responsabile verso di lui per l'organizzazione del servizio, la preparazione delle allieve ammesse a praticare l'assistenza degli infermi e l'osservanza delle disposizioni generali.

     Per quanto riguarda l'andamento generale dell'insegnamento ed il regolare svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, la direttrice dipende dal direttore della clinica o dell'ospedale presso cui la scuola-convitto ha sede, quando quest'ultima sia stata istituita dall'amministrazione della stessa clinica o dello stesso ospedale.

     In caso contrario dipende dal consiglio di amministrazione della scuola-convitto, e, quando esista, dal direttore didattico di cui al successivo art. 12.

 

          Art. 11.

     La direzione delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici deve essere affidata a persona di riconosciuta specifica competenza e di comprovata capacità.

     Nel caso di scuole specializzate annesse a scuole-convitto professionali per infermiere, la direzione può essere affidata alla stessa direttrice della scuola-convitto.

 

          Art. 12.

     Tanto nelle scuole-convitto professionali per infermiere, quanto nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, il consiglio di amministrazione, può nominare un direttore didattico, con l'incarico di sorvegliare l'andamento generale dell'insegnamento teorico e pratico.

     La nomina di esso deve cadere sopra uno dei medici insegnanti nella scuola, dotato di particolari attitudini e competenza.

     Il personale insegnante della scuola risponde direttamente verso il direttore didattico della regolarità dell'insegnamento affidatogli.

     Nessun direttore didattico, però, può essere nominato nelle scuole-convitto funzionanti presso cliniche ed ospedali, che hanno promossa direttamente l'istituzione della scuola, intendendosi che, in questo caso, le funzioni di direttore didattico spettano allo stesso direttore della clinica o dell'ospedale.

     Il direttore didattico convoca, quando lo creda opportuno, e presiede il consiglio degli insegnanti della scuola, per trattare questioni generali o particolari interessanti l'insegnamento, e ne sottopone poi i deliberati al consiglio di amministrazione per i provvedimenti di sua competenza.

     Del consiglio degli insegnanti fa parte di diritto, con voto deliberativo, la direttrice della scuola-convitto, o, nel caso di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, la direttrice o il direttore della scuola stessa.

 

          Art. 13.

     Gli insegnanti delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono essere scelti a preferenza nel personale delle facoltà medico-chirurgiche, dei pubblici ospedali e delle pubbliche amministrazioni sanitarie, secondo la loro particolare competenza.

     Gli insegnanti delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici debbono essere specialmente competenti nella medicina, nella pubblica igiene e nell'assistenza sociale ed essere scelti preferibilmente nel personale delle Facoltà medico-chirurgiche od in quello delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di istituzioni di carattere medico-sociale.

 

          Art. 14.

     Per l'assistenza immediata degli infermi, la capo-sala dipende dal medico preposto al reparto ed assume la responsabilità anche per le infermiere e per le allieve.

     Le capo-sala della scuola-convitto professionale debbono essere infermiere diplomate, abilitate a funzioni direttive, a norma dell'art. 9 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, o delle disposizioni transitorie del presente regolamento.

 

Titolo III

DELL'AMMISSIONE DELLE ALLIEVE.

 

          Art. 15.

     Le scuole-convitto professionali per infermiere non possono ammettere che allieve interne.

     Possono essere considerate come allieve interne, secondo le modalità stabilite dai regolamenti speciali e ancorché frequentino la scuola per il solo tirocinio teorico-pratico, le appartenenti a collettività, con vita in comune.

     Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, abbinate a scuole-convitto professionali per infermiere, possono ammettere anche allieve esterne per il conseguimento del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

 

          Art. 16.

     Il numero delle allieve da ammettere nelle scuole-convitto professionali per infermiere dev'essere proporzionato alla capacità dei locali del convitto ed alla disponibilità dei servizi dell'ospedale, presso cui la scuola funziona.

     Quanto alla disponibilità dei servizi ospedalieri, devesi calcolare almeno un'allieva di turno di sette ore per l'assistenza da sei a dieci malati, secondo la natura o gravità di questi.

     Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, il numero delle allieve da ammettere dev'essere proporzionale alla entità dei servizi di assistenza e previdenza sociale, d'igiene e profilassi assegnati alla scuola per il tirocinio pratico delle allieve medesime.

 

          Art. 17.

     Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale per infermiere debbono farne domanda alla direttrice della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale.

     Alla domanda d'ammissione debbono essere uniti:

     il certificato di nascita;

     il certificato attestante la cittadinanza della richiedente;

     il certificato di stato civile della richiedente;

     il certificato di buona condotta, di data recente;

     il certificato penale, di data egualmente recente;

     una dichiarazione firmata da due persone rispettabili, conosciute dall'amministrazione della scuola, che attestino la indiscussa moralità dell'aspirante;

     il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di perfetto stato mentale debitamente legalizzato;

     il certificato di subita rivaccinazione rilasciato dal competente ufficio sanitario comunale, debitamente legalizzato;

     la fotografia della richiedente, debitamente vidimata;

     il certificato degli studi compiuti, a norma del successivo art. 20.

     Le aspiranti di nazionalità estera devono comprovare di conoscere bene la lingua italiana.

     Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, debbono farne domanda alla direttrice o al direttore della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale, e unire alla domanda i documenti di cui al secondo comma del presente articolo, sostituendo solo, al certificato degli studi compiuti, il diploma di Stato di infermiera professionale.

     Sull'ammissione delle aspiranti decide il consiglio di amministrazione della scuola.

 

          Art. 18.

     Non possono essere ammesse nelle scuole-convitto professionali per infermiere coloro che siano di età inferiore agli anni 18, od abbiano superato l'età di anni 35.

     Non possono essere ammesse al corso di abilitazione a funzioni direttive ed alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici coloro che siano di età inferiore agli anni 20 od abbiano superato l'età di anni 38.

     In casi speciali, il consiglio di amministrazione può concedere deroghe al limite massimo di età.

     Le allieve che all'età di 20 anni conseguono il diploma del corso biennale non potranno, per l'art. 3 del regio decreto 31 maggio 1927, n. 1334, valersene a scopi professionali, se non dopo aver raggiunta l'età maggiore.

 

          Art. 19.

     Le allieve minori di età non possono essere ammesse nelle scuole senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà.

     Questi, inoltre, qualora non risieda nella città dove ha sede la scuola, trattandosi di ammissione a scuola-convitto professionale per infermiere, deve indicare il nome e l'indirizzo di un raccomandatario ivi residente a cui la direttrice possa rivolgere eventuali comunicazioni di urgenza nell'interesse dell'allieva.

 

          Art. 20. [1]

     Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente.

     I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio è promosso per il tramite del provveditore agli studi.

 

          Art. 21.

     Le allieve ammesse nel convitto sono preliminarmente sottoposte ad una visita medica da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione.

     La visita medica deve essere ripetuta a tutte le allieve al principio di ogni anno scolastico, ed i referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali delle allieve.

     Le allieve, entro due mesi dall'ingresso, debbono subire la vaccinazione antitifica, a termini del decreto 2 dicembre 1926 del Ministro per l'interno.

 

          Art. 22.

     Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici le allieve sono ammesse in prova.

     Il periodo di prova dura due mesi, trascorsi i quali la direttrice della scuola riferirà al consiglio di amministrazione sull'esito della prova. Se questa riuscì favorevole sotto tutti i punti di vista, l'ammissione diventa definitiva; altrimenti è disposto, dal consiglio di amministrazione, il licenziamento dell'allieva senza obbligo di motivazione.

     Per giustificati motivi, può essere consentito il trasferimento da una scuola autorizzata ad un'altra, anche ad anno scolastico incominciato.

 

          Art. 23.

     Le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono gratuite o a pagamento.

     Per le scuole a pagamento, il regolamento speciale deve fissare la retta da pagarsi dalle allieve e il modo di pagamento.

     Per casi speciali, determinati dal detto regolamento, il consiglio di amministrazione della scuola può concedere riduzioni di rette ed anche ammissioni totalmente gratuite.

 

Titolo IV

DELLA DISCIPLINA INTERNA DELLE SCUOLE.

 

          Art. 24.

     Le allieve delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono disimpegnare, sia di giorno, che di notte, non più di sette ore complessive di tirocinio pratico nelle infermerie assegnate alla scuola, secondo i turni stabiliti dalla direttrice ed approvati dal direttore della clinica o dell'ospedale, in base alle norme di massima stabilite nel regolamento speciale.

     In nessuna scuola, però, sia per infermiere, sia per assistenti sanitarie visitatrici, le allieve debbono rimanere occupate per più di nove ore al giorno, includendo in questo periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato allo studio in convitto e al tirocinio pratico.

 

          Art. 25.

     Le trasgressioni di cui le allieve si siano rese colpevoli nella scuola, nel convitto e nel disimpegno del loro tirocinio pratico, debbono essere riferite immediatamente alla direttrice, per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

     Questi possono essere: l'ammonizione verbale e scritta, la privazione della libera uscita, se si tratta di scuola-convitto, e il licenziamento dalla scuola.

     L'ammonizione e la privazione della libera uscita si applicano per le mancanze lievi e sono di competenza del dirigente della scuola.

     Il licenziamento si applica nei casi di indisciplinatezza grave, di recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo ad altro provvedimento disciplinare, o per irregolare condotta fuori della scuola, ed è pronunziato sempre dal consiglio di amministrazione, sentito il dirigente della scuola.

 

Titolo V

DELL'INSEGNAMENTO.

 

          Art. 26.

     Le materie obbligatorie di insegnamento sono:

     a) per il diploma di infermiera professionale:

     1) elementi di anatomia e di fisiologia;

     2) elementi di medicina e di chirurgia;

     3) assistenza medica, assistenza chirurgica e assistenza infantile;

     4) pronto soccorso;

     5) nozioni di igiene;

     6) elementi di etica professionale e di economia domestica.

     b) per il diploma di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermiera;

     1) perfezionamento nelle materie dei primi due anni;

     2) tecnica ospitaliera con speciale riguardo alle funzioni di capo-sala;

     3) elementi di igiene e di medicina sociale.

     c) per il diploma di assistente sanitaria visitatrice:

     1) igiene e previdenza sociale;

     2) profilassi ed assistenza in rapporto alle malattie sociali;

     3) assistenza scolastica e domiciliare;

     4) economia domestica;

     5) malattie del lavoro e igiene industriale.

 

          Art. 27.

     I programmi particolareggiati di ciascuna materia obbligatoria d'insegnamento sono proposti dal consiglio degli insegnanti della scuola, d'accordo con la direzione della scuola, e deliberati dal consiglio di amministrazione. Di essi, quelli riferentisi alle materie indicate alle lettere a) e b) del precedente articolo diventano esecutivi dopo l'approvazione dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale, sentita la speciale Commissione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832; quelli, invece, riferentisi alle materie indicate alla lettera c) dell'articolo stesso non saranno esecutivi se non riporteranno pure l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

     Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, con quello per le corporazioni, nell'approvare i programmi d'insegnamento delle singole scuole, fissa anche il numero minimo delle ore da dedicarsi, durante l'anno scolastico, all'insegnamento di ciascuna materia, tenendo presente che l'insegnamento pratico deve avere preponderanza assoluta su quello teorico.

     Oltre le materie obbligatorie di insegnamento, le scuole possono impartire insegnamenti facoltativi con l'autorizzazione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche del Ministero delle corporazioni, salva l'osservanza delle norme di cui agli articoli 59 (lettera b) e 67 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, agli effetti del conseguimento del diploma professionale di assistente visitatrice d'igiene materna e infantile a norma dell'art. 69 dello stesso regolamento.

 

Titolo VI

DEGLI ESAMI E DEI DIPLOMI PROFESSIONALI.

 

          Art. 28.

     Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici devono essere tenute annualmente due sessioni di esame, l'una estiva e l'altra autunnale.

 

          Art. 29.

     Al termine dell'anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allieva, nell'anno, per il profitto in ciascuna materia, per lo studio, per la condotta e per l'ordine e precisione in servizio.

     Le allieve che non abbiano raggiunta la media di sei decimi, se si tratta di allieve infermiere, e di sette decimi, se si tratta di aspiranti a funzioni direttive e di aspiranti ad assistente sanitaria visitatrice, non sono ammesse agli esami della sessione estiva.

 

          Art. 30.

     Gli esami di passaggio dal primo al secondo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere hanno luogo nelle epoche stabilite dal consiglio degli insegnanti.

     Detti esami vertono su tutte le materie d'insegnamento teorico e pratico comprese nel programma e consistono soltanto in una prova orale e in una prova pratica.

 

          Art. 31.

     Le commissioni esaminatrici per gli esami di passaggio dal primo al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere sono presiedute da un membro del consiglio di amministrazione e composte di tre insegnanti e della direttrice della scuola-convitto.

     Le commissioni esaminatrici per gli esami di diploma di infermiera professionale e per quelli di abilitazione a funzioni direttive sono costituite come al 1° comma del presente articolo, con l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno e di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale.

     Le commissioni esaminatrici per gli esami di diploma per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice sono costituite come al 2° comma del presente articolo con l'aggiunta di un rappresentante del Ministero delle corporazioni; al posto della direttrice della scuola-convitto vi è la direttrice o il direttore della scuola specializzata.

 

          Art. 32.

     Gli esami di Stato per le aspiranti al diploma d'infermiera professionale, al certificato di abilitazione a funzioni direttive ed al diploma di assistente sanitaria visitatrice consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, secondo i programmi che verranno approvati ai termini dell'art. 27 del presente regolamento.

     L'esame di ciascuna prova, pratica e orale, deve durare non meno di dieci minuti.

     Per la prova scritta, il tempo è fissato dalla commissione esaminatrice.

     I temi per la prova scritta, uguali per tutte le scuole, sono assegnati direttamente dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, e, quando si tratti di esami pel diploma di assistenti sanitarie visitatrici, anche con quello delle corporazioni, e vengono trasmessi ai presidenti delle commissioni esaminatrici, in plico suggellato, due giorni prima di quello della prova, che viene fissato per tutto il Regno.

 

          Art. 33.

     Nel giorno stabilito per la prova scritta, il presidente della commissione esaminatrice, fatta verificare l'integrità dei suggelli dai commissari e dalle candidate, apre il plico e detta il tema ad alta voce.

     Due dei commissari, per turno, vigilano affinché le candidate non comunichino fra loro e non facciano uso di libri e di manoscritti.

     Verificandosi tale infrazione, le candidate sono escluse senz'altro dall'esame, e se ne prende nota a verbale.

     I lavori non debbono essere firmati dalle candidate, bensì consegnati alla commissione esaminatrice in busta chiusa, nella quale ogni candidata avrà previamente posta una busta più piccola, ugualmente chiusa, contenente il proprio nome, cognome e indirizzo.

     I lavori debbono essere scritti su carta portante il timbro della scuola.

     E' vietato di porre sui lavori o sulle buste qualunque contrassegno, che renda possibile il riconoscimento delle candidate.

     Anche tale infrazione è punita con l'annullamento della prova e con la esclusione dall'esame.

     Sopra ciascuna busta grande contenente il lavoro, due commissari di turno appongono la propria firma e segnano l'ora della consegna, nella parte posteriore della busta, attraverso i bordi di chiusura.

     Nei giorni stabiliti per la lettura dei temi scritti, la commissione esaminatrice apre successivamente le singole buste grandi, apponendovi un numero d'ordine, che dev'essere ripetuto sulla busta piccola e sul tema.

     Avvenuta la votazione su tutti i lavori, vengono aperte le buste piccole da cui rilevansi i nomi delle candidate.

     Delle operazioni compiute in ogni seduta la commissione redige apposito verbale.

 

          Art. 34.

     Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame, orale, pratica e scritta.

     Per ottenere l'approvazione, l'allieva deve riportare sei decimi in ciascuna prova di esame, sia di promozione che di diploma, se si tratta di aspirante al diploma di infermiera professionale.

     Per l'iscrizione, invece, al terzo anno di corso per l'abilitazione a funzioni direttive ed al corso specializzato per assistenti sanitarie visitatrici, e per il conseguimento del rispettivo certificato di abilitazione o diploma di Stato, l'aspirante deve avere riportato non meno di sette decimi in ciascuna prova di esame.

     L'allieva riprovata in una o più materie in una sessione è ammessa alla riparazione in quella successiva.

     Non ottenendo l'approvazione neppure in questa ultima, deve ripetere l'anno.

     Riprovata pure al secondo anno, deve lasciare la scuola.

 

          Art. 35.

     Il diploma di Stato per infermiera professionale, il certificato di abilitazione a funzioni direttive e il diploma di Stato per assistente sanitaria visitatrice vengono rilasciati dalle singole scuole e debbono essere conformi rispettivamente agli annessi modelli A, B e C.

     Del rilascio deve prendersi nota nei registri della scuola e nel fascicolo personale dell'allieva.

     I diplomi ed i certificati anzidetti sono sottoposti al pagamento delle tasse di bollo e di concessione governativa a norma delle disposizioni vigenti.

     I predetti annessi modelli A, B e C possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.

 

          Art. 36.

     Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 31 può essere assegnata una medaglia di presenza, che in ogni caso non deve superare le L. 25, per ogni giorno di adunanza.

     Ai componenti medesimi non residenti nel comune ove hanno luogo gli esami, spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di soggiorno di L. 70 qualora non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

     Agli altri componenti che appartengano al personale suddetto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 180 e 181 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Tutte le indennità anzidette sono a carico della scuola.

 

          Art. 37.

     I consigli di amministrazione delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono, nel maggio di ogni anno, rassegnare al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e al Ministero dell'educazione nazionale, per il tramite della prefettura, una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti nell'anno precedente, indicando il numero dei diplomi rilasciati.

     Analogamente debbono provvedere le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, trasmettendo la cennata relazione riassuntiva anche al Ministero delle corporazioni.

 

Titolo VII

DELLA VIGILANZA GOVERNATIVA.

 

          Art. 38.

     Nel diritto di vigilanza che, per l'art. 5 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, compete ai Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale sulle scuole-convitto professionali per infermiere e sulle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici è compresa la facoltà di richiedere copia delle deliberazioni adottate dai rispettivi consigli di amministrazione, di pronunziarne, in ogni tempo, l'annullamento, di ordinare ispezioni ed inchieste sull'andamento delle scuole stesse.

     Eguale facoltà compete, nel caso di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche al Ministero delle corporazioni.

     Il consiglio di amministrazione delle scuole può essere sospeso dalle sue funzioni con decreto del Ministro per l'interno, emanato di concerto con quello per l'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche con quello per le corporazioni.

     Col decreto stesso sarà nominato il commissario per la temporanea gestione della scuola.

     Il commissario non potrà rimanere in funzione ordinariamente per più di tre mesi.

     In casi gravi, il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche con quello per le corporazioni, può sciogliere il consiglio di amministrazione delle scuole e procedere alla nomina di un commissario straordinario, il quale non potrà rimanere in funzione ordinariamente per più di sei mesi.

     Le spese per il commissario saranno sempre a carico della scuola.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

 

          Art. 39.

     Le religiose, che, per regola del loro istituto, non possono prestare l'assistenza agli uomini, potranno ricevere un diploma professionale con tale limitazione.

 

          Art. 40.

     Le scuole-convitto professionali per infermiere esistenti all'atto della pubblicazione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, siano esse erette o non in ente morale, dovranno regolarizzare la loro posizione agli effetti del Regio decreto medesimo e del presente regolamento entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.

 

          Art. 41.

     Ai componenti della Commissione prevista all'art. 4 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, è assegnata una medaglia di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

     Ai componenti medesimi non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di L. 80, qualora non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. Agli altri componenti che appartengono al personale suddetto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 180 e 181 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Tutte le indennità anzidette graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, e propriamente a carico dello stanziamento per le spese delle commissioni tecnico-sanitarie.

 

          Art. 42.

     Alle infermiere laiche e religiose, che, munite o meno del certificato di abilitazione di cui all'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, ne facciano domanda al prefetto della provincia di residenza, entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento, e che dimostrino, in base a documenti e titoli, da valutarsi dalle speciali commissioni di cui al successivo art. 44, di aver compiuto un conveniente tirocinio professionale, da valutarsi secondo il servizio effettivamente prestato, può essere rilasciato:

     a) il certificato di ammissione al 2° anno di corso, se il tirocinio abbia avuto una durata minima di due anni;

     b) il diploma di Stato per infermiere professionali, se il tirocinio abbia avuto una durata minima di quattro anni;

     c) il certificato di abilitazione a funzioni direttive, se il tirocinio professionale abbia avuto una durata minima di sei anni, dei quali almeno due con funzioni direttive e se l'aspirante dia prova di possedere una adeguata coltura generale e tecnica.

     La durata minima del tirocinio professionale richiesto per il rilascio del diploma di Stato per infermiere e del certificato di abilitazione a funzioni direttive, di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, è ridotta alla metà per le infermiere volontarie, laiche e religiose, che abbiano prestato servizio durante la guerra in ospedali militari, o militarizzati o di Croce Rossa.

     Alle infermiere diplomate da scuole professionali di durata biennale e di durata triennale, semprechè organizzate a convitto, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, le commissioni di cui al successivo art. 44 potranno rilasciare rispettivamente il diploma di Stato per infermiere professionali e il certificato di abilitazione a funzioni direttive prescindendo dalla valutazione di ogni altro titolo e documento e dalla durata del tirocinio professionale posteriore al conseguimento del diploma.

 

          Art. 43.

     Alle assistenti sanitarie visitatrici, che ne facciano domanda nei modi e termini previsti dal precedente articolo e che comprovino in base a documenti e titoli da valutarsi dalle speciali commissioni, di cui al successivo art. 44, un conveniente tirocinio professionale, può essere rilasciato, sempre che detto tirocinio non abbia avuto una durata inferiore ai quattro anni, il diploma di Stato per l'esercizio professionale stesso.

 

          Art. 44.

     Agli effetti e per gli adempimenti previsti dal precedente art. 42, saranno nominate dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, speciali commissioni nei più importanti capoluoghi di provincia.

     Analogamente sarà provveduto, agli effetti e per gli adempimenti previsti dal precedente art. 43, dal Ministero dell'interno, di concerto con quello della educazione nazionale e con quello delle corporazioni.

     Dette commissioni sono composte:

     a) per il rilascio del certificato di ammissione al secondo anno di corso, del diploma di Stato per infermiera professionale e del certificato di abilitazione a funzioni direttive, di un funzionario medico del Ministero dell'interno di grado non inferiore al sesto, presidente, di un direttore di ospedale, di un direttore di clinica medica o primario medico, di un direttore di clinica chirurgica o primario chirurgo e di una esperta in materia di assistenza infermiera;

     b) per il rilascio del diploma di Stato per assistente sanitaria visitatrice, al posto del chirurgo vi sarà un professore universitario di igiene e al posto dell'esperta in materia di assistenza infermiera una esperta in materia di assistenza sociale.

     Il Ministero dell'interno ha facoltà di stabilire, sentita la speciale Commissione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, apposite norme di carattere generale per la valutazione dei titoli.

     Ai componenti delle commissioni predette sono applicabili le disposizioni di cui al 1°, 2° e 3° comma dell'art. 36 del presente regolamento.

     La spesa per le indennità e per le medaglie di presenza graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed a carico dello stanziamento per le spese per le commissioni tecnico-sanitarie.

     Il diploma di Stato per infermiera, il certificato di abilitazione a funzioni direttive e il diploma di Stato per assistente sanitaria visitatrice, di cui ai precedenti articoli 42 e 43, vengono rilasciati dai prefetti e debbono essere conformi agli annessi modelli D, E e F.

 

          Art. 45.

     Scaduto il termine di cui al precedente art. 42, i posti di infermiere, laiche o religiose, che si renderanno vacanti negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali dovranno essere conferiti ad infermiere professionali munite del diploma di Stato di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832.

     Le amministrazioni di detti ospedali, prima di provvedere alle nomine ai cennati posti, dovranno, almeno quindici giorni prima, dare pubblica notizia delle relative vacanze, mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del comune, nonché dare comunicazione delle vacanze stesse al prefetto della provincia e alle direzioni delle scuole-convitto per infermiere professionali esistenti nella provincia e in quelle limitrofe.

     Soltanto quando manchino istanze di persone munite di tale diploma, si potrà far luogo alla nomina a tali posti di infermiere autorizzate o abilitate a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1264.

 

          Art. 46.

     Agli effetti dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, sono considerati posti di capo-sala tutti i posti di infermiere, laiche o religiose, dei pubblici ospedali, siano o meno contemplati negli organici del personale di assistenza di detti ospedali, ai quali sono connesse funzioni di direzione, di controllo e di vigilanza in confronto dell'altro personale di assistenza infermiera in servizio nella stessa sala.

     Agli stessi effetti, e fino a che non sarà provveduto alla completa sistemazione dell'assistenza infermiera, ad ogni capo-sala non si può assegnare un numero di letti superiore a quaranta.

 

          Art. 47.

     Il Ministero dell'interno vigila affinché le amministrazioni ospedaliere provvedano gradualmente all'applicazione dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, in modo che, allo scadere del termine massimo dallo stesso articolo fissato, tutti i posti di capo-sala siano coperti da personale munito di regolare diploma.

     Agli effetti del presente articolo, le amministrazioni ospitaliere devono comunicare ai prefetti, alla fine di ogni anno, l'elenco nominativo del personale dei capo-sala, con la indicazione della data di assunzione e del titolo di abilitazione.

 

          Art. 48.

     Scaduto il termine di cui al precedente art. 43, i posti di servizio come assistenti sanitarie visitatrici, che si renderanno vacanti nelle istituzioni di carattere medico-sociale e nelle opere di igiene e di profilassi urbana e rurale, dovranno essere conferiti a persone munite del diploma di cui all'art. 13 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832.

     Le amministrazioni pubbliche, prima di provvedere alle nomine ai cennati posti, dovranno, almeno quindici giorni prima, dare pubblica notizia delle relative vacanze, mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del comune, nonché dare comunicazione delle vacanze medesime al prefetto della provincia e alle direzioni delle scuole-convitto professionali per infermiere e delle scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici esistenti nella provincia ed in quelle limitrofe.

     Solo quando manchino istanze di persone munite di tale diploma, si potrà far luogo alla nomina a tali posti di infermiere professionali munite del diploma di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, o di infermiere autorizzate o abilitate a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1264.

 

 

ALLEGATO 1

Modello A [2]

 

     Modello di diploma di

     INFERMIERE PROFESSIONALE

     ..............................................................................

     (denominazione dell'ente)

     Scuola per infermieri professionali

     ...............................................................................................

     (eventuale denominazione)

     (istituita con ........................................del ............................)

     Il/La sig./ra ............................................................................

     (nome e cognome)

     nat... a ...................................................il................................

     ha superato nell'anno ......... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

     Si rilascia pertanto a ............................................... (nome e cognome) il presente

     DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE

     Legale rappresentante del .......................................................

     (della U.S.L. o dell'ente gestore della scuola)

     Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice

     ....................................................................................................

     Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

     ....................................................................................................

     Rappresentante della regione ......................................................

     (o della provincia autonoma di ...................................................)

     nella commissione esaminatrice

     .....................................................................................................

     (eventuale)

     Luogo e data .......................................

 

 

ALLEGATO 2

Modello B [3]

 

     Modello di diploma di

     ASSISTENTE SANITARIO

     ..............................................................................

     (denominazione dell'ente)

     Scuola per assistenti sanitari

     ...............................................................................................

     (eventuale denominazione)

     (istituita con ........................................del ............................)

     Il/La sig./ra ............................................................................

     (nome e cognome)

     nat... a ...................................................il................................

     ha superato nell'anno ......... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

     Si rilascia pertanto a ............................................... (nome e cognome) il presente

     DIPLOMA DI ASSISTENTE SANITARIO

     Legale rappresentante del .......................................................

     (della U.S.L. o dell'ente gestore della scuola)

     Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice

     ....................................................................................................

     Rappresentante del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

     .....................................................................................................

     Rappresentante della regione ......................................................

     (o della provincia autonoma di ...................................................)

     nella commissione esaminatrice

     .....................................................................................................

     (eventuale)

     Luogo e data .......................................

 

 

ALLEGATO 3

Modello C [4]

 

     Modello di

     CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI

     DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

     ..............................................................................

     (denominazione dell'ente)

     Scuola per infermieri professionali

     ...............................................................................................

     (eventuale denominazione)

     (istituita con ........................................del ............................)

     Il/La sig./ra ............................................................................

     (nome e cognome)

     nat... a ...................................................il................................

     ha superato nell'anno ......... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

     Si rilascia pertanto a ............................................... (nome e cognome) il presente

     CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI

     DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

     Legale rappresentante del .......................................................

     (della U.S.L. o dell'ente gestore della scuola)

     Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice

     ....................................................................................................

     Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

     .....................................................................................................

     Rappresentante della regione ......................................................

     (o della provincia autonoma di ...................................................)

     nella commissione esaminatrice

     ......................................................................................................

     (eventuale)

     Luogo e data .......................................

 

 

ALLEGATO 4

Modello D

 

     R. PREFETTURA DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Il Prefetto della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . .

     Veduti i documenti e titoli prodotti dalla Signora . . . . . . . . . . . . . .

     figlia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nata a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nell'anno. . . . . .;

     Veduta la relazione della Commissione nominata con Decreto Ministeriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Veduti gli articoli 42 e 44 del Regolamento approvato con Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

     Rilascia alla Signora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     il presente

     DIPLOMA DI INFERMIERA PROFESSIONALE

     da valere per tutti gli effetti di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

     IL PREFETTO

 

 

ALLEGATO 5

Modello E

 

     R. PREFETTURA DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Il Prefetto della Provincia di. . . . . . . . . . . . . . . . . Veduti i documenti e titoli prodotti dalla Signora . . . . . . . . . . . . . . . .

     figlia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nata a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nell'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Veduta la relazione della Commissione nominata con Decreto Ministeriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Veduti gli articoli 42 e 44 del Regolamento approvato con Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

     Rilascia alla Signora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     il presente

     CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERA

     da valere per tutti gli effetti di cui all'art. 9 del Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

     IL PREFETTO

 

 

ALLEGATO 6

Modello F

 

     R. PREFETTURA DI . . . . . . .

     Il Prefetto della Provincia di. . . . . . . . . . . . . . . . .

     Veduti i documenti e titoli prodotti dalla Signora . . . . . . . . . . . . . . . .

     figlia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nata a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nell'anno. . . . . .;

     Veduta la relazione della Commissione nominata con Decreto Ministeriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Veduti gli articoli 42 e 44 del Regolamento approvato con Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

     Rilascia alla Signora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     il presente

     DIPLOMA DI ASSISTENTE SANITARIA VISITATRICE

     da valere per tutti gli effetti di cui all'art. 13 del Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

     IL PREFETTO

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 13 ottobre 1959, n. 1354.

[2]  Modello così sostituito dal D.M. 17 novembre 1965, dal D.M. 19 maggio 1972, dal D.M. 24 novembre 1981, dal D.M. 13 aprile 1990, dal D.M. 14 febbraio 1992 e dal D.M. 20 maggio 1992.

[3]   Modello così sostituito dal D.M. 17 novembre 1965, dal D.M. 19 maggio 1972, dal D.M. 24 novembre 1981, dal D.M. 13 aprile 1990, dal D.M. 14 febbraio 1992 e dal D.M. 20 maggio 1992.

[4]   Modello così sostituito dal D.M. 17 novembre 1965, dal D.M. 19 maggio 1972, dal D.M. 24 novembre 1981, dal D.M. 13 aprile 1990, dal D.M. 14 febbraio 1992 e dal D.M. 20 maggio 1992.