§ 5.2.108 – L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:19/12/2003
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari.
Art. 2.  Visita sanitaria precedente all'assunzione dell'apprendista.
Art. 3.  Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi.
Art. 4.  Isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabica.
Art. 5.  Controllo del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 "Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli".
Art. 7.  Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
Art. 9.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale Socio Sanitaria".
Art. 10.  Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman”".
Art. 11.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
Art. 12.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
Art. 13.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
Art. 14.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
Art. 15.  Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" come sostituito dall'articolo 1 della legge [...]
Art. 16.  Modifica dell'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", come introdotto dall'articolo 2 della [...]
Art. 17.  Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.
Art. 18.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.108 – L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica.

(B.U. 23 dicembre 2003, n. 120).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di prevenzione

 

Art. 1. Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. [1]

     1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo il caso in cui l'interessato ne faccia esplicita richiesta.

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

     a) i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;

     b) le modalità di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui alla lettera a);

     c) i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.

 

     Art. 2. Visita sanitaria precedente all'assunzione dell'apprendista.

     1. Le disposizioni concernenti la visita sanitaria richiesta al fine dell'assunzione dell'apprendista, di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e all'articolo 9 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 in materia di disciplina dell'apprendistato, non si applicano all'apprendista che al momento della visita abbia raggiunto la maggiore età.

 

     Art. 3. Accertamenti medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi.

     1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 157, secondo comma e 160, primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" l'esame radiografico del torace può essere sostituito, per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi, con altri accertamenti che tendono a verificare lo stato della malattia, disposti dal medico competente in relazione alla valutazione del rischio nel caso concreto.

 

     Art. 4. Isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabica.

     1. Nei casi previsti dall'articolo 86 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", l'obbligatorietà dell'isolamento e della relativa osservazione è valutata dal servizio veterinario dell'azienda ULSS competente, in relazione agli elementi di conoscenza del caso concreto e ai dati relativi alla situazione epidemiologica e sanitaria di cui dispone.

 

     Art. 5. Controllo del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

     1. I controlli periodici per la verifica dei parametri di conformità del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, previsti dall'articolo 2, comma 4 del D.M. 9 maggio 1991, n. 185 in materia di controlli di requisiti di composizione igienico - sanitaria del latte crudo, sono sostituiti dagli accertamenti effettuati dal produttore nell'ambito del sistema di autocontrollo in ottemperanza agli obblighi previsti all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:

     a) i criteri per la predisposizione del sistema di autocontrollo integrato con la previsione di specifiche procedure per gli accertamenti effettuati dal produttore;

     b) le modalità del controllo a campione da parte del servizio veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio;

     c) i criteri e le modalità per la formazione e la relativa qualificazione degli addetti al prelievo del latte;

     d) i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi.

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 "Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli".

     1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:

     "Le vaccinazioni devono essere eseguite dal medico veterinario, o comunque sotto il controllo dello stesso, che ne dà comunicazione al servizio veterinario dell'azienda ULSS utilizzando il modello 12 dell'allegato al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria".".

 

CAPO II

Disposizioni in materia di sanità

 

     Art. 7. Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto.

     1. La Regione del Veneto coordina e promuove l'utilizzo all'estero, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso a qualsiasi titolo dalle strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private che intendano aderire all'iniziativa operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento al materiale tecnologico medicale utilizzabile in ambito sanitario nel campo della cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e con quelli dell'Europa dell'Est e dell'Area balcanica, attraverso l'intervento dei soggetti indicati al comma 2.

     2. Possono presentare richiesta di assegnazione dei beni di cui al comma 1, con le modalità indicate al comma 3, enti pubblici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, nonché istituzioni internazionali, agenzie specializzate dell'ONU, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero e distaccamenti delle forze armate impegnate in missioni di pace.

     3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il procedimento di acquisizione dei beni da parte della Regione, di assegnazione degli stessi ai soggetti richiedenti di cui al comma 2 nonché le forme di garanzia e di vigilanza sull'effettivo utilizzo dei beni assegnati.

     4. La Giunta regionale trasmette annualmente alle competenti Commissioni consiliari una relazione sull'assegnazione e l'utilizzo dei beni mobili dismessi dalle strutture sanitarie.

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

     1. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     "7 bis. Al personale appartenente all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

     7 ter. Al termine del periodo di comando presso l'amministrazione regionale, il personale di cui al comma 7 bis rientra in servizio presso l'azienda di provenienza per la prosecuzione dell'incarico di funzione dirigenziale ricevuto, sino a compimento dello stesso. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro, il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 7 bis è stato assegnato trasmette all'azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.".

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale Socio Sanitaria".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, sono inseriti i seguenti commi:

     "2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Agenzia sono inviate tutte le note, le linee guida, le deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio sanitaria.

     2 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, i documenti e/o provvedimenti di cui al comma 2 bis sono trasmessi altresì al Consiglio regionale che li trasmetterà alla competente Commissione consiliare."

 

CAPO III

Disposizioni in materia di servizi sociali

 

     Art. 10. Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman”".

     1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole "Metodo Doman" sono aggiunte le parole "o Vojta".

     2. All'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole "Metodo Doman" sono aggiunte le parole "o Vojta".

     3. All'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole "Metodo Doman" sono aggiunte le parole "o Vojta".

     4. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 è aggiunto il seguente articolo [2]:

     "Art. 3 bis.

     1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione tecnico-scientifica sull'efficacia dei metodi autorizzati con la presente legge.".

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".

     1. L'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto sostiene le iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, anche promosse dal Ministero degli Affari Esteri, che perseguono i fini di:

     a) scambio di esperienze di volontariato e di attività socio-culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù;

     b) confronto sulle iniziative significative a favore dei giovani, dell'infanzia, degli handicappati, degli anziani, degli emigrati, e in particolare, delle categorie meno protette.".

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".

     1. L'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. Predisposizione dei progetti.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale predispone specifici progetti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994.

     2. Alla formulazione dei progetti possono partecipare gli enti locali e le associazioni interessate. A tal fine gli enti e le associazioni interessate dovranno avanzare entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del progetto, apposita richiesta al Presidente della Giunta regionale, allegando la relazione sul programma delle attività previste, corredata dal preventivo di spesa.".

 

     Art. 13. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".

     1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

     "Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale approva il programma delle iniziative di scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, autorizzando la spesa per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalla Regione, e l'ammontare del concorso nella spesa per quanto concerne le iniziative attuate dagli enti locali e dalle associazioni.".

     2. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, le parole "alla fine di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'approvazione del programma".

 

     Art. 14. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".

     1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 come aggiunto dal comma 4 dell'articolo 93 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Le spese sostenute sono rendicontate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del programma di cui all'articolo 3, pena la revoca del contributo.".

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è sostituito dal seguente:

     "2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto e determina contestualmente la durata della relativa gestione, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, nonché in conformità alle disposizioni della presente legge ed alle direttive emanate dalla Giunta regionale.".

     2. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le parole: "e di dare concretezza all'intesa con gli enti locali prevista dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1991" sono soppresse.

     3. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le parole: "al decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997".

 

     Art. 16. Modifica dell'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1.

     1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le parole: "alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997".

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

     Art. 17. Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento disciplina d'intesa con la conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, prevedendo altresì eventuali forme di vigilanza.

     2. Gli enti locali, singoli o associati, che gestiscono comandi o servizi di polizia locale, entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, adeguano agli stessi i propri regolamenti.

     3. Dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 1, sono abrogate:

     a) la legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33 "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale";

     b) la legge regionale 25 giugno 1993, n. 25 "Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale”".

 

     Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 2005, n. 95 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.

[2] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 21 dicembre 2004, n. 129.