§ 5.2.54 - Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1.
Modifiche ed integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, relativo ai centri di servizio per il volontariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/01/1995
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.
Art. 2.  Inserimento dell'articolo 14 bis.
Art. 3.  Inserimento dell'articolo 14 ter.
Art. 4.  Inserimento dell'articolo 14 quater.


§ 5.2.54 - Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, relativo ai centri di servizio per il volontariato.

(B.U. 20 gennaio 1995, n. 6).

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.

     1. L'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Inserimento dell'articolo 14 bis.

     1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è inserito il seguente articolo 14 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Inserimento dell'articolo 14 ter.

     1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Inserimento dell'articolo 14 quater.

     1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, è inserito il seguente:

     (Omissis).