§ 50.3.4 – R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364.
Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:12/10/1933
Numero:1364


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'unito regolamento per la carriera e la disciplina del personale della corte dei conti, composto di centosette articoli, visto d'ordine nostro, dal capo [...]
Art. 1.      L'ammissione nella carriera di concetto avviene mediante concorso per titoli ed esame per il grado di aiuto-referendario fra gli impiegati di gruppo A di altre [...]
Art. 2.      L'ammissione nelle carriere i revisione e d'ordine avviene mediante pubblico concorso per esame
Art. 3.      Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della corte dei conti debbono far pervenire, al segretariato generale, la domanda di ammissione al concorso nel termine stabilito [...]
Art. 4.      I concorrenti debbono aver compiuto l'età di 18 anni alla data del decreto che indice il concorso e non aver superato il limite massimo di età stabilito per il gruppo [...]
Art. 5.      I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli precedenti sono
Art. 6.      Indipendentemente da quanto risulti dai certificati richiesti dal bando di concorso, potrà provvedersi ad indagini dirette sulla condotta morale, civile e politica del [...]
Art. 7.      Gli impiegati di gruppo A delle altre amministrazioni dello Stato che aspirino all'ammissione nella carriera di concetto, debbono allegare alla domanda, oltre ai [...]
Art. 8.      Il presidente della corte con ordinanza non motivata e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso
Art. 9. 
Art. 10.      Nei concorsi per l'ammissione alle singole carriere si applicano le norme generali vigenti in materia di preferenza a parità di merito
Art. 11.      I concorrenti, che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano [...]
Art. 12.      Per le nomine non derivanti da concorso, secondo le disposizioni vigenti, la proposta è fatta dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione ed il consiglio di [...]
Art. 13.      I vincitori del concorso per i posti di gruppo A sono nominati aiuti referendari (grado 9°)
Art. 14.      Al personale in servizio di prova sono corrisposti gli assegni e le indennità temporanee mensili nei limiti stabiliti per il personale in prova delle altre [...]
Art. 15.      Il personale in prova, al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al segretario generale o ad un suo delegato, solenne [...]
Art. 16.      Non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti relative al periodo di prova, in tutti i casi nei quali ne sia stabilita l'esenzione per la nomina ad impiego [...]
Art. 17.      L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile al posto di ruolo, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento davanti al [...]
Art. 18.      Per ogni magistrato ed impiegato è tenuto, presso il segretario generale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960
Art. 19.      La nomina dell'impiegato di ruolo o in prova, quando questi, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti [...]
Art. 20.      Sono applicabili, per quanto riguarda la gerarchia e l'anzianità, le norme stabilite dall'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960
Art. 21.      Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente della corte provvede alla pubblicazione dei ruoli di anzianità dei magistrati e degli impiegati secondo la situazione al 1° [...]
Art. 22.      Qualsiasi comunicazione o istanza del magistrato e dell'impiegato al presidente o al segretario generale deve essere sempre inoltrata per via gerarchica
Art. 23.      Il consiglio di amministrazione per il personale è nominato annualmente con ordinanza del presidente, sentito il consiglio di presidenza, ed è composto: di un presidente [...]
Art. 24.      Entro il mese di gennaio di ogni anno sono redatte, per ciascun impiegato appartenente ai gradi inferiori al sesto, le note di qualifica su prospetto conforme al modello [...]
Art. 25.      Le note di qualifica sono redatte e firmate dal capo dell'ufficio al quale l'impiegato è addetto e sono rivedute e firmate dal segretario generale
Art. 26.      Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo, tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli [...]
Art. 27.      Entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui all'articolo precedente, l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione
Art. 28.      Qualora, per uno o più anni, non siano state redatte le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi dal consiglio di [...]
Art. 29. 
Art. 30.      Le promozioni a primo referendario e a referendario sono conferite per merito comparativo: le prime ai referendari e le seconde ai vice-referendari di 1 classe. Nell'uno [...]
Art. 31.      La promozione
Art. 32.      La promozione
Art. 33.      La promozione a primo revisore è conferita per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto ai revisori e vice-revisori e per gli altri due terzi [...]
Art. 34.      La promozione
Art. 35.      La promozione ad archivista è conferita agli applicati per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso e, per gli altri due terzi, per anzianità congiunta al [...]
Art. 36.      Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, è considerato servizio effettivo nel grado quello prestato dal funzionario anche presso [...]
Art. 37.      La punizione disciplinare ha immediata efficacia, rispetto alla qualifica di cui all'art. 26, agli effetti dell'ammissione all'esame od allo scrutinio per la promozione [...]
Art. 38.      Il magistrato e l'impiegato sottoposti a procedimento disciplinare possono con ordinanza presidenziale, sentito il consiglio di amministrazione, essere esclusi [...]
Art. 39.      Per le promozioni la proposta del presidente è fatta, sentito il consiglio di presidenza, previa designazione del consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di [...]
Art. 40.      Il consiglio di amministrazione, dopo aver esaminati gli atti personali e vagliate le note di qualifica dei candidati, procede agli scrutini per le promozioni nel modo [...]
Art. 41.      Il segretario generale sottopone al presidente della corte per l'approvazione il verbale di ciascuna seduta del consiglio di amministrazione
Art. 42.      Gli esami di concorso per l'ammissione ai posti di aiuto referendario, di vice-revisore in prova e di alunno d'ordine in prova sono banditi con decreto presidenziale da [...]
Art. 43.      Gli esami di promozione a primo revisore, sia per merito distinto sia per idoneità, e gli esami di concorso per la promozione ad archivista, sono banditi con decreto [...]
Art. 44.      Gli esami di ammissione e di promozione constano di prove scritte e di una prova orale
Art. 45.      La commissione esaminatrice è nominata, per ogni concorso, con decreto del presidente ed è composta
Art. 46.      Nei concorsi per la carriera di concetto la commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli
Art. 47.      Per ognuna delle prove scritte, la commissione esaminatrice formula nei locali degli esami tre temi, i quali, scritti su separati fogli, sono chiusi ciascuno in una [...]
Art. 48.      Per lo svolgimento di ogni tema scritto sono assegnate otto ore, decorse le quali i candidati debbono consegnare i loro lavori alla commissione, anche se non compiuti
Art. 49.      Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno lo pone entro una busta unitamente ad altra di minore [...]
Art. 49 bis. 
Art. 50.      Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta: la media dei punti assegnati dagli esaminatori esprime il risultato di ciascuna prova
Art. 51.      Coloro che non siano riusciti vincitori nell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo revisore, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo [...]
Art. 52.      Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, è redatto giornalmente il verbale, [...]
Art. 53.      Le dimissioni dall'ufficio debbono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate
Art. 54.      Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, i magistrati o gli impiegati che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in [...]
Art. 55.      I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli sono adottati senza l'intervento del consiglio di amministrazione
Art. 56.      Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità
Art. 57.      Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili, anche per il personale in prova
Art. 58.      E' dispensato dal servizio il magistrato o l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento
Art. 59.      Al magistrato o all'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni
Art. 60.      Il magistrato o l'impiegato, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da [...]
Art. 61.      Colui che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in [...]
Art. 62.      Sono applicabili, per quanto riguarda la disciplina, le disposizioni dei capi VIII e IX del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, salve le disposizioni degli articoli [...]
Art. 63.      Quando la gravità dei fatti lo esiga, il presidente può decretare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia [...]
Art. 64.      La commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del presidente, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta: di un presidente di sezione, di due [...]
Art. 65.      In caso di infrazione disciplinare, il capo di ufficio ha l'obbligo di riferirne al segretario generale, trasmettendo gli atti e comunicando il risultato degli [...]
Art. 66.      Le contestazioni di cui al precedente articolo sono fatte dal segretario generale con nota che è consegnata dal capo dell'ufficio all'impiegato o dal segretario generale [...]
Art. 67.      Il magistrato e l'impiegato possono presentare le loro difese entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di ricevuta, o del verbale, o della ricevuta di ritorno, o [...]
Art. 68.      Completata l'istruttoria, il segretario generale ne riferisce i risultati al presidente. Questi, ove ritenga che il magistrato o l'impiegato sia passibile, per la [...]
Art. 69.      La commissione di disciplina, esaminati gli atti, richiede, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, da eseguirsi dal segretario generale, ovvero fissa [...]
Art. 70.      La discussione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la relativa comunicazione. Ove egli non [...]
Art. 71.      Chiusa la discussione orale e ritiratisi il segretario generale e l'interessato, la commissione procede alle proprie risoluzioni
Art. 72.      La censura e la riduzione dello stipendio, nonché la sospensione dal grado e dallo stipendio sono inflitte con decreto del presidente
Art. 73.      I provvedimenti di cui agli articoli 78 e 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti la riapertura del procedimento disciplinare e la cessazione degli [...]
Art. 74.      Entro cinque giorni dalla loro data i provvedimenti disciplinari devono essere comunicati all'interessato nelle forme di cui all'art. 66
Art. 75.      Alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi sono applicabili le norme contenute negli articoli 81 e 95 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive [...]
Art. 76.      Per quanto riguarda la incompatibilità e il cumulo degli impieghi sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 97, 98, 99 e 100 del regio decreto 30 dicembre [...]
Art. 77.      I capi di ufficio debbono, sotto la loro responsabilità, denunciare, per gli impiegati da essi dipendenti, i casi di incompatibilità che siano a loro conoscenza
Art. 78.      Relativamente ai comandi è applicabile l'art. 101 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960
Art. 79.      Il magistrato e l'impiegato sono autorizzati a usare il titolo ufficiale e hanno diritto di essere nominati con esso, tanto nei rapporti di servizio quanto nelle [...]
Art. 80.      Il magistrato e l'impiegato, concorrendo speciali circostanze, possono chiedere di essere autorizzati a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano il loro [...]
Art. 81.      L'orario giornaliero degli uffici della corte è di sette ore, ed è diviso in due periodi, con l'intervallo, tra l'uno e l'altro, di almeno due ore, salve le esigenze dei [...]
Art. 82.      Gli impiegati durante l'orario non possono allontanarsi dall'ufficio se non per giustificato motivo ed avendone ottenuto il permesso dal rispettivo capo di ufficio. [...]
Art. 83.      Il segretario generale deve invigilare sulla osservanza dell'orario e tenerne informato il presidente
Art. 84.      Il personale a contratto, di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1933, n. 255, viene assunto con decreto del presidente della corte tra coloro che [...]
Art. 85.      La durata del contratto d'impiego non può superare il limite di due anni
Art. 86.      Il contratto può sempre essere rescisso prima della scadenza con provvedimento insindacabile del presidente
Art. 87.      Il personale a contratto sarà assicurato presso uno degli istituti nazionali di assicurazione, a scelta del presidente, sulla base di un contributo da versarsi [...]
Art. 88.      All'atto dell'assunzione, il personale a contratto deve dare, in presenza di due testimoni avanti al segretario generale, solenne promessa di fedeltà, diligenza e [...]
Art. 89.      Al personale a contratto può essere concesso un congedo annuale con diritto a retribuzione, che non superi i trenta giorni
Art. 90.      Per lievi mancanze in servizio, il personale a contratto può essere ammonito per iscritto o punito con la riduzione degli assegni in misura non superiore al quinto e per [...]
Art. 91.      I provvedimenti di nomina e promozione del personale subalterno sono adottati dal presidente, previo parere del consiglio di amministrazione
Art. 92.      Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli inservienti sono nominati tra coloro che abbiano prodotto i documenti di cui [...]
Art. 93.      Salvi i diritti riservati dalle disposizioni in vigore agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonché ai sottufficiali della regia marina, della regia [...]
Art. 94.      Il consiglio di amministrazione per il personale subalterno si compone del segretario generale, che lo presiede, di un primo referendario e di un referendario, membri, e [...]
Art. 95.      Alla sorveglianza e alla disciplina del personale subalterno provvede il segretario generale, direttamente o mediante un impiegato da lui designato
Art. 96.      Le sanzioni disciplinari previste per gli impiegati sono adottate, nei riguardi del personale subalterno, con decreto del presidente e con le forme stabilite dal [...]
Art. 97.      Sono estese al personale subalterno, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente regolamento per gli impiegati
Art. 98.      Con decreto del presidente saranno emanate le istruzioni di servizio per il personale subalterno
Art. 99.      Tutti i provvedimenti di carriera, nonché quelli disciplinari o comunque concernenti il rapporto d'impiego, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della presidenza del [...]
Art. 100.      Gli aumenti periodici di stipendio sono resi esecutivi con foglio d'ordine, firmato dal segretario generale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della presidenza del [...]
Art. 101.      Sono applicabili al personale della corte le disposizioni degli articoli 107 e 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 7 del regio decreto 27 giugno [...]
Art. 102.      Al personale della corte sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex-combattenti, agli orfani [...]
Art. 103.      Per l'impiegato incaricato delle funzioni di consegnatario di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. [...]
Art. 104.      Le disposizioni dell'art. 78 del presente regolamento non si applicano agli impiegati o agenti subalterni addetti ai servizi dipendenti dal ministero delle finanze, [...]
Art. 105.      Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili al personale compreso nei gradi dal 5° al 13°, al personale a contratto e al personale subalterno
Art. 106.      Le promozioni nel ruolo transitorio di revisione saranno conferite con le stesse norme prescritte dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni [...]
Art. 107.      Le norme del presente regolamento avranno vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 50.3.4 – R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364.

Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della corte dei conti.

(G.U. 31 ottobre 1933, n. 253)

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento per la carriera e la disciplina del personale della corte dei conti, composto di centosette articoli, visto d'ordine nostro, dal capo del governo, proponente.

 

 

Regolamento

 

Parte I

AMMISSIONE ALL'IMPIEGO E CARRIERA

 

Capo I

NOMINA

 

          Art. 1.

     L'ammissione nella carriera di concetto avviene mediante concorso per titoli ed esame per il grado di aiuto-referendario fra gli impiegati di gruppo A di altre amministrazioni dello Stato e di gruppo B della corte dei conti, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B.

     Agli effetti dell'ammissione al concorso per la carriera di concetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo B dagli impiegati di gruppo A delle altre amministrazioni è valutabile per metà della sua durata ma per non più di due anni; per il personale di revisione della corte gli eventuali servizi prestati presso altre amministrazioni dello Stato si calcolano per tutta la durata se di gruppo A e per non oltre quattro anni se di gruppo B.

 

          Art. 2.

     L'ammissione nelle carriere i revisione e d'ordine avviene mediante pubblico concorso per esame.

 

          Art. 3.

     Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della corte dei conti debbono far pervenire, al segretariato generale, la domanda di ammissione al concorso nel termine stabilito dal relativo bando.

     La domanda, rivolta al presidente della corte, deve essere firmata dal candidato, con l'indicazione della paternità e del domicilio o della residenza e corredata dai seguenti documenti:

     a) estratto dell'atto di nascita;

     b) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e non sia privo del godimento dei diritti politici;

     c) certificato del podestà del comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica;

     d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

     e) certificato comprovante l'inscrizione del candidato, a seconda della età, al partito nazionale fascista o ai fasci giovanili di combattimento, nonché la data dell'inscrizione;

     f) certificato rilasciato o da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Al certificato predetto deve essere unita la fotografia del candidato munita del visto dell'autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso;

     g) foglio di congedo illimitato o certificato dell'esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

     h) titolo di studio prescritto;

     i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

     Il candidato deve dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche.

     Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) gli aspiranti che siano già impiegati dello Stato.

     La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

     I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) e f), debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del decreto che indice il concorso e quelli di cui alle lettere a), b), c) e f debbono essere debitamente legalizzati.

 

          Art. 4.

     I concorrenti debbono aver compiuto l'età di 18 anni alla data del decreto che indice il concorso e non aver superato il limite massimo di età stabilito per il gruppo cui aspirano.

     Il limite massimo predetto per il gruppo A è di anni 35, elevato a 39 per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex-combattenti decorati al valor militare; per i gruppi B e C è rispettivamente di anni 30 e 25 elevati a 35 ed a 30 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex-combattenti decorati al valor militare, salvo il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

     Per coloro che risultino regolarmente inscritti al partito nazionale fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, come sopra stabilito, una proroga pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, essi appartennero al partito.

 

          Art. 5.

     I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli precedenti sono:

     1) per i concorsi della carriera di concetto: diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti d'istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo A dell'amministrazione statale esclusi i ruoli tecnici;

     2) per i concorsi della carriera di revisione: i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere di gruppo B dell'amministrazione statale;

     3) per i concorsi della carriera d'ordine: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

 

          Art. 6.

     Indipendentemente da quanto risulti dai certificati richiesti dal bando di concorso, potrà provvedersi ad indagini dirette sulla condotta morale, civile e politica del candidato, nonché all'accertamento della sua idoneità fisica all'impiego.

 

          Art. 7.

     Gli impiegati di gruppo A delle altre amministrazioni dello Stato che aspirino all'ammissione nella carriera di concetto, debbono allegare alla domanda, oltre ai documenti prescritti ed ai titoli che ritengano di produrre, copia dello stato matricolare contenente anche le qualifiche.

     A cura del segretario generale sarà richiesta alle amministrazioni cui gli aspiranti appartengono una relazione particolareggiata dei servizi da essi prestati dalla quale dovrà anche risultare se a loro carico siano in corso procedimenti disciplinari.

     Per le amministrazioni che non attribuiscono qualifiche sarà richiesto anche un rapporto informativo che ne tenga luogo.

     I concorrenti che appartengano al personale di gruppo B della corte dei conti debbono presentare la domanda al segretario generale.

     A cura di questo verrà accertato se i candidati, qualunque sia l'amministrazione cui appartengano, si trovino nelle condizioni volute dalla legge e dal presente regolamento per poter partecipare al concorso.

 

          Art. 8.

     Il presidente della corte con ordinanza non motivata e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

 

          Art. 9. [1]

 

          Art. 10.

     Nei concorsi per l'ammissione alle singole carriere si applicano le norme generali vigenti in materia di preferenza a parità di merito.

 

          Art. 11.

     I concorrenti, che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

     Il presidente, sentito il consiglio di presidenza, ha facoltà di proporre per la nomina, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti dichiarati idonei in luogo di coloro che rinunciano all'ufficio o siano dichiarati dimissionari ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento prima di assumere servizio.

     Con le stesse forme ha inoltre la facoltà di proporre, sempre nell'ordine della graduatoria, la nomina ai posti che fossero disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima o si rendessero tali entro sei mesi dalla data stessa, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

 

          Art. 12.

     Per le nomine non derivanti da concorso, secondo le disposizioni vigenti, la proposta è fatta dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione ed il consiglio di presidenza.

 

          Art. 13.

     I vincitori del concorso per i posti di gruppo A sono nominati aiuti referendari (grado 9°).

     I vincitori dei concorsi per i gruppi B e C sono nominati rispettivamente vice-revisori in prova e alunni d'ordine in prova per un periodo di esperimento della durata di sei mesi.

     Coloro che allo scadere del periodo suddetto siano riconosciuti dal consiglio di amministrazione meritevoli per capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati, sentito il consiglio di presidenza, ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli.

     Per coloro che non siano stati riconosciuti meritevoli della nomina a ruolo, il periodo di esperimento potrà essere prorogato, con decreto del presidente, sulla proposta del consiglio di amministrazione, per altri sei mesi, al termine dei quali essi saranno nominati ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli, perdendo però la posizione di anzianità rispetto a coloro che ottennero in precedenza la nomina definitiva, ovvero saranno licenziati.

     L'impiegato in prova licenziato non ha diritto ad alcun indennizzo.

 

          Art. 14.

     Al personale in servizio di prova sono corrisposti gli assegni e le indennità temporanee mensili nei limiti stabiliti per il personale in prova delle altre amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 15.

     Il personale in prova, al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al segretario generale o ad un suo delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della data promessa è redatto apposito verbale, da conservarsi negli atti personali dell'impiegato, al quale ne è consegnata copia.

     La formula della promessa solenne è quella stabilita dall'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la promessa non si ripete nel caso di passaggio da una ad altra categoria del personale della corte o di provenienza da altra amministrazione.

 

          Art. 16.

     Non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti relative al periodo di prova, in tutti i casi nei quali ne sia stabilita l'esenzione per la nomina ad impiego dello Stato.

 

          Art. 17.

     L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile al posto di ruolo, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento davanti al presidente o ad un suo delegato, con l'assistenza di due testimoni.

     La formula del giuramento è quella stabilita dall'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     I vice-referendari nominati referendari debbono rinnovare il giuramento.

     Del prestato giuramento è redatto apposito verbale da conservarsi negli atti personali dell'impiegato, al quale ne è consegnata copia. Di esso è fatta menzione nello stato matricolare.

 

          Art. 18.

     Per ogni magistrato ed impiegato è tenuto, presso il segretario generale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     Il magistrato e l'impiegato hanno l'obbligo di comunicare al segretariato generale tutte le variazioni che avvengano nel loro stato di famiglia, e di produrre i relativi documenti.

 

          Art. 19.

     La nomina dell'impiegato di ruolo o in prova, quando questi, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno dell'assunzione.

 

Capo II

GERARCHIA - ANZIANITA'

 

          Art. 20.

     Sono applicabili, per quanto riguarda la gerarchia e l'anzianità, le norme stabilite dall'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 21.

     Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente della corte provvede alla pubblicazione dei ruoli di anzianità dei magistrati e degli impiegati secondo la situazione al 1° gennaio: della pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta ufficiale.

     Per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità, i magistrati e gli impiegati possono, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentare reclamo al presidente, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 22.

     Qualsiasi comunicazione o istanza del magistrato e dell'impiegato al presidente o al segretario generale deve essere sempre inoltrata per via gerarchica.

     Le comunicazioni od istanze trasmesse direttamente sono respinte.

     Tuttavia il magistrato e l'impiegato hanno diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al presidente, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranee ai rapporti di impiego. Tali pieghi devono essere inoltrati di ufficio senza indugio.

 

Capo III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOTE DI QUALIFICA

 

          Art. 23.

     Il consiglio di amministrazione per il personale è nominato annualmente con ordinanza del presidente, sentito il consiglio di presidenza, ed è composto: di un presidente di sezione, di tre consiglieri e del segretario generale, membri, e di due consiglieri, supplenti.

     In luogo del presidente di sezione può essere nominato un altro consigliere.

     In mancanza del presidente di sezione funziona da presidente il consigliere più anziano.

     Il segretario generale funziona da relatore.

     Un primo referendario o un referendario designato dal presidente ha le funzioni di segretario.

     Tutti i componenti il consiglio possono essere confermati.

 

          Art. 24.

     Entro il mese di gennaio di ogni anno sono redatte, per ciascun impiegato appartenente ai gradi inferiori al sesto, le note di qualifica su prospetto conforme al modello allegato al presente regolamento.

     Per il personale in prova le note di qualifica debbono essere redatte anche alla fine del periodo di prova.

     L'assegnazione delle note di qualifica è sospesa per coloro che siano sottoposti a procedimento disciplinare penale.

 

          Art. 25.

     Le note di qualifica sono redatte e firmate dal capo dell'ufficio al quale l'impiegato è addetto e sono rivedute e firmate dal segretario generale.

     Per l'impiegato, che durante l'anno sia stato assegnato a più uffici, le note di qualifica sono date da tutti i capi degli uffici presso i quali nello stesso anno l'impiegato abbia prestato servizio. Il segretario generale formula il giudizio complessivo.

     Per l'impiegato temporaneamente addetto ad altra amministrazione, anche non di Stato, sarà chiesto al capo dell'amministrazione medesima apposito rapporto, del quale il segretario generale terrà conto per la redazione delle note.

 

          Art. 26.

     Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo, tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli articoli 13 e 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     La qualifica è comunicata, in apposito foglio, all'impiegato che vi appone la data e la firma.

 

          Art. 27.

     Entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui all'articolo precedente, l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione.

     Il consiglio, su relazione del segretario generale, formula la qualifica definitiva ove non ritenga di confermare quella assegnata.

     Contro la deliberazione del consiglio di amministrazione, che deve essere comunicata all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

 

          Art. 28.

     Qualora, per uno o più anni, non siano state redatte le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi dal consiglio di amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici, presso cui l'impiegato ha prestato servizio, e del segretariato generale.

 

          Art. 29. [2]

     Alla fine di ogni anno i presidenti di sezione, il procuratore generale e il segretario generale trasmettono al presidente un rapporto informativo riservato sull'attività dei magistrati da essi rispettivamente dipendenti.

 

Capo IV

PROMOZIONI

 

          Art. 30.

     Le promozioni a primo referendario e a referendario sono conferite per merito comparativo: le prime ai referendari e le seconde ai vice-referendari di 1 classe. Nell'uno e nell'altro caso possono essere scrutinati per la promozione soltanto coloro che abbiano tre anni di effettivo servizio nel loro grado.

     La designazione al capo del governo, primo ministro segretario di Stato, dei magistrati da nominare vice-procuratori generali è fatta dal presidente fra i magistrati del grado 5° e 6°, purché questi ultimi abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel loro grado.

 

          Art. 31.

     La promozione:

     a) a vice referendario di 1 classe è conferita per merito comparativo ai vice referendari di 2 classe che nel loro grado e in quello di aiuto referendario abbiano prestato complessivamente almeno quattro anni di effettivo servizio nella Corte dei conti, non comprendendo in tale periodo gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni riconosciuti dall'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, all'effetto della promozione al grado 8° [3];

     b) a vice-referendario di 2 classe è conferita agli aiuti referendari in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e di due terzi per merito assoluto.

     A tale uopo si procede, nei modi stabiliti dall'art. 40, prima alla scelta dei promovibili per merito comparativo e poi allo scrutinio dei promovibili per merito assoluto, collocando i meritevoli in ordine di anzianità e nella proporzione sopraindicata fra i prescelti per merito comparativo.

     Fermo rimanendo il titolo per cui è conferita la promozione, i designati per merito comparativo non possono ottenere un collocamento meno favorevole di quello loro spettante secondo la posizione di anzianità.

 

          Art. 32.

     La promozione:

     a) a revisore capo è conferita per merito comparativo ai revisori principali che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio;

     b) a revisore principale è conferita ai primi revisori in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e di due terzi per merito assoluto, tenendo presente le norme contenute negli ultimi due commi del precedente articolo.

 

          Art. 33.

     La promozione a primo revisore è conferita per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto ai revisori e vice-revisori e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità ai revisori.

     Sono ammessi all'esame di merito distinto e a quello di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi di revisore e di vice-revisore, tenuto altresì conto del periodo di prova e che a giudizio del consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta. Gli indicati termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.

     Per la valutazione dell'effettivo servizio complessivo richiesto dal precedente comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, e nell'art. 2 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.

     La promozione a revisore è conferita per anzianità congiunta al merito ai vice-revisori, che abbiano compiuto nel grado sette anni di servizio, compreso il periodo di prova.

 

          Art. 34.

     La promozione:

     a) ad archivista capo è conferita per merito comparativo ai primi archivisti che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio;

     b) a primo archivista è conferita per merito assoluto agli archivisti;

     c) ad applicato è conferita, secondo una graduatoria di merito, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, salvi i diritti riservati dalle leggi in vigore, per la nomina ad applicato, agli appliccati delle amministrazioni militari ed in loro mancanza ai sottufficiali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e delle milizie speciali, cui tali diritti siano stati estesi.

     Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che manchino ovvero siano in numero insufficiente gli applicati e sottufficiali di cui sopra, i posti ad essi riservati e disponibili alla data di tale dichiarazione, potranno essere coperti con le norme stabilite alla lettera c) del comma primo del presente articolo.

     La promozione ad applicato può inoltre essere conferita in soprannumero, ai sensi dell'art. 1° del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

 

          Art. 35.

     La promozione ad archivista è conferita agli applicati per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso e, per gli altri due terzi, per anzianità congiunta al merito, assegnandosi successivamente un posto per concorso e due per anzianità.

     Sono ammessi all'esame di concorso gli applicati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi di applicato e di alunno d'ordine, tenuto altresì conto del periodo di prova, e semprechè, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

     Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio computato nel modo di cui al comma precedente.

     Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e delle milizie speciali, i termini di cui ai commi secondo e terzo, sono ridotti di quattro anni.

 

          Art. 36.

     Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, è considerato servizio effettivo nel grado quello prestato dal funzionario anche presso altra pubblica amministrazione alla quale, successivamente al conseguimento del grado, sia stato temporaneamente destinato.

     Sono dedotti dal servizio stesso i periodi in cui il funzionario si trovi in posizione che, a norma delle disposizioni vigenti, dia luogo a perdita di anzianità nel grado.

 

          Art. 37.

     La punizione disciplinare ha immediata efficacia, rispetto alla qualifica di cui all'art. 26, agli effetti dell'ammissione all'esame od allo scrutinio per la promozione di grado, nonché del conferimento della promozione stessa, salva, alla fine dell'anno, la valutazione di altri elementi che possano determinare una qualifica più sfavorevole.

 

          Art. 38.

     Il magistrato e l'impiegato sottoposti a procedimento disciplinare possono con ordinanza presidenziale, sentito il consiglio di amministrazione, essere esclusi dall'esame o dallo scrutinio per la promozione di grado che abbia luogo durante il procedimento.

     Qualora, invece, essi vi siano stati ammessi o siano sottoposti a procedimento disciplinare dopo l'esame o lo scrutinio, il conferimento della relativa promozione è sospeso sino all'esito del procedimento, agli effetti di cui all'articolo precedente.

     Il referendario e il vice-referendario di 1 classe, che siano puniti col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non possono ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

 

Capo V

SCRUTINI PER LE PROMOZIONI

 

          Art. 39.

     Per le promozioni la proposta del presidente è fatta, sentito il consiglio di presidenza, previa designazione del consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di promozioni in seguito ad esame e di quelle a vice-procuratore generale.

 

          Art. 40.

     Il consiglio di amministrazione, dopo aver esaminati gli atti personali e vagliate le note di qualifica dei candidati, procede agli scrutini per le promozioni nel modo seguente:

     1) Nelle promozioni per merito comparativo designa i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da conferire, fra coloro che posseggano i requisiti prescritti e ne stabilisce quindi l'ordine di merito.

     I candidati debbono aver conseguito, almeno nel quinquennio anteriore, qualifiche di ottimo o distinto.

     Quando, peraltro, rimangano posti disponibili dopo le designazioni di cui sopra, possono essere prescelti anche coloro che abbiano ottenuto una, e non più di una, qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del detto quinquennio.

     2) Nelle promozioni per merito assoluto designa i meritevoli, seguendo l'ordine di anzianità nel grado, fra coloro che, almeno nell'ultimo quinquennio, abbiano conseguito qualifiche di ottimo o distinto, oppure, in uno dei primi due anni di detto quinquennio, la qualifica di buono;

     3) Nelle promozioni per anzianità congiunta al merito designa i meritevoli, seguendo l'ordine di anzianità nel grado, fra coloro che abbiano compiuto il prescritto numero di anni di servizio effettivo e abbiano conseguito, almeno nell'ultimo quinquennio, qualifiche di ottimo o distinto, oppure, nei primi due anni del detto quinquennio, la qualifica di buono;

     4) nelle promozioni da farsi in base a graduatoria di merito designa gli impiegati da iscriversi in questa, scegliendoli fra coloro che abbiano compiuto il prescritto numero di anni di servizio effettivo e che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato qualifiche di ottimo o distinto, oppure, nei primi due anni del quinquennio stesso, la qualifica di buono.

     Nella graduatoria di merito sono inscritti tutti gli impiegati ritenuti promovibili al grado superiore, ancorchè il loro numero sia maggiore di quello dei posti disponibili. Gli inscritti nella graduatoria che non conseguano la promozione per mancanza di posti disponibili saranno promossi in base alla graduatoria stessa quando si verifichino nuove vacanze, purché abbiano riportato, posteriormente alla inscrizione nella graduatoria, qualifiche non inferiori a quelle richieste per la inscrizione stessa.

 

          Art. 41.

     Il segretario generale sottopone al presidente della corte per l'approvazione il verbale di ciascuna seduta del consiglio di amministrazione.

     Il presidente può, ove lo ritenga opportuno, rinviare gli atti al consiglio di amministrazione per un nuovo esame.

 

Capo VI

ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE

 

          Art. 42.

     Gli esami di concorso per l'ammissione ai posti di aiuto referendario, di vice-revisore in prova e di alunno d'ordine in prova sono banditi con decreto presidenziale da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale non meno di due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte; queste avranno luogo in Roma in più giorni consecutivi.

     Il decreto deve indicare:

     a) il numero dei posti messi a concorso;

     b) i documenti prescritti dagli articoli 3 e 7;

     c) il programma degli esami scritti e orali;

     d) i giorni nei quali si svolgeranno le prove scritte.

 

          Art. 43.

     Gli esami di promozione a primo revisore, sia per merito distinto sia per idoneità, e gli esami di concorso per la promozione ad archivista, sono banditi con decreto presidenziale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte.

     Per il concorso di merito distinto a primo revisore e per quello ad archivista il decreto stabilirà il numero dei posti, il quale non potrà superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto stesso, diminuite eventualmente del numero dei vincitori dell'esame precedente non ancora promossi.

 

          Art. 44.

     Gli esami di ammissione e di promozione constano di prove scritte e di una prova orale.

     Le prove scritte sono quattro per l'esame di concorso per l'ammissione ai posti di aiuto referendario e per quello di merito distinto per la promozione a primo revisore, tre per l'esame di idoneità per la promozione a primo revisore e per quello di concorso per l'ammissione ai posti di vice-revisore in prova, due per l'esame di promozione ad archivista e per quello di ammissione ai posti di alunno d'ordine in prova.

     Nell'esame di merito distinto ed in quello di idoneità per la promozione a primo revisore e nell'esame per la promozione ad archivista una delle prove scritte ha carattere pratico su materie riguardanti i servizi della corte dei conti.

     I programmi degli esami sono approvati con decreto del presidente, sentito il consiglio di presidenza.

 

          Art. 45.

     La commissione esaminatrice è nominata, per ogni concorso, con decreto del presidente ed è composta:

     a) per gli esami di ammissione nella carriera di concetto: di un presidente di sezione della corte dei conti che la presiede, di due consiglieri della corte stessa, di un consigliere di cassazione, di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche [4];

     b) per gli esami di ammissione e per quelli di merito distinto e di idoneità nella carriera di revisore: di un consigliere della corte dei conti, presidente, di due primi referendari o referendari della coste stessa, di un funzionario della ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6° e di un professore di matematica o ragioneria d'istituto medio di 2° grado;

     c) per gli esami di ammissione e di promozione nella carriera d'ordine: di un consigliere della corte dei conti, presidente, di un primo referendario e di un referendario della corte stessa.

     Un impiegato designato dal presidente della corte ha le funzioni di segretario.

 

          Art. 46.

     Nei concorsi per la carriera di concetto la commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli.

     Ogni commissario dispone di 10 punti per la valutazione del complesso dei titoli: non potrà partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

 

          Art. 47.

     Per ognuna delle prove scritte, la commissione esaminatrice formula nei locali degli esami tre temi, i quali, scritti su separati fogli, sono chiusi ciascuno in una busta; le buste, sigillate con timbro di ufficio, debbono recare esteriormente, sui lembi di chiusura, le firme dei membri della commissione e del segretario.

     All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema da svolgere.

     Le altre buste, chiuse, debbono essere allegate al verbale degli esami.

 

          Art. 48.

     Per lo svolgimento di ogni tema scritto sono assegnate otto ore, decorse le quali i candidati debbono consegnare i loro lavori alla commissione, anche se non compiuti.

     Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice. Non è permesso neppure tenere appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie, nè carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta munita del timbro di ufficio o della firma di un membro della commissione esaminatrice. I concorrenti possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni, che la commissione esaminatrice stabilisse, con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

     Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

     La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri, o uno di essi ed il segretario, devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

 

          Art. 49.

     Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno lo pone entro una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio con il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

     Al termine di ciascuna prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che, suggellati in presenza del presidente, sono firmati da lui, da uno almeno degli altri membri della commissione e dal segretario.

     I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa vede procedere all'esame degli scritti per ciascuna materia.

     Le buste contenenti i nomi dei candidati debbono essere aperte dopo che tutti i temi siano stati esaminati e giudicati.

 

          Art. 49 bis. [5]

     Al concorso per referendario si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

     Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

 

          Art. 50.

     Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta: la media dei punti assegnati dagli esaminatori esprime il risultato di ciascuna prova.

     Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi. Negli esami di concorso per merito distinto a primo revisore, è ammesso alle prove orali il concorrente che abbia riportato una media non inferiore ad otto decimi nelle prove scritte e che in nessuna abbia ottenuto meno di sette decimi.

     Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dagli esaminatori esprime il risultato della prova stessa.

     Questa non si intende superata se i candidati non ottengano la media di almeno:

     otto decimi negli esami di concorso per merito distinto a primo revisore;

     sette decimi:

     a) negli esami di concorso per aiuto referendario;

     b) negli esami di idoneità per primo revisore;

     c) nell'esame di concorso per archivista;

     sei decimi:

     a) negli esami di concorso per vice-revisore in prova;

     b) negli esami di concorso per alunno d'ordine in prova.

     La somma della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce la votazione definitiva in base alla quale è formata la graduatoria dei vincitori. Per la formulazione della graduatoria nell'esame di concorso per aiuto referendario la votazione conseguita da ciascun concorrente nelle prove scritte e nella orale è sommata con quella ottenuta per i titoli.

     Negli esami di merito distinto per la promozione a primo revisore ed in quelli per la promozione ad archivista la precedenza, a parità di voti, è determinata dal posto nel ruolo di anzianità.

 

          Art. 51.

     Coloro che non siano riusciti vincitori nell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo revisore, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da questo esame e compresi nella graduatoria da formarsi in seguito al primo esame di idoneità al quale essi potrebbero partecipare avendo l'anzianità prescritta dall'art. 33.

     Ai soli effetti della promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbia conseguito meno di sei decimi, e per essere dichiarati idonei debbono ottenere la media di almeno sette decimi nella prova orale.

     La graduatoria dei candidati approvati nell'esame di idoneità e di coloro i quali nell'esame di concorso per merito distinto avessero riportato almeno i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente comma, è determinata dalla somma della votazione definitiva, riportata nell'esame, e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

     Per la valutazione del coefficiente di anzianità si aggiunge alla votazione definitiva riportata nell'esame tante unità quanti sono gli anni di anzianità nel grado decimo, calcolando per anni interi le frazioni superiori a sei mesi.

     Qualora, peraltro, l'anzianità di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore ai venti anni, sarà attribuito al candidato avente la maggiore anzianità di grado il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità di grado degli altri candidati.

 

          Art. 52.

     Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, è redatto giornalmente il verbale, che è sottoscritto dai commissari e dal segretario.

     La commissione, ultimati i propri lavori, trasmette la graduatoria dei candidati che hanno superato gli esami con le rispettive votazioni, accompagnata da una relazione sulle operazioni compiute e dagli atti, al presidente della corte. Questi, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, approva con suo decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale o nel Bollettino ufficiale della presidenza del consiglio, a seconda dei casi indicati nei precedenti articoli 42 e 43, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

     Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi come sopra.

 

Capo VII

DIMISSIONI - DISPENSA DAL SERVIZIO - RIAMMISSIONE - LICENZIAMENTO

 

          Art. 53.

     Le dimissioni dall'ufficio debbono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate.

     Il magistrato o l'impiegato che si sia dimesso è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora sia in corso un procedimento disciplinare.

     E' dichiarato di ufficio dimissionario il magistrato e l'impiegato:

     1° che perda la cittadinanza italiana;

     2° che accetti una missione o un impiego da un governo straniero, senza esserne autorizzato dal governo nazionale;

     3° che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

 

          Art. 54.

     Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, i magistrati o gli impiegati che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, nonché i loro istigatori.

     Tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, può il presidente, sentito il consiglio di presidenza, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio, o proporre la revoca dall'impiego.

     In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, i magistrati o gl'impiegati di cui sopra, sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri di ufficio, mediante decreto presidenziale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte del capo dell'ufficio.

 

          Art. 55.

     I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli sono adottati senza l'intervento del consiglio di amministrazione.

     Qualora, peraltro, si tratti di istigatori che abbiano svolto l'opera di istigazione senza interrompere il servizio, l'accertamento del fatto è demandato al consiglio di amministrazione.

 

          Art. 56.

     Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

 

          Art. 57.

     Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili, anche per il personale in prova.

 

          Art. 58.

     E' dispensato dal servizio il magistrato o l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

     La dispensa può anche essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

     E' dispensato, inoltre, il magistrato o l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, tranne che il presidente, sentito il consiglio di presidenza, ritenga di poterlo proporre per la utilizzazione nell'adempimento delle mansioni del grado immediatamente inferiore. In tal caso spettano al magistrato o all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado in base alla anzianità della nomina al grado stesso.

     E' dispensato, infine, il magistrato o l'impiegato che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo.

     La dispensa è proposta dal presidente, sentito il consiglio di presidenza, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

     Quando la dispensa sia determinata dal motivo indicato nel comma quarto del presente articolo, essa deve essere deliberata, su proposta del presidente della corte al capo del governo, primo ministro segretario di Stato, dal consiglio dei ministri per i magistrati e per gli impiegati di grado superiore all'ottavo.

     Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale sarà, inoltre, fatto cenno, secondo i casi, o della deliberazione del consiglio dei ministri o della proposta del presidente.

     Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie del magistrato o dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

 

          Art. 59.

     Al magistrato o all'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

     Quando la proposta di dispensa è determinata da uno dei motivi previsti dal primo e terzo comma del precedente articolo, il magistrato o l'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 60.

     Il magistrato o l'impiegato, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 54, e il magistrato o l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previo parere del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio di presidenza.

     Il magistrato o l'impiegato riammesso è collocato nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.

     Non può essere riammesso il magistrato o l'impiegato dispensato o comunque esonerato dal servizio in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale.

 

          Art. 61.

     Colui che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, è, dopo i necessari accertamenti, licenziato su proposta del presidente, sentito il consiglio di presidenza, e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

     Non è necessario, al riguardo, il parere della commissione di disciplina, nè quello del consiglio di amministrazione.

     Il licenziamento è disposto con decreto reale, se trattasi di magistrato, e con decreto del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, se trattasi di impiegato. Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

     Il magistrato o l'impiegato, licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo non ha diritto a pensione o indennità alcuna, nè può concorrere ad alcun altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

 

Parte II

Disciplina - Sanzioni disciplinari

Commissione di disciplina e procedimento disciplinare

 

          Art. 62.

     Sono applicabili, per quanto riguarda la disciplina, le disposizioni dei capi VIII e IX del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 63.

     Quando la gravità dei fatti lo esiga, il presidente può decretare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

     Il magistrato o l'impiegato sottoposti a giudizio per delitto possono essere sospesi dal grado con privazione dello stipendio; devono essere immediatamente sospesi quando sia stato emesso contro di loro mandato di cattura.

     Nei casi di cui ai due precedenti commi, il presidente provvede con suo decreto senza intervento della commissione di disciplina.

     I provvedimenti emessi dal presidente sono definitivi.

 

          Art. 64.

     La commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del presidente, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta: di un presidente di sezione, di due consiglieri, di un primo referendario e di un referendario, membri, e di un consigliere, di un primo referendario e di un referendario, supplenti.

     In luogo del presidente di sezione può essere nominato un altro consigliere.

     In mancanza del presidente di sezione funziona da presidente il consigliere più anziano.

     Un impiegato della corte di grado non inferiore a quello di aiuto referendario, designato dal presidente della corte stessa, funziona da segretario.

     Nel caso che si debba procedere a carico di un primo referendario, parteciperà alle adunanze, in luogo del referendario, il consigliere od il primo referendario supplente.

     Tutti i componenti la commissione possono essere confermati.

 

          Art. 65.

     In caso di infrazione disciplinare, il capo di ufficio ha l'obbligo di riferirne al segretario generale, trasmettendo gli atti e comunicando il risultato degli accertamenti che è tenuto ad eseguire con diligenza e sollecitudine.

     Il segretario generale, in seguito alla anzidetta comunicazione, o altrimenti venuto a conoscenza dei fatti, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti, ne riferisce al presidente, il quale, ove giudichi che il magistrato o l'impiegato sia passibile di sanzione disciplinare, per l'applicazione della quale non sia prescritta la proposta della commissione di disciplina, provvede senz'altro con suo decreto, dopo aver sentito le giustificazioni che il magistrato o l'impiegato potrà dare nel termine che il presidente riterrà di fissare.

     Nei casi, invece, pei quali il presidente ritenga che la punizione non possa essere inflitta senza proposta della commissione di disciplina, ordina la contestazione degli addebiti al magistrato od all'impiegato, con la procedura di cui agli articoli seguenti.

     Il segretario generale, ai fini della istruttoria di sua competenza, può sentire, senza giuramento, testimoni o periti, compresi quelli designati dal magistrato o dall'impiegato; invitare questo ad esporre quanto reputi opportuno nel proprio interesse, e può inoltre avvalersi della cooperazione delle autorità politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi e periti.

 

          Art. 66.

     Le contestazioni di cui al precedente articolo sono fatte dal segretario generale con nota che è consegnata dal capo dell'ufficio all'impiegato o dal segretario generale al magistrato.

     Il magistrato e l'impiegato devono rilasciare dichiarazione di ricevuta, datata e sottoscritta. Qualora si rifiutino di ricevere la nota o di rilasciarne ricevuta, il capo dell'ufficio o il segretario generale redigono apposito verbale. Tanto la dichiarazione di ricevuta, quanto il verbale, debbono dal capo di ufficio essere trasmessi immediatamente al segretario generale.

     Ove la consegna non sia possibile, perchè il magistrato o l'impiegato sia assente dall'ufficio, la nota anzidetta gli viene rinviata per posta in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno.

     Qualora non si conosca la dimora del magistrato o dell'impiegato, la nota di contestazione è pubblicata in sunto nella Gazzetta ufficiale.

 

          Art. 67.

     Il magistrato e l'impiegato possono presentare le loro difese entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di ricevuta, o del verbale, o della ricevuta di ritorno, o della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, di cui all'articolo precedente.

     Il presidente, con ordinanza motivata, può prorogare od abbreviare il suddetto termine.

     E' in facoltà del magistrato e dell'impiegato rinunciare al termine, purché lo dichiarino espressamente per iscritto.

 

          Art. 68.

     Completata l'istruttoria, il segretario generale ne riferisce i risultati al presidente. Questi, ove ritenga che il magistrato o l'impiegato sia passibile, per la mancanza commessa, di una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ne ordina il deferimento alla commissione di disciplina, cui trasmette gli atti. In caso contrario provvede secondo la sua competenza.

 

          Art. 69.

     La commissione di disciplina, esaminati gli atti, richiede, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, da eseguirsi dal segretario generale, ovvero fissa senz'altro il giorno per la discussione orale.

     Il segretario della commissione comunica al segretario generale e all'interessato il giorno fissato per la discussione.

     Qualora la comunicazione all'interessato non sia possibile a causa della sua assenza dall'ufficio, sarà ad essa provveduto con le forme previste dagli ultimi due commi dell'art. 66.

 

          Art. 70.

     La discussione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la relativa comunicazione. Ove egli non risieda in Roma, il primo termine è di quindici giorni.

     Il segretario generale o un suo delegato interviene all'adunanza quale relatore.

     L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

 

          Art. 71.

     Chiusa la discussione orale e ritiratisi il segretario generale e l'interessato, la commissione procede alle proprie risoluzioni.

     Qualora siano fatte più proposte, il presidente mette in votazione la meno favorevole e successivamente le altre, se la precedente non abbia riportato la maggioranza dei voti.

     Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianità dei componenti la commissione.

     La commissione, ove ritenga che il magistrato o l'impiegato sia passibile di una punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, può proporre che sia inflitta la riduzione dello stipendio o la censura.

     Del procedimento, svolto dalla commissione di disciplina e della sua proposta motivata, è redatto apposito verbale formato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale con gli atti del procedimento è trasmesso al segretario generale per gli ulteriori provvedimenti; copia del verbale stesso è allegata al fascicolo personale del magistrato o dell'impiegato.

 

          Art. 72.

     La censura e la riduzione dello stipendio, nonché la sospensione dal grado e dallo stipendio sono inflitte con decreto del presidente.

     I provvedimenti di revoca e di destituzione sono adottati, su proposta del presidente della corte, con decreto reale a relazione del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, ove trattisi di magistrati e con decreto del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, per gli altri impiegati.

 

          Art. 73.

     I provvedimenti di cui agli articoli 78 e 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti la riapertura del procedimento disciplinare e la cessazione degli effetti delle punizioni nei riguardi delle qualifiche, sono adottati dal presidente, su relazione del segretario generale, sentiti, nel caso dell'art. 80, il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina.

 

          Art. 74.

     Entro cinque giorni dalla loro data i provvedimenti disciplinari devono essere comunicati all'interessato nelle forme di cui all'art. 66.

 

Parte III

ASPETTATIVE - DISPONIBILITA' - CONGEDI

 

          Art. 75.

     Alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi sono applicabili le norme contenute negli articoli 81 e 95 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

Parte IV

DISPOSIZIONI SPECIALI E VARIE

 

Capo I

INCOMPATIBILITA' - CUMULO DEGLI IMPIEGHI

COMANDO DI MAGISTRATI E DI IMPIEGATI PRESSO ALTRI UFFICI

ED ALTRE AMMINISTRAZIONI

 

          Art. 76.

     Per quanto riguarda la incompatibilità e il cumulo degli impieghi sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 97, 98, 99 e 100 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     Il magistrato e l'impiegato, ai quali sia conferita la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco o altra consimile, in società non costituite a fine di lucro, non potranno accettarla se non previa autorizzazione del presidente della corte. Questi provvede sulla domanda, sentito il consiglio di presidenza.

     L'autorizzazione sarà revocata, qualora si venga in seguito a constatare che si tratti di società a scopo di lucro.

     Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 96 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, rispettivamente il giudizio e l'autorizzazione sono date dal presidente, sentito il consiglio di presidenza.

 

          Art. 77.

     I capi di ufficio debbono, sotto la loro responsabilità, denunciare, per gli impiegati da essi dipendenti, i casi di incompatibilità che siano a loro conoscenza.

 

          Art. 78.

     Relativamente ai comandi è applicabile l'art. 101 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     Nei casi di comando previsti dal secondo comma del predetto articolo, il comando stesso non potrà essere disposto senza il preventivo assenso del presidente.

 

Capo II

TITOLO UFFICIALE - RESIDENZA - ORARIO DI UFFICIO

 

          Art. 79.

     Il magistrato e l'impiegato sono autorizzati a usare il titolo ufficiale e hanno diritto di essere nominati con esso, tanto nei rapporti di servizio quanto nelle pubblicazioni ufficiali.

     Il titolo ufficiale del magistrato e dell'impiegato è quello conferito loro all'atto dell'assunzione in servizio o in occasione dell'ultima promozione, ovvero in seguito a nomina derivante da mutamento di ruolo o di posizione di servizio.

     All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al magistrato ed all'impiegato il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore.

     I magistrati e gli impiegati che cessino dal servizio, tranne che per provvedimenti disciplinari, hanno diritto di continuare ad usare del titolo ufficiale che avevano al termine del loro servizio, ovvero usare del titolo onorifico loro conferito.

 

          Art. 80.

     Il magistrato e l'impiegato, concorrendo speciali circostanze, possono chiedere di essere autorizzati a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano il loro ufficio: sulla domanda provvede il presidente.

     Essi, quando siano in congedo, debbono notificare al segretario generale il recapito cui far pervenire nella via più breve comunicazione di servizio.

 

          Art. 81.

     L'orario giornaliero degli uffici della corte è di sette ore, ed è diviso in due periodi, con l'intervallo, tra l'uno e l'altro, di almeno due ore, salve le esigenze dei servizi per la giurisdizione contenziosa.

     Con ordinanza presidenziale, sentito il consiglio di presidenza, sono determinate le ore in cui ha principio ed in cui termina l'orario predetto.

     Quando la necessità di servizio lo richieda, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

     Per i giorni festivi è stabilito un turno di servizio con orario limitato.

     Negli uffici esterni della corte gli impiegati osservano l'orario delle amministrazioni presso le quali gli uffici stessi sono istituiti.

 

          Art. 82.

     Gli impiegati durante l'orario non possono allontanarsi dall'ufficio se non per giustificato motivo ed avendone ottenuto il permesso dal rispettivo capo di ufficio. Questi deve settimanalmente dare comunicazione al segretario generale dei permessi accordati agli impiegati, nonché delle loro assenze senza preventivo permesso, anche se posteriormente giustificate.

     Gli impiegati non possono ricevere per alcuna ragione persone estranee alla corte senza l'autorizzazione dei rispettivi capi di ufficio.

     I primi referendari ed i referendari debbono avvertire, a seconda della loro rispettiva assegnazione, il presidente di sezione o il consigliere delegato al controllo o il procuratore generale e per iscritto, il segretario generale delle loro assenze dall'ufficio, quando non siano determinate da motivi di servizio o di pubblico incarico.

 

          Art. 83.

     Il segretario generale deve invigilare sulla osservanza dell'orario e tenerne informato il presidente.

     I capi di ufficio debbono segnalare al segretario generale, per gli opportuni provvedimenti, le inosservanze dell'orario da parte degli impiegati dipendenti.

 

Capo III

PERSONALE DA ASSUMERE A CONTRATTO

 

          Art. 84.

     Il personale a contratto, di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1933, n. 255, viene assunto con decreto del presidente della corte tra coloro che abbiano prodotti documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 3 del presente regolamento e la licenza di scuola media inferiore, od altro titolo che a questa venga ritenuto equipollente, superato una apposita prova pratica.

     Per le preferenze dell'assunzione, a parità di altri requisiti, si applicano le norme generali vigenti in materia.

 

          Art. 85.

     La durata del contratto d'impiego non può superare il limite di due anni.

     E' in facoltà insindacabile del presidente, tenuto conto della capacità, del rendimento e della condotta, di rinnovare il contratto per successivi periodi biennali.

     Al personale che non dovrà essere confermato verrà dato preavviso un mese prima della scadenza del contratto.

 

          Art. 86.

     Il contratto può sempre essere rescisso prima della scadenza con provvedimento insindacabile del presidente:

     1° per scarso rendimento o per inadeguata capacità alle mansioni assegnate;

     2° per volontario abbandono del servizio;

     3° per licenziamento per esigenze di servizio o ai sensi degli ultimi commi degli articoli 89 e 90, con preavviso, nel primo caso, di un mese.

     In caso di cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa, nessun indennizzo è dovuto al personale a contratto.

 

          Art. 87.

     Il personale a contratto sarà assicurato presso uno degli istituti nazionali di assicurazione, a scelta del presidente, sulla base di un contributo da versarsi all'istituto prescelto in ragione del 12 per cento sulla retribuzione al lordo.

     Il contributo stesso sarà corrisposto in ragione dell'8 per cento dalla amministrazione e del 4 per cento dal personale mediante ritenuta sulla retribuzione.

 

          Art. 88.

     All'atto dell'assunzione, il personale a contratto deve dare, in presenza di due testimoni avanti al segretario generale, solenne promessa di fedeltà, diligenza e segretezza con la formula di cui all'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 89.

     Al personale a contratto può essere concesso un congedo annuale con diritto a retribuzione, che non superi i trenta giorni.

     In caso di assenza per malattia debitamente accertata, il personale stesso conserva la retribuzione sino al limite massimo di venti giorni nell'anno.

     Qualora le assenze per qualsiasi causa superino complessivamente i 90 giorni nell'anno, il personale a contratto sarà licenziato.

 

          Art. 90.

     Per lievi mancanze in servizio, il personale a contratto può essere ammonito per iscritto o punito con la riduzione degli assegni in misura non superiore al quinto e per la durata massima di due mesi. L'ammonizione e la punizione sono inflitte dal presidente.

     Per le mancanze più gravi, per difetto di rettitudine o per cattiva condotta morale o politica, il personale stesso è, invece, licenziato.

 

Parte V

PERSONALE SUBALTERNO

 

          Art. 91.

     I provvedimenti di nomina e promozione del personale subalterno sono adottati dal presidente, previo parere del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 92.

     Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli inservienti sono nominati tra coloro che abbiano prodotto i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 3 del presente regolamento, abbiano dato prova di saper leggere e scrivere e, quanto all'età, soddisfino alle condizioni prescritte dall'art. 4 per il personale d'ordine.

     Per le preferenze nell'assunzione, a parità di altri requisiti, si applicano le norme generali vigenti in materia.

     Le nomine al grado iniziale di inserviente debbono essere precedute da un periodo di prova di sei mesi, durante il quale saranno corrisposti gli emolumenti mensili stabiliti per gli inservienti in prova delle amministrazioni centrali dello Stato.

     Il detto periodo di prova può essere prorogato per sei mesi con perdita del turno di anzianità. Gli inservienti non riconosciuti idonei sono licenziati. Così la proroga come il licenziamento sono disposti con decreto del presidente, sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 93.

     Salvi i diritti riservati dalle disposizioni in vigore agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonché ai sottufficiali della regia marina, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza o delle milizie speciali cui tali diritti siano stati estesi, le promozioni ad usciere e quelle ad usciere capo o commesso sono conferite, in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e degli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, agli agenti subalterni del grado immediatamente inferiore che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, assegnandosi successivamente un posto per merito comparativo e due per anzianità congiunta al merito.

     Le promozioni a primo commesso sono conferite per merito comparativo ai commessi ed agli uscieri capi.

 

          Art. 94.

     Il consiglio di amministrazione per il personale subalterno si compone del segretario generale, che lo presiede, di un primo referendario e di un referendario, membri, e di un primo referendario ed un referendario supplenti.

     Un impiegato di grado non inferiore al nono, designato dal presidente, ha le funzioni di segretario.

     Il presidente designa annualmente i primi referendari ed i referendari che dovranno far parte del consiglio di amministrazione. I membri possono essere confermati.

 

          Art. 95.

     Alla sorveglianza e alla disciplina del personale subalterno provvede il segretario generale, direttamente o mediante un impiegato da lui designato.

     Le note di qualifica al personale predetto sono attribuite dal segretario generale, inteso, qualora sia stato delegato, l'incaricato della sorveglianza e della disciplina.

 

          Art. 96.

     Le sanzioni disciplinari previste per gli impiegati sono adottate, nei riguardi del personale subalterno, con decreto del presidente e con le forme stabilite dal presente regolamento.

     Al detto personale può inoltre essere inflitta la multa ai termini dell'articolo 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con provvedimento del segretario generale.

 

          Art. 97.

     Sono estese al personale subalterno, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente regolamento per gli impiegati.

     Per quanto riguarda la divisa e l'alloggio sono applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 98.

     Con decreto del presidente saranno emanate le istruzioni di servizio per il personale subalterno.

 

Parte VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

          Art. 99.

     Tutti i provvedimenti di carriera, nonché quelli disciplinari o comunque concernenti il rapporto d'impiego, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri, e dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per l'eventuale ricorso alla corte in sezioni riunite, salvo che per lo stesso oggetto vi sia stata altra precedente comunicazione, nel quale caso il termine decorre dalla data della comunicazione stessa.

 

          Art. 100.

     Gli aumenti periodici di stipendio sono resi esecutivi con foglio d'ordine, firmato dal segretario generale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri.

 

          Art. 101.

     Sono applicabili al personale della corte le disposizioni degli articoli 107 e 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 7 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

 

          Art. 102.

     Al personale della corte sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex-combattenti, agli orfani ed ai congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonché a coloro che abbiano prestato servizio in colonia o in località equiparate.

 

          Art. 103.

     Per l'impiegato incaricato delle funzioni di consegnatario di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e per gli altri impiegati addetti all'ufficio del consegnatario medesimo, le note di qualifica sono compilate, e le promozioni di grado in base a scrutinio sono conferite, tenuto presente il particolareggiato rapporto informativo del provveditore generale dello Stato.

     Qualora uno degli stessi impiegati sia sottoposto a procedimento disciplinare, la commissione di disciplina deve sentire il provveditore generale dello Stato prima di prendere le sue deliberazioni.

 

          Art. 104.

     Le disposizioni dell'art. 78 del presente regolamento non si applicano agli impiegati o agenti subalterni addetti ai servizi dipendenti dal ministero delle finanze, direzione generale per le pensioni di guerra.

 

          Art. 105.

     Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili al personale compreso nei gradi dal 5° al 13°, al personale a contratto e al personale subalterno.

 

          Art. 106.

     Le promozioni nel ruolo transitorio di revisione saranno conferite con le stesse norme prescritte dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale di gruppo C dei ruoli ordinari.

 

          Art. 107.

     Le norme del presente regolamento avranno vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

 

Moduli

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

[2] Il rapporto informativo di cui al presente articolo è stato abolito dall'art. 11 della L. 13 aprile 1988, n. 117.

[3] Lettera così modificata dall'art. unico del D.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 640.

[4] Lettera così modificata dall'art. 12 della L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

[5] Articolo inserito dall'art. unico della L. 22 aprile 1985, n. 152.