§ 7.3.107 – Regolamento 8 marzo 2001, n. 466.
Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:08/03/2001
Numero:466


Sommario
Art. 1.      1. I prodotti alimentari indicati all'allegato I, al momento dell'immissione in commercio non devono presentare tenori di contaminanti maggiori di quelli specificati nell'allegato stesso.
Art. 2.      1. Nel caso di prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 4, paragrafo 1, che siano essiccati, diluiti, lavorati o composti da più di un ingrediente, il tenore massimo applicabile sarà [...]
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 4.      1. Il tenore massimo di aflatossina applicabile ai prodotti, secondo quanto indicato ai punti 2.1.1.1 e 2.1.2.1 dell'allegato, si applicherà anche ai prodotti lavorati nel caso in cui non siano [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      1. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri per accertarsi della conformità ai tenori massimi specificati nella parte 1 dell'allegato I, delle relazioni riguardanti [...]
Art. 6.      Il regolamento (CE) n. 194/97 è abrogato a decorrere dal 5 aprile 2002.
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 7.3.107 – Regolamento 8 marzo 2001, n. 466.

Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 16 marzo 2001, n. L 77).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     dopo consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF),

     considerando quanto segue:

     (1) Il suddetto regolamento prevede che, per tutelare la salute pubblica, debbano essere stabiliti tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. I valori massimi di tali tenori devono essere adottati sotto forma di un elenco comunitario non esaustivo in cui possono essere indicati i valori massimi per lo stesso contaminante a seconda dei diversi prodotti alimentari. Può essere fatto riferimento ai metodi di campionamento e di analisi da applicare.

     (2) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999, è stato sostanzialmente emendato più volte. Poiché dovranno essere apportate ulteriori modifiche, sarebbe opportuno rielaborare il testo ai fini di una maggiore chiarezza.

     (3) Ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore di contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico. La presenza di contaminanti deve essere ulteriormente ridotta ove possibile mediante prassi agricole e di produzione corrette, in modo da ottenere un livello più elevato di tutela della salute, in particolare per i gruppi più sensibili della popolazione.

     (4) Date le disparità esistenti fra i regimi giuridici degli Stati membri relativamente ai tenori massimi per i contaminanti in alcuni prodotti alimentari e le distorsioni della concorrenza che possono conseguirne, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esistenza di un mercato unico.

     (5) Gli Stati membri devono adottare adeguate misure di controllo della presenza di contaminanti nei prodotti alimentari.

     (6) Attualmente la legislazione comunitaria non definisce livelli massimi di contaminanti presenti nei prodotti alimentari destinati a lattanti e negli alimenti di proseguimento cui si riferisce la direttiva 91/321/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE e dalla direttiva 96/5/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/39/CE. Dopo consultazione del comitato SCF, sarebbe opportuno definire livelli massimi per i prodotti alimentari in questione quanto prima possibile. Nel frattempo i livelli definiti nel regolamento si applicano anche ai prodotti alimentari in questione nella misura in cui non sono stati definiti livelli più rigorosi nella legislazione nazionale.

     (7) Gli ingredienti alimentari utilizzati nella produzione degli alimenti composti dovrebbero conformarsi alle disposizioni relative al tenore massimo definito nel presente regolamento prima di essere aggiunti all'alimento composto, in modo da evitare che vengano diluiti.

     (8) Gli ortaggi sono la fonte principale di assunzione di nitrati per l'uomo. Il Comitato SCF nel parere espresso il 22 settembre 1995 ha dichiarato che l'assunzione totale di nitrati è generalmente ben al di sotto del livello quotidiano tollerabile. Raccomanda tuttavia di proseguire negli sforzi per ridurre l'esposizione ai nitrati attraverso gli alimenti e l'acqua, poiché i nitrati possono essere trasformati in nitriti e nitrosammine e raccomanda vivamente che vengano adottate buone prassi agricole per garantire che il tenore di nitrati sia il più ridotto possibile. Il comitato SCF ha sottolineato che la preoccupazione relativa alla presenza di nitrati non dovrebbe scoraggiare dal consumo di ortaggi, poiché le verdure hanno una funzione nutritiva essenziale e svolgono un ruolo importante nella protezione della salute.

     (9) Misure specifiche destinate a permettere di controllare meglio le fonti dell'assunzione di nitrati, assieme a codici di corrette prassi agricole, potrebbero favorire la riduzione del tenore di nitrati nelle verdure. Tuttavia anche le condizioni climatiche influenzano il tenore di nitrati in talune verdure ed è quindi opportuno definire per le verdure tenori massimi diversi di nitrati a seconda della stagione. Peraltro le condizioni climatiche variano notevolmente nelle varie zone della Comunità e occorre inoltre consentire agli Stati membri di autorizzare provvisoriamente l'immissione in circolazione di lattughe e spinaci prodotti e destinati ad essere consumati nel proprio territorio, contenenti nitrati in tenori superiori a quelli definiti ai punti 1.1 e 1.3 dell'allegato I, purché le quantità presenti siano accettabili dal punto di vista della salute pubblica.

     (10) I produttori di lattughe e spinaci stabiliti negli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione di cui sopra dovranno modificare gradualmente i loro metodi di coltivazione applicando le corrette prassi agricole raccomandate a livello nazionale, in modo che vengano rispettati, al termine di un periodo transitorio, i tenori massimi previsti a livello comunitario. É auspicabile giungere il più rapidamente possibile a livelli comuni.

     (11) Sarà opportuno riesaminare ed eventualmente ridurre i tenori fissati per lattughe e spinaci prima del 1° gennaio 2002. Questa revisione sarà basata sul controllo effettuato dagli Stati membri e sull'applicazione di codici di corrette prassi agricole, in modo da definire il tenore massimo al livello più basso ragionevolmente possibile.

     (12) La sorveglianza e l'applicazione di corrette prassi agricole devono essere effettuate utilizzando strumenti proporzionati all'obiettivo ricercato, ai risultati ottenuti con la sorveglianza e, in particolare, alla luce dei rischi e dell'esperienza acquisita. L'applicazione di codici di corrette prassi agricole in alcuni Stati membri sarà strettamente sorvegliata, pertanto è opportuno che gli Stati membri comunichino annualmente i risultati della loro attività di sorveglianza, riferiscano sui provvedimenti adottati e i progressi compiuti per quanto riguarda l'applicazione dei codici di corrette prassi agricole per ridurre i tenori di nitrati. Inoltre è opportuno procedere annualmente a uno scambio di opinioni con gli Stati membri in merito alle comunicazioni in questione.

     (13) Per quanto riguarda le lattughe coltivate in campo aperto sono stabiliti valori inferiori a quelli relativi alle lattughe coltivate in serra e che, allo scopo di consentire controlli efficaci, i valori stabiliti per la lattuga coltivata in campo aperto devono essere applicati, in mancanza di etichettatura precisa, anche per le lattughe coltivate in serra.

     (14) Le aflatossine sono micotossine prodotte da talune specie di Aspergillus che si sviluppano in condizioni di temperatura e umidità elevate e sono sostanze genotossiche, cancerogene e possono essere presenti in un gran numero di alimenti e per questo tipo di sostanze non esiste alcuna soglia al di sotto della quale non si riscontrino effetti negativi. Pertanto non si può fissare una dose giornaliera tollerabile e, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché dei progressi compiuti nelle pratiche di produzione e stoccaggio, non è possibile impedire lo sviluppo delle suddette muffe ed eliminare quindi completamente la presenza di aflatossine nelle derrate alimentari. Peraltro i limiti per le aflatossine vanno fissati al livello più basso possibile.

     (15) Gli sforzi intesi a migliorare le condizioni di produzione, di raccolta e di stoccaggio per diminuire lo sviluppo delle muffe vanno incoraggiati. Il gruppo delle aflatossine comprende diverse sostanze, con diverse tossicità e frequenza nelle derrate alimentari e, fra di esse, l'aflatossina B1 è di gran lunga la più tossica. Pertanto per ragioni di sicurezza è necessario limitare contemporaneamente nelle derrate alimentari il contenuto globale di aflatossine (forme B1, B2, G1 e G2) e quello della sola aflatossina B1. L'aflatossina M1 è un metabolita dell'aflatossina B1 e può essere presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari derivanti da animali che hanno consumato mangimi contaminati e sebbene l'aflatossina M1, dal punto di vista dell'azione cancerogeno-genotossica, sia considerata meno pericolosa dell'aflatossina B1, è imperativo evitarne la presenza nel latte e nei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano e particolarmente all'alimentazione della prima infanzia.

     (16) È stato riconosciuto che, con appropriati metodi di cernita o altri trattamenti fisici, è possibile abbassare il contenuto di aflatossine delle arachidi, della frutta a guscio e della frutta secca e per ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio è necessario permettere che questi prodotti contengano quantità più elevate di aflatossine se non sono destinati al consumo umano diretto o all'utilizzazione quali ingredienti per la produzione di derrate alimentari. In questi casi i livelli di aflatossine sono stati fissati tenendo conto anche delle attuali possibilità di applicare i suddetti metodi e trattamenti fisici alle arachidi, alla frutta a guscio e alla frutta secca, nonché della necessità di rispettare, dopo il trattamento, i tenori massimi fissati per questi prodotti destinati al consumo umano diretto o all'utilizzazione quali ingredienti per la produzione di derrate alimentari. Nel caso dei cereali, non va escluso che metodi di cernita o altri trattamenti fisici possano ridurre il grado di contaminazione da aflatossine e per verificarne l'efficacia reale e, se del caso, fissare limiti massimi specifici per i cereali non destinati al consumo diretto, è previsto che, per un periodo limitato, i tenori massimi previsti nell'allegato I siano applicati esclusivamente ai cereali e ai derivati della loro trasformazione destinati al consumo diretto o all'utilizzazione come ingredienti per la produzione di derrate alimentari. In mancanza di elementi tali da giustificare la definizione di un tenore massimo specifico per i cereali non sottoposti a trasformazione, allo scadere di un termine stabilito, il limite massimo previsto per i cereali e i derivati della loro trasformazione destinati al consumo umano diretto o all'utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari si applicherà anche ai cereali non sottoposti a trasformazione.

     (17) Per consentire un controllo efficace del rispetto dei limiti fissati per ciascuno dei prodotti in questione, è necessario conoscere la destinazione esatta dei prodotti attraverso un'adeguata etichettatura. I prodotti contenenti aflatossine in quantità superiore ai massimi stabiliti non devono essere messi in circolazione, sia in quanto tali, che miscelati con prodotti conformi o utilizzati come ingredienti di derrate alimentari. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 315/93, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali relative al tenore massimo di aflatossine in talune derrate alimentari qualora nessuna disposizione comunitaria sia stata adottata in proposito.

     (18) L'assorbimento di piombo può costituire un grave rischio sanitario, può ostacolare lo sviluppo del processo cognitivo e delle prestazioni intellettuali nei bambini, nonché aumentare la pressione sanguigna e le patologie cardiovascolari negli adulti. Nel corso dell'ultimo decennio il tenore di piombo negli alimenti è diminuito notevolmente a causa della presa di coscienza dei problemi sanitari ad esso collegati, degli sforzi compiuti alla fonte per ridurre le emissioni di piombo e dei progressi compiuti a livello qualitativo delle analisi chimiche. Il comitato SCF ha dichiarato, nel parere del 19 giugno 1992, che il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari non desta preoccupazione, tuttavia è opportuno proseguire nell'azione a lungo termine allo scopo di ridurre ulteriormente il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari e pertanto il tenore massimo dovrebbe quanto più basso possibile.

     (19) Il cadmio può essere accumulato nel corpo umano e comportare disfunzioni renali, danni a carico dello scheletro e carenze dell'apparato riproduttore, peraltro non è possibile escludere un'eventuale azione cancerogena. Il comitato SCF ha raccomandato, nel parere del 2 giugno 1995, di intensificare gli sforzi per ridurre l'esposizione alimentare al cadmio, dal momento che i prodotti alimentari sono la fonte principale dell'assunzione umana di cadmio e pertanto il tenore massimo di cadmio dovrebbe essere quanto più basso possibile.

     (20) Il metilmercurio può comportare alterazioni nel normale sviluppo cerebrale dei bambini e a un livello più elevato può causare alterazioni neurologiche negli adulti. Il mercurio contamina per lo più il pesce e i prodotti della pesca e per tutelare la salute pubblica i livelli massimi del tenore di mercurio nei prodotti della pesca sono fissati nella decisione 93/351/CEE della Commissione. Per motivi di trasparenza i relativi provvedimenti che figurano nella decisione dovranno essere trasposti e aggiornati nel presente regolamento. I livelli dovrebbero essere quanto più bassi possibile, prendendo in considerazione il fatto che per motivi fisiologici alcune specie presentano concentrazioni più elevate di mercurio nei loro tessuti, rispetto ad altre specie.

     (21) Il 3-monocloropropandiolo-1,2 (3-MCPD) viene creato nel corso della lavorazione di alimenti, in determinate condizioni e, in particolare, può essere prodotto nel corso della fabbricazione di un esaltatore di sapidità, "proteina vegetale idrolizzata", fabbricata con il metodo dell'idrolisi acida (acid-HVP). Adattando i processi di produzione è stato possibile ottenere nel corso degli ultimi anni una notevole diminuzione della presenza di 3-MCPD nei prodotti summenzionati. Recentemente diversi Stati membri hanno individuato livelli elevati di 3-MCPD in taluni campioni di salsa di soia. Per applicare prassi corrette di fabbricazione e tutelare la salute dei consumatori occorre stabilire livelli massimi di 3-MPCD. Il Comitato SCF ha dichiarato, nel parere del 16 dicembre 1994, confermato il 12 giugno 1997, che il 3-MCPD deve essere considerato sostanza genotossica cancerogena e che i residui di 3-MCPD nei prodotti alimentari non risultano individuabili. Recenti studi tossicologici indicano che la sostanza agisce in vivo come sostanza cancerogena non genotossica.

     (22) I livelli massimi di 3-MCPD di cui all'allegato I si basano sul parere dell'SCF. L'SCF rivaluterà la tossicità di 3-MPCD alla luce dei nuovi ritrovati. L'adeguatezza dei livelli massimi dovrebbe essere riesaminata non appena sarà disponibile un nuovo parere del comitato SCF. Si chiede agli Stati membri di esaminare altri prodotti alimentari suscettibili di contenere 3-MCPD al fine di esaminare l'eventualità di definire livelli massimi di tenore per altri prodotti alimentari.

     (23) Ogni tenore massimo fissato a livello comunitario dovrà essere riesaminato regolarmente sulla base dei progressi compiuti in campo scientifico e tecnico e dei miglioramenti delle prassi di fabbricazione e delle prassi agricole in modo da ottenere una regolare riduzione dei livelli.

     (24) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. I prodotti alimentari indicati all'allegato I, al momento dell'immissione in commercio non devono presentare tenori di contaminanti maggiori di quelli specificati nell'allegato stesso.

     1 bis. In deroga al paragrafo 1, la Finlandia e la Svezia sono autorizzate, per un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2011, a immettere sul mercato nazionale salmone (Salmo salar), aringhe (Clupea harengus), lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis), trote (Salmo trutta), salmerino (Salvelinus spp.) e uova di coregone bianco (Coregonus albula) provenienti dalla regione baltica, destinati al consumo nel loro territorio, con livelli di diossina e/o livelli della somma di diossine e PCB diossina-simili superiori a quelli stabiliti al punto 5.2 della parte 5 dell’allegato I, a condizione che ci sia un sistema che assicuri che i consumatori siano pienamente informati sulle raccomandazioni alimentari riguardo alle restrizioni al consumo di queste specie ittiche della regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili per evitare rischi potenziali per la salute.

     La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati del loro monitoraggio dei tenori di diossine e PCB diossina-simili nel pesce della regione baltica dell’anno precedente e riferiscono sulle misure adottate per ridurre l’esposizione umana alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nel pesce della regione baltica. La Finlandia e la Svezia continuano ad applicare le misure necessarie per garantire che il pesce e i prodotti ittici non conformi al punto 5.2 della parte 5 dell’allegato I non siano commercializzati in altri Stati membri. [1]

     1 ter. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare l'Estonia, per un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2006, a immettere sul mercato pesce, proveniente dalla regione baltica, destinato al consumo nel suo territorio, con livelli di diossina superiori a quelli stabiliti al punto 5.2 della parte 5 dell'allegato I. Detta deroga è concessa secondo la procedura stabilita dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari. A tal fine l'Estonia dimostra che le condizioni applicabili alla Finlandia e alla Svezia, di cui al paragrafo 1 bis, sono soddisfatte e che l'esposizione umana alla diossina in Estonia non è superiore al livello medio più elevato in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

     Qualora sia concessa all'Estonia una siffatta deroga, ogni sua futura applicazione sarà considerata nell'ambito del riesame della parte 5 dell'allegato I previsto all'articolo 5, paragrafo 3.

     Fatti salvi i commi precedenti, l'Estonia adotta le misure necessarie per garantire che il pesce o i prodotti ittici non conformi al punto 5.2 della Parte 5 dell'allegato I non siano immessi sui mercati di altri Stati membri. [2]

     2. I livelli massimi di cui all’allegato I si applicano alla parte commestibile degli alimenti in questione, salvo disposizioni contrarie nell’allegato stesso. [3]

     3. I metodi da applicare per l'analisi e il campionamento sono quelli indicati nell'allegato I.

 

     Art. 2.

     1. Nel caso di prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 4, paragrafo 1, che siano essiccati, diluiti, lavorati o composti da più di un ingrediente, il tenore massimo applicabile sarà quello indicato all'allegato I, tenendo presente rispettivamente:

     a) le modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla procedura di essiccamento o dalla diluizione;

     b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla lavorazione,

     c) le relative proporzioni degli ingredienti del prodotto, nonché

     d) il limite analitico della quantificazione.

     La prima lettera si applicherà nel caso in cui non siano specificati livelli massimi per i prodotti essiccati, diluiti, lavorati o composti.

     2. I livelli massimi indicati all'allegato I si applicano anche ai prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia che rientrano nella sfera d'applicazione della direttiva 91/ 321/CEE e della direttiva 96/5/CE, tenendo presente rispettivamente le modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione, diluizione o lavorazione e le relative proporzioni degli ingredienti nel prodotto. Tali livelli massimi non si applicano nel caso in cui siano stati fissati a livello comunitario limiti massimi di contaminanti per specifici prodotti alimentari oppure nel caso in cui, in assenza di limiti massimi comunitari, siano stati fissati livelli massimi più bassi dalla legislazione nazionale per i prodotti alimentari specifici [4].

     3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3, è vietato:

     a) utilizzare prodotti non conformi ai tenori massimi fissati nell'allegato I come ingredienti per la produzione di alimenti composti o altri prodotti alimentari;

     b) aggiungere a prodotti conformi ai tenori massimi prodotti che superano i tenori massimi di cui all'allegato I;

     c) decontaminare deliberatamente prodotti mediante trattamenti chimici nel caso dei contaminati di cui alla parte 2 (micotossine) dell'allegato I. [5]

 

     Art. 3. [6]

     [1. Qualora giustificato, gli Stati membri possono autorizzare per un periodo transitorio l'immissione sul mercato di lattuga fresca e di spinaci freschi, coltivati e destinati al consumo sul loro territorio, con tenori di nitrati superiori a quelli fissati come tenori massimi ai punti 1.1, 1.3 e 1.4 dell'allegato, a condizione che siano applicati codici di prassi agricole corrette per progredire gradualmente verso i tenori stabiliti dal presente regolamento.

     Il periodo transitorio:

     a) per quanto riguarda la lattuga, termina il 1° gennaio 2005;

     b) per quanto riguarda gli spinaci, è sottoposto a revisione non oltre il 1° gennaio 2005.

     Gli Stati membri informano ogni anno gli altri Stati membri e la Commissione sui passi compiuti per applicare il primo sottoparagrafo [7].

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i risultati della loro attività di sorveglianza, le relative misure da essi adottate e i progressi compiuti per quanto riguarda l'applicazione e il miglioramento di codici di prassi agricole corrette volti a ridurre i tenori di nitrati in lattughe e spinaci, unitamente ai dati su cui si basano detti codici.

     3. Gli Stati membri che non applicano le disposizioni del paragrafo I procedono al controllo dei tenori di nitrati in lattughe e spinaci ed applicano prassi agricole corrette utilizzando strumenti in rapporto all'obiettivo ricercato, ai risultati ottenuti con la sorveglianza e, in particolare, alla luce dei rischi e dell'esperienza acquisita.]

 

          Art. 3 bis. [8]

     Gli Stati membri sottopongono a regolari controlli il tenore di nitrati negli ortaggi che ne presentano tenori rilevanti, in particolare gli ortaggi a foglia verdi, e comunicano alla Commissione i risultati di tali controlli entro il 30 giugno di ogni anno.

 

          Art. 3 ter. [9]

     1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, Belgio, Irlanda, Paesi bassi e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare spinaci freschi coltivati sul territorio nazionale e destinati ad essere ivi consumati il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.1 dell’allegato I.

     2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, Irlanda e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I.

     In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, la Francia è autorizzata fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate, raccolte tra l’1 ottobre ed il 31 marzo, il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I.

 

     Art. 4.

     1. Il tenore massimo di aflatossina applicabile ai prodotti, secondo quanto indicato ai punti 2.1.1.1 e 2.1.2.1 dell'allegato, si applicherà anche ai prodotti lavorati nel caso in cui non siano specificati tenori massimi per i prodotti in questione.

     2. Per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina A nei prodotti indicati ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato I, è vietato [10]:

     a) miscelare prodotti conformi ai limiti massimi fissati nell'allegato I con altri prodotti che superano questi limiti, o miscelare prodotti da sottoporre a cernita o altri trattamenti fisici con altri prodotti destinati al consumo umano diretto, ovvero all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari;

     b) utilizzare prodotti non conformi ai limiti massimi stabiliti ai punti 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 dell'allegato I come ingredienti per la fabbricazione di altri prodotti alimentari [11];

     c) decontaminare prodotti mediante trattamenti chimici.

     3. Le arachidi, la frutta a guscio e la frutta secca che non sono conformi ai livelli massimi di aflatossine stabiliti al punto 2.1.1.1 dell'allegato I e il granoturco che non è conforme ai livelli massimi stabiliti al punto 2.1.2.1 di detto allegato possono essere immessi sul mercato soltanto a patto che tali prodotti:

     a) non siano destinati al consumo umano diretto o usati quali ingredienti in alimenti;

     b) soddisfino i livelli massimi stabiliti al punto 2.1.1.2 dell'allegato I per le arachidi, al punto 2.1.1.3. dell'allegato I per la frutta da guscio e la frutta secca e al punto 2.1.2.3 dell'allegato I per il granoturco;

     c) siano sottoposti a un trattamento secondario che comporti la cernita o altro trattamento fisico e che dopo tale trattamento i limiti massimi stabiliti ai punti 2.1.1.1 e 2.1.2.1 dell'allegato I non siano superati, e che tale trattamento non produca altri residui nocivi;

     d) siano chiaramente etichettati con indicazione della loro destinazione e rechino l'indicazione “il prodotto dev'essere sottoposto a cernita o altro trattamento fisico per ridurre la contaminazione da aflatossina prima di poter essere adibito al consumo umano, o usato quale ingrediente in alimenti. [12]

 

     Art. 4 bis. [13]

     In relazione alle diossine e alla somma di PCB diossina-simili nei prodotti di cui alla parte 5 dell’allegato I, è vietato:

     a) miscelare prodotti che rispettino i livelli massimi con prodotti in cui tali livelli massimi siano superati;

     b) utilizzare prodotti che non rispettino i livelli massimi quali ingredienti per la fabbricazione di altri prodotti alimentari.

 

     Art. 5.

     1. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri per accertarsi della conformità ai tenori massimi specificati nella parte 1 dell'allegato I, delle relazioni riguardanti l'applicazione e il miglioramento dei codici di buone prassi agricole corrette volti a ridurre i tenori di nitrati, nonché della valutazione dei dati su cui gli Stati membri si sono basati per detti codici, la Commissione procederà ogni cinque anni e prima del 1° gennaio 2002 per la prima volta, ad un riesame dei livelli massimi con l'obiettivo generale di ridurli.

     2. Sulla base di nuovi dati scientifici e dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri per accertarsi della conformità ai tenori massimi dei metalli pesanti e del 3-MCPD nelle parti 3 e 4 dell'allegato I, la Commissione procederà ogni cinque anni ed entro il 5 aprile 2003 per la prima volta, ad un riesame dei livelli massimi con l'obiettivo generale di garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori.

     2a. In base ad una valutazione aggiornata dei rischi dell’ocratossina A (OTA) eseguita dall’EFSA e tenendo conto delle misure preventive applicate per ridurre il tenore di OTA, la Commissione riesamina le disposizioni di cui al punto 2.2 della sezione 2 dell’allegato I entro il 30 giugno 2006. Tale riesame riguarderà in particolare il tenore massimo di OTA nelle uve secche e nel succo d’uva, nonché l’esame della fissazione del tenore massimo di OTA nel caffè crudo, nella frutta secca diversa dalle uve secche, nella birra, nel cacao e nei prodotti a base di cacao, nei vini liquorosi, nella carne e nei prodotti a base di carne, nelle spezie e nella liquirizia.

     A tal fine gli Stati membri e le parti interessate devono comunicare ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini effettuate e i progressi compiuti per quanto riguarda l’applicazione delle misure preventive intese ad evitare la contaminazione da ocratossina A. La Commissione diffonderà i risultati presso gli Stati membri [14].

     [3. La Commissione riesaminerà la parte 5 dell'allegato I per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire.

     La parte 5 dell'allegato I verrà nuovamente riesaminata entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre notevolmente i livelli massimi ed eventualmente fissare i livelli massimi per altri prodotti alimentari.] [15]

     4. La Commissione riesamina i tenori massimi di patulina definiti ai punti 2.3.1 e 2.3.2 della sezione 2 dell'allegato I al più tardi entro il 30 giugno 2005 al fine di ridurli per tenere conto del progresso della conoscenza scientifica e tecnologica e dell'applicazione del "Codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande" [16].

     5. Entro il 1° luglio 2008 la Commissione procederà ad un riesame dei punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 della parte 2 dell'allegato I, per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone e fumonisina B1+B2, al fine di includere un tenore massimo della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.

     A tal fine gli Stati membri e le parti interessate comunicheranno ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione per evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, tossina T-2 e HT-2 e fumonisina B1+B2. [17]

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 194/97 è abrogato a decorrere dal 5 aprile 2002.

     I riferimenti al regolamento abrogato sono intesi come riferimenti al presente regolamento e interpretati conformemente alla tabella all'allegato II.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2002. Le parti 3 (metalli pesanti) e 4 (3-MCPD) dell'allegato I non si applicano ai prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima di questa data.

     I valori massimi fissati al punto 2.3 “Patulina” della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I non si applicano a prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima del 1° novembre 2003. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare [18].

 

 

Allegato I [19]

Tenori massimi per taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari

 

(Omissis)

 

 

Allegato II

Tabella di corrispondenza

 

Regolamento attuale

Regolamento (CE) n. 194/97

-

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, primo paragrafo

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, secondo paragrafo

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, terzo paragrafo

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4

Allegato I, parte 1 "Nitrati"

Allegato, I. Contaminanti agricoli, punto 1 "Nitrati"

Allegato I, parte 2 "Micotossine"

Allegato, I. Contaminanti agricoli, punto 2 "Micotossine"

-

Allegato, II. "Altri contaminanti"

 


[1] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2375/2001 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 199/2006.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 199/2006.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 683/2004.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 856/2005.

[6] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1822/2005.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 563/2002.

[8] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1822/2005.

[9] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1822/2005.

[10] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 472/2002.

[11] Lettera già modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 472/2002 e così ulteriormente modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 123/2005.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2174/2003.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2375/2001 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 199/2006.

[14] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 472/2002 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 123/2005.

[15] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2375/2001 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 199/2006.

[16] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1425/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 2.

[17] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 856/2005.

[18] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 455/2004.

[19] Allegato da ultimo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 655/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 683/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 684/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 78/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 123/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 208/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 856/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 199/2006.