§ 7.3.214 – Regolamento 26 gennaio 2005, n. 123.
Regolamento (CE) n. 123/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda l’ocratossina A. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:26/01/2005
Numero:123


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.3.214 – Regolamento 26 gennaio 2005, n. 123.

Regolamento (CE) n. 123/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda locratossina A. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 gennaio 2005, n. L 25).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

     (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 466/2001 la Commissione deve riesaminare le disposizioni per quanto riguarda l’ocratossina A (OTA) nelle uve secche e al fine di fissare un tenore massimo di OTA nel caffè crudo e torrefatto e nei prodotti a base di caffè, nel vino, nella birra, nel succo d’uva, nel cacao e nei prodotti a base di cacao nonché nelle spezie, tenendo conto delle indagini effettuate e delle misure preventive applicate per ridurre la presenza di OTA nei summenzionati prodotti.

     (3) Il comitato scientifico dell’alimentazione conclude nel suo parere sull’ocratossina A del 17 settembre 1998, che l’OTA è una micotossina avente proprietà cancerogene, nefrotossiche, teratogene, immunotossiche e forse neurotossiche. Il comitato indica inoltre che sono in corso ulteriori studi per chiarire i meccanismi connessi al potere cancerogeno dell’OTA. Si prevede che il progetto europeo di ricerca sui meccanismi della cancerogenesi da ocratossina A sarà concluso entro il 2004. Quando saranno disponibili i risultati completi della ricerca la Commissione chiederà all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di aggiornare il parere scientifico del comitato scientifico dell’alimentazione in modo da tenere conto dei risultati delle nuove ricerche.

     (4) Una valutazione dell’assunzione di OTA nell’alimentazione da parte della popolazione della Comunità è stata effettuata nell’ambito della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l’assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell’esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (SCOOP). Le fonti principali di esposizione all’OTA sono i cereali ed i prodotti a base di cereali. Il vino, il caffè e la birra sono stati identificati come fattori significativi dell’esposizione umana all’OTA. Le uve secche e il succo di uva contribuiscono significativamente all’esposizione all’OTA nel caso di gruppi specifici di consumatori vulnerabili come i bambini.

     (5) Un tenore massimo di OTA è stato stabilito per i cereali e per i prodotti a base di cerali, nonché per le uve secche con il regolamento (CE) n. 466/2001. Il tenore di OTA nella birra è controllato indirettamente, poiché l’OTA nella birra risulta dalla presenza dell’OTA nel malto, per il quale è stato già fissato un tenore massimo. Non è pertanto immediatamente necessario fissare un tenore massimo di OTA nella birra per tutelare la salute pubblica, ma la questione va considerata nell’ambito del riesame previsto.

     (6) Visto il contributo significativo del vino, del caffè torrefatto e del caffè solubile all’esposizione umana all’OTA, nonché il contributo significativo del succo d’uva all’esposizione dei bambini all’OTA, è opportuno stabilire in questa fase tenori massimi per tali alimenti al fine di tutelare la salute pubblica prevenendo la distribuzione di alimenti con un livello di contaminazione inaccettabile.

     (7) L’OTA è stata inoltre riscontrata nella frutta secca diversa da uve secche, nel cacao e nei prodotti a base di cacao, nelle spezie e nella liquirizia. L’opportunità di fissare un tenore massimo di OTA per questi alimenti, incluso il caffè crudo, nonché di rivedere i tenori massimi esistenti sarà presa in considerazione quando sarà disponibile la valutazione EFSA dei risultati della ricerca sulla tossicologia dell’OTA.

     (8) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 466/2001.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

     1) all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), «e 2.2.2» è sostituito da «, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5»;

     2) l’articolo 5, paragrafo 2a, è sostituito dal testo seguente:

     «2a. In base ad una valutazione aggiornata dei rischi dell’ocratossina A (OTA) eseguita dall’EFSA e tenendo conto delle misure preventive applicate per ridurre il tenore di OTA, la Commissione riesamina le disposizioni di cui al punto 2.2 della sezione 2 dell’allegato I entro il 30 giugno 2006. Tale riesame riguarderà in particolare il tenore massimo di OTA nelle uve secche e nel succo d’uva, nonché l’esame della fissazione del tenore massimo di OTA nel caffè crudo, nella frutta secca diversa dalle uve secche, nella birra, nel cacao e nei prodotti a base di cacao, nei vini liquorosi, nella carne e nei prodotti a base di carne, nelle spezie e nella liquirizia.

     A tal fine gli Stati membri e le parti interessate devono comunicare ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini effettuate e i progressi compiuti per quanto riguarda l’applicazione delle misure preventive intese ad evitare la contaminazione da ocratossina A. La Commissione diffonderà i risultati presso gli Stati membri.»;

     3) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2005.

     Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati prima del 1° aprile 2005 conformemente alle disposizioni applicabili. Spetta all’operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)