§ 7.3.224 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 856.
Regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:06/06/2005
Numero:856


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 7.3.224 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 856.

Regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 giugno 2005, n. L 143).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

     (2) Alcuni Stati membri hanno fissato o intendono fissare tenori massimi di Fusarium-tossine, quali il deossinivalenolo (DON), lo zearalenone (ZEA) e le fumonisine, in taluni alimenti. Date le disparità esistenti tra i tenori massimi autorizzati negli Stati membri e il relativo rischio di distorsione della concorrenza, si impongono misure comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato.

     (3) Una varietà di funghi del genere Fusarium, comuni funghi terrestri, produce alcune micotossine della classe dei tricoteceni, quali il deossinivalenolo (DON), il nivalenolo e la tossina T-2 e HT-2, e alcune altre tossine (zearalenone e fumonisine). I funghi Fusarium si trovano comunemente sui cereali coltivati nelle regioni temperate dell'America, dell'Europa e dell'Asia. Diversi funghi di questo tipo che producono tossine sono in grado di produrre, in misura variabile, due o più delle suddette tossine.

     (4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha espresso diversi pareri sulle Fusarium-tossine: deossinivalenolo (DON) nel dicembre 1999, zearalenone nel giugno 2000, fumonisine nell'ottobre 2000, aggiornato nell'aprile 2003, nivalenolo nell'ottobre 2000, tossina T-2 e HT-2 nel maggio 2001 e una valutazione di gruppo dei tricoteceni nel febbraio 2002.

     (5) Il comitato riteneva che i dati disponibili non fossero sufficienti per stabilire una dose giornaliera ammissibile (DGA) per i tricoteceni valutati e ha fissato:

     — una DGA di 1 ìg/kg di peso corporeo per il deossinivalenolo (DON),

     — una DGA provvisoria di 0,7 ìg/kg di peso corporeo per il nivalenolo,

     — una DGA provvisoria combinata di 0,06 ìg/kg di peso corporeo per la tossina T-2 e HT-2.

     Per le altre Fusarium-tossine il comitato ha fissato:

     — una DGA provvisoria di 0,2 ìg/kg di peso corporeo per lo zearalenone,

     — una DGA di 2 ìg/kg di peso corporeo per il totale di fumonisine B1, B2 e B3, da sole o insieme.

     (6) Nell'ambito della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari, è stato eseguito il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) 3.2.10 «Raccolta di dati di occorrenza delle Fusarium-tossine negli alimenti e valutazione dell'assunzione con l'alimentazione da parte della popolazione degli Stati membri UE», concluso nel settembre del 2003. I risultati di tale compito dimostrano che nella Comunità le micotossine del genere Fusarium sono ampiamente diffuse nella catena alimentare. Le principali fonti di assunzione delle Fusarium-tossine con l'alimentazione sono i prodotti a base di cereali, in particolare grano e granturco. Mentre l'assunzione con l'alimentazione di Fusarium-tossine per l'intera popolazione e per gli adulti è spesso inferiore alla DGA per la tossina rispettiva, per i gruppi a rischio come neonati e bambini è vicina e talvolta superiore alla DGA.

     (7) In particolare per il deossinivalenolo, l'assunzione con l'alimentazione nel gruppo dei bambini e degli adolescenti è quasi pari alla DGA. Per la tossina T-2 e HT-2 l'assunzione stimata supera in molti casi la DGA provvisoria. Va tuttavia ricordato che per la tossina T-2 e HT-2 i dati di occorrenza sono stati ottenuti utilizzando metodi di analisi con un elevato limite di rilevazione. Inoltre, tenendo conto del fatto che la quantità dei campioni superiori al limite di rilevazione era inferiore al 20 %, i dati sull'assunzione con l'alimentazione sono stati notevolmente influenzati dal limite di rilevazione dei metodi analitici utilizzati. Per il nivalenolo tutti i dati di assunzione risultano essere molto inferiori alla DGA provvisoria. Per quanto riguarda gli altri tricoteceni considerati nel suddetto compito SCOOP (3-acetildeossinivalenolo, 15- acetildeossinivalenolo, fusarenone-X, T2-triolo, diacetossiscirpenolo, neosolaniolo, monoacetossiscirpenolo e verrucolo) in base alle informazioni disponibili i dati indicano un basso livello di assunzione.

     (8) Per lo zearalenone l'assunzione giornaliera media è significativamente inferiore alla DGA, tuttavia è necessario prestare attenzione ai gruppi della popolazione non individuati nel compito, che potrebbero consumare regolarmente grandi quantità di prodotti con un'elevata incidenza di contaminazione da zearalenone, e agli alimenti destinati al consumo da parte dei bambini, a causa della limitata diversità della dieta infantile.

     (9) Per le fumonisine l'assunzione con l'alimentazione stimata per la maggioranza dei gruppi della popolazione è molto inferiore alla DGA. L'assunzione con l'alimentazione delle fumonisine aumenta significativamente se vengono presi in considerazione solo i consumatori. Tuttavia, anche per tale gruppo di consumatori l'assunzione è inferiore alla DGA. I risultati del controllo del raccolto 2003 indicano tuttavia che il granturco e i prodotti a base di granturco possono presentare un elevato livello di contaminazione da fumonisine. È pertanto opportuno prendere provvedimenti per evitare che entrino nella catena alimentare il granturco ed i prodotti a base di granturco con un livello di contaminazione inaccettabile.

     (10) Le specie di Fusarium infettano il grano prima del raccolto. Sono stati individuati diversi fattori di rischio in relazione all'infezione da Fusarium e alla formazione di micotossine. Le condizioni climatiche durante la crescita, in particolare durante la fioritura, hanno un'influenza significativa sul contenuto di micotossine. Tuttavia, le buone prassi agricole, volte a ridurre al minimo i fattori di rischio, possono prevenire in certa misura la contaminazione da funghi Fusarium.

     (11) È importante per la tutela della salute pubblica fissare tenori massimi nei cereali non trasformati in modo da evitare che i cereali altamente contaminati entrino nella catena alimentare, nonché incoraggiare e garantire che vengano presi tutti i provvedimenti necessari durante le fasi di crescita, raccolta e stoccaggio della catena di produzione (mediante l'applicazione di buone prassi agricole, di raccolta e di stoccaggio). È opportuno applicare il tenore massimo dei cereali non trasformati ai cereali immessi sul mercato per la prima trasformazione, visto che in questa fase la loro destinazione (alimenti, mangimi o industria) è già nota. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della prima fase di trasformazione, a differenza della decorticazione che rientra nella prima trasformazione.

     (12) I tenori massimi sono fissati tenendo conto dell'attuale esposizione umana in relazione all'assunzione tollerata della tossina in questione e al livello che può ragionevolmente essere raggiunto mediante le buone prassi in tutte le fasi di produzione e distribuzione. Tale impostazione garantisce che gli operatori del settore alimentare applichino tutti i provvedimenti possibili per prevenire/ridurre il più possibile la contaminazione al fine di tutelare la salute pubblica.

     (13) Per il granturco non sono ancora noti con precisione tutti i fattori implicati nella formazione delle Fusariumtossine, in particolare per quanto riguarda lo zearalenone e le fumonisine B1 e B2. Quindi è opportuno prevedere un periodo di tempo per consentire agli operatori del settore alimentare nella catena dei cereali di eseguire indagini sulle fonti di formazione di tali micotossine e di individuare le misure di gestione necessarie per evitare il più possibile la loro presenza. Qualora non vengano fissati prima tenori massimi specifici basati su nuovi dati relativi alla presenza e alla formazione delle tossine, si propone di applicare i tenori massimi basati sui dati di occorrenza attualmente disponibili a decorrere dal 2007.

     (14) Il contenuto di Fusarium-tossine nei cereali grezzi può essere ridotto in varia misura mediante la decorticazione e la trasformazione. Visti i vari livelli di riduzione, è opportuno, ai fini della tutela dei consumatori, fissare un tenore massimo per i prodotti a base di cereali destinati al consumatore finale. A tal fine è necessario disporre di una legge applicabile. Per fissare i tenori massimi dei prodotti a base di cereali destinati al consumatore finale è necessario seguire un'impostazione pragmatica. Inoltre, nell'interesse della tutela della salute pubblica è opportuno fissare un tenore massimo per i principali ingredienti di alimenti derivati da cereali che possa essere applicato in modo efficiente.

     (15) Visto il livello esiguo di contaminazione da Fusarium-tossine nel riso, non vengono proposti tenori massimi per il riso o per i prodotti a base di riso.

     (16) Non è necessario prendere in considerazione provvedimenti specifici per il 3-acetildeossinivalenolo, il 15-acetildeossinivalenolo o la fumonisina B3, poiché data la loro occorrenza concomitante, le misure riguardanti il deossinivalenolo e la fumonisina B1+B2 sono sufficienti per proteggere la popolazione umana da un'esposizione inaccettabile. Lo stesso principio va applicato al nivalenolo, per il quale si osserva un certo livello di occorrenza concomitante con il deossinivalenolo. L'esposizione umana al nivalenolo è stimata ad un livello significativamente inferiore alla DGA provvisoria.

     (17) Attualmente i dati sulla presenza della tossina T-2 e HT-2 sono limitati. È urgente sviluppare e convalidare un metodo di analisi sensibile. Le stime sull'assunzione indicano chiaramente che la presenza di T-2 e HT-2 può essere preoccupante per la salute pubblica. Quindi è di primaria importanza sviluppare un metodo di analisi sensibile, raccogliere ulteriori dati di occorrenza ed effettuare indagini/ ricerche supplementari sui fattori della presenta della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare per quanto riguarda l'avena e i prodotti a base di avena.

     (18) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 466/2001.

     (19) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3, è vietato:

     a) utilizzare prodotti non conformi ai tenori massimi fissati nell'allegato I come ingredienti per la produzione di alimenti composti o altri prodotti alimentari;

     b) aggiungere a prodotti conformi ai tenori massimi prodotti che superano i tenori massimi di cui all'allegato I;

     c) decontaminare deliberatamente prodotti mediante trattamenti chimici nel caso dei contaminati di cui alla parte 2 (micotossine) dell'allegato I»;

     2) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

     «5. Entro il 1° luglio 2008 la Commissione procederà ad un riesame dei punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 della parte 2 dell'allegato I, per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone e fumonisina B1+B2, al fine di includere un tenore massimo della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.

     A tal fine gli Stati membri e le parti interessate comunicheranno ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione per evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, tossina T-2 e HT-2 e fumonisina B1+B2.»;

     3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006. Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati prima del 1° luglio 2006 conformemente alle disposizioni applicabili. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)