§ 7.3.201 – Regolamento 13 aprile 2004, n. 684.
Regolamento (CE) n. 684/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine. (Testo rilevante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:13/04/2004
Numero:684


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.3.201 – Regolamento 13 aprile 2004, n. 684.

Regolamento (CE) n. 684/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 aprile 2004, n. L 106).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, stabilisce i tenori massimi delle diossine presenti nei prodotti alimentari.

     (2) Dal 1° luglio 2002 sono applicabili detti tenori massimi. L'applicazione del testo ha rivelato la necessità di una chiarificazione della descrizione dei prodotti o dei componenti a cui vengono applicati.

     (3) I dati disponibili indicano che le uova da allevamento in libertà e all'aperto potrebbero contenere livelli superiori di diossina rispetto alle uova provenienti dall'allevamento in batteria. È opportuno prendere provvedimenti al fine di ridurre il tenore di diossine nelle uova da allevamento in libertà e all'aperto. Il periodo di transizione previsto per l'applicazione dei tenori massimi è scaduto il 1° gennaio 2004. Ora sembra che sia necessario disporre di un periodo di tempo maggiore per eseguire le indagini volte a definire le misure appropriate per ridurre i livelli di diossina nelle uova da allevamento in libertà e all'aperto, nonché per applicare i provvedimenti. È pertanto opportuno prorogare di un anno il periodo di transizione.

     (4) Nel frattempo è stata adottata la direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossinasimili nei prodotti alimentari.

     (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 466/2001.

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I, parte 5, del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

     1) Nella prima colonna, punto 5.1.2, il testo «Fegati e prodotti derivati» è sostituito da «Fegato e prodotti derivati provenienti da animali terrestri».

     2) Nella prima colonna, punto 5.2, la seguente frase è aggiunta alla nota 5: «Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il livello massimo si applica al pesce intero».

     3) Nella prima colonna, punto 5.4, nota 8 il testo «10 gennaio 2004» è sostituito da «1° gennaio 2005».

     4) Nella prima colonna, al punto 5.5 «Oli e grassi», secondo comma, il testo «Olio vegetale» è sostituito da «Oli e grassi vegetali».

     5) Nella terza e nella quarta colonna, punti da 5.1.1 a 5.5 il testo «direttiva 2001/…/CE» è sostituito da «direttiva 2002/ 69/CE

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.