§ 7.3.200 – Regolamento 13 aprile 2004, n. 683.
Regolamento (CE) n. 683/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:13/04/2004
Numero:683


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 7.3.200 – Regolamento 13 aprile 2004, n. 683.

Regolamento (CE) n. 683/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 aprile 2004, n. L 106).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, inclusi i prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia di cui alla direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e alla direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

     (2) A norma del regolamento (CE) n. 466/2001 i livelli massimi specifici dei contaminanti relativi ai prodotti alimentari destinati a lattanti e prima infanzia vanno definiti entro il 5 aprile 2004.

     (3) Alcuni Stati membri hanno adottato o intendono adottare tenori massimi per l'aflatossina B1, l'aflatossina M1 e l'ocratossina A nei prodotti alimentari destinati a lattanti e prima infanzia. Date le disparità esistenti tra disposizioni nazionali e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato.

     (4) Ai fini della tutela della salute dei lattanti e della prima infanzia, che costituiscono una categoria vulnerabile della popolazione, è opportuno stabilire il tenore massimo al più basso livello conseguibile mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia. È necessario disporre di un metodo di analisi convalidato per assicurare il rispetto dei tenori massimi. Per l'aflatossina M1 la Commissione organizzerà prove interlaboratorio a livello internazionale per verificare se sia possibile determinare in modo affidabile un tenore di aflatossina M1 pari a 0,01 µg/kg. In caso ciò risulti possibile, si considererà la riduzione del tenore massimo di aflatossina M1 a 0,01 µg/kg.

     (5) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 466/2001.

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 466/2001 è sostituito dal testo seguente:

     «2. I livelli massimi indicati all'allegato I si applicano anche ai prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia che rientrano nella sfera d'applicazione della direttiva 91/ 321/CEE e della direttiva 96/5/CE, tenendo presente rispettivamente le modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione, diluizione o lavorazione e le relative proporzioni degli ingredienti nel prodotto. Tali livelli massimi non si applicano nel caso in cui siano stati fissati a livello comunitario limiti massimi di contaminanti per specifici prodotti alimentari oppure nel caso in cui, in assenza di limiti massimi comunitari, siano stati fissati livelli massimi più bassi dalla legislazione nazionale per i prodotti alimentari specifici.»

 

          Art. 2.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2004. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti fabbricati e immessi sul mercato comunitario anteriormente a tale data, conformemente alle norme applicabili. Spetta all'operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)