§ 7.3.199 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 655.
Regolamento (CE) n. 655/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda il nitrato in alimenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:07/04/2004
Numero:655


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.3.199 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 655.

Regolamento (CE) n. 655/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda il nitrato in alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 aprile 2004, n. L 104).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     dopo consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione  stabilisce tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, compresi i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini contemplati dalla direttiva n. 96/5/ CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

     (2) In base al regolamento (CE) n. 466/2001 sarebbe opportuno definire, entro il 5 aprile 2004, livelli massimi di contaminanti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini.

     (3) Il regolamento (CE) n. 466/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 563/2002, stabilisce tenori massimi per determinati ortaggi, reagendo così al parere espresso nel 1995 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana. Al fine di tutelare la salute pubblica, segnatamente alla luce della possibile correlazione tra la formazione di sostanze cancerogene quali le nitrosammine, il tenore di nitrati dovrebbe essere ridotto al livello più basso ragionevolmente raggiungibile.

     (4) Ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono una categoria vulnerabile della popolazione, è opportuno stabilire un basso tenore massimo conseguibile mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione di alimenti a base di cereali e alimenti per bambini.

     (5) La direttiva 2002/63/CE della Commissione stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e abroga la direttiva 79/700/CEE. Le disposizioni della direttiva sono adeguate ai fini del campionamento per il controllo ufficiale del nitrato.

     (6) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va modificato conseguentemente.

     (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato secondo quanto figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     Il presente regolamento non si applica ai prodotti immessi sul mercato antecedentemente al 1° ottobre 2004 in conformità con le disposizioni applicabili. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.

 

 

ALLEGATO

 

     Si aggiunge il seguente punto 1.5 alla parte 1, Nitrati, dell'allegato I:

 

Prodotto

Tenore massimo (mg NO3/kg)

Metodo di campionamento

Metodo d'analisi di riferimento

 

«1.5. Alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini (1) (2)

 

200

 

Direttiva 2002/63/CE (disposizioni previste per prodotti alimentari trasformati di origine vegetale e per prodotti alimentari trasformati di origine animale)

 

 

 

(1) Alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Il tenore massimo si riferisce ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

(2) La Commissione riesamina i livelli massimi del tenore di nitrati negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini entro il 1° aprile 2006, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici.»