§ 7.3.213 – Regolamento 19 gennaio 2005, n. 78.
Regolamento (CE) n. 78/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:19/01/2005
Numero:78


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.3.213 – Regolamento 19 gennaio 2005, n. 78.

Regolamento (CE) n. 78/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 gennaio 2005, n. L 16).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

     dopo consultazione del comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Tali misure, specificamente modificate dal regolamento (CE) n. 221/2002, della Commissione, comprendono i tenori massimi dei metalli pesanti piombo, cadmio e mercurio.

     (2) Al fine di tutelare la sanità pubblica, è essenziale che il tenore dei contaminanti non comporti rischi sanitari. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA = as low as reasonably achievable) sulla base di pratiche corrette di manifattura, di coltivazione e di pesca. Sulla scorta di nuove informazioni sull’ottenibilità di tenori massimi in talune specie acquatiche, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 per tali contaminanti in taluni prodotti alimentari. Le disposizioni rivedute mantengono un livello elevato di tutela della salute dei consumatori.

     (3) Il regolamento (CE) n. 466/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)