| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 7. consumatori | 
| Capitolo: | 7.3 tutela della salute | 
| Data: | 06/02/2002 | 
| Numero: | 221 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. | 
| Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. | 
§ 7.3.125 - Regolamento 6 febbraio 2002, n. 221.
Regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 7 febbraio 2002, n. L 37).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 315/93 prevede che debbano essere definiti tenori massimi per i contaminanti nei prodotti alimentari al fine di tutelare la sanità pubblica.
     (2) Il 
     (3) Per tutelare la sanità pubblica è fondamentalmente importante mantenere i contaminanti a livelli tossicologicamente accettabili. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e ragionevolmente ottenibili (ALARA) in base a pratiche di manifattura e agricole/ittiche corrette. Sulla scorta di nuovi dati analitici, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell'allegato I del 
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,
ha adottato il presente regolamento:
     L'allegato I del 
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2002.
Allegato
     La sezione 3 (Metalli pesanti) dell'allegato I del 
a) riguardo al piombo (Pb), i punti 3.1.4, 3.1.4.1 e 3.1.6 sono sostituiti da quelli seguenti:
(Omissis).
b) al riguardo al cadmio (Cd), i punti 3.2.5, 3.2.5.1 e 3.2.6 sono sostituiti da quelli seguenti:
(Omissis).
c) riguardo al mercurio (Hg), il punto 3.3.1.1 è sostituito da quanto segue:
(Omissis).